Studio Vannucchi & Associati

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Convertito in legge il Decreto Coesione

8 Luglio 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

Per quanto riguarda il lavoro modificate la disciplina dell’ISCRO, il Bonus Donne, le norme per i lavoratori portuali e le convenzioni per i LSU (Legge 4 luglio, 2024, n. 95).

La Legge n. 95/2024 di conversione del Decreto Coesione (D.L. n. 60/2024) è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale. Molteplici le modifiche apportate al testo del provvedimento originario che di seguito si prendono in considerazione.

L’ISCRO

Rispetto all’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO), viene previsto che l’erogazione sia accompagnata dalla partecipazione a percorsi di aggiornamento professionale. All’atto della domanda, il soggetto beneficiario autorizzerà l’INPS alla trasmissione alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano dei propri dati di contatto nell’ambito del SIISL, nonché del sistema informativo unitario delle politiche del lavoro anche ai fini della sottoscrizione del patto di attivazione digitale sulla piattaforma.

Bonus Donne

In materia di Bonus per le assunzioni di donne, in fase di conversione è stato precisato che si rivolge (oltre che a donne prive di impiego da almeno 6 mesi, residenti nella ZES unica per il mezzogiorno, e a donne prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti) anche a donne prive di impiego da almeno 6 mesi, ovunque residenti, operanti nelle professioni e nei settori con un tasso di disparità di occupazione superiore almeno del 25% tra uomini e donne, così come individuati ogni anno con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, adottato di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze.

Lavoratori portuali

Introdotte disposizioni urgenti per i lavoratori portuali, che prorogano dagli 81 mesi attualmente previsti a 90 mesi l’istituzione dell’Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale, nella quale confluiscono i lavoratori in esubero delle imprese che eseguono operazioni portuali ivi compresi i lavoratori in esubero delle imprese titolari di concessioni di aree e banchine. Si prevedono anche il finanziamento per ulteriori 6,6 milioni di euro per l’anno 2024, per il riconoscimento degli specifici strumenti di sostegno al reddito previsti dalla normativa vigente in favore di alcune categorie di lavoratori del sistema portuale, per le giornate di mancato avviamento al lavoro.

LSU

Proroga al 31 dicembre 2024 (in luogo dell’attuale data del 30 giugno) delle convenzioni tra Ministero del lavoro e delle politiche sociali e regioni per l’utilizzo dei lavoratori socialmente utili.

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CCNL Metalmeccanica Industria Conflavoro-Confsal: sottoscritto il rinnovo contrattuale

8 Luglio 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

Stabiliti nuovi minimi retributivi per i lavoratori del settore dal 1° giugno 2024

Il 20 giugno scorso Conflavoro Pmi e Fesica-Confsal, con l’assistenza di Confsal, hanno sottoscritto il rinnovo del contratto per le lavoratrici ed i lavoratori dell’industria metalmeccanica privata e dell’installazione impianti. Il contratto decorre dal 1° giugno 2024 e scade il 31 maggio 2027. Viene stabilito che il 1° giugno di ogni anno, le aziende devono mettere a disposizione dei lavoratori che hanno superato il periodo di prova strumenti di welfare per un importo annuo pari a 200,00 euro da utilizzare entro il 31 maggio dell’anno successivo. L’importo indicato in precedenza viene ridotto proporzionalmente in caso di part-time e sulla base dei mesi di anzianità di ogni lavoratore nel periodo che intercorre dal 1° giugno dell’anno precedente al 31 maggio dell’anno in corso. 
Per quel che concerne il contratto a termine sono state introdotte le causali che vengono utilizzate nel caso in cui vengono instaurati i contratti di durata superiore ai 12 mesi. All’interno del rinnovo vengono stabiliti nuovi minimi retributivi in vigore dal 1° giugno 2024. 

LivelloMinimi dal 1° giugno 2024
Quadri2.801,00
1° livello2.735,50
2° livello Super2.450,10
2° livello2.284,00
3° livello2.130,80
4° livello1.989,50 
5° livello1.948,50
6° livello1.907,10
7° livello1.719,90

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Contratto a favore di terzo e richiesta di agevolazione “prima casa”

5 Luglio 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

L’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti in merito all’agevolazione “prima casa” nel caso di Contratto a favore di terzo (Agenzia delle entrate, risposta 4 luglio 2024, n.145).

L’agevolazione ”prima casa” è disciplinata dalla Nota II-bis posta in calce all’articolo 1 della Tariffa, Parte prima, allegata al TUR.

Tale articolo prevede l’applicazione dell’aliquota del 2% per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di case di abitazione di categoria catastale diversa da A/1, A/8, A/9 e agli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell’usufrutto, dell’uso e dell’abitazione relativi alle stesse, al ricorrere delle seguenti condizioni:

  • che l’immobile sia ubicato nel territorio del comune in cui l’acquirente ha o stabilisca entro 18 mesi dall’acquisto la propria residenza;

  • che nell’atto di acquisto l’acquirente dichiari di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l’immobile da acquistare;

  • che nell’atto di acquisto l’acquirente dichiari di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni di cui al presente articolo.

Nelle ipotesi di acquisto da parte di un minore non emancipato, le dichiarazioni ai fini dell’agevolazione ”prima casa” possono essere rese dal genitore esercente la potestà sullo stesso, per conto del minore, in qualità di legale rappresentante del figlio.

 

Con riferimento alla fattispecie rappresentata nell’interpello, l’Agenzia delle entrate richiama la disposizione sul “contratto a favore di terzi” (articolo 1411 c.c.), a norma della quale è valida la stipulazione a favore di un terzo, qualora lo stipulante vi abbia interesse.

Nelle ipotesi di acquisto immobiliare stipulato con ”contratto a favore di terzo”, dunque, il terzo consegue la titolarità dell’immobile, per effetto della stipulazione.

Tuttavia, fino a quando il terzo non dichiari di ”volerne profittare” tale acquisto non è definitivo, essendo suscettibile di revoca o modifica da parte dello stipulante o di rifiuto da parte del terzo. Ai sensi del secondo comma del citato articolo 1411 del codice civile, infatti, la dichiarazione del terzo di ”volerne profittare” consolida l’acquisto in suo favore, impedendone la revoca o la modifica da parte dello stipulante.

Solo in tale circostanza, verificandosi la definitività dell’acquisto da parte del terzo, che con la dichiarazione di adesione rende irrevocabile l’acquisto, sussistono i presupposti per l’applicazione dell’agevolazione.

In altri termini, qualora il terzo intenda fruire delle agevolazioni ”prima casa”, deve rendere, contestualmente alle dichiarazioni di cui alla Nota II-bis, anche la dichiarazione di ”voler profittare” della stipulazione in proprio favore, in modo da rendere definitivo il proprio acquisto.

 

Nel caso di specie, dunque, non avendo il terzo reso la dichiarazione di “volere profittare“, in capo allo stesso non possono sussistere i requisiti per usufruire dell’agevolazione ”prima casa” al momento della stipula dell’atto.

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CCNL Estetica Conflalavoro-Confsal: siglato il contratto

5 Luglio 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

A livello economico previsti aumenti e l’erogazione dell’una tantum

Il 20 giugno è stato sottoscritto tra Conflavoro e Fesica-Confsal il rinnovo del CCNL applicabile ai dipendenti delle aziende operanti nei settori Acconciatura, Estetica, Tricologia non curativa, Tatuaggio, Piercing e Centri Benessere.
A livello economico tra le novità l’erogazione di un importo a titolo di una tantum pari a 50,00 euro a copertura del periodo di vacanza contrattuale, da erogare in unica soluzione con la retribuzione del mese di luglio 2024, riproporzionato nella misura del 70% per gli apprendisti.
Per quanto riguarda gli aumenti, di seguito i nuovi minimi.

LivelloMinimi dal 1° giugno 2024Minimi dal 1° gennaio 2025 Minimi dal 1° gennaio 2026Minimi dal 1° ottobre 2026
Livello Primo 1.593,50 euro1.651,00 euro1.700,20 euro1.723,80 euro
Livello Secondo1.456,00 euro1.508,50 euro1.553,10 euro1.574,80 euro
Livello Terzo1.380,00  euro1.430,00 euro1.473,00 euro1.493,00 euro
Livello Quarto1.301,00 euro1.348,50 euro1.388,90 euro 1.407,80 euro

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Pensione iscritti alle Casse CPDEL, CPS, CPI e CPUG: nuove aliquote di rendimento

5 Luglio 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

L’INPS illustra le modifiche, per gli iscritti alla CPDEL, CPS, CPI e CPUG, delle aliquote di rendimento e delle decorrenze per l’accesso alla pensione anticipata (INPS, circolare 3 luglio 2024, n. 78). 

L’articolo 1, commi 157 e 159, della Legge di bilancio 2024 (Legge n. 213/2023) prevede che le quote di pensione a favore degli iscritti alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali (CPDEL), alla Cassa per le pensioni ai sanitari (CPS), alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate (CPI) e alla Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari, agli aiutanti ufficiali giudiziari e ai coadiutori (CPUG), liquidate a decorrere dal 1° gennaio 2024, secondo il sistema retributivo per anzianità inferiori a 15 anni al 31 dicembre 1995, sono calcolate con l’applicazione dell’aliquota prevista nella tabella di cui all’allegato II alla medesima legge. 

 

Per effetto di quanto dispone l’articolo 1, comma 161, della richiamata Legge di bilancio, le nuove aliquote di rendimento trovano applicazione per la liquidazione della pensione anticipata di cui all’articolo 24, comma 10, del D.L. n. 201/2011 e della pensione anticipata per i lavoratori precoci di cui all’articolo 17, comma 1, primo periodo, del D.L. n. 4/2019, fermo restando che la nuova disciplina non può comportare un trattamento pensionistico di importo maggiore rispetto a quello determinato secondo la normativa vigente prima della data di entrata in vigore della legge in esame.

 

Alla luce delle novità introdotte dalla Legge di bilancio 2024, dunque, nella circolare in oggetto l’INPS fornisce istruzioni per l’applicazione delle nuove aliquote di rendimento e in materia di decorrenza della pensione anticipata.

 

Per i trattamenti pensionistici degli iscritti alle Casse pensioni sopra richiamate, aventi decorrenza dal 2 gennaio 2024, le quote di pensione determinate con il sistema di calcolo retributivo, con anzianità contributiva utile ai fini della misura inferiore a 15 anni al 31 dicembre 1995, sono liquidate con l’applicazione dell’aliquota del 2,5% annua, fermo restando quanto disposto dall’articolo 17, comma 1, della Legge n. 724/1994.

 

L’aliquota pensionistica relativa alle anzianità contributive acquisite dal 1° gennaio 1993 al 31 dicembre 1995, utilizzata per il calcolo della quota di pensione di cui alla lettera b) dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 503/1992, è determinata sommando all’aliquota prevista dall’allegato II della Legge di bilancio 2024, in corrispondenza della contribuzione relativa al servizio utile ai fini della misura al 31 dicembre 1994, quella del 2% per l’anno 1995.

 

In tali fattispecie, pertanto, deve essere effettuato un doppio calcolo di pensione:

 

1) pensione calcolata applicando, con riferimento all’anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, le aliquote di rendimento di cui all’allegato II della Legge di bilancio 2024;

2) pensione calcolata applicando per le quote di pensione retributive le aliquote di rendimento della tabella di cui all’allegato A della Legge n. 965/1965 e della tabella A allegata alla Legge n. 16/1986, quest’ultima con riferimento agli iscritti alla CPUG.

 

L’importo più basso sarà quello messo in pagamento.  

 

Nei casi in cui trovino applicazione le nuove aliquote di rendimento, come detto, il relativo trattamento pensionistico non può essere superiore rispetto a quello calcolato secondo la normativa vigente al 31 dicembre 2023.

 

Sono poi previste alcune deroghe all’applicazione delle nuove aliquote di rendimento di cui all’allegato II della Legge di bilancio 2024, ovvero le stesse non si applicano: ai soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento entro il 31 dicembre 2023, nei casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza, nonché per collocamento a riposo d’ufficio a causa del raggiungimento dell’anzianità massima di servizio prevista dalle norme di legge o di regolamento applicabili nell’Amministrazione.

 

Riguardo alla decorrenza della pensione anticipata e della pensione per i lavoratori precoci, secondo le disposizioni introdotte dall’articolo 1, commi 162 e 163, della Legge di bilancio 2024, la stessa è determinata come segue:

  • per i soggetti la cui pensione è liquidata a carico della CPDEL, della CPS, della CPI e della CPUG, i trattamenti pensionistici in esame decorrono trascorsi 3 mesi dalla data di maturazione dei requisiti contributivi se gli stessi sono maturati entro il 31 dicembre 2024, trascorsi 4 mesi dalla data di maturazione dei medesimi requisiti se gli stessi sono maturati entro il 31 dicembre 2025, trascorsi 5 mesi dalla data di maturazione dei medesimi requisiti se gli stessi sono maturati entro il 31 dicembre 2026, trascorsi 7 mesi dalla data di maturazione dei medesimi requisiti se gli stessi sono maturati entro il 31 dicembre 2027 e trascorsi 9 mesi dalla data di maturazione dei medesimi requisiti se gli stessi sono maturati a decorrere dal 1° gennaio 2028;

  • le nuove decorrenze non trovano applicazione per le pensioni anticipate e per i lavoratori precoci con il cumulo dei periodi assicurativi.

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CCNL Chimica Industria: erogata l’ultima tranche di aumento contrattuale

5 Luglio 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

Previsti 23,00 euro di aumento retributivo dal 1° luglio 2024

Il 28 giugno scorso, Federchimica e Farmindustria, con accordo siglato dalle Organizzazioni Sindacali Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil, Ugl-Chimici, Fail-Confail e Fialc-Cisal, hanno provveduto a verificare gli scostamenti dell’inflazione per gli addetti all’industria chimica, chimico-farmaceutica, delle fibre chimiche e dei settori abrasivi, lubrificanti e Gpl.
Difatti, dopo aver preso atto della pubblicazione dei dati a consuntivo dell’indice inflattivo IPCA, pubblicati il mese scorso, e l’incremento del trattamento economico minimo (Tem), riconosciuto con accordo dell’8 gennaio 2024, di 68,00 euro per la categoria D1 in parte già riconosciuta con la busta paga di gennaio, le Parti sociali hanno confermato l’erogazione della restante tranche, pari a 23,00 euro, a decorrere da luglio 2024.
Inoltre, le stesse hanno provveduto alla verifica degli scostamenti registrati da ISTAT tra inflazione prevista al momento del rinnovo del CCNL 13 giugno 2022 e quella reale per il biennio 2022-2023, decidendo che i residui inflattivi degli adeguamenti verranno regolati con il prossimo rinnovo contrattuale,

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Ebinter/Ebtur Friuli Venezia Giulia: dal 1° luglio 2024 nuovi aiuti per imprese e lavoratori

5 Luglio 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

Fino al 13 dicembre 2024 sarà possibile presentare le domande per i bandi mutualità degli enti bilaterali EBT FVG e EBTUR FVG

Sono aperti dal 1° luglio 2024 e fino al 13 Dicembre 2024 i bandi per:
– le aziende con sede o UL in FVG che abbiano provveduto negli ultimi 3 mesi al regolare versamento dei relativi contributi all’EBTUR FVG/EBT FVG nelle percentuali previste per il proprio settore;
– i dipendenti delle imprese che risultano regolarmente iscritte al Comitato provinciale di competenza dell’EBTUR FVG/EBT FVG da almeno 3 mesi.
Per le aziende le mutualità coprono:
– formazione: partecipazione a corsi di formazione continua e obbligatoria per titolari e dipendenti;
– sicurezza: orientamento, visite mediche aziendali, acquisto divise di lavoro e DPI;
– innovazione tecnologica: consulenza e investimenti.
L’importo massimo del contributo è:
– fino a 500,00 euro per aziende fino a 15 dipendenti;
– fino a 1.000,00 euro per aziende da 16 a 50 dipendenti;
– fino a 2.000,00 euro per aziende con oltre 50 dipendenti.
Per i lavoratori le mutualità riguardano:
– formazione: partecipazione a corsi e tasse universitarie;
– salute: assistenza straordinaria per malattia, supporto psicologico, protesi oculistiche (solo per il settore Turismo);
– genitorialità e assistenza alla persona: asili nido, doposcuola, babysitter, badanti, spese funerarie;
– mobilità sostenibile: trasporto pubblico;
– benessere della persona: attività sportive e culturali. 
L’importo massimo di rimborso è pari a 400,00 euro per ciascun lavoratore. 
È ammessa la presentazione di un massimo di 2 domande nel corso dell’anno, per un massimo complessivo di 2 linee di mutualità. Per presentare le domande, fino alle ore 17:00 di Venerdì 13 Dicembre 2024, è necessario scaricare la modulistica dai siti internet degli Enti (Ebt Fvg per il commercio ed Ebtur Fvg per il turismo). Dopo la compilazione, completa della documentazione richiesta, la domanda deve essere inviata all’indirizzo email dell’Ente Bilaterale territoriale di competenza come indicato nel modulo. Le domande saranno evase in ordine cronologico di ricevimento, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

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L’accompagnamento a pensione finanziato e cofinanziato dai datori di lavoro

5 Luglio 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

Illustrata la gestione dei conguagli nel “Portale Prestazioni esodo” (INPS, messaggio 4 luglio 2024, n. 2504).

L’INPS ha illustrato le modalità di gestione, richiesta e pagamento del conguaglio delle prestazioni di esodo cofinanziate dai datori di lavoro a seguito della riduzione del finanziamento di cui all’articolo 1, comma 235 della Legge n. 232/2016 e all’articolo 41, comma 5-bis del D.Lgs. n. 148/2015.

Inoltre, l’Istituto ha fornito anche le modalità operative, per la gestione da parte del “Portale Prestazioni esodo”, dei conguagli relativi alle prestazioni finanziate dal datore di lavoro con la modalità di pagamento in “Unica Soluzione”.

Gestione dei conguagli relativi alla riduzione del finanziamento (assegni straordinari)

L’articolo 1, comma 235 della Legge n. 232/2016 ha previsto la riduzione del contributo straordinario a carico dei datori di lavoro, compresa la contribuzione correlata, per le nuove decorrenze di assegno straordinario erogato dai Fondi di solidarietà di cui all’articolo 26 del D.Lgs. n. 148/2015.

Le società/gruppi d’impresa che hanno usufruito degli stanziamenti di cui alla legge appena citata sono quelle rientranti nel campo di applicazione dei Fondi di solidarietà dei settori del credito, del credito cooperativo e del gruppo Ferrovie dello Stato Italiane.

L’importo della riduzione spettante sul finanziamento a carico dei datori di lavoro è stato calcolato, in via teorica e per ciascun lavoratore coinvolto, con riguardo agli articoli 4 e 5 del D.Lgs, n. 22/2015, per un massimo di 24 mesi, con esclusione della tredicesima mensilità, e in ogni caso relativamente a un periodo non superiore alla durata dell’assegno straordinario.

Di conseguenza:

– il conguaglio è stato determinato per i soli assegni straordinari che, in base al monitoraggio previsto dalla norma, sono stati autorizzati a usufruire della riduzione;
– il conguaglio è stato determinato confrontando la riduzione, calcolata dalla competente Direzione centrale sulla base dell’importo mensile della NASpI teoricamente spettante al lavoratore alla data di cessazione del rapporto di lavoro, con la riduzione massima riconosciuta durante l’erogazione della prestazione;
– il conguaglio tiene conto delle riduzioni spettanti e, eventualmente, non applicate durante l’erogazione delle prestazioni straordinarie.

A conclusione delle verifiche, nel “Portale Prestazioni esodo” – “Sezione Pagamenti” > “Archivio Conguagli” – è pubblicato il conguaglio relativo a ciascun datore di lavoro interessato alla riduzione in argomento.

Il datore di lavoro può verificare per ogni lavoratore le riduzioni massime applicate sulle provviste mensili nel corso dell’erogazione dell’assegno e quelle teoricamente spettanti sia a titolo di prestazione che a titolo di contribuzione correlata.

La pubblicazione del conguaglio viene comunicata al datore di lavoro tramite posta elettronica certificata (PEC) e tramite le caselle di posta elettronica dei referenti aziendali accreditati nel “Portale Prestazioni esodo”.

La circolare in commento include anche le indicazioni nel caso in cui il datore di lavoro non disponga più delle necessarie autorizzazioni per accedere al “Portale Prestazioni esodo”.

Gestione dell’indennità di espansione

Il comma 5-bis dell’articolo 41 del D.Lgs. n. 148/2015 dispone che ai lavoratori che si trovino a non più di 60 mesi dalla prima decorrenza utile della pensione di vecchiaia, che abbiano maturato il requisito minimo contributivo, o della pensione anticipata di cui all’articolo 24, comma 10 del D.L. n. 201/2011, il datore di lavoro possa riconoscere per tutto il periodo e fino al raggiungimento della prima decorrenza utile del trattamento pensionistico un’indennità mensile, commisurata al trattamento pensionistico lordo maturato dal lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro.

Per l’intero periodo di spettanza teorica della NASpI al lavoratore, il versamento a carico del datore di lavoro dell’indennità mensile è ridotto di un importo equivalente alla prestazione di cui all’articolo 1 del D.Lgs. n. 22/2015.

In fase di certificazione dell’importo la competente Direzione centrale, per ciascun lavoratore, calcola e restituisce al “Portale Prestazioni esodo” il piano contenente l’importo della NASpI provvisoria teoricamente spettante e il relativo importo della contribuzione figurativa.

Il “Portale Prestazioni esodo” rielabora il piano teorico fornito proiettando, se previsto, per ulteriori 12 mesi l’importo della riduzione della NASpI dell’ultima mensilità presente nel piano.

Per i piani di esodo garantiti con fideiussione il “Portale Prestazioni esodo” applica la riduzione della NASpI sull’importo lordo dell’assegno di ciascun lavoratore e lo espone nella provvista mensile richiesta al datore di lavoro.

Per i piani di esodo garantiti con modalità di pagamento in “Unica Soluzione”, la riduzione è riconosciuta sull’importo complessivamente dovuto e richiesto.

Infine, la circolare in argomento espone anche la gestione dei conguagli relativi alle prestazioni di esodo finanziate con la modalità di pagamento in “Unica Soluzione” e il caso del rimborso del conguaglio a credito per i datori di lavoro

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Contribuzione 2024 per piccoli coloni e compartecipanti familiari

4 Luglio 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

L’INPS fornisce indicazioni relative alla contribuzione dovuta dai concedenti per i piccoli coloni e compartecipanti familiari per l’anno 2024, ricordando anche termini e modalità di pagamento dei contributi (INPS, circolare 4 luglio 2024, n. 80).

L’INPS, dopo aver ricordato il quadro normativo di riferimento per la contribuzione dovuta dai concedenti ai piccoli coloni e compartecipanti familiari (art. 28 D.P.R. n. 488/1968, art. 7 Legge n. 233/1990, D.Lgs. n. 146/1997), si sofferma sui contributi relativi all’anno 2024.

 

Aliquota contributiva dovuta al Fondo pensioni lavoratori dipendenti 

 

Per l’anno 2024 continua a trovare applicazione il disposto dei commi 1 e 2 dell’articolo 3 del D.Lgs. n. 146/1997, che prevede l’aumento di 0,20 punti percentuali dell’aliquota dovuta al Fondo pensioni lavoratori dipendenti per la generalità delle aziende agricole sino al raggiungimento dell’aliquota complessiva del 32%, a cui si deve aggiungere l’incremento di 0,30 punti percentuali di cui all’articolo 1, comma 769, della Legge n. 296/2006.

 

Pertanto, l’aliquota per l’anno 2024 risulta così determinata:

 

Aliquota dovuta al Fondo pensioni lavoratori dipendenti Dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024
ConcedenteConcessionarioTotale
21,15% (esclusa la quota base pari a 0,11%)8,84%29,99%

Riduzione degli oneri sociali e del costo del lavoro

 

Per i concedenti, che versano l’aliquota dello 0,43% per gli assegni familiari, gli esoneri sono i seguenti: 0,43% per gli assegni familiari; 0,03% per la tutela della maternità; 0,34% per la disoccupazione.

 

L’esonero di un punto percentuale complessivo da applicarsi sulle aliquote della gestione di cui all’articolo 24 della Legge n. 88/1988 previsto dalla Legge finanziaria 2006, a valere prioritariamente sull’aliquota contributiva degli assegni per il nucleo familiare, è cumulabile con quello già previsto dall’articolo 120 della Legge n. 388/2000 e va applicato in caso di mancanza di capienza sulle altre aliquote contributive della citata gestione, prediligendo la maternità e la disoccupazione ed escludendo l’aliquota per il trattamento di fine rapporto, nonché quella di finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua.

 

Per i concedenti, pertanto, l’esonero di un punto percentuale opera sull’aliquota della disoccupazione, come da sottostante prospetto:

 

Aliquota disoccupazione2,75%
Esonero ex art. 1, co. 361/362, L. 266/20051,00%

Contributi INAIL

 

I contributi INAIL sono fissati nella misura del 10,125% per assistenza infortuni sul lavoro e del 3,1185% per addizionale infortuni sul lavoro.

 

L’INPS ricorda in merito che, per l’anno 2024, la riduzione dei premi e dei contributi di cui all’articolo 1, comma 128, della Legge n. 147/2013, è stata fissata nella misura pari al 15,11%. Tale riduzione è applicata agli elenchi delle aziende individuate e trasmessi dall’INAIL.

 

Agevolazioni per zone tariffarie – Anno 2024

 

Le agevolazioni per zona tariffaria per l’anno 2024 risultano così quantificate:

 

TERRITORIMISURA AGEVOLAZIONEDOVUTO
Non svantaggiati—100%
Montani75%25%
Svantaggiati68%32%

Termini e modalità di versamento dei contributi

 

L’INPS ricorda che i termini di scadenza per il pagamento delle 4 rate per la contribuzione relativa all’anno 2024 sono fissati al 16 luglio 2024, 16 settembre 2024, 18 novembre 2024 e al 16 gennaio 2025.

 

Infine, riguardo alle modalità di pagamento, si precisa che il concedente del rapporto di piccola colonia/compartecipazione familiare tramite il sito istituzionale dell’INPS potrà visualizzare la lettera contenente il dettaglio contributivo e stampare la delega di pagamento F24, accedendo al servizio online “Modelli F24 – Rapporti di lavoro Piccoli coloni e CF”.

 

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Rimborso delle spese sostenute dai dipendenti per l’attività sportiva praticata dai figli

4 Luglio 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

L’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti sulla possibilità di far rientrare le spese sostenute dai dipendenti per l’attività sportiva praticata dai figli nell’ambito applicativo delle iniziative di welfare aziendale escluse da imposizione fiscale (Agenzia delle entrate, risposta 3 luglio 2024, n. 144).

L’articolo 51, comma 1, del TUIR prevede che costituiscono reddito di lavoro dipendente tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro.

Lo stesso articolo, al comma 2, lettera fbis), dispone che non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione, da parte dei familiari, dei servizi di educazione e istruzione anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi, nonché per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali e per borse di studio a favore dei medesimi familiari

Successivamente il comma 190 della Legge n. 208/2015 ha esteso l’esenzione IRPEF per le somme, i servizi e le prestazioni per: la fruizione, da parte dei familiari, dei servizi di educazione e istruzione compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi anche se non inerenti alla frequenza degli asili nido; per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali.

La menzione delle borse di studio a favore dei familiari dei dipendenti completa la gamma dei benefit con finalità didattiche e di istruzione, per la cui definizione tornano utili i chiarimenti forniti dall’Agenzia con la circolare n. 23/2000, con la quale è stato precisato che rientrano nella lettera fbis) le erogazioni di somme corrisposte al dipendente per assegni, premi di merito e sussidi per fini di studio a favore di familiari.

In tale nozione possono essere ricompresi i contributi versati dal datore di lavoro per rimborsare al lavoratore le spese sostenute per le rette scolastiche, tasse universitarie, libri di testo scolastici, nonché gli incentivi economici agli studenti che conseguono livelli di eccellenza nell’ambito scolastico.

Data l’ampia formulazione della lettera fbis), sono riconducibili alla norma il servizio di trasporto scolastico, il rimborso di somme destinate alle gite didattiche, alle visite d’istruzione ed alle altre iniziative incluse nei piani di offerta formativa scolastica nonché l’offerta anche sotto forma di rimborso spese di servizi di babysitting.

 

In generale, con riferimento ai rimborsi per le spese sostenute per l’attività sportiva praticata dai familiari, l’Amministrazione finanziaria ha chiarito che detti rimborsi non rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 51, comma 2, lettera fbis), del TUIR.

In altri termini, tale disposizione riguarda i servizi di educazione e istruzione resi nell’ambito scolastico e formativo, compresi i relativi ”servizi integrativi”.

Ne consegue che le spese per l’attività sportiva praticata dai familiari, solo se svolte nell’ambito di iniziative incluse nei piani di offerta formativa scolastica possono rientrare nell’esclusione prevista dalla suddetta lettera fbis).

 

Pertanto, nel caso di specie, in cui una società dichiara l’intenzione di voler rimborsare le spese per attività sportive svolte dai figli dei dipendenti, non svolte nell’ambito di iniziative incluse nei piani di offerta formativa scolastica, le somme rimborsate dal datore di lavoro dovranno essere assoggettate a tassazione ai sensi dell’articolo 51, comma 1, del TUIR.

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