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CCNL Alberghi Conflavoro-Confsal: sottoscritto il rinnovo contrattuale

4 Luglio 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

Novità in arrivo su classificazione del personale, assunzioni, apprendistato e minimi retributivi

Il 18 giugno scorso Conflavoro Pmi e Fesica-Confsal, assistita da Confsal, hanno sottoscritto il rinnovo del CCNL che interessa le lavoratrici ed i lavoratori che operano nei settori del turismo, pubblici esercizi, ristorazione collettiva e commerciale e alberghi. Il CCNL, che decorre dal 1° giugno 2024 ed ha scadenza al 31 maggio 2027, prevede un ampliamento del campo di applicazione, estendendo gli effetti contrattuali anche alle sale bingo e gaming hall, stabilendo una classificazione del personale unica. 
Novità anche per quel che concerne le diverse forme di assunzione, con una revisione del part-time, dello smart working e l’estensione della proporzione numerica per l’attivazione dei contratti a tempo determinato. A tal proposito, l’appendice che contiene le causali per i contratti a tempo determinato superiori a 12 mesi stabilisce un passo avanti in questo senso e un miglioramento per il settore. Inoltre, viene inserito anche l’istituto della stagionalità con l’elenco delle attività e le casistiche. Posta a revisione anche la disciplina dell’apprendistato, estesa anche alle sale bingo e gaming hall. Ovviamente, il rinnovo non ha tralasciato l’aspetto retributivo, con una revisione in aumento delle tabelle retributive. Di seguito le tabelle retributive relative ai vari settori.

Pubblici esercizi, ristorazione collettiva e commerciale, rifugi alpini, stabilimenti balneari, alberghi diurni, imprese di viaggio e turismo, tour operator e network di agenzie di viaggio e turismo

LivelloMinimo al 1° giugno 2024Minimo al 1° giugno 2025Minimo al 1° giugno 2026Minimo al 1° giugno 2027
Quadro A2.331,55*2.397,20*2.463,00*2.512,35*
Quadro B2.153,05*2.212,45*2.271,85*2.316,40*
1° livello2.000,30 2.054,102.107,902.148,25
2° livello 1.821,70 1.869,15 1.916,55 1.952,15 
3° livello1.713,701.757,301.800,901.833,55 
4° livello 1.612,70 1.652,701.692,70 1.722,70
5° livello 1.507,901.544,101.580,35 1.607,50
6° livello S1.447,001.481,051.515,101.540,65
6° livello 1.425,301.458,551.491,801.516,75
7° livello 1.332,551.362,401.392,25 1.414,65 

*In aggiunta alla retribuzione, al Quadro A spetta un’indennità di funzione pari a 75,00 euro; al Quadro B un’indennità pari a 70,00 euro.

Pubblici esercizi e Stabilimenti balneari minori

LivelloMinimo al 1° giugno 2024Minimo al 1° giugno 2025Minimo al 1° giugno 2026Minimo al 1° giugno 2027
Quadro A 2.326,00* 2.392,00*  2.457,80*2.507,15*
Quadro B2.148,00*2.207,60*2.267,00*2.310,55*
1° livello 1.995,00 2.049,252.103,052.143,40
2° livello 1.817,101.865,151.912,60 1.948,15 
3° livello1.710,001.754,001.797,551.830,20
4° livello1.610,00  1.650,051.690,051.719,05
5° livello 1.505,001.541,501.577,801.604,90 
6° livello S1.444,101.478,701.512,751.538,30
6° livello1.422,901.456,25 1.489,501.514,50
7° livello  1.328,70 1.358,551.388,40 1.410,80

*In aggiunta alla retribuzione, al Quadro A spetta un’indennità di funzione pari a 75,00 euro; al Quadro B un’indennità pari a 70,00 euro.

Aziende alberghiere, complessi turistico-ricettivi dell’aria aperta, porti e approdi turistici

LivelloMinimo al 1° giugno 2024Minimo al 1° giugno 2025Minimo al 1° giugno 2026Minimo al 1° giugno 2027
Quadro A2.316,51* 2.401,55* 2.486,55*2.550,45* 
Quadro B2.144,65*2.223,35*2.302,05*2.361,25* 
1° livello1.998,202.071,552.144,90 2.200,05
2° livello1.826,351.893,401.960,402.010,80 
3° livello1.722,45 1.785,70 1.848,951.896,50
4° livello1.625,301.684,951.744,601.789,45
5° livello1.524,301.580,251.636,201.678,25
6° livello S1.465,701.519,501.573,30 1.613,75
6° livello1.444,95 1.498,001.551,051.590,95
7° livello1.354,051.403,751.453,451.490,80

*In aggiunta alla retribuzione, al Quadro A spetta un’indennità di funzione pari a 75,00 euro; al Quadro B un’indennità pari a 70,00 euro.

Aziende alberghiere minori

LivelloMinimo al 1° giugno 2024Minimo al 1° giugno 2025Minimo al 1° giugno 2026Minimo al 1° giugno 2027
Quadro A 2.303,15*2.394.35* 2.479,60* 2.543,10*
Quadro B 2.132,60*2.217,05*2.296,00*2.354,80*
1° livello1.986,052.064,702.138,202.192,95 
2° livello 1.816,00 1.887,951.955,202.005,25
3° livello1.713,35 1.781,201.844,651.891,90
4° livello1.617,451.681,50 1.741,40  1.786,00
5° livello 1.517,001.577,10 1.633,251.675,10
6° livello S1.459,051.516,851.570,851.611,10
6° livello1.438,301.495,251.548,501.588,15
7° livello1.348,051.401,45 1.451,351.488,50

*In aggiunta alla retribuzione, al Quadro A spetta un’indennità di funzione pari a 75,00 euro; al Quadro B un’indennità pari a 70,00 euro.

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Rapporto situazione personale maschile e femminile: prorogato il termine

4 Luglio 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

La compilazione potrà avvenire entro il 20 settembre 2024 (D.I. 2 luglio 2024).

Il Decreto interministeriale del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità del 2 luglio 2024 ha spostato il termine di presentazione del rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile, per il biennio 2022-2023, inizialmente fissato al 15 luglio 2024 al 20 settembre 2024.

Lo slittamento si è reso necessario al fine di consentire a tutti gli attori di poter accedere alla piattaforma in modo efficace, attese le modifiche introdotte dal Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 3 giugno 2024, adottato di concerto con il Ministro per le Pari opportunità e la famiglia.

Comunque, fin dal 4 giugno scorso è disponibile per la compilazione, sul portale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Servizi Lavoro, il nuovo modello telematico per la presentazione del rapporto biennale da parte delle aziende pubbliche e private che occupano più di 50 dipendenti. Peraltro, da quest’anno è stata anche resa disponibile la funzionalità di upload con file in formato “.xls” dei dati richiesti dal modello.

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Ebav Veneto: contributo alle aziende per i costi di trascrizione e/o variazione

4 Luglio 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

Le aziende artigiane della categoria trasporto merci possono richiedere il contributo solo se in regola con Ebav alla data di decesso titolare/socio

Entro il 31 luglio 2024 le aziende artigiane della categoria trasporto merci possono richiedere un contributo per i costi di trascrizione e/o variazione, sostenuti nell’anno di competenza 2023, da comunicare agli Enti preposti nel caso in cui risulti necessario operare modifiche a causa del decesso di titolare/socio azienda. Il contributo è previsto solo nel caso in cui sia presentata contestualmente una domanda A85 per spese funerarie titolare. Per il servizio in questione, l’accesso alle prestazioni Ebav è considerato possibile solo se l’azienda risulta in regola con Ebav alla data di decesso titolare/socio.
Il contributo è pari al 100% dei costi sostenuti. Il massimo erogabile è:
– 1.500,00 euro se l’azienda è aderente a Ebav da meno di 5 anni; 
– 3.000,00 euro se l’azienda è aderente a Ebav da più di 5 anni.
I contributi vengono erogati normalmente entro 3 mesi dalla data scadenza servizio tramite accredito su c/c intestato (o co-intestato) al soggetto richiedente il Servizio Ebav. La mancanza di dichiarazione IBAN, l’assenza di documentazione o di altri requisiti richiesti, possono determinare la mancata erogazione nei tempi previsti.
Ebav informa che potrà erogare il contributo richiesto esclusivamente fino al permanere della capienza dei fondi e/o delle risorse economiche dedicate al servizio, oggetto della richiesta del contributo stesso.

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Trattamento ai fini dell’imposta ipotecaria applicabile alle trascrizioni dei sequestri conservativi

3 Luglio 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

L’Agenzia delle entrate ha risposto a una richiesta di consulenza giuridica relativa al trattamento ai fini dell’imposta ipotecaria, delle trascrizioni dei sequestri conservativi effettuate ai sensi degli articoli 74 e 75 del Codice di giustizia contabile (Agenzia delle entrate, risoluzione 2 luglio 2024, n. 33/E).

In risposta alla questione portata all’attenzione dell’Agenzia delle entrate, viene chiarito che ai fini fiscali, l’articolo 1 del TUIC prevede che le formalità di trascrizione, iscrizione, rinnovazione e annotazione eseguite nei pubblici registri immobiliari sono soggette all’imposta ipotecaria secondo le disposizioni presenti nel testo unico e nella tariffa allegata. Non sono soggette all’imposta le formalità eseguite nell’interesse dello Stato né quelle relative ai trasferimenti.

L’agenzia rileva che, ai sensi dell’articolo 4, della tariffa allegata al citato decreto, è soggetta all’imposta ipotecaria nella misura di euro 200 la trascrizione di atti o sentenze che non importano trasferimento di proprietà di beni immobili né costituzione o trasferimento di diritti reali immobiliari.

 

Per quanto riguarda i soggetti passivi delle imposte, l’articolo 11 del TUIC stabilisce che sono obbligati al pagamento dell’imposta ipotecaria e dell’imposta catastale coloro che richiedono le formalità e le volture e i pubblici ufficiali obbligati al pagamento dell’imposta di registro o dell’imposta sulle successioni e donazioni, relativamente agli atti ai quali si riferisce la formalità o la voltura. Sono inoltre solidalmente tenuti al pagamento delle imposte tutti coloro nel cui interesse è stata richiesta la formalità o la voltura e, nel caso di iscrizioni e rinnovazioni, anche i debitori contro i quali è stata iscritta o rinnovata l’ipoteca, nonché l’utilizzatore dell’immobile concesso in locazione finanziaria.

 

Ai sensi dell’articolo 15 del TUIC possono essere eseguite anche senza previo pagamento delle imposte:

  • le iscrizioni, rinnovazioni ed annotazioni che sono richieste dal pubblico ministero nell’interesse di privati, da pubblici ufficiali e da privati in virtù di un obbligo loro imposto per legge;

  • le formalità e le volture richieste dalle amministrazioni dello Stato quando le spese relative devono far carico ad altri.

Il successivo articolo 16 prevede, altresì, che sono eseguite con prenotazione a debito dell’imposta, salvo il recupero secondo le disposizioni delle rispettive leggi:

  • le trascrizioni del sequestro conservativo di cui all’art. 316 del codice di procedura penale;

  • le iscrizioni e le trascrizioni di cui all’articolo 22 del D.Lgs. n. 472/1997;

  • le trascrizioni degli atti indicati nel comma 2 dell’art. 6;

  • le formalità e le volture richieste nei procedimenti civili nell’interesse dello Stato e di persone fisiche o giuridiche ammesse al gratuito patrocinio;

  • le formalità e le volture relative a procedure di fallimento e ad altre procedure concorsuali.

Tra le ipotesi tassative in cui è possibile utilizzare l’istituto della prenotazione a debito come modalità di riscossione differita dell’imposta, non è previsto, nell’ambito dell’articolo 16 predetto, il sequestro conservativo richiesto nel giudizio di responsabilità contabile, di cui agli artt. 74 e 75 del Codice della giustizia contabile.

Secondo il parere dell’Agenzia, l’applicazione dell’esenzione al sequestro conservativo in esame per le misure adottate nell’interesse dello Stato appare condivisibile allorquando l’azione erariale sia diretta a sanzionare e riparare un danno occorso alle entità territoriali centrali e nazionali, ma non può riguardare soggetti diversi, che pure possono avvantaggiarsi del procedimento cautelare posto in essere dalla Procura contabile.

 

La previsione agevolativa di cui all’articolo 1, comma 2 del TUIC, infatti, ha ad oggetto le sole formalità eseguite nell’interesse dello Stato, ove per Stato deve intendersi unicamente lo “Stato-persona” con esclusione di ogni interpretazione estensiva della definizione.

Come rilevato anche dalla Direzione istante, la giurisdizione contabile riguarda oltre che lo “Stato-persona” anche una serie di soggetti non statali di varia natura (enti pubblici territoriali e non territoriali, società partecipate etc.). Pertanto, in linea con il delineato impianto normativo e di prassi, l’Agenzia ritiene che la trascrizione dei provvedimenti di sequestro contabile, delle domande giudiziali e delle altre formalità a tutela delle ragioni del creditore, in procedure in cui non sia parte danneggiata lo Stato, non possano godere dell’esenzione.

Una volta eseguita la formalità, l’Ufficio procederà al recupero dei tributi contro gli obbligati al pagamento elencati all’articolo 11, comma 2, del TUIC, ovvero nei confronti del soggetto pubblico o privato a favore del quale è stata eseguita la formalità.

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CCNL Catering Aereo: con la retribuzione di luglio in arrivo nuovi minimi retributivi

3 Luglio 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

Per il personale del trasporto aereo sono previste nuove retribuzioni 

Con il CCNL del 7 dicembre 2022 Federcatering, Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e Ugl-Trasporti hanno stabilito nuovi minimi retributivi a partire dal mese di luglio. I nuovi importi riguardano tutto il personale di terra e di volo per l’intera industria del Trasporto Aereo italiano le cui attività sono interessano i servizi di lavoro aereo con lavoratori e lavoratrici stabilmente operanti in Italia; i vettori aerei con lavoratori e lavoratrici stabilmente operanti in Italia; i servizi di manutenzione aeronautica; i servizi di gestione aeroportuale; i servizi aeroportuali di assistenza a terra (handling aeroportuale); i servizi di catering aereo e i servizi ATM diretti e complementari. Di seguito vengono riportati i nuovi minimi. 

LivelloMinimoContingenzaTotale
Quadro A1.889,56542,702.432,26
Quadro B1.714,60537,592.252,19
Categoria C1.469,63537,592.007,22
Categoria D1.231,72531,591.763,31
Categoria E1.161,73528,261.689,99
Categoria F1.091,74524,941.616,68
Categoria G881,77522,371.404,14
Categoria H790,80520,511.311,31
Categoria I699,83518,451.218,28

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Accesso ai servizi telematici dell’INPS, niente più PIN

3 Luglio 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

A partire dal 1° settembre 2024 si potranno utilizzare SPID di livello non inferiore a 2, CIE 3.0 o CNS (INPS, circolare 2 luglio 2024, n. 77).

L’INPS ha comunicato che dal 1° settembre 2024, l’accesso ai servizi telematici dell’Istituto da parte delle aziende, pubbliche e private, e dei relativi intermediari sarà consentito esclusivamente mediante SPID di livello non inferiore a 2, CIE 3.0 o CNS.

In realtà, già con la circolare n. 95/2021, in attuazione dell’articolo 24, comma 4 del D.L. n. 76/2020, l’INPS ha avviato il processo di dismissione dell’accesso ai servizi online con il PIN a favore delle nuove identità digitali appena citate.

Tuttavia, con la circolare in commento, viene ora resa nota la data precisa dalla quale l’accesso anche da parte delle aziende e dei relativi intermediari di cui alla Legge n. 12/1979, sarà consentito esclusivamente mediante gli strumenti digitali sopra elencati.

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CCNL Vigilanza Privata: nuovo incontro per il rinnovo

3 Luglio 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

I temi trattati sono stati salario e sicurezza 

Si è tenuto il 1° luglio l’incontro tra le associazioni datoriali e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs per il rinnovo del CCNL Vigilanza privata e Servizi di Sicurezza.
Innanzitutto è stato trattato, con esito negativo, il tema dell’Una Tantum (l’ipotesi del 16 febbraio prevedeva che le parti si sarebbero dovute incontrare entro il 30 aprile 2024 al fine di definire le modalità di corresponsione della una tantum). Ad oggi però le Parti non sono riuscite ad arrivare ad un punto di incontro. 
Per quanto riguarda la sicurezza dei lavoratori, anche alla luce degli ultimi avvenimenti di cronaca, le Parti hanno deliberato di richiedere un incontro al Ministero dell’Interno.
Inoltre, è stato deciso di inviare un sollecito al Ministero del Lavoro per un incontro in riferimento agli impegni assunti a marzo 2024 sul tema del dumping contrattuale e per la pubblicazione delle tabelle aggiornate al rinnovo contrattuale.
Infine, le Organizzazioni Sindacali hanno chiesto alle Associazioni Datoriali di emanare una circolare per la corretta applicazione del CCNL sottoscritto il 30 maggio 2023 e dell’ipotesi del 16 febbraio 2024.
Il prossimo incontro è fissato per il 31 luglio 2024.

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CCNL Alberghi Confcommercio: incontro per il rinnovo

2 Luglio 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

Tra i temi trattati la sfera di applicazione, la maternità (obbligatoria), la paternità (obbligatoria e alternativa) ed i congedi parentali

Si è tenuto lo scorso 27 giugno il confronto tra Federalberghi, Faita e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs in merito al rinnovo del CCNL per i dipendenti da aziende del settore Turismo.
Durante l’incontro sono stati ripresi i seguenti temi:
– la sfera di applicazione con inclusione dei servizi termali e dei centri benessere integrati alle aziende alberghiere;
– la tutela per le donne vittime di violenza e contrasto alle molestie e alla violenza;
– la maternità (obbligatoria), paternità (obbligatoria e alternativa) e congedi parentali;
– la bilateralità;
– il contratto a tempo determinato (causali relative ai rapporti di lavoro sopra i 12 mesi e inferiori a 24 mesi);
– gli appalti di servizi/terziarizzazioni/internalizzazioni.
Il prossimo incontro è fissato per il 3 luglio 2024.

Archiviato in: NEWS|LAVORO

Agenzia delle entrate: in arrivo gli avvisi su anomalie nei dati ISA

2 Luglio 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

L’Agenzia delle entrate ha definito le modalità di comunicazione ai contribuenti ISA di elementi o informazioni per semplificare gli adempimenti, stimolare l’assolvimento degli obblighi tributari e favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili, anche in termini preventivi rispetto alle scadenze fiscali (Agenzia delle entrate, provvedimento 1 luglio 2024, n. 281202).

Al fine di attuare forme di comunicazione tra il contribuente e l’amministrazione finanziaria che favoriscano, anche in termini preventivi rispetto alle scadenze fiscali, un costante dialogo finalizzato a semplificare gli adempimenti, stimolare l’assolvimento degli obblighi tributari e favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili, nonché a regolarizzare eventuali violazioni, l’Agenzia delle entrate renderà disponibili ai contribuenti tenuti all’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale i seguenti elementi ed informazioni:

  • comunicazioni relative a possibili omissioni o anomalie nei dati dichiarati ai fini degli ISA, in allegato a REDDITI, rilevate dall’Agenzia delle entrate sia analizzando i dati stessi sia le altre fonti informative disponibili;

  • risposte eventualmente inviate dal contribuente, anche per il tramite del proprio intermediario, relative alle comunicazioni di cui al precedente punto utilizzando la specifica procedura informatica resa disponibile dall’Agenzia delle entrate.

Con il nuovo provvedimento n. 281202/20204 l’Agenzia individua le anomalie nei dati degli ISA, afferenti al triennio di imposta 2020-2022, che saranno comunicate ai contribuenti interessati mediante pubblicazione nel proprio “Cassetto fiscale”.

 

Gli intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni potranno accedere agli elementi e alle informazioni consultando il “Cassetto fiscale” dei soggetti dai quali abbiano preventivamente ricevuto la relativa delega.

Le comunicazioni di anomalie saranno anche trasmesse dall’Agenzia delle entrate, via Entratel, all’intermediario, se il contribuente ha effettuato questa scelta al momento della presentazione della dichiarazione annuale dei redditi e se tale intermediario ha accettato, nella medesima dichiarazione, di riceverle.

All’interno dell’area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate di ciascun utente verrà visualizzato un avviso personalizzato nell’area autenticata e inviato un messaggio ai riferimenti dallo stesso indicati, tramite posta elettronica o tramite PEC, con cui è data comunicazione che la sezione degli studi di settore/ISA del “Cassetto fiscale” è stata aggiornata con la pubblicazione delle citate comunicazioni di anomalie.

I contribuenti, in relazione alle citate comunicazioni di anomalie, potranno fornire chiarimenti e precisazioni, inviando eventuali risposte o direttamente o per il tramite del proprio intermediario, utilizzando esclusivamente lo specifico software gratuito disponibile sul sito istituzionale dell’Agenzia.

 

I contribuenti, anche in base alla conoscenza degli elementi e delle informazioni rese disponibili dall’Agenzia, potranno dunque regolarizzare gli errori e le omissioni eventualmente commesse secondo le modalità previste dall’articolo 13 del D.Lgs. n. 472/1997, beneficiando della riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni stesse.

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Lavoratori distaccati dal Giappone in Italia: rettifica in caso di disoccupazione involontaria

2 Luglio 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

L’INPS, rettificando quanto detto in precedenza, fornisce precisazioni in materia di assicurazione contro la disoccupazione involontaria dei lavoratori giapponesi distaccati in Italia (INPS, messaggio 2 luglio 2024, n. 2461).

L’INPS, con il messaggio n. 2199/2024, aveva dato istruzioni ai datori di lavoro relativamente alle modalità di assolvimento degli obblighi contributivi e alla corretta esposizione nel flusso Uniemens dei lavoratori subordinati distaccati in applicazione delle disposizioni in materia di legislazione applicabile contenute nell’Accordo  sulla sicurezza sociale tra la Repubblica italiana e il Giappone, firmato a Roma il 6 febbraio 2009 e ratificato con la Legge n. 97/2015, in vigore dal 1° aprile 2024.

 

In particolare, con riferimento al caso del distacco di lavoratori dal Giappone in Italia, quando in base alle previsioni dell’Accordo gli stessi sono esonerati dalla legislazione italiana per l’Assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) e per l’assicurazione contro la disoccupazione (DS), i datori di lavoro devono utilizzare, ai fini dell’esposizione nel flusso Uniemens – denuncia individuale – il codice Tipo Contribuzione di nuova istituzione “87”, avente il significato di “Lavoratori stranieri provenienti dal Giappone distaccati in Italia assicurati per IVS, DS, nel paese di origine (art.13 accordo di sicurezza sociale Italia- Giappone)”.

 

L’INPS aveva poi precisato che, nell’ipotesi in cui il lavoratore distaccato sia assicurato nello Stato di provenienza anche per la disoccupazione involontaria, tale circostanza deve risultare dall’espressa indicazione nella sezione 4 del formulario di copertura assicurativa (“IT/JPN 101” per i lavoratori distaccati dall’Italia e “JPN/IT/ 101” per coloro che sono distaccati dal Giappone) della norma di riferimento in base alla quale il lavoratore è assicurato anche per il predetto rischio.

 

Tuttavia, l’istituzione previdenziale giapponese ha comunicato all’Istituto che la copertura assicurativa in Giappone per la disoccupazione involontaria è attestata dalla compilazione della sezione 6 del formulario “JPN/IT 101”. Tale sezione è presente soltanto nel certificato di copertura rilasciato dall’Istituzione previdenziale giapponese.

 

Pertanto, a parziale rettifica di quanto comunicato con il predetto messaggio n. 2199/2024, l’INPS chiarisce che per i lavoratori distaccati in Italia, qualora per effetto dell’Accordo gli stessi siano assicurati in Giappone anche per la disoccupazione involontaria, tale circostanza non deve risultare dalla sezione 4, ma dalla della sezione 6 del formulario “JPN/IT 101”, allegato al messaggio in commento.

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