Studio Vannucchi & Associati

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CCNL Scuola: sottoscritta l’ipotesi di intesa per il personale docente e Ata

2 Luglio 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

Prevista l’estensione di ulteriori deroghe per docenti e personale Ata, novità anche per i DSGA

Il 27 giugno scorso è stata sottoscritta un’ipotesi di intesa che integra e aggiorna quanto disposto all’interno del CCNI 2019-2022 e confermando l’accesso alle operazioni per il personale docente e Ata in possesso dei requisiti specifici per le utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie. Il delegato del Ministero dell’istruzione e del merito e le OO.SS. Flc-Cgil, Cisl-Fsur, Snals-Confsal, Federazione Gilda-Unams e Anief hanno convenuto su alcuni punti considerati fondamentali come, ad esempio, il superamento dei vincoli di permanenza per i neo assunti e il conferimento degli incarichi per la copertura dei posti liberi o vacanti dei DSGA. 
Per quanto riguarda i docenti, è stato attenuato il blocco legislativo con l’estensione delle deroghe e viene garantita la partecipazione ai lavoratori che rientrano nelle categorie di cui al comma 8 dell’art. 34 del CCNL 2019/2021, come previsto dall’accordo integrativo al CCNI mobilità. Aggiunta anche la deroga che riguarda i docenti assunti a tempo determinato nell’anno scolastico 2023/2024 dichiarati soprannumerari sul posto di conferma in ruolo, e in seguito trasferiti d’ufficio su un’altra sede della provincia. Sono state aggiunte anche tutele per le lavoratrici vittime di violenza che risultano essere inserite in percorsi di protezione.

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Arriva la disciplina della professione di guida turistica

2 Luglio 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

Pubblicato in Gazzetta ufficiale il regolamento con i criteri, l’istituzione dell’elenco nazionale e le modalità di esercizio della professione (D.M. 26 giugno 2024).

Con il D.M. 26 giugno 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 giugno 2024, è stato approvato il Regolamento recante disposizioni applicative per l’attuazione degli articoli 4, 5, 6, 7, 12 e 14 della Legge n. 190/2023 recante: “Disciplina della professione di guida turistica“.

Il provvedimento che entrerà in vigore il prossimo 13 luglio, regolamenta molteplici aspetti della professione: da quelli formativi alle modalità di esercizio del lavoro; dall’istituzione dell’elenco nazionale alle modalità di svolgimento degli esami di abilitazione.

L’abilitazione

Il Capo I (articoli da 1 a 4) del decreto ministeriale in argomento si occupa di criteri e modalità di svolgimento dell’esame di abilitazione alla professione di guida turistica nei quali vengono indicati i requisiti per la partecipazione all’esame nazionale, la procedura per il conseguimento dell’abilitazione e le prove di esame (scritta, orale e teorico-pratica).

L’elenco nazionale

Il Capo II del provvedimento (articoli da 5 a 12) istituisce l’Elenco nazionale delle guide turistiche, articolato in 2 sezioni: chi ha superato l’esame di abilitazione nazionale e chi ha ottenuto il riconoscimento della qualifica all’estero.

L’esercizio della professione

Gli articoli da 13 a 20 (Capo III) regolano le condizioni e le modalità per l’esercizio della professione di guida turistica sulla base dei titoli conseguiti all’estero, ovvero: sulla base di titoli ottenuti nell’UE, dello Spazio economico europeo e in Svizzera (articolo 13), mentre l’articolo 20 cura l’esercizio della professione sulla base di titoli conseguiti in Paesi diversi da quelli appena citati.

La formazione e l’apparato sanzionatorio

La disciplina dei corsi di specializzazione e di aggiornamento per la professione di guida turistica è il tema affrontato dagli articoli da 21 a 23, mentre il controllo, l’accertamento e l’irrogazione delle eventuali sanzioni amministrative sono demandate ai comuni competenti in base al luogo.

I contributi da versare

Infine, gli articoli da 28 a 31 determinano i vari contributi a carico dei soggetti interessati alle disposizioni: dal contributo di partecipazione all’esame di abilitazione a quello per il rilascio del tesserino; dal contributo per lo svolgimento della prova attitudinale alla copertura dei costi per lo svolgimento dei corsi di specializzazione, di aggiornamento e di formazione complementare.

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CCNL BCC: ancora distanze sulla partita economica

2 Luglio 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

Rinviata all’8 luglio la trattativa sul rinnovo del contratto

Nei giorni scorsi, le Segreterie Nazionali di Fabi, First-Cisl, Fisac-Cgil, Ugl, Uilca e Federcasse hanno continuato il confronto volto al rinnovo del CCNL del settore Credito Cooperativo.
Registrandosi ampie distanze sulla partita economica degli arretrati e delle quote di erogazione degli adeguamenti tabellari, le Parti Sociali hanno convenuto di rimandare la discussione all’ 8 luglio, nella speranza di raggiungere quanto presto ad un accordo che possa soddisfare le aspettative dei lavoratori e delle lavoratrici. 
Tuttavia, duranti i colloqui svoltisi il 28 e 29 giugno 2024, sono stati fatti notevoli progressi in tema di:
– riduzione dell’orario di lavoro settimanale di mezz’ora, senza impatto sulla retribuzione, a partire dal 1° luglio 2025;
– previsione di una contribuzione datoriale alla Banca del Tempo Solidale del 30% rispetto a quanto versato dai dipendenti;
– destinazione della contribuzione dedicata al Fondo di Sostegno al Reddito al Fondo Occupazione Credito Cooperativo, per due anni, alla Cassa Mutua Nazionale e alla premorienza;
-individuazione di una nuova indennità di “cash-less” pari a 90,00 euro e di permessi dedicati al tema delle molestie e violenze di genere.
Prima del prossimo incontro, le banche di credito cooperativo effettueranno delle verifiche interne per poter negoziare con un mandato chiaro ed avvicinarsi alle richieste avanzate dalle OO.SS. anche in ordine all’aspetto economico. 

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CCNL Metalmeccanica Industria: nuovo incontro per il rinnovo del contratto 

1 Luglio 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

Tra i temi affrontati, quelli dell’inquadramento professionale, salute e sicurezza sul lavoro

Nella giornata del 27 giugno 2024, si è tenuto il secondo dei quattro incontri calendarizzati sul rinnovo del CCNL che interessa i metalmeccanici Federmeccanica-Assistal. 
Durante il confronto che si è svolto presso la sede di Confindustria a Roma, sono stati toccati i seguenti temi.
Formazione

Secondo la Fiom-Cgil, prendendo atto che, nonostante il diritto soggettivo alla formazione sia stato introdotto con il contratto del 2016, si è registrato un limitato utilizzo di esso, risulta necessario rendere permanente lo strumento di MetApprendo, in grado di erogare servizi e registrare la formazione effettuata dai lavoratori del settore.
Inquadramento professionale

Lo stesso sindacato ha dichiarato di aver richiesto in piattaforma, alle aziende con oltre 150 dipendenti, l’insediamento di un gruppo di lavoro (Rsu-azienda), al fine di definire i profili professionali per le declaratorie del CCNL.
Salute e sicurezza sul lavoro
Riscontrandosi da troppo tempo una situazione inaccettabile con infortuni e morti sul lavoro, è necessaria una maggior prevenzione, rafforzando il ruolo dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza con più formazione e con progetti di sostenibilità ambientale. 

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Gestione dell’irregolarità contributiva con la nuova funzionalità “pre-Durc” della piattaforma Ve.R.A.

1 Luglio 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

Nell’ambito della piattaforma Ve.R.A., l’INPS annuncia l’avvenuto rilascio di nuove funzionalità, tra cui quella di “pre-Durc” per la gestione interattiva dell’eventuale situazione di irregolarità contributiva (INPS, comunicato 28 giugno 2024).

A partire dal 24 giugno scorso sono disponibili sulla piattaforma Ve.R.A. alcune nuove funzionalità che consentono alle aziende e agli intermediari una gestione anticipata delle situazioni di irregolarità e delle evidenze che possono incidere sugli esiti delle verifiche di regolarità contributiva.

 

L’attivazione degli interventi finalizzati alla normalizzazione delle posizioni contributive con particolare riguardo a quelle che presentano maggiore complessità è demandata alle sedi territoriali dell’Istituto.

 

Nel comunicato stampa in oggetto, l’INPS ricorda che la piattaforma in questione è un progetto che consente appunto la verifica e la gestione interattiva della regolarità contributiva e si inserisce nell’ambito delle attività di innovazione tecnologica e trasformazione dei processi e di miglioramento della user experience, previste dai progetti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

 

L’obiettivo non è solo quello di una maggiore semplificazione, ma soprattutto quello volto a prevenire eventuali criticità, per evitare che le aziende si trovino con un Durc negativo che possa compromettere la continuità delle loro attività.

 

L’attivazione del processo di gestione interattiva dell’eventuale situazione di irregolarità, gestita attraverso la funzionalità “pre-Durc”, prevede l’invio all’intermediario, titolare di specifica delega master, della notifica via PEC, e-mail o SMS, 30 o 15 giorni prima della scadenza del Durc regolare, di un ticket collegato alla verifica Ve.R.A. generata in automatico dal sistema.

 

Tutto ciò realizzerà un significativo cambiamento nei rapporti tra l’Istituto e gli intermediari, ridefiniti secondo logiche spiccatamente consulenziali, per orientare il contribuente nel processo di regolarizzazione che favorirà l’operatività delle imprese e lo sblocco delle erogazioni subordinate al possesso del Durc.

 

Altra funzionalità, che fa parte della piattaforma, è il Simula Durc, che mostra alcuni aspetti rilevanti per conoscere eventuali anomalie per il Documento unico di regolarità contributiva.

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Modifiche alle procedure di compensazione di crediti: il punto dell’Agenzia delle entrate

1 Luglio 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

L’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti in merito alle modifiche alle procedure di compensazione di crediti di cui all’articolo 17 delD.Lgs. n. 241/1997, introdotte dall’articolo 1, commi da 94 a 98, della Legge di bilancio 2024 e dall’articolo 4, commi 2 e 3, del decreto Agevolazioni (Agenzia delle entrate, circolare 28 giugno 2024, n. 16/E).

L’articolo 11 del D.L. n. 66/2014 prevede specifiche modalità di trasmissione dei modelli di pagamento F24 comprendenti crediti da compensare.

Per effetto delle modifiche apportate a tale norma dal comma 95 dell’articolo 1 della Legge di bilancio 2024, tutti i versamenti unitari da effettuare mediante l’utilizzo di crediti in compensazione, a decorrere dal 1° luglio 2024, devono essere eseguiti esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate.

Al riguardo, l’Agenzia ritiene che tale obbligo si estenda anche alla compensazione “verticale”, che interviene nell’ambito dello stesso tributo nel caso in cui questa venga esposta nel modello F24.

Rientra, inoltre, nell’obbligo generalizzato di utilizzo dei servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate la delega con compensazione e saldo maggiore di zero eseguita il 1° luglio 2024, per effetto del rinvio del termine di versamento del 30 giugno 2024, del D.L. n. 7012/2011.

 

L’articolo 1, comma 94, lettera b)18, della Legge di bilancio 2024 ha introdotto, poi, con decorrenza dal 1° luglio 2024, il comma 49-quinquies all’articolo 37 del D.L. n. 223/2006, che stabilisce un limite all’utilizzo in compensazione dei crediti, ulteriore rispetto al vigente divieto di compensazione di cui all’articolo 31, comma 1, del D.L. n. 78/2010.

La suddetta diposizione di cui al comma 49-quinquies dell’articolo 37 è stata successivamente sostituita ad opera del comma 2 dell’articolo 4 del decreto Agevolazioni, con decorrenza sempre dal 1° luglio 2024.

La Legge di bilancio 2024 prevede, in particolare, l’esclusione dalla facoltà di avvalersi della compensazione per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione per importi complessivamente superiori a euro 100.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione.

Ai fini del raggiungimento della soglia di 100.000 euro, rilevano gli importi relativi ai carichi affidati all’agente della riscossione concernenti le imposte erariali e i relativi accessori, quelli affidati all’agente della riscossione relativi ad atti comunque emessi dall’Agenzia delle entrate in base alle norme vigenti, ivi comprese le somme oggetto degli atti di recupero.

A titolo esemplificativo, vi rientrano:
a) le imposte dirette, l’imposta sul valore aggiunto, l’imposta di registro e le altre imposte indirette;
b) le somme recuperate a fronte dell’utilizzo, in tutto o in parte, in compensazione, dei crediti non spettanti o inesistenti risultanti dagli atti di cui all’articolo 1, commi da 421 a 423, della Legge finanziaria 2005 emessi prima del 30 aprile 2024, e da quelli di cui all’articolo 38-bis del DPR n. 600/1973, emessi a partire da tale data;
c) le somme accessorie alle precedenti, come le sanzioni e gli interessi (esclusi quelli di mora e gli oneri di riscossione).

 

Tali importi contribuiscono al raggiungimento della citata soglia a condizione che per gli stessi:
– sia scaduto il termine di pagamento del debito;
– non siano in essere provvedimenti di sospensione di qualsiasi genere;
– non siano in essere piani di rateazione.

 

Per effetto di quanto stabilito dal secondo periodo del comma 49-quinquies dell’articolo 37 del D.L. n. 223/2006, introdotto dall’articolo 4, comma 2, del decreto Agevolazioni, l’esclusione della facoltà di avvalersi della compensazione non opera con riferimento alle somme oggetto di piani di rateazione per i quali
non sia intervenuta decadenza.

In caso di adesione alla definizione agevolata per i debiti contenuti nei carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, per la quale sia in essere il pagamento rateale, l’importo oggetto di definizione non contribuisce al raggiungimento della soglia qualora siano state versate tutte le rate nei termini previsti dal piano di rateazione.

 

Al sussistere delle condizioni normativamente previste alla data di trasmissione del modello F24, per il contribuente è esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione “orizzontale” dei crediti.

Fa eccezione, per effetto della nuova formulazione del comma 49-quinquies dell’articolo 37, la compensazione dei crediti maturati nei confronti di INPS e INAIL.

Laddove operi il descritto divieto di compensazione, non è consentito esporre nella medesima delega di pagamento sia crediti INPS o INAIL sia crediti per i quali opera l’inibizione alla compensazione.

Il limite di 100.000 euro deve intendersi come un limite assoluto e, quindi, anche nel caso in cui il contribuente abbia crediti di importo superiore a quello dei carichi affidati, non potrà effettuare alcuna compensazione se non provvede prima al pagamento del debito scaduto.

 

A titolo esemplificativo e non esaustivo, al verificarsi delle condizioni previste dalla novella normativa, al contribuente è, pertanto, inibita la compensazione:

– dei crediti relativi alle imposte erariali;

– del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo;

– del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno;

– del credito d’imposta a favore di imprese che effettuano investimenti per l’acquisto di beni strumentali nuovi;

– dei crediti relativi a bonus edilizi;

– degli altri crediti di natura agevolativa.

 

I contribuenti che maturano i crediti nei confronti di INPS e INAIL, invece, potranno utilizzare in compensazione gli stess anche in presenza di somme affidate all’agente della riscossione per importi complessivamente superiori a 100.000 euro.

 

Il divieto alla compensazione introdotto dalla novella normativa viene meno a partire dalla data in cui l’importo complessivo dei carichi affidati all’agente della riscossione e relativi accessori è ridotto a un ammontare inferiore o pari a 100.000 euro, per effetto:

  • della sospensione giudiziale o amministrativa dei carichi affidati;

  • della concessione, da parte dell’agente della riscossione, di un piano di rateazione finalizzato all’estinzione dei debiti, per il quale non sia intervenuta la decadenza dal beneficio della rateazione;

  • del pagamento delle somme dovute.

Infine, nel documento di prassi, vengo chiarite le differenze tra il divieto alle compensazioni introdotto dalla Legge di bilancio 2024, e ridefinita dal decreto Agevolazioni, e il divieto di compensazione di cui all’articolo 31, comma 1, del D.L. n. 7862/2010, tutt’ora vigente, secondo il quale la compensazione dei crediti relativi alle imposte erariali è vietata fino a concorrenza dell’importo dei debiti, di ammontare superiore a millecinquecento euro, iscritti a ruolo per imposte erariali
e relativi accessori, e per i quali è scaduto il termine di pagamento.

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CIPL Lapidei Industria Lucca: siglato l’accordo per la verifica del premio di risultato per l’anno 2023

1 Luglio 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

Oltre alla verifica del premio di risultato le Parti hanno altresì concordato un piano di Welfare on top

Il 26 giugno 2024, presso la sede di Confindustria Toscana Nord, si sono incontrati Confindustria Toscana Nord e Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil, per la verifica dei dati relativi all’anno 2023 per il premio di risultato da corrispondere nel 2024, sulla base di quanto previsto dall’Accordo provinciale dell’11 aprile 2022 per le Aziende del settore marmo e pietre ornamentali della provincia di Lucca. 
In generale, il premio si compone di una quota legata all’andamento dell’indicatore territoriale “Quantità esportazioni” della provincia di Lucca e di una quota legata all’indicatore “Ore lavorate/ore lavorabili” da verificare a livello aziendale.
In base ai dati verificati, per il parametro “Quantità esportazioni” della provincia di Lucca relativi all’anno di maturazione 2023, il premio maturato con riferimento a tale indicatore corrisponde a 1.328,00 euro lordi per dipendente. Invece, per il parametro “Ore lavorate/ore lavorabili”, ciascuna Azienda dovrà verificare internamente il proprio risultato in relazione all’anno 2023, secondo le modalità e le regole previste dall’Accordo dell’11 aprile 2022.
Sulla base dell’anticipo sul premio di risultato corrisposto nel corso del 2023 di 619,74 euro lordi, la differenza in relazione al parametro “Quantità esportazioni” è pari a 708,26 euro lordi per dipendente, da erogare, secondo le modalità di cui all’Accordo sopra citato, con il saldo della retribuzione del mese di giugno 2024. Per quanto riguarda il parametro “Ore lavorate/ore lavorabili”, ciascuna Azienda provvederà a liquidare, a saldo del Premio di risultato per l’anno di maturazione 2023, l’importo maturato e debitamente conteggiato con la retribuzione del mese di ottobre 2024. 
In occasione del rinnovo del contratto integrativo provinciale, le Parti hanno concordato altresì un piano di Welfare on top, al fine di potenziare gli strumenti di welfare in un’ottica di valorizzazione del capitale umano. 

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Assunzioni beneficiari RDC, le indicazioni per l’esonero

1 Luglio 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

Fornite le istruzioni per la gestione degli adempimenti previdenziali relativi al beneficio contributivo (INPS, circolare 28 giugno 2024, n. 75).

L’INPS ha provveduto a illustrare l’esonero contributivo per le assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato di beneficiari del Reddito di cittadinanza (RDC) e ha, nel contempo, fornito indicazioni per la gestione dei relativi adempimenti previdenziali.

Bisogna innanzitutto rammentare che la misura è stata varata dalla Legge di bilancio 2023 (articolo 1, comma 294, Legge n. 197/2022) che ha previsto per i datori di lavoro privati che, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023, avessero assunto beneficiari del RDC con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato il riconoscimento, per un periodo massimo di 12 mesi, l’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. 

Modalità di esposizione nella sezione <PosContibutiva> Uniemens

Per quel che riguarda gli adempimenti a carico dei datori di lavoro, la circolare in commento, tra l’altro, riporta le modalità di esposizione nel flusso Uniemens dei dati relativi alla fruizione dell’esonero contributivo.

In particolare, nel caso della sezione <PosContibutiva>, in riferimento alle assunzioni a tempo indeterminato e alle trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato di beneficiari del Reddito di cittadinanza effettuate nel 2023, i datori di lavoro che intendono fruire della misura, devono esporre i lavoratori per i quali spetta l’esonero valorizzando, secondo le consuete modalità, l’elemento <Imponibile> e l’elemento <Contributo> della sezione <DenunciaIndividuale>.

Nell’elemento <Contributo> deve essere indicata la contribuzione piena calcolata sull’imponibile previdenziale del mese di riferimento.

Per esporre il beneficio in oggetto dal periodo di competenza successivo alla pubblicazione della presente circolare, devono essere valorizzati all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, elemento <InfoAggcausaliContrib>, i seguenti elementi:

– nell’elemento <CodiceCausale> deve essere inserito il nuovo valore “ERCI”, avente il significato di “Esonero per assunzioni/trasformazioni dall’articolo 1, comma 294, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”;

– nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> deve essere inserita la data di assunzione o la data di trasformazione nel formato AAAA-MM-GG. L’INPS, inoltre, segnala che che, nel caso in cui nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> venga indicata la data di assunzione/trasformazione, deve essere esposto l’attributo “TipoIdentMotivoUtilizzo” con valore “DATA“. Nel caso delle agenzie di somministrazione relativamente alla posizione per i lavoratori assunti per essere impegnati presso l’impresa utilizzatrice (posizione contributiva contraddistinta dal C.S.C. 7.07.08 e dal C.A. 9A), oltre all’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> contenente la data di assunzione/trasformazione e al relativo attributo “TipoIdentMotivoUtilizzo”, deve essere esposto un ulteriore <IdentMotivoUtilizzoCausale> contenente la matricola aziendale o il codice fiscale e il relativo attributo <TipoIdentMotivoUtilizzo> con valore “MATRICOLA_AZIENDA” oppure “CF_PERS_FIS” o ”CF_PERS_GIU”;

– nell’elemento <AnnoMeseRif> deve essere indicato l’AnnoMese di riferimento del conguaglio;

– nell’elemento <BaseRif> deve essere inserito l’importo della retribuzione imponibile corrisposta nel mese, da valorizzare esclusivamente per i periodi arretrati, ossia tali che <AnnoMeseRif> sia diverso dal periodo di competenza della denuncia;

– nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> deve essere indicato l’importo conguagliato, relativo alla specifica competenza.

I dati esposti nell’Uniemens, come sopra specificati, devono essere successivamente riportati, a cura dell’INPS, nel DM2013 “VIRTUALE” ricostruito dalle procedure come segue:

– con il codice di nuova istituzione “L597”, avente il significato di “Conguaglio esonero per assunzioni/trasformazioni dall’articolo 1, comma 294, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”;

– con il codice di nuova istituzione “L598”, avente il significato di “Conguaglio arretrati esonero per assunzioni/trasformazioni dall’articolo 1, comma 294, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”.

L’INPS rimarca che che la sezione “InfoAggcausaliContrib” deve essere ripetuta per tutti i mesi di arretrato e che la valorizzazione dell’elemento <AnnoMeseRif>, con riferimento ai mesi pregressi (da gennaio 2023 a giugno 2024), deve essere effettuata esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza dei mesi di luglio, agosto e settembre 2024.

I datori di lavoro che hanno diritto al beneficio, ma hanno sospeso o cessato l’attività e vogliono fruire dell’esonero spettante, devono avvalersi della procedura delle regolarizzazioni (Uniemens/vig).

La sezione <ListaPosAgri> del flusso Uniemens

I datori di lavoro agricoli che intendono fruire dell’esonero in argomento, devono valorizzare, a partire dalla competenza di luglio 2024, in <DenunciaAgriIndividuale>, nell’elemento <DatiAgriRetribuzione>, oltre ai consueti dati occupazionali e retributivi utili per la tariffazione, gli elementi di seguito specificati:

– in <Tipo Retribuzione>/<CodiceRetribuzione> il codice “Y”;

–  in <AgevolazioneAgr>/<CodAgio> il codice Agevolazione “CL”, che assume il significato di “Esonero per assunzioni/trasformazioni dall’articolo 1, comma 294, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”.

Per dichiarare l’importo dell’esonero spettante relativamente alle competenze pregresse, da gennaio 2023 a giugno 2024, devono essere valorizzati i seguenti elementi:

– in <Tipo Retribuzione>/<CodiceRetribuzione> con il codice “Y”;

– in <AgevolazioneAgr>/<CodAgio> il codice agevolazione “CK”, che assume il significato di “Recupero arretrati CodAgio “CL” Esonero per assunzioni/trasformazioni dall’articolo 1, comma 294, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”;

– in <Retribuzione> l’importo del recupero spettante, rispetto alla totalità dei periodi pregressi.

Il codice agevolazione “CK” deve essere essere utilizzato, per conguagliare l’importo dell’esonero spettante rispetto ai periodi pregressi, esclusivamente nella competenza di luglio 2024 inviata entro il terzo periodo di trasmissione 2024 (entro 30 novembre 2024).

Infine, nella circolare in questione sono incluse le modalità di esposizione dei dati anche per quel che riguarda la sezione <ListaPosPA> per i datori di lavoro privati con iscritti alla gestione pubblica.

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CCNL Pulizia: inviata la piattaforma unitaria per il rinnovo

1 Luglio 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

Tra le richieste dei sindacati un aumento dei salari, la previsione del congedo per le donne vittime di violenza e maggiori tutele per le malattie oncologiche

I sindacati di categoria Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltrasporti hanno inviato alle associazioni datoriali del settore, Anip Confindustria, Legacoop Produzione e Servizi, Confcooperative Lavoro e Servizi, Agci Servizi e Unionservizi Confapi una richiesta di inizio delle trattative con allegata  la piattaforma rivendicativa unitaria per il rinnovo del contratto applicabile agli oltre 600mila dipendenti delle imprese di pulizia e servizi integrati/multiservizi, scaduto lo scorso 31 dicembre.
Di seguito le priorità del rinnovo.
Aumenti dei salari
I sindacati chiedono un incremento dei minimi tabellari, per garantire il mantenimento del potere di acquisto dei salari e la copertura degli indici inflattivi.
Lavoratori con contratto part time ciclico
La piattaforma prevede un sostegno al reddito strutturale per i lavoratori con contratto part time ciclico,per i periodi di sospensione dell’attività lavorativa,  con una quota a carico delle imprese.
Congedo maternità e paternità
 E’ richiesta da parte del datore di lavoro l’integrazione dell’indennità INPS per tutto il periodo di maternità e paternità alternativo, in modo da raggiungere il 100% della retribuzione.
Congedo donne vittime di violenza
Previsti ulteriori 90 giorni e l’incremento dell’indennità con raggiungimento del 100% della retribuzione.
Contratto part-time
Prevista una maggiorazione per le ore supplementari pari al 35% e l’aumento dell’orario minimo settimanale a 18 ore.
Lavoro domenicale
Richiesta la maggiorazione del 50% per le ore di lavoro svolte la domenica.
Malattia
I sindacati chiedono tutele migliorative in caso di  malattie oncologiche e patologie gravi, con esclusione dal calcolo del periodo di comporto dei giorni di assenza dovuti a terapie salvavita.

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Operazione Poseidone: la Corte Costituzionale torna sulle sanzioni civili

28 Giugno 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

L’INPS recepisce la sentenza con cui la Corte Costituzionale ribadisce l’esonero dal pagamento delle sanzioni civili per omessa iscrizione alla Gestione separata (INPS, messaggio 27 giugno 2024, n. 2403).

La Corte Costituzionale, con la recente sentenza n. 55 dell’8 aprile 2024, torna a occuparsi della cosiddetta “Operazione Poseidone” in particolare, delle sanzioni civili.

 

L’INPS, nel messaggio in oggetto, ripercorre le più significative pronunce della Corte sull’argomento, ben noto ai lavoratori autonomi.

 

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 104 del 22 aprile 2022, ha confermato la sussistenza dell’obbligo di iscrizione alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della Legge n. 335/1995, non solo per “i soggetti che svolgono abitualmente attività di lavoro autonomo il cui esercizio non sia subordinato all’iscrizione ad appositi albi professionali, ma anche per i soggetti che, pur svolgendo attività il cui esercizio sia subordinato a tale iscrizione, non hanno tuttavia, per ragioni reddituali, l’obbligo di iscriversi alla cassa di previdenza professionale e restano quindi obbligati al versamento del solo contributo cosiddetto integrativo, non anche di quello cosiddetto soggettivo, il solo a cui consegue la costituzione di una vera e propria posizione previdenziale”.

 

Successivamente (sentenza n. 238/2022), la Corte ha precisato che l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata sussiste sia che la non iscrizione alla cassa professionale sia dovuta alla mancata integrazione dei presupposti al verificarsi dei quali scatta l’obbligo di iscriversi, sia che dipenda, al contrario, dalla sussistenza di un divieto in tal senso, derivante dall’iscrizione ad altra forma di previdenza obbligatoria, come nel caso specifico di ingegneri e architetti.

 

Infatti, secondo la Corte, la finalità della Gestione separata INPS è quella di estendere la copertura assicurativa ai soggetti e alle attività non coperti da forme di assicurazione obbligatoria già realizzate o da realizzare nell’ambito della categoria professionale di riferimento, ciò in virtù di un principio di “universalizzazione” della tutela previdenziale.

 

Con la sentenza n. 55/2024 la Corte Costituzionale, in continuità con quanto già sancito nella sentenza n. 104/2022 per gli avvocati del libero foro, ha dichiarato “l’illegittimità costituzionale dell’art. 18, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, nella Legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui non prevede che gli ingegneri e architetti non iscritti alla cosiddetta Inarcassa, per essere contemporaneamente iscritti presso altra gestione previdenziale obbligatoria, ai sensi dell’art. 21 della Legge 3 gennaio 1981, n. 6 (Norme in materia di previdenza per gli ingegneri e gli architetti), tenuti all’obbligo di iscrizione alla Gestione separata costituita presso l’INPS, sono esonerati dal pagamento, in favore dell’ente previdenziale, delle sanzioni civili per l’omessa iscrizione con riguardo al periodo anteriore alla sua entrata in vigore”.

 

L’INPS, già nella circolare n. 107/2022, aveva recepito l’esonero dal pagamento delle sanzioni civili per la mancata iscrizione alla Gestione separata relativamente al periodo precedente l’entrata in vigore della norma di interpretazione autentica e, pertanto, fino all’anno di imposta 2011.

 

Infine, nel messaggio in commento, l’INPS chiarisce il dies a quo del termine di prescrizione del diritto ai contributi: il termine quinquennale di prescrizione dei contributi decorre dalla data di pagamento prevista dalla legge, eventualmente prorogata dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri adottati ai sensi dell’articolo 12, comma 5, del D.Lgs. n. 241/1997, e applicabili ratione temporis.

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