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CCNL Scuola: secondo incontro sulla responsabilità disciplinare dei docenti

11 Giugno 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

L’oggetto dell’incontro tra Aran e sindacati è stato sulle sanzioni disciplinari riguardanti il personale docente 

Il 5 giugno si è svolto il secondo incontro tra Aran e sindacati in merito alle sanzioni disciplinari riguardanti il personale docente ed educativo, come previsto dall’art. 178 del CCNL.
L’aspetto più delicato è rappresentato dal potere che viene attribuito attribuito ai Dirigenti scolastici di irrogare sanzioni fino a 10 giorni di sospensione dal servizio ai docenti, diversamente dagli altri settori pubblici in cui spetta all’Ufficio per i procedimenti disciplinari (UPD).
I sindacati, infatti, hanno espresso di non condividere la proposta per i seguenti motivi:
– la disparità di trattamento tra i docenti e il personale degli altri comparti pubblici;
– la mancata istituzione di un organismo di garanzia a tutela della libertà di insegnamento.
Ne consegue che al momento resta in vigore il previgente sistema disciplinare (Dlgs n. 297/94) che non attribuisce al Dirigente scolastico alcun potere di irrogazione della sanzione di sospensione dal servizio. 
L’Aran ha, pertanto, proposto la presentazione di un nuovo testo.

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Al via le modifiche alla rendicontazione societaria di sostenibilità

11 Giugno 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

Il Consiglio dei ministri ha approvato un decreto legislativo relativo al recepimento della direttiva (UE) 2022/2464 per l’adeguamento della normativa nazionale (Presidenza del Consiglio dei ministri, comunicato 10 giugno 2024, n. 85).

Un decreto legislativo relativo al recepimento della direttiva (UE) 2022/2464, che modifica il regolamento (UE) n. 537/2014, la direttiva 2004/109/CE, la direttiva 2006/43/CE e la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità e per l’adeguamento della normativa nazionale, è stato approvato dal Consiglio dei ministri nella seduta del 10 giugno.

In sostanza, lo schema di decreto legislativo recepisce la direttiva 2022/2464/UE (cosiddetta Corporate Sustainability Reporting Directive o CSRD) che rafforza ed estende gli obblighi in materia di reporting di sostenibilità già imposti alle imprese dalla direttiva 2014/95/UE (cosiddetta “Non Financial Reporting Directive” o NFRD), concludendo un percorso intrapreso, a livello unionale, con l’Accordo di Parigi del 2015 e proseguito con il Sustainable Action Plan del 2018, nonché con il Green Deal europeo del 2019.

In particolare, la direttiva 2022/2464/UE, al fine di rafforzare gli obblighi di reporting non strettamente finanziario, stabilisce:

– l’estensione degli obblighi di reporting non finanziario alle PMI (diverse dalle microimprese) mentre gli obblighi previsti dalla NFRD hanno per destinatarie solo le imprese di grandi dimensioni che costituiscono enti di interesse pubblico e che, alla data di chiusura del bilancio, presentano un numero di dipendenti occupati in media pari a 500, gli obblighi di rendicontazione introdotti dalla CSRD gravano, oltre che su tutte le imprese di grandi dimensioni, anche sulle piccole e medie imprese (ad eccezione delle microimprese) che siano enti di interesse pubblico;

– sostituzione della “rendicontazione non finanziaria” (avente ad oggetto informazioni ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione attiva e passiva in misura necessaria alla comprensione dell’andamento dell’impresa, dei suoi risultati, della sua situazione e dell’impatto della sua attività ex articolo 1, paragrafo 1, NFRD) con la “rendicontazione di sostenibilità”, consistente in informazioni necessarie alla comprensione dell’impatto dell’impresa sulle questioni di sostenibilità, nonché informazioni necessarie alla comprensione del modo in cui le questioni di sostenibilità influiscono sull’andamento dell’impresa, sui suoi risultati e sulla sua situazione.

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Sgravio contributivo contratti di solidarietà difensivi accompagnati da CIGS, istruzioni per l’Uniemens

10 Giugno 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

L’INPS illustra le modalità di esposizione nel flusso Uniemens delle quote di sgravio spettanti alle ulteriori imprese ammesse allo sgravio contributivo di cui all’articolo 6 del D.L. n. 510/1996 sulle risorse del 2019, nonché gli adempimenti in capo alle Strutture territoriali (INPS, messaggio 10 giugno 2024, n. 2179).

L’articolo 6, comma 4, del D.L. n. 510/1996 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 608/1996, e successive modificazioni, prevede, in favore dei datori di lavoro che stipulino contratti di solidarietà, una riduzione contributiva del 35% per ogni lavoratore interessato alla riduzione dell’orario di lavoro in misura superiore al 20% per la durata del contratto e, comunque, per un periodo non superiore a ventiquattro mesi, nei limiti delle risorse preordinate nel Fondo per l’occupazione.

 

L’INPS, con la circolare n. 100/2020 aveva fornito istruzioni operative per la fruizione dello sgravio contributivo in argomento, connesso ai contratti di solidarietà (CdS) difensivi accompagnati da CIGS, in favore delle imprese destinatarie dei decreti direttoriali di autorizzazione, i cui periodi di CIGS per contratto di solidarietà risultavano conclusi entro il 31 ottobre 2019.

 

Nel messaggio in oggetto l’Istituto rende noto che, dalla rilevazione contabile delle somme complessivamente fruite a titolo di sgravio contributivo sullo stanziamento relativo all’anno 2019, è emerso che le misure autorizzate nei decreti ministeriali sono risultate superiori a quanto effettivamente speso.

 

Pertanto, ulteriori imprese (di cui all’Allegato n. 1 al messaggio) sono state ammesse allo sgravio contributivo a valere sulle risorse residue delle somme stanziate per l’anno 2019.

 

In considerazione di quanto sopra, posto che la procedura deve essere attivata a iniziativa del datore di lavoro, la Struttura territoriale competente – accertata la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della riduzione contributiva sulla base della documentazione prodotta dal datore di lavoro (decreto direttoriale di ammissione al beneficio) – provvede ad attribuire alla posizione aziendale il codice di autorizzazione “1W”, avente il significato di “Azienda che ha stipulato contratti di solidarietà accompagnati da CIGS, ammessa alla fruizione delle riduzioni contributive ex lege 608/1996”.

 

Vengono poi fornite le istruzioni sulle modalità di compilazione del flusso per i datori di lavoro che operano con il sistema Uniemens.

 

Le imprese interessate dai provvedimenti ministeriali di ammissione, di cui all’Allegato n. 1, per esporre nel flusso Uniemens le quote di sgravio spettanti per il periodo autorizzato, devono valorizzare all’interno di <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, i seguenti elementi:

 

– nell’elemento <CausaleACredito>, devono inserire il codice causale già in uso “L982”, avente il significato di “Arretrato conguaglio sgravio contributivo per i CdS stipulati ai sensi dell’articolo 1 del D.L. 30 ottobre 1984, n.726 (L.863/1984), nonché dell’art. 21, comma 1, lett. c), D. Lgs. n. 148/2015, anno 2019”;

 

– nell’elemento <ImportoACredito>, devono indicare il relativo importo.

 

L’INPS avverte che le operazioni di conguaglio dovranno essere effettuate entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di pubblicazione del messaggio in commento.

 

 

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Percentuale fruibile del credito d’imposta impianti di compostaggio 

10 Giugno 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

In merito al credito d’imposta per le spese sostenute per l’installazione e messa in funzione di impianti di compostaggio presso i centri agroalimentari presenti nelle regioni Campania, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, l’Agenzia delle entrate ha stabilito la percentuale effettivamente fruibile per le domande presentate dal 22 aprile al 31 maggio 2024 (Agenzia delle entrate, provvedimento 6 giugno 2024, n. 260004).

L’articolo 1, commi da 831 a 834, della Legge n. 234/2021 ha previsto un credito d’imposta per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2023, relative all’installazione e messa in funzione di impianti di compostaggio presso i centri agroalimentari presenti nelle regioni Campania, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia.

 

Al riguardo, il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 80989/2022 ha previsto che, ai fini del rispetto del limite di spesa, l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile è pari al credito d’imposta indicato nella comunicazione validamente presentata moltiplicato per la percentuale resa nota con successivo provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate. Detta percentuale è ottenuta rapportando il limite di spesa previsto per ciascun periodo d’imposta all’ammontare complessivo del credito d’imposta risultante dalle comunicazioni validamente presentate.

 

L’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti in base alle comunicazioni validamente presentate dal 22 aprile 2024 al 31 maggio 2024, con riferimento alle spese sostenute dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, è risultato pari a 149.650 euro, a fronte di 1 milione di euro di risorse disponibili per l’anno 2024, che costituiscono il limite di spesa.

Pertanto, la percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile è pari al 100%.

Ciascun beneficiario può visualizzare il credito d’imposta fruibile tramite il proprio cassetto fiscale accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

 

Il credito d’imposta è utilizzato dai beneficiari in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs. n. 241/197.

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CCNL Alimentari Artigianato: siglato il rinnovo

10 Giugno 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

A livello economico previsto un aumento economico pari a 206,00 euro al livello 3A per il settore alimentazione e pari a 198,00 euro al livello A2 del settore panificazione

Il 6 giugno è stato sottoscritto da Confartigianato Alimentari e Cna  Agroalimentare, Casartigiani, Claai e Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil il rinnovo del CCNL alimentari artigianato e panificazione per il triennio 2023-2026 scaduto il 31 dicembre 2022, che interesserà oltre 120mila lavoratori.
A livello economico è previsto un aumento economico del 12,02% pari a: 
– 206,00 euro a regime al livello 3A per il settore alimentazione,
– 198,00 euro al livello A2 del settore panificazione.
Gli incrementi decorrono dal 1° aprile 2024 e sono erogati in 4 tranches.
Ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale è, inoltre, corrisposto un importo forfettario ‘una tantum’ di 160,00 euro.
In ambito normativo, invece, sono previsti:
– ulteriori tre mesi di congedo per le vittime di violenza di genere, di cui due retribuiti al 30%;
– ulteriori 90 giorni per il periodo di comporto spettante ai lavoratori con disabilità certificata;
– l’introduzione di permessi retribuiti per l’inserimento dei figli all’asilo nido e alla scuola dell’infanzia;
– aumento del periodo di preavviso di licenziamento.
Per l’aggiornamento della classificazione del personale viene costituita una commissione operativa, con termine dei lavori entro il 30 giugno 2026.

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Rilasciato il servizio online “Simulazione Regolarità Contributiva INAIL”

10 Giugno 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

Sarà così possibile effettuare una simulazione di controllo alle imprese, agli altri soggetti assicuranti e agli intermediari da essi delegati (INAIL, nota 6 giugno 2024, n. 5544).

La Legge n. 1602/2023 (articolo 8 comma 4) al fine di velocizzare la procedura di rilascio del DURC, ha previsto la possibilità per le imprese di avviare, su base volontaria, la procedura di verifica della regolarità contributiva fino a 15 giorni in anticipo rispetto alla data di scadenza di un DURC in corso di validità.

Di conseguenza, per dare attuazione a quanto previsto dalla norma, l’Istituto ha rilasciato il servizio online di verifica della regolarità contributiva “Simulazione Regolarità Contributiva INAIL”, disponibile sul portale istituzionale, che permette alle imprese, agli altri soggetti assicuranti e agli intermediari da essi delegati di effettuare una simulazione della regolarità contributiva, effettuata sulla base dei criteri di cui al Decreto interministeriale 30 gennaio 2015, relativamente a quanto di competenza dell’INAIL.

Modalità di funzionamento

In presenza di DURC in corso di validità, la richiesta di simulazione può essere effettuata esclusivamente a partire dal quindicesimo giorno antecedente la data di scadenza del documento e riporta la situazione contributiva al secondo mese antecedente alla data di scadenza dello stesso.

Diversamente, nel caso in cui per il codice fiscale per cui si effettua la richiesta di simulazione non è presente un DURC in corso di validità, la verifica viene effettuata alla data della richiesta e riporta la situazione contributiva al secondo mese antecedente a quest’ultima.

Nel caso in cui non venga rilevata la presenza di possibili irregolarità al secondo mese precedente la data di simulazione (data di scadenza del DURC in corso di validità ovvero data della richiesta, in caso non esista un DURC in corso di validità), l’esito della simulazione è Regolare.

Nel caso in cui, invece, per il codice fiscale viene rilevata la presenza di possibili irregolarità e, quindi, l’esito della simulazione è Da verificare, la sede competente potrà essere contattata per le opportune verifiche.

Il nuovo servizio è illustrato nel manuale allegato, disponibile nella sezione “Manuali operativi” del portale istituzionale dell’INAIL.

 

 

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CCNL Autoferrotranvieri: apertura formale delle procedure di raffreddamento

10 Giugno 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

Le OO.SS. aprono formalmente le procedure di raffreddamento e conciliazione

Durante l’incontro svoltosi il 30 maggio 2024 per il rinnovo del CCNL scaduto il 31 dicembre 2023, secondo Fit-Cisl, Fiil-Cgil, Uiltrasporti, Faisa-Cisal e Ugl Fna, sono state registrate posizioni inaccettabili da parte di Asstra, Angens ed Anav riguardanti la massimizzazione della produttività, senza tener conto delle legittime rivendicazioni salariali e della necessità di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti. 
Difatti, le Organizzazioni Sindacali avevano mostrato interesse verso l’adeguamento della retribuzione al costo della vita, l’introduzione di sistemi volti a garantire la salute e sicurezza dei lavoratori del settore e ad interventi finalizzati a migliorare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.
Pertanto, preso atto delle proposte provocatorie avanzate dalle Associazioni Datoriali, che prevedono un aggravio dell’impegno lavorativo ed un peggioramento delle condizioni di lavoro, le OO.SS. hanno deciso di avviare la mobilitazione nazionale, aprendo formalmente le procedure di raffreddamento e conciliazione e chiedendo urgentemente un nuovo confronto.

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CCNL Metalmeccanica Industria: ufficializzato il valore IPCA-NEI al 6,9%

7 Giugno 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

Per i lavoratori dell’industria metalmeccanica previsti 137,52 euro di aumento per il livello C3

Con comunicato stampa diffuso nella giornata odierna, 7 giugno 2024, le OO.SS. Fim-Cisl, Fiom-Cgil, Uilm-Uil, hanno reso nota l’ufficializzazione da parte dell’ISTAT del valore percentuale dell’indice IPCA-NEI (Ipca al netto degli energetici importati) consuntivato per il 2023 pari al 6,9%. 
L’importo dell’adeguamento IPCA risulta superiore agli incrementi retributivi complessivi inizialmente previsti per giugno 2024, pertanto in base a quanto previsto dal CCNL del 5 febbraio 2021, sottoscritto da Fim-Cisl, Fiom-Cgil, Uilm-Uil, e Federmeccanica-Assistal, si procederà con un aumento dei minimi tabellari del 6,9%. 
Pertanto, con decorrenza 1° giugno 2024 l’adeguamento dei minimi contrattuali previsto sarà pari a 137,52 euro per il livello C3 (ex 5° livello). Nei prossimi giorni le Parti Sociali si incontreranno per definire gli aumenti per singoli livelli, in cui saranno sottoscritte le tabelle dei minimi retributivi e le nuove indennità di trasferta e reperibilità con il valore aggiornato.
Sulla base della percentuale di cui sopra, saranno inoltre definite le rivalutazioni dei minimi e dei valori di trasferta e reperibilità per i contratti della piccola e media impresa, per le cooperative metalmeccaniche e per l’industria orafa-argentiera. 

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CCNL Sanità: le OO.SS. non accettano le modifiche al testo del rinnovo

7 Giugno 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

Prosegue la trattativa con l’Aran, nonostante le posizioni discordanti. Previsto il prossimo incontro  per il 25 giugno

Con un comunicato stampa, la Fp-Cgil ha reso nota la prosecuzione della trattativa con l’Aran per il rinnovo del CCNL 2022-2024 per il comparto della sanità pubblica. In seguito alle proposte di modifica inviate dall’Agenzia alle OO.SS. riguardante orario di lavoro, pronta disponibilità, prestazioni aggiuntive e attività di supporto, la valutazione della Fp-Cgil è stata negativa.
Nella fattispecie quello che i sindacati contestano è la natura errata delle modifiche che tendono, secondo quanto affermano, ad aumentare la disponibilità di ore lavorabili, oltre ad un aumento dei carichi di lavoro. Le Parti hanno chiarito che l’intervento deve essere fatto al fine di scongiurare il debito orario delle lavoratrici e dei lavoratori del comparto, fattore che si determina sia con la turnistica che con le assenze. Bisognerebbe puntare, invece, al diritto ad una migliore gestione delle ferie, senza ricorrere all’abbattimento indotto o forzoso da parte delle organizzazioni sindacali. In cima alla lista resta sempre la disponibilità delle risorse finanziarie che andrebbe incrementata. 
Al termine dell’incontro è stato stabilito un nuovo meeting per il 25 giugno. 

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CCNL Riscossione Tributi: stabilito il premio aziendale

7 Giugno 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

Prevista l’erogazione del premio a giugno 2025 sulla base degli indicatori del 2024 

Il 4 giugno è stato sottoscritto da Agenzia delle Entrate – Riscossione e da Fabi, Fist-Cisl, Fisac-Cgil, Uilca, Unisin il verbale di accordo che definisce il premio aziendale (VAP) per il personale delle Aree professionali, i Quadri direttivi dipendenti dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione.
Il premio fa riferimento all’anno 2024, sulla base dell’indicatore risultante dal rapporto relativo:
– alla somma del numero di istanze di rateizzazioni “ordinarie” di importo fino a 120.000,00 euro concesse entro 10 giorni dalla presentazione dell’istanza e del numero dei pagamenti ricevuti attraverso i canali remoti resi disponibili dall’Ente, compreso PagoPa;
– alla consistenza media dei lavoratori nello stesso periodo di riferimento (esercizio 2024).
In base a quanto stabilito dall’art.43 del CCNL del 28 marzo 2018, rinnovato il 15 luglio 2022, i premi risultano parametrati in base all’inquadramento e sarà erogato con le competenze del mese di giugno 2025 a tutti i dipendenti in organico al 1° gennaio 2025.

LivelloImporto 
QD44.040 euro
QD33.422 euro
QD23.050 euro
QD12.870 euro
3A4L2.520 euro
3A3L2.345 euro
3A2L2.215 euro
3A1L2.100 euro
2A3L1.970 euro
2A2L1.895 euro
2A1L1.845 euro
Liv. Unico1.720 euro

 

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