Studio Vannucchi & Associati

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Dichiarazione IVA 2024: regolarizzazione in caso di mancata o incompleta presentazione

13 Giugno 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

L’Agenzia delle entrate rende noto l’invio delle comunicazioni per la promozione dell’adempimento spontaneo nei confronti dei soggetti per i quali risulta la mancata presentazione della dichiarazione IVA, per l’anno d’imposta 2023, ovvero la presentazione della stessa senza la compilazione del quadro VE o con operazioni attive dichiarate per un ammontare inferiore a 1.000 euro (Agenzia delle entrate, provvedimento 12 giugno 2024, n. 264078).

L’Agenzia delle entrate ha stabilito le modalità con le quali sono messe a disposizione del contribuente e della Guardia di finanza, anche mediante l’utilizzo di strumenti informatici, le informazioni relative alla presenza di fatture elettroniche emesse e dei corrispettivi giornalieri trasmessi, che segnalano la possibile mancata presentazione della dichiarazione IVA per il periodo di imposta 2023 o senza quadro VE o con operazioni attive dichiarate per un ammontare inferiore a 1000 euro, al fine di presentare la dichiarazione IVA entro 90 giorni dalla scadenza del termine ordinario di presentazione ovvero di porre rimedio agli eventuali errori od omissioni commessi mediante l’istituto del ravvedimento operoso.

 

I dati contenuti nelle comunicazioni sono:

  • codice fiscale e denominazione/cognome e nome del contribuente;

  • numero identificativo e data della comunicazione, codice atto e periodo d’imposta;

  • data e protocollo telematico della dichiarazione IVA trasmessa per il periodo di imposta 2023;

  • data di elaborazione della comunicazione in caso di mancata presentazione della dichiarazione IVA entro i termini prescritti.

Il contribuente, anche mediante gli intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni, può richiedere informazioni ovvero segnalare all’Agenzia eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti.

 

I contribuenti che non hanno presentato la dichiarazione IVA relativa al periodo di imposta 2023 possono regolarizzare la posizione presentando la dichiarazione entro novanta giorni decorrenti dal 30 aprile 2024, con il versamento delle maggiori imposte, degli interessi e delle sanzioni in misura ridotta.

 

I contribuenti che hanno presentato la dichiarazione IVA relativa al periodo di imposta 2023 possono regolarizzare gli errori e le omissioni eventualmente commessi presentando una dichiarazione integrativa con il versamento delle maggiori imposte, degli interessi e delle sanzioni in misura ridotta.

 

Restano, infine, dovute autonomamente, in sede di ravvedimento le sanzioni ridotte per le cosiddette violazioni prodromiche.

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Taxi e NCC: parte l’Ecobonus

13 Giugno 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

Dal 17 giugno sul sito dedicato alla misura sarà possibile prenotare i contributi per l’acquisto di veicoli non inquinanti di categoria M1(Ministero delle imprese e del made in Italy, comunicato 12 giugno 2024).

Dalle ore 10 del prossimo 17 giugno sul sito dedicato alla misura dell’Ecobonus sarà possibile prenotare i contributi per l’acquisto di veicoli non inquinanti di categoria M1 da adibire al servizio taxi o noleggio con conducente: a comunicarlo è il Ministero delle imprese e del made in Italy (MIMIT) che precisa che tra le categorie interessate all’incentivo ci sono anche gli installatori di impianti di alimentazione a GPL e metano.

Il bonus in questione è raddoppiato nel limite del regime de minimis previsto dal Regolamento UE n. 2023/2831. L’incentivo, introdotto col DPCM 20 maggio 2024, è promosso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy: sul sito “Ecobonus” è consultabile la circolare con le indicazioni operative e la modulistica per chiedere il contributo.

Infine, l’altra novità riguarda la misura “Ecobonus – Retrofit“, rivolta a chi intende installare impianti di alimentazione a GPL e metano su veicoli di categoria M1. In questo caso, dalle ore 10 del 19 giugno 2024 gli installatori potranno accreditarsi attraverso l’area rivenditori del sito. La data di avvio per prenotare i contributi “Ecobonus – Retrofit” sarà resa nota in seguito, mediante apposito avviso pubblicato sul sito del MIMIT. I dettagli della misura sono consultabili nella sezione Normativa del sito “Ecobonus” che riporta il decreto attuativo del 3 giugno 2024.

 

 

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CCNL Metalmeccanica Piccola Industria Confapi: con l’adeguamento IPCA nuovi minimi retributivi

13 Giugno 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

Dal 1° giugno 2024 in arrivo incrementi sui minimi retributivi, indennità di trasferta e reperibilità

L’11 giugno scorso, Unionmeccanica-Confapi, Fim-Cisl, Fiom-Cgil e Uilm-Uil hanno sottoscritto il verbale di accordo che dà il via all’attuazione dell’ipotesi di accordo del CCNL Metalmeccanica Piccola Industria Confapi del 26 maggio 2021, in materia di adeguamento dei minimi contrattuali, indennità di trasferta e reperibilità. 
Secondo quanto comunicato dall’ISTAT il 7 giugno scorso, e sulla base della dinamica inflattiva consuntivata relativa all’anno 2023, misurata con “IPCA al netto degli energetici importanti”, pari al 6,9%, le Parti hanno definito i minimi da riconoscere alle lavoratrici ed ai lavoratori del settore. Nella tabella riportata di seguito i nuovi minimi retributivi calcolati, appunto, sull’IPCA 2023 riconosciuti dal 1° giugno 2024.

LivelloAumenti dal 1° giugno 2024Minimi CCNL dal 1° giugno 2024
1101,141.566,89
2111,701.730,47
3123,931.920,00
4129,302.003,23
5138,512.145,87
6148,502.300,75
7159,322.468,33
8173,262.684,27
8 Q173,262.684,27
9192,682.985,18
9 Q192,682.985,18

Per gli istituti della trasferta forfettizzata e della reperibilità in essere alla data del 31 maggio 2024, l’adeguamento segue quanto indicato dall’ISTAT, vale a dire il 6,9%. Dal 1° giugno 2024, gli importi dell’indennità di trasferta sono  così adeguati:

Indennità di trasfertaImporti dal 1° giugno 2024
Trasferta interna49,68
Quota pasto meriano o serale12,90
Quota pernottamento24,83

Indennità di reperibilità dal 1° giugno 2024

Livellob)

Compenso giornaliero

c)

Compenso settimanale

16 ORE (GIORNO LAVORATO)24 ORE (GIORNO LIBERO)24 ORE FESTIVE6 GIORNI6 GIORNI CON FESTIVO6 GIORNI CON FESTIVO E GIORNO LIBERO
Superiore al 5° livello7,7912,8113,4851,7752,4457,46
4° e 5° livello6,7810,6311,4144,5245,2949,15
1°, 2°, 3° livello5,69 8,569,24 37,0037,6840,56



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Credito d’imposta ZES unica: il modello di comunicazione per l’utilizzo del contributo

12 Giugno 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

È stato approvato il modello denominato “comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nella ZES unica”, con le relative istruzioni, per la richiesta del contributo sotto forma di credito d’imposta per investimenti realizzati dal 1 gennaio 2024 al 15 novembre 2024 (Agenzia delle entrate, provvedimento 11 giugno 2024, n. 262747). 

L’articolo 16 del D.L. n. 124/202 ha previsto un contributo sotto forma di credito d’imposta per le imprese che effettuano investimenti dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024, relativi all’acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nella ZES unica.

Tali imprese hanno un mese di tempo, dal 12 giugno al 12 luglio 2024, per richiedere all’Agenzia delle entrate il suddetto bonus speciale per il Mezzogiorno. 

 

La comunicazione per le spese sostenute o da sostenere quest’anno potrà essere inviata, dal beneficiario o da un soggetto incaricato, esclusivamente in via telematica tramite il software “ZES UNICA”, disponibile sul sito dell’Agenzia dal 12 giugno. Da questa stessa data, e fino al 12 luglio, le aziende interessate potranno inviare le comunicazioni relative ai nuovi investimenti effettuati a partire dal 1° gennaio e fino al 15 novembre 2024. 

 

Entro dieci giorni dal termine di presentazione delle comunicazioni è emanato il provvedimento che individua la percentuale di agevolazione effettivamente spettante. A decorrere dal giorno successivo è possibile fruire del credito d’imposta per la quota corrispondente agli investimenti già realizzati alla data di invio della comunicazione per i quali è stata rilasciata la certificazione richiesta e sono state ricevute le relative fatture elettroniche.

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione.

 

A decorrere dal 31 luglio 2024 ed entro il 17 gennaio 2025, per poter utilizzare il credito d’imposta per investimenti non ancora realizzati alla data di presentazione della comunicazione oppure realizzati ma per i quali alla medesima data non sono state ricevute le relative fatture elettroniche e/o non è stata rilasciata la certificazione richiesta, il beneficiario è tenuto a presentare una o più comunicazioni integrative utilizzando il medesimo modello di comunicazione.

In caso di molteplici invii, l’ultima comunicazione integrativa validamente trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate

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CIPL Edilizia Industria Terni: rinnovata la norma premiale 2024

12 Giugno 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

Riconfermate le condizioni di accesso alla norma premiale rivolta alle imprese 

Il 6 giugno 2024, le Parti Sociali hanno riconfermato le condizioni di accesso alla norma premiale sulla contribuzione, introdotte precedentemente con il CIPL del 28 dicembre 2016, prevedendo, per le imprese che rispettano determinati requisiti, l’abbattimento del contributo APE.

Ai fini del rimborso delle somme versate, sono stati messi a disposizioni 86.657,4 euro per l’anno finanziario 2024.
I requisiti richiesti, che devono essere posseduti al momento dell’inoltro della domanda da parte dell’impresa, sono quelli indicati nella Circolare Informativa diffusa dalla Cassa Edile di Terni, tra cui:
– iscrizione alla Cassa Edile di Terni da almeno 5 anni finanziari;
– aver presentato 36 denunce mensili dei lavoratori occupati (MUT) nei 3 anni finanziari precedenti il termine ultimo per la presentazione della domanda di premialità. Per l’anno 2024, l’impresa deve aver inviato 36 denunce MUT nel periodo 1° gennaio 2021 – 31 dicembre 2023;
– non aver assunto, nei 36 mesi, operai con forme di lavoro diverse da quelle previste dal contratto di lavoro subordinato regolato dal CCNL Edilizia-Industria;
– in questi 36 mesi, l’impresa deve essere in regola con i versamenti dovuti alla Cassa Edile di Terni;
– aver ottemperato all’obbligo di formazione per tutti i dipendenti e agli obblighi di legge relativi sia alla redazione del documento di valutazione dei rischi aziendali che alla nomina del medico competente;
– aver verificato che i lavoratori abbiano eletto un loro rappresentante RLS o che le imprese usufruiscano del RLST assegnatogli;
– aver iscritto presso il T.E.S.e.F. i lavoratori assunti per la prima volta nel settore Edile, ai corsi di formazione di 16 ore previsti dai CCNL 18 giugno 2008 e successivi, per tutto il periodo per il quale si richiede la premialità;
– aver ottemperato agli obblighi di legge relativi alla formazione dei lavoratori riguardo i rischi specifici della mansione e all’addestramento all’uso dei DPI di terza categoria per i lavoratori interessati al loro utilizzo.
Pertanto, l’impresa che intende accedere ala norma premiale dovrà inviare, entro il 30 giugno 2024 alla Cassa Edile di Terni, la domanda redatta sul modello apposito.
Con riferimento all’anno 2024, il rimborso verrà eseguito tramite bonifico bancario entro il 30 settembre 2024. 

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Fondo Mario Negri: indetto il concorso per 250 borse di studio

12 Giugno 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

Previste borse di studio fino a 200,00 euro per gli studenti della scuola secondaria di primo grado 

Il Fondo Mario di Previdenza per i Dirigenti di Aziende Commerciali e di Spedizione e Trasporto Mario Negri ha istituito per i figli dei dirigenti iscritti un bando di concorso per 250 borse di studio, da assegnarsi agli studenti che abbiano conseguito la licenza di ammissione alla scuola secondaria di secondo grado.
L’importo della singola borsa di studio è di 200,00 euro, salvo eventuale riduzione in caso di assegnazione a tutti i candidati idonei oltre il numero di borse previste.
Possono partecipare al concorso:
– gli studenti che nell’anno scolastico 2023-2024 abbiano frequentato l’ultimo anno della scuola secondaria di primo grado in istituto statale, pareggiato o parificato nel territorio nazionale o dell’Unione Europea o dei Paesi extracomunitari riconosciuti dal Ministero della Pubblica Istruzione che effettuano corsi equiparati a quelli nazionali conseguendo la valutazione minima di 9/10;
– gli studenti orfani con una valutazione non inferiore a 7/10; 
– gli studenti diversamente abili o con DSA (Disturbi Specifici dell’Apprendimento) con una valutazione almeno di 6/10. 
La domanda deve essere presentata entro il 30 settembre 2024 e contenere:
– lo stato di famiglia del concorrente;
– il certificato di studio;
– ogni altra documentazione ritenuta utile a dimostrare eventuali stati di necessità.

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Le istruzioni Uniemens in materia di Accordo di sicurezza sociale Italia – Giappone

12 Giugno 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

Fornite indicazioni ai datori di lavoro sulle modalità di assolvimento degli obblighi contributivi (INPS, messaggio 11 giugno 2024, n. 2199).

L’INPS ha reso note le istruzioni per i datori di lavoro relativamente alle modalità di assolvimento degli obblighi contributivi e alla corretta esposizione nel flusso Uniemens dei lavoratori subordinati distaccati in applicazione delle disposizioni in materia di legislazione applicabile contenute nell’Accordo sulla sicurezza sociale tra Italia e Giappone, firmato a Roma il 6 febbraio 2009 e ratificato con la Legge n. 97/2015.

Lavoratori distaccati dall’Italia in Giappone

Ai fini dell’assolvimento degli adempimenti contributivi deve essere aperta un’apposita posizione contributiva contrassegnata dal codice di autorizzazione “4Z”. Inoltre, la posizione contributiva deve essere contrassegnata anche dal codice di autorizzazione “1C”, avente il significato di “Esonero dal versamento della contribuzione dovuta alla CUAF”.

Lavoratori distaccati dal Giappone in Italia

Per i lavoratori che in base alle previsioni dell’Accordo sono esonerati dalla legislazione italiana per l’Assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) e per l’assicurazione contro la disoccupazione (DS), i datori di lavoro devono utilizzare, ai fini dell’esposizione nel flusso Uniemens – denuncia individuale – il codice Tipo Contribuzione di nuova istituzione “87”, avente il significato di “Lavoratori stranieri provenienti dal Giappone distaccati in Italia assicurati per IVS, DS, nel paese di origine (art.13 accordo di sicurezza sociale Italia- Giappone)”.

Qualora, invece, l’esonero dalla legislazione italiana operi soltanto per l’IVS, ai fini dell’esposizione nel flusso Uniemens deve essere utilizzato il codice Tipo Contribuzione in uso “81”, avente il significato di “Lavoratori stranieri con opzione per IVS nel paese di origine”.

Le istruzioni contenute nel messaggio in commento, si applicano a decorrere dal periodo di competenza giugno 2024. Per i periodi di competenza aprile 2024 e maggio 2024, i datori di lavoro devono avvalersi della procedura di regolarizzazione (DMVig).

Per le forme assicurative non rientranti nell’ambito di applicazione dall’Accordo, gli obblighi contributivi devono essere assolti in Italia nel rispetto della normativa nazionale vigente.

Infine, nell’ipotesi in cui il lavoratore distaccato sia assicurato nello Stato di provenienza anche per la disoccupazione involontaria, tale circostanza deve risultare dall’espressa indicazione nella sezione 4 del formulario di copertura assicurativa (“IT/JPN 101” per i lavoratori distaccati dall’Italia e “JPN/IT/ 101” per coloro che sono distaccati dal Giappone) della norma di riferimento in base alla quale il lavoratore è assicurato anche per il citato rischio (articolo 13 dell’Accordo).

 

 

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CCNL Istruzione e ricerca: nuovo incontro per la sequenza contrattuale del personale estero

12 Giugno 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

I Sindacati premono per il reinserimento di alcuni istituti contrattuali all’interno del CCNL, mentre l’Aran si prende dell’altro tempo

La Flc-Cgil ha reso nota la prosecuzione degli incontri, siamo al terzo, presso l’Aran per discutere delle sequenze contrattuali relative al CCNL Istruzione e ricerca e, nella fattispecie, sul personale scolastico italiano in servizio presso le sedi estere, secondo quanto previsto dall’art. 178 del contratto collettivo. Le OO.SS. hanno voluto sottolineare come sia stato un errore da parte dell’Amministrazione non aver ridefinito, come le Sigle suggerivano, la durata del mandato estero all’interno del CCNL. 
In merito alle relazioni sindacali sono state accolte solo alcune delle richieste presentate dalla Flc-Cgil; mentre i lettori sono stati inseriti tra il personale destinatario della contrattazione decentrata. Inoltre, è stato chiesto l’aggiornamento tempestivo delle variazioni dei coefficienti dell’indennità di servizio. Al vaglio del dibattito anche: trasferimento del personale da una sede estera ad altra sede; modalità di cessazione dal servizio; possibilità di recuperare risorse non spese per reinvestirle; criteri di assegnazione del personale ai plessi. 
Nel corso dell’incontro, tra le altre cose, si è discusso di come introdurre alcuni istituti contrattuali relativamente al calcolo e all’utilizzo del Fondo per il personale, delle ferie, dell’accesso alla formazione, dell’interruzione del servizio. 
Dal canto suo, l’Aran se da un lato si è chiusa sulla possibilità di intervenire sulle materie normate dalla Legge, tra cui la determinazione dell’ISE in riferimento ai permessi, dall’altro si è presa dell’altro tempo per approfondire le richieste dei sindacati, impegnandosi a convocare il tavolo sulla sequenza contrattuale tra una decina di giorni. 

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Autotrasportatori, deduzione forfetaria 2024

11 Giugno 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

Con il comunicato del 10 giugno 2024, il Ministero dell’economia e delle finanze ha reso note le misure delle deduzioni forfetarie a favore degli autotrasportatori per il periodo d’imposta 2023.

Il Ministero dell’economia e delle finanze ha comunicato che, sulla base delle risorse disponibili, sono state definite le agevolazioni fiscali per il 2024 in favore degli autotrasportatori relative alle deduzioni forfetarie per spese non documentate, come previsto dall’articolo 66, comma 5, primo periodo, del TUIR.

 

Per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore oltre il Comune in cui ha sede l’impresa (autotrasporto merci per conto di terzi) è prevista una deduzione forfetaria di spese non documentate per il periodo d’imposta 2023 nella misura di 48,00 euro.

La deduzione spetta una sola volta per ogni giorno di effettuazione di trasporti, indipendentemente dal numero dei viaggi.

L’agevolazione fiscale si ottiene anche per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa, per un importo pari al 35% di quello riconosciuto per i medesimi trasporti oltre il territorio comunale.

 

Al riguardo, con specifico riferimento alle modalità di compilazione della dichiarazione dei redditi, l’Agenzia delle entrate, nel comunicato stampa del 10 giugno 2024, ha precisato che la  suddetta deduzione forfetaria per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore va riportata nei quadri RF e RG dei modelli Redditi 2024 PF e SP, utilizzando nel rigo RF55 i codici 43 e 44 e nel rigo RG22 i codici 16 e 17, così come indicato nelle istruzioni del modello Redditi.

I codici si riferiscono, rispettivamente, alla deduzione per i trasporti all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa e alla deduzione per i trasporti oltre tale ambito.

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Servizio “Pensami”: rilascio aggiornamenti

11 Giugno 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

Il simulatore di scenari pensionistici futuri “Pensami” (PENSione A MIsura) è stato implementato con il rilascio di alcuni aggiornamenti (INPS, messaggio 10 giugno 2024, n. 2180).

L’INPS rende noto l’aggiornamento del servizio “Pensami” (PENSione A MIsura) nell’ambito delle attività progettuali previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

 

Come noto, al predetto simulatore e alla sua nuova versione si accede dal sito istituzionale dell’INPS attraverso il seguente percorso: “Pensione e Previdenza” > “Esplora Pensione e Previdenza” > nella sezione “Strumenti” selezionare “Vedi tutti” > “Pensami – Simulatore scenari pensionistici”. Tramite l’applicazione “INPS Mobile”, il servizio è raggiungibile senza necessità di autenticazione, selezionando il tab “Servizi” dalla home page e, successivamente, il servizio “Pensami”.

 

L’aggiornamento ha riguardato, in particolare, due aspetti.

 

Sono stati aggiornati gli adeguamenti agli incrementi alla speranza di vita dei requisiti pensionistici sulla base dello scenario demografico ISTAT mediano (base 2022) ripreso nella nota di aggiornamento del 24° rapporto 2023, relativo alle tendenze di medio-lungo periodo del sistema pensionistico e socio-sanitario elaborato dalla Ragioneria Generale dello Stato e pubblicato a dicembre 2023 sul sito istituzionale del Ministero dell’economia e delle finanze.

 

Ancora, in ambito di pensiona anticipata flessibile, è stato aggiornato, per l’anno 2024, l’importo massimo della stessa maturata sulla base dei requisiti perfezionati entro il 31 dicembre 2023, da porre in pagamento fino al compimento dell’età richiesta per la pensione di vecchiaia.

 

Successivamente, il servizio recepirà anche le novità in materia pensionistica introdotte dalla Legge di bilancio 2024 (Legge n. 213/2023).

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