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CCNL Call Center e Telecomunicazioni: continuano gli incontri con il Mimit

26 Febbraio 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

Ampia discussione sugli strumenti di voucher per i settori Call Center e Telecomunicazioni

Nei giorni scorsi si è svolta la riunione con il Mimit conseguente agli impegni assunti durante l’incontro del 6 febbraio tra Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil, Ugl Telecomunicazioni relativamente ai comparti Telecomunicazioni e Call Center.
Circa le misure a sostegno dei settori, il Ministero ha affermato di voler far fruire loro dei voucher messi a disposizione al fine di favorire la copertura delle aree bianche mediante l’incentivazione all’accesso alla connettività, specie nelle aree non coperte dalla banda ultra larga.
A tal proposito il Governo fa sapere che, ciò a cui auspica, è la proposta di un ulteriore bando per l’incentivazione all’acquisto di beni e servizi di cloud e cybersecurity da parte delle aziende e dei singoli.
Le OO.SS. hanno altresì stabilito, che l’utilità dei voucher risulta non funzionale in assenza di una strategia strutturale in relazione ad una politica industriale di sviluppo nel settore telecomunicazioni.
I ritardi nelle aree bianche hanno dato prova che i voucher, senza un piano di sviluppo complessivo, sono considerati inutili per il rilancio del settore, così come occorre un piano nazionale di alfabetizzazione digitale per poter formare una platea più ampia di cittadini che possano fruire di più servizi offerti dalla connessione ad alta velocità. 

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Lavoratori marittimi e prestazioni di malattia: chiarimenti sulle voci retributive

26 Febbraio 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

L’INPS precisa quali sono le voci retributive da considerare ai fini del calcolo della prestazione di malattia dei lavoratori marittimi relativamente agli eventi insorti entro il 31 dicembre 2023 (INPS, messaggio 23 febbraio 2024, n. 803).

L’articolo 1, comma 156, della Legge di bilancio 2024 (Legge n. 213/2023), novellando gli articoli 6 e 10 del R.D.L. n. 1918/1937, ha modificato la misura e la retribuzione di riferimento per la base di calcolo dell’indennità per inabilità temporanea assoluta da malattia fondamentale e da malattia complementare dei lavoratori marittimi.

 

In particolare, la novella prevede che – per gli eventi di malattia insorti dal 1° gennaio 2024 – l’indennità giornaliera è pari al 60% della retribuzione. Inoltre, il medesimo comma 156, modificando l’articolo 10 del R.D.L. n. 1918/1937, ha disposto, con riferimento alla base di calcolo, che l’indennità è determinata sulla retribuzione media globale giornaliera percepita dal lavoratore nel mese precedente a quello in cui si è verificato l’evento morboso; laddove l’evento di malattia si sia verificato nei primi 30 giorni dall’inizio del rapporto di lavoro, l’indennità giornaliera è calcolata dividendo l’ammontare della retribuzione percepita nel periodo di riferimento per il numero dei giorni retribuiti.

 

Con il messaggio in oggetto, l’INPS prende in considerazione gli eventi di malattia insorti entro il 31 dicembre 2023, confermando che, per gli stessi, costituiscono base di calcolo le componenti retributive come determinate dall’articolo 10 del citato regio decreto-legge – nella formulazione previgente alla succitata riforma recata dalla Legge di bilancio 2024 – nonché quelle aventi fondamento nella contrattazione collettiva.

 

L’articolo 10 del RDL n. 1918/1937, si ricordi, per eventi insorti in data antecedente il 1° gennaio 2024 – stante il rinvio agli articoli 71 e 72 del regolamento approvato con il regio decreto n. 200/1937 – disponeva che:

 

– il “salario” è costituito dalla paga base giornaliera, dagli accessori a carattere continuativo e dal valore convenzionale della panatica (art. 71 del regolamento);

– per gli equipaggi delle navi da pesca, aventi diritto alle indennità specifiche ove appartenenti alla platea dei beneficiari del settore pesca – soggetti alla Legge n. 413/1984 – occorre far riferimento ai salari convenzionali della contrattazione di settore (art. 72 del regolamento).

 

Pertanto, ai fini del calcolo della prestazione di malattia, per gli eventi in argomento, devono essere considerate anche le voci retributive riconducibili, oltre che alla contrattazione collettiva nazionale di settore, alla contrattazione aziendale, o ai contratti di lavoro individuali, in quanto elementi strutturali del “salario”, sempreché si tratti di componenti retributive regolarmente assoggettate a contribuzione obbligatoria.

 

Inoltre, l’INPS chiarisce che, stante l’utilizzo, per gli eventi di malattia antecedenti al 1° gennaio 2024, di un apposito flusso per l’invio dei dati retributivi, le Strutture territoriali effettuano le verifiche di congruenza tra i dati dichiarati nel suddetto flusso e riferiti ai 30 giorni precedenti lo sbarco e l’importo esposto nell’elemento relativo alla retribuzione teorica nei flussi Uniemens di riferimento, relativi, invece, alla mensilità in cui avviene lo sbarco medesimo.

 

A tale fine, occorre altresì tenere presente che eventuali componenti retributive imponibili liquidate in unica soluzione in occasione dell’evento dello sbarco e, quindi, interamente denunciate sul flusso Uniemens della mensilità in cui avviene lo sbarco, devono essere opportunamente riparametrate sulla base di un numero di mensilità pari a quelle interessate dal rapporto di lavoro per il quale viene liquidata la voce retributiva anche mediante acquisizione delle buste paga ove utili a eventuali supplementi istruttori.

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CIRL Alimentari Artigianato Sicilia: firmato il primo contratto

26 Febbraio 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

Tra le novità più apprezzate, il lavoro a intermittenza ed un incremento sul salario per i lavoratori

Il 16 febbraio è stato sottoscritto il primo CIRL applicabile ai lavoratori del settori alimentari artigianato della regione Sicilia da Confartigianato Imprese Sicilia, CNA Sicilia, Casartigianati Sicilia, Claai Sicilia e Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil.
Il contratto decorre dalla data di sottoscrizione e scade il 31 dicembre 2024.
L’orario di lavoro è fissato in 40 ore settimanali, come da CCNL, viene istituita la banca ore e le maggiorazioni per lavoro straordinario sono incrementate dell’1%.
Viene disciplinato il lavoro intermittente, per la durata di un anno a partire dal 1° marzo 2024,  relativamente ai periodi di maggiore produttività e nei fine settimana per un massimo di 75 giornate all’anno di effettiva chiamata.
Per quanto riguarda la bilateralità ed il welfare integrativo le Parti hanno concordato il ruolo centrale, estendendo l’applicazione alle imprese non artigiane che occupano fino a 15 dipendenti.
Viene istituita una Commissione Paritetica per le pari opportunità, concernenti l’occupazione femminile che si riunirà ogni sei mesi per definire azioni volte a rafforzare le opportunità e la valorizzazione di un cambiamento strutturale nell’interesse di tutte le risorse umane.
E’, inoltre, prevista la possibilità per i lavoratori immigrati e non immigrati di usufruire di pause da conteggiare nei permessi retribuiti per ottemperare alle preghiere durante l’orario di lavoro.
Viene riconosciuto, a fronte della grave crisi dell’inflazione, dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 un incremento pari all’1,6% da calcolarsi sul salario tabellare.

Addetti alla preparazione e somministrazione diretta alla clientela di pasti e prodotti alimentari in attività di ristorazione 
Livello Minimo al 1° gennaio 2024
A2.014,51 euro
B1.841,19 euro
C1.736,42 euro
D1.638,49 euro
E1.536,54 euro
Settore Alimentazione
Livello Minimo al 1° gennaio 2024
1 S2.273,40 euro
12.041,15 euro
21.868,59 euro
3 A1.741,27 euro
31.647,00 euro
41.579,82 euro
51.506,87 euro
61.409,82 euro
Settore Panificazione
Livello Minimo al 1° gennaio 2024
A 1 S1.920,20 euro
A 11.785,13 euro
A 21.671,87 euro
A 31.530,90 euro
A 41.450,44 euro
B 11.880,00 euro
B 21.544,49 euro
B 3 S1.503,14 euro
B 3 S1.454,11 euro
B 41.379,07 euro
Imprese non artigiane del settore alimentare fino a 15 dipendenti
Livello Minimo al 1° gennaio 2024
 12.481,08 euro
22.157,46 euro
31.779,92 euro
41.564,17 euro
51.402,37 euro
61.294,48 euro
71.186,62 euro
81.078,76 euro

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Riconoscimento dei lavori pesanti: entro il 1° maggio 2024 le domande

26 Febbraio 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

La presentazione delle istanze interessa i lavoratori che maturano i requisiti agevolati per l’accesso al trattamento pensionistico dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025 (INPS, messaggio 23 febbraio 2024, n. 812).

L’INPS ha fornito le istruzioni per la presentazione, entro il 1° maggio 2024, delle domande di riconoscimento dello svolgimento di lavori particolarmente faticosi e pesanti, con riferimento ai soggetti che perfezionano i prescritti requisiti nell’anno 2025.

La domanda in argomento può essere presentata anche dai lavoratori dipendenti del settore privato che hanno svolto lavori particolarmente faticosi e pesanti e che raggiungono il diritto alla pensione con il cumulo della contribuzione versata in una delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, secondo le regole previste per dette gestioni speciali.

I requisiti

Il messaggio in commento individua le diverse categorie di beneficiari, descrivendone anche i requisiti. Tra gli interessati ci sono:

– lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti; lavoratori addetti alla cosiddetta “linea catena”; conducenti di veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo (anzianità contributiva di almeno 35 anni e, se lavoratori dipendenti, di un’età minima di 61 anni e 7 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 97,6 o, se lavoratori autonomi, di un’età minima di 62 anni e 7 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 98,6);

– lavoratori notturni a turni occupati per un numero di giorni lavorativi pari o superiori a 78 all’anno, per un numero di giorni lavorativi da 64 a 71 all’anno e per un numero di giorni lavorativi da 72 a 77 all’anno;

– lavoratori notturni che prestano attività per periodi di durata pari all’intero anno lavorativo.

Le modalità di presentazione delle domande

La domanda di riconoscimento del beneficio deve essere presentata telematicamente, corredata dal modulo “AP45” e dalla documentazione minima ai fini della procedibilità della stessa.

In particolare, la domanda di accesso al beneficio deve essere corredata dalla documentazione indicata nella tabella A allegata al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 20 settembre 2011, in relazione alle tipologie di attività lavorative di cui all’articolo 1, comma 1, lettere da a) a d), del D.Lgs. n.67/2011, come sostituita dalla tabella A allegata al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 20 settembre 2017.

Presentazione della domanda di pensione con riconoscimento del beneficio

L’accesso anticipato al trattamento pensionistico è riconosciuto a seguito di presentazione della domanda di pensionamento, il cui accoglimento è subordinato alla sussistenza di ogni altra condizione di legge.

In sede di lavorazione della domanda di pensione, e ai fini dell’accoglimento della stessa, verranno esaminate le domande di accesso al beneficio il cui accoglimento è avvenuto con riserva di accertamento del perfezionamento dei requisiti entro il 31 dicembre 2025.

A tale fine, il lavoratore può fornire ulteriore documentazione a integrazione di quella già prodotta a corredo della domanda di accesso al beneficio.

Nel caso in cui, dalla documentazione eventualmente prodotta dall’interessato o dai dati di archivio in possesso dell’Istituto, non risultino perfezionati i requisiti per l’accesso al beneficio in parola, la domanda di pensione con riconoscimento del beneficio di accesso anticipato non può essere accolta.

 

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CCNL Sanità: ridefinizione dei componenti delle Rsu di settore

23 Febbraio 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

Con l’ipotesi di accordo del 21 febbraio 2024, prevista un’unica Rsu nelle aziende e ridefinito il numero dei componenti

Il 21 febbraio 2024, Aran insieme alle OO.SS. Cisl-Fp, Fp-Cgil, Uil-Fpl, Fials, Nursind, Nursing-Up e alle Confederazioni Sindacali Cisl, Cgil, Uil, Confsal, Cgs, Cse hanno siglato l’Ipotesi di accordo per l’integrazione dell’Acnq 2022 al fine di definire la costituzione delle Rsu nelle aziende delle Pubbliche Amministrazioni settore Sanità.
Tale ipotesi prevede un’unica Rsu all’interno delle medesime o dell’ente ed altresì stabilisce il numero dei componenti che ne fanno parte come di seguito riportato:
– 1 componente nelle amministrazioni in aziende fino a 15 dipendenti;
– 3 componenti nelle amministrazioni in aziende da 16 a 50 dipendenti;
– 5 componenti nelle amministrazioni in aziende da 51 a 100 dipendenti;
– 7 componenti nelle amministrazioni in aziende da 101 a 150 dipendenti;
– 9 componenti nelle amministrazioni in aziende da 151 a 200 dipendenti.
Inoltre, nelle amministrazioni che occupano da 201 a 3.000 dipendenti, i componenti per i primi 200 dipendenti sono 9 a cui si aggiungono ulteriori 3 componenti ogni 300 dipendenti in più o frazione di 300.
Nelle amministrazioni con più di 3.000 dipendenti, i componenti sono così distribuiti: 39 per i primi 3.000 dipendenti, ed ulteriori 3 componenti ogni 500 dipendenti in più o frazione di 500.
Viene apposta poi una clausola di salvaguardia con la quale si determina l’adeguamento delle Rsu ai mutati assetti organizzativi nel caso in cui il riordino delle amministrazione vada ad impattare sulla composizione delle prime, con lo scopo di garantire la rappresentanza ai lavoratori dipendenti coinvolti, mediante, ove necessario, il ricorso a nuove elezioni.

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Comunicazioni su interventi condominiali e opzioni bonus edilizi: prorogate entrambe le scadenze

23 Febbraio 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

È stata disposta la proroga per le comunicazioni all’anagrafe tributaria dei dati relativi agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati su parti comuni di edifici residenziali e per la comunicazione delle opzioni dei bonus edilizi (Agenzia delle entrate, provvedimenti 21 febbraio 2024, nn. 53174 e 53159).

In riferimento al termine di trasmissione delle spese relative agli interventi di risparmio energetico e ristrutturazione effettuati sulle parti comuni condominiali, individuato nel 16 marzo dell’anno successivo all’anno d’imposta di riferimento, è stata prevista una proroga al 4 aprile 2024, per le sole spese riferite all’anno 2023, per consentire agli amministratori di condominio un congruo lasso di tempo per effettuare la trasmissione dei dati all’Agenzia delle entrate.

Tale proroga non ha conseguenze sul calendario della campagna dichiarativa 2024.

Inoltre, al fine di semplificare gli adempimenti per gli amministratori di condominio, è stato previsto anche l’esonero dall’invio della comunicazione dei dati nel caso in cui, con riferimento alle spese sostenute nell’anno precedente, per tutti gli interventi effettuati sulle parti comuni tutti i condòmini abbiano optato, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, per la cessione del credito o per lo sconto sul corrispettivo dovuto.

 

Con lo stesso provvedimento n. 53174/2024 sono state anche modificate le specifiche tecniche riguardanti tali comunicazioni, implementandole con ulteriori informazioni al fine di consentire una compilazione sempre più completa della dichiarazione precompilata e di recepire le modifiche normative introdotte agli articoli 119 e 119-ter del Decreto Rilancio e dal Decreto Aiuti Quater.

Nello specifico, con riferimento agli interventi per cui si può usufruire del Superbonus è stato inserito un ulteriore codice per la comunicazione dei dati relativi alle spese sostenute, potendo il contribuente usufruire dal 2023 di una detrazione del 90% e, in via residuale al verificarsi di particolari condizioni, potendo continuare a usufruire della detrazione pari al 110%. È stato, inoltre, rimosso quanto riferito al “bonus facciate”, in quanto la detrazione non è stata prorogata.

 

Con il provvedimento n. 53159/2024 è stata disposta, invece, la proroga per la comunicazione delle opzioni dei bonus edilizi. In particolare, è stato fatto slittare al 4 aprile 2024 il termine, ordinariamente fissato al 16 marzo, entro il quale i contribuenti o i loro intermediari devono comunicare all’Agenzia l’opzione per lo sconto o la prima cessione del credito relativamente alle spese sostenute nel 2023 e alle rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020, 2021 e 2022.

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Domande di NASpI e DIS-COLL: la nuova procedura esclusiva di invio

23 Febbraio 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

Dal 1° marzo 2024 la nuova procedura diventerà la modalità esclusiva di presentazione delle domande di NASpI e DIS-COLL per i cittadini, il Contact Center e gli Istituti di Patronato (INPS, messaggio 23 febbraio 2024, n. 804).

Nell’ambito del progetto PNRR “Reingegnerizzazione della NASpI e DIS-COLL”, come noto, è stata implementata la nuova procedura di invio della domanda per l’accesso alla NASpI – inizialmente per i cittadini e il Contact Center e, successivamente, in via sperimentale, anche per gli istituti di patronato.

 

In seguito, è stata comunicata l’estensione della nuova procedura anche alla presentazione delle domande di indennità di disoccupazione DIS-COLL, dando di fatto luogo a una vera e propria piattaforma dedicata alla disoccupazione denominata “ID 3.0”.

 

L’INPS, con il messaggio in oggetto, comunica che, a partire dal 1° marzo 2024, la nuova procedura diventerà la modalità esclusiva di presentazione delle domande di NASpI e DIS-COLL per i cittadini, il Contact Center e gli istituti di patronato.

 

L’utente è guidato alla compilazione della domanda attraverso una sequenza di passaggi e la procedura suggerisce al richiedente il tipo di prestazione di disoccupazione (NASpI o DIS-COLL) da richiedere in funzione della tipologia di contratto dell’ultimo rapporto di lavoro.

 

I cittadini interessati possono autenticarsi sul sito istituzionale con la propria identità digitale – SPID almeno di Livello 2, CNS o CIE 3.0 – e accedere al servizio di presentazione della domanda attraverso uno dei seguenti percorsi:

 

  • “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Per disoccupati” > “NASpI: indennità mensile di disoccupazione” > “Utilizza il servizio” > “NASpI-Domanda” > “Utilizza il servizio”;
  •  “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Per disoccupati” > “DIS-COLL: indennità mensile di disoccupazione” > “Utilizza il servizio” > “DIS-COLL-Domanda” > “Utilizza il servizio”.

 

Invece, gli istituti di patronato, una volta all’interno del portale, possono utilizzare uno dei percorsi seguenti:

 

  •  NASPI: “Servizi” > “Supporto al reddito” > “Disoccupazione” > “Lavoratori subordinati” > “NASPI”;

  •  DIS-COLL: “Servizi” > “Supporto al reddito” > “Disoccupazione” > “Lavoratori a Progetto” > “DIS-COLL”.

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Agricoltori, esonero della Commissione sui terreni a riposo

23 Febbraio 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

Adottato ufficialmente un regolamento che concede un’esenzione parziale dalla regola di condizionalità (Commissione europea, comunicato 13 febbraio 2024).

La Commissione europea ha dato il suo ok ufficiale un regolamento che concede agli agricoltori europei un’esenzione parziale dalla regola di condizionalità per i terreni lasciati a riposo. L’approvazione in questione fa seguito alla proposta dell’esecutivo europeo presentata il 31 gennaio 2024 e alle discussioni con gli Stati membri durante le riunioni di comitato.

Il regolamento è entrato in vigore il 14 febbraio e si applicherà retroattivamente a decorrere dal 1º gennaio per un anno, ovvero fino al 31 dicembre 2024.

L’esenzione parziale tiene conto di diverse richieste di maggiore flessibilità, come richiesto dagli Stati membri per rispondere meglio alle sfide cui devono far fronte gli agricoltori dell’UE.

Anziché mantenere terreni lasciati a riposo o mantenere elementi improduttivi sul 4% dei loro seminativi, gli agricoltori che coltivano colture azotofissatrici (ad esempio lenticchie, piselli o favi) e/o colture intercalari senza prodotti fitosanitari sul 4% dei loro seminativi saranno considerati conformi al cosiddetto requisito BCAA 8. Gli agricoltori che decidono in tal senso possono tuttavia continuare a soddisfare il requisito con terreni lasciati a riposo o elementi non produttivi.

L’atto finale adottato consente inoltre agli Stati membri di modificare i loro regimi ecologici a sostegno delle zone non produttive per tenere conto dello scenario di riferimento alternativo nell’ambito della condizionalità BCAA 8. Una semplice notifica alla Commissione europea sarà sufficiente per aggiornare immediatamente i regimi ecologici interessati. 

Infatti, la norma BCAA 8 impone, tra l’altro, di destinare una quota minima di seminativi a superfici o elementi non produttivi. Quest’ultimo si riferisce in genere a terreni lasciati a riposo, ma anche a elementi paesaggistici non produttivi quali siepi o alberi. Le aziende con meno di 10 ettari di seminativi sono esentate da tale obbligo. Il 31 gennaio la Commissione ha proposto di concedere maggiore flessibilità agli agricoltori dell’UE che ricevono il sostegno della PAC da questo requisito.

Gli Stati membri che desiderano applicare la deroga a livello nazionale devono darne notifica alla Commissione entro 15 giorni dall’entrata in vigore del regolamento, in modo che gli agricoltori possano essere informati quanto prima.

 

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Manageritalia: nuova convenzione con il Fondo Fasdac

23 Febbraio 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

Prevista per i titolari della polizza e per i familiari rimborsi per visita oculista e acquisto di occhiali o lenti 

Manageritalia ha reso nota la nuova convenzione con il Fondo Fasdac. Nella fattispecie l’accordo prevede occhiali da vista completi di lenti da sole graduati con uno scontro del 30%. Nel caso in cui ci sia una promozione in atto, lo sconto del 30% viene sostituito da: 
– sconto di 20,00 euro per occhiali da vista e da sole graduati completi di lenti monofocali;
– sconto di 50,00 euro per occhiali da vista e da sole graduati completi di lenti multifocali. 
Con il bonus prevenzione, il costo dell’occhiale da vista o da sole graduato viene scontato dell’importo della visita medica oculistica fino ad un massimo di 100,00 euro. Per usufruire di questa agevolazione, oltre a recarsi presso i negozi che aderiscono alla convenzione, occorre: acquistare un occhiale la cui spesa minima è di 300,00 euro pre-sconto; presentare al negozio la fattura della visita medica oculistica. Viene precisato, inoltre, che il bonus prevenzione è cumulabile con le altre promozioni in corso. 
Tra gli ulteriori sconti ai quali si può accedere sono previsti:
– 50% di sconto sulla seconda confezione acquistata di lenti a contatto;
– 20% di sconto occhiali da sole non graduati (però non rimborsabile dal Fondo Fasdac);
– 10% di sconto per colliri e soluzioni, compreso spray antifog. I colliri sono rimborsabili tramite Fasdac solo se sono catalogati come farmaci di classe C. 
Per accedere alla convenzione occorre registrarsi sul portale al link indicato su Manageritalia e compilare i campi indicati, inserendo il codice convenzione: 50021. Successivamente, occorre scaricare il voucher da presentare in negozio o da utilizzare per l’acquisto online. Il rimborso può essere presentato anche in forma indiretta sia per la fattura della visita oculistica che per l’acquisto degli occhiali o lenti correttive. Il rimborso avviene secondo la normativa indicata dal Fondo. 

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Cassa Edile Pistoia: previsto il rimborso delle spese sostenute per gli alluvioni del 2 e 3 novembre

23 Febbraio 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

Stabilita la possibilità di chiedere il rimborso fino a 500,00 euro per i lavoratori che hanno subito danni all’abitazione principale o abituale e per le aziende fino a 2.000 euro che hanno subito danni alla sede operativa 

Il 31 gennaio è stato sottoscritto tra Ance Toscana Nord e Fillea-Cgil, Filca-Cisl, Feneal-Uil un accordo volto a definire il rimborso delle spese sostenute dai lavoratori e dalle aziende iscritti alla Cassa Edile di Pistoia che hanno subito danni in conseguenza degli eventi alluvionali del 2 e del 3 novembre 2023.
Per quanto riguarda i lavoratori:
– devono essere iscritti alla Cassa Edile di Pistoia ed essere  dipendenti di azienda in regola con i versamenti alla Cassa Edile da effettuare entro il termine del mese di dicembre 2023;
– devono aver subito danni all’abitazione principale, abituale e continuativa, avente sede in una delle strade dei comuni della Toscana che hanno avuto danni in conseguenza dell’alluvione, per risanamento, acquisto di elettrodomestici e/o di arredi, o per rottamazione dell’autoveicolo di proprietà.
Per quanto riguarda le aziende: 
– devono avere subito danni alla sede operativa e/o secondaria, locata in una delle strade dei Comuni della Toscana che hanno avuto danni in conseguenza dell’alluvione.
Le richieste devono essere inviate all’indirizzo mail prestazionistraordinarie@cassaedilepistoia.it entro e non oltre il 31 marzo 2024.
La documentazione da inviare é:
– autocertificazione dei requisiti richiesti e danni subiti (sul modello fornito dalla Cassa Edile di Pistoia);
– elenco della documentazione delle spese sostenute, non antecedenti al 2 novembre 2023;
– fotocopia dei giustificativi di spesa;
– fotocopia del documento d’identità del lavoratore e/o del legale rappresentante dell’ impresa.
Il contributo massimo ammesso per ciascun lavoratore è pari a 500,00 euro, quello per  azienda è pari a 2.000,00 euro.

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