Studio Vannucchi & Associati

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CCNL Vigilanza Privata: stabiliti nuovi aumenti

19 Febbraio 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

Previsti aumenti a regime di 250,00 euro per il IV livello GPG e 350,00 euro per il livello D dei Servizi di sicurezza

E’ stata sottoscritta il 16 febbraio scorso dalle Organizzazioni Sindacali Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil e dalle Parti Datoriali Assiv, Anivp, Univ, Agci Servizi, Lega Coop  Produzione e Servizi, Confcooperative Lavoro e Servizi l’ipotesi di accordo che prevede l’adeguamento salariale per gli addetti della vigilanza privata e dei servizi di sicurezza.
Minimi retributivi
Ruolo Tecnico Operativo Guardi Giurate
Di seguito i nuovi importi.

Livello Importi dall’1/6/2024Importi dall’1/6/2025Importi dall’1/12/2025Importi dall’1/4/2026Importi dall’1/12/2026
41.353,88 euro1.388,88 euro1.418,88 euro1.468,88 euro1.528,88 euro
61.185,44 euro1.218,44 euro1.246,73 euro1.293,87 euro1.350,44 euro

Gli aumenti degli altri livelli saranno ottenuti applicando i valori convenzionali del CCNL.
Addetti ai servizi di sicurezza 
Di seguito i nuovi importi.

Livello Importi dall’1/1/2024Importi dall’1/7/2024Importi dall’1/10/2024Importi dall’1/1/2025Importi dall’1/7/2025Importi dall’1/12/2025Importi dall’1/4/2026Importi dall’1/12/2026
D1.114,29 euro1.128,21 euro1.160,71 euro1.207,14 euro1.235,00 euro1.262,86 euro1.281,43 euro1.300,00 euro
E1.021,43 euro1.035,36 euro1.067,86 euro1.114,29 euro1.142,14 euro1.170,00 euro1.188,57 euro1.207,14 euro

Quattordicesima
A decorrere dal 1° gennaio 2024, viene introdotta la quattordicesima mensilità da corrispondere entro il 15 luglio.
Maggiorazioni per gli Operatori di Sicurezza
A decorrere dal 1° gennaio 2024 sono previste le seguenti maggiorazioni, in sostituzione delle precedenti:
– lavoro domenicale diurno: 25% dal 1° gennaio 2024, 20% dal 1° luglio 2024, 15% dal 1° gennaio 2025;
– lavoro domenicale notturno: 30% dal 1° gennaio 2024, 25% dal 1° luglio 2024, 20% dal 1° gennaio 2025.
Una Tantum
Le Parti si impegnano a rivedersi entro il 30 aprile 2024, al fine di definirne la corresponsione.
Previsto lo scioglimento della riserva entro il 31 marzo 2024.

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Obbligo contributivo per CIGO e CIGS: esclusa l’Agenzia del demanio

19 Febbraio 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

In base alla norma di interpretazione autentica dettata dall’articolo 1, commi 205 e 206 della Legge di bilancio 2024 (INPS, messaggio 14 febbraio 2024, n. 686).

L’INPS ha illustrato gli effetti della Legge di bilancio 2024 che all’articolo 1, commi 205 e 206, ha stabilito una norma di interpretazione autentica sugli obblighi contributivi dell’Agenzia del demanio. In particolare, il comma 205 prevede che: “L’articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 869, ratificato dalla legge 21 maggio 1951, n. 498, si interpreta nel senso che l’Agenzia del demanio, ente pubblico economico, è esclusa dall’applicazione delle norme sulle integrazioni dei guadagni degli operai dell’industria e alla stessa non si applicano le disposizioni in materia di integrazioni salariali, di cui al titolo I del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148″. 

Pertanto, l’Agenzia del demanio  è esclusa dall’obbligo contributivo per i trattamenti di integrazione salariale ordinaria e straordinaria (CIGO e CIGS) di cui al Titolo I del D.Lgs. n. 148/2015.

Con il messaggio in commento, l’INPS ha quindi comunicato che alla matricola 7042554906 è stato attribuito centralmente, con decorrenza dal 1° gennaio 2022, il codice di autorizzazione “1T”, che assume il nuovo significato di “Posizione Agenzia del Demanio, non soggetta a CIGS con onere carico GIAS”.

La struttura INPS territorialmente competente deve porre in essere le attività e gli adempimenti conseguenti alla citata variazione contributiva.

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CIPL Edilizia Industria Bergamo: comunicati gli importi dell’EVR 2024

19 Febbraio 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

Da gennaio 2024 erogati i nuovi importi EVR per i lavoratori edili

Con il Comunicato redazionale del 5 febbraio 2024, le Parti Sociali territoriali Ance Bergamo, Feneal-Uil Bergamo Monza e Brianza, Filca-Cisl Bergamo, Fillea-Cgil Bergamo, dopo aver verificato i parametri per la corresponsione dell’Elemento Variabile della Retribuzione (Evr), ne hanno dato positivo riscontro, convenendo poi nel voler procedere all’erogazione dell’emolumento in questione sin dal mese di gennaio.
Pertanto, nelle tabelle sottostanti, vengono riportati gli importi dell’Evr orario e mensile in vigore nel 2024.

QualificheEvr orario
Operaio 4° livello0,28
Operaio specializzato0,26
Operaio qualificato0,23
Operaio comune0,20

 

QualificheEvr mensile
1^ categoria super – 7° livello69,20
1^categoria – 6° livello62,28
2^ categoria – 5° livello51,90
Assistente tecnico già in 3^ categoria – 4° livello48,44
3^ categoria – 3° livello44,98
4^ categoria – 2° livello39,79
4^ categoria primo impiego – 1° livello34,60

 

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Art bonus: chiarimenti del fisco su donazioni destinate indirettamente al sostegno della Fondazione Teatro

16 Febbraio 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

Le Entrate forniscono chiarimenti in merito all’applicazione del credito di imposta Art Bonus per le erogazioni liberali finalizzate allo specifico sostegno dell’attività di promozione delle iniziative volte, direttamente o indirettamente, a procurare benefici economici o di immagine ad una fondazione di cui si è sostenitori (Agenzia delle entrate, risposta 16 febbraio 2024, n. 44).

L’articolo 1 del D.L. n. 83/2014 prevede un credito d’imposta (c.d. Art bonus), nella misura del 65% delle erogazioni effettuate in denaro da persone fisiche, enti non commerciali e soggetti titolari di reddito d’impresa per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici, per il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica, delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione, delle istituzioni concertistico-orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione e per la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento di quelle esistenti di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo.

Tale credito d’imposta, riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali nei limiti del 15% del reddito imponibile e ai soggetti titolari di reddito d’impresa nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui, ripartito in tre quote annuali di pari importo, è altresì riconosciuto anche qualora le erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto di tali interventi.

 

In riferimento al caso di specie, è stato acquisito il parere del Ministero della cultura che ha ritenuto che le erogazioni liberali ricevute in denaro dall’istante per il sostegno delle sue attività non possano beneficiare dell’Art bonus in quanto trattasi di erogazioni liberali destinate indirettamente al sostegno della Fondazione Teatro e come tale destinataria di contributi ammissibili al beneficio fiscale. Sebbene la Fondazione Teatro possa considerarsi anche l’unico beneficiario delle iniziative promosse dall’istante, non è possibile giungere all’immediata conclusione che tali erogazioni liberali possano considerarsi vere e proprie donazioni in favore della Fondazione Teatro. Le due fondazioni, infatti, restano soggetti distinti e autonomi e le erogazioni effettuate dai donatori nei confronti dell’istante non possono considerarsi erogazioni liberali destinate a sostenere la Fondazione Teatro.

Inoltre, viene evidenziato come la Fondazione per le erogazioni liberali in denaro, effettuate a sostegno dell’attività del Teatro, avrebbe potuto essa stessa beneficiare dell’Art bonus. Pertanto, non si ravvedono ragioni a sostegno della tesi per cui l’istante dovrebbe beneficiare del credito d’imposta Art bonus sia per le erogazioni liberali ricevute, a monte, a sostegno della sua attività, sia per il sostegno economico fornito, a valle, generando così una ingiustificabile duplicazione del beneficio.

Sulla base di tali considerazioni, l’Agenzia ritiene non ammissibili all’Art bonus i contributi a sostegno dell’attività dell’istante.

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Malattie professionali nell’industria e nell’agricoltura, le nuove tabelle

16 Febbraio 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

L’INAIL rende note le nuove tabelle delle malattie professionali nell’industria e nell’agricoltura che sostituiscono quelle precedenti per le fattispecie denunciate a partire dal 19 novembre 2023 (INAIL, circolare 15 febbraio 2024, n. 7).

L’INAIL comunica l’avvenuta approvazione della revisione delle tabelle delle malattie professionali nell’industria e nell’agricoltura per effetto del D.I. del 10 ottobre 2023, illustrando le caratteristiche delle nuove tabelle e le principali modifiche apportate.

 

Affinché la malattia professionale venga qualificata come tabellata devono essere rispettati contemporaneamente i contenuti delle 3 colonne, riferiti alla malattia stessa.

 

– Nella prima colonna sono elencate le malattie raggruppate per agente causale.

– Nella seconda colonna è indicata, per la gran parte delle malattie, la locuzione “lavorazioni che espongono all’azione di…”, seguita dall’indicazione dell’agente causale al quale riferire la malattia tabellata. Per alcune malattie è invece precisata la specifica lavorazione, come per esempio nell’ipoacusia da rumore.

– Nella terza colonna, infine, è riportato, come per le precedenti tabelle, il periodo massimo di indennizzabilità dalla cessazione della lavorazione.

 

Si ricordi, infatti, che, la manifestazione della malattia oltre il periodo massimo di indennizzabilità esclude la possibilità di riconoscerla come tabellata.

 

A fronte della richiesta di riconoscimento di una malattia professionale “tabellata”, la presunzione legale d’origine opera laddove siano accertate contemporaneamente le seguenti condizioni:

 

a) l’esistenza della patologia nosologicamente indicata;

b) l’adibizione abituale e sistematica alla lavorazione indicata in tabella;

c) la manifestazione della malattia entro il periodo massimo di indennizzabilità.

 

Per superare la presunzione legale d’origine professionale della patologia certificata, l’INAIL dovrà dimostrare il ricorrere di una o più delle seguenti circostanze: l’assenza o la non corrispondenza della patologia nosologicamente indicata in tabella; che il lavoratore non abbia svolto in maniera abituale e sistematica la lavorazione tabellata; che il lavoratore non sia stato esposto concretamente all’azione dell’agente causale connesso alla lavorazione tabellata, in misura idonea a cagionare la patologia accertata; che la patologia sia riconducibile in via diretta ed esclusiva ad altra causa extralavorativa; che la malattia si sia manifestata oltre il periodo massimo di indennizzabilità.

 

Tra le principali modifiche apportate nella nuova formulazione delle tabelle si segnala, ad esempio, l’eliminazione della voce relativa all’Anchilostomiasi, unica malattia professionale da agenti biologici presente nelle precedenti tabelle dell’industria e dell’agricoltura.

Come peraltro precisato in più occasioni dall’INAIL, anche di recente per i casi di infezioni da SARS-CoV-2, le patologie infettive sono inquadrate, per l’aspetto assicurativo, nella categoria degli infortuni sul lavoro e non delle malattie professionali: in questi casi, infatti, la causa violenta è equiparata a quella virulenta.

 

Viene anche introdotto il termine “cronico” per quelle patologie che possono avere manifestazioni sia croniche, sia acute, secondo il principio generale che la malattia professionale prevede l’azione dell’agente patogeno diluito nel tempo.

 

Il nuovo sistema tabellare si applica alle fattispecie denunciate a partire dal 19 novembre 2023 ma, in applicazione del generale principio del favor lavoratoris, per i casi non rientranti nel precedente sistema tabellare e previsti invece nel nuovo, per i quali l’assicurato abbia già presentato domanda ancora in fase istruttoria e non sia stato emesso alcun provvedimento, dovranno essere applicate le nuove tabelle.

 

Invece, per i casi rientranti nel precedente sistema e non previsti nel nuovo – per tipologia della malattia o della lavorazione o per differente periodo massimo di indennizzabilità – per i quali l’assicurato abbia già presentata la richiesta di riconoscimento anche tramite l’invio della certificazione medica, tuttora in corso di istruttoria, continua a essere applicata la normativa in vigore al momento della presentazione della domanda. 

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Fondo Fast: il piano sanitario per il 2024

16 Febbraio 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

Tra le prestazioni previste per il 2024 il pacchetto maternità, il rimborso per le lenti da vista  e dei ticket sanitari

Il Fondo Fast, il Fondo di Assistenza Sanitaria del Turismo, ha pubblicato il nuovo piano sanitario per il 2024.
Tra le prestazioni rimborsate vi sono:
Ticket Sanitari
E’ previsto il rimborso integrale delle prestazioni sanitarie effettuate nel Servizio Sanitario Nazionale per le seguenti prestazioni:
– indagini diagnostiche;
– ticket di pronto soccorso in relazione all’evento acuto;
– prestazioni di terapia;
– visite specialistiche;
-trattamenti fisioterapici esclusivamente a fini riabilitativi.
La disponibilità annua per la presente copertura è di 500,00 euro per iscritto.
Pacchetto maternità
Il fondo rimborsa le seguenti prestazioni:
– ecografie;
– amniocentesi;
– villocentesi
– NIPT (test prenatale non invasivo)
– analisi clinico chimiche;
– n. 4 visite di controllo ostetrico ginecologico (n° 6 per gravidanza a rischio).*
– n.1 visita anestesiologica
– elettrocardiogramma.
La disponibilità annua per la presente copertura è di 1.500,00 euro per evento
Assistenza al lavoratore non autosufficiente
Il Fondo introduce il rimborso per la prestazione di assistenza alla persona non autosufficiente, per un periodo non superiore a due anni.Per “non autosufficiente” si intende una persona che a causa di una malattia, di infortunio, si trovi a non essere in grado di svolgere, del tutto o in parte, le più comuni attività della vita quotidiana. La disponibilità annua per la presente copertura è di 4.800,00 euro pro quota per i mesi di iscrizione annua.
Long Term Care – Assistenza ai familiari non autosufficienti
Il Fondo introduce il rimborso per il Long Care Term, assistenza a familiari non autosufficienti, in condizioni di grave “non autosufficienza”.
Possono accedere alla richiesta di rimborso gli iscritti che risultano regolarmente in copertura da almeno sei mesi dalla data della fattura richiesta. La disponibilità per la presente copertura è di 3.000,00 euro annui, a nucleo familiare, in un’unica soluzione per l’intera somma erogabile.
Lenti da vista
E ‘previsto il rimborso delle lenti per occhiali da vista o per lenti a contatto (per le lenti giornaliere è ammessa un’unica richiesta per un massimo di 12 mesi di spesa). Tale prestazione è rimborsabile una volta ogni due anni dalla data delle fatture presentate (per prime richieste con data fattura 2024), per difetti visivi con variazione di almeno 0,50 diottrie per occhio, nell’ambito del periodo di validità della copertura. La disponibilità annua per la presente copertura è di 150,00 euro. 
Vaccini antinfluenzali
Vengono rimborsati: vaccini antinfluenzali trivalenti (TIV) che contengono due virus di tipo A (H1N1 e H3N2) e un virus di tipo B, oltre a vaccini quadrivalenti che contengono due virus di tipo A (H1N1 e H3N2) e due virus di tipo B. La disponibilità annua per la presente copertura è di 15,00 euro.

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Bonus psicologo, arrivano le indicazioni operative

16 Febbraio 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

Individuati i destinatari del contributo e fornite le modalità di presentazione delle domande e di erogazione (INPS, circolare 15 febbraio 2024, n. 34).

L’INPS ha fornito le indicazioni operative per l’individuazione dei destinatari del cosiddetto bonus per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia, nonché le modalità di presentazione delle relative domande e di erogazione del contributo, a seguito dell’entrata in vigore del decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 24 novembre 2023.

Il provvedimento in questione, infatti, ha definito, a decorrere dal 2023, i tempi per la presentazione della domanda per accedere al contributo, l’importo massimo erogabile parametrato all’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), il limite di spesa complessivo per l’anno 2023 e quello a decorrere dall’anno 2024, nonché l’entità e la validità dello stesso e i criteri di ripartizione delle risorse tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano-Alto Adige.

Requisiti dei beneficiari

Ai fini della concessione del Bonus psicologo, come definito dall’articolo 2 del precedente decreto interministeriale del 31 maggio 2022, possono accedere alla prestazione le persone in condizione di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica, che siano nella condizione di beneficiare di un percorso psicoterapeutico.

Il beneficio, a decorrere dall’anno 2023, è riconosciuto una sola volta per ciascuna annualità ai soggetti in possesso, al momento della presentazione della domanda, dei seguenti requisiti: residenza in Italia; valore ISEE in corso di validità, ordinario o corrente, non superiore a 50.000 euro.

Misura

Il contributo può avere un valore non superiore a 1.500 euro per persona e viene modulato in base all’ISEE del richiedente.

Ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del decreto interministeriale del 24 novembre 2023, al fine di sostenere le persone con ISEE più basso, a decorrere dal 2023, l’importo complessivo massimo del beneficio è parametrato in base alle seguenti fasce:

– con un valore ISEE inferiore a 15.000 euro, l’importo del beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell’importo massimo stabilito in 1.500 euro per ogni beneficiario;

– con un valore ISEE compreso tra i 15.000 e i 30.000 euro, l’importo del beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell’importo massimo stabilito in 1.000 euro per ogni beneficiario;

– con un valore ISEE superiore a 30.000 e non superiore a 50.000 euro, l’importo del beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell’importo massimo stabilito in 500 euro per ogni beneficiario.

Domanda

La domanda per il 2023 per accedere al beneficio può essere presentata, dal 18 marzo 2024 fino al 31 maggio 2024, esclusivamente in via telematica, accedendo al servizio “Contributo sessioni psicoterapia” attraverso una delle usuali modalità (portale web o Contact center).

Per le domande relative all’anno 2024 e agli anni successivi, la finestra temporale per la presentazione delle domande sarà comunicata annualmente con apposito messaggio INPS. 

Esito della domanda

Al termine del periodo stabilito dall’INPS per la presentazione delle domande, vengono stilate le graduatorie per l’assegnazione del beneficio, distinte per Regione e Provincia autonoma di residenza, tenendo conto del valore ISEE più basso e, a parità di valore, dell’ordine cronologico di presentazione delle domande. Il completamento della definizione delle graduatorie è comunicato con apposito messaggio, pubblicato sul sito istituzionale dell’INPS.

L’esito della richiesta è notificato tramite SMS e/o e-mail ai soggetti richiedenti, ai recapiti indicati nella specifica sezione “MyINPS” del portale dell’Istituto o, a scelta del richiedente, nella domanda ed è consultabile sulla medesima procedura utilizzata per la presentazione della stessa nella sezione “Ricevute e provvedimenti”.

In caso di accoglimento della domanda, nel relativo provvedimento è indicato l’importo del beneficio e il codice univoco associato, che deve essere comunicato per ogni sessione di psicoterapia al professionista, scelto tra gli specialisti privati che hanno aderito all’iniziativa, regolarmente iscritti nell’elenco degli psicoterapeuti nell’ambito dell’Albo degli psicologi.

A partire dal 2023, il beneficiario ha 270 giorni di tempo, decorrenti dalla data di pubblicazione del messaggio, comunicante il completamento delle graduatorie e l’adozione dei provvedimenti, per usufruire del Bonus in oggetto e delle sessioni di psicoterapia utilizzando il codice univoco attribuito. Decorso tale termine il codice univoco è automaticamente annullato e le risorse non utilizzate saranno riassegnate nel rispetto dell’ordine della graduatoria regionale o provinciale, individuando nuovi beneficiari cui si applicheranno le medesime disposizioni.

Le graduatorie sono valide fino a esaurimento delle risorse stanziate per l’anno di riferimento.

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CIPL Edilizia Sondrio: stabiliti gli importi relativi all’EVR 2024

16 Febbraio 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

Definiti gli importi relativi all’erogazione dell’Elemento variabile della retribuzione per impiegati ed operai del comparto edile

Il 15 gennaio scorso, Ance Lecco-Sondrio, Confartigianato Imprese Sondrio, Feneal-Uil Alta Lombardia, Filca-Cisl e Fillea-Cgil Sondrio hanno sottoscritto il verbale di accordo con il quale hanno definito gli importi relativi all’erogazione dell’Elemento variabile della retribuzione per l’anno 2024. L’incontro è servito a verificare l’andamento del settore edile e artigiano della provincia di Sondrio correlato ai risultati raggiunti dal punto di vista della produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione, in applicazione a quanto disposto nell’accordo di rinnovo del CIPL per le imprese industriali ed artigiani edili del 1° dicembre 2022.
L’importo relativo all’EVR maturato nel 2023 viene erogato quale premio di risultato a livello territoriale, mediante raffronto dei parametri provinciali per i periodi riguardanti il triennio 2023/2022/2021 su triennio 2022/2021/2020. L’emolumento è quantificato nella misura del 4% (corrispondente al 100% del 4%) dei minimi di paga base e di stipendio in vigore al 1° luglio 2014 e 4 maggio 2022.

 

EVR Imprese industriali – Operai
LivelloImporto EVR orario
/40,26400
30,24520
20,22040
10,18840
Discontinui senza alloggio0,16960
Discontinui con alloggio0,15080

 

EVR Imprese industriali – Impiegati
LivelloImporto EVR mensileImporto EVR giornaliero x full time (20 gg/mese convenzionali)
765,228403,26143
658,705202,93527
548,920802,44604
445,660402,28303
342,398402,11992
238,158801,90795
132,614401,63072

 

EVR Imprese artigiane – Operai
LivelloImporto EVR orario
40,30645
30,28479
20,25610
10,21903

 

EVR Imprese artigiane – Impiegati
LivelloImporto EVR mensileImporto EVR giornaliero x full time (20 gg/mese convenzionali)
776,458403,82292
668,203203,41016
556,841602,84208
453,015202,65076
349,268802,46344
244,306002,21530
137,892001,89460

 

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La detraibilità delle spese sanitarie pagate da un fondo sanitario integrativo a una struttura sanitaria

15 Febbraio 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

L’Agenzia delle entrate ha chiarito i dubbi dell’interpellante sulla possibilità di portate in detrazione nella dichiarazione dei redditi del de cuius le spese sanitarie pagate direttamente da un fondo di assistenza sanitaria integrativa ad una struttura sanitaria, in nome e per conto dell’iscritto (Agenzia delle entrate, risposta 15 febbraio 2024, n. 43).

L’articolo 15, comma 1, del TUIR stabilisce che dall’imposta lorda è possibile detrarre un importo pari al 19% delle spese sanitarie, per la parte che eccede lire 250 mila. Si considerano rimaste a carico del contribuente anche le spese rimborsate per effetto di contributi o premi di assicurazione da lui versati e per i quali non spetta la detrazione di imposta o che non sono deducibili dal suo reddito complessivo né dai redditi che concorrono a formarlo. Si considerano, altresì, rimaste a carico del contribuente le spese rimborsate per effetto di contributi o premi che, pur essendo versati da altri, concorrono a formare il suo reddito, salvo che il datore di lavoro ne abbia riconosciuto la detrazione in sede di ritenuta.

 

Come confermato dalla circolare del 19 giugno 2023, n. 14/E, dell’Agenzia delle entrate, per poter esercitare il diritto alla detrazione di spese sanitarie è necessario che le stesse siano state effettivamente sostenute e, quindi, rimaste a carico del contribuente.

Si considerano rimaste a carico anche le spese sanitarie rimborsate qualora i contributi e premi versati non abbiano determinato alcun beneficio fiscale in termini di detrazione d’imposta o di esclusione dal reddito. Qualora, invece, i predetti contributi e premi diano diritto alla detrazione dall’imposta o siano deducibili dal reddito complessivo, le spese sanitarie sostenute e rimborsate per effetto di tali assicurazioni non consentono alcuna detrazione.

In particolare, si considerano rimaste a carico le spese sanitarie rimborsate o direttamente sostenute da assicurazioni:

  • per effetto di premi di assicurazioni sanitarie versati dal contribuente;

  • a fronte di premi per assicurazioni sanitarie stipulate dal sostituto d’imposta o pagati dallo stesso con o senza trattenuta a carico del dipendente.

Inoltre, gli oneri e le spese devono essere indicati, in linea di massima, nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui sono stati sostenuti (principio di cassa) e idoneamente documentati, anche se la spesa è sostenuta in un periodo d’imposta diverso da quello in cui la prestazione è resa.

In particolate, con riferimento alle spese sanitarie rimborsate da un fondo di assistenza sanitaria integrativa ai dirigenti in pensione, l’Agenzia ha già avuto modo di chiarire che la detrazione delle spese in questione spetta anche nell’ipotesi in cui tali spese sono pagate direttamente alla struttura sanitaria da un fondo, in nome e per conto dell’iscritto. Inoltre, le spese rimborsate direttamente alle strutture sanitarie si considerano sostenute nell’anno del pagamento effettuato dal fondo sanitario.

 

Riguardo al caso di specie, spiega l’Agenzia, i contributi versati al Fondo non sono deducibili dal reddito complessivo e, pertanto, le spese sanitarie, pagate direttamente dal Fondo, sono detraibili in base al principio di ”cassa” nell’anno in cui le stesse sono pagate dal Fondo alla struttura sanitaria.

Ne consegue che, le predette spese non possono essere portate in detrazione nella dichiarazione presentata dagli eredi per conto del de cuius, relativa all’anno precedente di sostenimento delle stesse.

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CIRL Agricoltura Impiegati Sicilia: sottoscritto il nuovo contratto per i dipendenti del settore

15 Febbraio 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

Per i Quadri e gli impiegati del settore agricolo sono previste novità retributive e normative

Il 2 febbraio scorso, Confagricoltura, Coldiretti e Cia-Agricoltori italiani, insieme a Fai-Cisl, Flai-Cgil e Uila-Uil, della regione Sicilia, hanno sottoscritto il contratto territoriale per i Quadri e gli impiegati agricoli. Il CIRL, che decorre dal 1° gennaio 2022 e scade il 31 dicembre 2025, presenta novità dal punto di vista normativo ed economico.

A decorrere dal 1° gennaio 2024, gli stipendi percepiti al 31 dicembre 2022 sono incrementati del 5%. Come stabilito dal CIRL, al recupero del periodo di vacanza contrattuale, per i Quadri e gli impiegati in forza alla data del 1° gennaio 2023, viene stabilita un’Una Tantum che viene liquidata entro e non oltre la retribuzione della mensilità di giugno 2024, come riportato nella tabella di seguito.

LivelloImporto
Quadro755,00
1a725,00
2a650,00
3a560,00
4a500,00
5a455,00
6a420,00

Per i Quadri è prevista un’indennità di funzione pari a 70,00 euro per 14 mensilità, da aggiungersi alla paga base. L’indennità di cassa è pari a 60,00 euro per 12 mensilità; mentre, l’indennità sostitutiva di mensa è pari a 6,00 euro (valore giornaliero del buono pasto). E’ previsto un rimborso spese per l’uso di mezzi di locomozione propri, pari ad un quinto del prezzo della benzina per ogni chilometro percorso e per una permanenza non superiore al doppio della distanza tra il centro del Comune di residenza del dipendente e il luogo abituale di lavoro. Tuttavia, il rimborso non può superare il tetto degli 80km.
A riportare dei cambiamenti è la classificazione del personale, con l’introduzione di nuove figure professionali come quella del responsabile settore controlli di qualità e sicurezza dei prodotti (2° categoria) e impiegato addetto all’accoglienza, all’organizzazione delle degustazioni e delle attività ricreative (4° categoria).
In materia di permessi straordinari regionali, viene riconosciuto 1 giorno in più in aggiunta a quello già indicato dall’art. 25 del CCNL. Ulteriori novità sono previste anche per quel che riguarda la disciplina legata ai giorni festivi (art. 5 del CIRL) e al contributo di assistenza contrattuale territoriale regionale, con il versamento di un contributo pari a 1,00 euro mensile a carico dell’azienda e di 1,00 euro mensile a carico dell’impiegato e del Quadro.  

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