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CIPL Edilizia Industria Savona: sottoscritto l’accordo territoriale sull’E.V.R. 2024

13 Febbraio 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

Per l’anno 2024 il valore dell’EVR è determinato nella misura del 4% calcolato sui minimi di paga in vigore alla data del 1° luglio 2014

Il 23 gennaio 2024 è stato sottoscritto tra Ance Savona-Sezione Imprenditori Edili della Provincia di Savona, Anaepa-Confartiginato,Cna Costruzioni Savona e la Feneal-Uil, Sindacato territoriale di Savona, Filca-Cisl Liguria, Fillea-Cgil avente ad oggetto l’EVR  per l’anno 2024 della provincia di Savona.
Il valore dell’EVR è determinato nei valori mensili che seguono, corrispondenti al 4% calcolato sui minimi di paga in vigore alla data del 1° luglio 2014, è riconosciuto a decorrere dal mese di gennaio 2024:
– livello 7°: 65,20 euro
– livello 6°: 58,66 euro
– livello 5°: 48,93 euro
– livello 4°: 45,66 euro
– livello 3°: 42,40 euro
– livello 2°: 38,16 euro
– livello 1°: 32,60 euro

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Ebinter Toscana: stanziati i fondi per i danni provocati dall’alluvione

13 Febbraio 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

Stanziati 300mila euro di fondi a sostegno delle imprese e dei lavoratori. L’erogazione è prevista dal 1° marzo  

L’Ente bilaterale del terziario della Toscana e l’Ente bilaterale del turismo toscano hanno disposto lo stanziamento di 300.000 euro a sostegno delle imprese e dei lavoratori del settore del terziario e del turismo che sono state vittime dei danni provocati dall’alluvione, che ha colpito la regione lo scorso novembre.
I fondi sono divisi per metà per le lavoratrici ed i lavoratori che afferiscono ad un Ente o all’altro. Ogni dipendente del settore terziario ha la possibilità di ottenere fino ad un massimo di 700,00 euro a titolo di voucher, spendibile in negozi convenzionati afferenti ad un circuito. Mentre, le imprese possono beneficiare di un rimorso per le spese sostenute, e documentabili, fino ad un importo massimo di 5.000 euro per la messa in sicurezza o il ripristino dei locali, per la sistemazione e la sostituzione di veicoli, attrezzature, beni mobili strumentali danneggiati, per l’eventuale perizia di agibilità o altre spese conseguenti a danni diretti o indiretti provocati dagli eventi atmosferici del novembre 2023. 
L’erogazione dei contributi è a partire dal 1° marzo 2024, fino ad esaurimento fondi. L’assegnazione avviene nel rispetto dell’ ordine cronologico di arrivo delle domande di adesione. Punto chiave per il riconoscimento del beneficio è che le aziende e i lavoratori abbiano già certificato alla regione Toscana i danni subiti a causa degli eventi atmosferici del novembre 2023. Infatti, la certificazione vale come prova per la veridicità delle loro dichiarazioni.
Le lavoratrici ed i lavoratori possono presentare domanda di partecipazione presso gli info point dei sindacati; mentre, le imprese possono rivolgersi alle sedi territoriali Confcommercio o alle federazioni del turismo del sistema Confcommercio Fait, Federalberghi, Fiavet e ResCasa.

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Le aliquote contributive per il 2024 dei giornalisti co.co.co

13 Febbraio 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

Pubblicati i valori minimali e i massimali per l’anno in corso (INPGI, circolare 7 febbraio 2024, n. 1).

L’INPGI ha comunicato, tra l’altro, le aliquote contributive (valori minimali e massimali) per l’anno 2024 da applicare ai giornalisti che svolgono attività lavorativa nella forma della collaborazione coordinata e continuativa e quelle relative ai loro committenti.

In particolare, l’aliquota contributiva relativa ai compensi dovuti a questa categoria di giornalisti, che non risultino contestualmente assicurati presso altre forme obbligatorie e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche, per il 2024 sono confermate nelle seguenti misure, con decorrenza dal 1° gennaio 2024: IVS 26%, prestazioni temporanee 2%, totale 28%, di cui committente 18,67%, giornalista 9,33%.

L’aliquota contributiva dovuta, invece, dai committenti in favore dei collaboratori coordinati e continuativi che siano titolari contestualmente anche di altra posizione assicurativa in altri enti previdenziali o pensionati e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche restano così stabilite, con decorrenza dal 1° gennaio 2024: IVS 17%, prestazioni temporanee 0,00%, totale 17%, committente 11,33%, giornalista 5,67%.

Per quanto riguarda, invece, i compensi per attività giornalistica svolta in forma autonoma diversi dalle collaborazioni coordinate e continuative, la misura del contributo integrativo a carico del committente (D.Lgs. 103/96), da erogare direttamente al giornalista, è fissata al 4%.

Inoltre, il premio assicurativo – posto interamente a carico del committente – per l’anno 2024 è confermato nella misura fissa, non frazionabile, di 6 euro mensili per ogni collaboratore iscritto all’ INPGI e soggetto all’obbligo assicurativo contro gli infortuni.

Invece, il limite del massimale annuo imponibile di cui all’articolo 2, comma 18 della Legge n. 335/1995, per l’anno 2024 è rideterminato in 119.650 euro, mentre il minimale per l’anno 2024 è determinato in 18.415 euro.

Infine, l’INPGI ha comunicato che ai fini dell’utilizzo della procedura DASM (denuncia contributiva mensile) per i periodi contributivi dell’anno 2024, è necessario procedere all’aggiornamento del software apposito. Gli aggiornamenti (versione 6.0.3) sono disponibili nella sezione “Committenti-Consulenti” del sito internet dell’Istituto.

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Contenzioso tributario: modificato il testo delle avvertenze dei ruoli dell’Agenzia

12 Febbraio 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

Il testo delle Avvertenze relative alle cartelle di pagamento dell’Agenzia delle entrate è stato aggiornato in considerazione delle modifiche apportate dal D.Lgs. del 30 dicembre 2023, n. 220, in materia di contenzioso tributario (Agenzia delle entrate, provvedimento 9 febbraio 2024, n. 33980).

Il decreto legislativo del 30 dicembre 2023, n. 220, ha introdotto modifiche in materia di contenzioso tributario.

In particolare, l’art. 2, comma 3, lettera a), ha abrogato, a decorrere dal 4 gennaio 2024, l’art. 17-bis, del D.Lgs. n. 546/1992, in materia di reclamo/mediazione.

 

Inoltre, l’articolo 1, lett. d), ha introdotto nell’art. 14, del D.Lgs. n. 546/1992, il comma 6-bis, prevedendo che in caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l’atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti.

 

Pertanto, per tenere conto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 220/2023:

  • il testo delle Avvertenze relative ai ruoli dell’Agenzia delle entrate di cui agli allegati da 2 a 5 del provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 17 ottobre 2022 è stato aggiornato eliminando i riferimenti al suddetto articolo 17-bis del D.Lgs. n. 546/1992;

  • il testo delle Avvertenze relative ai ruoli dell’Agenzia delle entrate di cui agli allegati 2 e 4 del provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 17 ottobre 2022 è stato modificato introducendo le informazioni per la notifica del ricorso nel caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi dell’atto presupposto;

  • il testo delle Avvertenze relative ai ruoli dell’Agenzia delle entrate di cui agli allegati 2 e 4 è stato modificato nella parte relativa alla richiesta di informazioni e di riesame del ruolo in autotutela sostituendo le parole “Direzione o Centro Operativo” con “Ufficio”;

  • il testo delle Avvertenze relative ai ruoli dell’Agenzia delle entrate di cui all’allegato 2 è stato aggiornato relativamente alle modalità di presentazione della richiesta di riesame nel caso in cui il ruolo riguardi somme dovute a seguito di controllo automatizzato.

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CIPL Edilizia Industria-Bari: sottoscritto il contratto integrativo

12 Febbraio 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

Importanti novità introdotte per le aziende ed i lavoratori di comparto

Il giorno 10 gennaio 2024, Ance Bari e Bat, Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil hanno sottoscritto il contratto integrativo territoriale indirizzato a tutte le imprese ed i lavoratori del settore edile con decorrenza dalla relativa data di sottoscrizione e scadenza il 31 dicembre 2025.
La disciplina contrattuale prevede importanti novità.
Innanzitutto la corresponsione dell’Elemento Variabile della Retribuzione (EVR) nella misura del 4% e che l’incidenza dei singoli parametri da prendere come riferimento è indicata dalle percentuali di seguito enunciate:
1) numero lavoratori iscritti in Cassa Edile 25%;
2) monte salari denunciato in Cassa Edile 25%;
3) ore denunciate in Cassa Edile al netto delle ore di Cig 20%;
4) rapporto monte salari denunciato in Ce/numero lavoratori iscritti in Ce della provincia di Bari 30%.
Per quanto riguarda la trasferta per i Comuni cui si applica il contratto, i limiti territoriali sono determinati nella misura di 9 Km dalla sede del Municipio di Bari per la città di Bari; in 3 Km dal Municipio per gli altri Comuni dove ha sede il cantiere.
Prevista poi l’erogazione dell’indennità sostitutiva di mensa pari a 89,96 euro mensili a decorrere dalla data di sottoscrizione del CIPL il cui importo viene decurtato in base alle ore di assenza del lavoratore. Tale ammontare è quantificato considerando i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, legale o contrattuale, comprensivo degli stessi. Altresì l’indennità di trasporto è di 1,60 euro giornalieri per ogni giorno in cui viene effettivamente prestata attività in cantiere. Questa indennità non è dovuta nel caso in cui l’impresa provvede al trasporto degli operai con mezzi propri o quando l’operaio stesso già percepisca l’indennità di trasferta.
Circa la malattia, la Cassa Edile a titolo di contributo per carenza di malattia di durata fino a 6 giorni, corrisponde per i primi 3, se coincidenti con giornate lavorative, le suddette somme:
– Op. livello 4°, 17,00 euro per giorno di carenza indennizzato;
– Op. livello 3° (operaio specializzato), 16,00 euro per giorno di carenza indennizzato;
– Op. livello 2° (operaio qualificato) 15,00 euro per giorno di carenza indennizzato;
– Op. livello 1° (operaio comune) 13,00 euro per giorno di carenza indennizzato.
Tale prestazione è riconosciuta per un unico evento di malattia in un anno e va ad applicarsi agli eventi morbosi insorti dal 1° ottobre 2023.
Questa non spetta per le malattie insorte immediatamente prima e immediatamente dopo le giornate festive o non lavorative e quando la certificazione medica è rilasciata in giorno diverso da quello dal quale il lavoratore dichiara di essere ammalato o se il lavoratore si sia sottratto alla visita domiciliare di controllo.
Per dare attuazione a quanto stabilito dal CCNL le Parti concordano l’introduzione di un sistema premiale per le aziende aderenti alla Cassa Edile della Provincia di Bari come segue:
– riconoscimento della premialità alle aziende che hanno un imponibile contributivo Cassa Edile superiore a 45.000,00 mila euro e una anzianità di iscrizione alla Cassa da più di tre anni continuativi.
– riconoscimento della premialità alle aziende che hanno dichiarato più di 130 ore medie lavorate mensili pro-capite per ogni operaio iscritto in Cassa Edile della Provincia di Bari nell’esercizio amministrativo.
– riconoscimento della premialità alle aziende in regola presso la Cassa Edile di Bari secondo le regole per il rilascio del Durc alla data di redazione della classifica e dell’erogazione.
Per poter ottenere il premio è necessario soddisfare i requisiti di cui sopra.
La somma dedicata al premio è pari di anno in anno all’accantonamento realizzato in bilancio al relativo fondo premialità.
Da ultimo, si comunica che per le aziende che hanno diritto al premio, al fine della ripartizione dello stesso, l’ammontare dei contributi versati dalla singola impresa viene incrementato:
– del 3% in caso di utilizzo dei servizi forniti dal Formedil;
– del 3% in caso di utilizzo dei servizi forniti dal Cpt;
– del 3% in caso di utilizzo dei servizi forniti dal Sice;
– del 3% in caso di adesione al progetto Cis comprovato dal rilascio del logo Cantiere Impatto Sostenibile.

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Bonus genitori separati o divorziati in stato di bisogno: presentazione della domanda

12 Febbraio 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

Nell’ambito del fondo per il sostegno in favore dei genitori separati o divorziati in stato di bisogno, al fine di garantire la continuità di erogazione dell’assegno di mantenimento non corrisposto o solo parzialmente corrisposto a causa delle conseguenze dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, l’INPS rende note le modalità di presentazione della domanda per accedere all’apposito bonus (INPS, messaggio 9 febbraio 2024, n. 614).

La misura in oggetto è prevista all’articolo 12-bis, comma 1, del D.L. n. 41/2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 69/2021,che ha istituito un fondo per il sostegno in favore dei genitori separati o divorziati in stato di bisogno, al fine di garantire la continuità di erogazione dell’assegno di mantenimento, con una dotazione di 10 milioni di euro per l’anno 2022.

 

Viene erogato dall’INPS un contributo al genitore che non abbia ricevuto, del tutto o in parte, nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2022 (data nella quale è venuto a cessare lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19), l’assegno di mantenimento per inadempienza dell’altro genitore (ex coniuge o ex convivente), laddove tale genitore, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, abbia cessato, ridotto o sospeso l’attività lavorativa a decorrere dall’8 marzo 2020 per una durata minima di 90 giorni oppure abbia subito una riduzione del reddito di almeno il 30% rispetto al reddito percepito nel 2019.

 

Ai fini della individuazione dei criteri per lo stato di bisogno, il reddito del richiedente relativo all’anno di mancata o ridotta corresponsione del mantenimento deve essere inferiore o uguale all’importo di 8.174 euro.

 

Il contributo è corrisposto in unica soluzione, in misura pari all’importo non versato dell’assegno di mantenimento, fino a concorrenza di 800 euro mensili, e per un massimo di 12 mensilità, tenuto conto delle disponibilità del fondo rispetto al numero dei beneficiari, fino a esaurimento delle risorse.

 

Modalità di presentazione della domanda di Bonus

 

La domanda per ottenere, in presenza dei necessari requisiti, il Bonus a favore dei genitori separati, divorziati e/o non conviventi, può essere presentata a partire dal 12 febbraio 2024 e sino al 31 marzo 2024.

 

Occorre utilizzare l’apposito servizio “Contributo per genitori separati o divorziati per garantire la continuità dell’erogazione dell’assegno di mantenimento”, disponibile sul portale istituzionale dell’INPS nella sezione “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”, previa autenticazione mediante sistema di identità digitale (SPID almeno di secondo livello, CIE 3.0, CNS).

 

In fase di compilazione della domanda è necessario indicare gli anni fra quelli interessati dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 in cui il reddito complessivo annuo del genitore richiedente in stato di bisogno è stato inferiore o uguale a 8.174 euro.

 

È altresì necessario immettere i dati relativi all’altro genitore e ai figli conviventi nel periodo di riferimento, selezionando i dati dagli appositi menu a tendina. Deve inoltre essere allegata la documentazione (ad esempio, sentenza di separazione, provvedimenti di autorità municipali, ecc.) che attesti il diritto all’assegno di mantenimento.

 

In presenza di un figlio maggiorenne disabile, deve essere allegata anche l’attestazione della disabilità qualora la stessa sia stata certificata in data antecedente al 2010, oppure provenga da contenzioso o sia stata rilasciata dalle Province Autonome di Trento o di Bolzano-Alto Adige o dalla Regione Autonoma Valle d’Aosta.

 

Vi è la possibilità di compilare anche parzialmente la domanda e salvarla nello stato “Bozza” per completarla e inviarla in un secondo momento, non appena in possesso di tutta documentazione necessaria, sempre entro il termine ultimo del 31 marzo 2024.

 

Al termine del periodo di presentazione delle domande e della successiva istruttoria a cura del Dipartimento per le politiche della famiglia, l’INPS procede alla corresponsione del contributo economico ai beneficiari nella misura indicata dal Dipartimento medesimo.

 

La misura viene erogata esclusivamente sulla base dei criteri, delle disposizioni e dell’indicazione dei beneficiari forniti dal Dipartimento per le politiche della famiglia, senza che rilevi l’ordine cronologico di presentazione delle domande.

 

Il recupero degli importi corrisposti indebitamente è a cura del Dipartimento per le politiche della famiglia che è anche l’unico soggetto titolare della legittimazione passiva in caso di controversie giudiziarie inerenti al contributo. 

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Trattamenti straordinari di integrazione salariale: le modalità operative

12 Febbraio 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

Fornite le istruzioni per il recupero delle somme anticipate dai datori di lavoro a titolo di CIGS (INPS, messaggio 9 febbraio 2024, n. 617).

L’INPS ha illustrato le modalità operative che i datori di lavoro devono seguire per il recupero delle somme anticipate a titolo di CIGS relativamente a quanto disposto dall’articolo 30 del D.L. n. 48 (Decreto Lavoro). Infatti, durante la gestione dei provvedimenti di concessione dei trattamenti di CIGS in questione è emerso che, in taluni casi, il relativo decreto ministeriale ha disposto che il pagamento ai lavoratori dovesse essere anticipato dai datori di lavoro e da questi ultimi successivamente conguagliato, secondo la disciplina prevista dall’articolo 7 del D.Lgs. n. 148/2015.

Le istruzioni procedurali

In particolare, l’INPS ha comunicato che nel “Sistema UNICO”, nell’ambito del codice intervento “333”, è stato istituito il seguente nuovo apposito codice evento: “147 situazioni di perdurante crisi e difficoltà – art. 30 D.L. 48/23”.

Modalità di esposizione del conguaglio e del contributo addizionale

Per quanto riguarda le modalità di esposizione delle prestazioni da porre a conguaglio e del contributo addizionale da versare, relativi agli interventi di CIGS autorizzati ai sensi dell’articolo 30 del D.L n. 48/2023, i datori di lavoro devono operare nel seguente modo.

In seguito all’autorizzazione da parte dell’INPS per il conguaglio delle prestazioni anticipate, all’interno dell’elemento<DenunciaAziendale>/<ConguagliCIG>/<CIGAutorizzata>/<CIGStraord>/<CongCIGSACredito>/<CongCIGSAltre>/<CongCIGSAltCaus>, i datori di lavoro devono valorizzare il nuovo codice causale “L140”, avente il significato di “Conguaglio CIGS decreto legge. n. 48/2023”, relativo ad autorizzazione soggetta al contributo addizionale.

In questo caso trova applicazione il termine di decadenza di cui all’articolo 7, comma 3 del D.Lgs. n. 148/2015.

Per l’esposizione degli importi dovuti a titolo di contributo addizionale i datori di lavoro devono utilizzare il codice causale “E614”, avente il significato di “Ctr. addizionale CIG straordinaria decreto-legge. n. 48/2023”, presente nell’elemento <CongCIGSCausAdd>.

I datori di lavoro interessati sono tenuti al versamento del contributo addizionale a partire dal periodo di paga successivo al provvedimento di concessione dell’integrazione salariale.

Nel caso in cui il rilascio dell’autorizzazione da parte dell’INPS avvenga, invece, nel mese in cui termina l’evento CIGS o successivamente, i datori di lavoro sono tenuti a versare l’importo del contributo addizionale per l’intero periodo autorizzato nel periodo di paga immediatamente successivo a quello di autorizzazione.

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CCNL Alimentari Industria: approvata l’ipotesi di piattaforma per il rinnovo

12 Febbraio 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

I sindacati richiedono un aumento salariale, maggiore conciliazione dei tempi di vita e lavoro, riduzione dell’orario di lavoro a 36 ore settimanali, riforma del sistema di inquadramento

Nei giorni scorsi i sindacati Fai-Cisl, Flai-Cgil e Uila-Uil hanno presentato e approvato all’unanimità l’ipotesi di piattaforma per il rinnovo del contratto industria e cooperazione alimentare. Si procederà, pertanto, alla fase di consultazione in tutti i luoghi di lavoro ed a maggio, si procederà alla loro approvazione e all’avvio dei negoziati con le controparti.
Di seguito gli argomenti trattati.
Sistema di inquadramento 
In linea con quanto condiviso in occasione dell’ultimo rinnovo, viene richiesto un aggiornamento sull’attuale sistema di inquadramento contrattuale.
Orario e organizzazione del lavoro 
Viene richiesta una riduzione dell’orario di lavoro a 36 ore a parità di salario, rimodulando conseguentemente le ulteriori riduzioni attualmente previste per i lavoratori turnisti, anche in turni avvicendati o a scorrimento.
Mercato del lavoro
Fai-Cisl,Flai-Cgil e Uila-Uil ritengono che vadano valorizzate e privilegiate le forme contrattuali che permettano un lavoro di qualità, dignitoso e stabile. Si chiede di privilegiare il contratto a tempo indeterminato, anche in apprendistato di ogni livello, quello a tempo determinato, anche stagionale, assistito da meccanismi di
progressiva stabilizzazione e il contratto part-time, purché volontario. 
Formazione professionale
I Sindacati propongono di adeguare la disciplina del diritto allo studio, prevedendo l’utilizzo dei relativi permessi per tutti i percorsi di istruzione di qualsiasi ordine e grado e semplificando il loro accesso e la loro fruizione.
Viene, inoltre, richiesto di incrementare e rafforzare i compiti affidati all’EBS in materia di formazione.
Violenza di genere e mobbing
Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil chiedono di rafforzare le azioni necessarie a contrastare la violenza di genere, le molestie sessuali ed il mobbing nei luoghi di lavoro,
ampliando le informative aziendali, prevedendo pacchetti specifici di ore di formazione e momenti di coinvolgimento per le lavoratrici e per i lavoratori.
Conciliazione dei tempi di lavoro e parità di genere 
Al fine di favorire la genitorialità condivisa, la cura dei familiari e l’intercambiabilità dei ruoli, nonché azioni utili a sostenere l’occupazione femminile, si chiede di prevedere:
– 8 ore annue di permessi retribuiti per la malattia del figlio da 0 a 10 anni;
– 8 ore annue di permessi retribuiti per genitori di bambini fino a tre anni d’età per il loro inserimento all’asilo nido;
– ulteriori 8 ore annue di permessi retribuiti per l’assistenza ai genitori anziani per ricovero e/o dimissioni, day hospital nonché per visite mediche specialistiche.

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Chiarimenti AdE in caso di operazione di scissione e contestuale fusione della società nella beneficiaria

9 Febbraio 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

L’Agenzia delle entrate, in risposta ad un interpello antiabuso, ha fornito chiarimenti in merito al caso di un’operazione di scissione seguita dalla contestuale fusione della società oggetto di scissione nella beneficiaria (Agenzia delle entrate, risposta 8 febbraio 2024 n. 37).

Ai sensi dell’articolo 10bis, comma 1, della Legge n. 212/2000, affinché un’operazione o una serie di operazioni possano essere considerate abusive, l’Amministrazione finanziaria deve identificare e provare il congiunto verificarsi di tre presupposti costitutivi:

  • la realizzazione di un vantaggio fiscale indebito, costituito da benefici, anche non immediati, realizzati in contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i principi dell’ordinamento tributario;

  • l’assenza di ”sostanza economica” dell’operazione o delle operazioni poste in essere consistenti in fatti, atti e contratti, anche tra loro collegati, inidonei a produrre effetti significativi diversi dai vantaggi fiscali;

  • l’essenzialità del conseguimento di un vantaggio fiscale.

Il mancato riscontro di uno dei tre presupposti costitutivi dell’abuso determina un giudizio di assenza di abusività.

Il legislatore, inoltre, ha chiarito espressamente che non possono comunque considerarsi abusive quelle operazioni che, pur presentando i tre elementi sopra indicati, siano giustificate da valide ragioni extrafiscali non marginali.

 

Riguardo all’analisi antiabuso richiesta dall’istante all’Agenzia delle entrate in merito alla scissione, viene rilevato che tale operazione consiste nella scissione parziale proporzionale di una società a favore di un’altra, con assegnazione a quest’ultima, in qualità di beneficiaria, della partecipazione totalitaria ad una terza società, il cui patrimonio non comprende elementi significativi, ad eccezione di un credito verso la tesoreria accentrata del gruppo.

 

La valutazione in chiave antiabuso ha ad oggetto le previsioni dell’art. 172, comma 1, del TUIR secondo cui la fusione tra più società non costituisce realizzo nè distribuzione delle plusvalenze e minusvalenze dei beni delle società fuse o incorporate, comprese quelle relative alle rimanenze e il valore di avviamento e dell’art. 173, del medesimo testo unico.

In merito alla scissione in oggetto viene chiarito che tale operazione determinerà la proporzionale ripartizione degli asset della società scindenda fra i soggetti coinvolti che non usufruiscono di regimi fiscali agevolati e che, in seguito al suo perfezionarsi, procederanno (o proseguiranno) a svolgere, senza soluzione di continuità, le rispettive attività d’impresa. Non si configurerà, di conseguenza, alcuna estromissione dalla sfera commerciale e dal relativo regime ordinario degli asset coinvolti.

 

L’Agenzia precisa che, affinché non siano ravvisabili profili di abuso del diritto, la scissione deve caratterizzarsi come un’operazione di riorganizzazione aziendale finalizzata all’effettiva continuazione dell’attività imprenditoriale da parte di ciascuna società partecipante, con l’impiego degli asset coinvolti esclusivamente nello svolgimento delle attività prospettate in istanza.

 

Nel caso di specie non è ravvisabile il conseguimento di alcun vantaggio fiscale qualificabile come indebito.

Non sussiste, pertanto, il primo presupposto dell’abuso del diritto, e di conseguenza non è necessario proseguire nel riscontro degli ulteriori elementi costitutivi dello stesso agli effetti del suddetto articolo 10bis della Legge n. 212/2000.

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Edilizia: aggiornate le percentuali di incidenza sulla manodopera edile

9 Febbraio 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

Introdotte nuove percentuali per le categorie specialistiche edili

In data 30 gennaio 2024 Ance, Legacoop-Produzione e Servizi, Agci-Produzione e Lavoro, Confcooperative-Lavoro e Servizi Anaepa-Confartigianato, Cna-Costruzioni, Fiae-Casartigiani, Claai-Edilizia, Confapi-Aniem, Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil hanno sottoscritto il verbale di accordo nazionale relativo agli aggiornamenti delle percentuali di incidenza sulla manodopera affinché vi siano congruità per determinate categorie specialistiche del settore edile. 
Tale accordo ha introdotto novità importanti tra cui appunto la definizione delle percentuali applicate ai nuovi cantieri la cui denuncia è stata compiuta dal 1° gennaio 2024. Si riportano di seguito alcune delle suddette percentuali.
OS 10 segnaletica stradale non luminosa: 8%;
OS 18 – A componenti strutturali in acciaio: 6%;
OS 18 – B componenti per facciate continue: 6%.
Per gli appalti di lavorazioni specialistiche del Jet Grouting e delle Palancole appartenenti alla categoria OS-21, le varie Casse Edili e le varie Edilcasse vanno ad applicare le seguenti percentuali:
OS 21 – Jet grouting: 8%;
OS 21 – Palancole: 6% (inclusi i lavori realizzati in ambito marittimo, fluviale, lacunare o lagunare.
Altresì, sono state definite quelle relative ai cantieri anche in corso di attività di sgombero neve (OG 3) per le quali le Casse Edili e le Edilcasse applicano la percentuale del 6%.
Da ultimo si comunica che è stata aggiornata altresì la tabella contenente altre categorie del settore, sia di lavorazione che specialistiche OS con le relative percentuali di incidenza della manodopera sul valore dell’opera.

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