Studio Vannucchi & Associati

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Ebav Veneto: contributo una tantum per adesione a fondo di previdenza complementare

8 Gennaio 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

Fino al 30 aprile 2024 sarà possibile consegnare la domanda di contributo agli Sportelli EBav

L’Ebav Veneto ha messo a disposizione delle aziende un contributo una tantum (unico e non ripetibile) per ogni prima/nuova iscrizione di un dipendente a fondo previdenza complementare negoziale del comparto artigiano nell’anno di competenza. Il contributo varia in relazione all’età anagrafica del dipendente, alla data di iscrizione/adesione con TFR al fondo previdenza complementare negoziale del comparto artigiano. L’anno di competenza di riferimento è l’anno di iscrizione. La domanda di contributo va consegnata agli Sportelli Ebav presso le Associazioni Artigiane. 
Per la categoria Metalmeccanici/Orafi/Odontotecnici:
– per il dipendente under 35 anni: 500,00 euro una tantum per dipendente
– per il dipendente con 35 anni compiuti: 300,00 euro una tantum per dipendente.
Per la categoria Alimentaristi/Panificatori:
– per il dipendente under 35 anni: 300,00 euro una tantum per dipendente
– per il dipendente con 35 anni compiuti: 200,00 euro una tantum per dipendente.
I contributi vengono erogati normalmente entro 3 mesi dalla data scadenza servizio, tramite accredito su c/c intestato (o co-intestato) al soggetto richiedente il Servizio Ebav. La mancanza di dichiarazione IBAN, l’assenza di documentazione o di altri requisiti richiesti, possono determinare la mancata erogazione nei tempi previsti.
Ebav potrà erogare il contributo richiesto esclusivamente fino al permanere della capienza dei fondi e/o delle risorse economiche dedicate al servizio, oggetto della richiesta del contributo stesso.

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CCNL Chimica – Industria: sottoscritto l’Accordo Quadro per la formazione

8 Gennaio 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

Sottoscritto l’Accordo relativo al 2024 per sostenere la formazione dei lavoratori utilizzando le risorse di Fondimpresa

Il 13 dicembre è stato sottoscritto da Federchimica, Farmindustria e Filctem-Cgil, Femca-Cisl e Uiltec-Uil l’Accordo Quadro, volto a confermare il programma di attività finalizzate a promuovere la formazione per il sostegno alla competitività delle imprese e all’occupabilità dei lavoratori utilizzando le risorse di Fondimpresa nell’ambito del comparto dell’industria chimica e chimico-farmaceutica.
Infatti, i corsi hanno l’obiettivo di accrescere la cultura necessaria per le relazioni industriali partecipative e costruttive, indispensabili a realizzare una contrattazione aziendale efficace, funzionale alla competitività, al rafforzamento dell’impresa e dell’occupazione.
Il corso è strutturato in modo da agevolare l’acquisizione e I’accrescimento delle conoscenze e delle competenze necessarie per svolgere il ruolo di Attore sociale, della comprensione del contesto in cui si opera e della consapevolezza del proprio ruolo.
Le Parti hanno concordato sull’opportunità del massimo coinvolgimento delle RSU e delle Organizzazioni Sindacali Territoriali, al fine di agevolarne un’applicazione quanto più possibile coerente con lo spirito partecipativo delle relazioni industriali settoriali e sulla presentazione a Fondimpresa, per la durata di un anno a far data dalla sottoscrizione dell’accordo, dei Piani formativi finalizzati alla realizzazione del corso “Formazione Attori Sociali”.
All’inizio del 2024 le Parti Sociali si incontreranno per definire insieme il calendario dei moduli formativi di cui vi forniremo successiva informazione.

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Gli ammortizzatori sociali per il 2024

8 Gennaio 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

Fornito il quadro riepilogativo delle disposizioni in materia stabilite dalla nuova Legge di bilancio (INPS, circolare 5 gennaio 2024, n. 4).

L’INPS ha riepilogato le disposizioni della Legge n. 213/2023 (Legge di bilancio 2024) aventi riflessi in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro e di sostegno al reddito e alle famiglie nel corso dell’anno 2024. Tra le misure in questione si segnalano l’indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa (ISCRO), gli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro tra i quali quelli per le imprese con rilevanza economica strategica, il congedo parentale, ecc.

ISCRO

Con i commi da 142 a 155 dell’articolo 1 della Legge di bilancio 2024 viene resa strutturale, dal 1° gennaio 2024, l’Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa (ISCRO), introdotta in via sperimentale, per il triennio 2021-2023, dall’articolo 1, comma 386, della Legge n. 178/2020 (Legge di bilancio 2021).

L’indennità è riconosciuta ai liberi professionisti, compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici, iscritti alla Gestione separata che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo connesso all’esercizio di arti e professioni.

L’ISCRO, che viene erogata per 6 mensilità a decorrere dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda, è pari al 25%, su base semestrale, della media dei redditi da lavoro autonomo dichiarati dal soggetto richiedente nei 2 anni antecedenti a quello che precede la presentazione della domanda. Il relativo importo non può superare il limite di 800 euro mensili e non può essere inferiore a 250 euro mensili. Questi limiti di importo sono rivalutati annualmente sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati rispetto all’anno precedente.

I trattamenti per le aree di crisi industriale complessa

I commi 175 e 176 dell’articolo 1 della Legge di bilancio 2024 riconoscono un ulteriore periodo di trattamento di integrazione salariale straordinaria (CIGS) alle imprese di interesse strategico nazionale, con un numero di dipendenti non inferiore a 1.000, che hanno in corso piani di riorganizzazione aziendale non ancora completati a causa della loro complessità.

Il trattamento di CIGS – originariamente introdotto dall’articolo 42 del D.L., n. 75/2023 – può essere riconosciuto, in deroga ai limiti di durata posti dalla normativa vigente di cui agli articoli 4 e 22 del D.Lgs n. 148/2015, in continuità con le misure di sostegno già autorizzate. Ne deriva che i trattamenti de quo possono riguardare anche periodi antecedenti al 1° gennaio 2024.

L’INPS rammenta, inoltre, che l’ulteriore periodo di CIGS può avere una durata di 12 mesi in caso di riorganizzazione aziendale o di contratto di solidarietà oppure di 6 mesi in caso di crisi aziendale.

L’intervento di proroga – concesso per il completamento dei piani di riorganizzazione aziendale e per la salvaguardia dei livelli occupazionali e del patrimonio delle competenze aziendali – può essere riconosciuto nel limite di spesa di 63.300.000 euro per il 2024, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione.

Il congedo parentale

L’articolo 1, comma 179, della Legge n. 213/2023 ha introdotto anche un’importante novità in materia di congedo parentale. La disposizione, infatti, novellando l’articolo 34 del D.Lgs n. 151/2001, dispone, per i genitori che fruiscono del congedo parentale, il riconoscimento di un’indennità in misura pari al 60% della retribuzione per un mese ulteriore al primo, da fruire entro il sesto anno di vita del bambino. Per il solo anno 2024, la misura dell’indennità di cui trattasi, è pari all’80% della retribuzione.

La nuova misura di sostegno, che si aggiunge alla disposizione che prevede un’indennità pari all’80% della retribuzione per un mese entro il sesto anno di vita del bambino trova applicazione con riferimento ai lavoratori dipendenti che terminano il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità, successivamente al 31 dicembre 2023.

La circolare in commento include anche la descrizione di ulteriori misure contenute nella Legge di bilancio 2024 quali l’indennità giornaliera di malattia per la gente di mare, le misure in materia di lavoro e di ammortizzatori sociali in favore dei lavoratori dipendenti di Alitalia – Società aerea italiana S.p.a. e Alitalia Cityliner S.p.a. e norme in materia di integrazione salariale straordinaria per le imprese rientranti in piani di sviluppo strategico, gli altri provvedimenti in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro (settore dei call center, aree di crisi industriale complessa, per cessazione di attività, accordi di transizione occupazionale, Gruppo Ilva, ecc.).

 

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Attuazione riforma fiscale: il D.Lgs. con le nuove disposizioni sul contenzioso tributario

5 Gennaio 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

Il decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 220, recante disposizioni in materia di contenzioso tributario è approdato nella Gazzetta Ufficiale del 3 gennaio 2024, n. 2.

Le nuove disposizioni in materia di contenzioso tributario, attuative della delega fiscale, sono entrate in vigore il 4 gennaio 2024.

Numerose le modifiche apportate al D.Lgs. n. 546/1992, tra le quali si possono segnalare:

  • all’articolo 7, comma 4, che disciplina la testimonianza scritta, viene introdotta la possibilità che la notificazione dell’intimazione e del modulo di deposizione testimoniale possa essere effettuata anche in via telematica. Se il testimone è in possesso di firma digitale, il difensore della parte che lo ha citato deposita telematicamente il modulo di deposizione trasmessogli dal testimone dopo che lo stesso lo ha compilato e sottoscritto in ogni sua parte con firma digitale apposta in base a un certificato di firma qualificato la cui validità non è scaduta ovvero che non è stato revocato o sospeso al momento della sottoscrizione;

  • all’articolo 11 viene aggiunto il comma 3-ter, secondo il quale la Regione nei cui confronti è proposto il ricorso può stare in giudizio anche mediante i dirigenti degli uffici finanziari e tributari, nonchè mediante i funzionari individuati dall’ente con proprio provvedimento;

  • nell’articolo 12, al comma 7,viene previsto che il difensore, quando la procura è conferita su supporto cartaceo, ne depositi telematicamente la copia per immagine su supporto informatico, attestandone la conformità, con l’inserimento della relativa dichiarazione;

  • dopo il comma 7 viene inserito il comma 7-bis, ai sensi del quale la procura alle liti si considera apposta in calce all’atto cui si riferisce quando è rilasciata su un separato documento informatico depositato telematicamente insieme all’atto cui la stessa si riferisce ovvero quando è rilasciata su foglio separato del quale è effettuata copia informatica, anche per immagine, depositata telematicamente insieme all’atto cui la stessa si riferisce;

  • viene inserito il nuovo comma 6-bis all’articolo 14, che prevede, in caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l’atto impugnato, che il ricorso sia sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti;

  • nell’articolo 15 il comma 2 viene interamente sostituito. Secondo la nuova disposizione, le spese del giudizio sono compensate, in tutto o in parte, in caso di soccombenza reciproca e quando ricorrono gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate ovvero quando la parte è risultata vittoriosa sulla base di documenti decisivi che la stessa ha prodotto solo nel corso del giudizio:

  • all’articolo 16-bis, il comma 1 viene interamente sostituito, stabilendo che le comunicazioni sono effettuate mediante posta elettronica certificata ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni;

  • viene sostituito anche il comma 3, con la seguente nuova previsione “le parti, i consulenti e gli organi tecnici di cui all’articolo 7, comma 2, depositano gli atti processuali, i documenti e i provvedimenti giurisdizionali notificati esclusivamente con le modalità telematiche previste dalle vigenti norme tecniche del processo tributario telematico, salva la possibilità, nelle ipotesi di cui all’articolo 79, di effettuare le notificazioni ai sensi dell’articolo 16.

Tra i tanti interventi di modifica, si segnala in particolare l’inserimento del “Capo III – Forma degli atti” con il nuovo articolo 17-ter, secondo il quale gli atti del processo, i verbali e i provvedimenti giurisdizionali devono essere redatti in modo chiaro e sintetico. Inoltre, salvo i casi eccezionali previsti dalle norme tecniche, tutti gli atti e i provvedimenti del giudice tributario, dei suoi ausiliari e quelli delle segreterie delle corti di giustizia tributaria, nonchè gli atti delle parti e dei difensori devono essere sottoscritti con firma digitale. La mancata sottoscrizione con firma digitale dei provvedimenti giudiziari del giudice tributario determina la loro nullità.

 

Altra novità rilevante, dopo l’articolo 34 viene inserito l’articolo 34-bis, che disciplina l’udienza a distanza.

Inserito anche il nuovo articolo 47-ter sulla definizione del giudizio in esito alla domanda di sospensione e sulla sentenza in forma semplificata.

Infine, novità anche per quanto riguarda la disciplina della conciliazione, contenuta negli articoli 48, 48-bis.1 e 48-ter del D.Lgs. n. 546/1992.

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CCNL Carta Industria: da gennaio nuovi minimi ed elemento di modernizzazione contrattuale

5 Gennaio 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

 

Novità per i dipendenti dell’industria della carta, con l’arrivo di nuovi minimi retributivi 

Il CCNL 28 luglio 2021 ha stabilito nuovi minimi retributivi a partire da gennaio 2024 per il personale delle aziende dell’industria della carta, cartone, paste per carta, per le imprese cartotecniche e della trasformazione della carta e del cartone. Nella tabella riportata di seguito i minimi retributivi previsti da gennaio a giugno 2024.

LivelloMinimo
Quadro2.652,52
A Super2.644,08
A2.326,41
B/12.119,24
B/2 Super2.066,91
B/21.999,51
C/1 Super1.886,47
C/11.819,11
C/21.698,84
C/31.613,25
D/11.544,72
D/21.458,78
E1.364,45

Contributo ENIPG

Le aziende del settore cartotecnico sono tenute all’iscrizione presso l’Ente Nazionale per l’Istruzione Professionale Grafica (E.N.I.P.G.). Per il pagamento della quota, le aziende fino ai 15 dipendenti e quelle sopra ai 15 dipendenti versano un contributo nella misura dello 0,10% a regime, dal 2024. Al contributo non sono tenute le aziende cartarie e del converting del tissue. Il requisito dimensionale è calcolato al 31 dicembre dell’anno precedente all’iscrizione avendo riguardo al numero di operai, impiegati e quadri e computando proporzionalmente i lavoratori part-time.

Elemento di modernizzazione contrattuale
Con il mese di gennaio, viene corrisposto il terzo importo dell’Elemento di modernizzazione contrattuale introdotto dal CCNL, parametrato sul livello C1 come da scala parametrale dei minimi retributivi. Per gennaio 2024, l’importo è pari a 4,00 euro. 

LivelloImporto
Quadro6,54
A Super6,51
A5,54
B/14,92
B/2 Super4,76
B/24,55
C/1 Super4,21 
C/14,00
C/23,63 
C/33,37
D/13,16 
D/22,90
E2,61

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Indennità di congedo straordinario e tredicesima mensilità

5 Gennaio 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

L’INPS conferma che il rateo di tredicesima mensilità è computabile nel calcolo dell’indennità per il congedo straordinario (INPS, messaggio 4 gennaio 2024, n. 30). 

Come noto, il D.Lgs. n. 151/2001 (articolo 42), nel prevedere il congedo straordinario per i lavoratori conviventi di familiari disabili in situazione di gravità, stabilisce anche, ai sensi del comma 5-ter del medesimo articolo che, durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un’indennità corrispondente all’ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa ma non rileva ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto.

 

In proposito, a seguito di alcune richieste di chiarimenti pervenute sull’argomento, l’INPS precisa i criteri di computo del rateo della tredicesima e della quattordicesima mensilità nel calcolo dell’indennità per il congedo straordinario.

 

La tredicesima mensilità rappresenta una gratificazione che, oltre a essere un emolumento fisso e ricorrente – non essendo più legato a fattori eventuali quali la meritevolezza – viene corrisposta in un determinato periodo dell’anno a tutti i dipendenti pubblici e, in forza della normativa contrattuale collettiva, ai dipendenti privati.

 

In merito, sia la giurisprudenza amministrativa, sia il Ministero dell’economia e delle finanze (messaggio NoiPA/M.E.F. n. 077/2014 del 13 giugno 2014), si sono espressi nel senso di considerare il rateo di tredicesima quale voce fissa e continuativa maturata mensilmente e, come tale, computabile nella base per il calcolo del congedo straordinario.

 

In tale ottica – come da un indirizzo interpretativo fornito dalla Ragioneria generale dello Stato e che viene recepito – l’esplicita previsione della non utilità del periodo di congedo ai fini della tredicesima mensilità sarebbe stata introdotta dal legislatore per evitare una doppia corresponsione del citato emolumento. 

 

Pertanto, l’INPS conferma l’interpretazione che aveva già dato in precedenza (circolari nn. 64/2001 e 32/2012), ovvero quella di ritenere che, durante il periodo di congedo straordinario, il richiedente ha diritto a percepire un’indennità corrispondente all’ultima retribuzione che precede il congedo stesso, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento e che comprende anche il rateo della tredicesima mensilità, nonché le altre mensilità aggiuntive, gratifiche, indennità, premi, ecc., esclusi gli emolumenti variabili della retribuzione.

 

Il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa e, dunque, è valido ai fini del calcolo dell’anzianità assicurativa.

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Fringe benefit e stock option al personale cessato nel 2023: le indicazioni applicative

5 Gennaio 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

Fornite le modalità e le tempistiche da rispettare da parte dei datori di lavoro nella trasmissione dei dati (INPS, messaggio 4 gennaio 2024, n. 32).

L’INPS ha fornito indicazioni in merito alle modalità e alle tempistiche da rispettare da parte dei datori di lavoro nella trasmissione all’Istituto dei dati relativi ai compensi erogati a titolo di fringe benefit e di stock option al personale cessato dal servizio nel corso dell’anno 2023 e in relazione ai quali l’INPS è tenuto a svolgere le attività di sostituto d’imposta.

In particolare, al fine di consentire all’Istituto di eseguire tempestivamente gli adempimenti, i datori di lavoro interessati dovranno inviare entro e non oltre il 21 febbraio 2024 i dati relativi ai compensi citati erogati nel corso del periodo d’imposta 2023 al personale cessato dal servizio. La trasmissione dovrà essere effettuata esclusivamente con modalità telematica.

L’INPS segnala anche che i flussi che perverranno tardivamente rispetto alle tempistiche indicate non potranno essere oggetto di conguaglio fiscale di fine anno. Tali flussi saranno, tuttavia, oggetto di rettifiche delle Certificazioni Uniche 2024, nelle quali sarà espressamente indicato al contribuente, nelle annotazioni, l’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Modalità di invio dei dati

Per l’invio dei dati dovrà essere utilizzata l’applicazione “Comunicazione Benefit Aziendali”, disponibile sul sito istituzionale dell’INPS al seguente percorso: “Imprese e Liberi Professionisti” > “Accesso ai servizi per aziende e consulenti” > “Accedi all’area tematica”.

Nel menu di sinistra della pagina web del servizio è presente un collegamento ipertestuale (“Comunicazione Benefit Aziendali”), che, se selezionato, presenta un pannello che consente di scegliere fra le seguenti opzioni:

– acquisizione di una singola comunicazione;

– gestione di una singola comunicazione acquisita in precedenza;

– invio di un file predisposto in base a criteri predefiniti;

– ricezione tramite download di software per predisporre e controllare il formato dei dati contenuti nei file che i datori di lavoro intendono inviare;

– visualizzazione del manuale di istruzioni.

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CCNL Autostrade: le novità previste a gennaio

5 Gennaio 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

Con il mese di gennaio stabiliti nuovi minimi, un aumento dell’IDR e due giorni di permesso retribuito 

Il Verbale di Accordo del 18 luglio 2023 ha previsto per i lavoratori dipendenti da società e consorzi concessionarie di Autostrade e trafori le seguenti novità a decorrere dal mese di gennaio 2024.
Aumenti retributivi
Di seguito i nuovi minimi.

LivelloMinimi dal 1° gennaio 2024
A2.875,09 euro
A12.569,25 euro
B2.263,35 euro
B12.067,65 euro
C1.810,70 euro
C11.651,67 euro
D1.223,43 euro

Permessi paternità
In occasione della nascita di un figlio o dall’ingresso di un minore in famiglia o in Italia in caso di adozione/affidamento nazionale o internazionale, il dipendente può usufruire di ulteriori 2 giornate di permesso retribuito per paternità, da utilizzare, anche in via non continuativa, entro il quinto mese dall’evento.
Welfare
Previsto l’importo di 30,00 euro per dodici mensilità in favore di ciascun lavoratore in forza a tempo indeterminato per l’anno 2024 da assegnare alla contrattazione di secondo livello.
Importo Differenziato della Retribuzione (IDR)
L’importo complessivo è aumentato di 10,00 euro con riferimento al livello C. Di seguito i nuovi importi.

LivelloImporto
A 39,70 euro
A1 35,47 euro
B 31,25 euro
B1 28,55 euro
C25,00 euro
C1 22,80 euro
D 16,89 euro

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Decreto di riforma dello Statuto dei diritti del contribuente

4 Gennaio 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 3 gennaio 2024, n. 2, il D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 219, in vigore dal 18 gennaio 2024, recante modifiche allo Statuto dei diritti del contribuente, in attuazione della Legge delega di riforma fiscale.

Il D.Lgs. n. 219/2023 interviene su svariati articoli della Legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente), apportando significative modifiche.

In particolare all’articolo 1 dello Statuto viene aggiunto il richiamo ai principi costituzionali, dell’ordinamento dell’UE e della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

Con la sostituzione dell’articolo 1, comma 3, viene chiarito che le regioni e gli enti locali, nell’ambito delle rispettive competenze, regolano le materie disciplinate dallo Statuto nel rispetto del sistema costituzionale e delle garanzie del cittadino nei riguardi dell’azione amministrativa. Inoltre, nel disciplinare i procedimenti amministrativi di loro competenza, le regioni e gli enti locali non possono stabilire garanzie inferiori a quelle assicurate dalle disposizioni di cui al comma 3-bis, ma possono prevedere livelli ulteriori di tutela.

 

All’articolo 2 dello Statuto, dopo il comma 4, viene aggiunto il nuovo comma 4-bis, secondo il quale le norme tributarie impositive che recano la disciplina del presupposto tributario e dei soggetti passivi si applicano esclusivamente ai casi e ai tempi in esse considerati.

 

Dopo l’articolo 6 viene aggiunto l’articolo 6-bis sul principio del contraddittorio, ai sensi del quale “tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria sono preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo ai sensi del presente articolo”.

Viene, poi, specificato che tale diritto non sussiste per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni, nonché per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione.

Per consentire il contradditorio, l’amministrazione finanziaria deve comunica al contribuente, con modalità idonee a garantirne la conoscibilità, lo schema di atto, assegnando un termine non inferiore a 60 giorni per consentirgli eventuali controdeduzioni. Se la scadenza di tale termine è successiva a quella del termine di decadenza per l’adozione dell’atto conclusivo ovvero se fra la scadenza del termine assegnato per l’esercizio del contraddittorio e il predetto termine di decadenza decorrono meno di centoventi giorni, tale ultimo termine è posticipato al centoventesimo giorno successivo alla data di scadenza del termine di esercizio del contraddittorio. L’atto adottato all’esito del contraddittorio deve tener conto delle osservazioni del contribuente o darne motivazione del non accoglimento.

 

Numerose modifiche sono apportate anche all’articolo 7 dello Statuto del contribuente, intervenendo sulla disciplina delle motivazioni dei provvedimenti amministrativi. Oltre a ciò, vengono inseriti i nuovi articoli 7-bis e 7-ter, sull’annullabilità e sulla nullità degli atti dell’amministrazione finanziaria.

 

In materia si vizi delle notificazioni, il nuovo articolo 7-sexies specifica che è inesistente la notificazione degli atti impositivi o della riscossione priva dei suoi elementi essenziali ovvero effettuata nei confronti di soggetti giuridicamente inesistenti, totalmente privi di collegamento con il destinatario o estinti. 

 

Con l’inserimento dell’articolo 9-bis viene introdotto espressamente il principio del ne bis in idem nel procedimento tributario, stabilendo che l’amministrazione finanziaria eserciti l’azione accertativa relativamente a ciascun tributo una sola volta per ogni periodo d’imposta.

 

Con le modifiche apportate allo Statuto dal nuovo D.Lgs. viene, poi, introdotto anche il principio di proporzionalità dell’azione dell’amministrazione finanziaria e viene disciplinato l’esercizio del potere di autotutela obbligatoria e facoltativa.

 

Infine, largo spazio viene dedicato alla revisione dell’istituto dell’interpello e viene istituito il Garante nazionale del contribuente.

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Supporto per la Formazione e il Lavoro e il pagamento dell’indennità

4 Gennaio 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

L’INPS fornisce indicazioni operative per la gestione dei percorsi formativi o altre iniziative di politica attiva del lavoro ai fini dell’erogazione del beneficio economico (INPS, messaggio 3 gennaio 2024, n. 27).

L’INPS torna a occuparsi del Supporto per la Formazione ed il Lavoro (SFL), riepilogando, nel messaggio in oggetto, il funzionamento del SIISL (Sistema informativo di inclusione sociale e lavorativa) ai fini del pagamento dell’indennità.

 

Si ricorda che, per accedere al beneficio economico – pari a 350 euro mensili per la durata della partecipazione alle attività e nel limite massimo di 12 mensilità – il richiedente deve iscriversi al Sistema informativo di inclusione sociale e lavorativa (SIISL), sottoscrivere il Patto di attivazione digitale e sottoscrivere o aggiornare il Patto di servizio personalizzato presso i Centri per l’Impiego o altro servizio per il lavoro competente, da cui viene avviato a un percorso formativo o ad altra iniziativa di attivazione lavorativa.

 

La partecipazione deve avvenire a una delle seguenti attività:

 

1. orientamento specialistico;

2. accompagnamento al lavoro;

3.attivazione del tirocinio;

4. incontro tra domanda e offerta;

5. avviamento a formazione;

6. sostegno alla mobilità territoriale;

7. lavori socialmente utili e progetti di utilità collettiva;

8. supporto all’autoimpiego;

9. servizio civile universale.

 

Nel Patto di servizio personalizzato, sottoscritto presso i Centri per l’impiego o gli altri servizi di lavoro competenti, vengono concordate e definite le attività e gli strumenti di accompagnamento all’inserimento lavorativo più idonei al profilo e alla situazione personale dell’interessato.

 

Tutte le attività di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro effettuate dal beneficiario di SFL, organizzate a livello nazionale, regionale o locale, vengono registrate nella sezione della Scheda anagrafico professionale (SAP) a cura dei soggetti che le erogano nell’ambito del SIU e sono rese disponibili nel SIISL.

 

Ai fini del riconoscimento dell’indennità SFL, il SIISL effettua poi la lettura della Scheda Anagrafica Professionale (SAP), sul Sistema informativo unitario delle politiche del lavoro – SIU, alla sezione “Beneficiari ADI ed SFL”.

 

Per il pagamento nel mese di competenza, è necessario che il sistema legga, nel mese, un’attività che rispetti le condizioni come di seguito riportato:

 

– Stato attività: Iniziata, Confermata oppure Terminata o Sospesa;

– Data inizio Attività: con mese Antecedente o Coincidente a quello di Competenza del pagamento;

– Data Inizio Attività rispetto alla Data domanda accolta: Posteriore, Coincidente oppure Antecedente;

– Data fine Attività: è sempre valutata e non deve essere nel mese Antecedente quello di competenza (come nel caso delle date coincidenti);

 

Pertanto, nel caso in cui il SIISL non legga gli eventi collegati all’iniziativa di politica attiva come sopra indicati, è prevista l’interruzione dell’erogazione dell’indennità economica a decorrere dalla mensilità di marzo 2024.

 

Invece, in fase di prima applicazione, i pagamenti, fino alla mensilità di febbraio 2024, verranno disposti in presenza di almeno un’attività che rispetta le seguenti condizioni:

 

– Stato attività: Iniziata oppure Terminata o Sospesa;

– Data inizio Attività: con mese Antecedente o Coincidente a quello di Competenza del pagamento;

– Data Inizio Attività rispetto alla Data domanda accolta: Posteriore, Coincidente oppure Antecedente;

– Data fine Attività: considerata solo se lo Stato attività è Terminata o Sospesa e in tal caso la Data fine Attività non deve essere nel mese Antecedente quello di competenza;

– Patto di servizio: Valido al momento in cui è effettuata la lettura SIISL;

– Eventi condizionanti: Non sono pervenuti nel mese di competenza.

 

Si ricorda che l’interessato deve dare conferma, almeno ogni 90 giorni, ai servizi competenti, anche in via telematica, della partecipazione alle attività, pena, in difetto, la sospensione del beneficio.

 

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