Studio Vannucchi & Associati

  • Chi siamo
  • Soci e collaboratori
  • Partners
  • Contatti
  • Scadenze

Lavoro portuale temporaneo: aspetti di natura contributiva per i datori di lavoro

14 Dicembre 2023 da Teleconsul Editore S.p.A.

Fornite alcune precisazioni in merito agli obblighi informativi e contributivi in relazione alla riforma degli ammortizzatori sociali (INPS, 12 dicembre 2023, n. 101).

Alla luce della riforma degli ammortizzatori sociali (modifiche apportate al D.Lgs. n. 148/2015 dalla Legge n. 234/2021) in materia di trattamenti di integrazione salariale ordinaria e straordinaria e di Fondi di solidarietà, l’INPS ha illustrato gli aspetti di natura contributiva afferenti ai datori di lavoro che svolgono attività di fornitura di lavoro portuale temporaneo, disciplinata dall’articolo 17 della Legge n. 84/1994.

Inoltre, l’Istituto con la circolare in commento, ha chiarito l’assetto contributivo in materia di integrazioni salariali dei datori di lavoro costituiti in forma di cooperativa ai sensi del D.P.R.n. 602/1970, fornendo anche le istruzioni operative per la compilazione dei flussi Uniemens.

Gli obblighi contributivi per gli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro

A decorrere dal 1° gennaio 2022, rientrano nel campo di applicazione dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria anche i datori di lavoro che abbiano occupato mediamente più di 15 dipendenti e che – non aderendo ai Fondi di solidarietà bilaterali costituiti ai sensi dei citati articoli 26, 27 e 40 del D.Lgs. n. 148/2015 – siano destinatari delle tutele del FIS. Pertanto, i datori di lavoro di cui all’articolo 17, comma 2 della citata Legge n. 84/1994, rientrano nel campo di applicazione degli articoli 20 (CIGS) e 29 (FIS) del D.Lgs. n. 148/2015.

Invece, la Legge n. 234/2021 non ha modificato la disciplina delle tutele applicabili ai lavoratori addetti alle prestazioni di lavoro portuale temporaneo e occupati con contratto di lavoro a tempo indeterminato. Quindi, per questi ultimi lavoratori continua a trovare applicazione l’articolo 3, comma 2, della Legge n. 92/2012, che ha reso strutturale, a decorrere dal 1° gennaio 2013, l’indennità spettante per ogni giornata di mancato avviamento al lavoro (IMA).

Le aliquote contributive per l’IMA

Tra le misure delle aliquote di contribuzione che i datori di lavoro che svolgono attività di fornitura di lavoro temporaneo sono tenuti a versare in applicazione delle norme richiamate, la circolare in commento riporta quella relativa all’IMA.

Infatti, per i lavoratori addetti alle prestazioni di lavoro portuale temporaneo e occupati con contratto di lavoro a tempo indeterminato – che rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 3, comma 2 della Legge n. 92/2012 – i datori di lavoro sono tenuti al versamento della relativa contribuzione di finanziamento nella misura pari allo 0,90% dell’imponibile contributivo (di cui lo 0,30% carico del lavoratore).

L’INPS ricorda anche che le posizioni contributive sulle quali sono esposti i suddetti lavoratori devono essere contraddistinte dal codice di autorizzazione “2U”.

CIGS

A decorrere dal 1° gennaio 2023, la misura della contribuzione di finanziamento della CIGS è pari allo 0,90% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (di cui lo 0,60% a carico del datore di lavoro e lo 0,30% a carico del lavoratore), in quanto la riduzione della aliquota, disposta dall’articolo 1, comma 220, della Legge n. 234/2021, ha cessato i suoi effetti al 31 dicembre 2022.

L’Istituto ricorda, inoltre, che il datore di lavoro è tenuto a versare, a partire dal periodo di paga successivo al provvedimento di concessione dell’integrazione salariale straordinaria, la contribuzione addizionale nella misura di cui all’articolo 5 del D.Lgs. n. 148/2015 (pari al 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, fino a 52 settimane fruite; pari al 12%, da 53 a 104 settimane fruite e pari al 15% oltre le 104 settimane fruite, nel quinquennio mobile).

Anche i datori di lavoro di cui all’articolo 17, comma 2, della Legge n. 84/1994, costituiti in forma di cooperativa di lavoro sono tenuti all’adempimento degli obblighi contributivi in materia di FIS e CIGS sia per i lavoratori subordinati soci della cooperativa, sia per i lavoratori subordinati non soci, con esclusione dei dirigenti e dei lavoratori addetti alle prestazioni di lavoro portuale temporaneo e occupati con contratto di lavoro a tempo indeterminato già citati.

Infine, la circolare in questione include, tra l’altro, le indicazioni circa l’ambito di applicazione dell’articolo 3 del D.Lgs. del Capo provvisorio dello Stato n. 869/1947, la contribuzione di finanziamento della NASpI (per la quale l’INPS rinvia a quanto precisato con la circolare n. 91/2020 ) e le istruzioni operative per la compilazione dei flussi Uniemens.

 

Archiviato in: NEWS|LAVORO

CCNL Consorzi Agrari: rinnovata la disciplina contrattuale

13 Dicembre 2023 da Teleconsul Editore S.p.A.

Aumenti retributivi, aumento indennità di cassa e di funzione, potenziamento del welfare, Tfr anticipato, sicurezza sul lavoro e smart working tra le novità

Sottoscritto il giorno 12 dicembre 2023 tra Fai, Flai, Uila e Assocap, il rinnovo del CCNL Consorzi Agrari, applicato al personale dipendente di consorzi agrari ed ai lavoratori delle società di capitali partecipate dei consorzi agrari, con decorrenza 2024-2027.
Quanto disposto dalla disciplina contrattuale è volto a tutelare prima di tutto le retribuzioni dei lavoratori, andando poi a rafforzare i diritti e le tutele poste in essere.
Partendo dalla parte economica, è previsto un aumento di 190,00 euro al livello 3, corrisposto in quattro tranche: la prima con decorrenza da gennaio 2024 pari a 50,00, la seconda di 50,00 euro da gennaio 2025, la terza pari a 45,00 euro da gennaio 2026 ed infine la quarta di 45,00 euro dal 1° gennaio 2027.
Altresì, è stato determinato l’incremento nella misura del 10% dell’indennità di cassa e di ognuna delle tre fasce concernenti l’indennità di funzione.
Per quanto riguarda il welfare, si assiste ad un suo potenziamento di 4 ore di permesso retribuito per i lavoratori, al fine di poter assistere i propri genitori anziani e i familiari affetti da gravi patologie, nonché 4 ore di permesso retribuito per la malattia di un figlio fino a tre anni di età.
In merito alla riduzione dell’orario lavorativo, il lavoratore può fruire di 8 ore di permesso per frequentare corsi di formazione su materie attinenti alle proprie mansioni.
In tema di salute e sicurezza, si è concordato di organizzare la giornata per la sicurezza del lavoro, ed inoltre, i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (Rls) possono ricevere tutte le informazioni necessarie sull’esito di ispezioni realizzate nei consorzi e, rispetto all’aggiornamento del Dvr, possono offrire la collaborazione con riferimento all’utilizzo di nuove tecnologie produttive.
In aggiunta, viene garantita una polizza assicurativa per la responsabilità civile al personale con funzione di preposto alla sicurezza nei luoghi di lavoro.
Per quanto riguarda l’anticipazione del Tfr, questa può esser effettuata anche in caso di calamità per la prima casa ed estinzione o riduzione del mutuo per la prima casa.
Da ultimo, è stato realizzato un accordo quadro per contrastare le molestie e la violenza nei luoghi di lavoro, ed altresì un accordo per lo svolgimento della prestazione di lavoro in modalità agile.

Archiviato in: NEWS|LAVORO

MIMIT: nuove disposizioni sulla disciplina di concessione delle agevolazioni “Nuova Sabatini”

13 Dicembre 2023 da Teleconsul Editore S.p.A.

In merito alla Nuova Sabatini, il Ministero delle imprese e del made in italy ha pubblicato la circolare 11 dicembre 2023, n. 50031, con la quale si interviene sulla disciplina di concessione delle agevolazioni a seguito dell’entrata in vigore, il 1 luglio 2023, del regolamento (UE) 2023/1315 della Commissione, del 23 giugno 2023.

L’articolo 2 del D.L. n. 69/2013, ha previsto la concessione di finanziamenti alle micro, piccole e medie imprese da parte di banche e intermediari finanziari per investimenti in macchinari, impianti, beni strumentali d’impresa, attrezzature, hardware, software e tecnologie digitali, nonché di un contributo, da parte del MIMIT, rapportato agli interessi calcolati sui predetti finanziamenti.

La Legge di bilancio 2020 ha poi previsto l’incremento dal 2,75% al 3,575% del tasso annuo su cui è calcolato, in via convenzionale, il contributo in conto impianti “Nuova Sabatini”, nell’ambito di programmi orientati a migliorare l’ecosostenibilità dei prodotti e dei processi produttivi.

 

Con la circolare del 6 dicembre 2022, n. 410823, l’Agenzia delle entrate ha definito le modalità di attuazione della Nuova Sabatini per investimenti in beni strumentali, 4.0 e green ed ha individuato le certificazioni ambientali di prodotto riconosciute a livello europeo.

Tale circolare ha previsto, per le imprese attive in settori che non riguardano la produzione dei prodotti agricoli e la produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura, la concessione delle agevolazioni nei limiti dell’intensità di aiuto massima concedibile in rapporto ai programmi ammissibili, in conformità alle disposizioni di cui all’articolo 17 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014 (regolamento GBER) che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno.

 

Il regolamento (UE) 2023/1315 della Commissione, del 23 giugno 2023, in vigore dal 1 luglio 2023, ha poi modificato il regolamento GBER ed ha prorogato di 3 anni, sino al 31 dicembre 2026, il periodo di applicazione dello stesso.

Pertanto, in virtù delle modifiche introdotte dal citato regolamento (UE) 2023/1315, rientrano tra gli investimenti agevolabili:

  • gli investimenti in attività materiali e immateriali relative alla creazione di un nuovo stabilimento;

  • l’ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente;

  • la diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti o servizi non fabbricati o forniti precedentemente in tale stabilimento;

  • il cambiamento sostanziale del processo di produzione complessivo del prodotto o dei prodotti o della fornitura complessiva del servizio o dei servizi

  • interessati dall’investimento nello stabilimento;

  • l’acquisizione di attività appartenenti a uno stabilimento:- mediante un’operazione che avviene a condizioni di mercato;

  • – da parte di terzi che non hanno relazioni con l’acquirente.

  • – che è stato chiuso o sarebbe stato chiuso senza tale acquisizione;

La circolare dell’Agenzia ha, inoltre, modificato la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata dal fornitore, che l’impresa deve allegare alla richiesta di erogazione del contributo, in relazione al possesso dei requisiti tecnici di cui all’elenco delle certificazioni ambientali di prodotto riconosciute a livello europeo ricomprese nell’allegato 6/C alla circolare n. 410823/2022. 

Archiviato in: NEWS|FISCO

CCNL Dirigenti – Enti Locali: sottoscritta l’ipotesi

13 Dicembre 2023 da Teleconsul Editore S.p.A.

Previsti aumenti retributivi e maggiori tutele ai lavoratori

Lo scorso 11 dicembre è stata sottoscritta dall’Aran, dalla Fp-Cgil, dalla Cisl-Fp e dalla Uil-Fpl l’ipotesi di accordo per tutti i dirigenti del Comparto delle Funzioni Locali per il periodo dal 1° gennaio 2019  al 31 dicembre 2021.
Dal punto di vista economico spettano i seguenti incrementi:
– ai dirigenti F.L.: previsto un incremento sui minimi di 135,00 euro, invece per quanto riguarda l’incremento sulle posizioni organizzative e di risultato previsto un aumento pari a 174,00 euro;
– ai dirigenti P.T.A.: previsto un incremento sui minimi di 135,00 euro e 108,00 euro per l’incremento della posizione organizzativa;
– ai segretari: previsto un incremento sui minimi di 135,00 euro e 104,00 euro di posizione organizzativa e di risultato.
Previsto un importante passo avanti sulle relazioni sindacali con l’istituzione di un Organismo paritetico per l’innovazione presso le amministrazioni con almeno 6 unità di personale destinatario del contratto, maggiori tutele sul periodo di prova, sul lavoro agile, sulla formazione, sulle donne vittime di violenza e sulla malattia in caso di gravi patologie.
Introdotta, inoltre, una nuova regolamentazione, ampliando le misure di welfare integrativo in favore del personale e migliorata la ripartizione delle risorse economiche come l’adeguamento dei Fondi per le retribuzioni di posizione e di risultato, l’indennità di reggenza e di supplenza ovvero retribuzione aggiuntiva in caso di convenzioni di segreteria e incarichi ad interim.

Archiviato in: NEWS|LAVORO

Lavoro occasionale a tempo determinato in agricoltura: arrivano le prime indicazioni

13 Dicembre 2023 da Teleconsul Editore S.p.A.

Illustrate le caratteristiche del nuovo istituto sperimentale del LOAgri, in riferimento alla natura. alla tipologia delle prestazioni e agli adempimenti connessi (INPS, circolare 12 dicembre 2023, n. 102).

Con la circolare in commento, l’INPS ha provveduto a illustrare le caratteristiche del LOAgri, il “Lavoro occasionale in agricoltura”, introdotto dalla Legge n. 197/2022. La Legge di bilancio 2023 ha infatti introdotto novità, a decorrere dal 1° gennaio 2023, in materia di prestazioni occasionali nel settore agricolo (articolo 1, commi 342 e seguenti) che hanno comportato il divieto di utilizzo del Contratto di prestazione occasionale (CPO) e appunto l’introduzione del nuovo istituto del LOAgri. 

In particolare, il comma 344 della Legge n. 197/2022 le prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato come quelle attività di natura stagionale di durata non superiore a 45 giornate annue per singolo lavoratore, rese da soggetti disoccupati e percettori di alcune prestazioni previdenziali o assistenziali, pensionati, giovani con meno di 25 anni di età impegnati in un ciclo di studi, detenuti o internati ammessi al lavoro esterno, nonché soggetti in semilibertà.

Tuttavia, il rinvio, in via analogica, alla disciplina lavoristica e previdenziale del rapporto di lavoro subordinato agricolo a tempo determinato non comporta l’applicazione integrale degli istituti e delle misure proprie del rapporto di lavoro dipendente. A titolo meramente esemplificativo, per tali prestazioni non possono trovare applicazione le agevolazioni contributive che si sostanziano in una riduzione dell’onere contributivo a carico del datore di lavoro e/o del lavoratore. 

Chi può instaurare un rapporto di lavoro agricolo occasionale

Possono stipulare contratti di LOAgri esclusivamente i datori di lavoro che operano nel settore economico dell’agricoltura e che sono iscritti, quali datori di lavoro agricoli, alle specifiche Gestioni previdenziali dell’INPS. 

C’è poi una preclusione assoluta (comma 347 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2023) all’instaurazione del rapporto di lavoro agricolo occasionale a tempo determinato per i datori di lavoro agricolo che non rispettano i contratti collettivi nazionali e provinciali di lavoro, stipulati dalle organizzazioni sindacali del comparto agricolo comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Conseguentemente, alle agenzie di somministrazione, alle quali non si applicano i citati contratti, oltre che per le peculiari caratteristiche del LOAgri, è vietata l’assunzione di OTDO da somministrare a imprese utilizzatrici.

L’INPS evidenzia, tra l’altro, che nella disciplina del LOAgri non è presente il divieto di ricorrere al lavoro occasionale (tuttora vigente nell’ambito della normativa generale sul CPO) per gli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze più di 10 (fino al 31 dicembre 2022, erano 5) lavoratori subordinati a tempo indeterminato (comma 14, lettera a), dell’art. 54-bis del D.L. n. 50/2017).

 Obblighi a carico del datore di lavoro

La circolare in questione descrive anche gli obblighi a carico dei datori di lavoro tra i quali, prima dell’inizio della prestazione di lavoro occasionale, ci sono: 

– la verifica della sussistenza dei requisiti legittimanti l’assunzione mediante l’acquisizione di un’autocertificazione resa dal lavoratore in ordine alla propria condizione soggettiva (comma 345 dell’articolo 1 della Legge di bilancio 2023);

– l’inoltro al competente Centro per l’impiego della comunicazione obbligatoria di cui articolo 9-bis del D.L. n. 510/1996.

Vengono poi illustrati anche gli obblighi dichiarativi e contributivi con i relativi calcoli, le tutele assistenziali e previdenziali per il prestatore di lavoro occasionale, l’apparato sanzionatorio e il caso del cumulo delle pensioni con i compensi per prestazioni agricole.

Archiviato in: NEWS|LAVORO

Tassazione compensi dei lavoratori sportivi dilettanti erogati nell’anno 2023

12 Dicembre 2023 da Teleconsul Editore S.p.A.

L’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti in merito alla disciplina fiscale transitoria relativa ai compensi dei lavoratori sportivi nell’area del dilettantismo per il periodo d’imposta 2023 (Agenzia delle entrate, risposta 11 dicembre 2023, n. 474).

L’articolo 67, comma 1, lettera m), del TUIR, in vigore fino al 30 giugno 2023, stabilisce che rientrano tra i redditi diversi, tra gli altri, i compensi erogati nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalla società Sport e salute Spa, dalle Federazioni sportive nazionali, dall’Unione Nazionale per l’Incremento delle Razze Equine, dagli enti di promozione sportiva, dagli enti VSS e USSA operanti prevalentemente nella provincia autonoma di Bolzano e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto.

Tale disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche.

Ai sensi dell’articolo 69, comma 2, del medesimo TUIR, i suddetti compensi non concorrono a formare il reddito per un importo non superiore complessivamente nel periodo d’imposta a 10.000 euro.

 

Il D.Lgs. n. 36/2021, in vigore dal 1 luglio 2023, prevede che l’attività di lavoro sportivo possa costituire oggetto di un rapporto di lavoro subordinato o di un rapporto di lavoro autonomo, anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative.

In particolare, l’articolo 36 stabilisce, al comma 6, che i compensi di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all’importo complessivo annuo di euro 15.000,00

In sostanza, dal 1 luglio 2023, i compensi percepiti dai lavoratori sportivi non rientrano più tra i redditi diversi, ma tra quelli di redditi di lavoro dipendente o assimilato o di lavoro autonomo.

 

L’art. 51, al comma 1-bis, inoltre, stabilisce che per i lavoratori sportivi dell’area del dilettantismo che nel periodo d’imposta 2023 percepiscono compensi, l’ammontare escluso dalla base imponibile ai fini fiscali per il medesimo periodo d’imposta non può superare l’importo complessivo di euro 15.000.

 

Pertanto, viene chiarito dall’Agenzia che i compensi erogati dal 1 luglio 2023 devono essere assoggettati a tassazione per la parte eccedente l’importo di 15.000 euro, da determinare nel 2023 in applicazione del comma 1bis dell’articolo 51, tenendo conto degli eventuali compensi erogati nel periodo gennaio-giugno 2023, esclusi da imposizione fino a 10.000 euro, ai sensi dell’articolo 69 del TUIR.

Archiviato in: NEWS|FISCO

Fondo Fasda: previsti anche per il 2024 i Piani Sanitari dedicati ai familiari

12 Dicembre 2023 da Teleconsul Editore S.p.A.

Sarà possibile pagare il contributo dal 18 dicembre 2023 al 31 gennaio 2024

Anche per l’anno 2024, il Fondo Fasda, Fondo integrativo di assistenza sanitaria per i dipendenti dei servizi ambientali, offre la possibilità di proteggere i familiari. L’offerta prevede due piani sanitari:
– il Piano sanitario “Familiari per coniuge, conviventi e figli dai 16 anni compiuti” a un costo individuale di 450,00 euro;
– il Piano sanitario “Figli da 0 a 16 anni” a un costo individuale di 150,00 euro.
E’ possibile pagare pagare il contributo, tramite carta di credito o bonifico bancario, dal 18 dicembre 2023 al 31 gennaio 2024. La copertura sanitaria per i familiari sarà attiva per un periodo di 12 mesi: dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024.
Per aderire all’iniziativa o rinnovare l’iscrizione del nucleo familiare è necessario accedere all’Area Riservata del Portale S.I.FASDA. Si precisa che l’iscrizione in questione deve riguardare l’intero nucleo familiare risultante dallo stato di famiglia. Le iscrizioni per il periodo gennaio/dicembre 2024 saranno accolte solo previa verifica di eventuali sospensioni negli anni precedenti che, così come previsto dallo Statuto del Fondo FASDA, comportano un’interruzione contrattuale di due anni.

Il Fondo comunica inoltre che in relazione al Piano sanitario Familiari per “Coniuge, conviventi e figli dai 16 anni compiuti”, nell’Area Ortopedia e Traumatologia gli interventi chirurgici di Artroprotesi e Artrodesi non sono più realizzabili presso le strutture convenzionate con UniSalute, ma esclusivamente tramite il SSN con il rimborso della diaria giornaliera di 140,00 euro.

Archiviato in: NEWS|LAVORO

Fondo Sanimoda: aumenti contributivi 2024

12 Dicembre 2023 da Teleconsul Editore S.p.A.

 

Dal 1° gennaio 2024 il contributo a carico delle aziende è di 51,00 euro trimestrali  

Con i rinnovi dei CCNL Cuoio e Pelli, Penne, Spazzole e Pennelli e Occhiali Industria sono state introdotte delle novità riguardanti i contributi per il Fondo Sanimoda. Infatti, da gennaio 2024, le aziende devono effettuare un versamento di 51,00 euro trimestrali per ogni dipendente (45,00 euro sono per il Piano Sanitario Premium, a cui si aggiungono 6,00 euro della polizza Long Term Care).
Inoltre, è previsto un aumento di 9,00 euro rispetto al trimestre precedente. Così facendo, le lavoratrici ed i lavoratori sono in copertura con il Piano Sanitario Premium invece che con il Piano Sanitario Plus.
Per le aziende che applicano il CCNL Occhiali Industria è previsto il passaggio dal Piano Sanitario Plus al Piano Sanitario Premium e il pagamento del contributo per la copertura Long Term Care, dedicato alla non autosufficienza. Per quel che riguarda il contributo, come detto in precedenza, da gennaio 2024, la contribuzione passa a 51,00 euro trimestrali per ogni dipendente avente diritto. Con il secondo contributo la copertura effettiva sulla non autosufficienza è attiva con il secondo contributo, con una copertura attiva attiva dal 1° aprile 2024. 

Archiviato in: NEWS|LAVORO

Eventi alluvionali del 1° maggio: le istruzioni per la proroga dei versamenti al 11 dicembre 2023

12 Dicembre 2023 da Teleconsul Editore S.p.A.

Arrivano le indicazioni per l’applicazione delle disposizione del D.L. n. 132/2023 (INAIL, nota 7 dicembre 2023, n. 12460).

L’INAIL ha comunicato la proroga della ripresa dei versamenti per fronteggiare l’emergenza provocata dagli eventi
alluvionali verificatisi a partire dal 1°maggio 2023.  Facendo seguito alla circolare n. 33/2023 e alla nota n. 8216/2023, l’Istituto segnala che grazie all’articolo 3, comma 2 quater della Legge n. 170/2023 di conversione del D.L. n. 132/2023, la ripresa dei versamenti, da effettuare in un’unica soluzione senza l’aggiunta di sanzioni e interessi, dei premi sospesi dal 1° maggio al 31 agosto 2023 a seguito
degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio di quest’anno nei territori dell’Emilia-Romagna, delle Marche e della Toscana, è stata prorogata dal 20 novembre all’11 dicembre 2023, primo giorno lavorativo successivo alla scadenza fissata dalla norma (articolo 18, comma 1, D.Lgs. n. 241/1997).

L’INAIL rammenta che  secondo la norma agevolativa, possono beneficiare della sospensione tutti coloro che alla data del 1° maggio 2023 avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori indicati nell’allegato 1 al D.L. n. 61/2023,
convertito con modificazioni dalla Legge n. 100/2023 e che hanno provveduto a effettuare l’apposita comunicazione come previsto al paragrafo C. Versamenti sospesi della circolare n. 33/2023.

La proroga si applica a tutti i titoli in scadenza nel periodo di sospensione ovvero ai titoli in scadenza nel periodo 1° maggio 2023 – 31 agosto 2023 e alle rate del piano di ammortamento della rateazione concessa ai sensi dell’articolo 2, comma 11 del D.L. n. 338/1989 ricadenti nello stesso periodo già oggetto di sospensione.

 

Archiviato in: NEWS|LAVORO

Calcolo dell’acconto dell’imposta sulle rivalutazioni del fondo TFR

11 Dicembre 2023 da Teleconsul Editore S.p.A.

Dall’Agenzia delle entrate arriva risposta in merito al metodo di calcolo dell’acconto dell’imposta sulle rivalutazioni del fondo TFR, previsto dall’articolo 11, comma 4, del D.Lgs. n. 47/2000 (Agenzia delle entrate, risoluzione 7 dicembre 2023, n. 68/E).

L’articolo 11, comma 3, del D.Lgs. n. 47/2000 prevede che sui redditi derivanti dalle rivalutazioni dei fondi per il trattamento di fine rapporto si applichi l’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 17% e, inoltre, che i soggetti indicati negli articoli 23 e 29 del D.P.R. n. 600/1973, applichino l’imposta sulle rivalutazioni maturate in ciascun anno.

 

L’articolo 2120 c.c. stabilisce l’obbligo di rivalutare il fondo TFR accantonato al 31 dicembre dell’anno precedente, sulla base di un coefficiente composto, formato da un tasso fisso dell’1,50% e da un tasso variabile determinato nella misura del 75% dell’aumento dell’indice dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati, accertato dall’ISTAT, rispetto al mese di dicembre dell’anno precedente.

Tale rivalutazione deve essere effettuata alla fine di ciascun anno ovvero alla data di cessazione del rapporto di lavoro e va imputata ad incremento del fondo.

 

A norma del comma 4 del D.Lgs. n. 47/2000, l’acconto dell’imposta sostitutiva è calcolato:

  • sul 90% delle rivalutazioni maturate nell’anno solare precedente, tenendo conto quindi anche delle rivalutazioni relative ai TFR erogati nel corso di detto anno;

  • in alternativa, presuntivamente, avendo riguardo al 90% delle rivalutazioni che maturano nello stesso anno per il quale l’acconto è dovuto.

In tal modo il datore di lavoro potrà scegliere, in ciascun anno, quale delle due predette modalità di calcolo dell’acconto sia più conveniente.

 

L’acconto deve essere versato entro il 16 dicembre di ciascun anno e il saldo entro il 16 febbraio dell’anno successivo.

 

L’Agenzia delle entrate precisa che un elemento che incide sulla rivalutazione del fondo TFR che presumibilmente dovrà essere accantonato a fine anno è l’indice dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati, accertato dall’ISTAT, rispetto al mese di dicembre dell’anno precedente.

 

In riferimento al 2023, presumibilmente tale indice relativo al mese di dicembre 2023 sarà più basso rispetto a quello dello scorso anno e, pertanto, al fine di evitare che, in sede di saldo, si determini un’eccedenza a credito, l’Agenzia ritiene che il sostituto d’imposta possa valutare di procedere a determinare l’acconto dell’imposta sostitutiva sulla base del calcolo della rivalutazione che presumibilmente sarà accantonata al fondo TFR nel 2023.

Archiviato in: NEWS|FISCO

  • « Pagina precedente
  • 1
  • …
  • 177
  • 178
  • 179
  • 180
  • 181
  • …
  • 492
  • Pagina successiva »

Cerca nelle News

  • NEWS|LAVORO
  • NEWS|FISCO
  • NEWS|PREVIDENZA

Dove siamo

Via Dei Gobbi 147/A – 149
59100 Prato (PO)

Tel/Fax: +39 0574 607484

Colleghiamoci

Rimaniamo in contatto. Seguici su i nostri social networks.
  • Email
  • Facebook
  • Instagram
  • LinkedIn
  • Twitter

Studio Vannucchi & Associati | P.IVA: 02081580975 | Via Dei Gobbi 147/a - 59100 Prato (PO) | Sviluppato da

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità (“miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “interazioni e funzionalità semplici”) come specificato nella cookie policy.
Puoi liberamente prestare, rifiutare o revocare il tuo consenso, in qualsiasi momento, accedendo al pannello delle impostazioni.
Accetta Tutto
Rifiuta TuttoPreferenze
Preferenze cookie

Le tue preferenze relative al consenso

Il seguente pannello ti consente di esprimere le tue preferenze di consenso alle tecnologie di tracciamento che adottiamo per offrire le funzionalità e svolgere le attività sotto descritte. Per ottenere ulteriori informazioni in merito all'utilità e al funzionamento di tali strumenti di tracciamento, fai riferimento alla Privacy Policy. Puoi rivedere e modificare le tue scelte in qualsiasi momento.
Strettamente necessari
Sempre abilitato
Questi strumenti di tracciamento sono strettamente necessari per garantire il funzionamento e la fornitura del servizio che ci hai richiesto e, pertanto, non richiedono il tuo consenso.
CookieDurataDescrizione
cookielawinfo-checkbox-analyticsQuesto cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent. Il cookie viene utilizzato per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Misurazione".
cookielawinfo-checkbox-functionalIl cookie è impostato dal GDPR Cookie Consent per registrare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Miglioramento dell'esperienza".
cookielawinfo-checkbox-necessaryQuesto cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent. I cookie vengono utilizzati per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Strettamente necessari".
cookielawinfo-checkbox-performanceQuesto cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent. Il cookie viene utilizzato per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Interazioni e funzionalità semplici".
viewed_cookie_policyQuesto cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent e viene utilizzato per memorizzare se l'utente ha acconsentito o meno all'uso dei cookie. Non memorizza alcun dato personale.
Miglioramento dell'esperienza
Questi strumenti di tracciamento ci permettono di offrire una user experience personalizzata migliorando la gestione delle impostazioni e consentendo l'interazione con network e piattaforme esterne.
Interazioni e funzionalità semplici
Questi strumenti di tracciamento abilitano semplici interazioni e funzionalità che ti permettono di accedere a determinate risorse del nostro servizio e ti consentono di comunicare più facilmente con noi.
Misurazione
Questi strumenti di tracciamento ci permettono di misurare il traffico e analizzare il tuo comportamento con l'obiettivo di migliorare il nostro servizio.
Salva e accetta