Studio Vannucchi & Associati

  • Chi siamo
  • Soci e collaboratori
  • Partners
  • Contatti
  • Scadenze

Manageritalia: nuove prestazioni per i professionisti del settore terziario

16 Ottobre 2023 da Teleconsul Editore S.p.A.

Consulenza di carriera e transizione professionale, BenEssere manager, Checkup retributivo, AskMit, Consulenza contrattuale e Previdenza tra i servizi offerti dalla Federazione

I manager associati a Manageritalia, ossia Dirigenti, Quadri ed Executive Professional, possono utilizzare in modo immediato il nuovo pacchetto di servizi online accedendo al portale Manageritalia. I medesimi sono compresi nella quota associativa, prestati da professionisti interni o esterni, e garantiscono competenza e qualità ai massimi livelli.
A tal proposito vengono di seguito elencate le prestazioni offerte.
Consulenza di carriera e transizione professionale
XLabor è la sezione di Manageritalia dedicata al lavoro manageriale. Tra le prestazioni erogate si ricordano i percorsi di career counseling, coaching e supporto nella transizione professionale per i dirigenti, anche per quanto riguarda il programma di politiche attive incluso nel contratto dirigenti del terziario. Tale servizio supporta il personale manageriale attraverso l’orientamento, l’assessment e la certificazione.
BenEssere manager
È un servizio di consulenza e benessere psicologico che le Associazioni Manageritalia mettono a disposizione per i manager associati sulla gestione attiva dello stress, iniziando da un semplice test, per poi, indipendentemente dall’esito, proseguire con un primo incontro psicologico offerto da Manageritalia. Successivamente, si può scegliere se continuare o non continuare il medesimo percorso.
Checkup retributivo
Mediante la collaborazione con JobPricing, i manager associati possono consultare Jp Analytics, ovverosia la più completa banca dati di profili retributivi italiani analizzati. Dall’area riservata si può ottenere una valutazione retributiva di mercato della posizione ricoperta.
AskMit
Con AskMit è possibile ricevere informazioni e assistenza in ambito lavorativo, servizi Caaf, previdenziale, legale e fiscale, assicurativo, Fasdac. Qualità ed affidabilità sono garantite da professionisti ed esperti di Manageritalia, avvocati, notai, giuslavoristi e altri specialisti appartenenti a studi professionali di tutta Italia.
Consulenza contrattuale
Al fine di una miglior gestione dei cambi di incarico, per l’uscita da parte di un lavoratore dall’azienda presso cui svolge attività lavorativa o l’ingresso in una nuova, si comunica di rivolgersi preventivamente alla Associazione territoriale richiedendo il servizio di consulenza contrattuale sindacale per gestire la situazione relativa al rapporto di lavoro e ai fondi contrattuali.
Previdenza
La previdenza viene gestita attivamente sin da subito non solo quando si è vicini alla pensione. Attraverso AskMit, si fornisce una consulenza sia sulla previdenza contrattuale sia su quella obbligatoria, fissando poi, quando necessario, appuntamenti.
Il servizio di consulenza sulla previdenza obbligatoria (Inps, ex Enpals, ex Inpdai ecc.), viene svolto in stretto contatto con Enasco con possibilità di fissare un appuntamento attraverso AskMit, accedendo dall’area riservata My Manageritalia.

Archiviato in: NEWS|LAVORO

Giornalisti dipendenti e contributo straordinario: esposizione nel flusso UniEmens

16 Ottobre 2023 da Teleconsul Editore S.p.A.

L’INPS fornisce le istruzioni sulle modalità di denuncia e di versamento del contributo aggiuntivo pari all’1% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali posto a carico dei giornalisti attivi titolari di un rapporto di lavoro subordinato (INPS, messaggio 13 ottobre 2023, n. 3596).  

Nell’ambito di misure volte a mitigare la situazione di disavanzo gestionale della gestione sostitutiva dell’assicurazione generale obbligatoria (AGO), il Consiglio di Amministrazione dell’IMPGI, con la delibera n. 27/2021, ha istituito, per un periodo di 5 anni, un contributo aggiuntivo a carico dei giornalisti attivi, titolari di un rapporto di lavoro subordinato, pari all’1% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali che concorre all’incremento del montante contributivo individuale.

 

Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, a seguito di un parere reso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha ritenuto la delibera INPGI n. 27/2021 astrattamente efficace, compatibilmente con il nuovo assetto normativo delineato dalla Legge di bilancio 2022 che, come noto, dal 1° luglio 2022 ha disposto l’integrale trasferimento all’INPS delle funzioni garantite, fino alla data del 30 giugno 2022, dalla gestione sostitutiva dell’AGO dell’INPGI.

 

Pertanto, la delibera in questione, in relazione alla debenza del contributo straordinario di cui sopra, trova applicazione nei confronti degli ex iscritti INPGI fino al 30 giugno 2022.

 

Nel messaggio in oggetto, l’INPS indica quali sono le modalità di esposizione dei dati relativi al versamento del contributo nella sezione <PosContributiva> del flusso UniEmens per i periodi da gennaio 2022 a giugno 2022.

 

I datori di lavoro dovranno valorizzare, in relazione ai giornalisti attivi, titolari di un rapporto di lavoro subordinato, l’elemento a valenza contributiva <InfoAggcausaliContrib> seguendo le seguenti istruzioni:

 

– nell’elemento <CodiceCausale> indicare il nuovo Codice “M044”, avente il significato di “Versamento contributo 1% della retribuzione imponibile a fini previdenziali di cui alla Delibera del Consiglio di Amministrazione dell’INPGI n. 27 del 23 giugno 2021”;

 

– nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> indicare il valore “N”;

 

– nell’elemento <AnnoMeseRif> inserire l’AnnoMese di riferimento del versamento del contributo 1%; si precisa che tale valorizzazione può essere effettuata esclusivamente nei flussi UniEmens dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2023;

 

– nell’elemento <BaseRif> inserire la retribuzione imponibile ai fini previdenziali relativa alla specifica competenza;

 

– nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> indicare l’importo del contributo pari all’1% della retribuzione imponibile a fini previdenziali, relativo all’AnnoMese.

 

Qualora i datori di lavoro si trovino nella condizione di dovere adempiere all’obbligo contributivo per dipendenti non più in forza sulla matricola alla data di pubblicazione del messaggio in commento, potranno indicare gli stessi sul flusso UniEmens con il codice <TipoLavStat> NFOR, valorizzando l’elemento <InfoAggCausaliContrib> con le istruzioni sopra fornite.

 

I datori di lavoro che hanno sospeso o cessato l’attività dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni (UniEmens/vig).

 

Vengono poi date le relative istruzioni contabili.

 

Archiviato in: NEWS|LAVORO

Prepensionamento giornalisti: il requisito della permanenza in CIGS

16 Ottobre 2023 da Teleconsul Editore S.p.A.

Fornito un riepilogo sulle condizioni e sulla durata del trattamento di Cassa integrazione guadagni straordinaria (INPS. messaggio 13 ottobre 2023, n. 3595).

In risposta ad alcune richieste di chiarimenti, l’INPS ha riepilogato le condizioni di accesso al prepensionamento dei giornalisti iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti con particolare attenzione al requisito della permanenza minima in CIGS (articolo 37, comma 1, lettera b), Legge n. 416/1981).

Infatti, una delle condizioni richieste per accedere al prepensionamento è l’essere stati ammessi al trattamento straordinario di integrazione salariale (CIGS) per la causale di cui all’articolo 25-bis, comma 3, lettera a), D.Lgs. n. 148/2015: “riorganizzazione aziendale in presenza di crisi, di durata non superiore a 24 mesi, anche continuativi”. Restano, invece, escluse le ipotesi di trattamenti straordinari di integrazione salariale determinati dalle causali di cui alle lettere b) e c) dello stesso articolo: ossia, rispettivamente, “crisi aziendale, ivi compresi i casi di cessazione dell’attività produttiva dell’azienda o di un ramo di essa anche in costanza di fallimento, di durata non superiore a 24 mesi, anche continuativi” e “contratto di solidarietà di cui all’articolo 21, comma 1, lettera c)”.

Le condizioni per il prepensionamento

Ai fini dell’accesso al prepensionamento è necessario pertanto che:

– i 3 mesi di permanenza in CIGS, ancorché non continuativi, siano fruiti nel periodo indicato nel decreto ministeriale di autorizzazione alla CIGS finalizzata al prepensionamento oppure nel periodo di proroga del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria ai sensi dell’articolo 22-bis, D.Lgs. n. 148/2015;

– i requisiti anagrafico e contributivo siano maturati entro il medesimo periodo di CIGS autorizzato dal predetto decreto ministeriale;

– l’ultima contribuzione sia accreditata a titolo di CIGS finalizzata al prepensionamento.

Tuttavia – spiega l’Istituto – in ragione del trasferimento della funzione previdenziale svolta dall’INPGI, Gestione sostitutiva dell’AGO, all’INPS, Fondo pensioni lavoratori dipendenti, a opera dell’articolo 1, commi 103 e seguenti, della Legge n. 234/2021, si rende necessario tutelare il legittimo affidamento dei lavoratori che, avendo maturato il requisito amministrativo secondo la precedente prassi operante (almeno un giorno di CIGS al mese per almeno 3 mesi), sono cessati dal rapporto di lavoro in assenza del requisito di permanenza in CIGS di 90 giorni o, ancorché non cessati, non abbiano la possibilità di  perfezionarlo in ragione dei limiti di durata del decreto di autorizzazione del trattamento di integrazione salariale.

Quindi, in deroga al requisito di permanenza in CIGS per almeno 90 giorni, il prepensionamento può essere riconosciuto in favore di quei giornalisti che, alla data di pubblicazione del messaggio in commento, siano stati almeno posti in CIGS per un giorno al mese per almeno tre mesi e rientrino in una delle seguenti casistiche:

– abbiano cessato il rapporto di lavoro senza il requisito di permanenza in CIGS per almeno 90 giorni;

– ancorché non cessati, si trovino nell’impossibilità di completare i 90 giorni di permanenza in CIGS, in quanto il tempo residuo per la fruizione completa dell’ammortizzatore sociale autorizzato dal relativo decreto ministeriale non lo consenta.  

Pertanto, in presenza di queste condizioni, l’Istituto riesaminerà le domande di prepensionamento respinte per carenza del requisito di permanenza in CIGS per almeno 90 giorni. Invece, in tutti gli altri casi, per accedere al trattamento pensionistico in esame, dovrà essere verificata la sussistenza del requisito della permanenza in CIGS per almeno 90 giorni. 

Archiviato in: NEWS|LAVORO

CCNL Magazzini Generali: a ottobre previsti nuovi minimi

16 Ottobre 2023 da Teleconsul Editore S.p.A.

A decorrere dal 1°ottobre stabiliti nuovi aumenti per il personale viaggiante e non viaggiante

Il CCNL sottoscritto il 18 maggio tra Aiti, Assoespressi, Assologistica, Fedespedi, Fedit, Fisi, Trasportounito, Fiap, assistite da Confestra, Anita, Fai, Assotir,  Federtraslochi, Federlogistica, Fiap, Unitai, assistite da Conftrasporto, Cna-Fita,  Confartiginato Trasporti,  Casartigiani, Claai,  Confcooperative – Lavoro e Servizi, Legacoop Produzione e Servizi, Agci Servizi, Aite e  Filt-Cgil, Fit-Cisl,  Uiltrasporti ha previsto nuovi minimi retributivi a decorrere dal 1°ottobre 2023, applicabile a tutti i lavoratori appartenenti alle imprese la cui attività, qualunque sia la modalità con la quale viene svolta, sia in territorio nazionale che all’estero, è riconducibile nell’ambito della filiera logistica, trasporto, spedizione, deposito, smistamento, raccolta, delivery, distribuzione e consegna di merci.
Di seguito i nuovi minimi retributivi.

LivelloMinimo
Quadro2.323,48
1°2.182,07
2°2.004,58
3° Super 1.810,37
3°1.761,69
4°1.675,69
4° Junior1.632,02
5°1.597,70
6°1.493,28
6° Junior1.373,62

I nuovi minimi per il personale viaggiante.

LivelloMinimo
C31.811,01
B31.810,37
A31.809,73
F21.762,36
E21.761,73
D21.761,10
H11.707,09
G11.700,23
L (Rider oltre 15 mesi)1.619,81
L Rider (oltre 6 mesi)1.578,96
L Rider (da 7 a 15 mesi)1.578,96
I Rider (da 1 a 6 mesi)1.497,30
L Rider (da 1 a 6 mesi)1.497,30

 

Archiviato in: NEWS|LAVORO

CCNL Igiene Ambientale: contributo assistenza sanitaria integrativa

13 Ottobre 2023 da Teleconsul Editore S.p.A.

Con il versamento del 16 ottobre, incrementato di 5,00 euro il contributo al Fondo Fasda  

Con l’accordo 18 maggio 2022, Utilitalia, Confindustria-Cisambiente, Legacoop Produzione e Servizi, Confcooperative Lavoro e Servizi, Agci-Servizi, Assoambiente, Fp-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e Fiadel hanno dato indicazioni circa l’assistenza sanitaria integrativa. Il CCNL si applica ai dipendenti da imprese e società che, qualunque sia la loro forma giuridica, gestiscono servizi ambientali, intendendosi per tali quelli ricompresi nel servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, vale a dire: a) nettezza urbana: spazzamento, raccolta anche differenziata, trasporto dei rifiuti solidi e liquidi di qualsiasi categoria, espurgo pozzi neri; lavaggio cassonetti; b) impianti per il trattamento, lo smaltimento, il recupero dei rifiuti solidi e liquidi di qualsiasi categoria con o senza recupero energetico; c) impianti per la potabilizzazione, desalinizzazione e depurazione delle acque con o senza recupero energetico; d) impianti di produzione di calore ed energia elettrica; e) i servizi di supporto a quelli di igiene ambientale, quali quelli di officina/manutenzione e quelli dei settori tecnici-amministrativi e alle attività accessorie e complementari, quali: derattizzazione; disinfestazione; disinfezione; demuscazione; diserbo chimico; cura e manutenzione verde pubblico; pubbliche affissioni; deaffissioni; cancellazione scritte; pozzetti stradali; manutenzione strade/segnaletica/semafori; servizi funerari e cimiteriali; illuminazione pubblica; impianti sportivi; piscine. Per quanto riguarda, appunto, il contributo per l’assistenza sanitaria integrativa, con il versamento del 16 ottobre 2023, il contributo che le Aziende versano al Fondo Fasda è incrementato di un importo aggiuntivo, in misura fissa, pari a 5,00 euro per 12 mensilità (15,00 euro trimestrali).

Archiviato in: NEWS|LAVORO

Contratti di sviluppo agroalimentari: riapertura dei termini per presentare le domande di agevolazione

13 Ottobre 2023 da Teleconsul Editore S.p.A.

Il Ministero delle imprese e del made in Italy, con Decreto direttoriale 11 ottobre 2023, ha fissato i nuovi termini di riapertura dello sportello dei Contratti di sviluppo – settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli (Ministero delle imprese e del made in Italy, comunicato 13 ottobre 2023).

A seguito dell’approvazione da parte della Commissione europea, ai sensi delle norme dell’UE in materia di aiuti di Stato, di un regime da 910 milioni di euro, finanziato in parte dal dispositivo per la ripresa e la resilienza, per sostenere lo sviluppo agroindustriale, è stato riaperto lo sportello per la presentazione delle domande nell’ambito dei contratti di sviluppo agroalimentari.

 

Il Decreto direttoriale del Ministero delle imprese e del made in Italy 11 ottobre 2023, pubblicato sul sito istituzionale del ministero, infatti, ha disposto la riapertura dei termini per la presentazione delle domande di agevolazioni a valere sulla misura dei Contratti di sviluppo, concernenti il settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, in applicazione del regime di aiuti di Stato 107569/RFF 2023 e per i quali, con il Decreto direttoriale 28 dicembre 2022, era stata disposta la chiusura.

La disciplina relativa ai Contratti di sviluppo è regolata dal Decreto del 9 dicembre 2014 del Ministero dello sviluppo economico e successive modificazioni e integrazioni, che ha stabilito le modalità per l’accesso, la concessione e l’erogazione delle agevolazioni attraverso lo strumento dei contratti di sviluppo in conformità alle norme in materia di aiuti di Stato previste dal regolamento (UE) n. 651/2014.

 

Pertanto, a partire dal 20 ottobre 2023 i soggetti interessati potranno inviare le domande di agevolazione esclusivamente in modalità telematica, a pena di invalidità, utilizzando la piattaforma informatica messa a disposizione dall’Agenzia Nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. – INVITALIA, soggetto gestore dello strumento agevolativo, secondo le modalità e i modelli indicati nell’apposita sezione dedicata ai Contratti di sviluppo del sito internet dell’Agenzia.

Per le domande presentate alla data del 31 dicembre 2022 che prevedono l’applicazione delle disposizioni del regime di aiuti “Contratti di sviluppo agroindustriali” (SA.47694 (2017/N)) e  per le quali non sono state concesse le agevolazioni, entro la stessa data, INVITALIA procederà alla verifica della coerenza con i limiti e le condizioni previsti dal nuovo regime di aiuti, richiedendo le opportune integrazioni ai soggetti proponenti e fermo restando il possibile riconoscimento delle agevolazioni nei limiti dell’intensità massima richiesta in sede di presentazione della domanda.

Archiviato in: NEWS|FISCO

Fondo Faschim: adesioni e contribuzioni al Fondo di assistenza sanitaria

13 Ottobre 2023 da Teleconsul Editore S.p.A.

Illustrate le modalità di iscrizione ed adesione dei lavoratori e familiari al Fondo

Per l’iscrizione dei propri dipendenti al Fondo Faschim, Fondo di assistenza sanitaria integrativa per i lavoratori dell’industria chimica, chimico farmaceutica, delle fibre chimiche e dei settori abrasivi, lubrificanti e GPL, ed altresì per coloro a cui viene applicato il CCNL Coibenti – Industria, l’azienda deve innanzitutto aprire una propria posizione sulla piattaforma del Fondo avendo a sua disposizione un’area riservata in cui gestire le anagrafiche di dipendenti e familiari e verificare la distinta trimestrale dei contributi.
Per l’adesione dell’impresa, si necessita della compilazione del modulo apposito, e, una volta creata l’anagrafica questa riceverà le credenziali per poter accedere alla propria area riservata.
Circa l’iscrizione dei dipendenti invece, il rapporto di lavoro deve essere:
– a tempo indeterminato;
– a tempo determinato pari o superiore a 6 mesi, escludendo il periodo di prova;
– part-time pari o superiore alla metà dell’orario legale settimanale di lavoro.
Inoltre il lavoratore deve aver superato il periodo di prova (se è la sua prima iscrizione).
Una volta entrata nella sua area, l’azienda può caricare i dati e la modulistica richiesta per dipendenti ed il nucleo familiare, potendo altresì provvedere a cessare o sospendere l’iscrizione del dipendente, nei casi previsti dal regolamento.
Nel caso in cui le operazioni non vengano effettuate nei termini previsti dal regolamento, il Fondo non realizzerà alcuna retrodatazione.
Per ciò che concerne la contribuzione, questa viene definita dal CCNL di riferimento per la parte di adesione del dipendente, ossia quota dipendente e quota impresa, mentre per i familiari è il CdA del Fondo a determinarne gli importi.
Le quote contributive mensili richieste dal mese di gennaio 2022 sono le seguenti:

quota dipendentequota impresa
€ 4,00 al mese€ 22,50 al mese 

Per l’iscrizione del nucleo familiare (quota da trattenere in aggiunta a quella trattenuta per il dipendente):

nucleo monocompostoNucleo pluricomposto
€ 24,00  al mese€ 30,25 al mese 

Il versamento dei contributi al Fondo è di tipo trimestrale, ed i trimestri contributivi sono:

trimestre di riferimentodata del versamento
gennaio-marzo16 aprile
aprile-giugno16 luglio
luglio-settembre16 ottobre
ottobre-dicembre16 gennaio

L’azienda trattiene in busta paga la quota dipendente ed eventualmente quella del nucleo familiare se iscritto, dopodiché la verserà al Fondo alla scadenza contributiva fissata.
Faschim predispone inoltre, al termine di ogni trimestre contributivo la distinta dei contributi in cui si vede la fotografia del suddetto: la medesima viene messa a disposizione per le imprese dal Fondo stesso e nelle rispettive aree riservate.
Da ultimo si comunica che, la corresponsione delle quote di contribuzione deve esser realizzata a scadenza contributiva tramite le diverse modalità previste dal Fondo stesso.

 

Archiviato in: NEWS|LAVORO

CCNL Consorzi agrari: avviata la trattativa per il rinnovo

13 Ottobre 2023 da Teleconsul Editore S.p.A.

Tra le richieste dei sindacati un incremento salariale del 13,9% e la riduzione dell’orario di lavoro settimanale da 39 a 36 ore

Nei giorni scorsi si è aperta la trattativa tra Assocap e Fai-Cgil, Flai-Cisl e Uila-Uil per il rinnovo del CCNL applicabile ai dipendenti dei consorzi agrari, in scadenza il prossimo dicembre.
Nella piattaforma approvata le principali richieste sono state: 
– l’incremento salariale il quadriennio 2024-2027 del 13,9%;
– la riduzione dell’orario di lavoro settimanale, da 39 a 36 ore, a parità di salario
– il rafforzamento del sistema delle relazioni sindacali;
– miglioramenti sul piano della salute e della sicurezza e sul welfare contrattuale;
– un aggiornamento del sistema classificatorio.
Secondo i sindacati, il contesto economico di inflazione, le tensioni internazionali, i mutamenti climatici hanno contribuito a dare maggior rilievo ai dipendenti del settore, i quali offrono non solo servizi avanzati all’agricoltura e sostegno alle aziende agricole ma anche innovazione e sostenibilità e per tale motivo sono stati fissati gli incontri tecnici con l’obiettivo di iniziare subito il confronto.

Archiviato in: NEWS|LAVORO

La Cassazione sul salario minimo costituzionale

13 Ottobre 2023 da Teleconsul Editore S.p.A.

La Corte di Cassazione interviene nuovamente sul tema della retribuzione proporzionata e sufficiente che, se non garantita, può giustificare la disapplicazione delle clausole del CCNL da parte del giudice (Corte di Cassazione, sentenza 10 ottobre 2023, n. 2832).

Nella sentenza in oggetto la Suprema Corte riafferma il diritto dei lavoratori a percepire una giusta retribuzione, conforme al principio costituzionale sancito dall’articolo 36 della Costituzione della sufficienza e proporzionalità della stessa.

 

Il fatto

 

Nel giudizio di primo grado i ricorrenti esponevano di essere dipendenti di una società con mansioni di portiere, di essere addetti alla guardiania presso le sedi di altra società e di svolgere la loro prestazione lavorativa prevalentemente nel turno notturno, senza pausa, per quattro notti consecutive e due giorni di riposo, per un turno giornaliero di 11 ore e 10 minuti, nonché di essere inquadrati nel livello D del CCNL per i dipendenti di istituti ed imprese di vigilanza privata servizi fiduciari.

 

Assumevano che la loro retribuzione tabellare lorda era pari al netto mensile di euro 863,00 per tredici mensilità, ossia ad una paga oraria (con applicazione del divisore di 173 ore previsto dal CCNL) di euro 5,49, e che non avevano mai percepito la maggiorazione per il lavoro notturno.

 

Deducevano, dunque, che la loro retribuzione era al di sotto della soglia di povertà e quindi non conforme ai principi di cui all’art. 36 Cost., chiedendo, tra l’altro, l’accertamento del loro diritto a una retribuzione mensile lorda pari a quella riconosciuta dal CCNL portieri (dipendenti da proprietari di fabbricati), oltre al riconoscimento della maggiorazione per il lavoro notturno, del diritto a percepire per ogni giorno di ferie la retribuzione relativa ad ore 11 e minuti 17 e la condanna al pagamento delle conseguenti differenze retributive, anche a titolo di t.f.r.

 

Il Tribunale adito accoglieva parzialmente le domande mentre, in sede di appello, la sentenza di primo grado veniva parzialmente riformata, con condanna delle due società a pagare, in solido, ai lavoratori le differenze retributive a titolo di ferie liquidate nelle somme indicate, nonché alla conseguente integrazione del t.f.r.

 

La sentenza di secondo grado era oggetto di ricorso in Cassazione in via principale e incidentale da parte delle società.

 

La decisione

 

La Corte ribadisce che l’art. 36, 1° co., Cost. garantisce due diritti distinti, che, tuttavia, nella concreta determinazione della retribuzione, si integrano a vicenda: quello ad una retribuzione «proporzionata» garantisce ai lavoratori «una ragionevole commisurazione della propria ricompensa alla quantità e alla qualità dell’attività prestata»; quello ad una retribuzione «sufficiente» dà diritto ad «una retribuzione non inferiore agli standards minimi necessari per vivere una vita a misura d’uomo», ovvero ad «una ricompensa complessiva che non ricada sotto il livello minimo, ritenuto, in un determinato momento storico e nelle concrete condizioni di vita esistenti, necessario ad assicurare al lavoratore ed alla sua famiglia un’esistenza libera e dignitosa». In altre parole, l’uno stabilisce «un criterio positivo di carattere generale», l’altro «un limite negativo, invalicabile in assoluto».

 

Il riferimento al salario di cui al CCNL integra solo una presunzione relativa di conformità a Costituzione, suscettibile di accertamento contrario. Infatti, non esiste una riserva normativa o contrattuale a favore della contrattazione collettiva nella determinazione del salario.

 

Infatti, il giudice deve compiere un’operazione di raffronto tra il salario di fatto e salario costituzionale valutando il rispetto dei criteri giuridici della sufficienza e della proporzionalità della retribuzione che deve poter assicurare al lavoratore e alla sua famiglia un’esistenza libera e dignitosa. Nell’effettuare tale operazione il giudice di merito gode di un’ampia discrezionalità nella determinazione della giusta retribuzione, potendo discostarsi (in diminuzione ma anche in aumento) dai minimi retributivi della contrattazione collettiva e potendo servirsi di altri criteri di giudizio e parametri differenti da quelli contrattual-collettivi (sia in concorso, sia in sostituzione), con l’unico obbligo di darne puntuale ed adeguata motivazione rispettosa dell’art. 36 Cost.

 

Tra i parametri che possono essere utilizzati, per esempio, vi sono: i dati forniti dall’ISTAT sul livello di povertà assoluta, l’importo della NASPI o della CIG, la soglia di reddito per l’accesso alla pensione di inabilità e l’importo del reddito di cittadinanza, la natura e le caratteristiche della concreta attività svolta, le nozioni di comune esperienza e, in difetto di utili elementi, anche i criteri equitativi. E’ legittimo anche utilizzare come parametro il CCNL regolante un settore merceologico analogo o affine a quello oggetto di causa. 

 

Pertanto, pur individuando in prima battuta i parametri della giusta retribuzione nel CCNL, non è escluso che questi siano sottoposti a controllo e, nel caso, disapplicati allorché l’esito del giudizio di conformità all’art. 36 Cost. si riveli negativo, secondo il motivato giudizio discrezionale del giudice, con conseguente nullità delle relative clausole.

 

Archiviato in: NEWS|LAVORO

Legge di conversione del Decreto Asset: disposizioni in materia fiscale

12 Ottobre 2023 da Teleconsul Editore S.p.A.

Il D.L. 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni nella Legge 9 ottobre 2023, n.136, recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici, ha introdotto svariate misure di natura fiscale rivolte ad operatori economici e a privati.

Il provvedimento consta di 29 articoli suddivisi in 5 Capi, tra i quali in particolare il IV è dedicato alle disposizioni in materia fiscale.

Tra le novità principali:

  • all’articolo 5 è riconosciuto un incentivo, sotto forma di credito d’imposta, per la ricerca e lo sviluppo nel settore della microelettronica ed è istituito il Comitato tecnico permanente per la microelettronica;

  • all’articolo 24 sono previste misure in materia di incentivi per l’efficienza energetica;

  • all’articolo 25 sono introdotte disposizioni in materia di comunicazioni derivanti dall’esercizio delle opzioni di cui all’articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge D.L. 19 maggio 2020, n. 34;

  • all’articolo 26 è istituita, per l’anno 2023, una imposta straordinaria calcolata sull’incremento del margine di interesse;

  • all’articolo 27 sono trattate le estinzioni anticipate dei contratti di credito al consumo.

Nel dettaglio, dunque, alle imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, che effettuano investimenti in progetti di ricerca e sviluppo relativi al settore dei semiconduttori è riconosciuto un incentivo, sotto forma di credito d’imposta, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento UE n. 651/2014.

Tale credito d’imposta è calcolato sulla base dei costi ammissibili elencati nell’articolo 25, paragrafo 3, del suddetto regolamento UE, con esclusione dei costi relativi agli immobili, sostenuti dal 9 ottobre 2023, data di entrata in vigore del decreto, fino al 31 dicembre 2027 ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, a partire dal periodo d’imposta successivo a quello di sostenimento dei costi.

L’incentivo spetta anche alle imprese residenti o alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti che eseguono le attività di ricerca e sviluppo nel caso di contratti stipulati con imprese residenti o localizzate in altri Stati membri dell’Unione europea, negli Stati aderenti all’accordo sullo Spazio economico europeo ovvero in Stati compresi nell’elenco di cui al decreto del MEF 4 settembre 1996.

Per fruirne è necessario che le imprese richiedano la certificazione delle attività di ricerca e sviluppo, di cui all’articolo 23, commi da 2 a 5, del D.L. n. 73/2022.

 

Altra importante novità introdotta dal Decreto Asset, è la modifica dell’articolo 119, comma 8-bis, secondo periodo, del D.L. n. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 77/2020, che prevede la proroga dal 30 settembre 2023 al 31 dicembre 2023 del termine finale entro il quale le persone fisiche possono beneficiare del superbonus 110% per le spese sostenute per interventi agevolati su edifici unifamiliari e unità immobiliari indipendenti e autonome, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo.

 

Tra le altre misure introdotte dal provvedimento si segnala anche l’obbligo di comunicazione da parte dell’ultimo cessionario dei crediti non ancora utilizzati, per cause diverse dal decorso dei termini di utilizzo, derivanti dall’esercizio delle opzioni di cui all’articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del D.L. n. 34/2020. La comunicazione deve pervenire all’Agenzia delle entrate entro 30 giorni dall’avvenuta conoscenza dell’evento che ha determinato la non utilizzabilità del credito.

La norma chiarisce, inoltre, che le suddette disposizioni si applicano a partire dal 1 dicembre 2023 e nel caso in cui la conoscenza dell’evento che ha determinato la non utilizzabilità del credito sia avvenuta prima del 1 dicembre 2023, la comunicazione è effettuata entro il 2 gennaio 2024.

La mancata comunicazione entro i termini previsti comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa tributaria pari a 100 euro.

 

Infine, in dipendenza dell’andamento dei tassi di interesse e del costo del credito, il D.L. 10 agosto 2023, n. 104 istituisce, per l’anno 2023, un’imposta straordinaria, determinata ai sensi dei commi 2 e 3, a carico delle banche di cui all’articolo 1 del D.Lgs. n. 385/1993, determinata applicando un’aliquota pari al 40% sul maggior valore tra:

  1. a) l’ammontare del margine di interesse di cui alla voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d’Italia relativo all’esercizio antecedente a quello in corso al 1 gennaio 2023 che eccede per almeno il 5% il medesimo margine nell’esercizio antecedente a quello in corso al 1 gennaio 2022;

  2. b) l’ammontare del margine di interesse di cui alla voce 30 del predetto conto economico relativo all’esercizio antecedente a quello in corso al 1 gennaio 2024 che eccede per almeno il 10% il medesimo margine nell’esercizio antecedente a quello in corso al 1 gennaio 2022.

L’ammontare dell’imposta straordinaria, in ogni caso, non può essere superiore a una quota pari allo 0,1% del totale dell’attivo relativo all’esercizio antecedente a quello in corso al 1 gennaio 2023.

Tale imposta, indeducibile ai fini IRES e IRAP, è versata entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell’esercizio antecedente a quello in corso al 1 gennaio 2024 e i soggetti che approvano il bilancio oltre il termine di 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. Per i soggetti, invece, con esercizio non coincidente con l’anno solare, se il termine di cui ai primi due periodi scade nell’anno 2023, il versamento è effettuato nel 2024 e, comunque, entro il 31 gennaio.

 

Archiviato in: NEWS|FISCO

  • « Pagina precedente
  • 1
  • …
  • 196
  • 197
  • 198
  • 199
  • 200
  • …
  • 491
  • Pagina successiva »

Cerca nelle News

  • NEWS|LAVORO
  • NEWS|FISCO
  • NEWS|PREVIDENZA

Dove siamo

Via Dei Gobbi 147/A – 149
59100 Prato (PO)

Tel/Fax: +39 0574 607484

Colleghiamoci

Rimaniamo in contatto. Seguici su i nostri social networks.
  • Email
  • Facebook
  • Instagram
  • LinkedIn
  • Twitter

Studio Vannucchi & Associati | P.IVA: 02081580975 | Via Dei Gobbi 147/a - 59100 Prato (PO) | Sviluppato da

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità (“miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “interazioni e funzionalità semplici”) come specificato nella cookie policy.
Puoi liberamente prestare, rifiutare o revocare il tuo consenso, in qualsiasi momento, accedendo al pannello delle impostazioni.
Accetta Tutto
Rifiuta TuttoPreferenze
Preferenze cookie

Le tue preferenze relative al consenso

Il seguente pannello ti consente di esprimere le tue preferenze di consenso alle tecnologie di tracciamento che adottiamo per offrire le funzionalità e svolgere le attività sotto descritte. Per ottenere ulteriori informazioni in merito all'utilità e al funzionamento di tali strumenti di tracciamento, fai riferimento alla Privacy Policy. Puoi rivedere e modificare le tue scelte in qualsiasi momento.
Strettamente necessari
Sempre abilitato
Questi strumenti di tracciamento sono strettamente necessari per garantire il funzionamento e la fornitura del servizio che ci hai richiesto e, pertanto, non richiedono il tuo consenso.
CookieDurataDescrizione
cookielawinfo-checkbox-analyticsQuesto cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent. Il cookie viene utilizzato per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Misurazione".
cookielawinfo-checkbox-functionalIl cookie è impostato dal GDPR Cookie Consent per registrare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Miglioramento dell'esperienza".
cookielawinfo-checkbox-necessaryQuesto cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent. I cookie vengono utilizzati per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Strettamente necessari".
cookielawinfo-checkbox-performanceQuesto cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent. Il cookie viene utilizzato per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Interazioni e funzionalità semplici".
viewed_cookie_policyQuesto cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent e viene utilizzato per memorizzare se l'utente ha acconsentito o meno all'uso dei cookie. Non memorizza alcun dato personale.
Miglioramento dell'esperienza
Questi strumenti di tracciamento ci permettono di offrire una user experience personalizzata migliorando la gestione delle impostazioni e consentendo l'interazione con network e piattaforme esterne.
Interazioni e funzionalità semplici
Questi strumenti di tracciamento abilitano semplici interazioni e funzionalità che ti permettono di accedere a determinate risorse del nostro servizio e ti consentono di comunicare più facilmente con noi.
Misurazione
Questi strumenti di tracciamento ci permettono di misurare il traffico e analizzare il tuo comportamento con l'obiettivo di migliorare il nostro servizio.
Salva e accetta