Studio Vannucchi & Associati

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CIRL Edilizia Artigianato – Toscana: definito l’EVR 2023

30 Agosto 2023 da Teleconsul Editore S.p.A.

Stabiliti gli importi dell’Elemento variabile della retribuzione per impiegati ed operai della regione Toscana

Presso la sede della Cassa edile regionale Toscana è stato siglato il Verbale di Accordo tra le sigle sindacali Cna-Costruzioni, Confartigianato Edilizia, Casartigiani, insieme a Fillea-Cgil, Filca-Cisl e Feneal-Uil, tutte della regione Toscana, per la determina dell’EVR 2023, previa verifica, su base territoriale, dell’andamento degli indicatori presi a riferimento per la determinazione dell’Elemento Variabile della Retribuzione che le imprese sono tenute ad erogare ad operai ed impiegati in forza nel periodo 1° luglio 2023-31 giugno 2024. Riscontrata la positività di 4 parametri su 5 per il riconoscimento dell’emolumento, gli importi da erogare per l’anno 2023/2024 sono quelli riportati nella tabella di seguito.

LIVELLOEVR (Importo mensile 6%)EVR (Importo 80%)
7108,2986,63
694,7775,82
578,9663,17
473,1558,52
368,4154,73
260,4748,38
152,8242,25

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Supporto per la formazione e il lavoro: le modalità di accesso e di fruizione

30 Agosto 2023 da Teleconsul Editore S.p.A.

Arrivano le prime indicazioni dell’INPS sulla misura istituita dal Decreto Lavoro (INPS, circolare 29 agosto 2023, n. 77).

L’INPS ha fornito le prime indicazioni in merito alle modalità di accesso e di fruizione della misura del Supporto per la formazione e il lavoro (SFL), istituita dall’articolo 12 del D.L. n. 48/2023, cosiddetto Decreto Lavoro, a decorrere dal 1° settembre 2023.

Il SFL è finalizzato a favorire l’attivazione nel mondo del lavoro delle persone a rischio di esclusione sociale e lavorativa, mediante la partecipazione a progetti di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro e di politiche attive del lavoro comunque denominate. Nell’ambito del Supporto per la formazione e il lavoro rientrano il servizio civile universale di cui al D.Lgs. n. 4/2017 e i progetti utili alla collettività come definiti ai sensi dell’articolo 6, comma 5-bis, del D.L. n. 48/2023. Il beneficiario riceverà, quale indennità di partecipazione alle misure di attivazione lavorativa, un importo mensile di 350 euro per un periodo massimo di 12 mensilità.

La misura è destinata ai singoli componenti dei nuclei familiari, di età compresa tra i 18 e i 59 anni, con un valore dell’ISEE familiare, in corso di validità, non superiore a 6.000 euro annui e che non hanno i requisiti per accedere all’Assegno di inclusione (ADI), altro intervento previsto dal citato Decreto Lavoro.

I requisiti per l’accesso al SFL

La circolare in commento illustra i diversi requisiti necessari per l’accesso alla misura in questione; ve ne sono di ordine reddituale e patrimoniale (ad esempio il valore ISEE già menzionato), relativi al godimento di beni durevoli (ad esempio non si può essere intestatari di auto di cilindrata superiore a 1600 cc) e non si deve essere sottoposti a provvedimenti cautelari personali o a sentenze definitive intervenute nei 10 anni precedenti la richiesta.

Inoltre, sono esclusi dal godimento del beneficio i soggetti disoccupati, a seguito di dimissioni volontarie, nei 12 mesi successivi alla data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni per giusta causa, nonché la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.

Peraltro, la misura del SFL è compatibile con lo svolgimento di un’attività di lavoro, rispettivamente dipendente o autonomo, purché il reddito percepito non superi i valori soglia previsti per accedere alla misura, mentre è incompatibile con il Reddito e la Pensione di cittadinanza e con ogni strumento pubblico di integrazione o di sostegno al reddito per la disoccupazione. 

Infine, ai sensi dell’articolo 12, comma 4, del Decreto Lavoro, i richiedenti del SFL devono avere assolto il diritto-dovere all’istruzione e formazione, ai sensi del D.Lgs. 76/2005 o risultare esentati da tali obblighi nei casi previsti dalla disciplina vigente.

La presentazione della richiesta e il patto di attivazione digitale

Secondo quanto previsto dall’articolo 3 del D.M. n. 108/2023, la domanda è presentata dall’interessato all’INPS in modalità telematica e il relativo percorso di attivazione viene attuato mediante la piattaforma di attivazione per l’inclusione sociale e lavorativa presente nel Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (SIISL) attraverso l’invio automatico ai servizi per il lavoro competenti. All’atto della domanda, l’interessato viene informato che attraverso il SIISL riceverà l’informazione dell’accettazione della sua domanda del SFL per proseguire il percorso di attivazione.

Il richiedente il beneficio, dopo la presentazione della domanda potrà accedere al portale del Sistema Informativo per l’inclusione sociale (SIISL) dove potrà precompilare il Patto di attivazione digitale (PAD) che diverrà operativo all’esito positivo dell’istruttoria della domanda.

A seguito della sottoscrizione del patto di attivazione digitale, il beneficiario è convocato dal servizio per il lavoro competente per la stipula del patto di servizio personalizzato. La convocazione può essere effettuata anche attraverso messaggistica telefonica o posta elettronica, utilizzando i contatti a tale fine forniti dai beneficiari nell’ambito del patto di attivazione digitale, secondo modalità organizzative territorialmente adottate dalle regioni.  

Gli obblighi

Il beneficiario dell’indennità di partecipazione è tenuto ad aderire alle misure di formazione e di attivazione lavorativa indicate nel patto di servizio personalizzato, dando conferma, anche con modalità telematica, ai servizi competenti, della partecipazione a tali attività almeno ogni 90 giorni.

Inoltre, si è tenuti ad accettare un’offerta di lavoro che abbia le caratteristiche di cui all’articolo 9 del D.L. n. 48/2023. A seguito della mancata accettazione di una offerta di lavoro, che corrisponda alle caratteristiche indicate, il soggetto intermediario che effettua la proposta di lavoro, valutata la mancanza del giustificato motivo, attraverso la piattaforma SIU, segnala al SIISL l’evento suscettibile di sanzione e l’INPS dispone la decadenza dal beneficio. 

La circolare in commento contiene le indicazioni in materia di offerte di lavoro e compatibilità con il SFL, le variazioni da comunicare durante la fruizione della misura, il regime dei controlli e delle sanzioni, ecc. Infine, dal punto di vista fiscale  il beneficio economico del SFL è esente dall’imposta sul reddito delle persone fisiche, ai sensi dell’articolo 34, comma 3, del D.P.R. n. 601/1973 e si configura come sussidio di sostentamento a persone comprese nell’elenco dei poveri.

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Disponibile la piattaforma per la presentazione delle istanze inerenti al Social Bonus

29 Agosto 2023 da Teleconsul Editore S.p.A.

Relativamente al Social Bonus in favore degli Enti del terzo settore, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha reso nota l’attivazione della piattaforma per la presentazione delle istanze con scadenza 15 settembre (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, comunicato 28 agosto 2023).

Per gli ETS che hanno presentato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali un progetto per sostenere il recupero di immobili pubblici inutilizzati e di beni mobili e immobili confiscati alla criminalità organizzata assegnati ai suddetti Enti e da questi utilizzati esclusivamente per lo svolgimento di attività di cui all’art. 5 con modalità non commerciali, l’articolo 81 del D.Lgs. n. 117/2017 prevede un credito d’imposta:

  • pari al 65% delle erogazioni liberali in denaro effettuate da persone fisiche;

  • del 50% se effettuate da enti o società.

Tale credito d’imposta è riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali nei limiti del 15% del reddito imponibile ed ai soggetti titolari di reddito d’impresa nei limiti del 5×1000 dei ricavi annui.

Per i soggetti titolari di reddito d’impresa il credito è utilizzabile tramite compensazione e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive.

In entrambi i casi il suddetto credito d’imposta è ripartito in 3 quote annuali di pari importo.

 

Per inoltrare la richiesta di accesso al beneficio, dunque, gli istanti devono compilare il format disponibile all’interno del sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e allegare la modulistica adottata con Decreto del Direttore generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese e del Direttore generale dell’innovazione tecnologica, delle risorse strumentali e della comunicazione del 7 luglio 2023, n. 118.

 

Ai sensi del comma 2, art. 8 del Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 23 febbraio 2022, con cui sono state definite le modalità di attuazione delle agevolazioni previste dal citato articolo 81, comprese le procedure per l’approvazione dei progetti di recupero finanziabili, le scadenze per ciascun anno per la presentazione delle istanze sono:

 

– 15 gennaio;

– 15 maggio;

– 15 settembre.

 

Pertanto, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha ricordato che il prossimo 15 settembre sarà la prima finestra utile per la presentazione dei progetti da finanziare con la misura del Social Bonus.

 

 

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Ischia: ripresa dei termini degli adempimenti e dei versamenti dei premi assicurativi

29 Agosto 2023 da Teleconsul Editore S.p.A.

L’INAIL fornisce le istruzioni operative da seguire per effettuare il pagamento degli importi sospesi indicando anche i codici da inserire nel modello F24 (INAIL, nota 29 agosto 2023, n. 8877).

Il D.L. n. 186/2022, convertito con modificazioni dalla Legge n. 9/2023, all’articolo 1, ha stabilito la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, in favore dei soggetti che, alla data del 26 novembre 2022, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nel territorio dei Comuni di Casamicciola Terme e di Lacco Ameno dell’isola di Ischia.

 

In particolare, la sospensione in questione operava relativamente al periodo dal 26 novembre 2022 al 30 giugno 2023, con ripresa dei termini a partire dal 16 settembre 2023.

 

Proprio in considerazione dell’approssimarsi della suddetta data, l’INAIL, con la nota in oggetto, informa coloro che si sono avvalsi della sospensione degli adempimenti che sono disponibili, dal 1° settembre 2023 e fino al 16 settembre 2023 compreso, i servizi “Alpi online” e “Riduzione per prevenzione” per consentire di presentare la dichiarazione delle retribuzioni per l’autoliquidazione 2022/2023 e la domanda di riduzione del tasso medio per prevenzione ai sensi dell’articolo 23 delle Modalità di applicazione delle Tariffe dei premi.

 

Riguardo alla ripresa dei versamenti, si ricorda che il pagamento degli importi sospesi deve avvenire in unica soluzione entro il 16 settembre 2023 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 60 rate mensili di pari importo con scadenza il 16 di ciascun mese, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2023.

 

Cadendo il predetto termine del 16 settembre 2023 nella giornata di sabato, l’INAIL precisa che i versamenti si considerano comunque nei termini se effettuati entro il 18 settembre 2023.

 

I codici da indicare nel campo “numero di riferimento” del modello F24 sono:

 

– 999260 per il versamento in un’unica soluzione entro il 16 settembre;

 

– 999261 per il versamento in forma rateale.

 

Inoltre, a partire dal 16 settembre 2023 saranno riattivati anche i piani di ammortamento delle rateazioni ordinarie ed, entro la medesima data, tutte le rate sospese devono essere versate unitamente alla prima rata corrente in scadenza dopo il termine di sospensione.

 

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Indennità di discontinuità per i lavoratori dello spettacolo: ok del governo

29 Agosto 2023 da Teleconsul Editore S.p.A.

Il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto legislativo per il riordino e la revisione degli ammortizzatori sociali relativi al settore (Consiglio dei ministri, comunicato 28 agosto 2023, n. 48).

Il trattamento previdenziale dei lavoratori dello spettacolo è l’oggetto del decreto legislativo approvato dal Consiglio dei ministri nella seduta del 28 agosto scorso. In particolare, è stato approvato in esame preliminare un provvedimento relativo al riordino e alla revisione degli ammortizzatori e delle indennità e per l’introduzione di un’indennità di discontinuità in favore dei lavoratori di questo comparto.

Le nuove norme sono volte a compensare gli effetti negativi subiti dagli operatori dello che spesso subiscono alti livelli di frammentarietà e discontinuità della posizione reddituale e contributiva.

Gli interventi mirano alla protezione sociale di categorie diverse:

– lavoratori dello spettacolo a tempo determinato (e cioè che prestino a tempo determinato, attività artistica o tecnica, direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli; o che prestino a tempo determinato attività al di fuori delle ipotesi di cui alla ipotesi precedente, ma pur sempre nel settore dello spettacolo;

– lavoratori dello spettacolo intermittenti, anche a tempo indeterminato.

In sostanza, a decorrere dal 1° gennaio 2024, si introduce una specifica indennità di discontinuità, al fine di tutelare tali categorie nei periodi di inattività o durante i periodi di studio e formazione. Inoltre, si individuano i requisiti che il lavoratore richiedente deve possedere al momento della presentazione della domanda di indennità all’INPS entro il 30 giugno di ogni anno a pena di decadenza.

Vengono determinate poi la misura e la durata del riconoscimento dell’indennità, insieme alle modalità di corresponsione della stessa in un’unica soluzione nella misura del 60% del valore calcolato sulla media delle retribuzioni imponibili relative all’anno solare precedente la presentazione della domanda. Con riferimento alla durata dell’indennità, si stabilisce che non siano computati i periodi contributivi che abbiano già dato luogo a erogazione di altra prestazione di disoccupazione al fine di evitare il cumulo della medesima contribuzione per l’erogazione di più prestazioni di sostegno al reddito (per esempio, NASpl, indennità di maternità, malattia, infortunio). Vengono definite, inoltre, le misure dirette a favorire i percorsi di formazione e di aggiornamento per i percettori dell’indennità.

Inoltre, viene abrogata, a decorrere dal 1° gennaio 2024, l’indennità per i lavoratori autonomi dello spettacolo (ALAS) e si introduce un regime transitorio destinato a trovare applicazione agli eventi di cessazione involontaria intervenuti fino alla data del 31 dicembre 2023. Prevista, infine, una disciplina transitoria per i lavoratori che abbiano maturato i requisiti nell’anno 2022 e presentino la domanda entro il 15 dicembre 2023, determinando l’incumulabilità tra l’indennità di discontinuità e l’ALAS.

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CCNL Pompe Funebri: nuovi minimi a partire da settembre

29 Agosto 2023 da Teleconsul Editore S.p.A.

Previsti aumenti per il personale dipendente da imprese esercenti l’attività funebre

Il CCNL 11 marzo 2021sottoscritto da Feniof, assistita da Confcommercio Imprese per l’Italia e Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti ha previsto, per il personale dipendente da imprese esercenti l’attività funebre, dal 1° settembre 2023  un aumento pari a 16,00 euro mensili, con riferimento al parametro 113 del 4° livello.
Di seguito gli aumenti retributivi e i minimi tabellari degli altri livelli, individuati di conseguenza.

LivelliAumenti dal 1° settembre 2023
1 24,64 euro 
220,67 euro 
3 17,84 euro 
4s 16,99 euro 
4 16,00 euro 
514,16 euro 

 

LivelliMinimi dal 1°settembre 2023 
11.641,55 euro 
21.377,21 euro 
31.188,47 euro 
4s1.132,36 euro 
41.066,32 euro 
5943,66 euro 

 



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Detrazione IVA per interventi su un locale di proprietà comunale usato in parte a fini commerciali

28 Agosto 2023 da Teleconsul Editore S.p.A.

L’Agenzia delle entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla possibilità di presentare dichiarazioni IVA integrative al fine di poter esercitare la detrazione, relativamente a interventi effettuati su un locale di proprietà del Comune, con riferimento all’effettuazione dell’attività commerciale in parte realizzata su una parte dello stesso locale (Agenzia delle entrate, risposta 25 agosto 2023, n. 419).

L’articolo 19 del Decreto IVA, ai commi 1, 2 e 4, prevede che per la determinazione dell’imposta dovuta a norma del primo comma dell’articolo 17 o dell’eccedenza di cui al secondo comma dell’articolo 30, è detraibile dall’ammontare dell’imposta relativa alle operazioni effettuate, quello dell’imposta assolta o dovuta dal soggetto passivo o a lui addebitata a titolo di rivalsa in relazione ai beni e ai servizi importati o acquistati nell’esercizio di impresa.

 

In particolare, il diritto alla detrazione dell’imposta sorge nel momento in cui l’imposta diviene esigibile ed è esercitata al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto e alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo.

 

In riferimento alla determinazione della quota detraibile, l’Agenzia delle entrate ha avuto già modo di precisare, con la circolare 24 dicembre 1997, n. 328/E, che per i beni ed i servizi utilizzati esclusivamente per realizzare operazioni fuori campo IVA non compete alcuna detrazione d’imposta e, relativamente agli acquisti di beni e servizi utilizzati promiscuamente e cioè impiegati per realizzare sia operazioni imponibili sia operazioni escluse dall’ambito IVA, che spetta una detrazione parziale, rapportata all’entità del loro impiego nelle operazioni soggette ad imposta.

Relativamente agli enti non commerciali, tra i quali sono riconducibili i Comuni, l’articolo 19ter ammette in detrazione soltanto l’imposta relativa agli acquisti e alle importazioni fatti nell’esercizio di attività commerciali.

 

La detrazione, dunque, è ammessa:

  • a condizione che l’attività commerciale sia gestita con contabilità separata da quella relativa all’attività principale e conforme alle disposizioni di cui agli articoli 20 e 20bis del D.P.R. n. 600/1973;

  • relativamente ai beni e servizi utilizzati promiscuamente nell’esercizio dell’attività commerciale e dell’attività principale, nella parte imputabile all’esercizio dell’attività commerciale.

Diversamente, la detrazione non è ammessa:

  • in caso di omessa tenuta, anche in relazione all’attività principale, della contabilità obbligatoria a norma di legge o di statuto;

  • quando la contabilità stessa presenti irregolarità tali da renderla inattendibile. 

L’articolo 19bis2, commi 1 e 2, dello stesso Decreto IVA, inoltre, prevede che la detrazione dell’imposta relativa ai beni non ammortizzabili e ai servizi è rettificata in aumento o in diminuzione qualora i beni e i servizi medesimi siano utilizzati per effettuare operazioni che danno diritto alla detrazione in misura diversa da quella inizialmente operata.

 

Nel caso di specie, il Comune utilizza un locale di sua proprietà, coincidente con l’area che risulta oggetto di affidamento in concessione, in parte per effettuare un’attività economica e per la restante parte per lo svolgimento della propria attività istituzionale di rappresentanza.

L’Agenzia chiarisce che il locale, seppur accatastato quale bene immobile destinato ad attività commerciale, risulta parzialmente destinato a detta attività solo a partire dalla stipula dell’atto di concessione.

Infatti, solo con riferimento all’affidamento dei predetti servizi e della connessa parte dell’area del locale strumentale all’esercizio degli stessi, a fronte del pagamento dei relativi canoni da parte del concessionario per l’intera durata della medesima concessione, può configurarsi in capo al Comune l’attività economica che lo stesso ritiene di svolgere e, conseguentemente, da quel momento è esercitabile il relativo diritto alla detrazione dell’IVA assolta per interventi di riqualificazione, recupero statico, efficientamento energetico e rifunzionalizzazione.

 

Pertanto, la parziale destinazione d’uso dell’immobile consente al Comune di recuperare proporzionalmente, per i decimi che residuano, la quota d’imposta ad essi relativa, in applicazione di quanto previsto sia dal richiamato articolo 19, comma 4 sia dal citato articolo 19bis del Decreto IVA.

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CIPL Edilizia – Industria Torino: sottoscritto il verbale di accordo

28 Agosto 2023 da Teleconsul Editore S.p.A.

Tra le modifiche: la percentuale di contribuzione, gli importi di diaria, trasferta e l’indennità mensa

Il 24 luglio 2023 è stato sottoscritto tra l’Ance Torino e Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil il verbale di accordo, ad integrazione e modifica del verbale di accordo del 31 maggio scorso.
Di seguito le modifiche più rilevanti.
Contribuzione Fnape
Dal 1° giugno 2023, la percentuale di contribuzione dovuta dalle imprese per il Fondo si allinea alla percentuale stabilita a livello nazionale, ovvero il 3,66%, ad esclusione di eventuali premialità derivanti dalla gestione nazionale degli accantonamenti. 
Diaria e trasferta 
A decorrere dal 1°giugno 2023 e fino al 31 dicembre 2025, vengono soppresse temporaneamente:
– le aliquote del 6% per la zona A,
–  le aliquote del 12% e del 20% per la zona B,
sostituite con I’erogazione a titolo di diaria degli importi giornalieri di seguito indicati, incrementati in occasione di future variazioni nel 2024 e 2025 dei minimi tabellari nella misura rispettivamente per la zona A del 6% e per la zona B del 12%, 20% di tali variazioni.
Zona territoriale A

Livello Giugno 2023 Giugno 2024 Giugno 2025 
46,85 euro 7,45 euro 8,05 euro 
36,53 euro 7,13 euro 7,73 euro 
26,11 euro 6,71 euro 7,31 euro 
15,55 euro 6,15 euro 6,75 euro 

Zona territoriale B (fino a 10Km)

Livello Giugno 2023 Giugno 2024 Giugno 2025 
413,11 euro 13,71 euro 14,31 euro 
312,46 euro13,06 euro 13,66 euro 
211,61 euro 12,21 euro 12,81 euro 
110,51 euro 11,11 euro 11,71 euro 

Zona territoriale B (oltre 10 Km)

Livello Giugno 2023 Giugno 2024 Giugno 2025 
421,45 euro 22,05 euro 22,65 euro 
320,36 euro 20,96 euro 21,56 euro 
218,95 euro 19,55 euro 20,15 euro 
117,11 euro 17,71 euro 18,31 euro 

Autisti 
Gli autisti hanno diritto alla diaria giornaliera nell’ammontare indicato nella tabella di seguito indicata, indipendentemente dal Comune di assunzione e dai percorsi che effettuano durante la giornata di lavoro. Tali importi sono incrementati, in occasione di future variazioni nel 2024 e 2025, dei minimi tabellari nella misura dell’8% di tali variazioni.

LivelloDiaria giornaliera 2023 Diaria giornaliera 2024 Diaria giornaliera 2025 
3 8,5 euro 9,10 euro 9,70 euro 
27,94 euro 8,54 euro 9,14 euro 

Indennità di mensa 
Dal 1°giugno 2023, l’indennità sostitutiva del servizio di mensa per gli operai è incrementata di 0,65 centesimi orari. 
Con pari decorrenza l’indennità sostitutiva del servizio di mensa per gli impiegati è incrementata a 5,20 euro giornalieri.
Bonus Formazione
Le Parti concordano di destinare 150.000 euro annui, allo scopo di ridurre, nella forma di rimborso orario a concorso spese, l’onere economico per le imprese che, in regola con gli adempimenti Cassa Edile e che paghino regolarmente la retribuzione e l’EVR al proprio personale, lo impegnino in ore di attività formative erogate da FSC Torino. 

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Le modalità di attuazione del Supporto per la formazione e il lavoro

28 Agosto 2023 da Teleconsul Editore S.p.A.

Pubblicato sulla G.U. del 25 agosto 2023 il decreto ministeriale che disciplina le modalità attuative della nuova misura di attivazione al lavoro che verrà avviata a decorrere dal 1° settembre 2023 (D.M. 8 agosto 2023, n. 108).

Il D.L. n. 48/2023 (cosiddetto Decreto Lavoro, convertito con modificazioni dalla Legge n. 85/2023), all’articolo 12, ha introdotto, a decorrere dal 1° settembre 2023, il “Supporto per la formazione e il lavoro” (SFL) quale misura finalizzata a favorire l’attivazione nel mondo del lavoro delle persone a rischio di esclusione sociale e lavorativa mediante la partecipazione a progetti di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro e di politiche attive del lavoro comunque denominate.

 

Con l’approssimarsi del termine di avvio della suddetta misura, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha definito le relative modalità di attuazione nel decreto n. 108/2023 in oggetto.

 

L’articolo 2 del citato decreto ministeriale riepiloga innanzitutto la platea dei potenziali beneficiari dello strumento di inclusione lavorativa, specificando che possono chiedere di accedere al SFL singoli componenti dei nuclei familiari, di età compresa tra i 18 e 59 anni, con un valore dell’ISEE familiare, in corso di validità, non superiore a 6.000 euro annui, che non hanno i requisiti per accedere all’Assegno di inclusione.

 

Il Supporto può essere utilizzato anche dai singoli componenti dei nuclei che percepiscono l’Assegno di inclusione che decidono di partecipare ai percorsi di politiche attive per il lavoro, pur non essendo sottoposti agli obblighi di cui al Percorso personalizzato di inclusione sociale e lavorativa, purché non siano calcolati nella scala di equivalenza di cui all’articolo 2, comma 4 del Decreto Lavoro.

 

Si ricorda che il SFL è incompatibile con il Reddito di cittadinanza e la Pensione di cittadinanza e con ogni altro strumento pubblico di integrazione o di sostegno al reddito per la disoccupazione involontaria.

 

Modalità di richiesta e di attivazione della misura

 

L’articolo 3 del decreto in oggetto illustra le modalità di richiesta della misura, stabilendo che l’interessato chiede di accedere al Supporto per la formazione e il lavoro con le modalità telematiche previste per l’Assegno di inclusione e con la sottoscrizione, mediante la piattaforma del Sistema informativo per l’inclusione sociale lavorativa (SIISL), del patto di attivazione digitale in cui il beneficiario si impegna a presentarsi alla convocazione del servizio per il lavoro competente per la stipula del patto di servizio.

 

La richiesta può essere presentata presso gli Istituti di patronato o, a far data dal 1°gennaio 2024, presso i Centri di Assistenza fiscale.

 

All’esito dell’accettazione della richiesta da parte dell’INPS e della sottoscrizione del patto di attivazione digitale, il richiedente è convocato presso il servizio per il lavoro competente per la stipula del patto di servizio personalizzato, dopo la sottoscrizione del patto di attivazione digitale.

 

Nel patto di servizio personalizzato sono indicate, quale misura di attivazione al lavoro, almeno 3 agenzie per il lavoro o enti autorizzati all’attività di intermediazione individuate dal beneficiario nell’ambito del patto di attivazione digitale.

 

Sulla base delle attività proposte e definite nel patto di servizio personalizzato, l’interessato, attraverso il SIISL, può ricevere o individuare autonomamente offerte di lavoro, servizi di orientamento e accompagnamento al lavoro e di politiche attive comunque denominate ovvero specifici programmi formativi e progetti utili alla collettività. Qualora l’interessato individui autonomamente i progetti di formazione a cui essere ammesso, lo stesso deve darne immediata comunicazione attraverso la piattaforma SIISL.

 

Nelle misure di SFL rientrano tutte le attività di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro, nell’ambito di programmi di politiche attive del lavoro comunque denominate, compreso quelle del Programma nazionale per la Garanzia occupabilità dei lavoratori (GOL), di cui alla Missione 5, Componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

 

Rientra tra le misure di SFL anche il servizio civile universale per lo svolgimento del quale gli enti preposti possono riservare quote supplementari in deroga ai requisiti di partecipazione di cui all’articolo 14, comma 1, e alla previsione di cui all’articolo 16, comma 8, del D.Lgs. n. 40/2017.

 

Il beneficio economico

 

In caso di partecipazione, a seguito della stipulazione del patto di servizio personalizzato, alle attività previste, compresa l’iscrizione a percorsi di istruzione degli adulti di primo livello o comunque funzionali all’adempimento dell’obbligo di istruzione, per tutta la loro durata e comunque per un periodo massimo di 12 mensilità, l’interessato riceve un beneficio economico, quale indennità di partecipazione alle misure di attivazione lavorativa, pari ad un importo mensile di 350 euro.

 

Il beneficio economico è erogato mediante bonifico mensile da parte dell’INPS e viene sospeso in caso di mancata conferma da parte del beneficiario, almeno ogni 90 giorni, ai servizi competenti, anche in via telematica, della partecipazione a tali attività. 

 

In caso di mancata adesione, per rifiuto o abbandono dell’attività, rilevata attraverso il SIISL o mediante segnalazione di inadempienze trasmesse per il tramite della piattaforma SIU, da parte dei servizi competenti, il beneficiario decade dal beneficio economico.

 

Altra causa di decadenza è rappresentata dalla mancata accettazione, senza giustificato motivo, di un’offerta di lavoro che presenti le caratteristiche di cui all’articolo 9 del Decreto Lavoro.

 

Relativamente alla compatibilità tra il beneficio economico e il reddito da lavoro percepito, l’articolo 5, comma 3 del decreto ministeriale stabilisce che l’accettazione di un’offerta di lavoro di durata compresa tra 1 e 6 mesi, come desumibile dalle comunicazioni obbligatorie o dalle comunicazioni di avvio dell’attività lavorativa trasmesse all’INPS dal lavoratore, determina, per il periodo di durata del rapporto di lavoro, la sospensione dell’erogazione del beneficio. Al termine del rapporto di lavoro, l’INPS eroga il beneficio per il periodo residuo di fruizione dello stesso.

 

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è titolare e responsabile del monitoraggio e della valutazione e del coordinamento dell’attuazione dei livelli essenziali e degli standard minimi dei servizi del SFL e predispone, annualmente, un rapporto sulla sua attuazione.

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Al via il Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa

28 Agosto 2023 da Teleconsul Editore S.p.A.

Pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto attuativo del canale informatico di accesso alle misure previste dal Decreto Lavoro (Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 8 agosto 2023).

Il Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (SIISL) prende vita: è stata pubblicato infatti nella Gazzetta Ufficiale del 25 agosto scorso il Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 8 agosto 2023 attuativo della piattaforma informatica che rappresenta il canale di accesso alle misure previste dal D.L. n. 48/2023 all’articolo 5. In particolare, le misure in questione previste dal cosiddetto Decreto Lavoro sono rappresentate dall’Assegno di inclusione (ADI) e dal Supporto per la formazione e il lavoro (SFL).

Il provvedimento disciplina le modalità di attivazione, accesso e alimentazione della piattaforma informatica SIISL che persegue l’obiettivo di consentire l’attivazione di percorsi autonomi e personalizzati di ricerca del lavoro e di rafforzamento delle competenze per i beneficiari delle nuove misure di inclusione sociale e lavorativa.

In effetti, i richiedenti le misure, attraverso la registrazione sulla piattaforma e dopo aver sottoscritto un patto di attivazione digitale, potranno accedere a informazioni e proposte sulle offerte di lavoro, corsi di formazione, tirocini di orientamento e formazione, progetti utili alla collettività e altri strumenti di politica attiva del lavoro adeguati alle proprie caratteristiche e competenze, nonché a informazioni sullo stato di erogazione del beneficio e sulle attività previste dal patto di servizio personalizzato.

Il SIISL, è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali che è anche il titolare del trattamento dei dati di richiedenti e beneficiari di ADI e SFL (articolo 2, comma 1 del Decreto ministeriale in commento). Il portale è realizzato dall’INPS che ne assicura e presidia l’operatività per conto del Ministero.

Il funzionamento del SIISL

In particolare, nell’ambito del SIISL opera la Piattaforma di attivazione per l’inclusione sociale e lavorativa, cui il richiedente dell’ADI è tenuto a registrarsi per sottoscrivere un patto di attivazione digitale ai fini dell’accesso al beneficio. Attraverso la registrazione sulla piattaforma, il beneficiario della misura accede a informazioni e proposte sulle offerte di lavoro, corsi di formazione, tirocini di orientamento e formazione, progetti utili alla collettività e altri strumenti di politica attiva del lavoro adeguati alle proprie caratteristiche e competenze, nonché a informazioni sullo stato di erogazione del beneficio e sulle attività previste dal patto di servizio personalizzato.

Sempre attraverso la stessa piattaforma sono tenuti a registrarsi anche i richiedenti del SFL. A seguito della stipulazione del patto di servizio, questi beneficiari possono ricevere offerte di lavoro, servizi di orientamento e accompagnamento al lavoro, ovvero essere inseriti in specifici progetti di formazione erogati da soggetti, pubblici o privati, accreditati alla formazione dai sistemi regionali, da fondi paritetici interprofessionali e da enti bilaterali. I richiedenti il SFL possono, altresì, comunicare i progetti ai quali essere ammessi eventualmente individuati in modo autonomo, rientranti nel novero di quelli indicati (articolo 2, comma 3).

Il SIISL viene alimentato con i dati provenienti dall’INPS, dall’ANPAL e dal Ministero dell’istruzione e del merito e dal Ministero dell’università e della ricerca (articolo 3, comma 1). 

La piattaforma SIU e quella per il Patto di inclusione

Sempre nell’ambito del SIISL si trova anche il SIU per il Supporto per la Formazione e il Lavoro e l’Assegno di Inclusione. Si tratta di una piattaforma che si compone di servizi e strumenti che ANPAL mette a disposizione per gestire le informazioni e i dati dei Beneficiari SFL e dei componenti dei nuclei familiari beneficiari di ADI reindirizzati ai Centri per l’impiego (articolo 5, comma 1).

Disponibile anche la Piattaforma per il patto di inclusione che rappresenta un aggiornamento al nuovo dettato normativo della piattaforma GePI e si compone di tre sezioni: Sistema gestionale dei Patti per l’inclusione sociale; Controlli anagrafici; Progetti utili alla collettività.

Infine, il D.M. dell’8 agosto include anche il piano tecnico dell’interoperabilità delle ultime due piattaforme citate del SIISL.

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