Studio Vannucchi & Associati

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Manageritalia: erogato voucher Innovation Manager

18 Luglio 2023 da Teleconsul Editore S.p.A.

Entro il 5 settembre iscrizione all’elenco dei manager qualificati e società di consulenza per il Voucher consulenza in Innovazione

Possibilità di iscrizione all’elenco dei Manager qualificati e delle Società di consulenza per il supporto di aziende e reti di impresa nelle azioni previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0.
Per accedere all’elenco Manageritalia si necessita la compilazione dell’apposita domanda online, attendendo poi l’esito della valutazione di XLabor.
Il Mimit ha promosso la seconda edizione del Voucher per la consulenza in Innovazione, affidando a Manageritalia l’aggiornamento dell’Albo degli Innovation Manager Manageritalia. A tal proposito, le aziende riceveranno i seguenti contributi:
– Micro e piccole: contributo pari al 50% dei costi sostenuti fino a un massimo di 40mila euro;
– Medie imprese: contributo pari al 30% dei costi sostenuti fino a un massimo di 25mila euro;
– Reti di imprese: contributo pari al 50% dei costi sostenuti fino a un massimo di 80mila euro.
Vengono altresì ammesse al contributo, le spese sostenute a fronte di prestazioni di consulenza specialistica svolte dal manager dell’innovazione qualificato, indipendente ed inserito temporaneamente, con un contratto di consulenza di durata non inferiore a 9 mesi, nella struttura organizzativa dell’impresa o della rete.
Le Aziende possono inoltre demandare un contributo per la transizione green e digitale attraverso i soggetti iscritti all’elenco del Mimit che erogano consulenze specifiche relativamente all’applicazione delle tecnologie riportate nell’elenco sottostante:
– big data e analisi dei dati;
– cloud, fog e quantum computing;
– cyber security;
– integrazione delle tecnologie della Next Production Revolution nei processi aziendali, anche e con particolare riguardo alle produzioni di natura tradizionale;
– simulazione e sistemi cyber-fisici;
– prototipazione rapida;
– sistemi di visualizzazione, realtà virtuale e realtà aumentata;
– robotica avanzata e collaborativa;
– interfaccia uomo-macchina;
– manifattura additiva e stampa tridimensionale;
– internet delle cose e delle macchine;
– integrazione e sviluppo digitale dei processi aziendali;
– programmi di digital marketing, processi trasformativi e abilitanti per l’innovazione di tutti i processi di valorizzazione di marchi e segni distintivi, nonché programmi di sviluppo commerciale verso mercati;
– programmi di open innovation.
I consulenti possono supportare le aziende anche nei processi di ammodernamento della gestione ed organizzazione, compreso l’accesso ai mercati finanziari e dei capitali, con applicazione di nuovi metodi nelle pratiche commerciali, nelle strategie di gestione aziendale, nell’organizzazione del luogo di lavoro, a condizione che si giunga ad un importante processo di innovazione organizzativa dell’impresa.
Per la ricezione del voucher, le domande da parte dei manager qualificati possono essere inoltrate, accedendo alla procedura informatica entro le ore 17:00 del 5 settembre 2023. Il possesso dell’asseverazione, nonché dell’iscrizione all’elenco Innovation Manager Manageritalia, rende più agevole la valutazione da parte del Ministero.
I manager qualificati che vogliano poi iscriversi all’elenco Mimit per offrire i servizi manageriali oggetto del contributo, sono tenuti a presentare, esclusivamente tramite la procedura informatica, l’istanza di iscrizione al predetto elenco. A tal fine, sono tenuti a dichiarare:
a) il possesso dei requisiti di accesso relativi all’accreditamento negli elenchi dei manager dell’innovazione e/o di quelli indicati nel Decreto 7 maggio 2019, art. 5, co. 3;
b) la specializzazione in uno o più ambiti di cui al Decreto 7 maggio 2019, art. 3, co. 1 e 2;
c) le regioni del territorio nazionale nel caso in cui sono disponibili ad erogare le prestazioni di consulenza specialistica;
d) che le prestazioni connesse all’incarico manageriale, oggetto delle agevolazioni di cui al decreto, vengono svolte in proprio.
Le domande sono verificate ed approvate dagli Uffici del Ministero, ma ciò costituisce un vantaggio per l’accreditamento presso gli Albi o Elenchi dell’innovazione, istituiti presso le associazioni di rappresentanza dei manager, tra le quali Manageritalia. Anche i professionisti iscritti nell’elenco del 2019 devono rifare la domanda.
Per far parte del predetto elenco, il manager deve autocertificare la veridicità di competenze ed esperienze vantate rispondendo al form per l’asseverazione, nonché riportarle nello specifico Cv da allegare al sito xlabor.it.
Dopo aver compilato la domanda ed ottenuto l’asseverazione, risulta indispensabile l’iscrizione a Manageritalia, per poter essere inseriti nell’Albo. L’adesione, in ogni caso, offre al professionista una vasta gamma di servizi e vantaggi di altissimo livello e qualità ben oltre l’inserimento nell’Albo degli Innovation Manager, ed il costo della quota stessa è pari ad euro 120,00.
Successivamente si deve procedere con la domanda di iscrizione presso il Ministero, indicando il riferimento all’iscrizione presso l’Albo.
È possibile inoltrare la richiesta presso il Ministero anche senza l’adesione all’Albo Manageritalia o senza asseverazione, ma ciò comporta una valutazione da parte del Ministero stesso.
Da ultimo, si comunica che, per qualsiasi informazione si può contattare il sito xlabor@manageritalia.it.

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Guide turistiche e stranieri per lavori altamente qualificati: previsione di provvedimenti legislativi

18 Luglio 2023 da Teleconsul Editore S.p.A.

Il Consiglio dei ministri ha approvato, tra l’altro, un disegno di legge che disciplina la professione di guida turistica e, in esame preliminare, un decreto legislativo sulle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati (Consiglio dei ministri, comunicato 17 luglio 2023, n. 43). 

Nella seduta svoltasi in data 17 luglio 2023, il Consiglio dei ministri è intervenuto, tra le altre cose, nel settore del turismo e in quello dei lavori altamente qualificati da parte di cittadini stranieri.

 

In particolare, è stato approvato un disegno di legge che si propone di creare un ordinamento professionale univoco delle guide turistiche, regolamentandone i principi fondamentali e definendo uno standard omogeneo dei livelli della prestazione per tutto il territorio nazionale, parimenti rafforzando il contrasto all’abusivismo.

 

I soggetti che intendono svolgere la professione di guida turistica dovranno innanzitutto superare un esame di abilitazione nazionale, indetto dal Ministero del turismo con cadenza almeno annuale, consistente in una prova scritta, una orale e una tecnico-pratica. Gli stessi potranno conseguire ulteriori specializzazioni tematiche e territoriali e hanno l’obbligo di aggiornamento professionale.

 

Viene prevista l’istituzione di un elenco nazionale delle guide turistiche, l’iscrizione al quale è condizione necessaria per esercitare l’attività di guida turistica: fanno eccezione a tale obbligo d’iscrizione coloro i quali esercitano la professione su base temporanea e occasionale, o coloro che svolgono visite straordinarie e gratuite presso siti non qualificabili come istituti e luoghi della cultura aperti al pubblico.

 

Scattano sanzioni in caso di esercizio abusivo della professione e per chi si avvale di soggetti non iscritti nell’elenco nazionale per lo svolgimento di visite guidate.

 

Sarà attribuito uno specifico codice Ateco, da parte dell’ISTAT, per definire una specifica classificazione delle attività inerenti alla professione di guida turistica.

 

Sempre nel settore del turismo, è stato anche approvato il Piano strategico del turismo (Pst), inerente al periodo 2023-2027, che presenta un’analisi approfondita del turismo e dei suoi segmenti, delineando una politica basata su un rapporto sinergico tra Ministero, Regioni e portatori d’interesse, al fine di favorire l’incremento dell’occupazione e l’impatto sul Pil in termini strutturali.

 

Il documento formalizza la visione industriale del settore, basata su obiettivi, cronoprogramma e misurazione dei risultati, snodandosi lungo 5 pilastri strategici: governance, innovazione, qualità e inclusione, formazione e carriere professionali turistiche, sostenibilità.

Centrale è il ruolo del Tourism Digital Hub, ossia la piattaforma web multicanale dedicata alla gestione integrata e unitaria di tutta l’offerta turistico-ricettiva nazionale.

 

Sul fronte dell’ingresso degli stranieri in Italia, è stato approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo di attuazione della direttiva (UE) 2021/1883 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2021, sulle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati, e che abroga la direttiva 2009/50/CE del Consiglio.

 

La direttiva promuove un regime più attrattivo ed efficace per i lavoratori altamente qualificati provenienti da Paesi terzi, ampliando l’ambito di applicazione soggettiva e prevedendo procedure più rapide, criteri di ammissione flessibili e inclusivi, al fine di favorire una mobilità più agevole all’interno dell’Unione.

 

Tra le più significative modifiche introdotte meritano di essere segnalate:

 

– la possibilità di rilasciare la carta blu UE anche ai lavoratori stagionali in possesso dei requisiti richiesti per i lavori altamente qualificati, considerati quindi al di fuori delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato;

 

– la promozione dell’imprenditorialità innovativa, consentendo ai cittadini stranieri con carta blu UE la possibilità di esercitare un’attività autonoma in parallelo a quella di lavoro subordinato;

 

– la facilitazione per l’ingresso di dirigenti e specialisti operanti nei servizi delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione;

 

– condizioni più favorevoli per il ricongiungimento familiare e per l’accesso al mercato del lavoro del coniuge e dei familiari del richiedente la carta blu UE.

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Detrazioni investimenti in start-up e PMI innovative e ipotesi di decadenza

17 Luglio 2023 da Teleconsul Editore S.p.A.

L’Agenzia delle entrate si sofferma in materia di detrazioni per investimenti in start-up e PMI innovative, fornendo chiarimenti sulle ipotesi che possono portare alla decadenze delle agevolazioni fiscali (Agenzia delle entrate, risposta 13 luglio 2023, n. 390)

L’articolo 29, comma 1, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, disciplina una detrazione dall’imposta lorda sul reddito delle persone fisiche pari al 19% della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più start-up innovative direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che investano prevalentemente in startup innovative.

A decorrere dall’anno 2017 è stato, poi, disposto l’aumento al 30% dell’aliquota della detrazione.

Tale detrazione si applica anche agli investimenti in PMI, nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dagli orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio.

Successivamente è stata introdotta una detrazione maggiorata per le persone fisiche, pari al 50% dell’importo investito in start-up e Pmi innovative, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013 sugli aiuti de minimis.

La suddetta detrazione può essere fruita a condizione che l’investimento sia mantenuto per almeno 3 anni. L’eventuale cessione, anche parziale, dell’investimento prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio e l’obbligo per il contribuente di restituire l’importo detratto, unitamente agli interessi legali.

 

I decreti del MEF del 7 maggio 2019 e e del 28 dicembre 2020 disciplinano la decadenza dal diritto alla fruizione dell’agevolazione, che interviene al verificarsi di specifici eventi prima di un periodo minimo di detenzione dell’investimento effettuato, c.d. holding period.

In particolare, l’articolo 6 del decreto del 7 maggio 2019 e l’articolo 7 del decreto 28 dicembre 2020 stabiliscono al comma 1, che il diritto all’agevolazione decade se, entro 3 anni dalla data in cui rileva l’investimento ai sensi dell’art. 3, si verifica:

 

– la cessione, anche parziale, a titolo oneroso, delle partecipazioni o quote ricevute in cambio degli investimenti agevolati ai sensi dell’art. 3, inclusi gli atti a titolo oneroso che importano costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento e i conferimenti in società, salvo quanto disposto al comma 3, lettere a) e b), nonché la cessione di diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni o quote;

 

– la riduzione di capitale nonché la ripartizione di riserve o altri fondi costituiti con sovrapprezzi di emissione delle azioni o quote delle start-up innovative o delle PMI innovative ammissibili o delle altre società che investono prevalentemente in startup innovative o PMI innovative ammissibili e le cui azioni non siano quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione;

 

– il recesso o l’esclusione degli investitori di cui all’art. 2, comma 1.

 

Non rientrano tra le cause di decadenza dall’agevolazione, invece, i trasferimenti a titolo gratuito o a causa di morte del contribuente, nonché i trasferimenti conseguenti alle operazioni straordinarie di cui ai capi III e IV del titolo III del Tuir.

 

Chiarisce l’Agenzia delle entrate che, nel periodo d’imposta in cui si verifica la decadenza dall’agevolazione, il soggetto passivo che ha beneficiato dell’incentivo deve incrementare l’imposta lorda di tale periodo di un ammontare corrispondente alla detrazione effettivamente fruita nei periodi di imposta precedenti, aumentata degli interessi legali.

 

In generale, dunque, la decadenza dal diritto a fruire dell’agevolazione opera in tutti i casi in cui, indipendentemente dalla volontà dell’investitore, l’investimento non si protrae per almeno un triennio in capo allo stesso investitore, ad eccezione di ipotesi, tassativamente previste, in cui il rispetto della condizione relativa all’holding period non è richiesto, come in caso di trasferimento mortis causa, oppure va verificato avendo a riguardo la data in cui il dante causa dell’investitore ha effettuato l’investimento.

 

Nel caso di specie, l’istante ha partecipato a due aumenti di capitale della società, accettandone i termini e le condizioni, in particolare una clausola espressiva del diritto di trascinamento riconosciuto in capo ai soci di maggioranza da esercitare nei riguardi dei soci di minoranza. A seguito dell’attivazione di tale diritto, con conseguente decisione da parte di soci di maggioranza di vendere l’intero capitale sociale, l’istante, non avendo sottoscritto l’atto di vendita delle azioni, ha ricevuto dalla società la comunicazione relativa all’estinzione delle proprie azioni, con effetto dalla data della vendita dell’intero capitale sociale, e ha conseguito la liquidazione delle azioni a un valore per azione corrispondente a quello pattuito in occasione della vendita.

 

Al riguardo, il MEF ha osservato che la stessa relazione illustrativa al citato D.L. n. 179/2012 evidenzia il vincolo al mantenimento dell’investimento per almeno 3 anni, sottolineando che qualora l’investimento venga ceduto, anche parzialmente, prima del decorso di tale termine, il contribuente decade dal beneficio con l’obbligo di restituire l’importo detratto, unitamente agli interessi legali.

Il MIMIT, inoltre, ha rilevato che l’estinzione delle azioni dei soci di minoranza, conseguentemente all’attivazione della clausola di trascinamento da parte dei soci di maggioranza, può essere ricondotta tra le ipotesi di recesso o esclusione.

 

In conclusione, sulla base dei pareri resi dai citati Ministeri e in considerazione delle specifiche clausole statutarie, l’Agenzia ritiene che per l’istante si sia verificata, prima del decorso dell’holding period di 3 anni, un’ipotesi di recesso o esclusione dalla società, con conseguente decadenza dal diritto alle detrazioni fruite in relazione agli investimenti effettuati. Pertanto, nel periodo d’imposta in cui si è verificata la decadenza dall’agevolazione, l’istante dovrà incrementare l’imposta lorda relativa di un ammontare corrispondente alle detrazioni effettivamente fruite, aumentata degli interessi legali.

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Fondo Sanimoda: entro il 20 luglio il versamento della terza tranche

17 Luglio 2023 da Teleconsul Editore S.p.A.

Il 20 luglio scade il termine per versare la rata contributiva al Fondo Sanimoda 

Il 20 luglio 2023 è fissata la data per il versamento della terza tranche relativa alla scadenza contributiva per il Fondo Sanimoda. La contribuzione è anticipata e spetta ai dipendenti in forza e non in prova nel 1° giorno lavorativo del trimestre. Il contributo da parte del dipendente è di 51,00 o 36,00 euro a seconda del CCNL applicato e determina la copertura sanitaria definita dai Piani Sanitari riguardanti:

– Tessile Abbigliamento Industria: 51,00 euro con accesso al Piano Sanitario Premium+LTC;

– Calzature; Occhialeria; Pelle, Cuoio, Ombrelli e Ombrelloni; Penne; Spazzole, pennelli e scope; Concerie industriali; Giocattoli: 36,00 euro con accesso al Piano sanitario PLUS.
Viene precisato anche che le aziende che prevedono il versamento di 36,00 euro possono optare per un Piano Sanitario migliore per i dipendenti. Al fine di garantire una continuità di copertura sanitaria agli iscritti, e dal momento che le scadenze contributive ricadono nel trimestre, Sanimoda conferma in anticipo la copertura relativa al trimestre successivo a quello in corso tramite alcune tempiste e modalità, quali:

– alla metà dell’ultimo mese del trimestre corrente viene confermata la copertura per chi risultano nello stato “Attivo” e che hanno ricevuto la contribuzione per il trimestre corrente;

– a chi risulta nello stato di “Cessato o sospeso” nell’ultimo giorno del trimestre in corso, non vengono proposti per la copertura del trimestre successivo. Diventa quindi indispensabile che l’azienda aggiorni lo stato del dipendente nell’apposita Area Riservata.
Inoltre, la cessazione del lavoratore deve essere indicata entro la fine del trimestre nel caso in cui sia venuto meno il rapporto di lavoro o l’obbligo di contribuzione. Nel caso in cui l’azienda si mostrasse insolvente, Sanimoda può chiedere il versamento del contributo omesso per i dipendenti il cui stato non risulta aggiornato per tempo.

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Ebav Veneto: erogati contributi per spese funerarie

17 Luglio 2023 da Teleconsul Editore S.p.A.

Per decesso di titolare di Azienda artigiana iscritta ad Ebav, corrisposti massimali di euro 1.500,00 e di euro 3.000,00 a titolo di spese funerarie

Ebav, l’Ente Bilaterale dell’Artigianato Veneto, mette a disposizione delle Aziende sue aderenti, un contributo per il sostentamento delle spese funerarie in caso di decesso del titolare, socio o collaboratore familiare di un’Azienda artigiana iscritta presso di esso.
La domanda può essere inoltrata da uno dei familiari del deceduto che abbia sopportato tali spese, essendo quindi considerato come beneficiario del contributo stesso.
Alla data del decesso, l’Azienda deve risultare in regola con i versamenti all’Ebav, mentre la persona deceduta deve essere presente nella Visura Camerale aziendale, servizio messo a disposizione solo ed esclusivamente per le imprese della categoria “Trasporto merci”. Si specifica che, l’anno di competenza corrisponde a quello del decesso.
Il contributo equivale al 100% dei costi sostenuti.
Le quote erogabili corrispondono ad un massimo di:
– euro 1.500,00 se l’Azienda è iscritta ad Ebav da meno di 5 anni;
– euro 3.000,00 se l’Azienda è iscritta ad Ebav da più di 5 anni.
La documentazione necessaria per l’accesso al rimborso Ebav è:
– copia delle fatture quietanzate inerenti alle spese sostenute;
– la visura camerale.
Per quanto concerne la tempistica e le modalità di pagamento dei contributi, questi vengono erogati normalmente entro 3 mesi dalla data scadenza del servizio mediante accredito su C/C intestato o co-intestato al soggetto richiedente il Servizio Ebav, non ammettendo pagamenti su C/C intestati a persona diversa dal soggetto richiedente il contributo. La mancanza di dichiarazione dell’Iban, l’assenza di documentazione o di altri requisiti richiesti, possono determinare la mancata erogazione nei tempi previsti.
L’Ente può altresì stanziare il contributo richiesto, esclusivamente fino al permanere della capienza dei fondi e/o delle risorse economiche dedicate al servizio, oggetto della domanda.
Circa il trattamento fiscale riservato al contributo, questo costituisce rimborso di un onere che determina una detrazione dall’Irpef, ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett. d) del Tuir.
Pertanto:
– diminuisce l’importo della detrazione se questo viene incassato nel medesimo anno di sostenimento della spesa;
– è soggetto ad Irpef se viene incassato negli anni successivi a quello di sostenimento della spesa, ai sensi dell’art. 17, comma 1, lett. n. bis) del Tuir.

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Whistleblowing: le linee guida e il Regolamento ANAC

17 Luglio 2023 da Teleconsul Editore S.p.A.

Dal 15 luglio 2023 sono in vigore le nuove Linee guida ANAC in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e delle disposizioni normative nazionali e il Regolamento  per  la gestione delle segnalazioni esterne (ANAC, delibera 12 luglio 2023, n. 301). 

Con delibera n.  301  del  12  luglio  2023, l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha adottato il Regolamento per la gestione delle segnalazioni esterne e per l’esercizio del potere sanzionatorio in  attuazione D.Lgs. n. 24/2023 che ha recepito in Italia la Direttiva UE riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione (cosiddetti whistleblower).

 

Sono anche vigenti, dal 15 luglio scorso, le nuove Linee guida ANAC (delibera n. 311 del 12 luglio 2023) volte a dare indicazioni per la presentazione all’Autorità delle segnalazioni esterne e per la relativa gestione. 

 

Le nuove norme hanno l’obiettivo di garantire la protezione – sia in termini di tutela della riservatezza che di tutela da ritorsioni – dei soggetti che si espongono con segnalazioni, denunce o, con il nuovo istituto della divulgazione pubblica, e che contribuiscono all’emersione e alla prevenzione di rischi e situazioni pregiudizievoli per la stessa amministrazione o ente di appartenenza e, di riflesso, per l’interesse pubblico collettivo. 

 

Tale protezione viene, ora, ulteriormente rafforzata ed estesa a soggetti diversi da chi segnala, come il facilitatore o le persone menzionate nella segnalazione, a conferma dell’intenzione del legislatore europeo e italiano di creare condizioni per rendere l’istituto in questione un importante presidio per la legalità e il buon andamento delle amministrazioni/enti.  

 

Le disposizioni del D.Lgs. n. 24/2023 producono effetti a decorrere dal 15 luglio 2023 per i soggetti del settore pubblico e privato che hanno impiegato, nell’ultimo anno, una media di lavoratori subordinati, con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato, superiore a 249. Pertanto, le segnalazioni e le denunce all’autorità giudiziaria effettuate fino alla data del 14 luglio 2023 continuano ad essere disciplinate dal previgente assetto normativo e dalle vecchie Linee guida ANAC.

Solo per i soggetti del settore privato che hanno impiegato, nell’ultimo anno, una media di lavoratori subordinati, con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato, fino a 249 la nuova disciplina produce effetti dal 17 dicembre 2023. 

 

Per la trasmissione all’ANAC delle segnalazioni esterne effettuate in forma scritta il whistleblower dovrà avvalersi prioritariamente della piattaforma informatica disponibile nel sito istituzionale dell’Autorità, compilando il modulo all’uopo predisposto. In alternativa, le segnalazioni esterne possono essere effettuate in forma orale mediante servizio telefonico con operatore messo a disposizione dall’Autorità ovvero, su richiesta motivata della persona segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole.
Le segnalazioni orali, oggetto di registrazione e successivo inserimento sulla piattaforma ANAC, avranno una durata non superiore a 15 minuti e potranno essere presentate esclusivamente nei giorni e nelle fasce orarie stabilite dall’Ufficio e rese note mediante pubblicazione nel sito istituzionale dell’ANAC. 

 

L’Ufficio tratta le segnalazioni esterne secondo il seguente ordine di priorità:

1) le segnalazioni esterne che hanno a oggetto informazioni sulle violazioni riguardanti una grave lesione dell’interesse pubblico ovvero la lesione di principi di rango costituzionale o del diritto dell’Unione Europea;
2) le segnalazioni esterne da trasmettere agli Uffici di vigilanza dell’ANAC competenti;
3) le segnalazioni esterne che denunciano fattispecie delittuose, danni erariali o fattispecie di competenza delle altre autorità amministrative competenti.

 

Acquisita la segnalazione esterna mediante i canali appositamente predisposti, l’Ufficio procede a dare avviso alla persona segnalante dell’avvenuta ricezione della segnalazione entro 7 giorni dalla data della sua acquisizione, salvo l’espressa dichiarazione formulata dalla persona segnalante di non voler ricevere detto avviso ovvero salvo il caso in cui si ritenga che l’avviso potrebbe pregiudicare la tutela della riservatezza dell’identità della persona segnalante.

 

Entro 3 mesi o, se ricorrono giustificate e motivate ragioni, 6 mesi dalla data di avviso di ricevimento della segnalazione esterna o, in mancanza di detto avviso, dalla scadenza dei 7 giorni dal ricevimento, l’Ufficio comunica al segnalante:

– l’archiviazione predisposta o che intende predisporre;
– la trasmissione all’Autorità competente già effettuata o che intende effettuare;
– l’attività già svolta dall’Ufficio di vigilanza competente interno all’Autorità o l’attività che quest’ultimo intende svolgere. 

 

Il Regolamento disciplina anche il procedimento relativo alle comunicazioni di presunte ritorsioni adottate nei confronti del whistleblower e quello sanzionatorio.

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CIPL Edilizia – Artigianato Veneto: nuove modalità di rimborso di oneri assistenziali e previdenziali

17 Luglio 2023 da Teleconsul Editore S.p.A.

Fino al 30 settembre verrà erogato l’importo di 100,00 euro per eventi di malattia/infortunio che comportano assenze superiori a 20 giorni

Il verbale di accordo del 26 maggio sottoscritto da Confartigianato Imprese Veneto, Cna Veneto, Casartigiani Veneto e Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil regionale del Veneto applicabile alle imprese artigiane e delle PMI edili ed affini del Veneto ha previsto che a decorrere dal 1° maggio 2023 fino al 30 settembre cessano i  rimborsi automatici degli oneri assistenziali e previdenziali, quantificati nella misura del 32% con riferimento agli operai e del 10%  con riferimento agli apprendisti.
In sostituzione, nei casi di eventi di malattia/infortunio che comportano assenze superiori ai 20 giorni, da intendersi come unico evento o somma di eventi continuativi, senza ripresa di attività lavorativa, ciascuno di durata iniziale inferiore ai 20 giorni, viene erogato un contributo pari a 100,00 euro con riferimento ad ogni evento che risponda ai requisiti sopra indicati.
Tale importo viene erogato da Edilcassa Veneto fino ad esaurimento della disponibilità delle risorse dedicate.
Le domande devono essere presentate entro 90 giorni dalla data di inizio evento, tramite posta certificata direttamente all’indirizzo di Edilcassa Veneto.

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Ebinter Lecce: stanziati i contributi per i lavoratori del settore

14 Luglio 2023 da Teleconsul Editore S.p.A.

Erogati buoni da euro 150,00 per attività sportive e benessere e libri e materiale scolastico

L’Ente Bilaterale del Terziario della Provincia di Lecce, ha pubblicato due bandi indirizzati ai dipendenti delle Aziende del settore terziario (commercio, distribuzione e servizi).
Per l’acquisto di libri e materiale scolastico, per i figli che frequentano le scuole medie inferiori, superiori e Università per l’anno scolastico 2023-2024, il primo bando offre l’opportunità alle famiglie, di far fruire loro di un buono pari ad euro 150,00.
Il secondo bando riferito ad attività sportive e benessere consente di ottenere invece, un contributo di euro 150,00 per il pagamento dell’iscrizione o della retta mensile presso piscine, palestre, spa ed altre spese escluse dal Welfare Contrattuale del CCNL Terziario-Confcommercio e dalle agevolazioni fiscali.
Le domande devono essere presentate entro l’8 settembre 2023.
A tal proposito, l’Ente Bilaterale del Terziario Lecce annuncia di aver stanziato 50.000,00 euro per dare un segnale di vicinanza alle imprese e ai lavoratori del settore che quotidianamente contribuiscono alla crescita economica del territorio, potendo così sostenere oltre 300 famiglie che cercano di far condurre ai propri figli, una vita dignitosa e di intraprendere gli studi desiderati.

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Bonus energia imprese: fruizione del credito nel caso di riaddebito dei costi

14 Luglio 2023 da Teleconsul Editore S.p.A.

L’Agenzia delle entrate ha fornito precisazioni sulle  modalità di fruizione del credito d’imposta per imprese non energivore, nel caso di costi riaddebitati analiticamente (Agenzia delle entrate, risposta 3 luglio 2023, n. 389).

L’articolo 3 del D.L. 21 marzo 2022, n. 21, al comma 1 stabilisce il riconoscimento di un contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l’energia elettrica acquistata ed impiegata nell’attività economica durante il secondo trimestre 2022, in favore delle imprese energivore.

Tali imprese possono beneficiare del contributo a condizione che il prezzo di acquisto della componente energia, calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondete prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019. Viene riconosciuto, inoltre, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 12% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel secondo trimestre dell’anno 2022, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto.

 

L’articolo 6 del D.L. n. 115/2022, al comma 3, ha previsto un credito d’imposta pari al 15% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, acquistata ed effettivamente utilizzata nel terzo trimestre dell’anno 2022, a favore delle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica, sempre che il prezzo abbia subito nel secondo trimestre 2022 un incremento del costo per kWh, al netto di imposte e sussidi, superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.

 

L’articolo 1 del D.L. n. 144/2022 ha invece previsto, al comma 3, un credito d’imposta pari al 30% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, acquistata ed effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre e novembre dell’anno 2022, a favore delle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica, sempre che il prezzo abbia subito nel terzo trimestre 2022 un incremento del costo per kWh, al netto di imposte e sussidi, superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.

Tale credito d’imposta è stato esteso in relazione alla spesa sostenuta per il primo trimestre 2023, nella misura del 35%. Da ultimo il Decreto Bollette, ha ulteriormente prorogato tale misura con riferimento al secondo trimestre 2023.

 

L’Agenzia ha chiarito che i crediti d’imposta maturati, in linea di principio, possono essere fruiti dall’impresa conduttrice che ne sostenga l’effettivo onere economico attraverso un riaddebito analitico, pur non essendo titolare delle relative utenze. Ciò in conformità con la ratio del beneficio fiscale, finalizzato a ristorare le imprese dei maggiori costi sostenuti per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché con il dato letterale della norma, che istituisce il credito d’imposta a parziale ristoro delle spese sostenute per l’acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata, nonché dei maggiori oneri sostenuti per l’acquisto di gas naturale.

Il sostenimento delle spese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale deve essere documentato dalle imprese che usufruiscono del credito d’imposta mediante il possesso di copia delle fatture d’acquisto, delle fatture o note di riaddebito delle stesse emesse dall’intestatario del POD, di un atto che preveda espressamente l’imputazione analitica delle spese concernenti le anzidette utenze, nonché di documentazione probatoria relativa all’avvenuto pagamento da parte di quest’ultimo.

 

Nel caso di specie, l’istante riferisce di sostenere inizialmente l’integrale costo delle spese per l’acquisto di energia elettrica e di provvedere successivamente a riaddebitare analiticamente i costi sostenuti.

Pertanto, l’Agenzia chiarisce che in presenza di meccanismi di determinazione del corrispettivo che dovessero comportare nei confronti del cliente finale un analitico riaddebito del costo (aumentato) del prezzo della materia prima, alle imprese non potrebbe essere riconosciuto in misura corrispondente il credito d’imposta.

 

Riguardo al soggetto tenuto all’invio della comunicazione di cui all’art. 1, comma 6, del D.L. n. 176/2022, è previsto che entro il 16 marzo 2023, i beneficiari dei crediti d’imposta, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito, inoltrino all’Agenzia delle entrate un’apposita comunicazione sull’importo del credito maturato nell’esercizio 2022.

 

Afferma, in conclusione, l’Agenzia che dal provvedimento del 16 febbraio 2023 di approvazione del modello per la comunicazione dei crediti d’imposta maturati in relazione alle spese sostenute per l’acquisto di prodotti energetici si evince che obbligato all’invio della comunicazione è il beneficiario del credito, ossia il soggetto legittimato ad operare la compensazione, con la conseguenza che la Società è tenuta all’adempimento in esame esclusivamente per i crediti d’imposta di cui lei stessa è beneficiaria.

 

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Intelligenza artificiale di tipo generativo nel motore di ricerca del portale INPS

14 Luglio 2023 da Teleconsul Editore S.p.A.

L’INPS illustra la nuova iniziativa basata sull’Intelligenza Artificiale di tipo generativo che rappresenta un passo avanti significativo nell’adottare tecnologie innovative per semplificare i servizi offerti ai cittadini (INPS, messaggio 14 luglio 2023, n. 2659).

Al fine di facilitare l’accesso e l’orientamento alle prestazioni offerte dall’Istituto, fornendo risposte più immediate, puntuali e di valore per il cittadino, l’INPS ha avviato, nel quadro del PNRR, una sperimentazione basata sull’Intelligenza Artificiale di tipo generativo della durata di 4 settimane.

 

La novità consiste – una volta entrati nel portale istituzionale e interrogato il motore di ricerca – nella possibilità di “conversare” con un Assistente virtuale che è in grado di “dialogare”, in quanto mantiene la memoria delle domande poste e delle risposte date all’utente nel corso dell’interlocuzione.

 

Tra gli aspetti più innovativi, è prevista la possibilità di effettuare domande di tipo logico-comparativo come, ad esempio, sottoporre quesiti sulle differenze tra una prestazione e un’altra, comprendere se si hanno i requisiti per accedere a una prestazione fornendo informazioni puntuali come l’età o il numero di figli a carico. 

 

L’Assistente virtuale, tra l’altro, supporta l’utente nel precisare la propria domanda facendo richiesta di disambiguazione: prima di rispondere alla domanda dell’utente l’Assistente chiede di indicare la categoria di appartenenza, tra diverse opzioni. L’importanza di questo passaggio varia con il grado di specificità della domanda e di trasversalità sulle prestazioni di concetti chiave come “disoccupazione”, “pagamento dei contributi”: quanto più la domanda è generica e il concetto è trasversale su molte prestazioni, tanto più la disambiguazione diventa determinante per consentire all’Assistente di dare una risposta più precisa e l’utente otterrà un aiuto sostanziale nella sua ricerca.

 

L’intelligenza artificiale di tipo generativo è stata applicata anche per offrire in via sperimentale un secondo tipo di servizio che riguarda la prestazione “opzione donna” e che permette di sottoporre all’Assistente virtuale domande più approfondite sulla prestazione in questione, anche su aspetti attinenti alle relative procedure operative. Il servizio è disponibile nell’area “Pensione e Previdenza / Domanda di pensione” del sito istituzionale.

 

Tutte le interazioni con il modello di intelligenza artificiale sono protette secondo gli standard di sicurezza più elevati, assicurando la riservatezza delle informazioni fornite dagli utenti durante la comunicazione con il sistema.

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