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Fondo Sanedil: confermata l’erogazione di borse di studio anche nel 2023

6 Luglio 2023 da Teleconsul Editore S.p.A.

E’ attivo il Bando per l’assegnazione di borse di studio per figli e lavoratori del Settore edile

Fondo Sanedil, continuando la politica degli anni precedenti, ha deciso di promuovere anche per l’anno corrente (con riferimento di anno accademico quello appartenente al periodo 2021-2022), il Bando per l’assegnazione di borse di studio destinate ai figli fiscalmente a carico dei lavoratori del settore edile e agli aderenti che abbiano conseguito il diploma di laurea o frequentino corsi di laurea in ambito medico e sanitario presso atenei pubblici.
Tale iniziativa è volta a fornire un supporto concreto ai lavoratori ed alle rispettive famiglie, prevedendo in particolare, l’assegnazione di 36 borse di studio così ripartite:
– 6 premi di euro 5.000,00 per le lauree magistrali a ciclo unico;
– 5 premi di euro 3.000,00 per le lauree brevi (lauree triennali);
– 25 borse di studio di euro 1.000,00 ciascuna a parziale copertura delle spese sostenute per la frequenza di corsi di studio universitari.
Le domande per la partecipazione, a cui deve esser allegata tutta la documentazione richiesta dal Bando, devono essere inoltrate necessariamente all’indirizzo pec del Fondo, a partire dalle ore 00:01 del giorno 17 luglio 2023 ed entro e non oltre le 23:59 del 15 settembre 2023 (non è necessario l’inoltro delle domande da altro indirizzo di posta elettronica certificata).

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CCNL Federcasa: tavolo tecnico per il rinnovo

6 Luglio 2023 da Teleconsul Editore S.p.A.

Relazioni sindacali e approvazione del lavoro agile sono stati gli argomenti principali del tavolo tecnico 

Il 3 e 4 luglio presso la sede di Federcasa, si è tenuto il tavolo tecnico per il rinnovo del CCNL  sottoscritto anche da Fp-Cgil, Fps-Cisl, Uil-Fpl e Fesica-Confsal ed applicabile ai dipendenti delle aziende, società ed enti pubblici economici aderenti a Federcasa.
Innanzitutto, è stato sottoscritto l’accordo sul lavoro agile e sul lavoro da remoto, che costituirà parte integrante del nuovo CCNL.
Argomento principale del tavolo tecnico è stato quello delle relazioni sindacali ed è stata discussa la revisione del CCNL in merito al richiamo sul  Protocollo Governo-Parti Sociali del 1993 e sull’Accordo nazionale interconfederale Cispel/Cgil-Cisl-Uil del 29 settembre 1994, con l’introduzione  del T.U. sulla rappresentanza del 2014. Tale testo ha, infatti, revisionato il sistema di costituzione delle RSU e introdotto il principio della rappresentatività, tenendo conto sia del dato associativo che del risultato delle RSU su scala nazionale, per quanto riguarda la contrattazione nazionale e su scala aziendale per quanto riguarda la contrattazione di secondo livello, prevedendo una rappresentatività non inferiore al 5% del dato emerso dalla ponderazione tra dato associativo e risultato RSU.
E’ stato, inoltre, proposto di costituire il Comitato Nazionale dei Garanti, formato da un rappresentante di parte datoriale per ogni rappresentante di ciascuna delle OO.SS. firmatarie del T.U. 2014. 
Si sono, pertanto, discussi i seguenti articoli:
– relazioni sindacali e tutela dei lavoratori;
– livelli di contrattazione;
– diritti di informazione e confronto;
– rappresentanze sindacali unitarie.
Secondo Federcasa si dovrà procedere ad una sintesi del contenuto dei sopra indicati articoli e pertanto l’associazione sindacale provvederà alla trasmissione del testo rivisionato.
I prossimi incontri sono previsti per il 17 e 18 luglio, al fine di affrontare la tematica sulla “classificazione del personale”

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CCNL Metalmeccanica Industria (Conflavoro): sottoscritto l’accordo integrativo

6 Luglio 2023 da Teleconsul Editore S.p.A.

Ridefiniti gli importi della retribuzione con effetto dal 1° giugno 2023

Il 23 giugno, presso la sede di Conflavoro PMI, si è raggiunto l’accordo integrativo e modificativo del contratto relativo al settore Metalmeccanica Industria tra Conflavoro PMI e la Fesica-Confsal.
In data 15 luglio 2020 tra le predette Parti Sindacali era stato sottoscritto il CCNL Addetti all’Industria Metalmeccanica privata e all’Installazione Impianti, con validità ed efficacia a far data dal 1° agosto 2020 al 31 luglio 2023.  Le predette Parti Sindacali, viste le caratteristiche specifiche delle imprese che operano nel settore metalmeccanico industria, sono addivenute nelle scorse settimane alla ridefinizione dei livelli di retribuzione anche in considerazione delle previsioni inflattive, così come misurate dall’ISTAT tramite indice IPCA, con effetto a decorrere dal 1° giugno 2023.

LivelliImporti
Quadri2.621,00
1°2.559,65
2° Super2.292,90
2°2.137,30
3°1.994,05
4°1.862,00
5°1.823,45
6°1.785,00
7°1.609,70

 

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Contribuzione obbligatoria 2023 agricoli autonomi: aliquote, modalità e termini di pagamento

6 Luglio 2023 da Teleconsul Editore S.p.A.

L’INPS fornisce indicazioni sui contributi obbligatori dovuti dai coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori agricoli professionali per l’anno 2023, ricordando anche termini e modalità di pagamento (INPS, circolare 4 luglio 2023, n. 59).   

L’INPS, con riferimento alla contribuzione IVS, INAIL e di maternità relativa al 2023 a cui sono tenuti coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori agricoli professionali, nella circolare in oggetto determina gli importi dei contributi obbligatori dovuti.

 

Si ricorda che il pagamento della contribuzione deve essere effettuato in quattro rate utilizzando il modello “F24” seguendo le istruzioni che saranno rese disponibili nel “Cassetto previdenziale per agricoltori autonomi” e rispettando le seguenti scadenze: 17 luglio 2023, 18 settembre 2023, 16 novembre 2023 e 16 gennaio 2024. 

 

Contribuzione IVS

 

La contribuzione IVS dovuta dai coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori agricoli professionali è determinata applicando le aliquote di finanziamento al reddito convenzionale individuato in base alla classificazione delle aziende in quattro fasce di reddito. Il reddito convenzionale per ciascuna fascia è determinato moltiplicando il reddito medio convenzionale giornaliero – stabilito annualmente con decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali sulla base della media delle retribuzioni medie giornaliere degli operai agricoli – per il numero di giornate indicate in corrispondenza della fascia di reddito in cui si colloca l’azienda.

 

Per l’anno 2023 il reddito medio giornaliero è stato determinato in misura pari a 61,98 euro.

 

Le aliquote da applicare per l’anno 2023 sono quelle stabilite, a decorrere dall’anno 2018, senza distinzione né di ubicazione né di giovane età, pari alla misura del 24%.

 

Vengono riportate nelle sottostanti tabelle le aliquote che sono applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2013 a tutti i lavoratori iscritti alla Gestione autonoma coltivatori diretti, coloni e mezzadri:

 

Tabella B – Aliquota di finanziamento
 Zona normale Zona svantaggiata
 Anno Maggiore di 21 anni Minore di 21 anni Maggiore di 21 anni Minore di 21 anni
2012 21,6% 19,4% 18,7% 15,0%
2013 22,0% 20,2% 19,6% 16,5%
2014 22,4% 21,0% 20,5% 18,0%
2015 22,8% 21,8% 21,4% 19,5%
2016 23,2% 22,6% 22,3% 21,0%
2017 23,6% 23,4% 23,2% 22,5%
2018 24,0% 24,0% 24,0% 24,0%
2019 24,0% 24,0% 24,0% 24,0%
2020 24,0% 24,0% 24,0% 24,0%
2021 24,0% 24,0% 24,0% 24,0%
2022 24,0% 24,0% 24,0% 24,0%
2023 24,0% 24,0% 24,0% 24,0%
Tabella C – Aliquota di computo
Anni Aliquota di computo
2012 21,6%
2013 22,0%
2014 22,4%
2015 22,8%
2016 23,2%
2017 23,6%
2018 24,0%
2019 24,0%
2020 24,0%
2021 24,0%
2022 24,0%
2023 24,0%

Alla contribuzione così determinata si aggiunge il contributo addizionale per ogni giornata di iscrizione che, per il 2023, è pari a 0,69 euro, calcolato nel limite massimo di 156 giornate annue per ciascuna unità attiva. 

 

Contribuzione di maternità

 

Per l’anno 2023 il contributo annuo ai fini della copertura degli oneri derivanti dalle prestazioni di maternità resta fissato nella misura di 7,49 euro ed è dovuto per ciascuna unità iscritta alla Gestione dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri.

 

Contribuzione INAIL

 

Il contributo dovuto per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dai coltivatori diretti, mezzadri e coloni, per l’anno 2023, resta fissato nella misura capitaria annua di:

– 768,50 euro (per le zone normali);

– 532,18 euro (per i territori montani e le zone svantaggiate).

 

La riduzione dei premi e contributi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (ai sensi dell’articolo 1, comma 128, Legge n. 147/2013) è stabilita nella misura del 15,17% per il 2023 e dovrà essere applicata agli elenchi delle aziende individuate e trasmesse dall’INAIL.

 

Infine, nell’Allegato n. 1 alla circolare l’INPS riporta le tabelle con le aliquote in vigore per l’anno 2023 e gli importi della contribuzione da versare per le categorie interessate.

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Definizione agevolata controversie tributarie: approvati nuovo modello e istruzioni

6 Luglio 2023 da Teleconsul Editore S.p.A.

L’Agenzia delle entrate ha comunicato l’approvazione del nuovo modello per chiudere in via agevolata le controversie con il fisco e i nuovi termini per la domanda e per i pagamenti a rate (Agenzia delle entrate, provvedimento 5 luglio 2023, n. n. 250755).

Possono essere definite in via agevolata le controversie pendenti attribuite alla giurisdizione tributaria, in cui è parte l’Agenzia delle entrate, al 1° gennaio 2023 in ogni stato e grado del giudizio.

Si considerano pendenti le liti il cui atto introduttivo del giudizio in primo grado sia stato notificato alla controparte entro il 1° gennaio di quest’anno e per le quali, alla data di presentazione della domanda, il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva.

 

In attuazione dell’articolo 20 del D.L. n. 34/2023 (Decreto Bollette), così come modificato in sede di conversione dalla Legge 26 maggio 2023, n. 56, l’Agenzia delle entrate ha approvato l’aggiornamento del modello di domanda per tale definizione agevolata, ai sensi dell’articolo 1, commi da 186 a 202, della Legge n. 197/2022.

 

In particolare, il suddetto articolo 20 posticipa al 30 settembre 2023 il termine per la presentazione della domanda di definizione agevolata e, in caso di opzione per il pagamento rateale degli importi dovuti per la definizione, modifica le date entro cui effettuare il versamento delle prime tre rate. La norma introduce, inoltre, dopo il pagamento delle prime tre rate, in alternativa alla rateazione trimestrale, la possibilità di versare le somme dovute in 51 rate mensili a decorrere dal mese di gennaio 2024.

 

Dunque, chiarisce l’Agenzia, per ciascuna controversia tributaria autonoma, ossia relativa al singolo atto impugnato, va presentata una distinta domanda di definizione, esente dall’imposta di bollo, mediante trasmissione telematica, entro il termine del 30 settembre 2023.

Il termine per il pagamento dell’importo netto dovuto o della prima rata scade il 30 settembre 2023. Nel caso in cui gli importi dovuti superino l’ammontare di 1000 euro è ammesso il pagamento rateale.

 

Il pagamento rateale dell’importo da versare per la definizione può avvenire:

  • in un massimo di 20 rate di pari importo con una rateizzazione, per le rate successive alle prime tre, trimestrale;

  • in un numero massimo di 54 rate di pari importo con una rateizzazione, per le rate successive alle prime tre, mensile.

Il calendario dei versamenti delle prime tre rate, comuni ad entrambe le opzioni di rateizzazione, è il seguente:

– 30 settembre 2023, prima rata;

– 31 ottobre 2023, seconda rata;

– 20 dicembre 2023, terza rata.

 

Qualora il contribuente opti per il sistema di rateizzazione trimestrale, il pagamento in un massimo di 17 rate, successive alle prime tre, è effettuato entro il 31 marzo, il 30 giugno, il 30 settembre e il 20 dicembre di ciascun anno.

Nel caso in cui, invece, il contribuente opti per il sistema di rateizzazione mensile, il pagamento in un massimo di 51 rate, successive alle prime tre, scade l’ultimo giorno lavorativo di ciascun mese, a decorrere dal mese di gennaio 2024, fatta eccezione per il mese di dicembre di ciascun anno, per il quale il termine di versamento resta fissato al giorno 20 del mese.

Gli interessi legali per le rate successive alla prima sono dovuti a decorrere dalla data del versamento della prima rata.

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Fondo Faschim: erogati i rimborsi per gli associati vittime dell’alluvione in Emilia Romagna

5 Luglio 2023 da Teleconsul Editore S.p.A.

Iniziative da parte di Faschim per gli associati vittime dell’alluvione

Nei giorni scorsi il Consiglio di Amministrazione del Fondo Faschim, Fondo di assistenza sanitaria integrativa per i lavoratori dell’industria chimica, chimico farmaceutica, delle fibre chimiche e dei settori abrasivi, lubrificanti e gpl, coibenti, ha deliberato un’agevolazione per gli associati residenti nei Comuni colpiti dall’alluvione del mese di maggio in Emilia Romagna ed individuati nel D.L. n. 61/2023 pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
Il periodo entro cui inviare al Fondo tutta la documentazione per ottenere il rimborso di eventuali prestazioni effettuate, viene esteso a sei mesi, dal 1° marzo 2023 al 31 agosto 2023. Dal 1° settembre 2023, viene ripristinata la norma dei 3 mesi.
Viene altresì esteso a 6 mesi il termine per la presentazione delle integrazioni per le pratiche sospese.
La sospensione con termine compreso tra il 1° marzo 2023 ed il 31 agosto 2023, avrà una data di termine presentazione dell’integrazione estesa a 6 mesi.

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Decreto Lavoro e CIGS, le istruzioni dell’INPS

5 Luglio 2023 da Teleconsul Editore S.p.A.

L’Istituto è intervenuto per illustrare i contenuti della disposizione introdotta dall’articolo 30 del D.L. n. 48/2023, fornendo le istruzioni per la corretta gestione del trattamento straordinario di integrazione salariale (INPS, messaggio 4 luglio 2023, n. 2512).

Il Decreto Lavoro (D.L. n. 48/2023) prevede all’articolo 30 un intervento per gestire situazioni di particolare difficoltà aziendale, con la possibilità di autorizzare, in deroga alla disciplina di carattere generale, un ulteriore periodo di cassa integrazione straordinaria (CIGS), collocato nel biennio 2022-2023, in continuità con il precedente periodo autorizzato. L’intervento è in favore di aziende, anche in stato di liquidazione, che non abbiano potuto completare nel corso del 2022 i piani di riorganizzazione e ristrutturazione originariamente previsti, per cause non imputabili al datore di lavoro.

Il nuovo trattamento si prefigge di salvaguardare i livelli occupazionali delle aziende interessate e, contemporaneamente, di garantire una tutela del reddito per i lavoratori coinvolti dall’intervento, nella prospettiva di una definita riconversione dei siti industriali e una ripresa dell’attività lavorativa.

Durata e caratteristiche dell’intervento

Come già anticipato, il nuovo periodo di intervento si colloca in continuità con il precedente e può coprire l’arco temporale che va dal 1° ottobre 2022 al 31 dicembre 2023, per un massimo, quindi, di 15 mesi complessivi.

Più in particolare, l’articolo 30 del Decreto Lavoro prevede che il trattamento straordinario di integrazione previsto venga concesso in deroga a tutti i limiti di durata (complessivi e singoli) definiti rispettivamente dagli articoli 4 e 22 del D.Lgs  n. 148/2015, compreso quello stabilito dal comma 4 del citato articolo 22 in forza del quale, per le causali di riorganizzazione e crisi aziendale, possono essere autorizzate sospensioni del lavoro fino al massimo dell’80% delle ore lavorabili nell’unità produttiva per cui si richiede il trattamento, nell’arco di tempo di cui al programma autorizzato.

Inoltre, al nuovo periodo di trattamenti non si applicano le disposizioni in materia di consultazione sindacale e di iter procedimentale per la presentazione della domanda previste, rispettivamente, dagli articoli 24 e 25 del D.Lgs n. 148/2015.

Il trattamento di integrazione salariale in commento è concesso, con decreto ministeriale, nel limite massimo complessivo di spesa di 13 milioni di euro per l’anno 2023 e di 0,9 milioni di euro per l’anno 2024. L’erogazione dei trattamenti di integrazione salariale avverrà da parte dell’INPS esclusivamente con la modalità del pagamento diretto ai lavoratori.

Istruzioni procedurali

L’INPS ha reso noto che In “Sistema UNICO”, nell’ambito del codice intervento “333”, è stato istituito il seguente nuovo apposito codice evento: 147 situazioni di perdurante crisi e difficoltà – art. 30 D.L. 48/23.

La procedura informatica di gestione dei pagamenti diretti CIG è stata aggiornata per la liquidazione delle prestazioni relative al suddetto nuovo codice evento “147”, con emissione dei pagamenti tramite procedura centralizzata.

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CCNL Sacristi: le scadenze di luglio

5 Luglio 2023 da Teleconsul Editore S.p.A.

Previsti a luglio l’erogazione dei buoni pasto, nuovi importi dei minimi e degli scatti di anzianità

Il CCNL 11 maggio 2023, sottoscritto tra la F.A.C.I. e la F.I.U.D.A.C/S. (Federazione Italiana tra le Unioni Diocesane Addetti al Culto/Sacristi) ed applicabile ai dipendenti da enti ecclesiastici ha previsto le seguenti novità per il mese di luglio.
Buoni pasto
E’ prevista l’erogazione di buoni pasto il cui valore giornaliero è determinato in 5,00 euro a favore dei lavoratori dipendenti. I buoni pasto non spettano ai part-time orizzontali con orario inferiore a 24 ore settimanali e/o 4 ore giornaliere. Il buono pasto non viene erogato in caso di assenza per ferie, permesso non retribuito, malattia o infortunio (compreso il ricovero ospedaliero).
Ente Bilaterale
Il contributo da destinare in favore dell’Ente Bilaterale è così calcolato sul valore convenzionale di 1.000,00 euro per 13 mensilità per gli iscritti alla FACI ed a FIUDAC/S nello 0,4% per i non iscritti a FACI nel 2,5%; per i non iscritti a FIUDACS nel 2%. Per il personale part time, il contributo è riproporzionato in base alla percentuale di part time.
Il datore di lavoro che ometta il versamento delle suddette quote è tenuto a corrispondere al lavoratore un elemento distinto della retribuzione non assorbibile di importo pari al 6% del minimo tabellare, corrisposto per 14 mensilità e rientrante nella retribuzione di fatto.
Minimi Retributivi 

LivelloMinimo 
1° Livello€ 1.300,00
2° Livello€ 1.260,00
3° Livello€ 1.100,00

Scatti di anzianità

L’importo degli scatti maturati è determinato in 28,00 euro per i lavoratori con anzianità di servizio superiore ai 10 anni e 18,00 euro per i lavoratori con anzianità di servizio inferiore ai dieci anni, senza alcun ricalcolo del valore degli scatti pregressi.

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Ebav Veneto: contributo per spese legali e dissequestro del mezzo

5 Luglio 2023 da Teleconsul Editore S.p.A.

Entro il 31 luglio sarà possibile richiedere il contributo per spese legali e per il dissequestro del mezzo in caso di ritiro della patente di guida dell’autista da parte dell’Autorità Pubblica

L’Ebav, Ente Bilaterale Artigianato del Veneto, ha messo a disposizione, per le aziende del Settore Trasporto merci, un contributo per spese legali e per il dissequestro del mezzo, in caso di ritiro della patente di guida dell’autista da parte dell’Autorità Pubblica. A giudizio insindacabile del Comitato di Categoria potrà essere erogato il contributo anche per spese legali e per il dissequestro del mezzo avvenuto per cause diverse dal ritiro della patente dell’autista. 
Il contributo, pari al 100% dei costi sostenuti, sarà erogabile per un massimo di 1.150,00 per evento. I contributi vengono erogati normalmente entro 3 mesi dalla data scadenza servizio tramite accredito su c/c intestato (o co-intestato) al soggetto richiedente il Servizio Ebav. La mancanza di dichiarazione IBAN, l’assenza di documentazione o di altri requisiti richiesti, potrà determinare la mancata erogazione nei tempi previsti.
L’Ente potrà erogare il contributo richiesto esclusivamente fino al permanere della capienza dei fondi e/o delle risorse economiche dedicate al servizio, oggetto della richiesta del contributo stesso. Il contributo sarà soggetto alle trattenute fiscali di legge in vigore nell’anno di erogazione dello stesso, in quanto ricavo d’esercizio o plusvalenza patrimoniale.
Per poter ricevere il contributo sarà necessario presentare:
– copia verbale di contestazione;
– copia della fattura quietanzata per dissequestro.
Per ulteriori informazioni e per scaricare la modulistica si rinvia al sito dell’Ente, www.ebav.it.

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Convenzione Italia-Svizzera: trasferimento di residenza in corso d’anno e tassazione dei redditi

5 Luglio 2023 da Teleconsul Editore S.p.A.

L’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti riguardo alla tassazione dei redditi da lavoro dipendente da applicare ai sensi della Convenzione contro le doppie imposizioni in vigore tra l’Italia e la Svizzera in caso di trasferimento di residenza in corso d’anno (Agenzia delle entrate, risposta 4 luglio 2023, n. 370).

L’articolo 2, comma 2, del TUIR considera fiscalmente residenti in Italia le persone fisiche che, per la maggior parte del periodo d’imposta, cioè per almeno 183 giorni, o 184 giorni in caso di anno bisestile, sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile. Tali condizioni sono tra loro alternative e la sussistenza anche di una sola di esse per la maggior parte del periodo d’imposta è sufficiente a far ritenere che un soggetto sia qualificato, ai fini fiscali, residente in Italia. Inoltre, ai sensi del comma 2bis dell’articolo 2 del TUIR, si considerano comunque residenti, salvo prova contraria, anche i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato, individuati con Decreto Ministeriale 4 maggio 1999.  Tale comma 2bis non ha creato un ulteriore status di residenza fiscale bensì, attraverso l’introduzione di una presunzione legale relativa, ha diversamente ripartito l’onere probatorio fra le parti, ponendolo a carico dei contribuenti trasferiti, al fine di evitare che le risultanze di ordine meramente formale prevalgano sugli aspetti sostanziali.

 

Secondo la circolare del MEF del 24 giugno 1999, n. 140, la residenza fiscale è ritenuta, in via presuntiva, sussistente per coloro che siano anagraficamente emigrati in uno degli anzidetti Stati o territori senza dimostrare l’effettività della nuova residenza.

A riguardo, l’Agenzia chiarisce che, anche a seguito della formale iscrizione all’AIRE, nei confronti di cittadini italiani trasferiti in Svizzera continua a sussistere una presunzione relativa di residenza fiscale in Italia per effetto dell’articolo 2, comma 2bis, del TUIR, in quanto la Svizzera è inserita nella lista degli Stati e territori aventi un regime fiscale privilegiato di cui al Decreto Ministeriale 4 maggio 1999.

 

Ciò posto, in riferimento al caso di specie nel quale una contribuente dichiara di essersi trasferita dall’Italia in Svizzera in corso d’anno, l’Agenzia ritiene di poterla considerare residente in Italia, in quanto iscritta nelle anagrafi della popolazione residente per la maggior parte del periodo d’imposta considerato.

Tenendo presente il principio della prevalenza del diritto convenzionale sul diritto interno, l’Agenzia delle entrate osserva che, qualora in applicazione delle rispettive normative interne l’istante dovesse essere considerata fiscalmente residente sia in Svizzera sia in Italia in corso d’anno, si farà riferimento alle disposizioni contenute nella Convenzione contro le doppie imposizioni in vigore tra la Svizzera e l’Italia.

Tale Convenzione stabilisce all’articolo 4, paragrafo 2, conformemente al Modello OCSE di Convenzione, le c.d. tie breaker rules per dirimere eventuali conflitti di residenza tra tali Stati contraenti, secondo le quali prevale il criterio dell’abitazione permanente cui seguono, in ordine gerarchico, il centro degli interessi vitali, il soggiorno abituale e la nazionalità del contribuente.

La Convenzione, inoltre, reca una disposizione che prevede esplicitamente la soluzione al problema della doppia residenza mediante il frazionamento del periodo d’imposta, in caso di trasferimento da uno Stato all’altro nel corso del medesimo periodo d’imposta. In particolare, l’articolo 4, paragrafo 4, stabilisce che la persona fisica che trasferisce definitivamente il suo domicilio da uno Stato contraente all’altro cessa di essere assoggettata nel primo  Stato alle imposte per le quali il domicilio è determinante, non appena trascorso il giorno del trasferimento del domicilio e l’assoggettamento inizia nell’altro Stato a decorrere dalla stessa data.

 

In conclusione l’Agenzia, nella fattispecie in esame, poiché il trasferimento definitivo del domicilio dell’istante in Svizzera è avvenuto nel corso dell’anno, ritiene che l’assoggettamento ad imposizione in Italia del reddito debba avvenire fino al giorno del trasferimento definitivo, mentre a partire dal giorno successivo a quello del trasferimento della sede principale degli affari e degli interessi della contribuente in Svizzera, l’amministrazione italiana non può più esercitare nessuna pretesa impositiva sui redditi prodotti ed essi non dovranno essere inseriti nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta in corso.

 

 

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