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Contributi pubblici per gestione pista ciclopedonale: rilevanza IVA in presenza di corrispettivo

21 Settembre 2023 da Teleconsul Editore S.p.A.

Contributi pubblici per gestione pista ciclopedonale: rilevanza IVA in presenza di corrispettivo 

Il contributo versato da un Comune per la gestione di un tratto della pista ciclopedonale, affidata in house providing, rientra nel campo di applicazione dell’IVA, costituendo il corrispettivo della prestazione di servizi (Agenzia delle entrate, risposta20 settembre 2023, n. 433).

Secondo la circolare n. 34/2013 dell’Agenzia delle entrate, un contributo assume rilevanza ai fini IVA se erogato a fronte di un’obbligazione di dare, fare, non fare o permettere, ossia quando si è in presenza di un rapporto obbligatorio a prestazioni corrispettive. In tal caso, infatti, il contributo ricevuto dal beneficiario costituisce il compenso per il servizio effettuato o per il bene ceduto e pertanto configura un’operazione rilevante agli effetti dell’IVA.

La valutazione della natura di un contributo pubblico va effettuata esaminando le norme di legge che regolano la relativa elargizione da parte del soggetto pubblico, siano esse specifiche o generali, nonché le norme di rango comunitario e solo laddove non sia riscontrabile un riferimento normativo che ne individui l’esatta qualificazione nonché la relativa natura giuridica anche agli effetti tributari, occorre fare ricorso a criteri suppletivi.

 

Nel caso sottoposto all’attenzione dell’Agenzia, la società istante rappresenta la sua intenzione di stipulare con un Comune una Convenzione pluriennale avente a oggetto la concessione di una tratta della pista ciclopedonale, affidata in house providing.

Tale Convenzione trova la propria fonte normativa nella legislazione della propria Regione che, tra l’altro:

  1. qualifica la ciclovia turistica come infrastruttura di interesse pubblico, mediante un’apposita intesa per la gestione della stessa tra gli enti locali interessati territorialmente, anche attraverso la partecipazione ad una società di capitali a controllo pubblico;

  2. ammette la possibilità di concedere per il triennio 2021­-2023, a valere sulle casse regionali, contributi per la realizzazione di interventi di rinnovamento e manutenzione straordinaria dell’infrastruttura;

  3. dispone il vincolo all’uso pubblico delle infrastrutture relative alla ciclovia turistica che beneficiano del contributo regionale. Si tratta di un vincolo di destinazione perpetuo, a cura e spese dei soggetti gestori o titolari dei beni medesimi.

Al riguardo l’Agenzia ritiene che la corresponsione di queste somme trovi la propria fonte giuridica nella stipulanda Convenzione e nel relativo provvedimento amministrativo deliberativo che ha preceduto l’affidamento in house della pista.

 

Nel caso di specie, mancando un chiaro riferimento normativo in base al quale qualificare le somme elargite dal Comune, l’Agenzia chiarisce che occorre fare riferimento ai criteri suppletivi, tra cui assume un ruolo preminente il concreto assetto degli interessi che le parti intendono perseguire con la Convenzione.

La controprestazione del Comune, dunque, consiste sia nel riconoscimento del diritto di sfruttamento economico della pista e delle relative pertinenze, sia nel pagamento di un canone periodico.

Pertanto, l’Agenzia rinviene tra il Comune e l’istante un rapporto contrattuale, caratterizzato dall’obbligo dell’istante di svolgere una serie di attività correlate alla riqualificazione e alla valorizzazione della pista ciclopedonale e l’obbligo assunto dall’ente di pagare un canone periodico a integrazione dei proventi rinvenibili dall’esercizio del diritto allo sfruttamento economico di tale bene da parte della Società.

Quanto poi alla mancata espressa previsione in capo alla Società di una specifica responsabilità contrattuale e di standard qualitativi o quantitativi, l’Agenzia non ritiene che ciò giustifichi la presenza di un’erogazione non corrispettiva. Viceversa, la predeterminazione di sanzioni, parametrate alla gravità dell’inadempimento sotto il profilo del pregiudizio arrecato al regolare funzionamento del servizio, induce a inquadrare l’erogazione nell’ambito dei rapporti contrattuali.

 

In conclusione, l’Agenzia ritiene che il contributo annuale pagato dal Comune costituisce il corrispettivo della prestazione di servizi che la Società dovrà effettuare dopo la stipula della Convenzione e come tale soggetto a IVA con aliquota ordinaria.

 

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CCNL Dirigenti Catene Alberghiere: sottoscritto il rinnovo contrattuale

21 Settembre 2023 da Teleconsul Editore S.p.A.

L’Accordo riguarda la parte economica e normativa e prevede aumenti retributivi e welfare aziendale

Il 12 settembre 2023 è stato siglato il rinnovo del contratto per i Dirigenti dell’industria alberghiera che aderiscono all’Associazione Italiana Confindustria Alberghi. L’Accordo, sottoscritto da Manageritalia ed Aica, interessa sia la parte economica che normativa, con interventi su politiche attive e sull’aspetto normativo dei Fondi ed Enti contrattuali. Il CCNL, che decorre dal 1° gennaio 2022 e scade il 31 dicembre 2025, si inserisce nel percorso tracciato nelle intese del 15 marzo 2017 e del 21 ottobre 2021 e ne rappresenta, di fatto, la prosecuzione ed il completamento di un adeguamento contrattuale che consente ai Dirigenti di sopperire all’impennata dell’inflazione. I punti principali sui quali ci si è focalizzati sono:
– aumenti retributivi;
– welfare;

Nella fattispecie, per quel che riguarda l’aspetto retributivo compete, ai dirigenti compresi nella sfera di applicazione del contratto, sulla retribuzione di fatto e a titolo di Superminimo contrattuale, un aumento, entro luglio 2025, di un importo pari a 550,00 euro lordi mensili, che vengono così ripartiti:

– 200,00 euro mensili dal 1° dicembre 2023;

– 150,00 euro mensili dal 1° luglio 2024;

– 200,00 euro mensili dal 1° settembre 2025.

I suddetti aumenti possono essere assorbiti, fino a concorrenza, solo da somme concesse dalle aziende, successivamente al 31 dicembre 2019, in acconto o in anticipo sui futuri aumenti contrattuali e delle quali sia stato indicato espressamente l’assorbimento all’atto della concessione. Per quel che riguarda il welfare, invece, è stato stabilito che i datori di lavoro versino alla Piattaforma welfare dirigenti 1.000 euro annui, che possono essere spesi in beni e servizi di welfare. Per quel che concerne, invece, la previdenza complementare (Fondo Mario Negri), è stato stabilito che dal 1° gennaio 2024 il contributo integrativo, comprensivo della quota di contributo di adesione contrattuale a carico del datore di lavoro, sia pari al 2,43% ; mentre, dal 1° gennaio 2025 al 2,47%; a fronte di un contributo del 2,39% dal 1° gennaio 2023.

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Fondo Altea: erogate nuove garanzie per gli aderenti del comparto Lapidei Industria

21 Settembre 2023 da Teleconsul Editore S.p.A.

Aggiunte nuove prestazioni sanitarie dal 1° giugno 2023

Il Fondo Altea, Fondo di assistenza sanitaria integrativa per i lavoratori dei settori legno arredo e materiali da costruzione, eroga a favore di tutti gli aderenti del comparto Lapidei Industria, nuove garanzie in vigore dal 1° giugno 2023.
La polizza relativa alla prevenzione, scaduta ormai il 31 maggio 2023, è stata sostituita da un piano integrativo che assicura ulteriori e nuove garanzie e prestazioni aggiunte a quelle già comprese nel Piano Plus.
La suddetta prevede un rimborso parziale per le seguenti prestazioni sanitarie:
– per le visite specialistiche ed accertamenti diagnostici realizzati in strutture private o presso medici non convenzionati Unisalute (in tal caso si rende necessaria una prescrizione medica con quesito diagnostico);
– per acquistare lenti correttive ed occhiali (per modifica visus).
In aggiunta vi sono poi nuove ed importanti coperture aggiuntive:
– per le cure oncologiche. A tal proposito il piano prevede il pagamento delle spese circa trattamenti chemioterapici e terapie radianti, oltre a visite, accertamenti diagnostici e terapie farmacologiche;
– per i trattamenti fisioterapici riabilitativi a seguito di patologie o di interventi chirurgici;
– per interventi odontoiatrici.

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Riorganizzazione dell’INL: arriva l’ok del Ministero del lavoro

21 Settembre 2023 da Teleconsul Editore S.p.A.

Il dicastero ha dato la sua approvazione alla modifica della struttura organizzativa dell’Ispettorato (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nota 18 settembre 2023, n. 16283).

Con la nota in commento, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha dato la sua approvazione alla riorganizzazione dell’Ispettorato nazionale del lavoro disposta con il Decreto Direttoriale n.49 del 27 luglio 2023. 

Il provvedimento del Ministero tiene in considerazione, tra l’altro, che, secondo i dati riferiti dall’INL, la dotazione organica rivista nell’ambito della riorganizzazione dell’Ispettorato nazionale del lavoro di cui al Decreto Direttoriale INL n. 49 del 27 luglio 2023 è stata disposta nei limiti delle disponibilità finanziarie e non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio dell’Agenzia e tenuto conto dell’istruttoria effettuata dai competenti uffici ministeriali ha approvato la riorganizzazione disposta dal Direttore dell’Ispettorato nazionale del lavoro Paolo Pennesi.

La riorganizzazione della struttura dell’INL

In pratica, il Decreto Direttoriale n. 49/2023 è partito dal presupposto dell’organico dell’Ispettorato, fissato dal D.L. n. 75/2023, a decorrere dal 1 ° luglio 2023, in 7.846 unità ripartite tra le diverse qualifiche, dirigenziali e non dirigenziali. In particolare, la struttura dirigenziale centrale si articola in (articolo 2, Decreto Direttoriale n. 49/2023):

– Direzione centrale vigilanza e sicurezza del lavoro;

– Direzione centrale coordinamento giuridico;

– Direzione centrale innovazione tecnologica e pianificazione strategica;

– Direzione centrale personale, amministrazione e bilancio;

– Segreteria del Direttore dell’Ispettorato.

Gli articoli da 4 a 7 del provvedimento definiscono i compiti delle diverse direzione sopra menzionate, mentre l’articolo 8 da conto della costituzione delle Direzioni interregionali del lavoro con a capo un dirigente di livello generale presso le città di Milano, Roma e Napoli.

Infine, l’articolo 9 elenca l’istituzione degli Ispettorati d’area metropolitana, con a capo un dirigente di livello non generale ( Bari-BAT, Bologna, Cagliari-Oristano, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Reggio-Calabria, Roma, Torino-Aosta, Venezia) e degli Ispettorati territoriali del lavoro con l’indicazione dei rispettivi compiti. Gli Ispettorati d’area metropolitana, in particolare, oltre alle competenze affidate agli Ispettorati territoriali del lavoro esercitano, nell’ambito di competenza degli uffici, le attività di raccordo territoriale individuate con provvedimento del Direttore dell’Ispettorato, sentite le organizzazioni sindacali.

 

 

 

 

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CCNL Scuole Materne Fism: aggiornati minimi retributivi, salario di anzianità, indennità Una Tantum

20 Settembre 2023 da Teleconsul Editore S.p.A.

Con la mensilità di settembre aggiornate le retribuzioni, erogati salario di anzianità ed indennità Una Tantum

Il giorno 1° marzo 2023, Fism, Flc-Cgil, Cisl Scuola, Federazione Uil Scuola Rua e Snals-Confsal, hanno siglato il CCNL che disciplina il trattamento normativo ed economico per gli anni 2021-2023 del personale occupato nei servizi dell’infanzia e della prima infanzia di scuole ed enti aderenti e rappresentati dalla Fism, con decorrenza dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2023.
La presente disciplina contrattuale si applica ai lavoratori dei servizi educativi della infanzia e socio-educativi della prima infanzia gestiti da Enti morali e non profit, Enti religiosi, Enti del Terzo Settore, associazioni, persone giuridiche private, cooperative, le Ipab e le ex Ipab, definiti anche “enti”, “gestori”, “istituti”, “scuole” aderenti o rappresentati dalla Fism. Viene altresì applicata ai dipendenti occupati in altri servizi a valenza socio-educativa come ad esempio: centri estivi, colonie e soggiorni, ludoteche, “sezioni primavera”, ecc., ed ai rapporti di lavoro realizzati presso le sedi della Federazione Italiana Scuole Materne, nonché, in forma integrale, sia al personale assunto a tempo indeterminato sia a tempo determinato.
Inoltre, il contratto collettivo tutela pure il personale che dipende da altre istituzioni socio-educative qualora l’Ente Gestore dichiari di accettarne integralmente la disciplina prevedendo ciò nel contratto individuale di lavoro.
Minimi retributivi
L’art. 42 denominato “Retribuzione tabellare”, individua le retribuzioni minime che spettano per il periodo 2022-2023 come riportate nella tabella sottostante.

LivelloMinimo
VIII1.780,26
VII1.740,88
VI1.584,55
V1.564,87
IV1.484,05
III1.438,04
II1.435,96
I1.381,82

Salario di anzianità
L’art. 46 che disciplina il salario di anzianità, enuncia che dal 1° settembre 2023 viene erogata con cadenza mensile e per tredici mensilità, a titolo di “salario di anzianità”, una quota pari ad euro 15,00 a tutto il personale che a quella data abbia maturato 2 anni di servizio ininterrotto presso lo stesso Ente. Detto importo va ad aggiungersi a quanto già percepito come salario di anzianità secondo il disposto dell’art. 46 del CCNL 2016-2018.
Di seguito vengono riportati gli importi del suddetto secondo la data di assunzione del lavoratore.

Data di assunzionedal 31 dicembre 2018dal 1° settembre 2023
Prima del 31 dicembre 201827,0015,00
dal 1° gennaio 2019 al 31 agosto 2023 15,00

Una Tantum
L’art. 47 definisce l’indennità Una Tantum. Nella fattispecie, a copertura dei periodi dal 1°gennaio 2019 al 31 dicembre 2020 e dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, al personale di tutti i livelli in forza al 1° settembre 2022, viene corrisposto un ammontare pari ad euro 188,50 a titolo di Una Tantum come indicato nella tabella sottostante.

PeriodoImporto
01/01/2019 – 31/12/2020104,00
01/01/2021 – 31/12/202184,50
totale188,50

Tale quota è stata versata per il 50% con la retribuzione del mese di maggio 2023 ed il restante 50% invece è corrisposta con la retribuzione del mese di settembre 2023 in proporzione dell’orario stabilito dal contratto di lavoro.
L’Una Tantum deve essere poi proporzionata sulla base dei mesi di lavoro effettivamente prestato nel periodo di copertura, considerando come mese intero, le frazioni di mese superiore a 15 giorni.

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Agenzia delle entrate: invio comunicazioni ai forfettari per regolarizzazione del quadro RS incompleto

20 Settembre 2023 da Teleconsul Editore S.p.A.

Con l’invio di una comunicazione ai contribuenti in regime forfettario che non hanno indicato nel quadro RS del modello Redditi 2022 gli elementi informativi obbligatori richiesti dalla norma, l’Agenzia delle entrate esorta a regolarizzare la posizione mediante il ravvedimento operoso (Agenzia delle entrate, provvedimento 19 settembre 2023, n. 325550).

In attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 636, della Legge n. 190/2014, l’Agenzia delle entrate ha individuato le modalità con le quali sono messe a disposizione del contribuente e della Guardia di finanza le informazioni relative all’eventuale mancata indicazione degli elementi informativi obbligatori richiesti nel quadro RS del modello Redditi 2022 Persone Fisiche, da parte dei soggetti che hanno applicato il regime forfetario per il periodo d’imposta 2021.

 

Pertanto, l’Agenzia invierà una comunicazione a tali contribuenti per promuovere l’adempimento operoso, attraverso la presentazione di una dichiarazione integrativa e beneficiando della riduzione delle sanzioni in funzione della tempestività della regolarizzazione.

Le informazioni messe a disposizione per una valutazione in ordine alla correttezza dei dati in possesso dell’Agenzia e al fine di consentire al contribuente di fornire elementi e informazioni in grado di giustificare la presunta anomalia rilevata sono:

  • codice fiscale, cognome e nome del contribuente;

  • numero identificativo e data della comunicazione, codice atto e periodo d’imposta;

  • data e protocollo telematico del modello Redditi 2022 Persone Fisiche trasmesso per il periodo di imposta 2021.

Tali dati sono, altresì, di ausilio per la corretta compilazione del quadro RS del modello Redditi 2023 Persone Fisiche per il periodo d’imposta 2022.

 

Il ravvedimento può essere posto in essere a prescindere dalla circostanza che la violazione sia già stata constatata ovvero che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo, di cui i soggetti interessati abbiano avuto formale conoscenza, salvo la notifica di un atto di liquidazione, di irrogazione delle sanzioni o, in generale, di accertamento, nonché il ricevimento di comunicazioni di irregolarità e degli esiti del controllo formale.

 

L’operazione di trasmissione delle suddette informazioni da parte dell’Agenzia avviene mediante l’invio una comunicazione, tramite PEC, ai soggetti presenti nell’Indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti, o in assenza di indirizzo PEC o di mancato recapito, per posta ordinaria.

Tale comunicazione è consultabile dal contribuente anche all’interno dell’area riservata del portale informatico dell’Agenzia, denominata “Cassetto fiscale”, sezione “L’Agenzia scrive”.

Infine, il provvedimento stabilisce che il contribuente, anche mediante gli intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni, possa richiedere informazioni ovvero segnalare all’Agenzia eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti, sempre rispettando le modalità indicate nella suddetta comunicazione.

 

 

 

 

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Enfea: al via la restituzione dei versamenti sospesi

20 Settembre 2023 da Teleconsul Editore S.p.A.

Da ottobre a dicembre è possibile restituire le quote dei versamenti sospesi a causa degli eventi alluvionali

Confapi, in collaborazione con le Sigle sindacali Cgil, Cisl e Uil hanno disposto che, a partire da ottobre 2023 e fino a dicembre 2023, le imprese che hanno sede legale o operativa nei territori dell’Emilia-Romagna, delle Marche e della Toscana possono restituire le quote dei versamenti sospesi all’Enfea, l’Ente bilaterale dedicato alle piccole e medie imprese, in un’unica soluzione o a rate, mediante dilazione, nei tre mesi. Le regioni interessate sono state colpite da eventi climatici. L’Ente comunica, inoltre, che restano attive le prestazioni straordinarie a favore delle lavoratrici, dei lavoratori e delle imprese che hanno sede nelle regioni interessate dagli eventi climatici. Infatti, in data 7 giugno 2023, le Parti avevano convenuto di sospendere i contributi a carico delle imprese dei territori interessati dai fenomeni alluvionali. Inoltre, si era deciso di destinare 700.000 euro per i costi da sostenere per le prestazioni straordinarie, da prelevare dai fondi riserva di Enfea, a favore di chi ha subito danni alle proprie residenze pari al 50% delle spese documentate per rendere agibile la propria abitazione, fino ad un importo massimo di 800,00 euro; e per le imprese per il ripristino e l’agibilità delle attività aziendali, erogando un importo minimo dei costi sostenuti nella misura di 1.500 euro, con rimborso 20% delle spese documentate con un tetto massimo di 10.000 euro. Il Fondo Enfea di capienza massima di 700.000 euro.

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CCNL Rai: prorogato l’accordo sul lavoro agile

20 Settembre 2023 da Teleconsul Editore S.p.A.

Prevista per i lavoratori del settore una proroga di ulteriori otto mesi fino al 31 maggio 2024 

In data 18 settembre 2023, la Rai-Radiotelevisione Italiana e le Segreterie Nazionali delle Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil, Fnc-Ugl Comunicazioni, Snater e Libersind-Confsal si sono incontrate in vista della scadenza della fase sperimentale di lavoro agile avviata per il personale delle aree amministrativa ed editoriale con I’accordo del 9 marzo 2022 e successivamente prorogata con l’accordo del 20 marzo 2023.
Le Parti hanno innanzitutto stabilito di prorogare di ulteriori otto mesi, dal 1° ottobre 2023 al 31 maggio 2024, la possibilità per i lavoratori di usufruire di nove giorni mensili di smart working. 
Rimane la possibilità di ulteriori giorni per i dipendenti che siano riconosciuti o assistano soggetti disabili in condizione di gravità ai sensi delle previsioni dell’art. 3, co. 3 della Legge 104/1992.
Per quanto riguarda, invece, i dipendenti con figli di età inferiore ai 14 anni, come previsto nei precedenti accordi, la formulazione “laddove l’altro genitore non
lavori già in modalità agile” è sostituita da “a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore”.
Pertanto, le Parti stabiliscono che entro il 1°ottobre si procederà alla formalizzazione degli accordi individuali e si riuniranno entro il 15 dicembre 2023 per valutare le eventuali modifiche del quadro normativo relativo ai c.d. “lavoratori fragili”.

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Buono portuale, in G.U. la disciplina dei termini e delle modalità di richiesta

20 Settembre 2023 da Teleconsul Editore S.p.A.

Con decreto ministeriale è stata definita la procedura di erogazione dei contributi per l’incentivazione alla qualificazione del lavoro portuale (D.M. 11 agosto 2023).

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 settembre 2023, il decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti che disciplina i termini e le modalità di presentazione delle domande per la concessione del contributo denominato “buono portuale“. Si tratta del contributo destinato a coprire l’80% della spesa sostenuta dalle imprese del settore per la qualificazione del lavoro portuale nel periodo che va dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2026. L’erogazione avviene secondo l’ordine cronologico di inoltro delle istanze e fino ad esaurimento delle risorse disponibili per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026 (articolo 1, D.M. 11 agosto 2023).

Le attività finanziate

Il contributo è destinato a sostenere la realizzazione delle attività così individuate (articolo 1, comma 3):

– agevolare il conseguimento ovvero il rinnovo della patente e delle abilitazioni professionali per la guida dei veicoli destinati all’esercizio dell’attività di trasporto, ovvero per la movimentazione di persone e di merci all’interno delle aree portuali, da parte dei propri dipendenti. Per tale iniziativa, il buono portuale da erogarsi ha un importo massimo pari a 2.500 euro, per una sola volta, per ciascun dipendente regolarmente in forza, presso l’impresa richiedente, alla data della domanda (articolo 1, comma 3, lettera a);

– sviluppare modelli di organizzazione e di gestione. Per tale iniziativa, il buono portuale da erogarsi ha un importo massimo pari a 10.000 euro per ciascuna impresa richiedente (articolo 1, comma 3, lettera b));

– incentivare azioni di riqualificazione del personale dipendente, attraverso modelli di formazione funzionali alla riqualificazione dei lavoratori, anche finalizzate al mantenimento dei livelli occupazionali, rispetto all’avvio di processi di automazione e digitalizzazione. Per tale iniziativa, il buono portuale da erogarsi ha un importo massimo pari a 50.000 euro per ciascuna impresa richiedente (articolo 1, comma 3, lettera c).

Le modalità di richiesta

Le richieste per l’ottenimento delle 3 tipologie diverse di contributo sopra descritte devono essere comunque inviate via PEC al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Direzione generale per la vigilanza sulle autorità di sistema portuale, il trasporto marittimo e per vie d’acqua interne, con la specificazione di informazioni distinte per ogni categoria (articoli 3, 4 e 5).

L’assegnazione dei contributi è subordinata alla disponibilità delle risorse al momento della richiesta per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026 (articolo 6).

L’erogazione del contributo avviene in un’unica soluzione, a conclusione dell’istruttoria – da effettuarsi entro 30 giorni dalla ricezione delle domande – sulla base delle spese rendicontate che determinano l’importo da liquidare, fermi restando i limiti di spesa già citati.

I contributi sopra descritti sono cumulabili tra loro e con altri contributi pubblici erogati all’impresa da altri soggetti pubblici per finalità formative diverse (articolo 10).

 

 

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Ormeggiatori e barcaioli: l’INPS fornisce chiarimenti sulle modifiche al Fondo di solidarietà

19 Settembre 2023 da Teleconsul Editore S.p.A.

Dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.M. 28 luglio 2023 arrivano anche le prime indicazioni dell’Istituto (INPS, messaggio 19 settembre 2023, n. 3256).

L’INPS ha fatto pervenire le prime indicazioni riguardanti il decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze del 28 luglio 2023, di adeguamento del Fondo di solidarietà bilaterale ormeggiatori e barcaioli dei porti italiani alle disposizioni del D.Lgs n. 148/2015 (articoli 26, comma 7-bis e 30, comma 1-bis,). Peraltro, il decreto interministeriale in questione recepisce il contenuto dell’accordo sottoscritto il 21 dicembre 2022 tra A.N.G.O.P.I. e le Segreterie Nazionali delle Organizzazioni sindacali FILT-CGIL, FIT-CISL e UILTRASPORTI.

Tra le modifiche segnalate dall’Istituto, oltre alla sostituzione dell’articolo 5, comma 3, del decreto interministeriale n. 95440/2016 al fine di adeguare l’importo dell’Assegno di integrazione salariale a quanto previsto dall’articolo 3, comma 5–bis, del D.Lgs n. 148/2015, vi è anche l’integrale sostituzione del comma 6 del medesimo articolo 5. Pertanto, ora l’Assegno di integrazione salariale può essere richiesto per tutti i lavoratori in carico presso l’Unità produttiva interessata dalla sospensione/riduzione dell’attività lavorativa in relazione alle causali previste dalla normativa in materia di trattamenti di integrazione salariale ordinaria e straordinaria, nel rispetto delle durate massime stabilite, rispettivamente, dagli articoli 12 e 22 del D.Lgs n. 148/2015, nonché dei limiti massimi complessivi di accesso ai trattamenti stabiliti dall’articolo 4, comma 1, del medesimo decreto legislativo.

Considerato che la data di entrata in vigore del decreto interministeriale in commento ricade in un giorno festivo (1° ottobre 2023), al fine di una corretta gestione degli adempimenti inerenti alle prestazioni erogate dal Fondo, l’INPS precisa che le domande di Assegno di integrazione salariale, presentate dal 2 ottobre 2023 per periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa intervenuti a decorrere dal 16 settembre 2023, saranno istruite sulla base dei criteri stabiliti dalla nuova disciplina.

Infine, in ordine al requisito occupazionale previsto dal comma 7-bis dell’articolo 26 del D.Lgs n. 148/2015, l’Istituto precisa che non sono state apportate modifiche alla disciplina del Fondo, in quanto lo stesso, nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa, già garantisce il trattamento di integrazione salariale a prescindere dalla consistenza numerica dell’organico datoriale.

 

 

 

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