Studio Vannucchi & Associati

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Imposta unica su giochi e scommesse: possibile la compensazione con bonus edilizi

26 Luglio 2023 da Teleconsul Editore S.p.A.

L’Agenzia delle entrate, con due risposte a interpelli, ha chiarito che i crediti d’imposta derivanti dagli interventi elencati all’articolo 121 del D.L. n. 34/2020 (Superbonus e ristrutturazioni edilizie) possono essere utilizzati in compensazione per pagare i tributi su giochi e scommesse (Agenzia delle entrate, risposta 25 luglio 2023, nn. 394 e 395).

La riscossione dell’imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse e dell’imposta unica sui giochi è disciplinata dall’articolo 4 del D.P.R. n. 66/2002, il quale prevede che il pagamento dell’imposta può essere effettuato con le modalità di cui al Capo III del D.Lgs. n. 241/1997, tra le quali, all’articolo 17, è prevista la compensazione.

 

Il comma 2 del D.Lgs. n. 241/1997, in particolare, contiene l’elencazione dei crediti e dei debiti interessati dal versamento unitario e dalla compensazione, includendovi altresì una previsione che stabilisce che il versamento unitario e la compensazione riguardano i crediti e i debiti relativi alle altre entrate individuate con decreto del MEF, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e con i Ministri competenti per settore.

 

Una somma, dunque, può essere riscossa tramite Modello F24, perché:

  • è inclusa nell’elenco di cui al comma 2 dell’articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997;

  • è previsto da un decreto ministeriale emanato ai sensi della lettera h ­ter del citato comma 2;

  • è previsto espressamente da una norma di rango primario (anche secondaria/ attuativa), con una formulazione che richiama l’applicazione dell’articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997.

Nel caso di specie, la riscossione del prelievo erariale unico (cd. PREU) sugli apparecchi da divertimento e intrattenimento è disciplinata dall’articolo 6, comma 8 rispettivamente del decreto del MEF del 12 aprile 2007, che stabilisce che i versamenti periodici relativi ai singoli periodi contabili e il versamento a saldo relativo all’anno solare sono effettuati con le modalità stabilite dall’articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997, tramite Modello F24­Accise.

 

Al fine di consentirne il versamento, con la risoluzione del 6 settembre 2007, n. 239/E, sono stati istituiti i rispettivi codici tributo da utilizzare esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna ”importi a debito versati” nella specifica sezione ”Accise/Monopoli ed altri versamenti non ammessi in compensazione” del modello di versamento ”F24 ­ Accise”.

Tuttavia, come già chiarito con le risposte n. 1/2020 e n. 406/2022, è possibile versare le somme a debito indicate nella sezione ”Accise/Monopoli ed altre versamenti non ammessi in compensazione” mediante compensazione con i crediti esposti nelle altre sezioni dello stesso, mentre non è consentito utilizzare le eccedenze a credito indicate nella citata sezione del modello in parola per compensare i debiti relativi ad altre imposte e contributi.

 

L’Agenzia delle entrate, inoltre, osserva che la compensazione orizzontale è soggetta al limite annuale di compensabilità prescritto dall’articolo 34 della Legge n. 388/2000­, a meno che i crediti non siano esclusi espressamente dal computo del limite, come accade per i crediti oggetto di interpello.

 

In conclusione, quindi, l’Agenzia ritiene che i crediti di imposta agevolativi derivanti dagli interventi di cui agli articoli 119 (cd. superbonus) e 121, comma 2 (cd. bonus per interventi ”edilizi” diversi dal superbonus) possano essere utilizzati, mediante il modello F24­Accise, per compensare le somme a debito dovute a titolo di imposta unica sulle scommesse e di imposta unica sui giochi.

 

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CCNL Federcasa: avviato il tavolo tecnico per il rinnovo

25 Luglio 2023 da Teleconsul Editore S.p.A.

Argomenti principali la classificazione del personale e le relazioni sindacali

Il 17 e 18 luglio scorsi, è proseguita la riunione della commissione tecnica sul rinnovo del CCNL Federcasa relativo al periodo 2022-2024,  per i dipendenti delle aziende, società ed enti pubblici economici aderenti.
Oggetto principale della trattativa sono state le relazioni sindacali, con l’obiettivo di evidenziare in particolar modo il reinserimento della consultazione quale modalità di relazione e una più ampia disciplina della contrattazione aziendale.
In merito alla contrattazione aziendale, la Uil-Fpl ha chiesto di reintrodurre la dicitura “gli accordi aziendali hanno durata triennale, fatti salvi gli istituiti economici che hanno durata annuale”, al fine di dare la possibilità di revisionare gli importi dei premi dei dipendenti aziendali.
Altro argomento di rilievo è la classificazione del personale e l’attribuzione ai lavoratori delle aree corrispondenti attraverso l’analisi delle mansioni e delle attività afferenti le mansioni svolte e l’individuazione delle declaratorie di appartenenza.
Per la categoria D, relativamente  ai custodi, è stato richiesto il passaggio automatico in area C con un nuovo livello (C4); per gli ispettori, invece, in area A, inquadrati in area B, per le responsabilità connesse.
Richieste, inoltre, nuove figure professionali come il funzionario tecnico/amministrativo in area A e l’impiegato tecnico/amministrativo e gestionale in area B.
I successivi incontri con Federcasa sono stati calendarizzati per i prossimi 25 e 26 settembre.

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I versamenti volontari del settore agricolo per il 2023

25 Luglio 2023 da Teleconsul Editore S.p.A.

L’INPS ha comunicato le modalità di calcolo dei contributi volontari relativi alle varie categorie di lavoratori del comparto (INPS, circolare del 24 luglio 2023, n. 69).

Anche quest’anno l’INPS ha reso note le modalità le modalità di calcolo dei contributi volontari relativi alle varie categorie di lavoratori agricoli, diversificate in relazione alla tipologia e alla gestione di appartenenza dei prosecutori volontari. Nella circolare in commento, peraltro, è possibile trovare anche le tabelle relative alle distinte categorie, di cui si riportano di seguito alcuni casi.

 Lavoratori agricoli dipendenti

Le aliquote contributive da applicare per la determinazione dell’importo dei contributi volontari dei lavoratori agricoli dipendenti, a tempo determinato e indeterminato, per l’anno 2023, autorizzati alla prosecuzione volontaria dell’assicurazione entro il 30 dicembre 1995 ovvero autorizzati dal 31 dicembre 1995, hanno raggiunto negli anni precedenti la misura dell’aliquota dovuta dalla generalità delle aziende agricole al Fondo pensione lavoratori dipendenti (FPLD). L’aliquota da applicare è, pertanto, quella stabilita per il FPLD a decorrere dal 1° gennaio 2023, pari al 29,90% di cui il 29,79% come quota pensione e lo 0,11% come aliquota base, così come ripartita nella seguente tabella:

Aliquote e Coefficienti di riparto – Decorrenza 1° gennaio 2023   
Autorizzati entro il

30 dicembre 1995

 

Coefficienti di riparto

Aliquota Base

0,11%

 

0,003679

Quota Pensione

29,79%

 

0,996321

Totale IVS

29,90%

 

1,000000

Autorizzati dal

31 dicembre 1995

 

Coefficienti di riparto

0,11%

 

0,003679

29,79%

 

0,996321

29,90%

 

 1,000000

 

Contributi integrativi volontari

 

Per gli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato, l’importo del contributo integrativo volontario, che può essere richiesto fino alla concorrenza di 270 giornate annue, è pari a quello del contributo obbligatorio vigente nell’anno cui si riferiscono i versamenti volontari a integrazione. Pertanto, i contributi integrativi sono commisurati all’imponibile contributivo determinato in base alle retribuzioni percepite, sul quale deve essere applicata l’aliquota IVS vigente nel settore che, per l’anno 2023, come già visto, per il FPLD è pari a 29,90%.

Nei confronti dei piccoli coloni e compartecipanti familiari continuano, invece, a trovare applicazione i salari medi convenzionali, determinati anno per anno e per ciascuna provincia dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali con decreto direttoriale. 2023, i salari medi convenzionali sono stati determinati con decreto del Direttore generale per le Politiche previdenziali e assicurative del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 21 giugno 2023 pubblicato nella sezione “Pubblicità legale” del sito istituzionale con numero repertorio 103/2023. Le aliquote contributive da applicare sono quelle riferite ai lavoratori dipendenti per l’anno 2023. La retribuzione da utilizzare per il calcolo dei contributi volontari a integrazione relativi ai piccoli coloni e ai compartecipanti familiari è riportata nella colonna “Retribuzione” della tabella dell’Allegato n. 1 alla circolare in oggetto.

I coloni e i mezzadri reinseriti nell’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) versano i contributi volontari con differenti modalità, se autorizzati prima o dopo il 12 luglio 1997. In particolare, gli importi dei contributi volontari per il 2023, dovuti dai contribuenti autorizzati alla prosecuzione volontaria in data antecedente al 12 luglio 1997, sono riportati nella tabella dell’Allegato n. 2 alla circolare in commento. L’importo del contributo è commisurato alla retribuzione media settimanale della classe di contribuzione assegnata antecedentemente al 12 luglio 1997, aggiornata all’indice del costo della vita.

Infine, per i contribuenti autorizzati dal 12 luglio 1997, il contributo volontario settimanale è determinato dalla somma del contributo integrativo e del contributo base, calcolati sulla media delle retribuzioni imponibili percepite nell’anno precedente la data della domanda. Per le domande accolte con decorrenza collocata nell’anno 2023, il contributo integrativo è costituito dalla somma dei seguenti importi:

– importo dovuto dal concedente in regime obbligatorio pari a 21,62 euro;
– importo a titolo di contribuzione obbligatoria IVS, calcolato sulla media delle retribuzioni percepite nell’anno precedente la data della domanda di autorizzazione ai versamenti volontari, applicando l’aliquota percentuale pari al 9,34%.

Il contributo base, invece, è pari all’importo dovuto a titolo di contribuzione obbligatoria IVS, calcolato sulla media delle retribuzioni imponibili percepite nell’anno precedente la data della domanda di autorizzazione ai versamenti volontari applicando l’aliquota pari allo 0,11%.

 

Coltivatori diretti, mezzadri, coloni e imprenditori agricoli professionali

 

I coltivatori diretti, i coloni, i mezzadri e gli imprenditori agricoli professionali versano i contributi volontari secondo quattro classi di reddito settimanale. Nella tabella pubblicata nella circolare in commento sono riportate le classi di reddito settimanale e i contributi ai fini della prosecuzione volontaria, con decorrenza 1° gennaio 2023.

 

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CIPL Edilizia Industria – Macerata: sottoscritto l’accordo di determinazione dell’EVR

25 Luglio 2023 da Teleconsul Editore S.p.A.

A decorrere dal 1° luglio 2023 e fino al 30 giugno 2024, le imprese dovranno corrispondere al personale in forza l’EVR in quote mensili, nella misura del 4% dei minimi 

Il 5 luglio 2023, presso la sede della Cassa Edile di Macerata, è stato sottoscritto tra Confindustria Macerata, Feneal-Uil, Filca-Cisl Marche, Fillea-Cgil, il verbale per la determinazione annuale dell’E.V.R. (elemento variabile della retribuzione), in attuazione degli adempimenti previsti dagli artt. 12, 38, co. 3, lettera f) e co. da 4 a 21 ed art. 46 CCNL 19 aprile 2010 e successivi rinnovi, nonché dall’art. 2 del contratto collettivo di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini della Provincia di Macerata, sottoscritto il 19 dicembre 2018, il quale prevede che le parti sociali si incontrino entro il mese di giugno di ogni anno per la determinazione del valore dell’EVR.
A decorrere dall’anno 2019 viene fissato, in attuazione dell’art. 2 del contratto provinciale sottoscritto il 19 dicembre 2018, nella misura del 4% dei minimi tabellari in vigore alla data del 1° luglio 2018. In generale gli indicatori per la relativa determinazione su base triennale, ciascuno con lo stesso valore ponderale del 25%, sono i seguenti:
1. il numero dei lavoratori iscritti alla Cassa Edile di Macerata;
2. il monte salari denunciato in Cassa Edile di Macerata;
3. le ore di lavoro denunciate in Cassa Edile di Macerata;
4. numero dei permessi a costruire, come individuato a livello provinciale dai dati Istat. 
In riferimento all’annualità 2023, vista la positività dei 4 indicatori determinanti l’E.V.R., a decorrere dal 1° luglio 2023 e fino al 30 giugno 2024, le imprese dovranno corrispondere al personale in forza l’EVR in quote mensili, nella misura del 4% dei minimi tabellari, in vigore alla data del 1° luglio 2018, fatta salva la facoltà per le imprese di applicare l’EVR aziendale.

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Ebap Piemonte: previsti rimborsi per gli aderenti alla Bilateralità di settore

25 Luglio 2023 da Teleconsul Editore S.p.A.

Le novità in merito ai RLST

Le aziende a cui si applica il CCNL Edilizia-Artigianato, devono aderire all’Ente Bilaterale Artigianato Piemonte, poiché l’adesione dà diritto accedere alle attività e alle prestazioni previste dalla Contrattazione Nazionale e Regionale, in relazione alle materie relative al sostegno al reddito, sicurezza, rappresentanza, welfare e sviluppo delle imprese. Queste sono tenute a formalizzare la loro iscrizione compilando il modulo di adesione, mentre invece per i lavoratori del settore, non occorre compilare alcunché.
L’adesione implica l’erogazione mensile dei contributi all’Ente comprensivi di quanto da destinare ad Ebna e Fsba, il contributo per l’attività dei Rappresentanti di Lavoratrici e Lavoratori per la Sicurezza Territoriale, nonché le quote per la rappresentanza sindacale e le prestazioni di sostegno al reddito corrisposte dagli Enti Bilaterali Regionali.
I contributi sono dovuti per tutti i dipendenti in forza assunti a tempo determinato e a tempo indeterminato, anche in caso di assunzioni o cessazioni realizzate nel corso del mese. Per gli assunti a tempo parziale, le quote fisse non sono riproporzionabili, mentre invece sono esclusi dirigenti e altre figure professionali non comprese nel numero dei dipendenti.
Dal 1° gennaio 2022 devono esser versati contributi anche i lavoranti a domicilio.
Le aziende in cui i lavoratori hanno eletto il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza aziendale e che hanno versato le quote attraverso il modulo F24, possono richiedere il rimborso degli importi relativi al Rlst. Tale rimborso viene computato sulla base dei versamenti realizzati durante l’anno di riferimento, secondo quanto sancito dai vigenti accordi sindacali in applicazione del D.Lgs. n. 81/2008, pari a 12,00 euro per ciascun dipendente con versamento annuale completo.
Per le elezioni dei Rls aziendali effettuate durante il corso dell’anno, vengono computate come quote di rimborso solo quelle corrisposte per i mesi di competenza a partire da quello in cui vi è stata l’elezione. I mesi di competenza precedenti non sono rimborsati a meno che l’elezione non è stata effettuata in sostituzione di altro Rls aziendale.
La richiesta di rimborso deve essere presentata entro il 31 luglio di ciascun anno, riferita alle quote versate per l’ultimo anno concluso. Tutta la documentazione deve essere inviata tramite e-mail o tramite raccomandata A/R, indicando altresì i dati per il bonifico.
La documentazione allegata obbligatoria è la seguente:
– copia del verbale di elezione del RLS interno;
– copia comunicazione nominativo all’INAIL;
– copia dell’attestato di avvenuta formazione obbligatoria di 32 ore;
– copia dell’attestato di aggiornamento della formazione del RLS aziendale.
Preme ricordare, che nelle aziende in cui operano i lavoratori dipendenti non possono essere eletti come Rls né elettori, i soci di società, gli associati in partecipazione e i collaboratori familiari. Inoltre, la durata dell’incarico del Rls è di tre anni, e alla scadenza si deve procedere ad una nuova elezione formale che potrebbe portare alla rielezione del precedente Rls. Non possono essere effettuati rimborsi per periodi in cui l’incarico del Rls sia scaduto.

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Pensione di vecchiaia marittimi: l’intervento della Corte Costituzionale

25 Luglio 2023 da Teleconsul Editore S.p.A.

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 224/2022, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale delle disposizioni normative che non consentono la neutralizzazione del prolungamento per il calcolo della pensione di vecchiaia in favore dei lavoratori marittimi che abbiano raggiunto il diritto a pensione: l’INPS chiarisce l’ambito di applicazione della sentenza (INPS, circolare 20 luglio 2023, n. 66). 

Con la sentenza n. 224/2022, la Corte costituzionale ha esteso il principio della neutralizzazione ai fini del calcolo della pensione di vecchiaia dei lavoratori marittimi anche ai periodi di prolungamento di cui all’articolo 24, Legge n. 413/1984, dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’articolo 3, comma 8, della Legge n. 297/1982, in combinato disposto con l’articolo 24 della Legge n. 413/1984, nella parte in cui non consentono la neutralizzazione del prolungamento per il calcolo della pensione di vecchiaia in favore dei lavoratori marittimi che abbiano raggiunto il diritto a pensione quando il suddetto prolungamento determini un risultato sfavorevole nel calcolo dell’importo della pensione spettante agli assicurati.

 

Si ricorda che il prolungamento – che si applica ai lavoratori marittimi che al momento dello sbarco risolvano il rapporto di lavoro – prevede che i singoli periodi di effettiva navigazione mercantile svolti successivamente al 31 dicembre 1979 vengano prolungati in successione temporale, ai fini dell’erogazione delle prestazioni pensionistiche, di un ulteriore periodo corrispondente ai giorni di sabato, domenica e quelli festivi trascorsi durante l’imbarco e alle giornate di ferie maturate durante l’imbarco stesso. In tali casi, la retribuzione pensionabile relativa a ogni singolo periodo oggetto del prolungamento viene ripartita sull’intero periodo comprensivo del prolungamento stesso e, per la determinazione della retribuzione pensionabile, i prolungamenti dei periodi sono neutralizzati solo quando l’assicurato raggiunga il massimo dei servizi utili a pensione.

 

La Corte Costituzionale ha stabilito che, quando la contribuzione aggiuntiva comporta un depauperamento del trattamento pensionistico, questa deve essere esclusa dal computo della base pensionabile indipendentemente dalla natura dei contributi, siano essi obbligatori, volontari o figurativi.

 

La sentenza in esame trova applicazione esclusivamente nei casi in cui, nelle ultime 260 settimane antecedenti alla decorrenza della pensione, siano presenti periodi di prolungamento e i requisiti per il diritto a pensione risultino perfezionati indipendentemente da tale prolungamento.

 

Le pensioni interessate dalla rideterminazione della retribuzione pensionabile sono quelle liquidate con il sistema di calcolo retributivo, nonché – relativamente alla quota retributiva – le pensioni liquidate con il sistema di calcolo misto.

 

Per l’applicazione della neutralizzazione in argomento ai trattamenti pensionistici già in essere, occorre presentare esplicita richiesta.

 

I trattamenti pensionistici già liquidati possono essere riliquidati nei limiti dei termini di prescrizione e decadenza, sempreché non sia intervenuta una sentenza relativa al diritto passata in giudicato con esito negativo per l’assicurato.

 

Ai fini del computo della retribuzione pensionabile, i periodi di riferimento previsti dalla legge per l’individuazione della stessa non devono tenere conto di tutti i periodi di prolungamento che si collochino nelle ultime 260 settimane di contribuzione antecedenti la data di decorrenza della pensione. La retribuzione pensionabile di ciascuna quota retributiva, una volta operata l’esclusione degli anzidetti periodi, deve comunque essere calcolata sulla base del numero di settimane occorrenti per legge ai fini del calcolo di ciascuna quota retributiva.

 

La pensione determinata con i criteri previsti, assoggettata agli aumenti di legge intervenuti tra la data di decorrenza originaria e il primo giorno del mese successivo a quello di compimento dell’età pensionabile, sarà posta in pagamento soltanto nel caso in cui questa risulti, alla medesima data, di importo più favorevole di quello calcolato con l’intera contribuzione.

 

Alla luce di tali indicazioni, al fine di deflazionare il contenzioso amministrativo e giudiziario, le Strutture territoriali dell’INPS, in presenza di ricorsi amministrativi in materia non ancora definiti, dovranno verificare se sussistono i presupposti per il riesame in autotutela, determinando conseguentemente la cessazione della materia del contendere.

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Modalità di determinazione del reddito nell’ambito di finanziamenti ai dipendenti

25 Luglio 2023 da Teleconsul Editore S.p.A.

L’Agenzia delle entrate ha fatto chiarezza sulla corretta modalità di determinazione del reddito di lavoro dipendente in relazione a finanziamenti a tasso agevolato concessi a dipendenti ai sensi dell’articolo 51, comma 4, lettera b), del Tuir (Agenzia delle entrate, risoluzione 25 luglio 2023, n. 44/E).

L’articolo 51, comma 1, del Tuir ha previsto che il reddito di lavoro dipendente sia costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro, c.d. “principio di onnicomprensività”. Vi rientrano, dunque, non soltanto le somme e i valori che il datore di lavoro corrisponde direttamente ma anche le somme e i valori che, in relazione al rapporto di lavoro, sono erogate da soggetti terzi rispetto a tale rapporto.

 

Pertanto, il datore di lavoro in qualità di sostituto d’imposta ha il dovere di effettuare le ritenute a titolo di acconto con riferimento a tutte le somme e i valori che il lavoratore dipendente percepisce in relazione al rapporto di lavoro intrattenuto con lo stesso, anche se corrisposti da soggetti terzi per effetto di un qualunque collegamento esistente con quest’ultimo.

 

Riguardo, in particolare, alla concessione di prestiti, all’articolo 51, comma 4, lettera b), del Tuir è previsto che, per quantificare il reddito in natura, si assuma il 50% della differenza tra l’importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di sconto vigente al termine di ciascun anno e l’importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi.

Rientrano nell’ambito di questa previsione:

  • tutte le forme di finanziamento comunque erogate dal datore di lavoro, indipendentemente dalla loro durata e dalla valuta utilizzata;

  • finanziamenti concessi da terzi con i quali il datore di lavoro abbia stipulato accordi o convenzioni, anche in assenza di oneri specifici da parte di quest’ultimo.

Ai fini della determinazione del compenso in natura derivante dai prestiti erogati ai lavoratori, in relazione al reddito di lavoro dipendente, è pertanto necessario effettuare il confronto tra gli interessi calcolati al TUR vigente al termine di ciascun anno e quelli calcolati al tasso effettivamente applicato sul prestito.

Al riguardo, con la circolare del MEF 17 maggio 2000, n. 98, viene chiarito che il momento di imputazione del compenso in natura e di applicazione della ritenuta alla fonte è quello del pagamento delle singole rate del prestito come stabilite dal relativo piano di ammortamento.

 

Sempre ai sensi dell’articolo 51, comma 3, del Tuir, rientrano nella nozione di reddito di lavoro dipendente anche i beni ceduti e i servizi prestati al coniuge del lavoratore o ai familiari indicati nell’articolo 12 del Tuir. Di conseguenza, nel caso in cui il mutuo, o il finanziamento, sia intestato a tali soggetti, il calcolo deve essere effettuato sulla base dell’intera quota interessi. Diversamente, qualora il mutuo sia cointestato con un soggetto diverso da quelli espressamente indicati nel citato articolo 12 del Tuir, il calcolo deve esser effettuato sulla base della sola quota interessi imputabile al dipendente che ha sottoscritto il finanziamento.

 

L’Agenzia delle entrate ha, infine, precisato che nel caso in cui la ritenuta da operare sui valori relativi ai compensi in natura non trovi capienza, in tutto o in parte sui contestuali pagamenti in denaro, il sostituito è obbligato a fornire al sostituto le somme necessarie al versamento. 

 

 

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CCNL Rai: premio di risultato 2023

24 Luglio 2023 da Teleconsul Editore S.p.A.

Prevista a ottobre l’erogazione parziale del Premio di Risultato riferito all’esercizio 2022 per quadri, impiegati ed operai dipendenti da RAI-Radiotelevisione Italiana, Rai Cinema, Rai Com e Rai Way

I sindacati hanno comunicato che con le competenze del mese di ottobre verrà erogato il Premio di Risultato riferito all’esercizio 2022 per i dipendenti di RAI-Radiotelevisione Italiana, Rai Cinema, Rai Com e Rai Way.
La misura sarà pari al 70,6% dell’ammontare teorico massimo per ciascun livello.
Per i lavoratori a tempo determinato l’importo dovrà essere proporzionato ai mesi effettuati nell’anno solare, valutando le assenze con gli stessi criteri previsti per il personale a tempo indeterminato.
Di seguito gli i gli importi lordi riferita a ciascun livello di inquadramento.

Livello Importo 
A1.524,00
1 1.399,00
21.302,00
31.205,00
4 1.115,00
5 1.032,00
6935,00
7866,00
8 783,00
9693,00

Entro l’8 ottobre il lavoratore può scegliere, attraverso il portale “Raiperme”, di fruire del Premio di Risultato secondo una delle seguenti modalità:
 – pagamento del 100% del Premio di Risultato in busta paga;
 – destinare il 50% del Premio di Risultato al Fondo CRAIPI (se iscritto) e pagamento del restante 50% in busta paga;
 – destinare il 100% del Premio di Risultato al Fondo CRAIP (se il dipendente è iscritto al Fondo);
–  destinare il 50% del Premio di Risultato in servizi welfare e il restante 50% in busta paga (l’importo sarà maggiorato dell’8%);
– destinare il 100% del Premio di Risultato in servizi welfare (l’importo sarà maggiorato del 12%).
Nel caso in cui non venisse effettuata nessuna scelta, il Premio di Risultato verrà effettuato in busta paga.
Il Premio di Risultato, confluito in Welfare potrà essere utilizzato fino al 30 Settembre 2024.

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Incentivo NEET, le indicazioni dell’INPS

24 Luglio 2023 da Teleconsul Editore S.p.A.

Fornite le istruzioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi all’incentivo per le assunzioni di giovani che non lavorino e non siano inseriti in corsi di studi o di formazione (INPS, circolare 21 luglio 2023, n. 68).

L’INPS ha reso note le indicazioni per i beneficiari dell’incentivo cosiddetto NEET (Not engaged in Education, Employment or Training) relativo all’assunzione di giovani che non lavorino e non siano inseriti in un percorso di studi o formazione. L’agevolazione, stabilita dall’articolo 27, comma 1, del D.L. n. 48/2023 (Decreto Lavoro), riconosce a tutti i datori di lavoro privati, a domanda, un incentivo, per un periodo di 12 mesi, nella misura del 60% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per le nuove assunzioni a tempo indeterminato, effettuate a decorrere dal 1° giugno 2023 e fino al 31 dicembre 2023, di giovani che alla data dell’assunzione non abbiano compiuto il trentesimo anno di età, non lavorino e non siano inseriti in corsi di studi o di formazione e che siano registrati al Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani.

L’incentivo spetta per le assunzioni effettuate anche a scopo di somministrazione e per il contratto di apprendistato professionalizzante.

L’agevolazione NEET è cumulabile con l’esonero per l’occupazione giovanile di cui all’articolo 1, comma 297, della Legge di bilancio 2023, nonché con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi, e comunque nel rispetto dei limiti massimi previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato. In caso di cumulo con altra misura, l’incentivo è riconosciuto nella misura del 20% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per ogni lavoratore “NEET” assunto.

L’INPS segnala anche che il decreto dell’ANPAL n. 189 del 19 luglio 2023, pubblicato sul sito dell’Agenzia, ha fornito ulteriori chiarimenti circa l‘ambito di applicazione della misura e ha effettuato la ripartizione delle risorse economiche destinate a finanziare l’incentivo su base regionale.

Il modulo di istanza on-line “NEET23”, mediante il quale sarà possibile prenotare le risorse destinate a finanziare l’incentivo in trattazione, invece, sarà reso disponibile sul portale istituzionale dell’INPS a partire dal 31 luglio 2023.

 

Assetto e misura dell’incentivo

 

L’espresso riferimento alla retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali quale parametro di riferimento per la quantificazione del beneficio comporta che l’incentivo in trattazione debba essere considerato di tipo economico, ossia da parametrare alla retribuzione erogata ai nuovi assunti e non alla contribuzione datoriale dovuta. Pertanto, qualora dall’utilizzo della misura scaturisca un credito per il datore di lavoro rispetto ai contributi dovuti per il rapporto incentivato, tale credito può essere utilizzato a conguaglio sull’intera posizione debitoria del datore di lavoro.

L’incentivo deve essere fruito, ordinariamente, per ciascuna mensilità, entro il mese successivo a quello di svolgimento della prestazione lavorativa. Il periodo di fruizione dell’incentivo può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità, consentendo, in tale ipotesi, il differimento temporale del periodo di godimento del beneficio. Tuttavia, anche in questa ipotesi, l’incentivo deve essere fruito, a pena di decadenza, entro il termine perentorio del 28 febbraio 2025. Ciò implica che non sarà possibile recuperare quote di incentivo in periodi successivi rispetto al termine previsto e l’ultimo mese in cui si potranno operare regolarizzazioni e recuperi di quote dell’incentivo è quello di competenza del mese di gennaio 2025.

Infine, nella circolare in commento, l’Istituto fornisce, tra l’altro, chiarimenti in merito alle condizioni di spettanza dell’incentivo, sul coordinamento con altre agevolazioni, sul procedimento di ammissione, sulla definizione cumulativa posticipata delle prime istanze e sulla modalità di esposizione dei dati relativi all’incentivo nel flusso Uniemens.

 

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Ebav Veneto: contributo per calamità naturale o evento atmosferico eccezionale

24 Luglio 2023 da Teleconsul Editore S.p.A.

Previsto un contributo al dipendente per danni subiti alla propria abitazione a causa di stato di calamità naturale dichiarata dalla Regione o evento atmosferico eccezionale

Per l’anno in corso, il dipendente che abbia subito danni alla propria abitazione a causa di stato di calamità naturale dichiarata dalla Regione o evento atmosferico eccezionale potrà presentare, entro 3 mesi dalla stima danni da parte di un perito professionista, la domanda di contributo agli Sportelli Ebav, presso le Organizzazioni Sindacali.
Unitamente alla domanda, il dipendente dovrà presentare la seguente documentazione:
– copia stima danni da parte di un perito professionista;
– copia verbali di intervento/sopralluogo di VVFF, ULSS, Protezione civile, Comune o perito professionista che confermino con precisione l’evento atmosferico avvenuto.
E’ possibile ricevere il 20% della stima dei danni effettuata da parte di un perito professionista, per un minimo di 200,00 euro ed un massimo di 3.000,00 euro. 
I contributi vengono erogati normalmente entro 3 mesi dalla data scadenza servizio tramite accredito in c/c bancario. La mancanza di dichiarazione IBAN, l’assenza di documentazione o di altri requisiti richiesti, possono determinare la mancata erogazione nei tempi previsti.
Ebav potrà erogare il contributo richiesto esclusivamente fino al permanere della capienza dei fondi e/o delle risorse economiche dedicate al servizio, oggetto della richiesta del contributo stesso. 

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