Studio Vannucchi & Associati

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Corsi di formazione per RLS: frequenza obbligatoria e assenze

13 Giugno 2023 da Teleconsul Editore S.p.A.

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali interviene sui corsi di formazione obbligatoria per i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, evidenziando il ruolo della contrattazione collettiva nazionale in materia (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, risposta 12 giugno 2023, n. 3).

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) ha diritto a una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi. Lo prevede l’articolo 37, comma 10, del D.Lgs. n. 81/2008, norma a cui fare riferimento per la disciplina della formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti.

 

Nella risposta a interpello in oggetto, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali viene interrogato, in particolare, sulle assenze eventualmente ammesse rispetto alla durata minima del corso chiedendosi, nello specifico, se la frequenza al corso di formazione obbligatoria per RLS deve rispettare pedissequamente quanto previsto dalla norma senza ammettere alcuna assenza o se, per similitudine con i corsi di formazione per altre figure della sicurezza, può essere ammessa l’assenza del 10% rispetto alla durata minima del corso.

 

In merito alla durata minima del corso di formazione, il citato articolo 37, al comma 11, fissa la stessa in 32 ore iniziali, precisando, infatti, che: “La durata minima dei corsi è di 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento”.

 

La norma, poi, contiene un espresso rinvio alla contrattazione collettiva, stabilendo che “Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale (…)”, come pure è sempre la contrattazione collettiva nazionale che disciplina le modalità dell’obbligo di aggiornamento periodico, la cui durata non può essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori.

 

Pertanto, il Ministero ribadisce che la normativa vigente prevede già in modo esplicito la durata minima dei corsi di formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (appunto di 32 ore iniziali), rinviando alla contrattazione collettiva nazionale la fissazione delle modalità, della durata e dei contenuti specifici della formazione stessa nel rispetto dei criteri minimi di cui sopra detto.

 

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CCNL Turismo (Federturismo): il punto sulle trattative

13 Giugno 2023 da Teleconsul Editore S.p.A.

Tra i punti discussi il fenomeno della terziarizzazione e le richieste dei sindacati per accelerare il confronto 

Si sono incontrate il 7 giugno Federturismo Aica Confindustria e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil, al fine di proseguire il confronto iniziato lo scorso 2 maggio, per il rinnovo del CCNL  applicabile ai dipendenti da aziende dell’Industria Turistica.
Primo tema discusso durante il confronto è stato il fenomeno della terziarizzazione, a tal proposito i sindacati hanno confermato la loro contrarietà rispetto al sistema di outsourcing, fortemente utilizzato dal settore negli ultimi anni. 
I sindacati hanno, inoltre, richiesto di accelerare il confronto sulla parte normativa ed economica, anche a fronte degli ottimi risultati raggiunti dalle aziende.
Le trattative continueranno il prossimo 19 giugno (terziarizzazioni e relazioni sindacali) e il prossimo 12 luglio (relazioni sindacali e diritti individuali).

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CCNL Enel, definito il Premio aggiuntivo 2023

13 Giugno 2023 da Teleconsul Editore S.p.A.

Sono stati definiti gli importi relativi al Premio aggiuntivo per il personale Enel

Proficuo incontro tra le OO.SS. nazionali di Filctem-Cgil, Flaei-Cisl, Uiltec-Uil ed Enel X che, il 31 maggio scorso, hanno sottoscritto il verbale di accordo concernente il Premio aggiuntivo 2023, cassa 2024, per i lavoratori della funzione Business to Government per le Unità Smart Lighting And Smart City e dell’Unità Detailed Engineering e Technical Support e Offering Engineering. Ad essere interessati dal Premio sono 150 dipendenti della struttura tecnica, suddivisi all’interno delle varie Strutture Territoriali e circa 20 tecnici progettisti. Rispetto allo scorso anno, il Premio è migliorato in quella che è la propria struttura che è stata modificata per accogliere e mettere in pratica al meglio le specificità di commessa entro le quali si va ad intervenire. Sono stati aumentati gli importi di alcune piste ed è stato determinato un meccanismo volto a premiare le attività complessive delle singole strutture territoriali. Il Premio è composto da tre piste:
– “Lavorato”: pari al 60% del Premio totale, per un importo di 150.000 euro per il 100% conseguito e riferito a tutto quello che viene realizzato nell’arco del 2023. L’importo viene erogato in proporzione alla percentuale dei dipendenti presenti nelle strutture territoriali dell’Unità Smart Lighting And Smart City;
– “Giacenze di magazzino”: pari al 30% del Premio totale, per un importo di 75.000 euro per il 100% conseguito e riferito all’abbassamento del valore delle scorte a magazzino per ciascuna sede territoriale. L’importo viene erogato con importi uguali tra tutti i dipendenti a livello nazionale dell’Unità Smart Lighting And Smart City;
– “Smart City”, pari al 10% del Premio totale, per un importo di 30,000 euro per il 100% conseguito, e relativo alla realizzazione di impianti tecnologici nei vari comuni dove opera Enel X. Questa parte del Premio viene suddivisa con importi uguali tra tutti i colleghi a livello nazionale dell’Unità Smart Lighting And Smart City.

I progettisti godono di una premialità con importi incrementati da 30.000 a 35.000 euro per il 100% del conseguito. Ad essere aumentato è anche l’importo complessivo del bonus aggiuntivo di 5.000 euro che è assegnato alla pista “Giacenze di magazzino”. Per il personale Unità Detailed Engineering e Technical Support e Offering Engineering, il premio maturato è erogato in funzione del raggiungimento dell’obiettivo assegnato con riferimento al periodo da gennaio a dicembre 2023. Il premio maturato è in funzione del raggiungimento del budget dei “capex”, nella misura dell’80% (64.000,06 euro), del 90% (72.000,07 euro), del 100% (80.000,00 euro) e del 150% (86.710,24 euro).

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Pensioni 2023: i requisiti per la quattordicesima

13 Giugno 2023 da Teleconsul Editore S.p.A.

L’INPS ha comunicato i criteri con i quali sarà corrisposta la somma aggiuntiva in occasione della prossima mensilità di luglio (INPS, messaggio 12 giugno 2023, n. 2178).

La somma aggiuntiva, meglio nota come quattordicesima, sarà erogata dall’INPS in occasione della mensilità di luglio 2023. L’Istituto lo ha confermato tramite il messaggio in commento, con il quale sono stati resi noti anche i criteri di attribuzione alle diverse categorie di pensionati. La corresponsione è effettuata d’ufficio per i soggetti per i quali nelle banche dati dell’INPS sono disponibili i dati reddituali utili per effettuare la lavorazione.

In particolare, a coloro che perfezionano il requisito anagrafico richiesto dal 1° agosto 2023 (pensioni gestite nei sistemi integrati) o dal 1° luglio 2023 (pensioni gestite nei sistemi della Gestione pubblica) al 31 dicembre 2023 e ai soggetti divenuti titolari di pensione nel corso del 2023, che rientrino nei limiti anagrafici e reddituali normativamente previsti, la quattordicesima sarà, come di consueto, attribuita d’ufficio con la rata di dicembre 2023.

Comunque, coloro che non ricevano la quattordicesima e ritengano, comunque, di averne diritto possono presentare apposita domanda di ricostituzione online, denominata “RICOSTITUZIONE REDDITUALE PER QUATTORDICESIMA”, accedendo al sito istituzionale  con la propria identità digitale, (SPID almeno di II livello, CNS o CIE 3.0). In alternativa, è possibile rivolgersi agli istituti di patronato.

Nel messaggio in oggetto, l’INPS rammenta i requisiti reddituali per il 2023 in caso di prima concessione (tutti i redditi posseduti dal soggetto nell’anno in corso) e nel caso di concessione successiva alla prima (i redditi per prestazioni per le quali sussiste l’obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati conseguiti nel 2023 e i redditi diversi del 2022).

Inoltre, per il diritto al beneficio viene preso in considerazione il reddito annuo del richiedente che, in relazione agli anni di contribuzione, deve essere inferiore ad alcuni limiti indicati nella tabella inclusa nel messaggio in commento, suddivisa per tipologia e anni di contribuzione. A parità di contribuzione, gli importi vengono differenziati in base alla fascia di reddito nella quale si inquadra il beneficiario, ossia fino a 1,5 volte o fino a 2 volte il trattamento minimo. Il tetto massimo reddituale, oltre il quale il beneficio non spetta, viene incrementato dell’importo del beneficio, diverso per ciascuna fascia contributiva. Infatti, la cosiddetta clausola di salvaguardia prevede che, nel caso in cui il reddito complessivo individuale annuo risulti superiore a 1,5 volte o a 2 volte il trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della somma aggiuntiva spettante, l’importo in parola viene corrisposto fino a concorrenza del predetto limite maggiorato.

Nel messaggio, infine, vengono descritte le diverse operazioni eseguite dall’Istituto in riferimento all’erogazione della quattordicesima per le diverse categorie di pensioni: gestite nei sistemi integrati (Gestione privata, ex ENPALS, Gestione pubblica liquidate con il sistema IVS, dei giornalisti liquidate con il sistema IVS), gestite nei sistemi della Gestione pubblica e gestite nei sistemi ex INPGI.

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Parità di genere, l’INL sottoscrive un protocollo con la Consigliera nazionale

12 Giugno 2023 da Teleconsul Editore S.p.A.

Il nuovo documento d’intesa punta a dare nuovo impulso collaborazione tra l’Ispettorato e la Rete delle Consigliere di Parità (INL, comunicato 9 giugno 2023).

Un nuovo protocollo d’intesa è stato sottoscritto tra l’Ispettorato nazionale del lavoro e l’Ufficio della Consigliera Nazionale di Parità in data 9 giugno 2023. Si tratta di un documento, sottoscritto dalla Consigliera nazionale di parità, Francesca Bagni Cipriani e il Capo dell’Ispettorato nazionale del lavoro, Paolo Pennesi, con l’obiettivo di dare nuovo impulso alla consolidata collaborazione tra l’Agenzia ispettiva e la Rete delle Consigliere di Parità volta a favorire la piena applicazione della normativa in materia di pari opportunità tra uomo e donna e ad attivare efficaci azioni di contrasto alle discriminazioni di genere, anche alla luce delle modifiche introdotte dalla recente normativa.

In particolare, il protocollo impegna l’INL e la Consigliera Nazionale di Parità a collaborare e condividere ogni informazione utile sulle violazioni in materia di pari opportunità di cui vengano a conoscenza nello svolgimento delle rispettive attività istituzionali, anche desumibili dai rapporti biennali relativi alla situazione del personale, presentati dalle aziende con più di 50 dipendenti.

Inoltre, attraverso il protocollo d’intesa proseguirà la collaborazione finalizzata alla realizzazione di iniziative di informazione e approfondimento sulle tematiche lavoristiche in una prospettiva di genere con l’eventuale coinvolgimento di rappresentanti di associazioni datoriali, organizzazioni sindacali, ordini professionali e altre istituzioni competenti.

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CCNL Oreficeria Industria: definito il valore IPCA 2023

12 Giugno 2023 da Teleconsul Editore S.p.A.

Previsto con il CCNL del 23 dicembre 2021, un aumento del 6,6% per tutti i livelli

In data 9 giugno 2022, tra Confindustria Federorafi e la Fim-Cisl, Fiom-Cgil, Uilm-Uil si è stipulato il CCNL dedicato agli addetti del settore orafo, argentiero della gioielleria, avente decorrenza dal 1° dicembre 2021 al 31 dicembre 2024.
La disciplina contrattuale prevede, all’art. 47- Parte salariale, l’adeguamento nel mese di giugno, dei minimi contrattuali per ciascun livello sulla base della dinamica inflattiva consuntivata misurata con l’IPCA al netto degli energetici importati così come fornita dall’Istat ed applicata ai minimi stessi.
A tal proposito, le Parti hanno stabilito di incontrarsi entro i primi giorni del mese di giugno 2023 e 2024, al fine di definire la quota di Tem relativa alla dinamica sopra descritta.
Pertanto, dal 1° giugno 2023 si assiste ad un incremento dei minimi salariali come di seguito indicati.

LivelliAumenti salarialiMinimi
290,011.453,87
399,171.601,81
4103,191.666,71
5110,241.780,61
5Super117,671.900,52
6126,492.043,04
7137,542.221,43

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Criteri per l’Individuazione degli elementi di incoerenza del 730/2023

12 Giugno 2023 da Teleconsul Editore S.p.A.

Approvati dall’Agenzia delle entrate i criteri per individuare gli elementi di incoerenza da utilizzare per effettuare i controlli delle dichiarazioni dei redditi modello 730/2023 con esito a rimborso (Agenzia delle entrate, provvedimento 9 giugno 2023, n. 203543).

Gli elementi di incoerenza sono individuati nello scostamento per importi significativi dei dati risultanti nei modelli di versamento, nelle certificazioni uniche e nelle dichiarazioni dell’anno precedente, o nella presenza di altri elementi di significativa incoerenza rispetto ai dati inviati da enti esterni o a quelli esposti nelle certificazioni uniche. È considerato elemento di incoerenza delle dichiarazioni dei redditi modello 730/2023 con esito a rimborso la presenza di situazioni di rischio individuate in base alle irregolarità verificatesi negli anni precedenti. 

 

L’articolo 5, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 175/2014,  introdotto dalla Legge di Bilancio 2016, prevede che nel caso di presentazione della dichiarazione direttamente ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale, con modifiche rispetto alla dichiarazione precompilata che incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta e che presentano elementi di incoerenza ovvero determinano un rimborso di importo superiore a € 4.000, l’Agenzia delle entrate possa effettuare controlli preventivi, in via automatizzata o mediante verifica della documentazione giustificativa, entro 4 mesi:

– dal termine previsto per la trasmissione della dichiarazione;

– dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine.

 

Il rimborso che risulta spettante al termine delle operazioni di controllo preventivo è erogato dall’Agenzia non oltre il sesto mese successivo al termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a tale termine, restando fermi i controlli previsti in materia di imposte sui redditi.

 

Sempre per effetto del richiamato articolo 5, comma 3-bis del D.Lgs. n. 175/2014, i controlli preventivi possono trovare applicazione anche con riferimento alle dichiarazioni presentate ai CAF o ai professionisti abilitati. 
 

 

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CIPL Edilizia Industria – Torino: rinnovato il contratto per oltre 10.000 lavoratori

12 Giugno 2023 da Teleconsul Editore S.p.A.

Il CIPL prevede aumenti salariali, welfare e sicurezza

È stato rinnovato il contratto collettivo provinciale di lavoro per il settore edilizia-industria di Torino. I sindacati di categoria Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil e la parte datoriale Ance hanno sottoscritto l’accordo che prevede più garanzie in materia di sicurezza, malattia, trasferta, welfare, formazione e salario e coinvolge oltre 10.000 mila lavoratori in 1.400 imprese della provincia.

Nella fattispecie, sono stati chiesti e ottenuti aumenti per la diaria e per l’indennità di mensa che viene raddoppiata. Il CCNL prevede un contributo di 30,00 euro per l’assistenza fiscale che viene erogata in un centro di assistenza convenzionato con le organizzazioni sindacali. L’elemento variabile della retribuzione viene stabilito nella misura del 4% dei minimi in vigore rivalutato nei futuri aumenti contrattuali. Adeguamento delle prestazioni integrative per spese funerarie, sussidi per studenti, assegno per lavoratori portatori di handicap e per i propri familiari e il premio di natalità che passa da 45,00 euro a figlio a 500,00 euro una tantum. Confermato il contributo spesa per l’acquisto di wi-fi, pc, tablet o notebook, per i campi estivi e il baby parking. I neoassunti under 24 possono beneficiare di un premio una tantum di 250,00 euro, mentre il premio per i lavoratori con almeno 25 anni di anzianità di imprese edili passa da 447,00 a 800,00 euro.
Confermata la prestazione per carenza malattia a carico della Cassa Edile di Torino per i primi tre giorni di malattia per eventi morbosi di durata non superiore a 6 giorni. Inoltre, viene inserita una risorsa da destinare all’ufficio notifiche per potenziare l’incrocio dei flussi delle banche dati negli Enti bilaterali con lo scopo di rafforzare la corretta applicazione contrattuale, anche per quel che riguarda la formazione e la prevenzione dei lavoratori nei cantieri di Torino e provincia. Per i lavoratori autonomi è prevista l’introduzione di una tessera di riconoscimento per lavorare in cantiere, con un Qr-code collegato ad un pc portatile che serve per individuare il lavoratore e attestare la regolarità della posizione in Cassa edile in termini anche di formazione nel percorso di Settore. Entro il 30 giugno si prevede che vengano definite le agevolazioni e i premi mirati a migliorare l’attrattività del lavoro edile e l’inserimento dei giovani.

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CCNL Scuola Pubblica-Personale Ata: proseguono i negoziati

12 Giugno 2023 da Teleconsul Editore S.p.A.

Aggiornamento dei profili professionali e dei titoli di accesso per il personale di settore

Tenutosi lo scorso 7 giugno un nuovo confronto per il rinnovo contrattuale 2019-2021 del Comparto “Istruzione e Ricerca”, concernente gli ordinamenti professionali del personale Ata.
L’Aran ha iniziato le trattative approfondendo la revisione del sistema di classificazione del personale Ata e sollecitando, sulla base del modello presentato nella riunione antecedente, le proposte di miglioramento e integrazione che le OO.SS. ritengono necessarie al fine di arrivare ad una conclusione della trattazione.
La Flc-Cgil ha avanzato diverse proposte in merito, con come scopo quello di precisare e migliorare il testo contrattuale, nonché fornire garanzie di valorizzazione professionale ed economica per tutto il personale impiegato nel settore.
Le proposte hanno riguardato l’aggiornamento dei profili professionali e dei titoli di accesso alle diverse aree professionali.
E’ stato altresì richiesto, che tra i titoli di accesso ai diversi profili venga previsto, oltre all’attuale titolo, anche il possesso di competenze informatiche certificate, facendo salve le posizioni di chi è già inserito nel sistema di assunzione.
Sempre per i Dsga con incarico di elevata qualificazione, si è richiesto l’aumento e la quantificazione già presente nel CCNL, del compenso in caso di reggenza su altra scuola che in ogni caso non può gravare sul fondo scuola. L’affidamento di questo incarico deve tener conto della disponibilità degli interessati. Resta ferma la proposta avanzata dalla Flc-Cgil di aumentare l’indennità di direzione parte fissa e variabile, escludendo correlazioni tra l’aumento dell’indennità e la valutazione dei risultati conseguiti dal Dsga, come richiesto da altre OO.SS.
Di primaria importanza risulta poi essere la definizione nella disciplina contrattuale dei termini e delle modalità dei requisiti necessari per poter accedere ai passaggi verticali da A ad As e da B a D. Questa sembra essere un’occasione storica che getta le basi per l’innalzamento graduale dei profili A e B verso le aree immediatamente superiori. La mancata attivazione dei passaggi verticali verrebbe considerata una non risposta ai bisogni di crescita professionale del personale Ata, lasciando inutilizzati circa 37milioni di euro.
Inoltre è stato definito a livello nazionale, il compenso per alcuni incarichi specifici di Area A e B, stante la loro funzione.
Ciò a cui si auspica è la semplificazione del sistema delle posizioni economiche, utilizzando le risorse messe a disposizione ed altresì, attribuendole al personale che ne fa richiesta, previo superamento di una prova selettiva attraverso dei test a cui fa seguito l’attività formativa da rimodulare in base al profilo. In aggiunta, si comunica che alle posizioni economiche va riconosciuta una tredicesima quota attualmente inesistente.
Con l’occasione l’Aran ha fatto presente, che le attuali posizioni economiche per il personale Ata vanno confermate, ma il meccanismo che ha regolato fino ad oggi l’attribuzione delle posizioni economiche va senza dubbio semplificato al fine di rendere nuovamente accessibile a tutto il personale interessato la possibilità di beneficiare di un miglioramento economico che valorizzi l’esperienza professionale acquisita.
Circa i Dsga si suole ribadire, che l’incarico di elevata qualificazione (eq) ha durata triennale, ma questo non fa venir meno il diritto del titolare di mantenere la continuità sul medesimo posto di lavoro fino alla cessazione del rapporto lavorativo, a meno che l’interessato ritenga di spostarsi su altra sede vacante in base alle disposizioni che regolano la mobilità di tutto il personale scolastico.
Terminato l’incontro, l’Agenzia ha affermato la condivisione delle proposte avanzate, riservandosi di predisporre un nuovo testo contrattuale in grado di recepire tali proposte compatibili con il nuovo ordinamento.

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Assegni nucleo familiare, la rivalutazione degli importi

12 Giugno 2023 da Teleconsul Editore S.p.A.

L’INPS ha reso noti i nuovi livelli reddituali relativi alla misura per il periodo 1° luglio 2023 – 30 giugno 2024 (INPS, circolare 9 giugno 2023, n. 55).

Data la variazione percentuale dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi, calcolata dall’ISTAT tra l’anno 2022 e l’anno 2021, pari all’8,1%, l’INPS con la circolare in commento ha comunicato la rivalutazione dell’indice dei livelli di reddito delle tabelle contenenti gli importi mensili degli Assegni per il nucleo familiare (ANF), in vigore per il periodo dal 1° luglio 2023 al 30 giugno 2024.

I nuovi livelli di reddito familiare sono finalizzati ovviamente alla corresponsione dell’Assegno alle diverse tipologie di nuclei, tenendo conto che, in attuazione di quanto previsto dal D.Lgs n. 230/2021 che ha istituito  l’Assegno Unico e universale per i figli a carico, i nuovi livelli di reddito familiare dell’ANF riguardano esclusivamente i nuclei con familiari diversi da quelli con figli e orfanili e, quindi, composti dai coniugi, dai fratelli, dalle sorelle e dai nipoti. Conseguentemente, la rivalutazione in oggetto è stata predisposta con riferimento alle tabelle 19, 20A, 20B, 21A, 21B, 21C, 21D.

Le tabelle contenenti i nuovi livelli reddituali, nonché i corrispondenti importi mensili della prestazione da applicare, dal 1° luglio 2023 al 30 giugno 2024, alle diverse tipologie di nuclei familiari sono state pubblicate in allegato alla circolare in oggetto. 

L’INPS comunica anche che gli stessi livelli di reddito avranno validità per la determinazione degli importi giornalieri, settimanali, quattordicinali e quindicinali della prestazione.

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