Studio Vannucchi & Associati

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Ebtu Abruzzo: contributo per tasse universitarie per i lavoratori del turismo 

13 Settembre 2023 da Teleconsul Editore S.p.A.

Fino al 30 settembre i lavoratori del turismo con ISEE inferiore a 35.000,00 euro potranno ricevere un contributo per tasse universitarie 

L’EBTU Abruzzo ha stanziato un Fondo Scolastico di 10.000,00 euro per erogare un contributo a titolo di rimborso per la spesa sostenuta per le tasse universitarie. Beneficiari sono gli studenti lavoratori o dipendenti di aziende del settore Turismo in Abruzzo, in regola con i contributi all’Ente Bilaterale Turismo Abruzzo, che hanno figli frequentanti l’università, relativamente all’anno accademico 2022/2023.
E’ necessario che i lavoratori siano assunti presso aziende aderenti ad EBTU Abruzzo e che abbiano un reddito ISEE in corso di validità inferiore a 35.000,00 euro.
Il contributo massimo erogabile ammonta a:
– 300,00 euro per richiedente con ISEE fino a 15.000,00 euro;
– 200,00 euro per richiedente con ISEE da 15.001,00 a 20.000,00 euro;
– 150,00 euro per richiedente con ISEE da 20.001,00 a 35.000,00 euro. 
Il contributo sarà erogato sino ad esaurimento delle risorse e tenuto conto della graduatoria.
Fino al 30 settembre 2023 sarà possibile presentare la domanda tramite:
– un indirizzo di posta PEC a ebtuabruzzo@pec.it
– raccomandata A/R
– raccomandata a mano.

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CCNL Pubblici Esercizi-Confcommercio: distanze di valutazione sul rinnovo contrattuale

13 Settembre 2023 da Teleconsul Editore S.p.A.

Confronto sindacale su aumenti retributivi, congedi, classificazione del personale

Nei giorni scorsi è proseguita la trattativa relativa al CCNL Pubblici Esercizi-Confcommercio che abbraccia anche i settori ristorazione collettiva, commercio e turismo.
Le principali tematiche discusse, poiché proposte dalle OO.SS., sono state quelle inerenti i diritti individuali, il contrasto alla violenza e alle molestie nei luoghi di lavoro, congedi per le donne vittime di violenza di genere, congedi parentali. Alcuni di questi sono stati condivisi, mentre altri presentano ancora divergenze. Altresì, è stato dato seguito anche al confronto sul tema della classificazione del personale. A tal proposito, sono state rilevate importanti distanze in merito, e la discussione è pertanto stata aggiornata.
Al termine della riunione Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e UILTuCS hanno sottolineato nuovamente la necessità di proseguire il confronto rapidamente, al fine di arrivare in tempi brevi al rinnovo contrattuale, affrontando specialmente l’argomento salariale per rispondere nel miglior modo possibile a ciò che si aspettano le lavoratrici ed i lavoratori del Comparto.
Difatti, per quel che riguarda il tema degli aumenti retributivi, i Sindacati hanno affermato che occorre, coerentemente con gli Accordi Interconfederali, di riferirsi all’Ipca nell’individuazione della richiesta economica esplicitata. Anche su questa tematica sono emerse importanti distanze di impostazione e di valutazione, rispetto al prosieguo della trattativa.
Da ultimo, le Organizzazioni Sindacali fanno sapere che è stato fissato il prossimo confronto, per il giorno 21 settembre in delegazione ristretta.

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Pensioni all’estero: parte la campagna di accertamento dell’esistenza in vita

13 Settembre 2023 da Teleconsul Editore S.p.A.

Al via dal 20 settembre la seconda fase per gli anni 2023 e 2024 con la spedizione delle richieste di attestazione (INPS, messaggio 12 settembre 2023, n. 3183).

L’INPS ha annunciato per il 20 settembre 2023 l’avvio della seconda fase dell’accertamento dell’esistenza in vita per i pensionati residenti in Europa, Africa e Oceania (sono esclusi i Paesi scandinavi e i Paesi dell’Est Europa già interessati dalla prima fase).

Pertanto, a partire dalla data citata, Citibank N.A. curerà la spedizione delle richieste di attestazione dell’esistenza in vita nei confronti dei pensionati residenti in Europa, Africa e Oceania, da restituire alla Banca entro il 18 gennaio 2024. Qualora l’attestazione non venga prodotta, il pagamento della rata di febbraio 2024, laddove possibile, avverrà in contanti presso le agenzie Western Union del Paese di residenza e, in caso di mancata riscossione personale o produzione dell’attestazione di esistenza in vita entro il 19 febbraio 2024, il pagamento delle pensioni sarà sospeso a partire dalla rata di marzo 2024. 

L’Istituto evidenzia, inoltre, che, al fine di ridurre il rischio di pagamenti di prestazioni dopo la morte del beneficiario e in una logica di prevenzione delle criticità derivanti dalle eventuali azioni di recupero delle somme indebitamente erogate, alcuni gruppi di pensionati potranno essere interessati dalla verifica generalizzata dell’esistenza in vita indipendentemente dalla propria area geografica di residenza o domicilio.

Esclusione di gruppi di pensionati dall’accertamento generalizzato

Per razionalizzare lo svolgimento dell’attività di verifica in un’ottica di semplificazione amministrativa, l’INPS ha chiesto a Citibank N.A. di escludere dall’accertamento alcuni gruppi di pensionati quali, ad esempio, quelli che risiedono in Paesi in cui operano Istituzioni con le quali l’INPS ha stipulato accordi di collaborazione per lo scambio telematico di informazioni sul decesso dei pensionati comuni. Rientrano in questo ambito: 

– pensionati i cui dati anagrafici e di decesso sono oggetto di scambi mensili con le istituzioni previdenziali tedesche e svizzere.

– pensionati i cui dati anagrafici e di decesso sono oggetto di scambi mensili di informazioni con la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse (CNAV) francese;

– pensionati residenti in Belgio, beneficiari di trattamenti pensionistici comuni con il Service fédéral des Pensions (SFP);

– pensionati che hanno riscosso personalmente agli sportelli Western Union almeno una rata di pensione in prossimità dell’avvio del processo di verifica;

– pensionati i cui pagamenti sono stati già sospesi da Citibank N.A. a seguito del mancato completamento delle precedenti campagne di accertamento dell’esistenza in vita o di riaccrediti consecutivi di rate di pensione.

Modalità di produzione della prova dell’esistenza in vita

Citibank N.A. avvierà la verifica dell’esistenza in vita con la spedizione della lettera esplicativa e del modulo standard di attestazione ai pensionati residenti nei Paesi compresi nella lista di cui all’Allegato n. 1 del messaggio in commento.  

Come in passato, la Banca ha reso disponibili ai pensionati coinvolti in tale accertamento le diverse modalità per fornire la prova di esistenza in vita, indicate nel messaggio stesso: cartacea; tramite portale web predisposto da Citibank N.A; riscossione personale presso gli sportelli Western Union. Tutte le opzioni sono dettagliatamente descritte nel massaggio INPS.

Riemissione delle rate non pagate

L’eventuale riemissione delle rate non corrisposte durante il periodo di sospensione dei pagamenti, deve essere richiesta alla Struttura territoriale INPS che gestisce la pensione, allegando una copia di un documento d’identità e specificando le indicazioni eventualmente necessarie per la corretta canalizzazione del pagamento. 

Infine, l’Istituto rammenta che è attivo il servizio della Banca a supporto dei pensionati, operatori di Consolato, Patronati, delegati e procuratori che necessitino di assistenza riguardo alla procedura di attestazione dell’esistenza in vita. Il Servizio di supporto Citi può essere contattato dai pensionati con diverse modalità indicate nel testo.

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Surroga nei diritti di credito: soggetto legittimato ad emettere nota di variazione IVA

12 Settembre 2023 da Teleconsul Editore S.p.A.

L’Agenzia delle entrate ha chiarito che, nell’ipotesi di surroga nei diritti di credito, l’assicurato rimane l’unico soggetto legittimato ad emettere la nota di variazione IVA in diminuzione (Agenzia delle entrate, risposta 11 settembre 2023, n. 427).

Una società attiva nel settore delle assicurazioni dei crediti commerciali, cauzioni e recupero crediti ha sottoposto all’attenzione dell’Agenzia delle entrate un quesito relativo alla possibilità di emettere una nota di variazione IVA in diminuzione in relazione a un credito originariamente vantato da un proprio assicurato nei confronti di un terzo soggetto responsabile e per il quale, all’esito di un procedimento di surrogazione, si è verificato il mancato pagamento da parte del debitore ceduto a causa di procedure concorsuali rimaste infruttuose. 

 

L’articolo 26 del Decreto IVA disciplina le variazioni in diminuzione dell’imponibile e dell’imposta, il cui esercizio ha natura facoltativa ed è limitato alle ipotesi espressamente previste.

Ai sensi di tale articolo se un’operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla registrazione, viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l’ammontare imponibile, in conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili o in conseguenza dell’applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente, il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione l’imposta corrispondente alla variazione.

 

Nell’ambito di procedure concorsuali, la possibilità di emettere una nota di variazione in diminuzione si applica anche in caso di mancato pagamento del corrispettivo, in tutto o in parte, da parte del cessionario o committente:

  • a partire dalla data in cui quest’ultimo è assoggettato alla procedura concorsuale o dalla data del decreto che omologa un accordo di ristrutturazione dei debiti o dalla data di pubblicazione nel registro delle imprese di un piano attestato ai sensi dell’articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

  • a causa di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose.

L’Agenzia ricorda che il recupero dell’imposta attraverso la nota di variazione presuppone sempre l’identità tra l’oggetto della fattura e della registrazione originaria, da un lato, e, dall’altro, l’oggetto della registrazione della variazione, in modo che esista corrispondenza tra i due atti contabili.

È necessario, dunque, che la nota di variazione sia speculare alla fattura originaria e che permanga l’identità tra gli originari soggetti dell’operazione imponibile.

 

Di qui la conclusione dell’Agenzia per cui, nell’ipotesi di surroga dell’assicuratore, dal punto di vista fiscale l’assicurato (originario cedente/prestatore) rimane l’unico soggetto legittimato ad emettere la nota di variazione in diminuzione.

Qualora, poi, il cliente insolvente fosse assoggettato ad una procedura concorsuale, il cedente/prestatore potrà procedere all’emissione della nota di variazione al momento dell’apertura della procedura medesima.

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Collocamento mirato disabili: il decreto sulle buone prassi

12 Settembre 2023 da Teleconsul Editore S.p.A.

Pubblicato sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali il decreto che, in attuazione delle Linee guida sul collocamento mirato, definisce le modalità di realizzazione e gestione di un’apposita piattaforma informatica delle buone prassi (D.M. 11 settembre 2023, n. 154).  

Il decreto direttoriale in commento, tra l’altro, indica le categorie e i criteri di selezione delle esperienze pubblicate nella piattaforma informatica delle buone prassi da parte di un gruppo di lavoro permanente istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, espressione della sensibilità sociale e della competenza istituzionale sul tema così come previsto nelle Linee guida in materia di collocamento mirato delle persone con disabilità adottate con il D.M. n. 43/2022.

 

La raccolta sistematica delle buone pratiche di inclusione lavorativa è finalizzata a contribuire, con la diffusione di esperienze positive ed efficaci, all’innalzamento degli standard di gestione del sistema del collocamento mirato e ad assicurare la disponibilità su tutto il territorio nazionale di modelli replicabili di azioni, procedure e progettualità a beneficio delle persone con disabilità e dei datori di lavoro interessati dalla normativa per il collocamento mirato.

 

Una prassi, che può essere basata su un progetto oppure riguardare un’iniziativa o una singola attività, un metodo o un approccio, si definisce “buona” e, quindi, congrua alle finalità del decreto, quando è possibile dimostrare:

 

a) l’efficacia dei risultati raggiunti sia qualitativi sia quantitativi: l’iniziativa deve essere sperimentata e dimostrare di funzionare. La pratica potrà essere presa in considerazione se è stata finalizzata. Iniziative non ancora avviate o che non hanno ancora prodotto risultati misurabili non potranno essere prese in considerazione;

b) soluzioni dei problemi identificati;

c) sostenibilità e replicabilità dell’esperienza: occorre che la procedura utilizzata (la metodologia, gli strumenti, il tipo di attività, il numero e la qualità dei casi di successo, il tipo di organizzazione, le professionalità coinvolte ecc.) possa essere replicata;

d) significatività e innovatività della stessa.

 

Le buone prassi devono promuovere la rete integrata dei servizi sociali, sanitari, educativi e formativi del territorio in relazione alle competenze in materia di reinserimento e di integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro, per l’accompagnamento e il supporto della persona con disabilità presa in carico al fine di favorirne l’inserimento lavorativo.

 

Devono essere promossi anche gli accordi territoriali con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nonché con le organizzazioni del Terzo settore che svolgono attività statutaria o attività di impresa di interesse generale, al fine di favorire l’inclusione lavorativa delle persone disabili.

 

A tal fine, si prevede l’istituzione di un responsabile dell’inserimento lavorativo nei luoghi di lavoro, con compiti di predisposizione di progetti personalizzati per le persone con disabilità e di risoluzione dei problemi legati alle condizioni di lavoro dei lavoratori disabili.

 

La proposta di buone prassi deve essere presentata esclusivamente in via telematica, mediante la compilazione dell’apposito format sul portale Servizi Lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, cui si accede tramite SPID/CIE e ogni altro strumento di identificazione previsto dalla legge.

 

Si trova in allegato al decreto la tabella che individua le voci che compongono il format o modulo informatico delle buone prassi.

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CCNL Commercio (Anpit-Cisal): siglato il protocollo di rinnovo

12 Settembre 2023 da Teleconsul Editore S.p.A.

 A decorrere dal 1°settembre previsti nuovi aumenti, la possibilità di versamento del TFR al Fondo di Previdenza Complementare e un’indennità di vacanza contrattuale 

In data 29 agosto si sono incontrate Anpit, Confimprenditori, Unica e Cisal Terziario con l’assistenza della Cisal al fine di definire il rinnovo della parte retributiva del CCNL Commercio, scaduto a dicembre 2019.
Viene, innanzitutto, stabilito che il rinnovo abbia decorrenza dal 1° Settembre 2023, con validità fino al 31 Agosto 2026.
Le Parti concordano un aumento retributivo a partire dal 1° Settembre 2023 della Paga Base Nazionale Conglobata Mensile che, al livello C1 viene stabilita pari a 133,98 euro lordi mensili, da suddividere in scadenze annuali.

 

Livello

Incrementi P.B.N.C.M. dal 1°settembre 2023Incrementi P.B.N.C.M. da 1°settembre 2024Incrementi P.B.N.C.M. da 1°settembre 2025Totale Incrementi retributivi
Dirigente181,98 euro 90,99 euro90,99 euro363,95 euro
Quadro117,48 euro 58,74 euro 58,74 euro234,97 euro
A1104,99 euro 52,49 euro52,49 euro209,97 euro
A293,49 euro 46,74 euro46,74 euro186,98 euro 
B183,99 euro41,99 euro41,99 euro167,98 euro 
B273,99 euro 36,99 euro36,99 euro147,98 euro 
C166,99 euro33,50 euro33,50 euro133,98 euro 
C261,49 euro 30,75 euro30,75 euro122,98 euro 
D154,99 euro27,50 euro27,50 euro109,99 euro 
D249,99 euro25,00 euro25,00 euro99,99 euro 
Operatore di Vendita di 1° Cat.76,95 euro38,48 euro38,48 euro153,90 euro 
Operatore di Vendita di 2° Cat.67,79 euro 33,89 euro33,89 euro135,58 euro
Operatore di Vendita di 3° Cat. 61,38 euro 30,69 euro 30,69 euro122,75 euro
Operatore di Vendita di 4° Cat. (new)49,19 euro24,60 euro24,60 euro 98,39 euro

Di seguito la P.B.N.C.M. prevista dal rinnovo.

LivelloP.B.N.C.M. dal 1° settembre 2023P.B.N.C.M. dal 1° settembre 2024P.B.N.C.M. dal 1°settembre 2025
Dirigente 4.225,87 euro4.136,85 euro4.407,84 euro
Quadro2.728,24 euro2.786,99 euro2.845,73 euro
A12.438,01 euro2.490,50 euro2.542,99 euro
A22.170,99 euro2.217,73 euro2.264,48 euro 
B11.950,40 euro1.992,39 euro2.034,39 euro
B21.718,21 euro1.755,20 euro1.792,20 euro
C11.555,68 euro1.589,18 euro1.622,67 euro
C21.427,97 euro1.458,72 euro1.489,46 euro
D11.277,05 euro1.304,55 euro1.332,05 euro
D21.160,95 euro1.185,95 euro 1.210,95 euro
Op. Vendita di 1° Categoria1.786,96 euro1.825,44 euro1.863,91 euro
Op. Vendita dì 2° Categoria1.574,23 euro1.608,12 euro1.642,02 euro
Op. Vendita di 3° Categoria1.425,32 euro1.456,01 euro1.486,69 euro
Op. Vendila di 4° Categoria1.142,38 euro1.166,97 euro1.191,57 euro

In considerazione delle modeste prospettive della previdenza pubblica, a partire dal 1°settembre viene prevista la possibilità da parte del datore di lavoro di accreditare al Fondo di Previdenza Complementare scelto il T.F.R. maturato alle scadenze previste, oltre ad una quota aggiuntiva aziendale pari all’1% della P.B.N.C.M. spettante al lavoratore.
Confermato anche il welfare contrattuale, con importo minimo pari a 250,00 euro, come di seguito indicato:
– per i dirigenti: 1.200,00 euro l’anno;
– per i quadri: 600,00 euro l’anno;
– per gli altri livelli ed Operatori di Vendita: 250,00 euro l’anno.
Infine, a copertura del periodo da aprile ad agosto 2023, prevista un’indennità di vacanza contrattuale ai lavoratori in forza, unitamente alla retribuzione del mese di settembre 2023.
In caso di lavoro a tempo parziale, tale indennità deve essere proporzionale all’indice di prestazione del lavoratore e in caso di assunzione in data successiva al 1° aprile 2023 il lavoratore ha diritto in proporzione al periodo di lavoro prestato.

LivelloI.V.C. aprile 2023I.V.C maggio 2023I.V.C. giugno 2023I.V.C. luglio 2023I.V.C. agosto 2023TOTALE I.V.C.
Dirigente163,90 euro163,90 euro163,90 euro163,90 euro163,90 euro819,49 euro
Quadro105,81 euro105,81 euro105,81 euro105,81 euro105,81 euro529,07 euro
A194,56 euro94,56 euro94,56 euro94,56 euro94,56 euro472,79 euro
A284,20 euro84,20 euro84,20 euro84,20 euro84,20 euro421,00 euro
B1 e Operatore di Vendita di 1° Cat.75,65 euro75,65 euro75,65 euro75,65 euro75,65 euro378,23 euro
B2 e Operatore di Vendita di 2° Cat.66,64 euro66,64 euro66,64 euro66,64 euro66,64 euro333,20 euro 
C1 e Operatore di Vendita di 3° Cat.60,34 euro60,34 euro60,34 euro60,34 euro60,34 euro301,68 euro 
C2 e Operatore di Vendita di 4° Cat.55,38 euro 55,38 euro55,38 euro55,38 euro55,38 euro276,92 euro
D149,53 euro49,53 euro49,53 euro49,53 euro49,53 euro247,65 euro
D245,03 euro45,03 euro45,03 euro45,03 euro45,03 euro225,14 euro

 

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Privacy: il lavoratore deve poter accedere ai propri dati personali

12 Settembre 2023 da Teleconsul Editore S.p.A.

Il Garante ha stabilito l’obbligo per l’azienda di fornire quanto raccolto sul dipendente (Garante per la protezione dei dati personali, nota 11 settembre 2023).

L’accesso ai propri dati personali, compresi quelli contenuti nella relazione dell’agenzia investigativa incaricata dall’azienda di raccogliere informazioni sul suo conto, è un diritto del lavoratore. A stabilirlo è stato il Garante per la protezione dei dati personali che ha accertato l’illiceità del trattamento dei dati effettuato da parte di un’azienda di servizi di pubblica utilità sanzionandola con una multa di 10.000 euro.

L’Autorità è intervenuta a seguito del reclamo di un dipendente che non riusciva a ottenere completo riscontro alle richieste di accesso ai propri dati personali, avanzate dopo il ricevimento di una contestazione disciplinare nella quale erano contenuti puntuali riferimenti ad attività extra lavorative, cui era seguito il licenziamento.

Alle diverse istanze dell’interessato, l’azienda aveva infine risposto che le richieste erano “troppo generiche” ed era necessario indicare “nel dettaglio” le informazioni alle quali si chiedeva l’accesso.

Inoltre, solo a distanza di quasi un anno dalla prima richiesta e in occasione della costituzione dell’azienda nel giudizio di impugnazione del licenziamento, il dipendente era venuto a conoscenza dell’esistenza e del contenuto della relazione investigativa dalla quale erano stati tratti riferimenti specifici inseriti nella contestazione disciplinare.

In particolare, nel provvedimento il Garante ha stabilito che l’azienda aveva l’obbligo di fornire al lavoratore tutti i dati raccolti con la relazione investigativa, anche quelli che non erano stati trasferiti nella contestazione disciplinare (fotografie, una rilevazione GPS, descrizioni di luoghi, persone e situazioni), conformemente agli articoli 12 e 15 del Regolamento. Informazioni che, in ipotesi, avrebbero anche potuto essere utili per l’esercizio del diritto di difesa.

Inoltre, dal canto suo l’azienda, nei riscontri forniti al lavoratore, non aveva fatto cenno alla relazione investigativa, né motivato in alcun modo il diniego di accesso ai dati contenuti in questo documento, violando in tal modo anche il principio di correttezza.

Infine, l’Autorità ha ricordato che il titolare del trattamento è tenuto a fornire l’accesso ai dati personali dell’interessato in forma completa e aggiornata, indicando anche l’origine dei dati qualora non siano raccolti direttamente dal titolare del trattamento presso l’interessato.

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Manageritalia: al via il Friday’s Manager

12 Settembre 2023 da Teleconsul Editore S.p.A.

Il Friday’s Manager si focalizza sull’Assessment Manageriale, indispensabile per migliorare il proprio lavoro

La divisione di Manageritalia, XLabor, dedicata al mondo del lavoro, ha organizzato il Friday’s Manager, in programma il 22 settembre, dalle 12:00 alle 13:00, in modalità online, con focus sul mondo dell’assessment manageriale, al fine di capire meglio come avviene la selezione di un manager, fornendo tutte le informazioni necessarie e scoprendo, tramite i tool, quali sono i propri talenti e le aree di miglioramento. La metodologia dell’Assessment Center consente di conseguire diversi obiettivi, come la valutazione delle capacità organizzative di un collaboratore, tramite un processo di indagine volto ad individuare le sue competenze, conoscenze e capacità. Nella fattispecie, l’AC comporta una serie di prove grazie alle quali è possibile stimare, in un colloquio, una predittività intorno al 20%, che può aumentare fino all’80/85%. Per i manager in attività, invece, lo strumento dell’AC serve per mettersi alla prova e dare vita ad un processo di evoluzione personale e professionale. Potenziare le competenze è la chiave di volta per raggiungere il successo, spingendo i manager a porsi delle domande sul futuro, importare piani di sviluppo, affrontare i cambiamenti e aumentare il proprio bagaglio, avviando processi strategici in termini di Talent Management e Retention.

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CCNL Scuola Pubblica: è di nuovo confronto sul Settore Istruzione e Ricerca

11 Settembre 2023 da Teleconsul Editore S.p.A.

Trattative presso l’Aran per il Comparto Istruzione e Ricerca

Riprese le trattative tra l’Aran e le Organizzazioni Sindacali sul CCNL Settore Istruzione Ricerca 2019 – 2021.
A tal proposito, Fir-Cisl ha sottolineato la necessità di revisionare l’ordinamento solo nel momento della risoluzione della problematica relativa al mancato finanziamento degli Enti non vigilati dal MUR, cosa ancora non risolta.
Nel frattempo si è deciso di mantenere ferma la posizione a difesa di tutto il personale degli Epr, al fine di non avere distinzioni di trattamento derivanti dalle differenti risorse che hanno reso inapplicabili alcune norme contrattuali nei vari Enti, ma ciò che desta preoccupazione è la valorizzazione di tutto il personale. In particolare, per quanto riguarda i Ricercatori e i Tecnologi, sussistono pareri discordanti circa una revisione dell’ordinamento che preveda anche per l’applicazione dell’art. 15, una riserva di almeno il 50% delle posizioni disponibili stabilita all’accesso dall’esterno.
Relativamente ai Tecnici ed agli Amministrativi, la bozza non chiarisce come la proposta sulla nuova struttura delle aree possa stimolare e realizzare lo sviluppo professionale del personale interessato.
Quello a cui si auspica giungere, è di garantire le medesime opportunità per i diversi profili professionali esistenti, assicurando, attraverso norme transitorie, il mantenimento di tutti i diritti acquisiti con i contratti precedenti.
A conclusione del confronto, sono stati fissati i prossimi incontri per il 18 settembre affrontando il tema dei contratti di ricerca, ed il 16 ottobre, per riprendere la questione dell’ordinamento professionale.

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Inquadramento fiscale delle indennità aggiuntive di fine servizio erogate da un Fondo di previdenza

11 Settembre 2023 da Teleconsul Editore S.p.A.

L’Agenzia delle entrate ha illustrato il trattamento fiscale delle indennità aggiuntive di fine servizio erogate da un Fondo di previdenza alimentato prevalentemente da premi di produttività o incentivi all’attività d’istituto (Agenzia delle entrate, risposta 8 settembre 2023, n. 425).

Il comma 1 dell’articolo 17 del TUIR individua i redditi che, in considerazione della loro tendenziale formazione pluriennale, non concorrono alla formazione del reddito complessivo cui si applica la tassazione ordinaria e che sono invece assoggettati al regime di tassazione separata.

 

L’imposta si applica separatamente ai seguenti redditi:

– trattamento di fine rapporto di cui all’articolo 2120 c.c. e indennità equipollenti, comunque denominate, commisurate alla durata dei rapporti di lavoro dipendente, compresi quelli contemplati alle lettere a), d) e g) del comma 1 dell’art. 50, anche nelle ipotesi di cui all’art. 2122 c.c.;

– altre indennità e somme percepite una volta tanto in dipendenza della cessazione dei predetti rapporti, comprese l’indennità di preavviso, le somme risultanti dalla capitalizzazione di pensioni e quelle attribuite a fronte dell’obbligo di non concorrenza ai sensi dell’articolo 2125 c.c. nonché le somme e i valori comunque percepiti, al netto delle spese legali sostenute, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive, a seguito di provvedimenti dell’autorità giudiziaria o di transazioni relativi alla risoluzione del rapporto di lavoro.

 

Il trattamento di fine rapporto costituisce reddito per un importo che si determina riducendo il suo ammontare delle rivalutazioni già assoggettate ad imposta sostitutiva.

L’imposta è applicata con l’aliquota determinata con riferimento all’anno in cui è maturato il diritto alla percezione, corrispondente all’importo che risulta dividendo il suo ammontare, aumentato delle somme destinate alle forme pensionistiche di cui al D.Lgs. n. 124/1993 e al netto delle rivalutazioni già assoggettate ad imposta sostitutiva, per il numero degli anni e frazione di anno preso a base di commisurazione, e moltiplicando il risultato per dodici.

 

Riguardo alle indennità equipollenti, l’Agenzia ricorda che:

  • sono definite come tali le indennità spettanti ai pubblici dipendenti e, in specie, stante la codificata equipollenza, ovvero equivalenza con il TFR, quelle corrisposte in ogni caso in cui venga a cessare il rapporto di pubblico impiego o l’appartenenza a una generale categoria di tale settore;

  • sono imponibili per un importo che si determina riducendo il loro ammontare netto di una somma pari a euro 309,87 per ciascun anno preso a base di commisurazione, con esclusione dei periodi di anzianità convenzionale (per i periodi inferiori all’anno la riduzione è rapportata a mese);

  • se il rapporto si svolge per un numero di ore inferiore a quello ordinario previsto dai ccnl, la somma è proporzionalmente ridotta;

  • l’imposta è applicata con l’aliquota determinata con riferimento all’anno in cui è maturato il diritto alla percezione, corrispondente all’importo che risulta dividendo il suo ammontare netto, aumentato delle somme destinate alle forme pensionistiche di cui al D.Lgs. n. 124/1993, per il numero degli anni e frazione di anno preso a base di commisurazione, e moltiplicando il risultato per dodici.

  • l’ammontare netto delle indennità, alla cui formazione concorrono contributi previdenziali posti a carico dei lavoratori dipendenti e assimilati, è computato previa detrazione di una somma pari alla percentuale di tali indennità corrispondente al rapporto, alla data del collocamento a riposo o alla data in cui è maturato il diritto alla percezione, fra l’aliquota del contributo previdenziale posto a carico dei lavoratori dipendenti e assimilati e l’aliquota complessiva del contributo stesso versato all’ente, cassa o fondo di previdenza.

In particolare la circolare MEF n. 2/1986 ha specificato che qualora il dipendente abbia diritto a più indennità, il carattere di ”equipollente” va assegnato a quella ”principale”, spettante per il rapporto di pubblico impiego che lega il beneficiario all’ente o organismo di appartenenza. Le altre indennità e somme percepite una volta tanto in dipendenza della cessazione dei predetti rapporti, invece, sono emolumenti, sia nel comparto privato che pubblico,­ erogati in connessione al verificarsi della cessazione del rapporto di lavoro, comprese le indennità commisurate alla durata del rapporto stesso e corrisposte anche da soggetti diversi dal datore di lavoro vero e proprio.

Per il settore pubblico, dove normalmente non sono previste indennità, premi ed erogazioni aggiuntive dell’indennità di fine rapporto spettante in via principale, le ”altre indennità e somme” si compendiano essenzialmente negli emolumenti erogati da Fondi o Casse di previdenza che, per ciascuna categoria di pubblici dipendenti, di solito corrispondono un trattamento aggiuntivo di fine rapporto, ragguagliato per lo più agli anni di effettivo servizio prestato presso l’Amministrazione che eroga il trattamento.

 

Ciò premesso, in riferimento alla fattispecie oggetto d’interpello, l’Agenzia ritiene che “l’indennità” erogata al dipendente, all’atto della cessazione dal servizio, dal Fondo di previdenza rientri nell’ambito di tali ”altre indennità somme”, rappresentando un’indennità integrativa di quella principale (indennità di buonuscita) corrisposta dall’INPS.

Tuttavia, a seguito di numerose pronunce della Corte di cassazione nelle quali tale indennità è risultata ”equipollente” al TFR, l’Avvocatura Generale dello Stato, con nota n. 168969/2023, ha chiarito che:

  1. l’indennità erogata al dipendente, all’atto della cessazione dal servizio, dal Fondo di previdenza ha funzione previdenziale ed è assimilabile all’indennità equipollente rappresentando una forma di retribuzione differita con applicazione di tassazione separata e non integrale, essendo la composizione del fondo costituito in massima parte da premi di produttività o da incentivi da parte dell’istituto;

  2. va applicata la tassazione separata prevista dall’art. 17 del­ T.U.I.R.

Ai fini della determinazione della base imponibile, il Fondo ha natura composita, ma non rinviene direttamente da contributi versati dai lavoratori, e dunque non va applicato il criterio di riduzione del calcolo dell’imponibile, mentre va riconosciuta la deduzione forfettaria di cui al primo periodo dell’art. 19, comma 2­bis del T.U.I.R..

 

In conclusione, l’Agenzia afferma che l’indennità erogata dall’Ente ai dipendenti al momento della cessazione dal servizio vada assoggettata a tassazione separata e sia imponibile per un importo che si determina riducendo l’ammontare netto di una somma pari a euro 309,87 per ciascun anno di servizio.

 

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