Studio Vannucchi & Associati

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CCNL Lapidei – Industria: con giugno erogato l’Elemento di Garanzia Retributiva

6 Giugno 2023 da Teleconsul Editore S.p.A.

Versato l’Egr per i lavoratori del Settore

L’Ipotesi di accordo siglata il 29 ottobre 2019, tra Confindustria Marmomacchine, Anepla e Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil, applicata ai lavoratori dipendenti da aziende esercenti l’attività di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei, ghiaia, sabbia e inerti e con decorrenza dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2022, prevede per i dipendenti a tempo indeterminato, a tempo determinato di durata superiore a 6 mesi ed alle altre tipologie di lavoro subordinato in forza al 1º gennaio di ogni anno, il riconoscimento di un importo annuo a titolo di Elemento di Garanzia Retributiva (Egr) pari ad euro 190,00 lordi, o una cifra inferiore fino a concorrenza in caso di presenza di un trattamento economico aggiuntivo a quello fissato dal CCNL.
L’elemento in questione spetta nelle aziende prive di contrattazione di 2° livello, su premio di risultato o altri istituti soggetti a contribuzione, risultando escluso dalla base di calcolo del Tfr, ed essendo comprensivo di tutti gli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale.
Il trattamento viene erogato in una unica soluzione con le competenze del mese di giugno ed è corrisposto pro-quota con riferimento a tanti dodicesimi quanti sono stati i mesi di servizio prestati dal lavoratore, anche in modo non consecutivo, nell’anno precedente.
La prestazione di lavoro superiore a 15 giorni sarà considerata come mese intero. Ed inoltre, detto importo sarà riproporzionato per i lavoratori a tempo parziale in funzione del normale orario lavorativo.
A livello aziendale potrà essere valutata la sua corresponsione a cadenza mensile suddividendolo per tredicesimi.
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro precedentemente al momento di corresponsione dell’elemento di garanzia, fermo restando i criteri di maturazione dello stesso, verrà corrisposto all’atto della liquidazione delle competenze. Da tale adempimento sono escluse le aziende che fanno ricorso ad ammortizzatori sociali per il periodo di intervento degli stessi.
L’emolumento è ad ogni effetto, di competenza dell’anno di erogazione in quanto il riferimento ai trattamenti retributivi percepiti è assunto dalle Parti quale parametro di riferimento ai fini del riconoscimento dell’istituto.

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Lavoro sportivo: i correttivi del Cdm alla riforma del 2019

6 Giugno 2023 da Teleconsul Editore S.p.A.

Il governo ha approvato in via preliminare un decreto con disposizioni integrative riguardanti i direttori di gara, i contratti di lavoro autonomo e i rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive (Consiglio dei ministri, comunicato 31 maggio 2023, n. 37).

Il Consiglio dei ministri nella seduta del 31 maggio scorso ha approvato in via preliminare un decreto legislativo che apporta correzioni e integrazioni su molteplici aspetti della riforma dello sport determinata dalla Legge n. 86/2019, in particolare intervenendo sui decreti legislativi attuativi del 28 febbraio 2021, numero 36, 37, 38, 39 e 40.

In particolare, per quel che riguarda il lavoro nel settore sportivo, il decreto semplifica la disciplina relativa alla prestazione dei direttori di gara, stabilendo che sia sufficiente per ogni singola prestazione una comunicazione o designazione da parte dell’organismo competente e non la stipula di un contratto di lavoro. Ai direttori di gara possono essere riconosciuti rimborsi forfettari per le spese sostenute per le attività svolte anche nel proprio comune di residenza. Saranno comunque sempre dovute le comunicazioni al centro per l’impiego entro il novantesimo giorno del mese successivo della data di inizio del rapporto e per un ciclo di prestazioni non superiore a 30.

Inoltre, si innalza da 18 a 24 ore la soglia oraria settimanale, relativa alla durata delle prestazioni oggetto del contratto, entro la quale, nell’area del dilettantismo, in presenza dei requisiti previsti, il lavoro sportivo si presume oggetto di contratto di lavoro autonomo, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa.

Viene anche integrata la normativa in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo, prevedendo che nel caso in cui il contratto di mandato sportivo sia stipulato dall’agente con 2 soggetti da assistere, nell’ambito del trasferimento della prestazione sportiva di un lavoratore sportivo, mediante cessione del relativo contratto di lavoro, l’agente sportivo possa svolgere una “doppia rappresentanza” solo se in favore del lavoratore e della società sportiva cessionaria. 

Le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive associate e gli Enti di promozione, nonché il CONI, il CIP e Sport e salute Spa. saranno inclusi nell’elenco dei soggetti che possono avvalersi delle prestazioni dei dipendenti della pubblica amministrazione come volontari, fuori dall’orario di lavoro. Qualora l’attività rientri nell’ambito del lavoro sportivo e preveda il versamento di un corrispettivo, la stessa potrà essere svolta solo previa autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza.

Infine, si istituisce un osservatorio nazionale presso il Dipartimento dello sport per favorire e monitorare l’attuazione delle disposizioni in materia di lavoro sportivo.

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CCNL Poste: previsto entro giugno il premio per l’anno 2022

6 Giugno 2023 da Teleconsul Editore S.p.A.

 Il premio verrà erogato nei confronti del personale dipendente da Poste Italiane S.p.A. e dalle Società rappresentate con contratto a tempo indeterminato e di apprendistato, con contratto a tempo determinato con almeno sei mesi di servizio che risulti in forza alla data del 31 dicembre 2022

Il Verbale di Accordo del 29 luglio 2022 sottoscritto da Poste Italiane S.p.A. anche in rappresentanza di Poste Vita S.p.A., Poste Assicura S.p.A., Egi S.p.A., BancoPosta Fondi S.p.A. SGR, Postepay S.p.A., Poste Welfare Servizi S.r.l., Nexive Network S.r.l. e Slc-Cgil, Slp-Cisl, Uilposte, Failp-Cisal, Confsal Com.ni, Fnc Ugl Com.ni ha definito l’erogazione del premio per l’anno 2022 secondo i criteri di cui alle disposizioni comuni e secondo il livello di raggiungimento del parametro EBIT di Gruppo.
Il Premio di Risultato prevede un pagamento all’80%, con successiva interpolazione lineare fino al 100%, al raggiungimento del valore soglia e fino al valore target dell’EBIT del Gruppo Poste Italiane.
Le disposizioni comuni stabiliscono che: 
– il premio non concorrerà alla determinazione del trattamento di fine rapporto;
– il premio verrà determinato ed erogato nei confronti del personale dipendente da Poste Italiane S.p.A. e dalle Società rappresentate, con contratto a tempo indeterminato e di apprendistato, che risulti in forza alla data del 31 dicembre 2022, nei confronti del personale a tempo determinato dipendente da Poste Italiane S.p.A. e dalle Società rappresentate, che abbia prestato almeno sei mesi – anche non continuativi – di servizio nell’anno 2022, nei confronti del personale il cui rapporto di lavoro cesserà per avvenuta maturazione dei requisiti pensionistici dopo il 31 dicembre 2022 e prima di giugno 2023;
–  la corresponsione dell’importo del premio spettante a livello individuale avverrà con le competenze del mese di giugno 2023 ed in coerenza con i tempi di approvazione del bilancio;
–  l’erogazione del premio avverrà esclusivamente nel caso in cui si sia raggiunta la soglia di accesso dell’indicatore EBIT del Gruppo Poste Italiane (Earnings Before Interests and Taxes).
Si specifica, altresì, che:
– che ogni giornata di assenza dal servizio – fatta eccezione di quelle per ferie, congedo matrimoniale, permessi ex festività soppresse, permessi retribuiti concessi a vario titolo, permessi sindacali, infortuni sul lavoro, malattie dovute a patologie di particolare gravità e ricoveri ospedalieri, nonché congedo di maternità per un periodo di cinque mesi, ed eventuali periodi di interdizione anticipata, assenze per malattia da contagio COVID-19, per quarantena COVID-19,ridurrà il premio in ragione di 1/312 nei confronti del personale che effettua un orario distribuito su 6 giorni lavorativi settimanali, ovvero di 1/260 nei confronti di quello che effettua un orario distribuito su 5 giorni lavorativi settimanali, dell’importo unitario annuo lordo stabilito;
– nel caso di inizio del rapporto di lavoro a tempo indeterminato e di apprendistato in corso d’anno, ovvero di contratto a tempo determinato, il premio spetterà in ragione dei giorni di servizio effettivamente prestati nel corso dell’anno medesimo;
– nel caso di passaggio al livello retributivo superiore nel corso dell’anno, il premio compete pro-quota in relazione agli specifici periodi di permanenza in ciascun livello;
– il valore del Premio da corrispondere al dipendente sarà aumentato di 50,00 euro qualora nel corso del 2022 lo stesso non abbia fatto registrare alcuna giornata di assenza dal servizio a qualsiasi titolo, fatte salve quelle fruite a titolo di ferie, permessi per festività soppresse e PIR.
– nei confronti del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale, per la determinazione dell’erogazione effettiva, il valore dell’importo del premio sarà commisurato alla durata effettiva della prestazione lavorativa.
Il lavoratore potrà scegliere di fruire, in tutto o in parte, dell’importo del premio di risultato individuale spettante in prestazioni, opere e servizi con finalità di rilevanza sociale, corrisposti in via diretta, sotto forma di rimborso spese o mediante contributi aggiuntivi alla previdenza complementare e/o al Fondo di assistenza sanitaria integrativa.
Di seguito gli importi.

 Direzione Staff

LivelloImportoQuota nazionaleQuota regionale
F838,84503,31335,54
E1.131,23678,74452,49
D1.277,90766,74511,16
C1.277,90766,74511,16
B1.309,30785,58523,72
A22.008,921.205,35803,57
A12.645,471.587,281.058,19

 Produzione Sportelleria

LivelloImportoQuota nazionaleQuota regionale
E2.007,111.204,27802,84
D2.258,221.354,93903,29
C2.359,931.415,96943,97
B2.419,381.451,63967,75
A2 COLL, A2 DUP, REFER. COORD. UP2.512,041.507,221.004,81
A1 DUP2.520,001.512,001.008,00
A1 DUP CENTRALI2.782,681.669,611.113,07

Produzione Recapito

LivelloImportoQuota nazionaleQuota regionale
E1.850,551.110,33740,22
D1.997,581.198,55799,03
C2.090,411.254,24836,16

Produzione CRP

LivelloImportoQuota nazionaleQuota regionale
F984,60590,76393,84
E1.514,98908,99605,99
D1.629,59977,75651,83
C1.711,361.026,81684,54
B1.753,441.052,06701,38
A2, VENDITORI IMPRESE / P.A.L.2.100,381.260,23840,15
A12.736,951.642,171.094,78

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Bonus Sud e credito d’imposta ZES e ZLS: nuovo modello di comunicazione

5 Giugno 2023 da Teleconsul Editore S.p.A.

 

L’Agenzia delle entrate ha approvato un nuovo modello di comunicazione per la fruizione dei crediti d’imposta pergli investimenti nel Mezzogiorno, nelle Zone economiche speciali (Zes) e nelle Zone logistiche semplificate (Zls), definendone modalità e termini di presentazione (Agenzia delle entrate, provvedimento 1 giugno 2023, n. 188347).

L’articolo 1, comma 265, della Legge di bilancio 2023 ha modificato i commi 98 e 108 dell’articolo 1 della Legge n. 208/2015, prorogando al 31 dicembre 2023 il credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno.

Il successivo comma 267 ha poi modificato l’articolo 5, comma 2, primo periodo, del D.L. n. 91/2017, prorogando al 31 dicembre 2023 il credito d’imposta per gli investimenti nelle ZES nonché il credito d’imposta per gli investimenti nelle ZLS.

A tal riguardo, per consentire ai soggetti interessati di fruire dei crediti d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, nelle ZES e nelle ZLS secondo il nuovo quadro normativo, è stato approvato un nuovo modello di comunicazione per richiedere l’autorizzazione alla fruizione dei predetti crediti d’imposta, prevedendo nel quadro B del nuovo modello la possibilità di indicare gli investimenti realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2023.

 

Pertanto, con il provvedimento n. 188347/2023, l’Agenzia delle entrate ha approvato il nuovo modello di comunicazione, aggiornato in seguito alla proroga delle agevolazioni, destinato ai soggetti titolari di reddito d’impresa che intendono beneficiare del credito d’imposta per le acquisizioni di beni strumentali nuovi, a decorrere dal 1° gennaio 2023, da destinare a strutture produttive localizzate:

– nelle regioni Basilicata, Molise, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia e Sardegna ammissibili alle deroghe previste dall’articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (di seguito “TFUE”), e nelle zone assistite della regione Abruzzo, ammissibili alle deroghe previste dall’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 approvata con decisione della Commissione europea C(2021) 8655 final del 2 dicembre 2021 e integrata dalla decisione C(2022) 1545 final del 18 marzo 2022 (di seguito “Carta”);

– nelle Zone Economiche Speciali (ZES), con riferimento alle aree ammissibili alle deroghe previste dall’articolo 107, paragrafo 3, lettere a) e c), del TFUE, come individuate dalla Carta;

– nelle Zone Logistiche Semplificate (ZLS), con riferimento alle aree ammissibili alle deroghe previste dall’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE, come individuate dalla Carta.

 

Tale modello può essere inviato, tramite il software “CIM23”, o dal beneficiario stesso o da un soggetto incaricato, di cui ai commi 2-bis e 3 dell’articolo 3 del D.P.R. n. 322/1998, a partire dall’8 giugno 2023 e non oltre il 31 dicembre dell’anno successivo a quello nel corso del quale sono effettuate le acquisizioni. Con la stessa modalità, inoltre, può essere inviata una nuova comunicazione, per rettificarne una già inviata, o presentare la rinuncia integrale al credito d’imposta precedentemente comunicato.

 

Oltre il termine massimo previsto per l’invio, potranno essere accolte solo:

– comunicazioni rettificative dei dati del quadro C, nei casi di comunicazioni sottoposte al controllo antimafia risultate incomplete, se pervenute entro 60 giorni dalla restituzione dell’apposita ricevuta telematica e a condizione che l’importo del credito richiesto con la comunicazione rettificativa non risulti variato rispetto a quello presente sulla comunicazione originaria;

– comunicazioni presentate nei mesi di novembre e dicembre dell’anno successivo a quello nel corso del quale sono effettuate le acquisizioni, successivamente scartate, se pervenute entro il mese di febbraio del secondo anno successivo a quello nel corso del quale sono effettuate le predette acquisizioni.

 

I soggetti che intendono beneficiare dei crediti d’imposta per gli acquisti effettuati entro il 31 dicembre 2022, invece, dovranno continuare ad utilizzare il modello approvato con il provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 14 aprile 2017, da inviare entro e non oltre il 31 dicembre 2023.

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Tutela assicurativa infortuni dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza

5 Giugno 2023 da Teleconsul Editore S.p.A.

L’INAIL fornisce chiarimenti sulla tutela contro gli infortuni accaduti ai Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, aziendali o di unità produttiva, territoriali e di sito produttivo (INAIL, circolare 1 giugno 2023, n. 23).

L’INAIL interviene in merito alla tutelabilità degli infortuni eventualmente accaduti ai Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, aziendali o di unità produttiva, territoriali e di sito produttivo, confutando alcuni dubbi sollevati in proposito.

 

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza svolge principalmente una funzione di consultazione e di controllo sulle attività poste in essere dal datore di lavoro in merito alla sicurezza e salute dei propri lavoratori, è istituito a livello territoriale o di comparto, aziendale e di sito produttivo ed è eletto o designato in tutte le aziende o unità produttive. Il rappresentante ha diritto di accedere ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni, che può evidentemente anche essere diverso da quello in cui opera normalmente in qualità di lavoratore.

 

Trattandosi di una figura necessaria nell’ambito del sistema di gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro, l’attività esercitata dai rappresentanti dei lavoratori della sicurezza è assimilabile all’attività lavorativa in quanto mira al conseguimento degli interessi di entrambe le parti del rapporto di lavoro svolgendo attività di supporto al datore di lavoro nella promozione degli interventi atti a garantire la salute e sicurezza nell’ambito dell’azienda.

 

Per quanto riguarda la tutelabilità degli infortuni occorsi a rappresentanti dei lavoratori della sicurezza in occasione dell’esercizio delle loro attribuzioni, in assenza di una espressa e specifica previsione normativa, sono sorti dubbi in merito all’ambito di operatività della tutela assicurativa, posto che l’articolo 2 del D.P.R. n. 1124/1965 richiede che l’evento lesivo sia avvenuto in occasione di lavoro, vale a dire sia riferibile all’attività lavorativa.

 

L’INAIL precisa, a tal proposito, che gli eventi lesivi accaduti ai rappresentanti dei lavoratori della sicurezza di azienda o di unità produttiva che occorrono nello svolgimento delle loro funzioni o a esse strumentalmente collegati, sono da considerarsi infortuni avvenuti in occasione di lavoro e quindi sono compresi nella tutela assicurativa.

 

I suddetti rappresentanti sovente vengono scelti tra i rappresentanti sindacali e, in questo caso, ai fini dell’indennizzabilità degli infortuni occorsi ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, sarà necessario accertare se l’evento sia ricollegabile anche strumentalmente all’attività tipica di rappresentante per la salute e sicurezza, cioè a un’attività inerente e funzionale all’interesse dei lavoratori e della parte datoriale, con la conseguenza che, ove l’infortunio si verifichi in occasione della fruizione di un permesso per l’espletamento di un’attività propriamente sindacale, l’infortunio non potrà essere ammesso a tutela.

 

Alla figura del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale sono riferite le stesse attribuzioni del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di azienda o unità produttiva, ma le funzioni sono esercitate con riguardo a più aziende o unità produttive presenti sul medesimo territorio o nel medesimo comparto, qualora nelle stesse non sia stato eletto o designato il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

 

Infine, la circolare in commento si riferisce anche al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo, che deve essere individuato, su loro iniziativa, tra i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza delle aziende operanti nel medesimo sito produttivo e con le modalità stabilite nella contrattazione collettiva, nei contesti caratterizzati dalla compresenza di più aziende o cantieri, e precisamente nei porti, nei centri intermodali di trasporto, negli impianti siderurgici, nei cantieri con almeno 30.000 uomini-giorno e nei contesti produttivi con complesse problematiche legate alla interferenza delle lavorazioni e da un numero complessivo di addetti mediamente operanti nell’area superiore a 500.

 

Per entrambe le figure sopra richiamate, eventuali eventi lesivi ad essi accaduti in occasione dell’esercizio delle loro attribuzioni ovvero nello svolgimento dell’attività di coordinamento a essi specificatamente affidata dalla legge, sono compresi nella tutela assicurativa in quanto riferibili all’attività lavorativa, con il solo limite del rischio elettivo (inteso come rischio generato da un’attività che non abbia rapporto con lo svolgimento dell’attività lavorativa o che esorbiti in modo irrazionale dai limiti di essa).

 

In sostanza il rischio assicurato derivante dalle lavorazioni principali comprende anche quello connesso all’esercizio delle attribuzioni previste per legge in capo ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendale o di unità produttiva, territoriali e di sito produttivo, senza necessità di classificare autonomamente l’attività in questione.

 

Gli eventi lesivi eventualmente occorsi ai predetti rappresentanti dei lavoratori sono considerati ai fini dell’oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico della posizione assicurativa territoriale di cui è titolare il datore di lavoro, ai sensi degli articoli 19 e seguenti delle vigenti modalità di applicazione delle tariffe dei premi.

 

Gli unici due casi di esclusione, finora applicati, riguardano gli infortuni in itinere e gli infortuni da infezione da coronavirus (SARS- CoV-2) in occasione di lavoro. Nel primo caso l’esclusione è giustificata dal fatto che gli infortuni sono conseguenza del cosiddetto rischio da circolazione stradale, nel secondo, l’esclusione è stata operata dal legislatore in virtù dell’estrema contagiosità dell’infezione e della grave e particolare situazione causata dalla pandemia.

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CCNL Agricoltura-Operai: nuovi minimi salariali a giugno per i dipendenti del Settore

5 Giugno 2023 da Teleconsul Editore S.p.A.

Nella busta paga di giugno presenti gli incrementi retributivi

Dal 1° giugno 2023, in applicazione del CCNL, i salari contrattuali dei dipendenti di ogni livello professionale che operano nelle singole province sono aumentati dello 0,5%. A beneficiarne sono coloro i quali prestano servizio presso: aziende ortofrutticole, oleicole e i frantoi, zootecniche e di allevamento di animali di qualsiasi specie, di allevamento pesci ed altri organismi acquatici (acquacoltura), vitivinicole, funghicole, casearie, tabacchicole, faunistico – venatorie, agrituristiche, di servizi e di ricerca in agricoltura, di coltivazioni idroponiche e florovivaistiche. I minimi salariali di area stabiliti a livello nazionale, inclusive dell’aumento, non possono essere inferiori a quanto riportato dalle tabelle riportate di seguito.

Operai agricoli
Area professionaleMinimo
Area 11.389,15
Area 21.266,90
Area 3944,62
Operai florovivaisti
Area professionaleMinimo (orario)
Area 18,41
Area 27,71
Area 37,24

Per le province in cui sono stati stipulati i contratti provinciali in applicazione del CCNL 19 giugno 2018, i minimi salariali di cui sopra sono applicati con decorrenza a partire dalla data fissata nel rinnovo dei contratti provinciali stessi, e comunque non oltre il 1° gennaio 2025. Per le altre province, la decorrenza di applicazione dei minimi è invece fissata al 1° giugno 2022. Nelle province in cui per effetto dei vigenti accordi, a seguito dell’aumento dei minimi salariali di area, i livelli salariali dovessero risultare inferiori a tale minimo, i contratti provinciali provvedono a definire un programma che, nell’arco di vigenza del contratto provinciale stesso, porti all’inserimento dei salari entro il minimo di area. Tale previsione non si applica nelle province che nell’ultima tornata contrattuale non hanno rinnovato il contratto provinciale.

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CCNL Scuola Pubblica: è confronto sull’Alta Formazione Artistica e Musicale

5 Giugno 2023 da Teleconsul Editore S.p.A.

Settimo di incontro dedicato al comparto Istruzione e Ricerca

Durante l’ultimo incontro, si è tanto dibattuto sull’utilizzo delle risorse aggiuntive pari ad euro 8,5 milioni elargiti con la Legge di Bilancio 2022.
In tale occasione, l’Aran ha proposto l’attribuzione di queste risorse a tutto il personale andando ad incrementare così la retribuzione professionale docente (Rpd), il compenso individuale accessorio (Cia) del personale Tecnico-Amministrativo, l’indennità di amministrazione parte fissa per il personale Ep. Al contrario, non ha accolto la proposta di istituire un’indennità specifica di alta formazione da assegnare ai lavoratori delle istituzioni Afam, tenendo anche in considerazione i profondi cambiamenti in tale settore.
L’Aran ha giustificato la sua contrarietà, rapportandosi alla scarsità delle risorse e alla necessità di evitare complicazioni dal punto di vista stipendiale.
Si indicano pertanto, le proposte da questa avanzate:
1) incremento medio pari ad euro 50,00 per 13 mensilità;
2) incremento medio della retribuzione professionale docente di euro 59,52 per 13 mensilità così suddiviso
– euro 50,06 per la fascia 0-14 anni;
– euro 61,59 per la fascia 15-27 anni;
– euro 76,25 per la fascia da 28 anni;
3) incremento medio del compenso individuale accessorio pari ad euro 92,94 per 13 mensilità così ripartito
– euro 31,82 per i coadiutori;
– euro 34,05 per assistenti e collaboratori.
4) incremento annuo dell’indennità di amministrazione parte fissa del personale Ep di euro 730,29.
Si ricorda altresì, che la decorrenza degli incrementi è il 1° gennaio 2022 e che, quelli sopra descritti devono essere divisi per 12 mensilità.
Circa le relazioni sindacali sono state ribadite le seguenti richieste:
– mantenimento del diritto alla mobilità nazionale gestita dal Mur;
– precisa definizione di chi ha il potere di firma dei contratti integrativi di istituto contrattazione integrativa a livello nazionale della definizione dell’indennità di posizione delle qualificazioni;
– regolazione a livello di contrattazione integrativa nazionale dei contratti non subordinati.
Riguardo all’istituzione della figura del ricercatore, viene richiesta una precisa definizione dei compiti evitando la creazione di un profilo di docente sottoinquadrato.
Circa le progressioni fra le aree del personale Ta, si è demandato il riconoscimento integrale ai fini della carriera del servizio prestato nella qualifica di provenienza.
Relativamente al conferimento degli incarichi al personale delle elevate qualificazioni, si sta discutendo di inserire una nota congiunta per enunciare che le modalità sono quelle rinvenute nel D.P.R. n. 132/03.
Avuto riguardo delle nuove figure, è stato richiesto il loro inquadramento in una specifica area di supporto diretto alla didattica. Sarà materia di contrattazione integrativa nazionale, l’individuazione delle specifiche professionali e dei requisiti di base per l’accesso alle varie figure previste.
Ulteriori domande che dovranno essere poi approfondite concernono la regolamentazione della didattica a distanza e l’individuazione di un orario figurativo per i docenti ai fini della rendicontazione dei progetti di ricerca.

 

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Il Decreto Alluvioni pubblicato in GU: gli ammortizzatori per dipendenti e autonomi

5 Giugno 2023 da Teleconsul Editore S.p.A.

Il provvedimento dispone le integrazioni al reddito per i lavoratori del settore privato e le indennità per i professionisti interessati dal fenomeno climatico delle scorse settimane (D.L. 1 giugno 2023, n. 61).

È stato pubblicato il 1° giugno in Gazzetta Ufficiale ed è entrato in vigore il 2 giugno scorso il D.L. n. 61/2023, cosiddetto Decreto Alluvioni, messo in campo dal governo per fronteggiare gli effetti catastrofici dell’evento climatico avvenuto in Emilia-Romagna. Sul versante del lavoro, oltre la prevista sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai  versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per   l’assicurazione obbligatoria, in scadenza nel periodo dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023, vi sono interventi in materia di ammortizzatori sociali per una spesa massima di 620 milioni di euro per il 2023 e di sostegno al reddito dei lavoratori autonomi.

Gli ammortizzatori sociali

In particolare, ai lavoratori subordinati del settore privato che, alla data del 1° maggio 2023, risiedono o sono domiciliati ovvero lavorano presso un’impresa che ha sede legale od operativa in uno dei territori interessati dal fenomeno climatico e indicati nell’allegato al decreto, verrà riconosciuta dall’INPS una integrazione al reddito (articolo 7, D.L. n. 61/2023), con relativa contribuzione figurativa, di importo mensile massimo pari a quello previsto per le integrazioni salariali all’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, comprese fra  le  ore  zero e il limite dell’orario contrattuale (articolo 3  D.Lgs. n. 148/2015). L’integrazione è riconosciuta per un massimo di 90 giornate lavorative per gli impossibilitati a prestare attività lavorativa e di 15 per chi non può recarsi al lavoro.

Per i lavoratori agricoli che alla data dell’evento  straordinario emergenziale  avessero un rapporto  di lavoro attivo, è concessa l’integrazione al reddito entro il  limite  massimo di 90 giornate, mentre per i restanti   lavoratori agricoli, l’integrazione al reddito viene  concessa per un periodo pari al numero di giornate lavorate nell’anno  precedente, detratte le giornate lavorate nell’anno in corso, entro  il  limite massimo già citato di 90. Inoltre, le integrazioni al reddito sono equiparate al lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola. 

Si tratta in tutti i casi di dipendenti che sono impossibilitati a prestare attività lavorativa a seguito degli eventi straordinari emergenziali dichiarati con delibera dello stato di emergenza del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023. La stessa misura è riconosciuta anche ai lavoratori privati dipendenti, impossibilitati in tutto o in parte a recarsi al  lavoro, se residenti o domiciliati nei medesimi territori e ai lavoratori agricoli impossibilitati a prestare a prestare attività lavorativa. 

Le cause dell’impossibilità di lavorare devono essere riconducibili a un provvedimento normativo o amministrativo direttamente connesso all’evento straordinario emergenziale,  alla interruzione o impraticabilità delle  vie  di  comunicazione  ovvero alla  inutilizzabilità dei mezzi  di  trasporto, ovvero alla inagibilità  della abitazione,  alle condizioni di salute di familiari  conviventi o a ulteriori avvenimenti che abbiano richiesto la presenza del lavoratore in luogo diverso  da  quello  di  lavoro,  tutti  ricollegabili  all’evento straordinario ed emergenziale. 

Peraltro, i periodi di concessione dell’integrazione al reddito, in conseguenza degli eventi alluvionali non sono conteggiati ai fini delle durate massime complessive dei trattamenti di CIG.

Sostegno al reddito dei lavoratori autonomi

Per lo stesso periodo già indicato che va dal 1° maggio al 31 agosto 2023, il Decreto Alluvioni prevede anche, nel limite di spesa per il 2023 di 253,6 milioni di euro, un’indennità una tantum erogata dall’INPS pari a 500 euro per ciascun periodo  di  sospensione  non superiore a 15 giorni  e  comunque nella  misura  massima complessiva di 3.000 euro. 

Il beneficio riguarda i collaboratori coordinati e continuativi, i titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale, i lavoratori autonomi o professionisti, compresi i  titolari  di  attività  di impresa, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza, che, alla data del 1°  maggio  2023, risiedevano  o  erano domiciliati o operavano in   uno   dei   Comuni  indicati nell’allegato al decreto e che abbiano dovuto sospendere l’attività  a  causa degli eventi alluvionali.

 

 

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CCNL Alimentari – Industria: approvata la piattaforma per il rinnovo

5 Giugno 2023 da Teleconsul Editore S.p.A.

Aumento del salario, riduzione dell’orario di lavoro e contrasto alla precarietà tra i temi trattati

Il 31 maggio è stata approvata dai delegati di Fai-Cisl, Flai-Cgil e Uila-Uil la piattaforma per il rinnovo del CCNL Alimentari-Industria, in scadenza il prossimo 30 novembre, che interesserà oltre 450 mila lavoratori del settore.
Dal punto di vista economico, è stata confermata una proposta di aumento salariale, 300,00 euro di cui 270,00 euro, a parametro 137, di aumento sul TEM e 70,00 euro sullo IAR (Incremento aggiuntivo della retribuzione), con l’obiettivo di adeguare i salari all’aumento del costo della vita.
Previsti, inoltre, 40,00 euro di aumento per il trattamento economico, in caso di mancata contrattazione di secondo livello.
Di notevole rilievo, inoltre, la richiesta di riduzione dell’orario di lavoro settimanale da 40 a 36 ore, a parità di salario, al fine di rispondere ai tempi più frenetici e ad una maggiore conciliazione vita-lavoro.
Altri temi oggetto della piattaforma sono il contrasto alla precarietà, anche attraverso la limitazione del ricorso alla somministrazione sia a tempo determinato che indeterminato, la revisione del sistema di classificazione nazionale e la valorizzazione della formazione.

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Approvato il disegno di legge “Made in Italy”

1 Giugno 2023 da Teleconsul Editore S.p.A.

Il Consiglio dei ministri, nel corso della seduta del 31 maggio 2023, ha approvato un disegno di legge che reca disposizioni organiche per valorizzare e promuovere le produzioni di eccellenza, le bellezze storico artistiche e le radici culturali nazionali come fattori da preservare e trasmettere per la crescita dell’economia del Paese (Ministero delle imprese e del made in Italy, comunicato 31 maggio 2023).

Il provvedimento prevede una serie di misure e iniziative volte a incentivare il sistema imprenditoriale di eccellenza italiana, con l’obiettivo di dotare il “Made in Italy“ di nuove risorse, nuove competenze e nuove tutele. In tal senso, sono stati ideati interventi per migliorare e allargare la rete tra i principali attori della promozione e tutela della eccellenza italiana e per inasprire il sistema sanzionatorio per la lotta alla contraffazione.

 

Tra le misure previste a favore delle imprese, rientra la costituzione del Fondo Strategico Nazionale del Made in Italy, con l’obiettivo di stimolare la crescita e il consolidamento delle filiere strategiche nazionali anche per la fase dell’approvvigionamento delle materie prime critiche, con una dotazione iniziale di un miliardo di euro.

Sono state annunciate anche misure settoriali a sostegno delle principali filiere di eccellenza, attraverso la valorizzazione della filiera legno-arredo 100% nazionale, del tessile, della nautica, della ceramica e dei prodotti orafi. In particolare 10 milioni di euro saranno destinati al potenziamento delle iniziative di autoimprenditorialità e imprenditorialità femminile.
 
Al fine di promuovere le abilità, le conoscenze e le competenze connesse al made in Italy, è stata prevista l’istituzione del Liceo del Made in Italy e della Fondazione denominata “Imprese e Competenze per il Made in Italy”. Inoltre, per favorire il passaggio di competenze e di abilità tra generazioni, è stata decretata la nascita di un programma di trasferimento delle competenze generazionali per le imprese private con non più di 15 unità da svolgere attraverso il tutoraggio di formazione di un lavoratore andato in pensione, da non oltre 2 anni, a un nuovo assunto a tempo indeterminato di età inferiore a 30 anni. Con l’obiettivo di promuovere e rappresentare l’eccellenza produttiva e culturale italiana è anche stata istituita l’Esposizione nazionale permanente del made in Italy. 

Nell’ambito della tutela del marchio “Made in Italy”, per assicurare la riconoscibilità e la provenienza dei prodotti italiani:

  • è stato adottato un contrassegno ufficiale di origine italiana delle merci con la dizione Made in Italy per la promozione della proprietà intellettuale e commerciale dei beni;
  • è stato previsto l’uso della Blockchain per la certificazione delle filiere e la creazione di un catalogo nazionale per il censimento delle soluzioni conformi alla normativa in vigore per la tracciabilità delle filiere e per sostenere e promuovere la ricerca applicata, lo sviluppo e l’utilizzo della tecnologia basata sui registri distribuiti (DLT) utile ai fini informativi per i consumatori;
  • sono stati annunciati finanziamenti per consulenze per l’avvio di attività nel metaverso;
  • è stato incentivato il processo di associazione tra produttori e la redazione di un disciplinare per le produzioni artigianali e industriali.

Infine, in materia di lotta alla contraffazione, sono state previste modifiche al sistema sanzionatorio e al codice di procedura penale in materia, riorganizzazione degli uffici per favorire la specializzazione in materia e misure per la formazione specialistica dei magistrati per il contrasto ai reati di contraffazione.

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