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Riduzione premi e contributi anno 2023: ambiti e criteri di applicazione

31 Marzo 2023 da Teleconsul Editore S.p.A.

L’INAIL individua l’ambito e i criteri di applicazione della riduzione del 15,17% dei premi e contributi per l’anno 2023 relativamente ai settori/gestioni per i quali il procedimento di revisione tariffaria non è stato completato (INAIL, circolare 30 marzo 2023, n. 12).

La riduzione percentuale dell’importo dei premi e contributi dovuti per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nelle more dell’aggiornamento delle relative tariffe (ai sensi dell’articolo 1, comma 128, della Legge n. 147/2013), relativamente al corrente anno, è stata fissata nella misura pari al 15,17% dal D.M. 20 settembre 2022 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, che ha approvato la deliberazione del Consiglio di amministrazione dell’INAIL n. 176/2022.

 

Con la stessa deliberazione, approvata con il predetto decreto interministeriale, sono stati fissati gli Indici di Gravità Medi (IGM) per il triennio 2023-2025, da utilizzare per l’applicazione della riduzione in argomento ai soli premi e contributi per i quali è ancora in corso la revisione tariffaria.

 

Nello specifico, per l’anno 2023 la riduzione dei premi e contributi dovuti si applica esclusivamente:

 

1. ai premi speciali unitari dovuti per gli alunni e studenti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, non statali, addetti a esperienze tecnico-scientifiche o esercitazioni pratiche o di lavoro;

 

2. ai premi speciali per l’assicurazione contro le malattie e le lesioni causate dall’azione dei raggi X e delle sostanze radioattive di cui alla Legge n. 93/1958;

 

3. ai contributi assicurativi della gestione agricoltura di cui al titolo II del D.P.R. n. 1124/1965, riscossi in forma unificata dall’INPS.

 

La circolare in commento, riguardo ai criteri di applicazione della riduzione in questione, distingue a seconda che l’attività sia iniziata da oltre un biennio o da non oltre un biennio.

 

Nella prima ipotesi, si applica il criterio del confronto tra l’indice di gravità medio (IGM) e l’indice di gravità aziendale (IGA), che consente di tenere conto dell’andamento infortunistico per i premi speciali determinati ai sensi dell’articolo 42 del citato D.P.R. e per i contributi della gestione agricoltura.

 

Per l’anno 2023, la riduzione si applica ai soggetti con data di inizio attività precedente al 3 gennaio 2021. 

 

In caso di attività iniziata da non oltre un biennio, la riduzione si applica, su domanda, ai soggetti che attestano il rispetto delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

 

La domanda di riduzione deve essere presentata non oltre il termine di scadenza del primo biennio di attività. Le attività iniziate da non oltre un biennio sono quelle con data di inizio uguale o successiva al 3 gennaio 2021.

 

Se nel corso del suddetto biennio l’istanza di riduzione è stata presentata e accolta, la riduzione per l’anno 2023 nella nuova misura del 15,17% è applicata senza necessità di presentare una nuova istanza.

 

L’INAIL illustra poi le modalità di presentazione dell’istanza in relazione alle tipologie di soggetti beneficiari della riduzione.

 

Per l’assicurazione degli alunni e studenti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, non statali, addetti a esperienze tecnico-scientifiche o esercitazioni pratiche o di lavoro, e per l’assicurazione contro le malattie e le lesioni causate dall’azione dei raggi X e delle sostanze radioattive, gli interessati (scuole non statali e possessori di apparecchi radiologici e sostanze radioattive) devono presentare la domanda attraverso il modulo Riduzione L. 147/2013 Polizze Speciali, disponibile nella sezione servizi online del sito istituzionale dell’INAIL.

 

Per il settore agricoltura, la domanda deve essere presentata dagli interessati compilando l’apposito modulo di domanda Riduzione L147-2013 primo biennio Agricoltura pubblicato sempre sul predetto sito in – atti e documenti – moduli e modelli – assicurazione – premio assicurativo.

 

Il modulo deve essere trasmesso tramite PEC alla casella di posta elettronica certificata della Direzione centrale organizzazione digitale che provvede a inserire l’avente diritto negli elenchi dei soggetti ai quali deve essere applicata la riduzione, da comunicare all’INPS.

 

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Superbonus 110% sulle unità unifamiliari: fino al 30 settembre per completare i lavori

31 Marzo 2023 da Teleconsul Editore S.p.A.

 

Il Ministero dell’economia e delle finanze ha comunicato che, come previsto da un emendamento al D.L. n. 11 del 16 febbraio 2023, c’è tempo fino al 30 settembre 2023 per completare i lavori del superbonus 110% sulle unità unifamiliari (comunicato n. 51 del 30 marzo 2023).

Il Superbonus è l’agevolazione fiscale disciplinata dall’art.119 del D.L. n. 34/2020 (decreto Rilancio), che consiste in una detrazione del 110% delle spese sostenute a partire dal 1 luglio 2020 per la realizzazione di specifici interventi finalizzati all’efficienza energetica e al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici. Tra gli interventi agevolati rientra anche l’installazione di impianti fotovoltaici e delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.  La Legge di bilancio ha prorogato l’agevolazione, prevedendo scadenze diverse in funzione dei soggetti che sostengono le spese ammesse.

Riguardo agli interventi effettuati sugli edifici unifamiliari, il MEF, con comunicato stampa n. 51 del 30 marzo 2023, ha sottolineato come siano stati previsti sei mesi in più per completare i lavori del Superbonus 110%. A prevederlo è stato un emendamento al D.L. n. 11 del 16 febbraio 2023, recante misure urgenti in materia di cessione dei crediti, di cui all’art 121 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Il nuovo termine, dunque, è prorogato dal 31 marzo al 30 settembre 2023, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo.

Il MEF inoltre ha evidenziato, riguardo alla comunicazione per la prima cessione del credito per i bonus edilizi (spese sostenute nel 2022 e rate residue delle spese 2020 e 2021), il cui termine di trasmissione all’Agenzia delle entrate è stato fissato al 31 marzo 2023, che con un ulteriore emendamento allo stesso D.L. 11/2023 è stata prevista la possibilità di avvalersi dell’istituto della remissione in bonis, anche se l’accordo di cessione a favore di banche e intermediari finanziari è stato concluso dopo il 31 marzo 2023.

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CCNL Commercio (Federdistribuzione): incontro per il rinnovo

30 Marzo 2023 da Teleconsul Editore S.p.A.

Aggiornamento sul sistema classificatorio, sui contratti di sostegno all’occupazione, sui contratti a tempo determinato e sul part – time sono tra i temi trattati durante l’incontro 

Il 22 marzo si è tenuto un incontro, in delegazione ristretta, tra Federdistribuzione  e i sindacati Uiltucs-Uil, Filcams-Cgil e Fisascat-Cisl al fine di discutere sul rinnovo del CCNL applicabile alle Aziende operanti nel settore della Distribuzione Moderna Organizzata.
I temi trattati sono stati quelli della rappresentanza e degli assetti contrattuali, del mercato del lavoro e della classificazione.
Innanzitutto per Federdistribuzione è necessario arrivare ad una definizione di un accordo su rappresentanza e assetti contrattuali.
Per quanto riguarda il mercato del lavoro, con rifermento specifico al  contratto di sostegno all’occupazione, Federdistribuzione ha richiesto di estendere l’applicabilità a lavoratori al primo impiego e tirocinanti, mentre per quanto riguarda i contratti a tempo determinato l’obiettivo è quello di valutare l’eventuale intervento del Governo e sul contratto part-time si potrebbe ipotizzare maggiore flessibilità.
In merito alla classificazione, invece, nelle bozze di testo si è ipotizzato di tenere in considerazione solo il settore della distribuzione, senza tener conto del settore terziario e servizi, si è inoltre discusso sul passaggio dal V al IV livello dopo i 18 mesi di servizio per gli addetti alle operazioni ausiliarie alla vendita e gli addetti alle operazioni nei magazzini di smistamento e nei centri distribuzione definendo tale iter troppo “faticoso” per le imprese. E’ stato, infine, proposto di poter assumere figure con mansioni “polivanti” , ovvero strutturare una figura polivalente, con scambi di natura formativa.
Per quanto riguarda, i sindacati sono concordi nel riformare il sistema classificatorio verso una semplificazione, ma non su un allungamento dei tempi per il passaggio dal V al IV livello e  non sono favorevoli per quanto riguarda la liberalizzazione del contratto a tempo determinato prospettato dal Governo.
Il prossimo incontro è programmato per il 17 aprile.

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Fondo Previndai: versamento contributivo entro il 20 aprile 2023

30 Marzo 2023 da Teleconsul Editore S.p.A.

Corresponsione del contributo al Fondo Pensionistico da parte delle Aziende del settore

Per i versamenti contributivi relativi all’anno 2023, al Fondo pensione dei dirigenti industriali, Fondo Previndai, restano validi i principi di seguito riportati:
– massimale retributivo pari ad euro 180.000,00;
– minimo contributivo a carico delle Aziende di importo pari ad euro 4.800,00 da riconoscere a tutti i dirigenti che corrispondano, oltre al Tfr, anche la contribuzione a loro carico, prescindendo dalla loro anzianità dirigenziale presso l’Azienda stessa;
– aliquote contributive del 4% a carico dell’azienda e del 4% a carico del dirigente;
– flessibilità contributiva, ossia la facoltà, da parte dell’impresa, di farsi carico, previo accordo con il dirigente, di una quota contributiva da lui dovuta fino a raggiungere un totale del 7% a carico dell’anzidetta impresa, rimanendo invece a carico del dirigente stesso un contributo minimo dell’1%.
In presenza di tale flessibilità, l’ammontare dirigenziale di cui l’impresa si assume l’onere, viene sommato a quello contrattualmente previsto a carico azienda del 4%. Preme precisare che, questa percentuale non può essere inferiore al minimale, se dovuto.
Da ultimo, si ricorda che, la dichiarazione contributiva relativa al 1° trimestre 2023 è compilabile on-line ed il relativo bonifico deve essere disposto in tempo utile a garantire il riconoscimento al Fondo Pensionistico di una data coincidente con quella della scadenza. Il contributo deve esser versato entro e non oltre il 20 aprile 2023.

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Cuochi professionisti: fino al 3 aprile per accedere al credito d’imposta

30 Marzo 2023 da Teleconsul Editore S.p.A.

 

 

Entro il 3 aprile, i cuochi professionisti di alberghi e ristoranti, con contratto di lavoro subordinato o titolari di partita IVA, possono presentare domanda per accedere al credito d’imposta. Lo ricorda il Ministero delle imprese e del made in Italy con comunicato del 27 marzo 2023. 

 L’art. 1, comma 117 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di bilancio 2021), modificato dall’art. 18-quater del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, recante “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15, ha introdotto l’agevolazione per i cuochi professionisti presso alberghi e ristoranti. Successivamente, attraverso il Decreto interministeriale 1° luglio 2022 , il Ministero delle imprese e del made in Italy ha fornito le modalità e i criteri di attuazione dell’intervento relativo al suddetto credito d’imposta.

Secondo quanto previsto dal citato Decreto interministeriale, l’agevolazione è rivolta ai soggetti esercenti l’attività di cuoco professionista presso alberghi e ristoranti, sia come lavoratori dipendenti, sia come lavoratori autonomi in possesso di partita IVA, residenti o stabiliti del territorio dello Stato, che hanno sostenuto una o più spese, di cui all’art 7, comma 1, tra la data del 1 gennaio 2021 e la data del 31 dicembre 2022.

L’agevolazione consiste in un credito di imposta, ai sensi del regolamento “de minimis” e nella misura massima del 40% del costo delle spese ammissibili, sostenute tra il 1 gennaio 2021 e il 31 dicembre 2022, il cui importo massimo non può, comunque, eccedere i 6 mila euro.

Relativamente alle spese ammissibili al credito d’imposta, il Ministero ha previsto:

  1. l’acquisto di macchinari di classe energetica elevata destinati alla conservazione, lavorazione, trasformazione e cottura dei prodotti alimentari;
  2. l’acquisto di strumenti e attrezzature professionali per la ristorazione;
  3. la partecipazione a corsi di aggiornamento professionale.

Tali spese devono essere state pagate tramite conti correnti intestati al soggetto beneficiario, attraverso pagamenti tracciabili e riconducibili alla relativa fattura o ricevuta. Non sono ammissibili all’agevolazione le spese relative a imposte e tasse, mentre l’IVA è ammissibile solo se ha rappresentato per il beneficiario un costo effettivo non recuperabile.

Riguardo alla presentazione delle istanze, il MIMIT ha chiarito i criteri di accesso, le modalità e i termini di presentazione delle domande attraverso Decreto direttoriale 29 novembre 2022, al quale sono allegati il modello di istanza e gli oneri informativi dell’intervento.

Il termine, in scadenza, per la presentazione delle istanze per accedere al credito d’imposta è, dunque, il 3 aprile 2023, esclusivamente tramite l’apposita procedura informatica predisposta, accessibile con SPID, CNS o CIE.

 

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CCNL Lavanderie – Industria: siglata l’ipotesi di accordo

30 Marzo 2023 da Teleconsul Editore S.p.A.

Previsti un aumento medio sui minimi di 155,00 euro, un incremento dell’elemento perequativo e novità dal punto di vista normativo

Il 28 marzo è stata siglata tra la delegazione trattante dei sindacati di categoria Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil e i rappresentanti dell’associazione datoriale Assosistema Confindustria l’ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto nazionale di lavoro del settore delle lavanderie industriali.
Il contratto che si applica a circa 20.000 addetti e 1200 imprese nei settori alberghiero e sanitario è scaduto lo scorso 31 dicembre. Le Parti Sociali hanno raggiunto l’intesa in tempi brevi al fine di dare una risposta ai lavoratori del settore che stanno attraversando un momento di forte difficoltà a causa dell’inflazione.
Dal punto di vista normativo, affermano le Parti, sono stati introdotti elementi rilevanti, come la maggiorazione delle percentuali previste per il lavoro supplementare e il passaggio automatico dal livello di ingresso A1 al successivo livello A2, dopo 20 mesi dall’assunzione anche in periodi non continuativi. Regolamentato inoltre l’istituto della reperibilità ed istituito l’Organismo Paritetico Nazionale Salute e Sicurezza, con il compito di programmare azioni per il miglioramento delle condizioni di lavoro, attività formative, studi e ricerche inerenti salute, ambiente e sicurezza.
Dal punto di vista economico l’accordo prevede un aumento medio sui minimi di 155,00 euro (cat. B1), così distribuito:
– per il settore turismo: 40,00 euro a marzo 2023, 45,00 euro a maggio 2024, 50,00 euro a maggio 2025 e 20,00 a ottobre 2025;
– per il settore sanitario: 20,00 euro a marzo 2023, 20,00 euro a dicembre 2023, 50,00 a giugno 2024 e 65,00 ad aprile 2025.
Aumentato inoltre l’elemento perequativo, per le aziende che non effettuano la contrattazione di II livello, dagli attuai 260,00 euro a 350,00 euro nel corso della vigenza contrattuale.
In materia di assistenza sanitaria integrativa è previsto l’aumento del contributo a carico delle aziende per il Fondo sanitario Fasiil, passando da 8,00 a 12,00 euro nel corso del triennio contrattuale.
Nelle prossime settimane l’intesa, relativa al triennio 2023-2025, verrà sottoposta al voto nel corso delle assemblee dei lavoratori del settore. 

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Lavoro notturno e attività usuranti, differito il termine per comunicazione e adempimento

30 Marzo 2023 da Teleconsul Editore S.p.A.

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali comunica il differimento del termine per la comunicazione di lavoro notturno e per l’adempimento di rilevazione riferito alle attività usuranti (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, comunicato 29 marzo 2023).

I lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, hanno il diritto di accedere al trattamento pensionistico anticipato, fermi restando il requisito di anzianità contributiva non inferiore a trentacinque anni e il regime di decorrenza del pensionamento vigente al momento della maturazione dei requisiti agevolati.

 

Il D.Lgs.n. 67/2011, all’articolo 1, comma 1, individua le categorie di lavoratori dipendenti interessati, ovvero: a) lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti; b) lavoratori notturni; c) lavoratori alle dipendenze di imprese per le quali operano le voci di tariffa per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro di cui all’elenco n. 1 contenuto nell’allegato 1 al citato decreto legislativo, cui si applicano i criteri per l’organizzazione del lavoro previsti dall’articolo 2100 del codice civile, impegnati all’interno di un processo produttivo in serie, contraddistinto da un ritmo determinato da misurazione di tempi di produzione con mansioni organizzate in sequenze di postazioni, che svolgano attività caratterizzate dalla ripetizione costante dello stesso ciclo lavorativo su parti staccate di un prodotto finale, che si spostano a flusso continuo o a scatti con cadenze brevi determinate dall’organizzazione del lavoro o dalla tecnologia, con esclusione degli addetti a lavorazioni collaterali a linee di produzione, alla manutenzione, al rifornimento materiali, ad attività di regolazione o controllo computerizzato delle linee di produzione e al controllo di qualità; d) conducenti di veicoli, di capienza complessiva non inferiore a 9 posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo.

 

Il datore di lavoro, anche per il tramite dell’associazione cui aderisca o conferisca mandato, o dei soggetti di cui all’articolo 1 della Legge n. 12/1979, comunica, esclusivamente per via telematica, alla Direzione provinciale del lavoro competente per territorio e ai competenti istituti previdenziali, con periodicità annuale, l’esecuzione di lavoro notturno svolto in modo continuativo o compreso in regolari turni periodici, nel caso in cui occupi lavoratori notturni così come definiti all’articolo 1, comma 1, lettera b) del citato decreto.

 

Con il comunicato in oggetto, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali rende noto che i termini per le comunicazioni di lavoro notturno e per l’adempimento di rilevazione del periodo o dei periodi di svolgimento di tutte le attività usuranti, fissati al 31 marzo 2023, sono differiti, per l’anno in corso, al 17 aprile 2023. 

 

Il termine per la comunicazione del lavoro c.d. a catena (di cui al sopra riportato articolo 1, comma 1, lett. c), D.Lgs. n. 67/2011) rimane fissato entro trenta giorni dall’inizio dello stesso ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del detto decreto legislativo.

 

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CIRL Chimica Artigianato – Veneto: prorogato il contratto fino al 29 febbraio 2024

29 Marzo 2023 da Teleconsul Editore S.p.A.

Per effetto dell’accordo è stata prevista la proroga della quota di supporto ai costi di gestione previsti dai Fondi negoziali dell’artigianato e dell’ERT

Il 21 febbraio 2023 Confartigianato Imprese, Cna Veneto, Casartigiani e Filctem-Cgil, Femca-Cisl e Uiltec-Uil hanno sottoscritto il verbale di accordo di proroga del contratto collettivo regionale di lavoro per i dipendenti delle imprese artigiane del settore chimica, gomma, plastica, vetro del Veneto al 29 febbraio 2024.
Considerato il contesto economico di riferimento le Parti Sociali hanno definito la proroga della quota di 2,50 euro, a carico dell’impresa, di supporto ai costi di gestione previsti dai Fondi negoziali dell’artigianato a favore dei lavoratori (impiegati, operai, apprendisti professionalizzanti). La quota viene versata dal datore di lavoro in un’unica soluzione, in aggiunta alle quote di adesione contrattuale di competenza del mese di marzo di ogni anno. Detta quota è fissa e non riducibile per i rapporti di lavoro part-time.
In relazione al versamento della quota:
– per i lavoratori assunti dal 1° gennaio 2023 al 28 febbraio 2023 per le quali sia stata già stata operato il pagamento della quota annua, da parte del datore di lavoro, il versamento non va ripetuto;
– per i lavoratori assunti dal 1° marzo 2023 al 29 febbraio 2024 la quota sarà invece versata unitamente al primo versamento.
Per effetto dell’accordo è stata altresì prorogata fino al 29 febbraio 2024 l’erogazione dell’Elemento territoriale (ERT).

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Consiglio dei ministri: le misure in materia energetica

29 Marzo 2023 da Teleconsul Editore S.p.A.

Nel Decreto legge del governo c’è la riduzione dell’IVA nel settore gas e le agevolazione elettriche per i clienti svantaggiati (Consiglio dei ministri, comunicato 28 marzo 2023, n. 26).

Il governo ha approvato un decreto legge che prevede, tra l’altro misure in materia energetica. In particolare, è previsto un intervento dell’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) per rideterminare le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati ed ai clienti domestici in gravi condizioni di salute e la compensazione per la fornitura di gas naturale per le famiglie economicamente svantaggiate, per il secondo trimestre del 2023. L’intervento avverrà, tenendo conto dei risparmi derivanti dall’effettivo utilizzo delle risorse destinate al contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nei settori elettrico e del gas naturale per l’anno 2022.

Per quel che riguarda il settore gas, vengono ridotti l’IVA (al 5% anziché al 10%) e gli oneri generali per il secondo trimestre del 2023. Inoltre, a decorrere dal 1° ottobre e fino al 31 dicembre 2023, ai clienti domestici residenti si riconosce un contributo mensile (erogato in quota fissa e differenziato in base alle zone climatiche),nel caso il prezzo del gas superi specifiche soglie.

Fino al 30 giugno 2023, è previsto un contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, in favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale: l’intervento avverrà qualora il prezzo della componente energetica, calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre 2023, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.

Più nel dettaglio:

– alle imprese a forte consumo di energia elettrica, il contributo è riconosciuto come credito di imposta in percentuale delle spese sostenute per la componente energetica nel secondo trimestre 2023 (anche nel caso di energia elettrica prodotta e autoconsumata);

– alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica, il contributo è riconosciuto in misura percentuale della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel secondo trimetre 2023.

Sul versante della fornitura di gas naturale , qualora il prezzo di riferimento, calcolato come media, riferita al primo trimestre dell’anno 2023, dei prezzi di riferimento del mercato infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici, abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019:

– alle imprese a forte consumo di gas naturale è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, in percentuale della spesa sostenuta per l’acquisto del gas consumato nel secondo trimestre del 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici;

– alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale il contributo è riconosciuto in percentuale della spesa sostenuta per l’acquisto del gas, per usi diversi da quelli termoelettrici.

I crediti d’imposta dei quali le imprese possono beneficiare sono utilizzabili esclusivamente in compensazione entro la data del 31 dicembre 2023, non concorrono alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano a oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto. I crediti d’imposta, inoltre, sono cedibili dalle imprese beneficiarie, solo per intero, in favore anche di istituti di credito e altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione (fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni effettuate a favore di banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia).

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CIPL Edilizia – Livorno: stabilito l’EVR anno 2023

29 Marzo 2023 da Teleconsul Editore S.p.A.

Elaborate le tabelle relative ai valori dell’EVR da erogare da gennaio a dicembre 2023 

Il 16 marzo 2023 è stato sottoscritto tra Ance Toscana Costa e Fillea-Cgil, Filca-Cisl, Feneal-Uil il verbale di accordo ove vengono allegate le tabelle, distinte tra operai e impiegati, relative ai valori dell’EVR per l’anno 2022, da erogarsi mensilmente, da gennaio a dicembre 2023.
Si specifica che tali tabelle sono state elaborate sulla base dei parametri individuati, su base triennale, nell’accordo integrativo provinciale del 16 maggio 2022: numero lavoratori iscritti in Cassa Edile, monte salari denunciati in Cassa Edile, numero ore denunciate in Cassa Edile e MOL delle imprese di costruzioni individuato a livello provinciale dal Centro Studi della CCIAA Maremma e Tirreno. 
Di seguito gli importi.

OPERAI
LivelloImporto
4°44,98 euro
3°43,25 euro
2°38,06 euro
1°32,87 euro
IMPIEGATI
LivelloImporto
7° quadri e impiegati65,23 euro
6°impiegati 1°cat.58,71 euro
5°impiegati 2°cat.48,92 euro
4°impiegati 4°livello45,66 euro
3°impiegati 3°categoria42,40 euro
2°impiegati 4°categoria38,16 euro
1°impiegati 4°categoria primo impiego32,61 euro

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