Studio Vannucchi & Associati

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CCNL Servizi Funerari – Imprese pubbliche: Una Tantum con la retribuzione di marzo

21 Febbraio 2023 da Teleconsul Editore S.p.A.

 A copertura del periodo 1° gennaio 2022 – 28 febbraio 2023 viene corrisposto ai lavoratori un importo Una Tantum di 400,00 euro lordi  al Livello C1, da riparametrare per gli altri livelli

Con l’ipotesi di accordo siglata il 7 febbraio 2023 per il rinnovo del CCNL per i dipendenti delle imprese pubbliche del settore funerario, Utilitalia e Funzione Pubblica-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, hanno riconosciuto ai soli lavoratori in forza alla data di stipula un importo forfettario Una Tantum, a copertura del periodo 1° gennaio 2022 – 28 febbraio 2023.
L’importo, escluso dalla base di calcolo del TFR, è stato stabilito convenzionalmente dalle Parti in 400,00 euro lordi, riferiti al parametro medio del livello C1 (141,50), e sarà erogato contestualmente alla retribuzione del mese di marzo 2023.

LivelloUna Tantum
QS€ 692,16
Q€ 618,54
A1€ 546,12
A2€ 496,48
B1€ 459,08
B2€ 429,54
C1€ 400,00
C2€ 378,66
C3€ 367,18
D1€ 355,70
D2€ 336,03
D3€ 282,69

Detta somma viene determinata in misura pari ad 1/14 (un quattordicesimo) per mese intero di servizio prestato da ciascun lavoratore nel periodo 1° gennaio 2022-28 febbraio 2023. Per mese intero si intende anche la frazione superiore a 15 giorni.
Sono equiparate a servizio prestato le sole assenze con diritto alla retribuzione almeno parziale a carico dell’azienda (es. malattia, infortunio, congedo per maternità, ecc.). In caso di retribuzione ridotta per lavoro part-time, la somma verrà corrisposta con la stessa percentuale di riduzione.
Ai lavoratori assunti successivamente al 1° gennaio 2022, l’importo sarà corrisposto in misura proporzionale ai mesi di servizio prestati dalla data di assunzione.

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Enasarco e versamenti ante 1996: sufficienti per l’anzianità contributiva?

21 Febbraio 2023 da Teleconsul Editore S.p.A.

L’INPS affronta la questione relativa alla valutazione della contribuzione versata nei periodi ante 1996 all’Ente nazionale di assistenza per gli agenti e i rappresentanti di commercio (Enasarco), ai fini della determinazione del sistema pensionistico applicabile, retributivo o contributivo,  legato all’anzianità assicurativa (INPS, messaggio 20 febbraio 2023, n. 730).

Si ricorda che, a seguito dell’introduzione, a decorrere dal 1° gennaio 1996, del massimale della base contributiva e pensionabile di cui all’articolo 2, comma 18, secondo e terzo periodo, della Legge n. 335/1995, per i lavoratori rientranti nel sistema pensionistico contributivo, la retribuzione percepita oltre il limite annualmente fissato non è assoggettata a contribuzione previdenziale, né viene computata nel calcolo delle prestazioni pensionistiche. Ciò è previsto in quanto il valore massimo normativamente fissato costituisce limite invalicabile ai fini dell’erogazione dei trattamenti pensionistici e, pertanto, anche ai fini del versamento della relativa contribuzione.

 

L’Istituto, già in precedenza (circolari nn. 42/2009 e 177/1996), ha chiarito che “la contribuzione versata anteriormente al 1° gennaio 1996 in qualsiasi gestione pensionistica obbligatoria, anche se diversa da quella di iscrizione all’1.1.96, comporta la non applicazione del massimale contributivo”, facendo dunque riferimento alle gestioni pensionistiche obbligatorie dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori autonomi e delle Casse per i liberi professionisti.

 

Con particolare riferimento agli agenti e ai rappresentanti di commercio, la Legge n. 613/1966, istitutiva dell’assicurazione generale obbligatoria per gli esercenti attività commerciali presso l’INPS, ha riconosciuto all’Enasarco la funzione di erogare prestazioni integrative rispetto a quella di base erogata dall’INPS.

 

La Fondazione Enasarco, pertanto, a seguito della trasformazione in ente di diritto privato, continua a provvedere ai trattamenti previdenziali integrativi per gli agenti e i rappresentanti di commercio che vi sono obbligatoriamente iscritti ai fini pensionistici integrativi.

 

Conseguentemente, la natura integrativa della contribuzione versata all’Enasarco – che, peraltro, non può essere oggetto di ricongiunzione con quella versata in AGO e nelle forme esclusive e sostitutive, né può essere utilizzata ai fini del cumulo o della totalizzazione – fa sì che la stessa non rilevi ai fini della determinazione dell’anzianità assicurativa ante 1° gennaio 1996.

 

Nel messaggio in oggetto, dunque, l’INPS precisa che, ai fini dell’applicazione del massimale annuo della base contributiva e pensionabile, di cui all’articolo 2, comma 18, secondo e terzo periodo, della citata legge, previsto esclusivamente per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 o per coloro che abbiano esercitato l’opzione per il sistema contributivo, la sola contribuzione Enasarco, versata anteriormente alla predetta data (per periodi successivi all’entrata in vigore della Legge n. 613/1966), non è sufficiente a costituire anzianità contributiva, con la conseguente applicazione del massimale contributivo.

 

Solamente nel caso in cui sussistano periodi contributivi antecedenti all’entrata in vigore della Legge n. 613/1966, durante i quali la tutela previdenziale degli agenti e dei rappresentanti di commercio era affidata esclusivamente all’Enasarco, gli stessi potrebbero concorrere per la determinazione dell’anzianità assicurativa al 31 dicembre 1995, ai fini della non applicazione del massimale in argomento.

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CCNL Giornalisti Radiotelevisivi Locali: nuovi minimi

21 Febbraio 2023 da Teleconsul Editore S.p.A.

Previsti aumenti retributivi da marzo 

Con il CCNL sottoscritto il 16 novembre 2022 tra Aeranti – Corallo e la Federazione Nazionale Stampa Italiana sono previsti nuovi aumenti retributivi a partire da marzo 2023 per i dipendenti di imprese di radiodiffusione sonora e televisiva di ambito locale, nelle imprese fornitrici di contenuti informativi operanti in ambito locale con tecnologia digitale e/o operanti attraverso canali satellitari in chiaro che non rappresentino ritrasmissione di emittenti nazionali, nei gruppi di emittenti e nei consorzi che effettuano trasmissioni di programmi in contemporanea (syndications) e agenzie di informazione radiofonica e televisiva.
Di seguito gli importi.

LivelloMinimo
Tele-radiogiornalista TV con oltre 24 mesi di attività lavorativa nel settore giornalistico2.065,55
    Tele-radiogiornalista radio con oltre 24 mesi di attività lavorativa nel settore giornalistico1.635,13
 Tele-radiogiornalista con meno di 24 mesi di attività lavorativa nel settore giornalistico1.470,58

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Atti e provvedimenti dei procedimenti arbitrali esenti da bollo per la Società di Mutuo Soccorso

21 Febbraio 2023 da Teleconsul Editore S.p.A.

L’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti ad una Società di Mutuo Soccorso, iscritta nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, in merito all’esenzione dall’imposta di bollo sugli atti relativi al procedimento arbitrale (Agenzie delle Entrate, risposta a istanza di interpello 21 febbraio 2023, n. 219).

Con particolare riferimento ai procedimenti arbitrali, l’Agenzia delle Entrate richiama l’art. 20 della tariffa allegata al D.P.R.  n. 642/1972, che prevede, per gli atti e i provvedimenti dei procedimenti arbitrali, il pagamento dell’imposta di bollo, nella misura di euro 16.00 per ogni foglio. Poiché l’imposta di bollo su tali atti e provvedimenti è dovuta fin dall’origine, l’obbligazione tributaria deve essere assolta dal soggetto che forma i predetti documenti e, quindi, li consegna o spedisce.

 

Con riferimento al caso rappresentato, ricorda, invece, che l’art. 82, co. 5 del Codice del terzo settore prevede per “Gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie anche se dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni, le attestazioni e ogni altro documento cartaceo o informatico in qualunque modo denominato”, relativi o richiesti dagli Enti del terzo settore, l’esenzione dall’imposta di bollo.

L’ampiezza della formulazione utilizzata dal legislatore porta a ritenere corretto ricomprendere nel regime di esenzione anche gli atti e i provvedimenti dei procedimenti arbitrali per i quali è prevista l’applicazione dell’imposta di bollo. In linea con quanto ipotizzato dall’istante, l’Agenzia ritiene infatti che il legislatore con tale esenzione ha manifestato la volontà di agevolare il più possibile gli enti del Terzo settore per il ruolo che svolgono, tanto che l’unico limite posto dalla norma per la fruizione del beneficio fiscale è l’iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo settore. 

In conclusione, l’Agenzia ritiene che la società di mutuo soccorso istante possa fruire dell’esenzione dall’imposta di bollo.

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Giornalisti, siglato il nuovo contratto nazionale tra Figec-Cisal e Uspi

20 Febbraio 2023 da Teleconsul Editore S.p.A.

Previsti aumenti retributivi e contributivi, modifiche alla classificazione del personale e in tema di festività religiose

Nei giorni scorsi le delegazioni di Figec-Cisal e Uspi hanno firmato il nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro giornalistico, per la regolamentazione dei rapporti di lavoro di natura redazionale nei settori della comunicazione e dell’informazione periodica locale, on line e nazionale no profit che assorbe, integrandolo, il Protocollo d’intesa Uspi-Cisal scaduto il 31 ottobre scorso.
Il nuovo contratto riconosce al settore, con effetto retroattivo al 1° gennaio 2023, aumenti retributivi e contributivi (oltre il 5% dopo soli 2 mesi di vacanza contrattuale, compensata, inoltre, con un’indennità di 20,00 euro) ed estende diritti e tutele ai lavoratori. Il trattamento economico minimo per i collaboratori coordinati e continuativi è di 3.000 euro (250,00 al mese per un minimo di 144 articoli l’anno per i quotidiani (12 articoli in media per mese di almeno 1.600 battute). Nel caso in cui il numero di prestazioni richieste dall’azienda risultasse inferiore al minimo annuale indicato, il pagamento delle stesse avverrà adottando il criterio della proporzionalità.
Per il settore dell’on line il contratto si applica anche alle nuove figure professionali da tempo presenti nelle piattaforme digitali e multimediali. I minimi contrattuali sono compresi tra i 1.376,00 euro del praticante e i 1.754,00 euro del caporedattore, più tredicesima mensilità, e 7 scatti biennali pari al 3% del minimo tabellare.
Le qualifiche professionali passano da 5 a 9 e riprendono le denominazioni tradizionali di caporedattore, caposervizio, redattore con meno e oltre 24 mesi, collaboratore redazionale, praticante, corrispondente, collaboratore fisso, informatore. Vengono altresì reintrodotte le storiche figure professionali di critico, informatore politico-parlamentare, inviato e vaticanista.
Figec-Cisal e Uspi hanno, inoltre, condiviso l’importanza di garantire ai lavoratori anche un ulteriore contributo dell’1% della retribuzione mensile da destinare alla previdenza complementare e l’assistenza integrativa al Servizio Sanitario Nazionale gratuita grazie all’Ente Bilaterale Confederale (ENBIC).
In materia di permessi, sono previsti 2 giorni di permesso straordinario per l’aggiornamento professionale e l’acquisizione dei crediti formativi e 12 giorni di permesso sindacale.
A richiesta dei lavoratori appartenenti a religioni o culti diversi da quello cattolico, saranno individuate festività religiose integrative o sostitutive e, per la prima volta in un contratto nazionale di lavoro giornalistico, viene inserita tra i giorni festivi la domenica di Pasqua. 

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Assegno unico e universale per i figli e applicazione ai nuclei vedovili

20 Febbraio 2023 da Teleconsul Editore S.p.A.

L’INPS fornisce indicazioni in merito all’applicazione ai nuclei vedovili della maggiorazione dell’Assegno unico e universale per il secondo percettore di reddito nel caso di decesso del genitore lavoratore che si sia verificato nel periodo di fruizione della misura (INPS, messaggio 17 febbraio 2023, n. 724).

La maggiorazione in questione è quella prevista dall’articolo 4, comma 8, del D.Lgs. n. 230/2021, nella misura massima pari a 30 euro mensili per ciascun figlio minore, parametrata ai livelli di ISEE, nel caso in cui entrambi i genitori siano titolari di reddito da lavoro.

 

Essendo la finalità del bonus in esame quella di incentivare l’occupazione dei genitori che fanno parte del medesimo nucleo familiare, l’INPS aveva già chiarito in precedenza che, in linea di principio, la maggiorazione per i genitori entrambi lavoratori non può essere richiesta laddove la domanda sia presentata per un nucleo composto da un solo genitore, anche se lavoratore.

 

Tuttavia, l’Istituto, con il messaggio in oggetto, torna sull’argomento per moderare il suddetto principio alla luce della maggiore fragilità dei nuclei vedovili, comunicando che il bonus per il secondo percettore di reddito viene erogato d’ufficio ai nuclei vedovili per i decessi del genitore lavoratore che si sono verificati nell’anno di competenza in cui è riconosciuto l’Assegno, senza che sia necessario compiere alcun ulteriore adempimento per beneficiare della maggiorazione.

 

Pertanto, il decesso del genitore lavoratore nel corso dell’annualità di fruizione dell’Assegno non comporta la perdita del bonus sino alla conclusione dell’annualità della prestazione stessa. 

 

La maggiorazione in esame sarà applicata fino al mese di febbraio 2023 per le domande di Assegno presentate a decorrere dal 1° gennaio 2022, mentre cesserà di essere erogata a decorrere dalla rata di Assegno – qualora spettante – per la mensilità di marzo 2023.

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Ebipro: previsto il rimborso per attività sportive

20 Febbraio 2023 da Teleconsul Editore S.p.A.

Per i lavoratori dipendenti degli studi professionali previsto il rimborso fino al 50% delle spese sostenute per attività sportive

L’Ebipro, l’Ente Bilaterale Nazionale per gli studi Professionali, ha previsto per i dipendenti dei datori di lavoro in regola con i versamenti alla bilateralità e con un’anzianità contributiva di almeno 6 mesi al momento della richiesta, il rimborso di parte delle spese sostenute sia a titolo personale che per i  figli a carico per le attività sportive e motorie riconosciute dal C.O.N.I.
L’iscritto può presentare una sola domanda all’anno, nel periodo compreso tra il 1° marzo ed il 30 giugno 2023, richiedendo il rimborso delle spese sostenute nell’anno solare precedente.
Il rimborso è pari al 50% delle spese sostenute per l’esercizio di discipline sportive riconosciute dal C.O.N.I. e/o per l’abbonamento in palestra, fino ad un importo massimo erogabile di 500,00 euro per richiesta. 
La domanda deve essere presentata con le proprie credenziali tramite procedura online, attraverso la piattaforma al link EBIPRO: accesso area riservata.
Alla richiesta devono essere allegati i seguenti documenti:
– documenti fiscali  (fatture, ricevute, scontrini fiscali o attestazioni annuali riepilogative dei pagamenti effettuati con indicazione delle rispettive date) emessi dalla società/associazione sportiva secondo la vigente normativa fiscale;
– copia dell’ultima busta paga. 

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La sospensione degli adempimenti INAIL per gli eventi alluvionali a Ischia

20 Febbraio 2023 da Teleconsul Editore S.p.A.

Fornite le istruzioni in merito ai soggetti destinatari, alle modalità per effettuare le richieste di sospensione e ai termini  per la ripresa dei versamenti (INAIL, circolare 17 febbraio 2023, n. 7).

L’INAIL con la circolare in commento si occupa della sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei premi per l’assicurazione obbligatoria nonché alle altre misure urgenti per i comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno. Si tratta di interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi eccezionali verificatisi nel territorio dell’isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022, disposti dal D.L. 186/2022, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9/2023.

La circolare precisa chi sono i soggetti destinatari, quali sono i versamenti sospesi, indica le modalità per effettuare la richiesta di sospensione e termini e modalità per la ripresa dei versamenti e degli adempimenti. Sono fornite indicazioni anche per la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché per il rilascio del DURC online. 

In particolare, la  sospensione riguarda i datori di lavoro privati e i lavoratori autonomi regolarmente iscritti all’assicurazione obbligatoria nella gestione Industria, operanti alla data del 26 novembre 2022 nei comuni sopra citati. Pertanto, la sospensione si applica esclusivamente alle posizioni assicurative territoriali (PAT) con sede dei lavori nei suddetti Comuni e ai premi assicurativi riferiti alle attività svolte negli stessi territori. Ai fini dell’individuazione della posizione assicurativa territoriale si fa riferimento come di consueto alla sede operativa, ossia alla sede dove è svolta l’attività economica del soggetto assicurante. Le aziende plurilocalizzate con sedi operative sia nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi alluvionali e franosi, sia al di fuori di detti territori, possono
sospendere soltanto i versamenti dei premi riferiti alle PAT ubicate nei Comuni colpiti.

 

Versamenti sospesi

 

Nel periodo di sospensione sono ricompresi i versamenti relativi al premio di autoliquidazione 2022/2023 con scadenza 16 febbraio 2023. Nel caso in cui i soggetti assicuranti comunichino di voler pagare il premio di autoliquidazione in quattro rate, i versamenti sospesi sono quelli relativi alla prima e alla seconda rata con scadenza rispettivamente 16 febbraio e 16 maggio 2023. È sospeso altresì il pagamento del premio speciale unitario annuale per i medici radiologi, i tecnici sanitari di radiologia medica e gli allievi dei corsi esposti all’azione dei raggi X e delle sostanze radioattive con scadenza 16 febbraio 2023. Infine, tra i versamenti oggetto di sospensione dal 26 novembre 2022 al 30 giugno 2023 rientrano, anche le rate mensili, nell’ambito delle rateazioni ordinarie concesse dall’Istituto, in corso alla data del 26 novembre 2022.

 

Adempimenti sospesi

 

Per quanto riguarda gli adempimenti, la sospensione si applica al termine per la presentazione delle denunce annuali delle retribuzioni per l’autoliquidazione 2022/2023 in scadenza al 28 febbraio 2023. Le aziende plurilocalizzate devono comunque inviare la denuncia annuale delle retribuzioni effettivamente corrisposte per l’anno 2022 entro il 28 febbraio 2023 indicando le retribuzioni per tutte le PAT, quindi sia per quelle con sedi operative nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi alluvionali e franosi, sia per quelle al di fuori di detti territori. La sospensione degli adempimenti si applica altresì al termine di presentazione della domanda di riduzione del tasso medio per prevenzione per gli interventi migliorativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro realizzati nell’anno 2022, in scadenza al 28 febbraio 2023. 

 

Modalità di sospensione

 

Per usufruire della sospensione i soggetti interessati devono presentare apposita comunicazione entro il 31 agosto 2023 utilizzando il servizio online “Comunicazione sospensioni/recuperi agevolati calamità naturali” disponibile dal 1° marzo 2023 sul sito istituzionale dell’INAIL dal menù “Comunicazione sospensioni/recuperi agevolati”. 

Al fine di gestire la sospensione dei versamenti sono in corso di predisposizione specifici codici di agevolazione:

– codice 260 per i datori di lavoro privati e i lavoratori autonomi operanti alla data del 26 novembre 2023 nei Comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno che
optano per il pagamento in unica soluzione dei premi sospesi;

– codice 261 per i datori di lavoro privati e i lavoratori autonomi operanti alla data del 26 novembre 2023 nei suddetti Comuni che scelgono di pagare i premi sospesi in forma rateale.

 

Ripresa dei versamenti e degli adempimenti sospesi

 

Entro il 16 settembre 2023 deve essere effettuato il versamento in unica soluzione dei premi sospesi dal 26 novembre 2022 al 30 giugno 2023. Inoltre, deve essere pagata la prima rata, in caso di rateizzazione dei premi sospesi fino a un massimo di sessanta rate mensili di pari importo. Devono poi essere riavviati i piani di ammortamento delle rateazioni ordinarie e tutte le rate sospese devono essere versate unitamente alla prima rata corrente in scadenza dopo il termine di sospensione. Devono, inoltre, essere presentate, utilizzando i servizi online (a partire dal 1° settembre 2023 fino al 16 settembre 2023 saranno disponibili), le denunce retributive per l’autoliquidazione 2022/2023 non presentate per effetto della sospensione. Infine, devono essere presentate, tramite i servizi online (disponibili dal 1° settembre fino al 16 settembre 2023), le domande di riduzione del tasso medio per prevenzione per gli interventi migliorativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro realizzati nell’anno 2022. 

In caso di pagamento rateale, l’importo di ciascuna rata non può essere inferiore a 50 euro. Fermo restando che la prima rata deve essere versata entro il 16 settembre 2023, i successivi pagamenti devono essere effettuati entro il giorno sedici di ogni mese. 

 

Modalità di versamento dei premi sospesi 

 

Alla ripresa dei versamenti nel modello di pagamento F24, sezione Altri enti previdenziali e assicurativi, deve essere indicato, in base alla modalità di versamento comunicata, il corrispondente numero di riferimento. 

 

Istruzioni in merito al rilascio del DURC online

 

Con riferimento al DURC online i versamenti sospesi in scadenza dal 26 novembre 2022 al 30 giugno 2023 rientrano nell’ambito applicativo dell’articolo 3, comma 2, lettera b) del decreto ministeriale 30 gennaio 2015. La sospensione dei termini di versamento dei premi non si applica alle rate delle rateazioni disposte ex lege a seguito di altre calamità naturali in scadenza dal 26 novembre 2022 al 30 giugno 2023, né a eventuali inadempienze (omissioni o evasioni) antecedenti la data del 26 novembre 2022. In tali casi ai fini della regolarità contributiva deve essere trasmesso l’invito a regolarizzare.

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CCNL Cinematografia: varata la piattaforma rivendicativa di rinnovo contrattuale

20 Febbraio 2023 da Teleconsul Editore S.p.A.

Definizione dei punti salienti del rinnovo contrattuale

Il 14 febbraio 2023 a Roma, è stata convalidata la piattaforma rivendicativa del rinnovo CCNL Cinematografia da parte di Slc-Cigl, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil.
Ciò a cui auspicano le Parti firmatarie attraverso le trattative poste in essere, è la determinazione definitiva dei punti di seguito riportati:
1. Decorrenza e durata del CCNL – triennale, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2025;
2. Relazioni Industriali – consolidate mediante il coinvolgimento delle strutture sindacali costituite a vari livelli, e dei territori, e mediante le norme concernenti le agibilità sindacali;
3. Classificazione – riconoscimento e adeguamento delle professionalità per effetto della mobilità del personale di settore all’interno delle aree, della immissione tecnologica, delle nuove funzioni operative, nonché, riconoscimento delle professionalità tradizionali e definizione di criteri per la crescita professionale e inquadramentale.
4. Mercato del lavoro – adeguamento delle norme in materia di orario di lavoro part-time, contratti di lavoro interinale, contratti a termine, orario minimo e impatto delle nuove tecnologie;
5. Formazione – piani formativi previsti dai Fondi Interprofessionali;
6. Malattia – eventuali accordi in merito saranno oggetto di contrattazione di secondo livello;
7. Maternità e congedi parentali – estensione dei diritti e revisione delle percentuali su maternità, straordinari e congedi parentali (maternità, paternità, cure).
8. Rapporto di lavoro – adeguamento delle norme che disciplinano l’orario di lavoro a tempo parziale; stringente trattativa su turni e pause; flessibilità oggetto di contrattazione di secondo livello. Circa lo smartworking, sarà oggetto di definizione mediante un accordo quadro. Per quanto riguarda la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, queste saranno oggetto della disciplina di cui al D.Lgs. n. 81/2008;
9. Contrattazione di secondo livello – valorizzazione dell’Elemento di Garanzia in carenza di Accordi di secondo livello;
10. Aumenti retributivi –  aumenti realizzati tenendo conto del recupero delle retribuzioni non percepite per vacanza contrattuale e aumentando l’attrattività di questo impiego anche grazie alle dinamiche salariali.

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Crediti d’imposta per ristrutturazioni edilizie in caso di fusione per incorporazione

20 Febbraio 2023 da Teleconsul Editore S.p.A.

La società risultante dalla fusione o incorporante può utilizzare in compensazione, post fusione, i crediti presenti nel cassetto fiscale dell’incorporata. Il passaggio in questione non costituisce, infatti, una nuova cessione dei crediti, subentrando l’incorporante a titolo universale in tutti i diritti della incorporata (Agenzie delle Entrate, risposta a interpello 16 febbraio 2023, n. 218).

L’Agenzie delle Entrate fornisce chiarimenti riguardo alle modalità di utilizzo dei crediti d’imposta (art. 121, D.L. n. 34/2020) nel caso di una società cooperativa che intende acquistare i crediti nei confronti dell’erario maturati dai soci attraverso lo ”sconto in fattura”, per i lavori rientrati nell’agevolazione fiscale in materia di ristrutturazioni edilizie e di risparmio energetico (cosiddetti Ecobonus e Bonus ristrutturazione rispettivamente al 65% e al 50%).

 

L’istante fa presente che è stato avviato un percorso di integrazione con un altro consorzio di artigiani. Il progetto di fusione è stato approvato dai due rispettivi consigli di amministrazione a novembre 2022 e iscritto nel Registro delle imprese nello stesso mese. Presumibilmente la fusione dovrebbe concretizzarsi dal 1° marzo 2023. Ciò premesso, la cooperativa chiede chiarimenti sulle modalità tecniche con cui i crediti presenti nell’attuale cassetto fiscale dell’incorporata possano essere trasferiti dal sistema informatico dell’Agenzia delle Entrate sul cassetto fiscale dell’incorporante.

Nel fornire risposta, l’Amministrazione finanziaria, dopo aver esaminato le modalità applicative della misura richiamata, con riferimento al caso di specie, cita l’art. 2504 bis del codice civile, secondo cui “La società che risulta dalla fusione o quella incorporante assumono i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione”.
Sotto il profilo fiscale, il TUIR (art. 172, co. 4), stabilisce che dalla data in cui ha effetto la fusione, la società risultante dalla fusione o incorporante subentra negli obblighi e nei diritti delle società fuse o incorporate relativi alle imposte sui redditi, salvo quanto stabilito nei commi 5 e 7 del citato provvedimento.

Tenuto conto delle norme appena richiamate, l’operazione di fusione integra, sia sul piano civilistico che fiscale, una successione a titolo universale dell’incorporante nel complesso delle posizioni giuridiche attive e passive della società incorporata. In particolare, con riferimento al credito d’imposta per investimenti nelle aree svantaggiate, con la circolare n. 38/E del 9 maggio 2002 è stato chiarito che il bonus riconosciuto alle società fuse o incorporate potrà essere fruito dalla società risultante dalla fusione o incorporante in quanto questa subentra negli obblighi e nei diritti delle società fuse o incorporate.

 

Sul punto, richiama inoltre le risoluzioni n. 118/E del 29 aprile 2009 e n. 22/E del 6 febbraio 2006 che, a proposito del credito d’imposta per i nuovi investimenti nelle aree svantaggiate, hanno specificato che il trasferimento del contributo è consentito unicamente con riguardo ad operazioni che, in base a specifiche disposizioni giuridiche, prevedono una confusione di diritti e obblighi dei soggetti giuridici interessati (ad esempio, in caso di operazioni di fusione, scissione e trasformazione di società). Gli stessi principi, precisa l’Agenzia, valgono anche con riferimento ai crediti d’imposta derivanti da ristrutturazioni edilizie e risparmio energetico di cui è titolare l’istante perché acquistati dai singoli consorziati.

 

Dal progetto di fusione descritto, non risultano specifiche destinazioni delle risultanze della società incorporata. La fusione produrrà quindi i suoi effetti a partire dal primo giorno del mese successivo a quello in cui sarà eseguita l’ultima delle iscrizioni degli atti di fusione nel Registro delle Imprese. Pertanto, la data da cui le operazioni della società incorporanda saranno imputate al bilancio della incorporante, sarà quella del primo giorno dell’esercizio in cui la fusione produrrà i suoi effetti. Dalla stessa data decorreranno altresì gli effetti della fusione ai fini delle imposte sui redditi (art. 172, co. 9, del Testo Unico, D.P.R. 917/86).

 

In conclusione, l’Agenzia ritiene che la società risultante dalla fusione o incorporante può utilizzare in compensazione, post fusione, i crediti presenti nel cassetto fiscale dell’incorporata. Il passaggio in questione non costituisce, infatti, una nuova cessione dei crediti, subentrando l’incorporante a titolo universale in tutti i diritti della incorporata.

Tuttavia, per verificare che l’ammontare dei crediti utilizzati in compensazione da ciascun soggetto non ecceda l’importo della quota disponibile per ciascuna annualità, pena lo scarto del modello F24, come già chiarito con la risposta ad interpello n. 153 del 24 gennaio 2023, è necessario che nella sezione ”CONTRIBUENTE” del modello F24 siano indicati:

  • nel campo ”CODICE FISCALE” (c.d. primo codice fiscale), il codice fiscale della società incorporante che utilizza il credito in compensazione;
  • nel campo ”CODICE FISCALE del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare” (c.d. secondo codice fiscale), il codice fiscale della società incorporata che ha trasferito il credito d’imposta, unitamente al codice identificativo ”62 SOGGETTO DIVERSO DAL FRUITORE DEL CREDITO”.

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