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Fondo Fsba: erogazione dell’assegno di integrazione salariale per gli artigiani veneti

9 Febbraio 2023 da Teleconsul Editore S.p.A.

Siglato l’Accordo relativo alla corresponsione dell’assegno di integrazione salariale

Il 2 febbraio 2023, è stato siglato l’Accordo Interconfederale Regionale per l’ammissione al recepimento dell’Assegno di integrazione salariale da parte del Fondo di Solidarietà Bilaterale per l’Artigianato, tra Confartigianato, Cna, Casartigiani e Cgil, Cisl e Uil della Regione Veneto e che va a sostituire in tutto, l’Accordo Interconfederale Regionale siglato precedentemente il 4 marzo 2022.
Sul punto, le Parti Sociali hanno informato gli iscritti e le Aziende aderenti a Fsba, della procedura di utilizzo dell’assegno in caso di periodi di sospensione dalla prestazione di lavoro, concordando altresì, che il pagamento delle prestazioni, quindi Ais e Acigs, avvenga direttamente ai lavoratori destinatari del trattamento del Fondo, comunicando al datore di lavoro, ed aggiornando, qualora risultasse necessario, le proprie coordinate Iban.
Per ciò che concerne invece la procedura di consultazione sindacale, per i periodi di sospensione tra il 1° gennaio 2023 ed il 2 febbraio 2023, l’accordo avrà effetti retroattivi, pertanto retroattivo risulterà anche l’inizio della sospensione stessa.
L’azienda che presenti la necessità di sospendere o ridurre l’orario di lavoro, deve darne preventiva comunicazione in modo congiunto a Cgil, Cisl e Uil provinciali, nonché, ad una delle Associazioni Artigiane Provinciali aderenti alle Federazioni Regionali che hanno firmato il presente accordo.
A conclusione della procedura verrà poi stipulato un accordo sindacale che dovrà essere sottoscritto preventivamente rispetto all’inizio del periodo di sospensione.
Tale accordo avrà una durata massima di tre mesi consecutivi, indicando, come fine periodo, l’ultimo giorno del mese di competenza, al termine del quale, dovrà di nuovo darsi luogo, all’intera procedura.
Per quanto riguarda i rapporti di lavoro invece, durante i periodi di sospensione o riduzione dell’orario come indicato nel verbale, i lavoratori conserveranno comunque il posto fino alla scadenza dei periodi anzidetti, o fino allo scadere di contratti a termine, se precedenti, nonché, potranno essere richiamati a prestare attività per tutto il tempo necessario al fine di portare a termine commesse non previste.
Da ultimo, vi è da aggiungere che, per i periodi di sospensione, non matura la retribuzione diretta indiretta e differita, salvo il TFR, a meno che non vi siano periodi di lavoro per i quali vengono applicati i criteri di maturazione dei ratei previsti dai CCNL e CCRL.

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Tutela dell’identità digitale nell’accesso ai servizi on line dell’INPS

9 Febbraio 2023 da Teleconsul Editore S.p.A.

Al fine di assicurare una maggiore protezione dei dati personali dal verificarsi di fenomeni fraudolenti nell’accesso ai servizi telematici, l’INPS innalza i livelli tecnici di sicurezza (INPS, messaggio 3 febbraio 2023, n. 535).

L’INPS sta avviando una procedura di verifica ulteriore delle credenziali di accesso ai servizi online per contrastare il fenomeno dei furti di identità digitale, nonostante l’adozione delle credenziali SPID, CIE e CNS abbia già generato un notevole innalzamento dei livelli tecnici di sicurezza.

 

La necessità di maggiori controlli di sicurezza volta ad assicurare un’adeguata protezione dei dati personali, deriva dall’utilizzo sempre crescente dei canali telematici per l’accesso ai servizi delle pubbliche amministrazioni da parte dei cittadini.

 

Pertanto, l’Istituto ha previsto, nei prossimi giorni, la progressiva attivazione, nella fase di accesso ai servizi on line, di un controllo aggiuntivo denominato “verifica dell’identità digitale”. Tale ulteriore controllo interviene nei soli casi in cui si verifichi un tentativo di accesso ai servizi con identità digitali diverse da quelle utilizzate precedentemente dallo stesso utente.

 

Esclusivamente in questo caso, il sistema invia sui recapiti telematici e -mail e cellulare già registrati dall’utente, un codice di conferma, cosiddetto “usa e getta”, che l’utente stesso dovrà inserire per ottenere l’accesso. Contestualmente, il sistema invierà una notifica via e-mail o, in assenza, sul cellulare o via PEC, per informarlo dell’avvenuto accesso con nuove credenziali SPID, CNS o CIE a lui intestate, in modo da adottare le conseguenti azioni in caso di accesso indebito.

 

Occorre, evidentemente, per l’attivazione della nuova funzionalità, che gli utenti interessati abbiano validato i propri recapiti telematici.

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CIPL Edilizia – Cremona: firmato il contratto integrativo provinciale

9 Febbraio 2023 da Teleconsul Editore S.p.A.

Aumento dell’indennità sostitutiva di mensa, premialità ed EVR tra i punti principali dell’accordo

Il 3 febbraio 2023 Ance Cremona e le OO.SS. di Settore Provinciali hanno firmato il rinnovo del contratto provinciale per operai ed impiegati edili della provincia di Cremona. Le Parti sociali, costruttori e sindacati, si affermano soddisfatte del risultato raggiunto, che sottolinea quanto la formazione alla sicurezza per i/le lavoratori/trici, di primo ingresso nel settore, sia importante e significativa per le maestranze, per gli RLS e per i tecnici ed impiegati/e.
L’accordo sottoscritto ha previsto, in primo luogo, un aumento della indennità sostitutiva di mensa o in alternativa l’attivazione dei ticket restaurant ai lavoratori ed alle lavoratrici del settore. Dal 1° gennaio 2023, l’indennità sostitutiva di mensa:
– per gli operai viene fissata a 9,60 euro al giorno, per le giornate di effettiva presenza al lavoro con un minimo di 4 ore lavorative. L’indennità non è dovuta al dipendente al quale vengano rimborsate le spese di vitto/pasto (concorso al pagamento del pasto) che rimane confermato, in regime di trasferta, per l’importo massimo giornaliero di 10,80 euro. Il pagamento del vitto/pasto è subordinato alla presentazione di idonea documentazione fiscale da parte dell’operaio al proprio datore di lavoro. E’ consentito al datore di lavoro, scegliere di attivare per i lavoratori, in sostituzione della indennità di mensa e del rimborso pasto/vitto o i ticket restaurant (con apposita comunicazione aziendale) o convenzioni con ristoranti e trattorie con costi a carico del datore di lavoro, entro i limiti di 10,80 euro al giorno e comunque non inferiore all’indennità sostitutiva di mensa;
– per le/gli impiegate/i viene fissata a 8,20 euro al giorno, per le giornate di effettiva presenza al lavoro con un minimo di 4 ore lavorative. L’indennità di mensa non è dovuta al dipendente al quale vengano rimborsate le spese di vitto/pasto (concorso al pagamento del pasto) che rimane confermato, in regime di trasferta, per l’importo massimo giornaliero di 10,80 euro. Il pagamento del vitto/pasto è subordinato alla presentazione di idonea documentazione fiscale da parte della/del lavoratrice/tore al proprio datore di lavoro. E’ consentito al datore di lavoro, scegliere di attivare per i lavoratori/trici, in sostituzione della indennità di mensa e del rimborso pasto/vitto o i ticket restaurant (con apposita comunicazione aziendale) o convenzioni con ristoranti e trattorie con costi a carico del datore di lavoro, entro i limiti di 10,80 euro al giorno e comunque non inferiore all’indennità sostitutiva di mensa.
Tra le novità anche una rimodulazione delle assistenze erogate dalla Cassa Edile di Cremona che porta ad una riduzione del costo del lavoro, una premialità una tantum per i lavoratori edili a compensazione degli anni trascorsi, l’applicazione dell’EVR Elemento Variabile della Retribuzione provinciale ed aziendale a far data dal 1° gennaio 2023 che porterà un beneficio in termini di aumento contrattuale, ed infine un “Bonus energia” per tutti gli operai.
La volontà delle Parti sociali provinciali, Ance Cremona e Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil, è stata quella di riconfermare l’importanza della contrattazione collettiva di secondo livello, con l’obiettivo di valorizzare e tutelare il ruolo industriale, economico, sociale del settore delle costruzioni a favore della economia del territorio.

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Domande di accesso all’assegno di integrazione salariale del FIS: aggiornamento della procedura

9 Febbraio 2023 da Teleconsul Editore S.p.A.

L’INPS comunica che è attualmente possibile trasmettere tramite il servizio “Comunicazione bidirezionale” anche i documenti in formato .csv. (INPS, messaggio 7 febbraio 2023, n. 583).

La procedura per le domande di accesso all’assegno di integrazione salariale erogato dal Fondo di integrazione salariale e dai Fondi di solidarietà bilaterali è stata aggiornata. L’INPS rende noto, infatti, che è attualmente possibile trasmettere tramite il servizio “Comunicazione bidirezionale” anche i documenti in formato .csv. Pertanto, il file contenente la dichiarazione del fruito deve essere trasmesso esclusivamente nel suddetto formato, senza inserirlo in una cartella con estensione .zip. In alternativa, è possibile trasmettere il file in formato .csv alla Struttura INPS territorialmente competente, tramite PEC.

L’INPS precisa anche che una volta completata la compilazione con le informazioni sul fruito, il file .csv non deve essere più modificato in nessuna sua parte. Per la compilazione del file si rinvia a quanto illustrato nel manuale operativo allegato al citato messaggio n. 4653/2022.

Peraltro, l’Istituto rammenta che che la dichiarazione relativa all’effettivo fruito dei periodi già autorizzati, può essere presentata solo nei casi in cui il datore di lavoro abbia completato le settimane autorizzate e debba presentare, ovvero abbia già presentato, una nuova domanda di assegno di integrazione salariale. A tale proposito, si evidenzia che il termine di 30 giorni per l’invio della dichiarazione in relazione a domande già inviate, decorrente dalla pubblicazione del messaggio n. 4653/2022, è un termine ordinatorio; pertanto, il file può essere ancora inviato. Si sottolinea, comunque, che la tempestività nell’invio consentirà una celere definizione delle istanze pervenute.

Infine, per quanto non precisato nel presente messaggio, rimangono ferme le indicazioni fornite con il messaggio n. 4653/2022.

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CIRL Edilizia Artigianato – Marche: stabilito l’EVR dell’anno 2023

9 Febbraio 2023 da Teleconsul Editore S.p.A.

 Siglato l’accordo per definire l’EVR relativamente al periodo 1°gennaio – 31 dicembre 2023 

In data 25 gennaio 2023 Anaepa, Cna, Fiae, Clai e Feneal, Filca, Fillea hanno siglato l’accordo e determinato il valore dell’Elemento Variabile Retributivo per il periodo 1°gennaio – 31 dicembre 2023 relativamente ai dipendenti delle imprese artigiane e delle piccole medie imprese industriali dell’edilizia e affini della Regione Marche.
L’EVR era stato definito con il CIRL in data 17 dicembre 2021, il quale all’art. 7 ha previsto l’EVR per operai ed impiegati, collegato all’andamento produttivo del settore dell’ Edilizia.
Le Parti Sociali hanno, pertanto, verificato che gli indicatori previsti dal CIRL fossero tutti positivi e quindi definito il valore che sarà corrisposto per l’anno 2023.
Di seguito gli importi.

LivelloImporto
768,58
660,02
550,01
446,33
343,32
238,30
133,45

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Aggiornato il modello Iva 74-bis, da utilizzare a partire dall’anno d’imposta 2023

8 Febbraio 2023 da Teleconsul Editore S.p.A.

Il modello concerne le dichiarazioni di liquidazione giudiziale o di liquidazione coatta amministrativa, riservato ai curatori della liquidazione giudiziale e ai commissari liquidatori (Agenzia delle Entrate, provvedimento 7 febbraio 2023, n. 36026).

L’Agenzia delle Entrate ha approvato il Modello IVA 74 bis, con le relative istruzioni, relativo alle operazioni effettuate nella frazione d’anno antecedente la dichiarazione di liquidazione giudiziale o di liquidazione coatta amministrativa e riservato ai curatori della liquidazione giudiziale e ai commissari liquidatori, da utilizzare a partire dall’anno d’imposta 2023 (art. 8, D.P.R. n. 322/1998).

 

L’aggiornamento del modello si è reso necessario per renderlo adeguato alla normativa vigente e, in particolare, alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, riguardante il codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza emanato in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155, in vigore dal 15 luglio 2022. Con lo stesso provvedimento viene disciplinata la reperibilità del predetto modello e ne viene autorizzata la stampa, anche per la compilazione meccanografica dello stesso, definendo le relative caratteristiche tecniche e grafiche.

 

La dichiarazione prevista dall’art. 8, co. 4, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, deve essere presentata dagli interessati entro quattro mesi dalla data di nomina, esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati (art. 3, co. 2-bis e 3, D.P.R. n. 322/1998).

Qualora il termine sopra indicato cada di sabato o in un giorno festivo, lo stesso è prorogato al primo giorno feriale successivo. La trasmissione deve essere effettuata secondo le specifiche tecniche approvate il 26 febbraio 2019. Copia della dichiarazione deve essere conservata dal curatore o dal commissario liquidatore e rilasciata al contribuente.

 

I dati contabili devono riferirsi alle operazioni effettuate nella parte dell’anno solare anteriore alla dichiarazione di liquidazione giudiziale o alla dichiarazione di liquidazione coatta amministrativa. Nel modello, tutti gli importi devono essere indicati in unità di euro, arrotondando l’importo per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi di euro o per difetto se inferiore a detto limite. A tal fine, negli spazi relativi agli importi sono stati prestampati i due zeri finali dopo la virgola.  

 

L’Agenzia delle Entrate chiarisce che i curatori della liquidazione giudiziale o i commissari liquidatori devono presentare altresì la dichiarazione annuale relativa a tutto l’anno d’imposta, costituita da due moduli: il primo, per le operazioni registrate nella parte di anno solare anteriore alla dichiarazione di liquidazione giudiziale o di liquidazione coatta, e il secondo per le operazioni registrate successivamente.  

Per un approfondimento del contenuto dei vari righi della dichiarazione Modello IVA 74 bis si fa rinvio ai chiarimenti indicati nelle istruzioni alla dichiarazione annuale IVA.

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CCNL Piscine (Conflavoro-Confsal): gli aspetti principali del rinnovo

8 Febbraio 2023 da Teleconsul Editore S.p.A.

Maggiorazioni sul lavoro straordinario, orario di lavoro, salario d’ingresso e soppressione della quattrordicesima 

Il 20 gennaio 2023 tra Conflavoro PMI e Fesica-Confsal, con l’assistenza della Confsal è stato sottoscritto il rinnovo del CCNL applicabile al personale dipendente delle aziende operanti nel settore delle piscine. Di seguito gli aspetti principali dell’accordo sottoscritto.
Orario di lavoro 
La durata normale del lavoro effettivo è fissata in 48 ore settimanali suddivise di norma in cinque o sei giornate lavorative.
Lavoro straordinario
Per le prestazioni lavorative straordinarie sono previste le seguenti maggiorazioni sulla quota oraria della retribuzione di fatto:
–  lavoro straordinario diurno 25%;
–  lavoro straordinario notturno 48%;
–  lavoro straordinario festivo 45%.
Quattordicesima
A decorrere dalla data di applicazione del CCNL,  la 14° mensilità viene soppressa e resta in vigore, quale condizione di miglior favore, per i dipendenti già in forza alla data del 31 gennaio 2023. In tal caso, verrà corrisposta entro la prima decade di luglio per un importo pari ad una mensilità della retribuzione di fatto, in atto al 30 giugno immediatamente precedente.
Infortunio
L’indennità carico azienda, in caso di infortunio sul lavoro, deve essere tale da permettere al lavoratore di raggiungere:
–  il 100% della retribuzione lorda globale di fatto per il giorno dell’evento;
–  il 60% della retribuzione lorda globale di fatto per i successivi 3 giorni di carenza;
–  il 100% per i giorni successivi e fino al 180esimo.
Indennità di cassa
Al personale adibito con carattere di continuità ad operazioni di cassa è riconosciuta un’indennità di cassa e di maneggio di denaro nella misura del 5% della paga base nazionale conglobata.
Assunzioni
In caso di assunzione di un lavoratore a tempo indeterminato da adibire allo svolgimento di mansioni rientranti in nei livelli 2°, 3° e 4° qualora quest’ultimo abbia un’esperienza professionale pregressa inferiore ai 5 anni nelle attività per le quali viene impiegato, al datore di lavoro è riconosciuta la facoltà di assumere il suddetto lavoratore riconoscendogli, per i primi due anni, le “retribuzioni di primo ingresso”, ridotte rispetto al livello ordinario di inquadramento come di seguito indicato: 
– primo anno: 7,5%;
– secondo anno: 5%.
Per le aziende di nuova costituzione o in fase di avvio di una nuova attività e per un massimo di due anni, è prevista la possibilità di poter corrispondere ai propri lavoratori dipendenti, indipendentemente dal livello di inquadramento, le retribuzioni ridotte rispetto al livello ordinario di inquadramento.
Prestazioni supplementari in caso di part – time
Le ore supplementari non saranno facoltative e verranno compensate con la retribuzione di fatto maggiorata del 10%.
Fondo EBIASP
L’azienda che ometta il versamento è tenuta a corrispondere al lavoratore un E.D.R. di importo mensile pari a 25,00 euro lordi.

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Gravidanza a rischio lavoratrici autonome e indennità di maternità anticipata, aggiornamenti procedurali

8 Febbraio 2023 da Teleconsul Editore S.p.A.

L’INPS comunica l’aggiornamento procedurale relativo alla presentazione telematica della domanda di indennità di maternità anticipata per gravidanza a rischio delle lavoratrici autonome per periodi a partire dal 13 agosto 2022 (INPS, messaggio 7 febbraio 2023, n. 572).

L’istituto dell’indennità di maternità anticipata per gravidanza a rischio delle lavoratrici autonome è stato previsto dal D.Lgs. n. 151/2001, come modificato dal D.Lgs. n. 105/2022, sempre nell’ottica di conseguire la condivisione delle responsabilità di cura tra uomini e donne e la parità di genere in ambito lavorativo e familiare.

 

Si ricorda, in proposito, che le lavoratrici interessate potevano fruire dell’indennità in questione anche prima degli aggiornamenti procedurali oggetto del messaggio in commento, regolarizzando successivamente la fruizione mediante la presentazione della domanda telematica all’INPS, purché per periodi decorrenti dal 13 agosto 2022 (data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 105/2022).

 

Per avere diritto all’indennità è necessario produrre all’Istituto l’accertamento medico della ASL che individua il periodo indennizzabile per i casi di gravi complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza.

 

La domanda di indennità può essere inoltrata all’Istituto attraverso i consueti canali, ovvero tramite sito web dell’INPS (autenticandosi con SPID, almeno di 2° livello, CIE 3.0 o CNS), Contact Center Integrato o Istituti di Patronato e intermediari.

 

Per consentire l’acquisizione della domanda è necessario accedere al servizio “Congedo parentale, maternità e paternità – Domanda”, selezionare la voce di menu “Acquisizione domanda” > “Congedo di maternità/paternità” > “Autonomi” e spuntare, nella pagina “Dichiaro”, l’opzione “di voler richiedere l’indennità di maternità anticipata per gravidanza a rischio”.

 

Occorre inserire, inoltre, la data presunta del parto ed eventualmente la data di interruzione della gravidanza. Il certificato di gravidanza viene trasmesso telematicamente dal medico del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato (anche le lavoratrici non sono più tenute a produrlo all’Istituto), nel qual caso la procedura consentirà di importare i dati contenuti nel certificato stesso. Diversamente, in caso di assenza di certificazione, è sufficiente indicare in domanda la data presunta del parto individuata dal proprio medico.

 

Terminato l’inserimento dei dati e confermati gli stessi in una nota riepilogativa, il sistema produce la ricevuta di presentazione completa di protocollo e il riepilogo dei dati acquisiti.

 

Le domande di indennità di maternità anticipata per gravidanza a rischio delle lavoratrici autonome possono essere consultate e annullate accedendo rispettivamente alle voci di menù “Consultazione domande” e “Annullamento domande” del servizio “Congedo parentale, maternità e paternità – Domanda”.

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CCNL Funzioni Centrali: il tavolo di confronto per l’Area Dirigenza è aggiornato al 28 febbraio

8 Febbraio 2023 da Teleconsul Editore S.p.A.

Adeguamento degli istituti normativi, accesso al welfare contrattuale, lavoro a distanza e incrementi retributivi tra le proposte delle OO.SS.

Si è svolta il 7 febbraio 2023 presso l’Aran la riunione per l’avvio del negoziato relativo al rinnovo del CCNL dell’Area Dirigenza delle funzioni centrali. Il Presidente dell’Aran ha espresso la volontà che il negoziato possa svolgersi in tempi celeri, al fine di recuperare il ritardo accumulato e anche alla luce della difficile situazione economica che il Paese sta vivendo.

L’incremento percentuale previsto sulla retribuzione lorda media è pari, a regime dal 2021, al 3,78%, partendo da un incremento pari all’1,01% per il 2019 e all’1,72% per il 2020. Le risorse disponibili per il rinnovo contrattuale sono pari a 37,5 milioni di euro al lordo degli oneri riflessi, calcolate su una massa salariale al 31 dicembre 2018 pari a 990 milioni di euro.
In generale sono state avanzate proposte e considerazioni volte a migliorare la disciplina degli istituti normativi, delle relazioni sindacali e degli istituti a carattere economico, in particolare:
– adeguamento della disciplina degli istituti normativi e delle assenze a quella migliorativa introdotta con la stipula del CCNL del personale del comparto delle funzioni centrali 2019-2021;
– ampliamento delle ipotesi di confronto agli atti di micro-organizzazione, rendendo utile ed effettiva l’informazione come presupposto del confronto e della contrattazione;
– incentivazione, nei sistemi oggettivi di valutazione adottati dagli enti e dalle amministrazioni per il conferimento degli incarichi, dell’utilizzo di elementi di natura non discrezionale, legati al percorso professionale e formativo, basati su elementi preventivamente comunicati (abilitazioni, dottorati, incarichi precedentemente ricoperti nell’organizzazione di attuale appartenenza, incarichi precedentemente ricoperti in altre Amministrazioni, esperienza di lavoro in ambito privato, etc.);
– disincentivazione del ritardo nella definizione degli obiettivi assunti dagli enti e dalle amministrazioni e previsione di momenti di valutazione e confronto intermedi che consentano ai dirigenti di monitorare, tempo per tempo, lo stato di realizzazione degli obiettivi assegnati;
– attribuzione nel caso di svolgimento di incarichi ad interim, di un valore più elevato della retribuzione di risultato, compreso tra il 40% ed il 50% del valore economico della retribuzione di posizione prevista per la posizione dirigenziale su cui è affidato l’incarico (retribuzione di posizione di parte variabile);
– previsione anche per i dirigenti della possibilità di effettuare la prestazione lavorativa per processi e attività di lavoro, previamente individuati dalle amministrazioni, nella modalità di lavoro a distanza, finalizzata a conseguire il miglioramento dei servizi pubblici e l’innovazione organizzativa, garantendo, al contempo, l’equilibrio fra tempi di vita e tempi del lavoro dei dirigenti;
– disincentivazione dei ritardi delle amministrazioni in materia di erogazione dei premi di risultato;
– previsione di una norma che consenta, in via generale, alle amministrazioni e agli enti di adeguare il Fondo, incrementando autonomamente le risorse in relazione alle misure di innovazione tecnologica e alle scelte organizzative, anche utilizzando le economie di scala derivanti dai processi di transizione digitale ed ecologica, e/o dei processi di efficientamento energetico, nel rispetto della propria capacità di bilancio e delle disposizioni legislative vigenti;
– accesso al welfare contrattuale in tutti gli enti e le amministrazioni;
– ampliamento della possibilità della contrattazione integrativa di destinare gli incentivi per la mobilità territoriale (art. 30 del CCNL dell’area della dirigenza delle funzioni centrali) anche per compensare situazioni di disagio derivanti da elevate distanze fra la sede di residenza o di domicilio e la sede di lavoro;
– incentivazione dell’adozione di sistemi di valutazione della performance dei professionisti, volta a tenere conto, nell’assegnazione degli obiettivi, della particolare complessità dell’attività svolta, in relazione alle diverse famiglie professionali, e delle risorse umane e strumentali assegnate alle strutture professionali, nonché delle connesse responsabilità.
Il Presidente dell’Aran, in conclusione, ha ribadito la volontà di affrettare l’iter del negoziato, chiarendo che i tempi restano legati alla proporzionalità delle richieste avanzate. Ha aggiornato il tavolo al 28 Febbraio alle ore 10.30 per la presentazione di una prima bozza da sottoporre al negoziato.

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Pescatori autonomi, l’aliquota contributiva per il 2023

8 Febbraio 2023 da Teleconsul Editore S.p.A.

L’INPS ha comunicato l’aliquota contributiva dei lavoratori autonomi che svolgono l’attività di pesca e una serie di altri valori, tra i quali lo sgravio contributivo in favore delle imprese della pesca costiera e della pesca nelle acque interne e lagunari (INPS, circolare 7 febbraio 2023, n. 16).

Con la circolare in oggetto, l’Istituto prendendo atto della variazione percentuale dell’8,1% verificatasi nell’indice dei prezzi al consumo, per le famiglie di operai e impiegati, tra il periodo gennaio 2021-dicembre 2021 e il periodo gennaio 2022-dicembre 2022, comunicata dall’ISTAT, ha indicato che la misura giornaliera per il 2023 del salario giornaliero convenzionale per i pescatori autonomi è pari a 29,98 euro, mentre la misura mensile (25 giorni) è pari a 750 euro. Su questa retribuzione mensile devono essere calcolati, per il 2023, i contributi dovuti dai pescatori autonomi.

L’INPS ha anche reso noto che l’aliquota contributiva nei confronti dei pescatori resta ferma nella misura del 14,90%. Il contributo mensile al FPLD per l’anno 2023, risultante dall’applicazione dell’aliquota contributiva alla retribuzione convenzionale, è pari a 111,76 euro così suddiviso: Base 0,83 euro; Adeguamento 110,93 euro.

Per quel che riguarda lo sgravio contributivo in favore delle imprese della pesca costiera e della pesca nelle acque interne e lagunari, l’Istituto segnala che a decorrere dal mese di gennaio 2023 le imprese in questione possono fruire del beneficio spettante nella misura percentuale del 44,32%. Conseguentemente, nel 2023 il contributo mensile, al netto della predetta agevolazione, deve essere corrisposto in misura pari a 62,23 euro così suddiviso: Base 0,46 euro; Adeguamento 61,77 euro.

Infine, per quel che concerne il contributo di maternità, la circolare in oggetto rammenta che è riscosso congiuntamente al contributo IVS e che il suo importo mensile è di 0,62 euro. Nulla è innovato in materia di versamento del contributo che, si rammenta, deve essere effettuato in rate mensili aventi scadenza il giorno 16 di ogni mese. L’INPS informa anche che provvederà ad inviare agli assicurati le comunicazioni contenenti i dati utili per il versamento della contribuzione dovuta per l’anno 2023.

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