Studio Vannucchi & Associati

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CU 2023 INPS, le modalità di acquisizione

16 Marzo 2023 da Teleconsul Editore S.p.A.

L’Istituto illustra le attività svolte in qualità di sostituto d’imposta: conguaglio fiscale di fine anno e rilascio della Certificazione Unica (INPS, circolare 15 marzo 2023, n. 29)

L’INPS ha dedicato la circolare in commento a rendere note le attività svolte dall’Istituto per gli adempimenti relativi all’elaborazione del conguaglio fiscale di fine anno, al rilascio della Certificazione Unica con la contestuale trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate e alla specificazione dei canali di accesso a disposizione dell’utenza per l’acquisizione della CU 2023. 

La CU 2023

In effetti, come ogni anno, l’Istituto ha predisposto sia la Certificazione Unica sintetica (CUS) da rilasciare ai propri sostituiti, sia la Certificazione Unica ordinaria (CUO) da trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate anche al fine di predisporre la dichiarazione precompilata. Pertanto, a partire dal 16 marzo 2023, la Certificazione Unica 2023 è disponibile all’utenza tramite i consueti canali (SPID, CNS, CIE, Contact Center, ecc.) ed è anche trasmessa, entro il medesimo termine, all’Agenzia delle Entrate anche ai fini della predisposizione della dichiarazione precompilata.

In particolare, per quel che riguarda le modalità di rilascio, gli utenti in possesso di credenziali SPID almeno di secondo livello o superiore, Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o Carta di Identità Elettronica (CIE) 3.0 possono scaricare e stampare la Certificazione Unica 2023 dal sito istituzionale, accedendo ai Servizi Fiscali presenti all’interno della propria area personale “MyINPS” o attraverso il percorso di navigazione: “Pensione e Previdenza” > “Benefici previdenziali e detrazioni” > “Certificazione Unica” > “Utilizza il servizio – Cittadini”. Poi, per i cittadini impossibilitati a utilizzare in autonomia i servizi online, l’Istituto ha previsto un sistema di gestione delle deleghe delle identità digitali che consente, agli stessi, di delegare una persona di propria fiducia per l’accesso ai servizi online e per le richieste presso gli sportelli dell’Istituto.

È anche possibile visualizzare e scaricare su dispositivi mobili la propria Certificazione Unica anche tramite l’apposito servizio “Certificazione Unica”, disponibile all’interno dell’applicazione “INPS Mobile”, scaricabile gratuitamente per i sistemi operativi Android e iOS. Inoltre, c’è la possibilità di richiedere il rilascio cartaceo della CU 2023 presso il servizio di “Prima accoglienza”, accessibile senza prenotazione nelle Strutture INPS dove lo stesso è presente; negli altri casi, il rilascio può essere richiesto presso gli sportelli veloci, previa prenotazione dell’accesso in Sede. La prenotazione può essere effettuata attraverso i vari canali che l’Istituto ha messo a disposizione dell’utenza, ovvero l’App “INPS Mobile”, disponibile per sistemi operativi Android e iOS, il portale istituzionale già citato e il Contact Center. 

Peraltro, i soggetti titolari di utenza PEC possono richiedere la trasmissione in formato elettronico della Certificazione Unica 2023 all’indirizzo richiestacertificazioneunica@postacert.inps.gov.it. La richiesta deve essere corredata di copia del documento di identità in corso di validità del richiedente. 

Per l’acquisizione della Certificazione Unica 2023 è possibile, inoltre, avvalersi di un istituto di patronato, di un Centro di assistenza fiscale (CAF) o di un professionista compreso tra quelli abilitati all’assistenza fiscale o alla presentazione delle dichiarazioni reddituali in via telematica, in possesso di certificato Entratel in corso di validità.

Disponibile anche la spedizione della Certificazione Unica alla residenza del titolare o dell’erede di soggetto titolare tramite richiesta mediante il canale telefonico o canali di posta elettronica ordinaria: richiestacertificazioneunica@inps.it.

Infine, la circolare in oggetto contiene specifiche indicazioni per i soggetti delegati, gli eredi, i pensionati all’estero, ciechi, ultrasettantacinquenni, ecc.

Conguaglio fiscale 2022

Infine, per quanto riguarda il conguaglio di fine anno, l’INPS ha ricordato che:

– effettua il conguaglio tra l’ammontare delle ritenute operate e l’imposta dovuta sull’ammontare complessivo delle somme e i valori corrisposti nel corso dell’anno d’imposta 2022, tenendo conto delle detrazioni eventualmente spettanti a norma degli articoli 12 e 13 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR);

– determina, sul reddito prodotto nell’anno d’imposta di riferimento (2022), le addizionali regionale e comunale, a saldo e in acconto, i cui importi sono trattenuti in forma rateale sui pagamenti delle singole prestazioni, a partire dal mese di gennaio (per l’addizionale comunale in acconto a partire dal mese di marzo) e fino al mese di novembre dell’anno successivo (2023).

In particolare, in riferimento ai redditi di pensione non superiori a 18.000 euro, come previsto dalla normativa vigente, le imposte determinate e dovute in sede di conguaglio di fine anno, per importi complessivamente superiori a 100 euro, sono prelevate in un numero massimo di undici rate, senza applicazione di interessi, a partire dal mese successivo a quello in cui è effettuato il conguaglio e non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre.

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Codici tributo per contributo di solidarietà temporaneo 2023 

15 Marzo 2023 da Teleconsul Editore S.p.A.

 

Dall’Agenzia delle entrate arrivano nuovi codici tributo per il versamento, tramite modello F24, del contributo di solidarietà temporaneo per il 2023 e del maggior importo dovuto per l’utilizzo in compensazione del maggior importo versato del contributo straordinario contro il caro bollette introdotto per il 2022 (risoluzione n. 15/E del 14 marzo 2023).

Come noto, la Legge 29 dicembre 2022, n. 197, all’art. 1 commi da 115 a 121, ha istituito un contributo di solidarietà temporaneo per il 2023 e modificato la disciplina del contributo straordinario contro il caro bollette per il 2022.

 

L’Agenzia delle entrate rammenta che il suddetto contributo di solidarietà temporaneo per il 2023 è dovuto dai soggetti che esercitano nel territorio dello Stato l’attività di produzione di energia elettrica, di gas metano o di estrazione di gas naturale, dai soggetti rivenditori di energia elettrica, di gas metano e di gas naturale, dai soggetti che esercitano l’attività di produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi ed altresì dai soggetti che importano a titolo definitivo energia elettrica, gas naturale o gas metano o prodotti petroliferi o che introducono nel territorio dello Stato detti beni provenienti da altri Stati dell’Unione europea. Pertanto, sono istituiti tre nuovi codici tributo per consentirne il versamento, tramite modello F24, attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate:

– “2716” denominato “Contributo di solidarietà temporaneo per il 2023 – art. 1, commi da 115 a 119, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”;

– “1946” denominato “Contributo di solidarietà temporaneo per il 2023 – INTERESSI – art. 1, commi da 115 a 119, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”;

– “8946” denominato “Contributo di solidarietà temporaneo per il 2023 – SANZIONE – art. 1, commi da 115 a 119, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”.

 

La Legge 29 dicembre 2022, n. 197, all’art. 1 commi 120 e 121, ha altresì apportato anche modiche alla disciplina del contributo straordinario per il 2022, di cui all’articolo 37 del D.L. n. 21 del 2022, commi 120 e 121, intervenendo sull’ambito soggettivo di applicazione del contributo straordinario, sulle previsioni riguardanti la determinazione della base imponibile e sulle modalità di versamento dell’eventuale maggiore contributo dovuto o di recupero del maggior importo versato. Anche in questo caso, per consentirne il versamento ovvero l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia, delle suddette somme, viene istituito un nuovo codice tributo:

– “2712” denominato “Contributo straordinario contro il caro bollette per il 2022 – RIDETERMINAZIONE – art. 1, comma 121, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”.

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CCNL Federculture: siglato il Protocollo d’Intesa con il Fondo di assistenza sanitaria integrativa Fasda

15 Marzo 2023 da Teleconsul Editore S.p.A.

Maggiori garanzie dei servizi di welfare aziendale per gli iscritti al Fondo

In data 28 febbraio 2023, è stato sottoscritto il Protocollo d’Intesa per l’adesione delle Aziende del settore Federculture alle prestazioni sanitarie integrative attraverso il Fondo Fasda, erogate in favore dei propri dipendenti.
Il presente Protocollo, con validità dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2025, salvo recesso delle Parti, disciplina l’adesione delle medesime e l’iscrizione di tutti i lavoratori dipendenti da esse con i relativi familiari all’assistenza sanitaria.
Il Fondo Fasda e Federculture, in considerazione del rinnovo del CCNL Federculture, hanno inteso difatti cooperare affinché le aziende aderenti possano iscrivere i propri dipendenti al Fondo stesso, nel rispetto dello Statuto e del Regolamento, i quali stabiliscono condizioni e modalità di adesione, al fine di dar valore alle risorse aziendali e di garantire servizi di welfare a beneficio del personale facente parte del settore cultura, turismo e tempo libero.
A tal proposito, il Protocollo prosegue affermando che, per garantire ai dipendenti le prestazioni assistenziali integrative offerte dal Servizio Sanitario Nazionale, le Aziende, dal 1° gennaio 2023, possono attivare il piano sanitario base coerentemente a quanto previsto dal rinnovo del CCNL Federculture, applicato ai dipendenti dei Servizi della Cultura, del Turismo, dello Sport e del Tempo Libero, siglato il 28 dicembre 2022, versando mensilmente e per dodici mensilità, una somma pari ad euro 14,17, in favore di ciascun lavoratore, e destinata al sistema di welfare aziendale.

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Crisi Ucraina ed esonero contributo addizionale, indicazioni dall’INPS

15 Marzo 2023 da Teleconsul Editore S.p.A.

L’INPS fornisce le indicazioni relative alle modalità di fruizione dell’esonero dal versamento della contribuzione addizionale di cui all’articolo 11, comma 2, del D.L. n. 21/2022 a seguito dell’autorizzazione della Commissione europea (INPS, messaggio 10 marzo 2023, n. 1022).

La Commissione europea, con la decisione C(2022) 8662 final del 24 novembre 2022, ha autorizzato la fruizione dell’esonero dal versamento della contribuzione addizionale di cui all’articolo 11, comma 2, del D.L. n. 21/2022 nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui alla sezione 2.1 del Temporary Crisis Framework (TCF).

 

Si tratta, come noto, dell’agevolazione introdotta dal citato decreto per contrastare gli effetti economici prodotti dalla crisi in Ucraina in favore dei datori di lavoro di cui ai codici Ateco indicati nell’Allegato A allo stesso decreto che, dal 22 marzo 2022 al 31 maggio 2022, hanno sospeso o ridotto l’attività lavorativa ai sensi del D.Lgs. n. 148/2015.

 

L’INPS, con il messaggio in oggetto, fornisce le indicazioni operative sulle modalità di fruizione dell’esonero in argomento, illustrando anche i criteri utilizzati per la determinazione dell’esonero medesimo e di quello previsto dall’articolo 7, comma 1, del D.L. n. 4/2022.

 

La Commissione europea ha stabilito la compatibilità degli aiuti con il mercato interno purché vengano rispettate, tra le altre, le seguenti condizioni: gli aiuti complessivamente fruiti per impresa – al lordo di qualsiasi imposta o altro onere – non devono essere di importo superiore ai 2 milioni di euro o non superiore a 250.000 euro per le imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli; gli aiuti devono essere concessi entro e non oltre il 31 dicembre 2023 in favore di imprese colpite dalla crisi che hanno deciso di sospendere o ridurre le loro attività nel periodo dal 22 marzo 2022 al 31 maggio 2022.

 

Inoltre, rilevato che l’aiuto in trattazione è riconosciuto in conformità a quanto disposto dal TCF, trova applicazione la cosiddetta clausola Deggendorf  secondo la quale, i soggetti beneficiari di agevolazioni di cui è obbligatorio il recupero in esecuzione di una decisione della Commissione europea, e per i quali non sarebbe possibile richiedere la concessione di nuovi aiuti in assenza della restituzione dei primi, accedono agli aiuti previsti da atti legislativi o amministrativi adottati, a livello nazionale, regionale o territoriale, al netto dell’importo dovuto e non rimborsato, comprensivo degli interessi maturati fino alla data dell’erogazione.

 

L’Istituto precisa che, in relazione ai settori di attività interessati e alle disposizioni normative di riferimento, la misura del contributo addizionale dovuto dai datori di lavoro è modulata sulle retribuzioni globali che sarebbero spettate ai lavoratori per le ore di lavoro non prestate, in funzione dei periodi di integrazione salariale ordinaria e straordinaria fruiti nel quinquennio mobile.

 

Pertanto, l’ammontare dell’esonero spettante ai datori di lavoro sarà determinato in base alle seguenti aliquote:

 

AliquotaUtilizzo dell’integrazione salariale
9%relativamente ai periodi di integrazione salariale ordinaria o straordinaria fruiti all’interno di uno o più interventi concessi sino a un limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile
12%in relazione a periodi che superano le 52 settimane e fino al limite di 104 settimane in un quinquennio mobile
15%per periodi che superano il limite delle 104 settimane in un quinquennio mobile

I datori di lavoro che hanno versato il contributo addizionale non dovuto, possono procedere all’invio di flussi regolarizzativi per il recupero dello stesso.

 

Vengono poi riportati in altra apposita tabella anche i criteri per la determinazione da parte dell’INPS dell’ammontare degli importi dell’esonero di cui all’articolo 7, comma 1, del D.L. n. 4/2022.

 

Nel messaggio si precisa, infine, che, qualora all’esito delle verifiche, da effettuarsi contestualmente alla registrazione degli esoneri, risulti il superamento dei massimali di aiuto concedibili fissati dai rispettivi Quadri Temporanei di riferimento, l’Istituto procederà al recupero degli importi indebitamente fruiti dai datori di lavoro.

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CCNL Istituzioni Socio Assistenziali Uneba: confronto su scatti di anzianità e Banca etica solidale

15 Marzo 2023 da Teleconsul Editore S.p.A.

Le Parti, in attesa del rinnovo del contratto, hanno proposto lo scongelamento degli scatti di anzianità e la fine del periodo di sperimentazione della Banca etica solidale 

In data 10 marzo 2023 si è svolto, nella sede dell’associazione Uneba, l’incontro con le organizzazioni sindacali Fp-Cgil, Fp-Cisl, Fpl-Uil, Fisascat-Cisl e Uiltucs per affrontare il tema relativo al congelamento degli scatti di anzianità (ex art. 48) e al periodo di sperimentazione dell’istituto della Banca Etica Solidale (ex art. 67).
Il CCNL in oggetto aveva previsto la sospensione dall’1.6.2020 al 31.12.2022 dell’anzianità relativa alla maturazione degli scatti, in considerazione della particolare situazione in cui versa il settore e la costituzione della Banca Etica Solidale a titolo sperimentale. Con la Banca Etica i lavoratori, in un’ottica solidaristica ed in maniera volontaria, possono cedere a titolo gratuito a favore di altri colleghi che versino in particolari situazioni di disagio, le giornate di ferie aggiuntive monetizzabili e/o i permessi maturati. Dal 1° gennaio di ogni anno di sperimentazione la nona giornata di riduzione oraria (ROL) di cui all’art. 50 è confluita nella suddetta banca etica solidale.
Uneba, in attesa del rinnovo del contratto, ha proposto di mantenere la sospensione degli scatti, la cui maturazione, come previsto dall’articolato contrattuale, è ripartita dall’1.1.2023, e chiesto di proseguire il periodo di sperimentazione della Banca etica, che invece è cessato al 31.12.2022, avanzando altresì una proposta di anticipo su futuri aumenti contrattuali.
Le OO.SS. hanno dichiarato di non poter considerare praticabile l’ipotesi avanzata da Uneba, compresa la parte relativa alla quota di anticipo, ribadendo invece la necessità di aprire in tempi rapidi il tavolo per il rinnovo del contratto.

Al termine dell’incontro è stato stabilito di rendere esigibili le attuali previsioni contrattuali, che contemplano, quindi, lo “scongelamento” degli scatti e la fine del periodo di sperimentazione della Banca etica solidale con la riattribuzione della giornata di ROL.
Al tempo stesso, affermano le OO.SS., si ritiene necessario sollecitare gli Enti affinché venga avviato il monitoraggio del reale utilizzo della Banca Etica Solidale, affinché le ore non impiegate negli anni di sperimentazione vengano redistribuite tra i lavoratori.
Atteso per i prossimi giorni il confronto tra le le OO.SS. per valutare tutte le azioni utili a sollecitare Uneba per l’apertura del tavolo per il rinnovo. 

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CCNL Commercio (Federdistribuzione): una tantum a marzo

15 Marzo 2023 da Teleconsul Editore S.p.A.

Prevista la seconda tranche dell’una tantum per tutti i lavoratori in forza alla data del 12 dicembre 2022 

Il Verbale di Accordo del 12 dicembre 2022 sottoscritto tra Federdistribuzione e Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil che disciplina il rapporto di lavoro dei dipendenti di aziende del settore della Distribuzione Moderna Organizzata ha previsto, in attesa del rinnovo del CCNL, l’erogazione dell’indennità Una Tantum.
Tale indennità viene corrisposta ai lavoratori in forza al 12 dicembre 2022 in due tranche, con la retribuzione del mese di gennaio 2023 e con la retribuzione del mese di marzo 2023. 
Gli importi vengono erogati pro quota in rapporto ai mesi di anzianità di servizio maturata durante il periodo 2020 – 2022.
Non sono conteggiati ai fini dell’anzianità i periodi di servizio militare, aspettative non retribuite, nonché tutti i periodi in cui non sia dato luogo a retribuzione a norma di legge e di contratto. Sono computati, invece, a mero titolo esemplificativo, il congedo di maternità, i congedi parentali e i periodi di sospensione e/ o riduzione dell’orario di lavoro per la fruizione degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro.
Di seguito gli importi.

LivelloImporto
Quadri260,42 euro
I234,58 euro
II202,92 euro
III173,44 euro
IV150,00 euro
V135,52 euro
VI121,67 euro
VII104,17 euro

 

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Assegni familiari e maggiorazione pensione: la rivalutazione per il 2023

15 Marzo 2023 da Teleconsul Editore S.p.A.

Dal 1° gennaio rivalutati i limiti di reddito familiare e i limiti di reddito mensili nei confronti dei soggetti esclusi dalla normativa sull’assegno per il nucleo familiare (INPS, circolare 14 marzo 2023, n. 28).

L’INPS segnala che dal 1° gennaio 2023 sono stati rivalutati sia i limiti di reddito familiare ai fini della cessazione o riduzione della corresponsione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione di pensione, sia i limiti di reddito mensili per l’accertamento del carico ai fini del diritto agli assegni stessi.

L’Istituto, pertanto, ha reso note le indicazioni che si applicano ai soggetti esclusi dalla normativa sull’assegno per il nucleo familiare, ossia nei confronti dei coltivatori diretti, coloni, mezzadri e dei piccoli coltivatori diretti (cui continua ad applicarsi la normativa sugli assegni familiari) e dei pensionati delle Gestioni speciali per i lavoratori autonomi (cui continua ad applicarsi la normativa delle quote di maggiorazione di pensione). Infatti, nei confronti di queste categorie (al pari di quelle cui si applica la normativa concernente l’assegno per il nucleo familiare), la cessazione del diritto alla corresponsione dei trattamenti di famiglia, per effetto delle vigenti disposizioni in materia di reddito familiare, non comporta la cessazione di altri diritti e benefici dipendenti dalla vivenza a carico e/o ad essa connessi.

In particolare, l’INPS precisa che gli importi delle prestazioni sono i seguenti:

–  8,18 euro mensili spettanti ai coltivatori diretti, coloni, mezzadri per fratelli, sorelle e nipoti; 
– 10,21 euro mensili spettanti ai pensionati delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi e ai piccoli coltivatori diretti per coniuge e fratelli, sorelle e nipoti; 
– 1,21 euro mensili spettanti ai piccoli coltivatori diretti per i genitori ed equiparati.

Tabelle dei limiti di reddito familiare per assegni familiari e maggiorazioni pensioni

L’INPS ha anche comunicato l’aggiornamento delle tabelle (incluse nell’allegato alla circolare in commento) da applicare a decorrere dal 1° gennaio 2023 nei confronti dei soggetti esclusi dalla normativa relativa all’assegno per il nucleo familiare, sopra elencati.

Nucleo familiareReddito familiare annuale oltre il
quale cessa la corresponsione
del trattamento di famiglia
Reddito familiare annuale oltre il
quale cessa la corresponsione di
tutti gli assegni familiari o quote
di maggiorazione di pensione
2 persone

3 persone

4 persone

5 persone

6 persone

7 o più persone

16.985,57

21.840,22 

26.082,68

30.328,70

34.372,10

38.414,77

20.342,04

26.151,67

31.235,52

36.319,44

41.162,64

46.005,06

Va tenuto in considerazione che fini della cessazione o riduzione della corresponsione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione delle pensioni da lavoro autonomo, i limiti di reddito familiare da considerare sono rivalutati ogni anno in ragione del tasso d’inflazione programmato con arrotondamento ai centesimi di euro e che secondo le precisazioni fornite dai competenti Ministeri, la misura del tasso d’inflazione programmato per il 2022 è stata pari all’1,5%. Le procedure di calcolo delle pensioni sono state aggiornate in conformità ai nuovi limiti di reddito.

Limiti di reddito mensili per il riconoscimento degli assegni familiari per il 2023

Infine, in applicazione delle norme per la perequazione automatica delle pensioni, il trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti risulta fissato dal 1° gennaio 2023 e per l’intero anno nell’importo mensile di 563,74 euro.

In relazione a tale trattamento, i limiti di reddito mensili da considerare ai fini dell’accertamento del carico (non autosufficienza economica) e, quindi, del riconoscimento del diritto agli assegni familiari risultano fissati per tutto l’anno 2023 in:

– 793,93 euro per il coniuge, per un genitore, per fratelli, sorelle e nipoti; 

– 1.389,38 euro per due genitori ed equiparati.

 

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Ministero Giustizia: chiarimenti sui requisiti di iscrizione albo gestori crisi d’impresa

14 Marzo 2023 da Teleconsul Editore S.p.A.

 

Il Ministero della Giustizia fornisce chiarimenti in merito ai requisiti di iscrizione all’Albo gestori Crisi d’impresa di cui all’art. 356 del D.Lgs. n. 14/2019 (Circolare n. 57216 del 13 marzo 2023).

Con circolare ministeriale n. 57216 del 13 marzo 2023 sono giunti chiarimenti riguardo ai requisiti di iscrizione, obblighi formativi e requisito alternativo ai fini del primo popolamento dell’albo gestori crisi d’impresa, art. 356 del D.Lgs. 12 gennaio 2019 n. 14. I chiarimenti sono forniti in materia di:

  • enti erogatori della formazione iniziale;
  • enti erogatori dell’aggiornamento biennale;
  • requisito alternativo alla formazione, ai fini del primo popolamento dell’albo.

Essendo previsto un limite temporale per la validità degli incarichi giudiziali utili ai fini dell’iscrizione all’albo (art. 356, comma 2, del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14), viene chiarito che lo sono anche quelli conferiti successivamente alla data del 16 marzo 2019, sino all’entrata in vigore del codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, e pertanto tutti gli incarichi giudiziali assegnati dal 17 marzo 2015 sino al 15 luglio 2022.

Quanto alla formazione iniziale necessaria ai fini dell’iscrizione all’albo, ottenuta tramite la partecipazione a corsi di perfezionamento istituiti a norma dell’art. 16 del D.P.R. 10 marzo 1982 n. 162 di durata non inferiore a duecento ore nell’ambito disciplinare della crisi dell’impresa e di sovraindebitamento, viene specificato che sono legittimati a erogare tale formazione iniziale anche gli ordini professionali dei consulenti del lavoro, qualora risulti un’apposita convenzione con università pubbliche o private e a condizione che i corsi rispettino gli ulteriori requisiti di legge, come chiariti dalla circolare prot. n. 14539.U.

 

Infine, vengono debitamente riconsiderati anche gli ordini professionali legittimati a erogare l’aggiornamento biennale, ricomprendendovi anche quello dei consulenti del lavoro, pur in assenza di apposita convenzione con università pubbliche o private, a condizione che i corsi rispettino gli ulteriori requisiti di legge, come chiariti dalla  citata circolare prot. n. 14539.U.

 

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CCNL Assicurazioni-Personale amministrativo: erogata Una Tantum settore Contact center operations

14 Marzo 2023 da Teleconsul Editore S.p.A.

 

Prevista Una Tantum stipendiale per il personale Contact center operations Sezione Prima, Sezione Seconda, Coordinatore di team

L’Ipotesi di Accordo siglata in data 16 novembre 2022 tra Ania e First-Cisl, Fisac-Cgil, Uilca per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro recante la disciplina dei rapporti tra le Imprese di assicurazione ed il personale dipendente non dirigente con decorrenza dal 16 novembre 2022 al 31 dicembre 2024, prevede l’erogazione dell’indennità Una Tantum stipendiale nel mese di marzo, anche a tutto il personale amministrativo facente parte del comparto Contact center operations di cui alla Sezione Prima, Sezione Seconda, Coordinatore di Team, come riportato nelle tabelle sottostanti.
Una Tantum stipendiale personale Contact center operations (di cui alla Sezione Prima)

Classe 
Cl 11-2-3-4293,52
Cl 25-6-7302,68
Cl 38-9-10311,80
Cl 411-12-13320,92
Cl 514-15-16330,04
Cl 617-18-19339,20
Cl 720-21-22348,32
Cl 823-24-25357,44
Cl 926-27-28366,56
Cl 1029-30-31375,68
Cl 1132-33-34384,84
Cl 12Oltre393,96


Una Tantum stipendiale personale Contact center operations (di cui alla Sezione Seconda)

Classe 
cl 11-2-3185,40
cl 24-5-6190,04
cl 37-8-9194,64
cl 410-11-12199,28
cl 513-14-15203,92
cl 616-17-18208,56
cl 7Oltre213,20


Una Tantum stipendiale personale Contact center operations (Coordinatore di team)

Classe 
Cl 11-2-3-4347,20
Cl 25-6-7358,00
Cl 38-9-10368,80
Cl 411-12-13379,60
Cl 514-15-16390,40
Cl 617-18-19401.20
Cl 720-21-22412,00
Cl 823-24-25422,80
Cl 926-27-28433,56
Cl 1029-30-31444,36
Cl 1132-33-34455,16
Cl 12Oltre465,96

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Forme pensionistiche complementari e contribuzione COVIP 2023

14 Marzo 2023 da Teleconsul Editore S.p.A.

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 9 marzo 2023 la delibera con cui la Commissione di vigilanza sui fondi pensione stabilisce misura, termini e modalità di versamento del contributo dovuto per l’anno 2023 (COVIP, delibera 18 gennaio 2023).

Le forme pensionistiche complementari che, al 31 dicembre 2022 risultino iscritte all’albo di cui all’art. 19, comma 1, del D. Lgs. n. 252/2005, così come quelle costituite all’interno di società o enti, sono tenute al versamento di un contributo a integrazione del finanziamento della COVIP. 

 

E’ prevista l’esclusione dal versamento del contributo per i soggetti che, per ciascuna forma pensionistica complementare, sarebbero tenuti ad effettuare versamenti inferiori a 10 euro mentre, per le forme pensionistiche complementari costituite all’interno di società o enti, il versamento del contributo in oggetto è effettuato dalla società o dall’ente stesso.

 

Relativamente all’anno 2023, la misura del contributo di vigilanza è fissata nello 0,5 per mille dell’ammontare complessivo dei contributi incassati a qualsiasi titolo dalle forme pensionistiche complementari nell’anno 2022.

 

Dalla base di calcolo vanno esclusi i flussi in entrata derivanti dal trasferimento di posizioni maturate presso altre forme pensionistiche complementari, nonché i contributi non finalizzati alla costituzione delle posizioni pensionistiche ma relativi a prestazioni accessorie, quali premi di assicurazione per invalidità o premorienza.

 

Per le forme pensionistiche complementari costituite all’interno di società o enti, qualora il fondo, o singole sezioni dello stesso, si configuri quale mera posta contabile nel bilancio della società o ente, la base di calcolo dovrà tenere anche conto degli accantonamenti effettuati nell’anno al fine di assicurare la copertura della riserva matematica rappresentativa delle obbligazioni previdenziali.

 

Il versamento del contributo in argomento deve essere effettuato entro la data del 31 maggio 2023 attraverso la piattaforma PagoPA, compilando le pagine appositamente dedicate e messe a disposizione nell’area riservata presente sul sito istituzionale della COVIP, seguendo le istruzioni ivi riportate.

 

Contestualmente al pagamento, tutti i soggetti interessati dovranno altresì trasmettere i dati relativi al contributo medesimo, anche nell’ipotesi in cui lo stesso non sia dovuto.

 

Il mancato pagamento del contributo comporterà l’avvio della procedura di riscossione coattiva, con recupero mediante ruolo delle somme non versate, oltre interessi e spese di esecuzione. 

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