Studio Vannucchi & Associati

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Eblig Liguria: 300mila euro a favore delle imprese artigiane ed i loro dipendenti

26 Aprile 2023 da Teleconsul Editore S.p.A.

Le domande potranno essere presentate dai lavoratori fino al 30 aprile 2023

L’Ente bilaterale artigiano ligure (E.B.LIG.), al fine di offrire un sostegno economico ad integrazione del reddito delle imprese e dei loro dipendenti per la situazione legata al “caro energia”, ha stanziato fondi per 300mila euro da destinare alle ditte e ai loro dipendenti, in regola con i versamenti e con esclusione del contratto dell’edilizia.
Il bonus è rivolto a tutte le imprese ed ai loro lavoratori, in forza da oltre 90 giorni, iscritti all’E.B.LIG., in regola con i versamenti degli anni 2019-2020-2021 e 2022. In caso di non regolarità, la domanda viene automaticamente respinta. 
Le risorse stanziate, sono pari a:
– 150.000,00 euro lordi per l’intervento a favore dei lavoratori;
– 150.000,00 euro lordi per l’intervento a favore delle imprese.
Il bonus, concesso nella misura “Una Tantum” di 300,00 euro per le imprese e 150,00 euro per tutti i lavoratori in forza presso un’impresa in regola alla data della
richiesta, può essere erogato una sola volta per lavoratore, anche in caso di due o più contratti di lavoro.
Le domande possono essere presentate esclusivamente online sull’apposita piattaforma, per il tramite degli sportelli territoriali E.B.LIG. o direttamente, per i lavoratori dal 1° marzo al 30 aprile 2023, mentre per le imprese il termine previsto è da poco terminato, ossia dal 1° marzo al 31 marzo 2023.
Il sussidio lordo sarà poi erogato all’impresa direttamente tramite bonifico bancario, mentre ai lavoratori sarà erogato per il tramite delle imprese e dalle stesse inserito nella busta paga di ciascun dipendente dal primo mese utile successivo alla ricezione del bonifico da parte di E.B.LIG., con apposita dicitura e assoggettandolo alle ritenute di legge.
La procedura sarà effettuata a sportello in ordine cronologico, fino all’esaurimento delle risorse stanziate. In caso di esaurimento anticipato e di non implementazione delle risorse, sarà effettuato un sorteggio per tutte le pratiche presentate nella medesima giornata di esaurimento risorse.

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Trasparenza retributiva, in arrivo la nuova direttiva UE

26 Aprile 2023 da Teleconsul Editore S.p.A.

Il Consiglio dell’Unione europea ha approvato la direttiva sulla trasparenza retributiva al fine di combattere la discriminazione retributiva e contribuire a colmare il divario retributivo di genere nell’Unione europea (Consiglio europeo, comunicato 24 aprile 2023).

Il diritto alla parità di retribuzione tra donne e uomini per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore è sancito dall’articolo 157 TFUE e dalla direttiva 2006/54/CE sulla parità di retribuzione, inoltre, la trasparenza retributiva basata sul genere è stata inclusa tra le priorità fondamentali della strategia dell’UE per la parità di genere 2020-2025.

 

Per dare attuazione a questi principi, il Consiglio europeo ha adottato nuove norme per contrastare il divario retributivo di genere. 

 

Nella nuova direttiva sulla trasparenza retributiva, si sancisce l’obbligo per i datori di lavoro di fornire alle persone in cerca di lavoro informazioni sulla retribuzione iniziale o sulla fascia retributiva dei posti vacanti pubblicati, riportandole nel relativo avviso di posto vacante o comunicandole prima del colloquio di lavoro. Ai datori di lavoro sarà inoltre fatto divieto di chiedere ai candidati informazioni sulle retribuzioni percepite negli attuali o nei precedenti rapporti di lavoro.

 

Una volta assunti, i lavoratori e le lavoratrici avranno il diritto di chiedere ai propri datori di lavoro informazioni sui livelli retributivi medi, ripartiti per sesso, delle categorie di lavoratori che svolgono lo stesso lavoro o un lavoro di pari valore. Avranno inoltre accesso ai criteri utilizzati per determinare la progressione retributiva e di carriera, che devono essere oggettivi e neutri sotto il profilo del genere.

 

Vengono introdotti alcuni obblighi di comunicazione a carico delle imprese: quelle con più di 250 dipendenti saranno tenute a riferire annualmente all’autorità nazionale competente in merito al divario retributivo di genere all’interno della propria organizzazione mentre, per le imprese più piccole (inizialmente quelle con più di 150 dipendenti), l’obbligo di comunicazione avrà cadenza triennale.

 

Nel caso in cui si riscontri un divario retributivo superiore al 5% non giustificabile sulla base di criteri oggettivi e neutri sotto il profilo del genere, le imprese saranno tenute ad agire svolgendo una valutazione congiunta delle retribuzioni in collaborazione con i rappresentanti dei lavoratori.

 

E’ prevista la possibilità di ottenere un risarcimento, compreso il recupero integrale delle retribuzioni arretrate e dei relativi bonus o pagamenti in natura, per i lavoratori e le lavoratrici che hanno subito una discriminazione retributiva basata sul genere.

 

Incombe sul datore di lavoro l’onere di provare di non aver violato le norme UE in materia di parità di retribuzione e trasparenza retributiva e le eventuali violazioni saranno punite con sanzioni, come le ammende, che devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.

 

Per la prima volta, la discriminazione intersezionale (ossia fondata su una combinazione di molteplici forme di disuguaglianza o svantaggio, come il genere e l’etnia o la sessualità) è stata inclusa nell’ambito di applicazione delle nuove norme. La direttiva contiene, inoltre, disposizioni volte a garantire che si tenga conto delle esigenze delle persone con disabilità.

 

A decorrere dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’UE, gli Stati membri avranno tre anni di tempo per recepire la direttiva a livello di legislazione nazionale e, due anni dopo il termine di recepimento, l’obbligo di comunicare informazioni sulle retribuzioni in base al genere ogni tre anni sarà esteso anche alle imprese con più di 100 dipendenti.

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CIPL Edilizia Industria – Roma: definito l’EVR 2023

26 Aprile 2023 da Teleconsul Editore S.p.A.

Considerati positivi gli indicatori territoriali, spetta ora alle aziende la verifica dei parametri su base triennale 

Con riferimento all’Elemento Variabile della Retribuzione relativo all’anno 2023, il 14 aprile l’Acer di Roma e le Organizzazioni Sindacali Provinciali hanno proceduto alla verifica degli indicatori territoriali contrattualmente previsti e alla conseguente determinazione degli importi erogabili nel territorio di Roma e Provincia per le imprese edili e affini.
Tale verifica è stata effettuata raffrontando il triennio 2022/2021/2020 con il triennio 2021/2020/2019 e gli indicatori territoriali presi in considerazione sono risultati positivi.
Ciascuna azienda dovrà ora procedere al raffronto su base triennale dei due parametri aziendali, prendendo a riferimento il triennio 2022/2021/2020 e confrontandolo con quello 2021/2020/2019:
– ore denunciate in Cassa Edile;
– volume d’affari IVA.
L’esito della verifica darà luogo alle seguenti situazioni:
– se entrambi i parametri aziendali saranno pari o positivi, l’azienda erogherà l’EVR nella misura del 4% dei minimi tabellari in vigore alla data del 1° luglio 2018;
– se uno dei due parametri aziendali sarà negativo, l’azienda erogherà l’EVR nella misura del 65% del suddetto 4%;
– se entrambi i parametri saranno negativi, l’azienda non erogherà l’EVR.
Le imprese che, per il 2023, corrisponderanno ai propri dipendenti l’EVR nella misura ridotta o che non lo corrisponderanno, dovranno inviare entro il 15 maggio 2023 un’apposita autodichiarazione all’Acer di Roma o alla Cassa Edile di Roma, dandone comunicazione alle R.S.A. o R.S.U., laddove costituite.
Di seguito gli importi.

IMPIEGATI
LivelloValori mensili (4%dei minimi)
VII Livello – Quadri e I cat. Super 68,83 euro
VI Livello – I cat. 61,95 euro
V Livello – II cat. 51,62 euro
IV Livello – Impiegati di IV livello 48,18 euro
III Livello – III cat. 44,74 euro
II Livello – IV cat. 40,26 euro
I Livello –  IV cat. I impiego34,41 euro
OPERAI VALORI ORARI
OPERAI DI PRODUZIONE 
Livello Valori orari
IV Livello – operaio di IV Livello0,28 euro
III Livello – operaio specializzato 0,26 euro 
II Livello – operaio qualificato 0,23 euro
I Livello – operaio comune 0,20 euro
OPERAI VALORI ORARI
OPERAI DISCONTINUI
LivelloValori orari 
Guardiani (art.6)0,18 euro
Guardiani con alloggio (art.6)0,16 euro

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Definito il rimborso per il 2022 e il 2023 dei Fondi paritetici professionali

26 Aprile 2023 da Teleconsul Editore S.p.A.

Il decreto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 aprile 2023, stabilisce i criteri di accesso alle risorse di finanziamento dei percorsi formativi dei lavoratori in CIG (D.M. 14 marzo 2023).

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 aprile il D.M. del 14 marzo 2023 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla definizione dei criteri e delle modalità di rimborso, per le annualità 2022 e 2023, delle risorse in favore dei Fondi paritetici interprofessionali, ovvero quei fondi che finanziano i percorsi di incremento delle professionalità dei lavoratori destinatari dei trattamenti integrazione salariale ordinari e straordinari (articoli 11, 21, comma 1, lettere a), b), c) e 30, D.Lgs. n. 148/2015).

In particolare, il provvedimento stabilisce che con le risorse in oggetto i fondi finanziano percorsi formativi rivolti a lavoratori destinatari di trattamenti di integrazione salariale in costanza di rapporto di lavoro e finalizzati a favorirne il mantenimento del livello occupazionale nell’impresa. Per l’attuazione degli interventi il D.M. destina un investimento di 120 milioni di euro per il 2022 e il 2023. Le risorse vengono assegnate annualmente tra i fondi, con esclusione dei fondi relativi ai dirigenti e senza tener conto di eventuali sezioni speciali dei dirigenti costituite ad hoc dagli altri Fondi, in proporzione alla media degli ultimi 2 anni di gettito assegnato dall’INPS a ciascun Fondo.

Le risorse verranno erogate ai fondi dal Ministero del lavoro con le seguenti modalità:

– un acconto pari al 60% del contributo sulla  base dell’adozione da parte dei Fondi paritetici interprofessionali degli atti di programmazione dei percorsi di  incremento delle competenze per l’ammontare degli importi ripartiti;

– il saldo della parte restante del contributo viene erogato sulla base degli esiti documentali degli avvenuti controlli e della rendicontazione finale delle attività da parte dei Fondi.

I  Fondi  provvedono  alla richiesta dell’acconto entro e non oltre 9 mesi dalla data di assegnazione delle risorse. Ai fini dell’erogazione del saldo, il Ministero provvede all’erogazione delle somme su domanda dei fondi corredata da un report di sintesi degli interventi rendicontati, in relazione agli avvisi adottati, nonché degli esiti degli avvenuti controlli sulle operazioni svolte. Al report dovrà essere allegata anche una relazione sintetica  descrittiva degli esiti degli interventi finanziati. I fondi provvedono alla richiesta del saldo entro e non oltre 24 mesi dalla data di assegnazione delle risorse.

Infine, la mancata trasmissione della documentazione sopra citata entro i termini stabiliti autorizza il Ministero del lavoro alla eventuale riassegnazione delle somme non utilizzate da parte dei fondi. 

 

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CCNL Assicurazioni (Anapa): incontro per il rinnovo contrattuale

26 Aprile 2023 da Teleconsul Editore S.p.A.

Prosegue il tavolo di confronto tra le sigle sindacali. Si punta a chiudere prima della scadenza del CCNL 

Le sigle sindacali First-Cisl, Fisac-Cgil, Uilca ed Fna hanno incontrato la delegazione di Anapa-Rete Impresa Agenzie, presso la sede di Roma dell’E.N.B.Ass., per proseguire il tavolo di confronto che riguarda il rinnovo contrattuale del CCNL Agenzie di Assicurazione in gestione libera. Il contratto regola i rapporti tra gli agenti di Assicurazione in gestione libera e i lavoratori dipendenti, fatta eccezione per quelli addetti alla produzione. Nel corso dell’incontro, tenutosi il 18 aprile scorso, le OO.SS. hanno rimarcato l’importanza di garantire la tornata contrattuale, così da non perdere le eventuali agevolazioni in favore delle lavoratrici e dei lavorati del Settore, spingendo per giungere al rinnovo in tempi brevi, dal momento che la naturale scadenza del CCNL è prevista per il prossimo 30 giugno.

Le sigle sindacali hanno sottolineato, poi, come moltissimi agenti facciamo i conti tutti i giorni con un’inflazione che oramai ha raggiunto la doppia cifra. Per tale motivo fare presto diventa una necessità.  

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Incentivi per il rientro in Italia di docenti e ricercatori residenti all’estero

24 Aprile 2023 da Teleconsul Editore S.p.A.

L’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti sul rientro in Italia di docenti e ricercatori residenti all’estero che percepiscano assegni di ricerca esenti da Irpef (Agenzia delle entrate, Principio di diritto 21 aprile 2023, n. 8).

L’articolo 44, D.L. n. 78/2010 ha stabilito che ai fini delle imposte sui redditi è escluso dalla formazione del reddito di lavoro dipendente o autonomo il 90% degli emolumenti percepiti dai docenti e dai ricercatori che, in possesso di titolo di studio universitario o equiparato e non occasionalmente residenti all’estero, abbiano svolto documentata attività di ricerca o docenza all’estero presso centri di ricerca pubblici o privati o università per almeno due anni continuativi e che vengono a svolgere la loro attività in Italia, acquisendo conseguentemente la residenza fiscale nel territorio dello Stato.

L’Agenzia delle entrate ha chiarito che, ai sensi dell’articolo 2 del TUIR, tale agevolazione è fruibile dai contribuenti per sei anni a decorrere dal periodo di imposta in cui trasferiscono la residenza fiscale in Italia e per i cinque periodi di imposta successivi.

L’ agevolazione in questione, ha spiegato l’Agenzia, ha avuto origine dall’esigenza di porre rimedio al fenomeno della “fuga dei cervelli” e di favorire lo sviluppo tecnologico e scientifico del Paese. A tal fine, la disposizione non è rivolta soltanto ai cittadini italiani emigrati che intendono far ritorno nel paese di origine, ma a tutti i ricercatori e docenti residenti all’estero, sia italiani, sia stranieri, i quali, per le loro particolari competenze e conoscenze scientifiche, possono favorire lo sviluppo della ricerca e della docenza in Italia.

 

Per quanto riguarda i requisiti per ottenere l’agevolazione, l’Agenzia facendo riferimento alla circolare del 23 maggio 2017 n. 17/E, ha precisato che sono ammessi tutti i titoli accademici universitari o equiparati. Inoltre, poiché i titoli di studio conseguiti all’estero non sono automaticamente riconosciuti in Italia, compete al soggetto interessato la richiesta della dichiarazione di valore alla competente autorità consolare.

In merito ai soggetti in possesso dei requisiti stabiliti dall’articolo 44 del D.L. n. 78/2010 il rientro o l’ingresso in Italia con assunzione della residenza fiscale, può avvenire in relazione all’avvio dell’attività presso università e/o enti di ricerca anche nell’ambito di un assegno di ricerca, di cui all’articolo 2 della Legge n. 240/2010.

Per gli assegni di ricerca, di durata compresa tra uno e tre anni, l’articolo 22 della Legge n. 240/2010, nel testo vigente fino al 29 giugno 2022, prevedeva che fossero esenti dall’IRPEF. Il successivo articolo 24, comma 3, lett. b) della Legge n. 240 del 2010 stabiliva, poi, che le università potevano stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, riservati, tra l’altro, a candidati con abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima o di seconda fascia, ovvero in possesso del titolo di specializzazione medica, ovvero che, per almeno tre anni anche non consecutivi, avessero usufruito di assegni di ricerca o di borse post dottorato, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri.

Con questo richiamo normativo l’Agenzia ha spiegato che l’efficacia delle predette disposizioni è stata prorogata dall’articolo 6 del D.L. n. 198/2022, consentendo, in particolare, alle università e agli enti pubblici di ricerca, di indire procedure per il conferimento degli assegni di ricerca fino al 31 dicembre 2023, entro i limiti delle risorse già programmate e deliberate dagli organi preposti.

Pertanto lo svolgimento dell’attività di ricerca per effetto della corresponsione dell’assegno di cui al citato articolo 22 della Legge n. 240/2010 può anche risultare propedeutico alla successiva stipula di contratti di lavoro (retribuiti con redditi tassabili e pertanto agevolabili) con ricercatori e docenti provenienti dall’estero che, altrimenti, avrebbero dovuto essere già in possesso di un titolo di dottorato estero dichiarato equivalente o equipollente al titolo italiano o avrebbero dovuto aver acquisito più anni di rilevante esperienza lavorativa successivamente al conseguimento del titolo.

 

Il contesto premesso definisce, pertanto, particolari situazioni e modalità di assunzione da parte degli enti di ricerca e delle università, di docenti e ricercatori provenienti dall’estero che entrano o rientrano in Italia per svolgere attività di ricerca o di docenza, nell’ambito delle quali, in particolare, la percezione degli assegni di ricerca in questione (esenti da IRPEF), in occasione dell’ingresso o del rientro in Italia prima della successiva assunzione può rappresentare uno dei requisiti per la stipula di contratti di ricerca e docenza rientranti nell’ambito del citato articolo 44 del decreto legge n. 78 del 2010. 

In conclusione, l’Agenzia ha ritenuto che, in linea con la ratio agevolativa del regime di cui all’articolo 44 del D.L. n. 78/2010, non è ostativa ai fini dell’accesso allo stesso, la circostanza che i suddetti assegni siano esenti da IRPEF. In tal caso, la durata del periodo di godimento delle agevolazioni verrà computata a partire dal periodo d’imposta di ingresso o rientro in cui il contribuente interessato acquisirà la residenza fiscale in Italia che, nel caso specifico, deve essere in connessione con l’avvio dell’assegno di ricerca di cui all’articolo 22 della Legge n. 240/2010.

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CIPL Edilizia Industria – Cuneo: corrisposto l’EVR al personale delle Aziende edili

24 Aprile 2023 da Teleconsul Editore S.p.A.

Riconosciuto l’Elemento Variabile della Retribuzione dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023

Il Verbale di Accordo siglato in data 6 aprile 2023, tra l’Ance Cuneo e la Feneal-Uil, la Filca-Cisl e la Fillea-Cgil, in applicazione di quanto stabilito dall’Accordo del 28 marzo 2023, prevede la sussistenza delle condizioni per la corresponsione in misura piena dell’EVR, Elemento Variabile della Retribuzione, per il periodo 1° gennaio 2023 – 31 dicembre 2023, dopo aver compiuto un’attenta analisi sull’andamento degli indicatori atti alla sua determinazione.
Considerato che, tutti e quattro i suddetti indicatori sono risultati positivi (ossia, il numero dei lavoratori iscritti in Cassa Edile; il monte salari denunciato in Cassa Edile; le ore di lavoro denunciate in Cassa Edile; le ore di Cigo, Cigs operai, come risultanti da banca dati Inps, rapportati al ramo di attività economica edilizia della Provincia di Cuneo), l’ammontare dell’EVR riconosciuto a livello provinciale, sarà pari al 4% del minimo retributivo mensile in vigore dal 3 marzo 2022, come riportato nella tabella sottostante.

LivelloMinimo al 03/03/2022EVR 4%
71.894,7175,79
61.705,2368,21
51.421,0256,84
41.326,3153,05
31.231,5649,26
21.108,4144,34
1947,3637,89

Le imprese aderenti alla Cassa Edile della Provincia di Cuneo potranno poi procedere al calcolo dei due parametri aziendali, con le stesse modalità temporali definite a livello territoriale, ossia attraverso le ore di lavoro denunciate in cassa Edile ed il volumi di affari Iva, come rilevato nelle dichiarazioni annuali.
Se entrambi i parametri risultano positivi o pari rispetto ai tre anni precedenti, l’Impresa erogherà l’Elemento Variabile, secondo quanto previsto a livello provinciale, dal 1° maggio 2023, unitamente agli arretrati dal mese di gennaio 2023.
Questi arretrati verranno versati in due tranches di pari importo: la prima con la retribuzione del mese di maggio 2023, la seconda con quella del mese di agosto 2023.
Qualora uno dei due parametri risultasse negativo a livello aziendale, l’Impresa applicherà l’EVR in misura ridotta, ossia il 65% del 4% e, cioè, 2,6%, del minimo retributivo mensile in vigore dal 3 marzo 2022, come di seguito illustrato.

LivelloMinimo al 03/03/2022Evr 65% del 4%
71.894,7149,26
61.705,2344,33
51.421,0236,95
41.326,3134,48
31.231,5632,02
21.108,4128,82
1947,3624,63

Laddove entrambi i parametri a livello aziendale risultassero negativi, tale emolumento non sarà erogato.

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Ebinter Varese – Settore Terziario: stanziati 1,5 milioni per la formazione 

24 Aprile 2023 da Teleconsul Editore S.p.A.

Gli investimenti per la formazione riguardano i dipendenti del Settore commercio, turismo, servizi e logistica 

L’Ente Bilaterale del Terziario di Varese, in collaborazione con la Confcommercio della provincia, lo Studio Tosi di Verona e il Fondo For.Te., ha partecipato alla realizzazione di un progetto per la formazione gratuita dei dipendenti del Settore commercio, turismo, servizi e logistica.
Si tratta di oltre 7.000 ore di formazione gratuita a misura d’impresa, con un investimento, per il biennio 2022-2023, di 1,5 milioni di euro, puntando ad una formazione che si snoda su interventi mirati ritagliati su misura per le singole imprese e le loro necessità. Il pacchetto minimo per la formazione prevede 8 ore e, alla fine del percorso, ad essere coinvolte saranno almeno 250 aziende per un numero complessivo di persone formate pari a 1.200.
Se al termine del biennio i fondi dovessero esaurirsi e qualche azienda dovesse rimanere esclusa, c’è modo di mettersi in lista d’attesa per il progetto successivo, così da non perdere l’occasione di accedere alla formazione.
Possono partecipare al bando tutte le imprese del Settore Terziario con almeno un dipendente, contattano l’Ascom territoriale di riferimento.

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CCNL Pesca (Conflavoro-Confsal): definito il rinnovo per il settore pesca e imprenditoria ittica

24 Aprile 2023 da Teleconsul Editore S.p.A.

Aumenti retributivi e novità dal punto di vista normativo nel rinnovo del contratto per i dipendenti delle imprese esercenti attività nel settore della pesca e dell’imprenditoria ittica

Conflavoro PMI, Agripesca, Anapi Pesca e Confsal Pesca hanno sottoscritto il 23 marzo 2023 il rinnovo del contratto per il settore Pesca e Imprenditoria Ittica, con decorrenza a far data dal 1° aprile 2023 al 31 marzo 2026.
Tra gli istituti di maggior rilevanza, le Parti Sociali hanno confermato la durata per il Periodo di Prova, ossia:
– 1° Livello 30 giorni;
– 2° Livello 25 giorni;
– 3° Livello 20 giorni;
– 4° Livello 15 giorni;
– 5° Livello 10 giorni. 
In ordine all’istituto del lavoro straordinario, le maggiorazioni da calcolarsi sull’importo fisso orario per i soci e i lavoratori dipendenti ai quali non si applica l’orario di lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia sono: 
– 25% per le prestazioni di lavoro straordinario diurno feriale; 
– 40% per le prestazioni di lavoro straordinario diurno festivo; 
– 40% per le prestazioni di lavoro straordinario notturno; 
– 50% per le prestazioni di lavoro straordinario notturno festivo. 
Introdotta la disciplina relativa al contratto di reinserimento a tempo determinato o indeterminato, applicabile ai lavoratori di prima assunzione nel settore di appartenenza dell’azienda, con l’obiettivo di favorire il reinserimento lavorativo e a condizione che:
– non abbiano già svolto le stesse mansioni;
– abbiano più di 35 anni di età;
– siano in condizione di disoccupazione o sospensione, alla ricerca di nuova occupazione, o che abbiano cessato un’attività autonoma.
Durante i primi 24 mesi, le retribuzioni ridotte rispetto livello ordinario di inquadramento saranno così determinate:
– prima metà del periodo: 85%;
– seconda metà del periodo: 90%.
Dal punto di vista economico sono stati previsti incrementi della retribuzione:
– dal 1° ottobre 2022;
– dal 1° ottobre 2023.
A tal fine per il lavoratore dipendente la retribuzione è costituita dalle seguenti voci: 
– Minimo Monetario Garantito (MMG); composto dall’importo fisso mensile, rateo mensile della 13ª e 14ª, importo ferie mensile;
– eventuali altri elementi derivanti dalla contrattazione collettiva aziendale (premio di produzione, indennità, ecc.).

Pesca Costiera Locale dal 1° ottobre 2022

QualificheImporto fisso mensile13.ma e

14.ma

mensile

Ferie mensileMMG mensile senza T.F.R.MMG mensile con T.F.R.Valore convenzionale ai fini I.N.P.S.Importo ai fini previdenziali mensileValore T.F.R. mensile
Comandante

Motorista

Capopesca

1.022,101.022,101.022,101.022,101.022,101.022,101.022,101.022,10
Marinaio polivalente909,50213,25124,401.247,151.357,72370,001.617,15110,57
Marinaio883,51208,92121,871.214,301.322,63370,001.584,30108,33
Giovanotto874,85207,48121,031.203,351.310,93370,001.573,35107,58
Mozzo866,19206,03120,191.192,411.299,24370,001.562,41106,83

Pesca Costiera Locale dal 1° ottobre 2023

QualificheImporto fisso mensile13.ma e

14.ma mensile

Ferie mensileMMG mensile senza T.F.R.MMG mensile con T.F.R.Valore convenzionale ai fini I.N.P.S.Importo ai fini previdenziali mensileValore T.F.R. mensile
Comandante

Motorista

Capopesca

1.056,83237,81138,721.433,361.556,66370,001.803,36123,31
Marinaio polivalente940,40218,40127,401.286,201.399,45370,001.656,20113,24
Marinaio913,53213,92124,791.252,241.363,16370,001.622,24110,92
Giovanotto904,58212,43123,921.240,921.351,07370,001.610,92110,15
Mozzo895,62210,94123,051.229,601.338,98370,001.599,60109,37

Pesca Costiera Ravvicinata dal 1° ottobre 2022

QualificheImporto fisso mensile13.ma e

14.ma mensile

Ferie mensileMMG mensile senza T.F.R.MMG mensile con T.F.R.Valore convenzionale ai fini I.N.P.S.Importo ai fini previdenziali mensileValore T.F.R. mensile
Comandante

Motorista

Capopesca

1.143,37252,23147,131.542,731.673,52370,001.912,73130,79
Marinaio polivalente1.039,43234,90137,031.411,361.533,16370,001.781,36121,80
Marinaio996,12227,69132,821.356,621.474,68370,001.726,62118,06
Giovanotto892,18210,36122,711.225,251.334,33370,001.595,25109,08
Mozzo866,19206,03120,191.192,411.299,24370,001.562,41106,83

Pesca Costiera Ravvicinata dal 1° ottobre 2023

 

QualificheImporto fisso mensile13.ma e

14.ma mensile

Ferie mensileMMG mensile senza T.F.R.MMG mensile con T.F.R.Valore convenzionale ai fini I.N.P.S.Importo ai fini previdenziali mensileValore T.F.R. mensile
Comandante

Motorista

Capopesca

1.182,22258,70150,911.591,831.725,97370,001.961,83134,14
Marinaio polivalente1.074,74240,79140,461.456,001.580,85370,001.826,00124,85
Marinaio1.029,96233,33136,111.399,401.520,38370,001.769,40120,98
Giovanotto922,49215,41125,661.263,561.375,26370,001.633,56111,70
Mozzo895,62210,94123,051.229,601.338,98370,001.599,60109,37

Pesca Mediterranea o D’Altura dal 1° ottobre 2022

QualificheImporto fisso mensile13.ma e

14.ma mensile

Ferie mensileMMG mensile senza T.F.R.MMG mensile con T.F.R.Valore convenzionale ai fini I.N.P.S.Importo ai fini previdenziali mensileValore T.F.R. mensile
Comandante

Motorista

Capopesca

1.264,65272,44158,921.696,021.837,29370,002.066,02141,27
Marinaio polivalente1.160,71255,12148,821.564,651.696,93370,001.934,65132,28
Marinaio1.117,40247,90144,611.509,911.638,45370,001.879,91128,54
Giovanotto926,84216,14126,081.269,061.381,13370,001.639,06112,07
Mozzo900,85211,81123,551.236,211.346,04370,001.606,21109,83

Pesca Mediterranea o D’Altura dal 1° ottobre 2023

 

QualificheImporto fisso mensile13.ma e 14.ma mensileFerie mensileMMG mensile senza T.F.R.MMG mensile con T.F.R.Valore convenzionale ai fini I.N.P.S.Importo ai fini previdenziali mensileValore T.F.R. mensile
Comandante

Motorista

Capopesca

1.307,63279,60163,101.750,331.895,31370,002.120,33144,98
Marinaio polivalente1.200,15261,69152,651.614,501.750,19370,001.984,50135,69
Marinaio1.155,37254,23148,301.557,901.689,72370,001.927,90131,82
Giovanotto958,33221,39129,141.308,861.423,65370,001.678.86114,79
Mozzo931,46216,91126,531.274,901.387,37370,001.644,90112,47

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Chiarimenti sulla certificazione SOA delle imprese per l’accesso ai bonus edilizi

21 Aprile 2023 da Teleconsul Editore S.p.A.

Chiarimenti sulla certificazione SOA delle imprese per l’accesso ai bonus edilizi

L’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti in merito all’obbligo della certificazione SOA per la fruizione delle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 121 del D.L. n. 34/2020 (Agenzia delle entrate, circolare 20 aprile 2023 n. 10/E).

L’articolo 10-bis del D.L. 21 marzo 2022 ha stabilito che, ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali di cui agli articoli 119 e 121 del Decreto rilancio, l’esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro deve essere affidata a imprese che siano in possesso della certificazione SOA, ai sensi dell’articolo 84 del codice dei contratti pubblici, allo scopo di contrastare il fenomeno delle frodi e raggiungere gli obiettivi di riqualificazione del patrimonio edilizio. 

L’Agenzia ha chiarito che ai fini del riconoscimento dei bonus edilizi, a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 30 giugno 2023, l’esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro deve essere affidata a:
– imprese in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, della occorrente certificazione SOA;
– imprese che, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, documentano al committente ovvero all’impresa subappaltante l’avvenuta sottoscrizione di un contratto finalizzato al rilascio della predetta certificazione.

Per i lavori in corso di esecuzione al 21 maggio 2022 e per i contratti stipulati prima di tale data, aventi data certa, ai fini della fruizione degli incentivi fiscali, non è richiesto il rispetto delle condizioni previste dai commi 1 e 2 dell’articolo 10-bis, anche successivamente al 1° luglio 2023, anche al fine di non travolgere rapporti già in essere prima dell’entrata in vigore della disposizione in commento che, peraltro, prevede le “condizioni SOA” solo a decorrere dal 1° gennaio 2023.Diversamente, per i contratti di appalto e subappalto stipulati a decorrere dal 21 maggio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, relativi a lavori che si protraggono oltre il 31 dicembre 2022, è necessario acquisire la certificazione SOA, per lavori di importo superiore a 516.000 euro o, almeno, documentare l’avvenuta sottoscrizione di un contratto finalizzato al rilascio dell’attestazione. In tale ultimo caso, la detrazione relativa alle spese sostenute a decorrere dal 1° luglio 2023 è, in ogni caso, subordinata all’avvenuto rilascio dell’attestazione stessa.

Per i contratti di appalto e subappalto stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2023, invece, la certificazione SOA o l’avvenuta sottoscrizione di un contratto finalizzato al rilascio dell’attestazione deve sussistere al momento della stipula del contratto. Anche in questo caso la detrazione relativa alle spese sostenute a decorrere dal 1 luglio 2023 è subordinata all’avvenuto rilascio dell’attestazione. Mentre a decorrere dal 1° luglio 2023, ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali, l’esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro deve essere affidata esclusivamente alle imprese in possesso della certificazione SOA al momento della sottoscrizione del contratto di appalto o di subappalto, non essendo sufficiente la sottoscrizione da parte dell’impresa di un contratto con l’ente certificatore finalizzato al rilascio della predetta certificazione.

 

In relazione al quadro temporale di applicazione dell’articolo 10-bis, l’Agenzia ha, dunque, ritenuto che:
– per i lavori in corso di esecuzione al 21 maggio 2022 e per i contratti di appalto o subappalto stipulati prima di tale data, aventi data certa, è possibile fruire degli incentivi fiscali a prescindere dalle “condizioni SOA”, per le spese agevolabili sostenute fino al 31 dicembre 2022 e negli anni successivi al 2022, incluse quelle sostenute a decorrere dal 1 luglio 2023;
– per i contratti di appalto o subappalto stipulati a decorrere dal 21 maggio 2022 e fino al 31 dicembre 2022 è possibile fruire degli incentivi fiscali, per le spese agevolabili sostenute fino al 31 dicembre 2022 a prescindere dalle “condizioni SOA” tra il 1° gennaio 2023 e il 30 giugno 2023, qualora le imprese, entro il 1° gennaio 2023, abbiano acquisito la certificazione SOA o abbiano sottoscritto un contratto finalizzato al rilascio della predetta certificazione e dal 1° luglio 2023, solo qualora le imprese abbiano già acquisito la certificazione SOA, anche a seguito della richiesta formulata nel semestre precedente;
– per i contratti stipulati dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2023 è possibile fruire degli incentivi fiscali, per le spese agevolabili sostenute tra il 1 gennaio 2023 e il 30 giugno 2023, qualora le imprese, al momento della sottoscrizione del contratto, abbiano acquisito la certificazione SOA o abbiano sottoscritto un contratto finalizzato al rilascio della predetta certificazione e dal 1 luglio 2023, solo qualora le imprese abbiano già acquisito la certificazione SOA, anche a seguito della richiesta formulata nel semestre precedente;
– per i contratti stipulati a decorrere dal 1 luglio 2023 è possibile fruire degli incentivi, per le spese agevolabili sostenute a decorrere da tale data, qualora le imprese abbiano acquisito, al momento della sottoscrizione del contratto, la certificazione SOA.

In merito all’ambito di applicazione, l’Agenzia ha chiarito che le “condizioni SOA”:
– riguardano sia la fruizione della detrazione sia l’esercizio delle opzioni di sconto in fattura e cessione del credito, relativamente agli interventi previsti dall’articolo 119 (Superbonus) e dall’articolo 121, comma 2, (bonus diversi dal Superbonus) del Decreto Rilancio;
– non sono applicabili alla detrazione per le spese riguardanti l’acquisto delle unità immobiliari di cui all’articolo 16-bis, comma 3, del TUIR e a quello di “case antisismiche” di cui all’articolo 16, comma 1-septies, del D.L. n. 63/2013.

Infine, la circolare ha specificato che, nell’ipotesi in cui i lavori siano affidati in subappalto, le “condizioni SOA” devono essere rispettate dall’impresa appaltatrice, per valore dell’opera complessiva superiore ai 516.000 euro, nonché dalle imprese subappaltatrici solo qualora le stesse eseguano lavori di importo superiore a 516.000 euro.

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