Studio Vannucchi & Associati

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Ebidim: aggiornate le prestazioni 2023

30 Gennaio 2023 da Teleconsul Editore S.p.A.

Erogate nuove prestazioni per i dipendenti del Settore Commercio D.M.O.

Per i lavoratori della Distribuzione Moderna Organizzata, l’Ente Bilaterale Ebidim, stanzia un importo lordo da destinare all’erogazione delle prestazioni ordinarie che, in qualsiasi momento e secondo le esigenze, potrà sospendere, modificare, annullare o rifinanziare.
Tali servizi vengono corrisposti ai soggetti aventi diritto fino ad esaurimento e seguendo l’ordine cronologico di presentazione. Inoltre per lo stesso figlio o familiare del dipendente, la domanda può esser avanzata per una sola prestazione una volta l’anno.
Di seguito si riporta l’elenco dei suddetti:
– Asilo Nido – Centro estivo/invernale;
– Genitorialità;
– Familiari non autosufficienti;
– Trasporto pubblico;
– Grave malattia.
Possono farne richiesta i lavoratori a tempo indeterminato, compresi gli apprendisti, e quelli a tempo determinato con un contratto non inferiore a 6 mesi continuativi, che svolgono la propria attività presso datori di lavoro in regola con il versamento delle quote contributive e che applicano integralmente il CCNL Commercio D.M.O.
Al fine di validare la richiesta, coloro che vogliono usufruire dei servizi offerti, devono innanzitutto registrarsi sul sito web dell’Ente, seguendo i passaggi sotto riportati:
– verificare nelle Schede all’interno dei box delle prestazioni presenti nella pagina iniziale del sito, il possesso dei requisiti soggettivi;
– accedere alla funzione Registrati e compilare la scheda inserendo le informazioni anagrafiche e, se necessario, allegando l’ultima busta paga;
– selezionare la password da utilizzare, mentre la username risulta essere l’indirizzo email indicato in fase di registrazione.
In seguito all’ottenimento delle credenziali di accesso, il lavoratore dovrà poi effettuare il login per presentare la richiesta di prestazione, scegliere il servizio di interesse, e compilarne la scheda relativa di domanda allegandone la documentazione. Dopodiché, l’Ente provvederà alla disamina, procedendo, in caso positivo con l’approvazione della richiesta, e successiva comunicazione al lavoratore via email entro 60 giorni lavorativi dalla data di presentazione della domanda; nonché alla liquidazione dell’importo relativo prestazione, direttamente sull’Iban del lavoratore stesso all’atto della domanda. In caso di esito negativo, con la  comunicazione motivata al lavoratore via mail entro lo stesso termine.
Da ultimo, preme ricordare che, il termine entro cui presentare le richieste è la fine di febbraio dell’anno successivo a quello cui fa riferimento la prestazione stessa (a titolo esemplificativo: per una spesa sostenuta il 20 marzo 2023, può esser richiesta la prestazione relativa entro il 28 febbraio 2024), salvo esaurimento della disponibilità delle risorse.

 

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Piani di incentivazione con pagamento in azioni: determinazione del reddito di lavoro dipendente

27 Gennaio 2023 da Teleconsul Editore S.p.A.

Le azioni ricevute per effetto dell’esercizio del diritto di opzione, nell’ambito di piani di incentivazione dei dipendenti (cd. stock option), si considerano acquisite nella disponibilità del dipendente e, conseguentemente, rilevano ai fini della tassazione dalla data di assegnazione delle azioni che coincide con quella di esercizio dell’opzione (Agenzia delle Entrate, Risposta a istanza di interpello n. 168/2023)

Il caso in esame riguarda la risposta ad un quesito posto da una Società residente in Italia ma appartenente ad un gruppo internazionale che fa capo ad una società tedesca, le cui azioni sono state quotate presso la Borsa di Francoforte dal 2021 a seguito di un’Offerta Pubblica Iniziale (IPO).

 

La Società fa presente che due dipendenti partecipano a dei piani di incentivazione sostanzialmente uguali (Virtual Share Incentive Plan e il Bonus Pool Agreement), predisposti a livello internazionale da una società del gruppo a favore delle controllate. Al verificarsi di alcune condizioni previste dal piano, i dipendenti hanno diritto a ricevere un pagamento in contanti esercitando un’opzione (cd. ”exercite notes”) entro determinati termini.

 

In alternativa, la Società, a propria discrezione, può decidere che al posto del pagamento in contanti, ai dipendenti siano assegnate azioni (cd. ”Share Settlement”). In questo caso, le azioni devono essere consegnate entro sei settimane dalla data di esercizio dell’opzione. La mancata consegna delle azioni ai dipendenti nei termini, dopo la decisione della Società di procedere al pagamento in azioni, non consente ai dipendenti di agire in giudizio per ottenerne la consegna, dal momento che gli stessi hanno esclusivamente titolo di ricevere il pagamento in denaro.

Tenuto conto che al momento dell’esercizio dell’opzione i dipendenti avevano diritto al pagamento di una somma di denaro e che solo a seguito della decisione della Società hanno ricevuto il pagamento in azioni, la Società chiede se il valore normale delle azioni assegnate debba essere determinato sulla base della media dei prezzi delle azioni (quotate) alla data di trasferimento.

L’Agenzia, nel fornire risposta, esamina il quadro normativo di riferimento e richiama il Testo unico delle imposte sui redditi (D.P.R. n. 917/1986, art. 49) in base al quale i redditi di lavoro dipendente sono quelli che derivano da rapporti che hanno ad oggetto la prestazione di lavoro, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione di altri.

Nello specifico, cita l’art. 51 ai fini della determinazione di tali redditi, il quale stabilisce che il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro.

Sulla base di quest’ultima disposizione costituiscono redditi di lavoro dipendente anche i compensi in natura, tra i quali, rientra l’assegnazione di azioni di società quotate, il cui ”valore normale” è determinato in base a quanto disposto dall’art. 9, co. 4, lett. a), del Tuir. 

L’Agenzia chiarisce quindi che le azioni ricevute per effetto dell’esercizio del diritto di opzione, nell’ambito di piani di incentivazione dei dipendenti (cd. stock option), devono considerarsi acquisite nella disponibilità del dipendente e, conseguentemente, rilevare ai fini della tassazione dalla data di assegnazione delle azioni che coincide con quella di esercizio dell’opzione, a prescindere dal fatto che la materiale emissione o consegna del titolo (o le eventuali annotazioni contabili) avvengano in un momento successivo (Risoluzioni n. 29/E/2001, n. 366/E/2007, circolare  n. 54/E/2008).

In particolare, la circolare n. 54 del 2008 ha chiarito che il diritto di opzione consegue alla stipula di un contratto con il quale viene attribuito ad una parte il diritto di costituire il rapporto contrattuale definitivo mediante una nuova dichiarazione di volontà. Quindi, diversamente dalla parte vincolata, ovvero il datore di lavoro, che non è tenuta a emettere altre dichiarazioni di consenso, il dipendente che ha facoltà di opzione per l’esercizio del diritto deve manifestare espressamente la volontà di addivenire alla costituzione del contratto definitivo.

Le azioni riservate al dipendente rientrano nella sua disponibilità giuridica, risultando ad esso assegnate, nel momento in cui egli esercita il diritto di opzione. Per la determinazione della base imponibile, è stato precisato che le azioni devono essere assoggettate a tassazione per un importo pari alla differenza tra il valore normale determinato (art. 9 del Tuir) al momento dell’esercizio del diritto di opzione e quanto corrisposto dal lavoratore dipendente a fronte dell’assegnazione stessa (Circolare del Ministero delle Finanze n. 98/2000).

 

Nel caso esaminato, l’assegnazione di Virtual Shares ai dipendenti non dà diritto all’assegnazione di azioni della Società, neanche a seguito della decisione (unilaterale) della Società di eseguire il pagamento con assegnazione di proprie azioni, ma attribuisce ai dipendenti unicamente un diritto a ricevere un pagamento in contanti al verificarsi di determinati eventi contemplati dai Piani, fra i quali l’operazione di un’offerta pubblica iniziale (IPO) quotata in Borsa che, nel caso in esame, è avvenuta il 4 febbraio 2021.

 

Conseguentemente, alla data di esercizio dell’opzione da parte dei due Dipendenti (avvenuta il 22 novembre 2022), gli stessi non avrebbero acquisito il diritto partecipativo, ovvero la titolarità delle azioni che la Società avrebbe successivamente assegnato (15 dicembre 2021), decidendo di eseguire il predetto pagamento in azioni.

Tenuto conto che, ai fini della tassazione del reddito in capo ai Dipendenti, rileva il trasferimento della titolarità delle azioni che, nel caso esaminato, è avvenuto al momento della ”materiale consegna” delle azioni, l’Agenzia ritiene che il valore normale delle azioni assegnate va determinato a partire da tale data.

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Intesa tra i ministeri del Lavoro e dell’Istruzione per ampliare coperture INAIL agli studenti

27 Gennaio 2023 da Teleconsul Editore S.p.A.

I due dicasteri hanno annunciato l’ampliamento dei soggetti tutelati contro gli infortuni e le malattie professionali del personale della scuola (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, comunicato 26 gennaio 2023).

Un intervento specifico per allargare la platea dei soggetti soggetti tutelati contemplati dal D.P.R n. 1124/1965 che disciplina l’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali del personale della scuola (docenti e studenti), è stato annunciato dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Calderone, di concerto con il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, nel corso del secondo appuntamento del tavolo tecnico sulla sicurezza sul lavoro. Al momento, infatti, la disposizione normativa attuale limita sostanzialmente la tutela solo alle figure che “attendano a esperienze tecnico-scientifiche od esercitazioni pratiche, o che svolgano esercitazioni di lavoro (…)”.

Mentre per il personale docente sono stati fatti dei passi avanti per la tutela contro tutti i rischi lavorativi, compreso l’infortunio in itinere, sulla scorta della giurisprudenza e con i limiti di tale strumento, lo stesso percorso non è stato possibile per gli studenti. 

Di conseguenza, attualmente, lo studente ha una tutela limitata solo a pochi e limitati rischi, circostanza questa che ha determinato in quasi tutte le scuole l’attivazione di polizze assicurative private con oneri a carico delle famiglie. La modifica normativa, che si intende inserire in uno dei prossimi decreti utili, invece, chiarisce definitivamente la portata della tutela assicurativa INAIL per il personale docente delle scuole di ogni ordine e grado che verrà a godere della stessa tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali oggi garantita al resto dei lavoratori dipendenti, compreso l’infortunio in itinere. Si amplia, inoltre, la tutela degli alunni e studenti in genere per tutti gli eventi verificatisi all’interno dei luoghi di istruzione e loro pertinenze o nell’ambito delle attività programmate dalle scuole o istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado, con esclusione degli infortuni in itinere. Si supererà, così, la limitazione alla tutela oggi prevista per le sole attività tecnico-scientifiche o esercitazioni pratiche ormai anacronistiche.

 

 

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Fondo Sanimoda: rinnovato l’accordo con i partner UniSalute e Generali per gli anni 2023 e 2024

27 Gennaio 2023 da Teleconsul Editore S.p.A.

Salute, Sicurezza, Serenità e Semplicità per le Aziende e gli iscritti al Fondo

Continua la collaborazione per il biennio 2023-2024, tra il Fondo di assistenza sanitaria integrativa Sanimoda con UniSalute e Generali, per la gestione delle prestazioni sanitarie destinate al personale impiegato nell’industria della Moda aderente al Fondo, nonché ai loro familiari.
Tale scelta è stata avanzata al fine di garantire continuità, semplicità, serenità, ma soprattutto miglioramenti, nell’utilizzo delle prestazioni sanitarie offerte dai Fondi a tutti gli iscritti, dipendenti, familiari e Aziende.
Questa collaborazione con UniSalute e Generali, iniziata nel 2018, garantisce infatti solidità e serietà per gli associati di Sanimoda.
Giova ricordare che, UniSalute, Compagnia del Gruppo Unipol, è considerata infatti, la prima assicurazione sanitaria in Italia per numero di assistiti, circa 11 milioni di persone, gestendo prestazioni di oltre 50 Fondi Sanitari di Categoria. Da oltre 25 anni fornisce infatti, piani sanitari personalizzati con una vasta gamma di servizi per rispondere a tutte le esigenze di sanità integrativa. Generali invece, risulta essere il primo gruppo assicurativo in Italia e Leader europeo, produttore, fornitore e promotore della cultura del welfare, operando in tre direttrici: iniziative per i suoi 15mila dipendenti in Italia, soluzioni per le imprese assicurate e progetti per la diffusione e la promozione della cultura del welfare (Welfare Index Pmi).
Orbene, i piani sanitari proposti agli associati di Sanimoda integrano i servizi del Sistema Sanitario Nazionale ed offrono diversi vantaggi, tra cui: l’accesso a prestazioni mediche in tempi rapidi, con la possibilità di scegliere in autonomia se rivolgersi al Sistema Sanitario Nazionale o a medici e strutture private o convenzionate da UniSalute per Sanimoda; il risparmio sui costi delle prestazioni, poiché il pagamento delle spese è a carico parzialmente del Fondo Sanimoda; nonché, la possibilità di estendere specifiche coperture assicurative.
Inoltre da oggi vi è la possibilità, di scegliere la struttura a cui rivolgersi in modo più facile e immediato. Sanimoda infatti, ha colto l’occasione di questo rinnovo per fornire maggiori dettagli su alcune prestazioni e per rendere più semplici i meccanismi di rimborso.
Anche per le Aziende, tale Fondo offre numerosi vantaggi, perché, aderire ad un fondo sanitario integrativo è il primo modo per fare prevenzione. Invero, quando i lavoratori possono gestire la propria salute con facilità, lavorano con continuità e produttività, poiché la sanità integrativa, ha un alto valore sociale: il principio della mutualità autorizza tutti i dipendenti ad accedere alle cure, garantendo una capacità di spesa ben superiore a quanto la singola azienda versa per ognuno di loro.
Con il rinnovo della polizza sanitaria, Sanimoda prende pertanto un nuovo impegno, insieme alle Associazioni delle imprese della moda aderenti a Confindustria, ai sindacati Filctem-Cgil, Femca-Cisl e Uiltec-Uil, con i 230mila lavoratori e familiari, e le 6mila aziende iscritte.
Le novità del rinnovo 2023-2024 sono anche un invito rivolto a tutte le Aziende del comparto Moda ancora non aderenti al Fondo di categoria, ad associarsi.

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SanArti: aperte le iscrizioni per i familiari degli iscritti

27 Gennaio 2023 da Teleconsul Editore S.p.A.

Da quest’anno è possibile iscriversi al Fondo in ogni momento e versare la quota in piccoli importi mensili, tramite addebito automatico ricorrente su carta di credito

Sono aperte le iscrizioni a SanArti (Fondo di Assistenza Sanitaria integrativa per i lavoratori dell’artigianato) dei familiari dei lavoratori dipendenti e di titolari, soci, collaboratori delle imprese artigiane e loro familiari. Da quest’anno è possibile iscriversi in ogni momento e versare la quota in piccoli importi mensili tramite addebito automatico ricorrente su carta di credito.

 

Iscrizione
Possono iscriversi:
– titolari, soci e collaboratori;
– coniugi degli iscritti risultanti o meno nello stato di famiglia;
– convivente more uxorio risultante nello stato di famiglia;
– figli.
È obbligatorio iscrivere l’intero nucleo familiare risultante dallo stato di famiglia in riferimento a questi componenti:
– coniuge o convivente more uxorio;
– figli fino a 18 anni compiuti. 
Non è obbligatorio, invece, iscrivere i familiari già coperti da altro Fondo/Ente di assistenza sanitaria integrativa, Cassa o Assicurazione. 
È possibile altresì iscrivere i figli fino ai 26 anni compiuti.

 

Quota
La quota prevista è pari:
– 25,00 euro al mese, per titolari, soci e collaboratori; 
– 10,00 euro al mese, per familiari fino a 18 anni; 
– 15,00 euro al mese, per familiari dai 18 anni compiuti ai 75 anni.
In caso di fallimento dell’addebito di una o più quote mensili il sistema provvede in automatico ad addebitare alla scadenza successiva gli importi relativi a tutte le mensilità precedenti mancanti. 
È possibile iscriversi in ogni momento dell’anno e le prestazioni decorrono superati i 3 mesi di carenza iniziale. Con il perfezionamento dell’iscrizione entro il 10° giorno del mese il primo mese di carenza è quello successivo. Con il perfezionamento dell’iscrizione oltre il 10° giorno, il primo mese di carenza è quello dopo il successivo. Ad esempio, iscrivendosi:
– dall’11 dicembre 2022 al 10 gennaio 2023, la copertura parte da maggio 2023;
– dall’11 gennaio al 10 febbraio 2023, la copertura parte da giugno 2023.

Gli iscritti in copertura fino a luglio 2023 potranno rinnovare nel mese di maggio prossimo.

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Lavoratori non comunitari: i flussi d’ingresso per il 2022

27 Gennaio 2023 da Teleconsul Editore S.p.A.

Pubblicato nella G.U. del 26 gennaio 2023 il decreto che determina le quote massime di lavoratori stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per l’anno 2022 (D.P.C.M. 29 dicembre 2022).

E’ stata fissata in 82.705 unità la quota complessiva massima di cittadini stranieri residenti all’estero che sono ammessi a entrare in Italia nel 2022 per motivi di lavoro subordinato stagionale e non stagionale e di lavoro autonomo. Lo ha stabilito il decreto in oggetto recante “Programmazione transitoria dei flussi d’ingresso dei lavoratori non comunitari nel territorio dello Stato per l’anno 2022”.

 

L’articolo 2 del citato decreto specifica che, all’interno della predetta quota massima, potranno entrare in Italia, per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo, i cittadini stranieri residenti all’estero entro una quota di 38.705 unità. 

 

Nell’ambito della suddetta quota, relativamente ai settori dell’autotrasporto merci per conto terzi, dell’edilizia, turistico-alberghiero, della meccanica, delle telecomunicazioni, dell’alimentare e della cantieristica navale, sono ammessi in Italia per motivi di lavoro subordinato non stagionale 30.105 cittadini dei Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere specifici accordi di cooperazione in materia migratoria, così ripartiti:

a) 24.105 lavoratori subordinati non stagionali cittadini di Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Herzegovina, Corea (Repubblica di Corea), Costa d’Avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine, Gambia, Georgia, Ghana, Giappone, Guatemala, India, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Perù, Repubblica di Macedonia del Nord, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina;

b) 6.000 lavoratori subordinati non stagionali cittadini di Paesi con i quali nel corso dell’anno 2023 entrino in vigore accordi di cooperazione in materia migratoria (articolo 3).

 

Sempre all’interno della quota di 38.705 unità, sono ammessi in Italia:

– 1.000 cittadini stranieri residenti all’estero, che abbiano completato programmi di formazione e istruzione nei Paesi d’origine ai sensi dell’art. 23 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

– per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo, 100 lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea diretta di ascendenza, residenti in Venezuela (art. 4, co. 1 e 2, D.P.C.M. 29 dicembre 2022);

– per motivi di lavoro autonomo, 500 cittadini stranieri residenti all’estero, appartenenti alle seguenti categorie:

a) imprenditori che intendono attuare un piano di investimento di interesse per l’economia italiana, che preveda l’impiego di risorse proprie non inferiori a 500.000 euro, nonchè la creazione almeno di tre nuovi posti di lavoro;

b) liberi professionisti che intendono esercitare professioni regolamentate o vigilate oppure non regolamentate nè vigilate, oppure non regolamentate ma rappresentate a livello nazionale da associazioni iscritte in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni e che rilasciano un attestato di qualità dei servizi e di qualificazione professionale dei soci;

c) titolari di cariche societarie di amministrazione e di controllo espressamente previsti dal decreto interministeriale 11 maggio 2011, n. 850;

d) artisti di chiara fama o di alta e nota qualificazione professionale, ingaggiati da enti pubblici o privati, in presenza dei requisiti espressamente previsti dal decreto interministeriale 11 maggio 2011, n. 850;

e) cittadini stranieri che intendono costituire imprese «start-up innovative» ai sensi della Legge n. 221/2012, in presenza dei requisiti previsti dalla stessa legge e che sono titolari di un rapporto di lavoro di natura autonoma con l’impresa (art. 5, D.P.C.M. 29 dicembre 2022).

 

Viene autorizzata la conversione in permessi di soggiorno:

– per lavoro subordinato, di n. 4.400 permessi di soggiorno per lavoro stagionale; n. 2.000 permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale; n. 200 permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro dell’Unione europea;

– per lavoro autonomo, di n. 370 permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale; n. 30 permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro dell’Unione europea (art. 4, co. 3 e 4, D.P.C.M. 29 dicembre 2022).

 

Nell’ambito della quota massima di 82.705 unità sono ammessi in Italia per motivi di lavoro subordinato stagionale nei settori agricolo e turistico-alberghiero, i cittadini stranieri residenti all’estero entro una quota di 44.000 unità. La suddetta quota riguarda i lavoratori subordinati stagionali non comunitari cittadini dei seguenti paesi: Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Herzegovina, Corea (Repubblica di Corea), Costa d’Avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine, Gambia, Georgia, Ghana, Giappone, Guatemala, India, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Perù, Repubblica di Macedonia del Nord, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina (art. 6, co. 1 e 2, D.P.C.M. 29 dicembre 2022).

 

Previste poi, all’interno della suddetta quota di 44.000 unità, alcune quote riservate, tra cui quella di 1.500 unità per i lavoratori stranieri, cittadini dei Paesi sopra indicati, che abbiano fatto ingresso in Italia per prestare lavoro subordinato stagionale almeno una volta nei cinque anni precedenti e per i quali il datore di lavoro presenti richiesta di nulla osta pluriennale per lavoro subordinato stagionale.

 

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Accordo Unioncamere-Federalberghi per lo sviluppo delle professionalità

26 Gennaio 2023 da Teleconsul Editore S.p.A.

L’intesa ha come obiettivo lo sviluppo di professionalità con competenze adeguate ai fabbisogni concreti delle imprese turistiche

È stato siglato un accordo tra Unioncamere e Federalberghi per costruire un’alleanza tra il mondo della formazione e delle imprese a sostegno della crescita economica del turismo, settore trainante dell’economia italiana. L’intesa raggiunta da Unioncamere e Federalberghi si inserisce nelle attività già in avanzata fase di sperimentazione da parte di entrambe le organizzazioni, insieme alla Rete Nazionale degli Istituti Alberghieri (Re.Na.I.A.) per la certificazione delle competenze acquisite dagli studenti degli istituti nei PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento).
Obiettivo principale dell’Accordo, alla luce del previsto riordino del sistema di istruzione secondaria superiore, è l’unione delle forze per favorire lo sviluppo di professionalità con competenze che rispondano ai concreti fabbisogni formativi delle imprese operanti nel settore turistico.
Partendo infatti dall’analisi sulla domanda di profili professionali delle imprese viene previsto, per i prossimi 5 anni, un fabbisogno occupazionale di oltre 333mila unità nel settore del turismo con una difficoltà di reperimento che supera ormai il 40% del fabbisogno stesso. Unioncamere e Federalberghi lavoreranno insieme alla costruzione e condivisione di mappe di competenze e alla individuazione di profili da formare, alla standardizzazione delle progettazioni per gli indirizzi di studio maggiormente significativi, alla realizzazione di un repertorio di competenze che tenga conto delle skill funzionali allo sviluppo di tutta la filiera turistica, con particolare attenzione alle competenze digitali e green. 
Grazie a questa intesa, verranno promosse iniziative congiunte per l’orientamento degli studenti, dei docenti nonché dei tutor scolastici ed aziendali impegnati nei percorsi di formazione, con specifica attenzione alla formazione ITS e universitaria. 

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Le agevolazioni per la “Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia”

26 Gennaio 2023 da Teleconsul Editore S.p.A.

La Legge di bilancio 2023 ha esteso i termini dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali anche per il periodo di imposta 2023 (INPS, messaggio 25 gennaio 2023, n. 389).

L’INPS ha illustrato, con il messaggio in commento, le modifiche apportate dalla Legge di bilancio 2023 all’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l’assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, a seguito dell’istituzione della zona franca urbana per i Comuni del Centro Italia colpiti dagli eventi calamitosi verificatisi nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a fare data dal 24 agosto 2016.

I periodi di imposta per i quali era stata concessa originariamente l’esenzione in trattazione, erano circoscritti agli anni 2017 e 2018 (comma 4 articolo 46, comma 2, lettera d), del D.L. n. 50). Sono poi stati prolungati – sempre nei limiti delle risorse disponibili e nel rispetto del regime de minimis in materia di aiuti di Stato – anche ai periodi di imposta 2019, 2020, 2021 e 2022. In ultimo, l’articolo 1, comma 746, della Legge di bilancio 2023, ha modificato ulteriormente il dettato del citato articolo 46, prevedendo un’estensione dei periodi di imposta per i quali è concessa l’esenzione al 2023.

L’INPS rammenta che il Ministero delle Imprese e del made in Italy è l’autorità competente in ordine alle modalità di concessione delle agevolazioni contributive in oggetto e utilizza le risorse stanziate con appositi bandi. In particolare, il dicastero può prevedere clausole di esclusione per le imprese che hanno già ottenuto le relative esenzioni e, alla data di pubblicazione dei bandi, non hanno fruito in tutto o in parte dell’importo dell’agevolazione complessivamente già concessa.

I destinatari dei provvedimenti di riconoscimento delle agevolazioni da parte del Ministero possono utilizzare il credito verso l’erario per i versamenti dei contributi obbligatori dovuti all’Istituto nei periodi di imposta ammissibili (dal 2017 al 2023).

Si rammenta, infine, che le agevolazioni in trattazione possono essere fruite attraverso la riduzione dei versamenti, da effettuarsi con il modello di pagamento “F24”, da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (ENTRATEL e FISCONLINE). A tale proposito, ai fini dell’utilizzo in compensazione, a mezzo modello “F24”, delle agevolazioni previste dall’articolo 46 in commento, l’Agenzia delle Entrate ha istituito, a oggi, i codici tributo “Z148”, “Z149”, “Z150”, “Z162”, “Z164” e “Z165”.

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Fondo FSBA: approvato il nuovo regolamento

26 Gennaio 2023 da Teleconsul Editore S.p.A.

Dal 1°gennaio 2023 è in vigore il nuovo regolamento del Fondo di solidarietà bilaterale per l’artigianato

In ragione degli Accordi Interconfederali, FSBA ha modificato il Regolamento al fine di conformarsi alla Legge 234/2021 e al D.L. 4/2022, che hanno in parte riformato l’assetto della disciplina degli ammortizzatori sociali.
A tal proposito, si specifica che per “AIS” si intende l’assegno di integrazione salariale per causali ordinarie e straordinarie di cui possono beneficiare i lavoratori subordinati riferibili a datori di lavoro vincolati a FSBA che abbiano alle proprie dipendenze almeno un lavoratore;  per “ACIGS” si intende, invece, l’assegno di integrazione salariale per ragioni straordinarie di cui possono beneficiare i lavoratori subordinati riferibili a datori di lavoro vincolati a FSBA che abbiano alle proprie
dipendenze più di 15 lavoratori.
A far data dal 1°gennaio 2023 la contribuzione relativa all’AIS, all’AGIGS e al contributo addizionale è pari a quanto disposto nello schema che segue: 

 Aliquota contributiva Ripartizione delle aliquote contributive
Datori di lavoro sino a 15 lavoratori0,60% in relazione alla RIP – retribuzione imponibile ai fini previdenziali1/4 per il lavoratore e 3/4 per il datore di

lavoro

Datori di lavoro – più di 15 lavoratori0,60% + 0,40% in relazione alla RIP – retribuzione imponibile ai fini previdenziali1/4 per il lavoratore e 3/4 per il datore di

lavoro

per i Datori di lavoro con più di 15 lavoratori che presentano domanda ACIGS4% per la contribuzione addizionale ACIGS – in relazione alle retribuzioni perse di cui all’art. 5 d.lgs. 148/2015A carico del datore di lavoro 

A decorrere dal 1° gennaio 2025, a favore dei datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente più di quindici dipendenti e che non abbiano presentato domanda di assegno di integrazione salariale per almeno 24 mesi, a far data dal termine del periodo di fruizione del trattamento, è stabilita una contribuzione addizionale ridotta del 50%.
Inoltre, è previsto l’assegno di integrazione salariale, per ragioni ordinarie e straordinarie, nel limite unico del vigente massimale mensile pari a 1.222,51 euro e successivi adeguamenti, ai lavoratori che abbiano un’anzianità di almeno 30 giorni effettivi di impiego. 
Infine, i datori di lavoro che non siano in regola con la contribuzione obbligatoria relativa agli anni 2019, 2020, 2021 possono versare, in alternativa al corretto adempimento di quanto dovuto, il contributo una tantum pari a 100,00 euro per anno per ciascuna posizione lavorativa dichiarata dal datore di lavoro, relativa a ciascuna annualità.






 

 

 

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CCNL Dirigenti Area Sanità: ampio dibattito sui punti salienti del rinnovo contrattuale

26 Gennaio 2023 da Teleconsul Editore S.p.A.

Importanti novità sulle condizioni lavorative per il Personale Sanitario

Tra pochi giorni si darà il via al confronto per il rinnovo del CCNL Dirigenti Area Sanità siglato nel 2019, che coinvolge i dirigenti sanitari e medici dell’ambito professionale, tecnico e amministrativo.
Finalmente, dopo tanto attendere, il Consiglio dei Ministri ha infatti acconsentito a dare inizio alle trattative, ufficializzando l’invito all’Aran, e lasciando però ancora in sospeso, la questione del settore dirigenziale dei sociologi di cui alla L. n. 106/2021, art. 34, co. 9ter, che ha introdotto, per l’appunto, la figura del Sociologo all’interno del comparto sanità, operante insieme l’Assistente sociale e l’Operatore Sociosanitario. La difficoltà della collocazione di questa nuova figura professionale sta nel fatto che, essa, non avendo più un ruolo tecnico, non viene conseguentemente ricompresa nel settore Funzioni Locali, o nella dirigenza sanitaria o ancora, in quella professionale, tecnica e amministrativa.
Comunque, proseguendo l’analisi delle novità da apportare, si enuncia quella inerente l’ambito finanziario, il quale risulta esser identico a quello di settore. Per i dirigenti sanitari difatti, sembrerebbe non esser previsto lo 0,55% dell’ammontare complessivo delle retribuzioni lorde percepite dai lavoratori dipendenti, destinato invece ad esser revisionato dall’ordinamento professionale.
Nella Premessa del CCNL, verrà affermato poi il recepimento degli obiettivi contenuti nel Patto per l’innovazione del lavoro pubblico e l’innovazione sociale del 10 marzo 2021 alla luce del superamento parziale dell’ammontare di cui al D.Lgs. n. 75/2017, art. 23, co. 2, all’art. 23, la cui defiscalizzazione non potrà essere trattata in sede di negoziato.
Per quanto concerne invece il Quadro finanziario, questo prevede aumenti pari al 3,78% dell’ammontare salariale del 2018, cui andrà aggiunto lo 0,22% per il superamento del blocco del salario accessorio.
Altre tematiche da affrontare saranno le indennità per il personale medico che presta attività di Pronto Soccorso, gli stanziamenti che le Leggi di Bilancio del 2018 e 2019 hanno posto in essere al fine di recuperare la Retribuzione Individuale di Anzianità, gli stanziamenti conferiti alle Regioni dall’Inail, circa il format voluto dall’Ente per emettere certificati di infortunio sul lavoro.
Sul primo punto le Parti negoziali ne hanno proposto un’anticipazione.
Rispetto alla seconda tematica sono state rilevate due contraddizioni: la prima sull’inizio della decorrenza, ossia dal 2024 (anno successivo alla sottoscrizione del CCNL), la seconda sull’esclusione dei dirigenti delle professioni dalle risorse di cui all’art. 435 della Legge di Bilancio.
Con riferimento al terzo punto non perviene al momento alcuna indicazione in merito.
Per quel che riguarda le Linee principali di intervento circa gli incarichi, di tre punti affrontati, il primo risulterebbe esser non concreto ed alquanto generico, mentre il secondo, più specifico, indica che, l’ammontare della minima contrattuale dovrà essere aumentato rispetto agli attuali euro 1.500,00 annui. Il terzo ed ultimo, tratterà invece dell’armonizzazione dei valori massimi degli incarichi.
Altro argomento da analizzare sarà quello relativo ai Fondi Contrattuali con cui si cercherà di dar importanza soprattutto alle condizioni di lavoro dell’emergenza/urgenza ed alle sedi disagiate. A tal riguardo, si segnalano le modifiche da apportare, ovverosia: l’aumento del valore delle indennità del Fondo; indirizzare maggiormente il Fondo di Perequazione della libera professione ai medici che prestano servizio in Pronto Soccorso; nonché approfondimenti e maggiori dettagli circa i certificati Inail, RIA e attività di Pronto Soccorso.
Circa l’orario di lavoro, sembra si voglia mantenere lo stesso adottato per i primari, e, al fine di conciliare vita lavorativa con vita privata, si pensa di incrementare il lavoro a tempo parziale.
Per quel che riguarda le prestazioni aggiuntive, viene posto il limite di 48 ore settimanali, e garantirne invece delle altre, per le guardie notturne.
Altro punto, interessa l’uniformità della indennità di esclusività della dirigenza medica, che fino al 2021, è risultata incrementata del 27%.
Per quanto concerne le Disposizioni Particolari, si rammenta che, il personale assunto con solamente il terzo anno di specializzazione, lavorando 30-32 ore a settimana, non avrebbe diritto allo stesso trattamento economico e giuridico di un professionista assunto tramite concorso e con specializzazione, così neppure all’indennità di esclusività e specificità della dirigenza medica.
Tematica invece non affrontata, sarà la questione delle violenze poste in essere nei confronti del personale sanitario, mentre discussa, risulterà essere quella inerente l’erogazione dell’emolumento straordinario Una Tantum pari all’1,5% dello stipendio.
Da ultimo, è bene riportare i punti salienti che il CCNL dovrà analizzare e raggiungere, ossia: l’aumento della retribuzione fissa per i neo assunti; la priorità dell’utilizzo del Fondo di perequazione per i servizi di Pronto Soccorso; l’accesso alle prestazioni aggiuntive per il personale di settore che esercita attività al di fuori del Sistema Sanitario Nazionale, quindi privatamente; la finalizzazione nel Fondo 2 dei residui del Fondo 1 e del Fondo 3.

 

 

 

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