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Adeguamento dei registratori di cassa telematici alla lotteria degli scontrini istantanea 2023

19 Gennaio 2023 da Teleconsul Editore S.p.A.

La lotteria degli scontrini diventa istantanea nel 2023 e per consentire l’adeguamento dei registratori di cassa degli esercenti, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato specifiche tecniche e ha precisato che ci sarà tempo fino al 2 ottobre 2023 per mettersi in regola (Agenzia delle Entrate, Provvedimento del 18 gennaio 2023, n. 15943).

L’Agenzia delle Entrate adegua il processo di riconoscimento della conformità dei Registratori Telematici affinché sia possibile, per i produttori, dichiarare fino al 2 ottobre 2023, la conformità dei modelli già approvati alle nuove disposizioni sulla trasmissione dei dati per la lotteria istantanea, ai fini di un più rapido adeguamento dei dispositivi presenti sul mercato. Con il presente provvedimento l’Agenzia approva anche le specifiche tecniche della lotteria istantanea per l’adeguamento tecnico dei dispositivi di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri.

 

L’Agenzia precisa che gli aggiornamenti dei modelli dei dispositivi dovranno realizzarsi entro il 2 ottobre 2023, al fine di generare il codice bidimensionale da riportare nel documento commerciale, valido per la partecipazione alla lotteria istantanea. Il “codice bidimensionale”, le cui caratteristiche sono stabilite nelle specifiche tecniche, sarà emesso nello scontrino che viene rilasciato a seguito dell’acquisto e potrà essere utilizzato per la verifica in breve tempo dei biglietti vincenti.

 

Il provvedimento n. 15943/2023 modifica, in sintesi, i provvedimenti nn. 182017/2016 che stabilisce le caratteristiche obbligatorie dei registratori di cassa per la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi al Fisco, e n. 739122/2019 che regolamenta l’adattamento tecnico dei registratori telematici per consentire la partecipazione alla lotteria degli scontrini. I nuovi dettagli sono necessari per garantire entro il 2 ottobre 2023 la conformità dei registratori telematici e dei server RT.

Sono pertanto approvate anche le nuove specifiche tecniche “Specifiche tecniche RT – Versione 11” che devono essere rispettate obbligatoriamente dai nuovi modelli di Registratore Telematico e di ServerRT che presentano istanza di approvazione dopo il 30 giugno 2023, mentre per i modelli già approvati devono essere rispettate obbligatoriamente solo nel caso di presentazione di istanza di variante, successivamente al 30 giugno 2023. 

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Fondo Fasie: versamento dei contributi 2023 al Fondo di assistenza sanitaria integrativa

19 Gennaio 2023 da Teleconsul Editore S.p.A.

Tariffe, modalità contributive e scadenze di versamento per le Aziende ed i lavoratori iscritti al Fondo

Con la Circolare n. 1/2023 Industrie Ceramiche, indirizzata a tutte le Aziende del settore, viene indicata la prassi da seguire per un più corretto versamento e conseguente corretta comunicazione di questo, al Fondo di assistenza sanitaria integrativa Fondo Fasie.
Nella tabella sottostante sono riportati gli importi dei contributi che le Aziende ed i loro dipendenti dovranno versare per l’anno 2023:

 

Quota azienda
Quota annuaQuota dal 1° luglio
140,00 euro70,00 euro

 

Quota lavoratore
 Quota annuaQuota dal 1° luglio
Opzione standard140,00 euro70,00 euro
Opzione standard con iscrizione del/dei familiari186,00 euro per ogni familiare

372,00 euro per ogni convivente

93,00 euro per ogni familiare

186,00 euro per ogni convivente

Opzione extra295,00 euro147,50 euro
Opzione extra con iscrizione del/dei familiari186,00 euro per ogni familiare

372,00 euro per ogni convivente

93,00 euro per ogni familiare

186,00 euro per ogni convivente

Opzione plus705,00 euro352,50 euro

Di seguito sono invece indicate le modalità di erogazione e comunicazione dei versamenti contributivi.

Regolazione contributo a carico dell’Azienda per gli iscritti al Fondo dal 1° gennaio 2023
Il contributo a carico dell’Azienda, pari ad euro 140,00, versato per il singolo lavoratore iscritto al Fondo, deve esser corrisposto in un’unica soluzione entro il mese di gennaio 2023. Deve contestualmente esser inviata, una distinta di contribuzione con il dettaglio delle anagrafiche per cui è stato effettuato il bonifico, accedendo all’area Aziende del sito www.fasie.it e seguendo le varie istruzioni. Il mancato invio di questa, può comportare la sospensione della posizione dei dipendenti assistiti.

Regolazione contributo a carico dell’Azienda per coloro iscritti al Fondo dal 1° luglio 2023
Il contributo a carico dell’Azienda, di un ammontare pari ad euro 70,00 per ogni dipendente iscritto al Fondo dal 1° luglio 2023, deve essere versato in una sola soluzione entro il mese di luglio 2023. In concomitanza, deve esser altresì inviata la distinta di contribuzione con il dettaglio delle anagrafiche per cui è stato compiuto il bonifico, accedendo sempre all’apposita area Aziende del sito www.fasie.it e seguendo le relative istruzioni. Anche qui, il mancato invio può implicare la sospensione della posizione dei dipendenti assistiti.

Regolazione contributo a carico del dipendente iscritto al Fondo
Per il contributo a carico del dipendente, sia per la propria quota che per quelle di familiari e/o conviventi iscritti al Fondo come paganti, l’Azienda deve destinare anticipatamente a Fasie, la quota cui è obbligata, in un’unica soluzione entro il 16 gennaio 2023 o entro il 17 luglio 2023, secondo la decorrenza dell’iscrizione. Conseguentemente verranno applicate con cadenza mensile, le trattenute in busta paga del lavoratore iscritto. Contestualmente, deve esser inviata una distinta di contribuzione con il dettaglio delle anagrafiche per cui è stato effettuato il bonifico. I file dovranno essere inviati accedendo all’area Aziende del sito www.fasie.it e seguendo le istruzioni. Il mancato invio della distinta di contribuzione, comporta la sospensione della posizione dei dipendenti assistiti.

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Trascinamento giornate per i braccianti agricoli: gli adempimenti 

18 Gennaio 2023 da Teleconsul Editore S.p.A.

Fornite le indicazioni per ottenere il beneficio previdenziale relativo al 2022 e riconosciuto in taluni casi anche ai piccoli coloni e ai compartecipanti familiari (INPS, circolare 17 gennaio 2023, n. 5).

L’INPS ha illustrato gli adempimenti delle aziende per la compilazione degli elenchi nominativi dei braccianti agricoli valevoli per l’anno 2022. La procedura in questione è necessaria all’ottenimento di un particolare beneficio previdenziale, cosiddetto “Trascinamento di giornate” per i lavoratori agricoli a tempo determinato. Tale beneficio consiste nel riconoscimento, sia ai fini previdenziali, sia assistenziali, in aggiunta alle giornate di lavoro prestate nell’anno 2022, di un numero di giornate necessarie al raggiungimento del numero di quelle lavorative effettivamente svolte presso i medesimi datori di lavoro nell’anno precedente a quello di fruizione dei benefici per gli interventi di prevenzione e compensazione dei danni per calamità naturali o eventi eccezionali. Il “trascinamento” è riconosciuto anche ai piccoli coloni e ai compartecipanti familiari delle aziende che abbiano beneficiato dei medesimi interventi.

In particolare, il beneficio è destinato ai lavoratori occupati nell’anno 2022, per almeno cinque giornate, presso un’impresa agricola che abbia fruito di almeno uno degli interventi di cui all’articolo 1, comma 3, del D.Lgs. n. 102/2004 e che ricada in un’area dichiarata calamitata ai sensi dell’articolo 1, comma 1079, della Legge n. 296/2006. Requisito necessario ai fini del “trascinamento” è che le giornate di lavoro siano state prestate presso i medesimi datori di lavoro.

 

Gli adempimenti delle aziende

 

Le aziende interessate dovranno trasmettere per via telematica la dichiarazione di calamità, direttamente o per il tramite degli intermediari autorizzati, avvalendosi dell’apposito servizio, denominato “Dichiarazione calamità (Aziende agricole)”, reperibile nella sezione “Prestazioni e servizi” del sito istituzionale e fruibile con le consuete modalità di accesso. Le dichiarazioni di calamità devono fare riferimento alle aree delimitate ai sensi dell’articolo 1, comma 1079, della Legge n. 296/2006, così come da decreti/delibere regionali.

Per la concessione del beneficio ai piccoli coloni e compartecipanti familiari, i concedenti devono inviare alle Strutture dell’Istituto competenti per territorio il modulo “SC95” – “Dichiarazione per la concessione ai piccoli coloni/compartecipanti familiari dei benefici a seguito di eventi calamitosi o di eventi eccezionali”, reperibile sul sito dell’Istituto. 

La trasmissione dovrà avvenire entro la data del 24 febbraio 2023 per consentire alle strutture territoriali INPS di procedere alla validazione delle domande in tempo utile alla compilazione degli elenchi annuali valevoli per l’anno 2022.

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CCNL Metalmeccanica – Piccola Industria: previsto welfare aziendale entro febbraio 2023

18 Gennaio 2023 da Teleconsul Editore S.p.A.

Erogazione del welfare per tutti i dipendenti del settore entro la fine di febbraio

Il CCNL Metalmeccanica-Piccola Industria, sottoscritto il 26 maggio 2021, tra Unionmeccanica, con l’assistenza di Confapi e la Fim-Cisl, la Fiom-Cgil, la Uilm-Uil, ed applicato al personale dipendente addetto alla piccola e media industria metalmeccanica, orafa e alla installazione di impianti Unionmeccanica Confapi, ha previsto, all’art. 52 che, per gli anni 2022, 2023 e 2024, le aziende del settore, dovranno rendere disponibili per il personale impiegato, gli strumenti di welfare entro la fine del mese di febbraio di ciascun anno.
Tali valori, sono onnicomprensivi ed espressamente esclusi dalla base di calcolo del TFR.
Hanno diritto al welfare, i lavoratori che, superato il periodo di prova, in forza al 1° gennaio di ciascun anno o successivamente assunti entro il 31 dicembre di ciascun anno, abbiano: un contratto a tempo indeterminato, oppure un contratto a tempo determinato, avendo però maturato almeno 3 mesi, anche non consecutivi, di anzianità di servizio nel corso di ciascun anno (1° gennaio – 31 dicembre). Ne sono esclusi coloro in aspettativa non retribuita né indennizzata nell’anno di riferimento.
I suddetti valori non sono riproporzionabili per i lavoratori impiegati a tempo paziale, e comprensivi esclusivamente di eventuali costi fiscali o contributivi a carico dell’azienda.
Inoltre, ai fini dell’applicazione di quanto previsto, le Imprese in collaborazione con la R.s.u., tenuto conto delle esigenze dei dipendenti, della propria organizzazione e del rapporto con il territorio, provvederanno nel dotare, il personale impiegato, di una vasta gamma di beni e servizi.
Vi è da aggiungere che, la Unionmeccanica, la Fim-Fiom e la Uilm, determinano, in seno all’Ente Bilaterale, il sostegno, alle aziende di settore ed ai lavoratori, per la somministrazione di beni e servizi con finalità di educazione, istruzione, ricreazione e assistenza sociale e sanitaria, servizi alla persona o culto. Quanto detto, si aggiunge alle eventuali offerte di beni e servizi già presenti in azienda, sia unilateralmente riconosciute per regolamento, lettera di assunzione o altre modalità di formalizzazione, sia se derivanti da accordi collettivi, ed in quest’ultimo caso, le Parti firmatarie possono definire i criteri e le modalità di riconoscimento previsti dall’articolo di cui sopra.
Da ultimo, è bene specificare anche che, tutti i lavoratori, possono destinare i suddetti valori, di anno in anno al Fondo Fondapi secondo le regole e modalità previste dal medesimo, così come potranno destinarli all’Assistenza sanitaria integrativa, definita da Unionmeccanica e Fim Fiom, Uilm con il presente CCNL, fermo restando però che, il costo complessivo, di cui l’azienda deve farsi carico, non può superare i 200,00 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

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Sanimoda: scadenza contributiva posticipata al 31 gennaio

18 Gennaio 2023 da Teleconsul Editore S.p.A.

Dal 9 gennaio è disponibile la nuova Area Riservata per le Aziende 

Sanimoda, il Fondo di assistenza sanitaria integrativa per i lavoratori dell’industria della Moda, comunica che dal 9 gennaio è disponibile la nuova Area Riservata per le Aziende.
Le aziende già iscritte a Sanimoda dovranno generare una nuova password per accedervi. Per la generazione della nuova password sono necessari:
– il codice fiscale aziendale, e
– l’email indicata nel campo recapiti presso la posizione aziendale su precedente Area riservata (disponibile in consultazione).
Nella prima fase di avvio, la nuova Area riservata avrà funzioni temporaneamente limitate, ma sarà possibile creare fin da subito la distinta contributiva con due modalità:
– caricando il file txt: con l’upload il sistema acquisisce le posizioni dei neo iscritti;
– con la funzione Data entry: permette di cambiare lo stato dei dipendenti e di aggiungere nuovi iscritti. Queste variazioni anagrafiche vengono salvate solo con l’effettiva creazione della distinta.
In questa prima fase le cessazioni dei dipendenti potranno essere acquisite dal sistema unicamente creando la distinta da Data entry. Le distinte create dal 9 gennaio saranno visualizzabili in Area riservata dopo il 20 gennaio.

Se la distinta creata è formalmente corretta, viene inviata una email con modulo di bonifico, mentre se la distinta creata presenta errori, viene inviata una email con la segnalazione delle anomalie.
Inoltre, eventuali bonifici rimasti sulla precedente posizione aziendale e disponibili alla riconciliazione con una distinta, saranno visualizzabili nella nuova Area riservata dopo il 20 gennaio e solo dopo tale data potranno essere impiegati per riconciliarsi alla distinta del trimestre 2023-1.
La scadenza contributiva del 20 gennaio è posticipata al 31 gennaio. 

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In Gazzetta la legge di conversione del Decreto Aiuti quater

18 Gennaio 2023 da Teleconsul Editore S.p.A.

Il Decreto Aiuti quater è legge: pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 17 gennaio 2023 ed entrata in vigore il giorno successivo, la legge di conversione con modifiche (Legge 13 gennaio 2023, n. 6).

Il D.L. n. 176/2022 (cd. Decreto Aiuti quater), recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica, è stato convertito in legge con alcune modifiche.

 

Nel settore energetico, viene prorogato dal 30 giugno al 30 settembre 2023 il termine ultimo per l’utilizzo dei bonus energetici riconosciuti alle imprese per gli acquisti di energia elettrica e di gas naturale effettuati nel mese di dicembre 2022. Analogamente, fissato al 30 settembre 2023 anche il termine per l’utilizzo dei crediti relativi al terzo trimestre 2022 e ai mesi di ottobre e novembre 2022.

 

L’articolo 2 bis, di nuova introduzione, fa slittare dal 31 marzo al 30 giugno 2023 i termini per l’utilizzo, in capo a beneficiari e cessionari, del credito d’imposta relativo alle spese sostenute nel quarto trimestre del 2022 (ottobre, novembre e dicembre) per l’acquisto di carburanti alle imprese esercenti attività agricola e della pesca.

 

L’articolo 2, come modificato, proroga la più volte disposta riduzione delle aliquote di accisa applicabili ad alcuni prodotti energetici.

 

Introdotto anche l’articolo 3 bis, con misure di sostegno per fronteggiare i costi dell’energia e incremento dei relativi fondi in precedenza istituiti. Autorizzata la spesa di 350 milioni di euro per l’anno 2022 per contenere le conseguenze derivanti agli utenti finali dagli aumenti dei prezzi del settore del gas naturale.

 

Al fine di promuovere il passaggio di aziende a combustibili alternativi, l’articolo 4 bis stabilisce che, esclusivamente fino al 31 marzo 2024, la sostituzione del gas naturale con combustibili alternativi, compreso il combustibile solido secondario, e le relative modifiche tecnico-impiantistiche ai fini del soddisfacimento del fabbisogno energetico degli impianti industriali, sono da qualificarsi come modifiche non sostanziali.

 

Nell’ambito del settore cinematografico, il nuovo articolo 11 bis disciplina la responsabilità dei cessionari, modificando l’articolo 21, comma 4, della Legge n. 220/2016. Pertanto, in tema di cessione di crediti d’imposta, si stabilisce che i cessionari rispondono solo per l’eventuale utilizzo del credito d’imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto all’importo ricevuto. Il recupero dell’importo corrispondente al credito d’imposta indebitamente utilizzato è effettuato nei confronti del soggetto beneficiario, ferma restando, in presenza di concorso nella violazione, oltre all’applicazione dell’articolo 9 del D.Lgs. n. 472/1997, anche la responsabilità in solido del cessionario.

 

Previste anche misure per il rilancio della competitività delle imprese italiane e di rafforzamento del sistema delle start-up innovative (art. 14 bis).

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CCNL Istituzioni Socio – Assistenziali (Anaste – Confsal): previsti nuovi minimi retributivi

18 Gennaio 2023 da Teleconsul Editore S.p.A.

Le parti concordano un aumento contrattuale con effetti dalla sottoscrizione del CCNL

In data 27 dicembre 2022 è stato siglato tra Anaste e Ciu, Snalv Confsal, Confsal, Cse Sanità, Cse Fulscam, Confelp il CCNL per il personale dipendente dalle realtà del settore socio-sanitario-assistenziale-educativo, che ha previsto nuovi minimi retributivi con effetti a decorrere dalla data di sottoscrizione,  la cui erogazione, comprensiva di eventuali arretrati, sarà effettuata dal primo mese utile.
Tale incremento si dovrà intendere non assorbibile, fatta salva diversa previsione dei contratti individuali di lavoro.

LivelloMinimo
Quadro2.014,24
101.864,82
91.790,45
81.673,30
71.657,55
61.604,06
51.547,98
41.477,10
3s1.442,05
31.406,99
21.314,48
11.224,94




 

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Ebincolf: acquisizione dello status di Organismo di certificazione “Accredia”

17 Gennaio 2023 da Teleconsul Editore S.p.A.

Dal 2023 Ebincolf, operativo in qualità di Organismo di certificazione con il marchio “Certicolf”, certificherà la professionalità degli assistenti familiari sulla base della norma UNI 11766:2019

Ebincolf, l’Ente Bilaterale Nazionale del settore del Lavoro Domestico costituito dalle Parti Sociali firmatarie della contrattazione nazionale di settore Fidaldo, Domina, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil e Federcolf, ha acquisito lo status di Organismo di certificazione Accredia con l’accreditamento riconosciuto ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17024 del 2012.
Per l’ammissione all’esame di certificazione le lavoratrici e i lavoratori dovranno dimostrare di possedere tre requisiti minimi:
– una conoscenza di base della lingua italiana;
– una comprovata formazione, realizzata nell’ultimo triennio, che abbia consentito il conseguimento delle conoscenze, abilità e competenze nella mansione oggetto della certificazione;
– un’esperienza lavorativa in regola di almeno 12 mesi, anche non continuativa, nell’ultimo triennio e nelle mansioni oggetto della certificazione.
Dal 2023 Ebincolf, operativo in qualità di Organismo di certificazione con il marchio “Certicolf”, certificherà la professionalità degli assistenti familiari sulla base della norma UNI 11766:2019 “Attività professionali non regolamentate. Assistente familiare: colf, baby-sitter, badante – Requisiti di conoscenza, abilità e competenza”. La norma definisce i requisiti specifici di ciascuna figura professionale operativa nell’ambito dell’assistenza familiare, con riferimento alle tre qualifiche funzionali di colf, badante e baby sitter.
L’iter di certificazione, avviato da Ebincolf nel 2017 sulla base di un disciplinare interno, ha comportato una significativa rivisitazione delle competenze e dell’organizzazione dell’Ente, esaltando il valore della contrattazione collettiva nazionale.

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Ammortizzatori sociali 2023: la sintesi dei provvedimenti

17 Gennaio 2023 da Teleconsul Editore S.p.A.

L’INPS riepiloga le principali disposizioni in materia sia sul versante delle misure in costanza di rapporto di lavoro, sia di quelle a sostegno al reddito e alle famiglie (INPS, circolare 16 gennaio 2023, n. 4).

Un quadro riepilogativo delle principali disposizioni destinate a produrre effetti, nel corso del 2023, in materia di ammortizzatori sociali, a seguito dell’entrata in vigore della Legge di bilancio 2023 e del Decreto Milleproroghe 2023: è quanto ha fornito l’INPS con la circolare in oggetto. L’Istituto ha elencato gli interventi contenuti nel testo della manovra finanziaria, a partire dai trattamenti di sostegno al reddito in favore dei lavoratori dipendenti da imprese operanti in aree di crisi industriale complessa che vedono un incremento di 250 milioni di euro annui, a decorrere dall’anno 2023, del Fondo sociale per occupazione e formazione (articolo 1, comma 324 della Legge 29 dicembre 2022, n. 197) e ulteriori 70 milioni di euro a valere sul citato Fondo, per la prosecuzione dei trattamenti di sostegno al reddito (cassa integrazione straordinaria e mobilità in deroga) in favore dei lavoratori dipendenti da imprese operanti in aree di crisi industriale complessa.

Di seguito alcuni tra i principali interventi.

Misure di sostegno per i lavoratori del settore dei call center

Il comma 327 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2023 proroga, per l’anno 2023, le misure di sostegno del reddito per i lavoratori dipendenti delle imprese del settore dei call center, nel limite di spesa di 10 milioni di euro, al cui onere si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione.

Proroga dell’integrazione del trattamento di CIGS per i dipendenti del gruppo ILVA

Prorogata per l’anno 2023 (comma 328), nel limite di spesa di 19 milioni di euro, l’integrazione del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS), prevista anche ai fini della formazione professionale per la gestione delle bonifiche per i dipendenti del gruppo ILVA.

Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale per cessazione di attività

Viene disposta la proroga (comma 329), per l’anno 2023, della possibilità di accedere al trattamento straordinario di integrazione salariale da parte delle aziende che abbiano cessato o stiano cessando l’attività produttiva, ai fini della gestione degli esuberi di personale. La misura di sostegno – per la cui prosecuzione sono stanziati 50 milioni di euro a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione – potrà essere concessa, in deroga ai limiti massimi di fruizione delle integrazioni salariali, per un periodo massimo di 12 mesi.

Congedo parentale

La legge di Bilancio 2023, infine, ha introdotto un’importante novità in materia di congedo parentale al comma 359: si dispone, infatti, per la durata massima di un mese di congedo e fino al sesto anno di vita del bambino, l’elevazione dell’indennità dal 30% all’80% della retribuzione. In particolare, la nuova misura che può essere fruita in alternativa tra i genitori trova applicazione con riferimento ai lavoratori dipendenti che terminano il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità, successivamente al 31 dicembre 2022.

 

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Cassa Mutua Nazionale: operazioni di conferma o variazione del nucleo familiare entro il 31 gennaio

17 Gennaio 2023 da Teleconsul Editore S.p.A.

Il personale delle BCC per poter fruire dei servizi resi da Cassa Mutua Nazionale dovrà provvedere entro il 31 gennaio 2023 alla conferma o variazione della composizione del proprio nucleo familiare iscritto alla Cassa stessa

Anche per l’anno 2023, come per gli anni precedenti, il personale delle Banche di Credito Cooperativo (BCC) per poter fruire dei servizi resi da Cassa Mutua Nazionale dovrà provvedere entro il 31 gennaio 2023 alla conferma o variazione della composizione del proprio nucleo familiare iscritto alla Cassa stessa. Tale operazione di conferma o variazione potrà essere effettuata accedendo all’area riservata del sito web di Cassa Mutua Nazionale.
Dipendente in servizio
Per le lavoratrici ed i lavoratori che hanno iscritto a Cassa Mutua Nazionale i propri familiari non fiscalmente a carico (coniuge/convivente more uxorio e familiari), a partire da questo anno, contestualmente alla operazione di conferma o variazione di cui sopra, dovranno essere indicate anche le modalità di versamento dei contributi dovuti.
Per il pagamento dei contributi dovuti, a decorrere dal 1° gennaio di questo anno, sarà necessario provvedere, a cura della lavoratrice/del lavoratore, a rendere esecutiva la domiciliazione sul proprio conto corrente bancario attraverso il Mandato di addebito diretto – SSD SEPA – a favore di Cassa Mutua Nazionale in un’unica soluzione. Questo sarà possibile autorizzando la modalità di pagamento SSD direttamente nell’area riservata del sito di Cassa Mutua Nazionale in fase di conferma/variazione del proprio nucleo familiare, oppure, sempre nell’area riservata, nella sezione area personale – profilo, dove sarà possibile inviare il modulo SSD a Cassa Mutua Nazionale. Non sarà più prevista, per il personale in servizio, la possibilità di esecuzione del pagamento di detti contributi attraverso la disposizione alle aziende di appartenenza e la relativa rendicontazione dei contributi versati, da parte di queste ultime, a Cassa Mutua Nazionale.
Di seguito i contributi a carico del dipendente in servizio per i familiari non fiscalmente a carico.

Tipologia familiare Quota a carico del dipendente  
Coniuge/Convivente more uxorio NFC  300,00 euro
Familiare NFC  360,00 euro

Pensionati

Le pensionate/i pensionati (e coloro i quali sono a loro equiparati a norma di statuto) per la propria iscrizione e per l’iscrizione dei componenti del nucleo familiare (coniuge/convivente more uxorio e familiari) a Cassa Mutua Nazionale, sia fiscalmente che non fiscalmente a carico, dovranno effettuare le medesime attività descritte per le lavoratrici ed i lavoratori in servizio, con la differenza che le quote di iscrizione potranno essere versate:
– in una rata annuale o due rate semestrali a mezzo bonifico bancario a favore di Cassa Mutua Nazionale;
– con addebito diretto SDD SEPA, scegliendo se versare il totale dei contributi in un’unica soluzione annuale o in rate mensili.
Di seguito i contributi a carico del pensionato per se e per i familiari fiscalmente e non fiscalmente a carico.

Tipologia del contributoCategoriaImporto del contributo
Contributi

cumulativi 

Pensionati

Coniugi FC

Conviventi more uxorio FC

Famigliari FC

Coniugi NFC

Conviventi more uxorio NFC

Famigliari NFC

840,00 euro

 66,00 euro

 66,00 euro

105,60 euro

300,00 euro

 300,00 euro

360,00 euro

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