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CCNL Misericordie e Istituzioni Socio Assistenziali – Anpas: continuano le trattative

24 Febbraio 2023 da Teleconsul Editore S.p.A.

Il punto sulle trattative per l’unificazione del CCNL Misericordie e il CCNL Istituzioni Socio Assistenziali – Anpas

In data 20 febbraio si è svolto il confronto tra le OO.SS. Fp Cgil, Cisl Fp, Uil Fpl  e le delegazioni Anpas e Misericordie per l’unificazione dei rispettivi CCNL.
Le parti datoriali hanno evidenziato le difficoltà derivanti dal fatto che in alcune regioni non sono previsti riconoscimenti economici per le attività in convenzione alle Associazioni a seguito di eventuali rinnovi dei CCNL. A tal proposito, le O.SS. hanno aperto un confronto con le Regioni al fine di risolvere tale problematica e procedere con l’unificazione dei CCNL, sottolineando altresì la necessità di accelerare i tempi per arrivare ad una conclusione che comporti anche ad un aumento contrattuale.
Per quanto riguarda il CCNL Misericordie è stato stabilito dai sindacati di salvaguardare alcuni istituti, come l’indennità di turno, l’indennità di cassa, l’indennità per rischio radiologico, l’ EAOR e le relative ore di permesso in un’apposita sezione del CCNL. 
Il confronto proseguirà il prossimo 2 marzo.

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Pensionati all’estero: parte l’accertamento in vita per il 2023 e 2024

24 Febbraio 2023 da Teleconsul Editore S.p.A.

Resi noti i tempi e le modalità della campagna di verifica che si svolgerà in due fasi tra il marzo 2023 e il gennaio 2024 (INPS, messaggio 23 febbraio 2023, n. 794).

L’INPS ha comunicato la tempistica e le modalità di svolgimento dell’accertamento dell’esistenza in vita dei pensionati all’estero per gli anni 2023 e 2024. Anche quest’anno la campagna sarà effettuata da Citibank N.A., quale fornitore del servizio di pagamento delle pensioni al di fuori del territorio nazionale, al fine di assicurare la correttezza dei flussi di pagamento e nello stesso tempo costituire uno strumento di prevenzione e contrasto al fenomeno dell’indebita percezione delle prestazioni.

Tempi della verifica relativa anni 2023 e 2024

Per quel che riguarda la tempistica di svolgimento dell’accertamento, il processo di verifica sarà articolato in due fasi cronologicamente distinte. La prima fase, riferita al 2023, si svolgerà da marzo a luglio e riguarderà i pensionati residenti in America, Asia, Estremo Oriente, Paesi scandinavi, Stati dell’Est Europa e paesi limitrofi. Citibank curerà la spedizione delle richieste di attestazione dell’esistenza in vita a partire dal 20 marzo 2023 e i pensionati dovranno far pervenire le attestazioni entro il 18 luglio 2023. Nel caso in cui l’attestazione non sia prodotta, il pagamento della rata di agosto 2023, laddove possibile, avverrà in contanti presso gli sportelli Western Union del Paese di residenza. In caso di mancata riscossione personale o produzione dell’attestazione di esistenza in vita entro il 19 agosto 2023, il pagamento delle pensioni sarà sospeso a partire dalla rata di settembre 2023.

La seconda fase si svolgerà, invece, da settembre 2023 a gennaio 2024 e riguarderà i pensionati residenti in Europa, Africa e Oceania. Le comunicazioni saranno inviate ai pensionati a partire dal 20 settembre 2023 e i pensionati dovranno far pervenire le attestazioni di esistenza in vita entro il 18 gennaio 2024. Nel caso in cui l’attestazione non sia prodotta, il pagamento della rata di febbraio 2024, laddove possibile, avverrà in contanti presso gli sportelli Western Union del Paese di residenza. In caso di mancata riscossione personale o produzione dell’attestazione di esistenza in vita entro il 19 febbraio 2024, il pagamento delle pensioni sarà sospeso a partire dalla rata di marzo 2024.

Allo scopo di ridurre il rischio di pagamenti di prestazioni dopo la morte del beneficiario e in una logica di prevenzione delle criticità derivanti dalle eventuali azioni di recupero delle somme indebitamente erogate, alcuni pensionati potranno essere interessati dalla verifica generalizzata dell’esistenza in vita, indipendentemente dalla propria area geografica di residenza o domicilio.

I gruppi di pensionati esclusi dall’accertamento

Per razionalizzare lo svolgimento dell’attività di verifica, l’accertamento che avrà inizio a marzo 2023 escluderà alcuni gruppi di pensionati:

– quelli che sono oggetto di scambi mensili di informazioni con lo ZUS polacco;

– i pensionati che hanno riscosso personalmente agli sportelli Western Union almeno una rata di pensione in prossimità dell’avvio del processo di verifica;

– pensionati i cui pagamenti sono stati già sospesi da Citibank a seguito del mancato completamento delle precedenti campagne di accertamento dell’esistenza in vita o di riaccrediti consecutivi di rate di pensione.

Nel caso dei residenti in Europa, Africa e Oceania è stato ritenuto opportuno non includere nel processo di verifica che la Banca avvierà nel mese di settembre 2023, anche:

– i pensionati che sono oggetto di scambi mensili di informazioni con le istituzioni previdenziali tedesche e svizzere;

– i pensionati che sono oggetto di scambi mensili di informazioni con la CNAV francese;

– i residenti in Belgio, beneficiari di trattamenti pensionistici comuni con il Service Fédéral des Pensions (SFPD). 

Infine, nel messaggio in commento sono riportate le modalità della richiesta delle attestazioni di esistenza in vita per i pensionati coinvolti nella prima fase della verifica anno 2023, di produzione della prova dell’esistenza in vita, le possibilità di richiesta di riemissione delle rate non pagate e l’illustrazione del servizio di supporto di Citibank.

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CCNL Cooperative sociali: proposte modifiche al campo di applicazione

24 Febbraio 2023 da Teleconsul Editore S.p.A.

Durante l’ultimo confronto per il rinnovo del contratto le Centrali cooperative hanno proposte modifiche all’articolato relativo al campo di applicazione

Il 21 febbraio 2023 nella sede di Confcooperative a Roma tra le Centrali cooperative e le organizzazioni sindacali Fp-Cgil, Fp-Cisl, Fp-Uill, Fisascat-Cisl e UIltucs è proseguito il confronto per il rinnovo del CCNL Cooperative Sociali, scaduto nel 2019.
Le Associazioni datoriali hanno illustrato una nuova proposta relativa all’articolato sul campo di applicazione, dettagliando in maniera più esaustiva l’eventuale nuovo perimetro del contratto, così come richiesto per chiarimento dalle organizzazioni sindacali nel precedente incontro di gennaio. 
I sindacati, dopo aver visionato la nuova bozza di testo, hanno espresso unitariamente la loro contrarietà ed evidenziato le criticità su determinati aspetti della proposta, pur ribadendo la loro disponibilità a proseguire i lavori relativi al percorso di rinnovo del contratto. 
In chiusura dell’incontro è stato rinnovato il mandato alle tre commissioni relative all’area socio sanitaria, socio educativa e inserimento al lavoro-cooperazione di tipo B, in merito al lavoro sulla declaratoria professionale che proseguirà nelle prossime settimane, ed è stato altresì definito il calendario dei prossimi incontri in plenaria che si terranno il 20 marzo e il 3 aprile 2023.

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CCNL Scuola Pubblica: il punto sulla trattativa

23 Febbraio 2023 da Teleconsul Editore S.p.A.

I sindacati chiedono un’accelerazione del confronto e che si cominci una vera trattativa delle proposte avanzate

Il 6 giugno 2022 è incominciata la trattativa per il rinnovo del CCNL Scuola Pubblica, mentre a novembre è stato sottoscritto un accordo, che sarà parte integrante del nuovo CCNL, relativo all’anticipo dell’erogazione del 95% delle competenze economiche già previste dalle leggi di bilancio degli anni 2019, 2020 e 2021.
Di seguito i punti salienti delle trattative. 
Parte Economica
Il nuovo CCNL dovrà prevedere, per la parte economica, le modalità di utilizzo delle risorse rimaste (5%) e di quelle aggiuntive previste dalla legge di bilancio del 2022.
Dal punto di vista sindacale,si suggerisce di definire la situazione degli EPR, in quanto  le risorse aggiuntive che sono state previste per la valorizzazione professionale degli EPR a decorrere dal 1° gennaio 2022 è stata stanziata soltanto per gli Enti di ricerca vigilati dal MUR e nella Legge di Bilancio 2023 non viene menzionata alcuna valorizzazione del personale degli Enti di ricerca non vigilati dal MUR.
Parte Normativa
La trattiva si incentra:
– sulla revisione dell’ordinamento del personale Tecnico ed amministrativo: secondo i Sindacati dovranno essere previsti meccanismi di primo inquadramento che tengano conto delle professionalità dei dipendenti, del titolo di studio posseduto e, in assenza di questo, della anzianità lavorativa; il nuovo ordinamento dovrà consentire uno sviluppo professionale a tutti i dipendenti in ruolo, tecnici e amministrativi; il differenziale economico tra le posizioni iniziali e le rispettive posizioni apicali dovrà essere maggiore rispetto all’attuale differenziale;
– sulla revisione dell’ordinamento del personale ricercatore e tecnologo: i Sindacati  evidenziano la necessità di rendere le carriere dei ricercatori e tecnologi più rapide;
– sull‘orario di lavoro e modalità di lavoro agile dei ricercatori e tecnologi: i Sindacati intendono proporrela modifica dell’art. 58 al comma 3, specificando che l’attività fuori sede può essere eseguita in qualsiasi luogo individuato dal ricercatore o tecnologo dove la prestazione lavorativa sia tecnicamente possibile nel rispetto delle norme di riservatezza e sicurezza e che l’autocertificazione mensile sia limitata alla esclusiva indicazione del tempo di attività svolto.
– sulle performance: i Sindacati ritengono necessario definire un nuovo sistema di valutazione annuale, abrogando la suddivisione dei lavoratori in tre fasce di premialità. 

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CCNL Barbieri e parrucchieri: erogazione Una Tantum nel mese di marzo

23 Febbraio 2023 da Teleconsul Editore S.p.A.

Corresponsione della 3ª tranche Una Tantum di euro 46,00

L’Ipotesi di Accordo siglata in data 10 ottobre 2022, tra Confartigianato Benessere acconciatori, Confartigianato Benessere estetica, Cna Unione benessere e sanità, Casartigiani, Claai e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil, ed applicata ai dipendenti delle imprese di Acconciatura, Estetica, Tricologia non curativa, Tatuaggio, Piercing e Centri Benessere, prevede, ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale dal 1° luglio 2016 al 30 settembre 2022, a tutto il personale in forza alla data del 10 ottobre 2022, la corresponsione della 3ª tranche dell’importo Una Tantum pari ad euro 46,00.
Per coloro assunti con contratto di apprendistato, detto ammontare viene erogato al 70%.
Per i casi di servizio militare, assenza facoltativa post-partum, part-time, sospensioni per mancanza di lavoro concordate, l’Una Tantum viene ridotta proporzionalmente.
Ed inoltre, gli importi eventualmente già corrisposti a titolo di futuri miglioramenti contrattuali, devono esser considerati a tutti gli effetti anticipazioni di Una Tantum e pertanto detratti dalla stessa fino a concorrenza.
Da ultimo, si specifica pure, che tale indennità è esclusa dalla base di calcolo del TFR.

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Pensioni, le informazioni sul cedolino di marzo 2023

23 Febbraio 2023 da Teleconsul Editore S.p.A.

L’INPS rende noto data di pagamento, rivalutazione e trattenute fiscali sul prossimo rateo (INPS, comunicato 20 febbraio 2023).

Il pagamento delle pensioni per il prossimo mese avverrà il 1° marzo. A renderlo noto è ovviamente l’INPS che ha comunicato anche gli altri dati relativi al cedolino di marzo 2023: rivalutazione, trattenute fiscali e modalità di conguaglio. In particolare, in materia di rivalutazione dei trattamenti pensionistici, l’Istituto ricorda che in attesa dell’approvazione della Legge di bilancio 2023, ha attribuito la rivalutazione delle pensioni e delle prestazioni assistenziali dal 1° gennaio 2023 nella misura del 100% in tutti i casi in cui l’importo di pensione cumulato fosse compreso nel limite di quattro volte il trattamento minimo in pagamento nell’anno 2022 (pari a 2.101,52 euro). 

Con l’approvazione della Legge di bilancio, l’INPS ha quindi effettuato il calcolo della perequazione relativa ai trattamenti pensionistici il cui importo cumulato sia superiore a 4 volte il trattamento minimo secondo le fasce di importo e le relative percentuali previste. L’importo di pensione è stato, pertanto, aggiornato dal mese di marzo 2023 e sono stati posti in pagamento anche gli arretrati di perequazione riferiti ai mesi di gennaio e febbraio 2023.

Trattenute fiscali

Per quel che concerne le prestazioni fiscalmente imponibili sul rateo di marzo vengono prelevate oltre alle ritenute IRPEF a titolo di acconto anche le addizionali regionali e comunali relative al 2022. L’Istituto ricorda che queste trattenute sono effettuate in 11 rate nell’anno successivo a quello cui si riferiscono. Le prestazioni di invalidità civile, le pensioni o gli assegni sociali, le prestazioni non assoggettate alla tassazione per particolari motivazioni (detassazione per residenza estera, vittime del terrorismo) non subiscono trattenute fiscali.

Conguaglio anno di imposta 2022

L’INPS, in qualità di sostituto d’imposta dei titolari dei trattamenti pensionistici, ha effettuato le operazioni di conguaglio fiscale tra l’ammontare delle ritenute operate e l’imposta effettivamente dovuta sull’ammontare complessivo delle somme e i valori corrisposti nel corso dell’anno d’imposta 2022, tenendo conto delle detrazioni eventualmente spettanti a norma degli articoli 12 e 13 del TUIR. Quanto sopra in conformità all’articolo 23, comma 3, del D.P.R. n. 600/1973, che fissa quale termine ultimo di dette operazioni di conguaglio il 28 febbraio dell’anno successivo.
Conseguentemente gli esiti contabili di tali conguagli, dai quali possono essere generate imposte a debito o anche a credito, vengono applicati a decorrere dal rateo di marzo 2023.

Per i redditi di pensione annui di importo inferiore a 18.000 euro e con debiti superiori a 100 euro si procede ad applicare automaticamente il debito d’imposta, con rate di pari importo, sulle prestazioni in pagamento a decorrere dalla prima rata utile della prestazione in pagamento fino all’effettivo saldo. 

Per i redditi di pensione annui di importo superiore a 18.000 euro e per quelli di importo inferiore a 18.000 euro con debito superiore a 100 euro il debito d’imposta viene invece applicato sulle prestazioni in pagamento dal mese di marzo 2023 con azzeramento delle pensioni laddove le imposte corrispondenti siano risultate pari o superiori alle relative capienze. Ai fini del prelievo del debito d’imposta, qualora risulti un residuo debito, nonostante l’azzeramento della prestazione del mese precedente, tale debito viene trattenuto sui ratei di pensione in pagamento nei mesi successivi fino al definitivo saldo. Le somme conguagliate verranno certificate nella Certificazione Unica 2023.
Tutti i pensionati che, a seguito dell’applicazione del conguaglio a debito abbiano subito la riduzione o l’azzeramento della pensione, possono acquisire il dettaglio delle operazioni di calcolo accedendo al servizio MyINPS o al cedolino di pensione, in cui è disponibile la sezione dedicata ai conguagli IRPEF e dove sono riportati puntualmente l’imponibile complessivo, l’imposta dovuta, quella effettivamente pagata e l’eventuale residuo debito da trattenere.

 

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Fim-Cisl propone la settimana lavorativa corta

23 Febbraio 2023 da Teleconsul Editore S.p.A.

Il sindacato Fim-Cisl chiede l’apertura di un confronto sulla settimana corta di 4 giorni con gli altri sindacati del settore (Fiom-Cgil e Uilm-Uil) e le controparti datoriali 

Il segretario generale dei metalmeccanici della Fim-Cisl, vista la positiva sperimentazione della settimana corta nel Regno Unito in 61 aziende, con interessanti risultati sia per le aziende che per i lavoratori, ha richiesto un confronto tra parti sociali affinchè anche in Italia ci si possa muovere nella stessa direzione. Ha altresì rappresentato che è tempo di regolare il lavoro, soprattutto nel settore manifatturiero, in modo più sostenibile, libero e produttivo. I salti tecnologici ed organizzativi che si stanno realizzando in tante aziende metalmeccaniche devono spronare ad andare oltre e superare gli eventuali ostacoli. È possibile ripensare gli orari aziendali e ridurli non contro la competitività aziendale ma ricercando nuovi equilibri e migliori risultati.
Già lo scorso anno la Fim-Cisl ha proposto di negoziare, soprattutto a livello aziendale, una forma di lavoro fatta di 4 parti di attività piena e 1/5 di riduzione d’orario che possa essere dedicata anche a formazione o ai carichi di cura.
Per il Sindacato non si tratta di ridurre gli orari in modo generico ma di rendere il lavoro maggiormente sostenibile e flessibile verso i bisogni delle persone. Significa rendere i posti di lavoro più attrattivi, in un’epoca dove tanti lavoratori, soprattutto giovani, stanno cambiando posto di lavoro e le competenze si muovono nel mercato del lavoro.

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CCNL Calzature – Industria: E.G.R. a marzo

22 Febbraio 2023 da Teleconsul Editore S.p.A.

Con la retribuzione del mese di marzo previsti 300,00 euro a titolo di Elemento di Garanzia Retributiva 

L’Ipotesi di Accordo del 21 giugno 2021 sottoscritto tra l’Assocalzaturifici Italiani e la Femca – Cisl, la Filctem – Cgil, la Uiltec – Uil per i  dipendenti delle aziende industriali che producono calzature, delle fabbriche di calzature di gomma non annesse agli stabilimenti per la produzione della gomma e  delle fabbriche per la confezione di calzature che non rientrano nella sfera di applicazione di altri contratti collettivi,  ha previsto per i lavoratori di società prive della contrattazione aziendale o territoriale che non percepiscono altri trattamenti economici individuali o collettivi un importo a titolo di elemento di garanzia retributiva pari a 300,00 euro.
Tale cifra, prevista dal 2021, sarà uguale per tutti i lavoratori e omnicomprensiva di ogni incidenza su tutti gli istituti legali e contrattuali, diretti, indiretti e differiti, ivi compreso il t.f.r. e verrà corrisposta interamente ai lavoratori in forza dal 1° gennaio al 31 dicembre del 2022.L’e.g.r. sarà proporzionalmente ridotto in dodicesimi per gli altri lavoratori, considerando come mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni e riproporzionato per i lavoratori a tempo parziale, in base al minor orario contrattuale. L’erogazione avverrà con la retribuzione del mese di marzo. 
Le aziende in situazione di crisi rilevata nel 2022  e/o nel 2023, che hanno ricorso o ricorrano agli ammortizzatori sociali (mobilità inclusa) o abbiano formulato istanza per il ricorso alle procedure concorsuali potranno definire con RSU e/o OO.SS. di categoria la sospensione, la riduzione o il differimento della corresponsione per l’anno di competenza.

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Contribuzione volontaria 2023 per dipendenti non agricoli, autonomi e iscritti alla Gestione separata

22 Febbraio 2023 da Teleconsul Editore S.p.A.

L’INPS si occupa dei contributi volontari relativi al 2023 di alcune categorie di soggetti, indicando, tra l’altro, le aliquote contributive alla luce della variazione percentuale verificatasi nell’indice dei prezzi al consumo comunicata dall’ISTAT (INPS, circolare 20 febbraio 2023, n. 22).

Si tratta, in particolare, dei versamenti volontari dei lavoratori dipendenti non agricoli, degli iscritti all’evidenza contabile separata del FPLD e degli iscritti al Fondo Volo e al Fondo dipendenti Ferrovie dello Stato S.p.A., degli iscritti al Fondo speciale Istituto Postelegrafonici (ex IPOST), dei giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti, dei versamenti volontari nelle gestioni degli artigiani e dei commercianti e degli iscritti alla Gestione separata.

 

La variazione percentuale verificatasi nell’indice dei prezzi al consumo, per le famiglie di operai e impiegati, tra il periodo gennaio 2021 – dicembre 2021 e il periodo gennaio 2022 – dicembre 2022, è stata comunicata dall’ISTAT nella misura del +8,1%.

 

Riguardo ai lavoratori dipendenti non agricoli, sulla base della predetta variazione dell’indice ISTAT, per l’anno 2023: la retribuzione minima settimanale è pari a € 227,18; la prima fascia di retribuzione annuale oltre la quale è prevista l’applicazione dell’aliquota aggiuntiva dell’1%, è di € 52.190,00; il massimale di cui all’articolo 2, comma 18, della Legge n. 335/1995, da applicare ai prosecutori volontari titolari di contribuzione non anteriore al 1° gennaio 1996 o che, avendone il requisito, esercitino l’opzione per il sistema contributivo, è pari a € 113.520,00.

 

Viene indicata l’aliquota contributiva a carico dei lavoratori dipendenti non agricoli, autorizzati alla prosecuzione volontaria nel FPLD con decorrenza successiva al 31 dicembre 1995, che è pari al 33% mentre, con decorrenza compresa entro il 31 dicembre 1995, è confermata l’aliquota del 27,87%.

 

Gli iscritti all’evidenza contabile separata del FPLD (Autoferrotranvieri, Elettrici, Telefonici e dirigenti ex INPDAI) e al Fondo dipendenti Ferrovie dello Stato S.p.A. continuano a versare la stessa aliquota vigente per la contribuzione obbligatoria, pari al 33%. Per i prosecutori volontari nel Fondo Volo restano invariate le aliquote contributive differenziate in relazione alla data di iscrizione al Fondo, all’anzianità complessivamente maturata, anche in gestioni diverse, al 31 dicembre 1995 e all’adesione ai Fondi complementari.

 

Nessuna variazione nemmeno per l’aliquota IVS dovuta dagli iscritti al Fondo speciale Istituto Postelegrafonici che si conferma, quindi, al 32,65%.

 

Versano la stessa aliquota contributiva IVS vigente nell’assicurazione generale obbligatoria, pari al 33%, anche giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti iscritti nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD) ovvero all’evidenza contabile separata dello stesso FPLD.

 

L’importo dei contributi volontari degli artigiani e degli esercenti attività commerciali per il corrente anno dovrà essere calcolato con le seguenti aliquote: 24% e 24,48%, rispettivamente per artigiani e commercianti titolari di qualunque età e collaboratori di età superiore ai 21 anni; 23,25% e 23,73% per artigiani e commercianti collaboratori di età non superiore ai 21 anni.

 

Per i versamenti volontari nella Gestione separata, infine, per la determinazione del contributo volontario deve essere presa in considerazione esclusivamente l’aliquota IVS vigente per i soggetti privi di altra tutela previdenziale e non titolari di pensione pari, per l’anno 2023, al 25% per i professionisti e al 33% per i collaboratori e per le figure assimilate.

 

Poiché nel 2023 il minimale per l’accredito contributivo è fissato in € 17.504,00, per il medesimo anno l’importo minimo dovuto dai prosecutori volontari della Gestione separata non potrà essere inferiore a € 4.376,04 su base annua e a € 364,67 su base mensile per quanto concerne i professionisti e a € 5.776,32 su base annua e a € 481,36 su base mensile per quanto concerne tutti gli altri iscritti.

 

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Consolidato Nazionale: modalità e limiti di utilizzo di crediti trasferiti

22 Febbraio 2023 da Teleconsul Editore S.p.A.

Le società partecipanti al consolidato possono trasferire alla consolidante crediti d’imposta per un ammontare non superiore all’IRES risultante, a titolo di saldo e di acconto, dalla dichiarazione dei redditi del consolidato (Agenzia delle Entrate, risposta a istanza di interpello 22 febbraio 2023, n. 220).

Con la risposta in commento l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti al quesito posto da una società che ha esercitato l’opzione per il regime del consolidato fiscale, relativamente alle modalità e limiti di utilizzo dei crediti trasferiti, secondo quanto disposto dall’art. 7, co. 1, lett. b), del D.M. 1° marzo 2018, il base al quale ciascun soggetto può cedere, ai fini della compensazione con l’imposta sul reddito delle società dovuta dalla consolidante, i crediti utilizzabili in compensazione, nel limite previsto dall’art. 34 della L. n. 388/2000, per l’importo non utilizzato.

 

In aggiunta, l’istante rappresenta che il credito IVA legittimamente ceduto nel 2020 resta nel 2021 ancora una volta inutilizzato, per questo motivo chiede se il predetto credito possa essere riportato a nuovo nella dichiarazione consolidata dell’esercizio 2021, pur se per tale annualità non sussiste alcun debito IRES.

 

Nel fornisce risposta, l’Amministrazione finanziaria, con riferimento al consolidato fiscale, sottolinea che gli articoli 117 e seguenti del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) consentono di determinare in capo alla società o ente controllante un’unica base imponibile costituita dalla somma algebrica degli imponibili di ciascuna società partecipante. In particolare, l’articolo 121 prevede che ciascuna società partecipante al consolidato debba redigere e presentare, secondo le modalità e i termini previsti dal D.P.R. n. 322/1998, la propria dichiarazione dei redditi senza liquidare la relativa imposta, comunicando alla società o ente controllante il proprio reddito complessivo, le ritenute subite, le detrazioni e i crediti d’imposta spettanti, compresi quelli compensabili (art. 17, D.L.gs. n. 241/1997), e gli acconti autonomamente versati (prima dell’accesso al consolidato). A seguire, l’art. 122 prevede che la società o ente controllante presenta la dichiarazione dei redditi del consolidato, calcolando il reddito complessivo globale e procedendo alla liquidazione dell’imposta di gruppo.

 

Ciò premesso, le società partecipanti al consolidato possono, dunque, trasferire alla consolidante crediti d’imposta per un ammontare non superiore all’IRES risultante, a titolo di saldo e di acconto, dalla dichiarazione dei redditi del consolidato, e comunque in misura tale da non eccedere il limite che, per effetto della Legge di bilancio 2022, a decorrere dal 1° gennaio 2022, è stato elevato a 2 milioni di euro. Gli stessi crediti possono essere utilizzati dalla controllante esclusivamente per il pagamento della predetta IRES (a titolo di saldo e acconto), con la conseguenza che non può residuare in capo alla consolidante un’eccedenza a credito.

Con riferimento al caso specifico, non viene condivisa quindi la soluzione prospettata dall’istante, in quanto il credito IVA trasferito dalla consolidata relativo all’anno d’imposta 2020 poteva essere utilizzato esclusivamente per compensare il debito IRES risultante dalla dichiarazione dei redditi del consolidato (modello CNM) relativo all’anno d’imposta 2020, a titolo di saldo per il periodo d’imposta 2020 e di acconto per il periodo d’imposta 2021.

 

Pertanto, assumendo che il credito IVA sia stato maturato e rispetti tutti i requisiti e le condizioni previste dalla normativa applicabile, la consolidante avrebbe dovuto utilizzare in compensazione il credito IVA, trasferito dalla consolidata, per il pagamento del saldo IRES relativo al periodo d’imposta 2020 e per il pagamento del primo e/o secondo acconto IRES relativo al periodo d’imposta 2021. In questo modo, non sarebbe rimasto alcun credito residuo da utilizzare in periodi di imposta successivi. D’altronde, all’atto del trasferimento del credito IVA da parte della consolidata, l’importo dovuto dal consolidato a titolo di saldo 2020 e acconto 2021 era già noto, pertanto non è plausibile che residui alcun credito da utilizzare nei successivi periodi d’imposta.

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Questi strumenti di tracciamento abilitano semplici interazioni e funzionalità che ti permettono di accedere a determinate risorse del nostro servizio e ti consentono di comunicare più facilmente con noi.
Misurazione
Questi strumenti di tracciamento ci permettono di misurare il traffico e analizzare il tuo comportamento con l'obiettivo di migliorare il nostro servizio.
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