Aumenta in Toscana e Emilia-Romagna la copertura della riassicurazione e della connessa controgaranzia del Fondo di garanzia per le Pmi (Ministero dell’economia e delle finanze – Comunicato 14 novembre 2022, Mediocredito Centrale /Invitalia – Circolari 14 novembre 2022, nn. 10 e 11). Dal 14 novembre 2022 le due Regioni hanno riattivato le rispettive Sezioni speciali incrementando dall’80 al 90% l’intervento del Fondo nei confronti dei confidi e di altri soggetti che garantiscono in prima istanza le operazioni finanziarie a favore delle piccole e medie imprese e dei professionisti.
I finanziamenti garantiti attraverso le Sezioni possono riguardare sia investimenti sia esigenze relative al capitale circolante dell’impresa beneficiaria con l’esclusione del consolidamento di passività finanziarie a breve termine e delle ristrutturazioni di debiti pregressi.
Per beneficiare dell’incremento della copertura delle due Sezioni speciali le imprese devono avere la sede principale o un’unità locale situata nei rispettivi territori regionali.
Obbligo di repechage: in caso di violazione il lavoratore ha diritto alla reintegra
Alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n.125/2022, in caso di violazione dell’obbligo di repechage, il lavoratore illegittimamente licenziato ha diritto alla tutela reintegratoria (Corte di Cassazione, Ordinanza 11 novembre 2022, n. 33341). La Corte di appello territoriale accertava l’illegittimità del licenziamento irrogato ad un lavoratore a seguito della cessazione dell’appalto presso cui lo stesso aveva prestato la sua attività. Il lavoratore ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza, deducendo tra i motivi, l’inadeguatezza della tutela applicata, atteso che, a fronte dell’accertata violazione dell’obbligo di repechage, nel caso in parola avrebbe dovuto trovare applicazione la tutela reintegratoria. Il ricorso è stato accolto dalla Corte di Cassazione la quale ha ribadito preliminarmente che, in materia di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, spetta al datore di lavoro l’allegazione e la prova dell’impossibilità di “repechage” del dipendente licenziato, in quanto requisito di legittimità del recesso datoriale. Il lavoratore ha l’onere di dimostrare il fatto costitutivo dell’esistenza del rapporto di lavoro a tempo indeterminato così risolto, nonché di allegare l’illegittimo rifiuto del datore di continuare a farlo lavorare in assenza di un giustificato motivo, mentre incombono sul datore di lavoro gli oneri di allegazione e di prova dell’esistenza del giustificato motivo oggettivo, che include anche l’impossibilità del cd. “repechage”, ossia dell’inesistenza di altri posti di lavoro in cui utilmente ricollocare il lavoratore. Nel caso sottoposto ad esame la Corte territoriale aveva correttamente applicato tali principi, una volta verificato che gli elementi di valutazione dai quali la società avrebbe voluto far derivare l’impossibilità di adibire altrimenti il lavoratore non consentivano di escludere che, in presenza di numerosi appalti ancora in essere anche in ambito extra regionale, vi fossero posizioni utili alle quali assegnare il lavoratore. Il Collegio ha, altresì, osservato che nelle more della definizione del giudizio era intervenuta la sentenza n. 125 del 19 maggio 2022 con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 18, co. 7, secondo periodo, L. n. 300 del 1970, come modificato dall’art. 1, comma 42, lettera b), della legge n. 92 del 2012, limitatamente alla parola «manifesta». Ciò posto, nel caso di specie, il capo della sentenza impugnata che ha negato la tutela reintegratoria al lavoratore sulla base di un parametro normativo espunto dall’ordinamento è stato cassato per consentire al giudice del rinvio di riconoscere la tutela in concreto dovuta sulla base della nuova dizione dell’art. 18 co. 7, L. n. 300/1970.
Secondo i giudici di merito, in particolare, pur provato il giustificato motivo oggettivo posto a fondamento del recesso, non era stata offerta la prova della impossibilità di ricollocare il lavoratore in altre mansioni anche in ambito extraregionale; da tanto discendeva la condanna della società datrice di lavoro a corrispondere al dipendente un’indennità risarcitoria.
Anche nel giudizio di cassazione, qualora sopravvenga dopo la deliberazione della decisione della Corte di Cassazione e prima della pubblicazione della stessa, la dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma di legge e tale dichiarazione risulti potenzialmente condizionante rispetto al contenuto ed al tipo di decisione che la Corte stessa era chiamata a rendere, sussiste il dovere dei Giudici di legittimità di tenere conto di tale dichiarazione.
Sottoscritto il CCNL Comparto Istruzione e ricerca 2019-2021
Sottoscritto l’accordo per erogare l’anticipazione della parte economica del Comparto Istruzione e ricerca 2019-2021 Il contratto si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato dipendente dalle amministrazioni del comparto:
– scuole statali dell’infanzia, primarie e secondarie, le istituzioni educative, nonché ogni altro tipo di scuola statale.
– “AFAM”: le Accademie di belle arti, l’Accademia nazionale di danza, l’Accademia nazionale di arte drammatica, gli Istituti superiori per le industrie artistiche – ISIA, i Conservatori di musica e gli Istituti superiori di studi musicali.
– università;
– enti di ricerca
L’accordo, il cui testo è stato inviato al Ministero dell’Economia per l’approvazione, è in attesa di un passaggio definito “tecnico” in Consiglio dei Ministri e del successivo “bollo” della Corte dei Conti che certificherà l’intesa tra governo e sindacati.
Tale approvazione dovrebbe avvenire entro la prossima settimana, per cui l’Aran ha già mandato le tabelle con aumenti e arretrati al Ministero dell’Economia per l’approvazione.
Gli stipendi tabellari e i relativi importi annui lordi degli stipendi tabellari sono incrementati degli importi mensili lordi, per tredici mensilità, a decorrere dall’1/1/2019, 1/1/2020 e 1/1/2021.
Inoltre, a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di sottoscrizione del CCNL, l’elemento perequativo una tantum cessa di essere corrisposto come specifica voce retributiva ed è conglobato nello stipendio tabellare.
Logistica agroalimentare: differiti i termini per accedere alle agevolazioni
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con il comunicato 10 novembre 2022, ha reso noto il differimento del termine di chiusura della piattaforma telematica per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni previste a sostegno degli investimenti materiali e immateriali nella logistica agroalimentare per ridurne i costi ambientali ed economici e per sostenere l’innovazione dei processi produttivi, nell’ambito della Misura M2C1, Investimento 2.1 “Sviluppo logistica per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo” del PNRR finanziato dall’Unione europea. In considerazione delle numerose istanze di differimento del termine di chiusura della piattaforma telematica per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni, presentate dalle maggiori associazioni delle imprese di settore, il termine di chiusura della piattaforma telematica passa dal 10 novembre 2022 al 17 novembre 2022. Pertanto, le domande di agevolazione, redatte secondo lo schema reso disponibile sul sito internet dell’Agenzia, complete dei relativi allegati previsti dallo schema citato, e firmate digitalmente dal legale rappresentante/procuratore speciale del soggetto proponente e/o di uno o più soggetti aderenti, devono essere presentate, pena l’invalidità e l’improcedibilità, esclusivamente tramite la procedura informatica del sito web dell’Agenzia a decorrere dalle ore 12.00 del giorno 12 ottobre 2022 e fino alle ore 17.00 del giorno 17 novembre 2022.
INPS: pensione e redditi da lavoro autonomo conseguiti nel 2021
I titolari di pensione con decorrenza compresa entro il 2021, soggetti al divieto di cumulo parziale della pensione con i redditi da lavoro autonomo, per detto anno sono tenuti a dichiarare entro il 30.11.2022, data di scadenza della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2021, i redditi da lavoro autonomo conseguiti nel 2021 (Messaggio n. 4101/2022). Sono esclusi dall’obbligo di dichiarazione, perchè non soggetti al divieto di cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo: i titolari di pensione e assegno di invalidità avente decorrenza compresa entro il 31 dicembre 1994, i titolari di pensione di vecchiaia; i titolari di pensione di vecchiaia liquidata nel sistema contributivo, in quanto dal 1° gennaio 2009 tale pensione è totalmente cumulabile con i redditi da lavoro, i titolari di pensione di anzianità e di trattamento di prepensionamento a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima, in quanto dal 1° gennaio 2009 tali prestazioni sono totalmente cumulabili con i redditi da lavoro, i titolari di pensione o assegno di invalidità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle forme di previdenza esonerative, esclusive, sostitutive della medesima, delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi con un’anzianità contributiva pari o superiore a quaranta anni. Il pensionato può accedere alle prestazioni e ai servizi dell’Inps tramite il sito www.inps.it utilizzando SPID, oltre alla Carta Nazionale dei Servizi o alla Carta di Identità Elettronica.
Coloro che non si trovano nelle condizioni menzionate devono effettuare la comunicazione dei redditi da lavoro autonomo, conseguiti nel 2021, entro il 30.11.2022. I redditi da lavoro autonomo devono essere dichiarati al netto dei contributi previdenziali e assistenziali e al lordo delle ritenute erariali. Il reddito d’impresa deve essere dichiarato al netto anche delle eventuali perdite deducibili imputabili all’anno di riferimento del reddito.
L’interessato, qualora non possegga idonee credenziali di accesso, potrà fare richiesta dello SPID tramite gli Identity Provider elencati nel sito dell’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) all’indirizzo: https://www.spid.gov.it/.
Il pensionato, una volta autenticatosi con le proprie credenziali sul sito www.inps.it,può accedere all’elenco “Prestazioni e servizi” e selezionare la voce “Dichiarazione Reddituale – RED Semplificato” (per la dichiarazione RED).
Nel successivo pannello occorre scegliere la Campagna di riferimento: 2022 (dichiarazione redditi per l’anno 2021).
I cittadini in possesso di SPID, di Carta Nazionale dei Servizi o di Carta di Identità Elettronica possono rendere la dichiarazione reddituale anche attraverso il Contact Center Multicanale, raggiungibile al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) e al numero 06 164 164 (da rete mobile con costi variabili in base al piano tariffario del proprio gestore telefonico).
Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8 alle ore 20, e il sabato dalle ore 8 alle ore 14 (ora italiana).
Importi dovuti a titolo di accisa: pronti i codici tributo
Istituiti i codici tributo per il versamento, tramite modello F24 Accise, degli importi dovuti a titolo di accisa e di altre imposizioni indirette a seguito di attività di accertamento (Agenzia delle Entrate – risoluzione 15 novembre 2022, n. 66/E) L’Agenzia delle Accise, dogane e monopoli ha chiesto l’istituzione dei codici tributo per consentire il versamento, mediante il modello F24 Accise, delle somme dovute a seguito di attività di accertamento in materia di accise e di altre imposizioni indirette.
A tal fine, si istituiscono i seguenti codici tributo:
– “2950” denominato “Accisa sull’alcole – Accertamento”;
– “2951” denominato “Accisa sulla birra – Accertamento”;
– “2952” denominato “Accisa sui prodotti energetici, loro derivati e prodotti analoghi – Accertamento”;
– “2953” denominato “Accisa sui gas petroliferi liquefatti – Accertamento”;
– “2954” denominato “Accisa sull’energia elettrica – Accertamento”;
– “2955” denominato “Accisa sul gas naturale per autotrazione – Accertamento”;
– “2956” denominato “Denaturanti- Contrassegni di Stato – Accertamento”;
– “2957” denominato “Diritti di licenza sulle accise e imposte di consumo – Accertamento”;
– “2958” denominato “Accisa sul gas naturale per combustione – Accertamento”;
– “2959” denominato “Imposta di consumo sugli oli lubrificanti e sui bitumi di petrolio – Accertamento”;
– “2960” denominato “Tassa sulle emissioni di anidride solforosa e di ossidi di azoto – Accertamento”;
– “2961” denominato “Entrate eventuali diverse concernenti le accise e le imposte di consumo – Accertamento”;
– “2962” denominato “Accisa sul carbone, lignite e coke di carbon fossile utilizzati per carburazione o combustione – Accertamento”;
– “2963” denominato “Accisa sugli oli e grassi animali e vegetali utilizzati per carburazione o combustione – Accertamento”;
– “2964” denominato “Accisa sull’alcol metilico utilizzato per carburazione o combustione – Accertamento”;
– “2965” denominato “Indennità e interessi di mora per ritardati o differiti versamenti delle accise – Accertamento”;
– “2966” denominato “Sanzioni amministrative dovute in materia di accise ed imposte di consumo – Accertamento”.
Incentivi sicurezza sul lavoro: inoltro domande per il Bando Isi 2021
L’INAIL finanzia gli investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro attraverso il Bando Isi 2021. Le domande devono essere inoltrate, previa autenticazione, tramite lo sportello informatico, il 16 novembre 2022 dalle ore 11:00 alle 11:20 (INAIL – Comunicato 14 novembre 2022) Il Bando Isi 2021 ha l’obiettivo di incentivare le imprese a realizzare progetti per il miglioramento documentato delle condizioni di salute e di sicurezza dei lavoratori rispetto alle condizioni preesistenti, nonché incoraggiare le micro e piccole imprese, operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli, all’acquisto di nuovi macchinari e attrezzature di lavoro caratterizzati da soluzioni innovative per abbattere in misura significativa le emissioni inquinanti, migliorare il rendimento e la sostenibilità globali e, in concomitanza, conseguire la riduzione del livello di rumorosità o del rischio infortunistico o di quello derivante dallo svolgimento di operazioni manuali. DESTINATARI DEI FINANZIAMENTI L’iniziativa è rivolta a tutte le imprese, anche individuali, ubicate su tutto il territorio nazionale iscritte alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura e anche agli enti del terzo settore limitatamente all’Asse 2 di finanziamento. PROGETTI AMMESSI A FINANZIAMENTO Sono finanziabili le seguenti tipologie di progetto ricomprese in 5 Assi di finanziamento: RISORSE ECONOMICHE DESTINATE AI FINANZIAMENTI Le risorse finanziarie destinate dall’Inail, ai progetti di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, sono ripartite per regione/provincia autonoma e per assi di finanziamento. MODALITÀ E TEMPISTICHE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA Sul portale Inail – nella sezione Accedi ai Servizi Online – le imprese avranno a disposizione una procedura informatica che consentirà loro, attraverso un percorso guidato, di inserire la domanda di finanziamento con le modalità indicate negli Avvisi regionali.
– Progetti di investimento e Progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale – Asse di finanziamento 1 (sub Assi 1.1 e 1.2);
– Progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale di carichi (MMC) – Asse di finanziamento 2;
– Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto – Asse di finanziamento 3;
– Progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività – Asse di finanziamento 4;
– Progetti per micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli – Asse di finanziamento 5.
Di tale ripartizione è data evidenza nell’allegato “Isi 2021 – risorse economiche” che costituisce parte integrante degli Avvisi pubblici regionali/provinciali pubblicati.
Il finanziamento, in conto capitale, è calcolato sulle spese ritenute ammissibili al netto dell’iva, come di seguito riportato.
a) Per gli Assi 1, 2, 3 e 4 il finanziamento non supera il 65% delle predette spese, fermo restando i seguenti limiti:
– Assi 1, 2, 3, il finanziamento complessivo di ciascun progetto non potrà essere inferiore a 5.000,00 euro né superiore a 130.000,00 euro. Non è previsto alcun limite minimo di finanziamento per le imprese fino a 50 dipendenti che presentano progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale di cui all’allegato (sub Asse 1.2);
– Asse 4, il finanziamento complessivo di ciascun progetto non potrà essere inferiore a 2.000,00 euro né superiore a 50.000,00 euro.
b) Per l’Asse 5 il finanziamento è concesso nella misura del:
– 40% per la generalità delle imprese agricole (sub Asse 5.1)
– 50% per giovani agricoltori (sub Asse 5.2)
e per ciascun progetto il finanziamento non potrà essere inferiore a 1.000,00 euro né superiore a 60.000,00 euro.
La domanda compilata e registrata, esclusivamente, in modalità telematica, dovrà essere inoltrata allo sportello informatico per l’acquisizione dell’ordine cronologico, secondo quanto riportato nel documento “Regole Tecniche e modalità di svolgimento”.
Le domande ammesse agli elenchi cronologici dovranno essere confermate, a pena di decadenza dal beneficio, attraverso l’apposita funzione on line di upload/caricamento della documentazione, come specificato negli Avvisi regionali/provinciali.
Automotive: ripartono gli incentivi del contratto di sviluppo
Gli incentivi per il settore automotive, gestiti da Invitalia, ripartono il 15 novembre 2022 (INVITALIA – Comunicato 11 novembre 2022). La dotazione di 326 milioni di euro, quale residuo della iniziale dotazione di 525 milioni, è messa a disposizione dal Ministero dello Sviluppo economico.
Le imprese possono richiedere le agevolazioni del contratto di sviluppo per investimenti produttivi e di tutela ambientale riguardanti i veicoli a motore, e relativa componentistica, quali ciclomotori, motoveicoli, autoveicoli (compresi bus e pullman), filoveicoli, rimorchi, inclusi veicoli a motore utilizzati in agricoltura.
La prima fase dello Sportello Automotive si è conclusa lo scorso 27 ottobre.
La riapertura a partire dal 15 novembre, alle ore 12.00, è riservata solo alle aziende che presentano una nuova domanda.
CCNL Pulizia Confartigianato: le nuove retribuzioni
CCNL Pulizia Confartigianato: le nuove retribuzioni
Sottoscritto il verbale contenente le nuove retribuzioni per i dipendenti dalle imprese artigiane esercenti servizi di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione
L’accordo integrativo all’Ipotesi di accordo sottoscritta lo scorso ottobre, ha previsto un incremento retributivo pari a euro 120,00 riferito al 5° Livello, con le seguenti decorrenze: 60 euro a partire dal 1° novembre 2022, 30 euro dal 1° luglio 2023, 20 euro dal 1° Luglio 2024,10 euro dal 1° dicembre 2024.
Livello |
Retribuzione Tabellare in vigore |
Incremento a regime |
Retribuzione tabellare a regime |
---|---|---|---|
1 | 1.458,22 € | 152,84 € | 1.611,06 € |
2 | 1.336,73 € | 140,09 € | 1.476,82 € |
3S | 1.295,62 € | 135,79 € | 1.431,41 € |
3 | 1.251,24 € | 131,14 € | 1.382,38 € |
4 | 1.182,82 € | 123,96 € | 1.306,78 € |
5 | 1.144,97 € | 120,00 € | 1.264,97 € |
6 | 1.102,94 € | 115,60 € | 1.218,54 € |
Livello |
Retribuzione Tabellare al 31 ottobre 2022 |
Prima tranche di incremento dal 1° novembre 2022 |
Retribuzione tabellare dal 1° novembre 2022 |
---|---|---|---|
1 | 1.458,22 € | 76,42 € | 1.534,64 € |
2 | 1.336,73 € | 70,05 € | 1.406,78 € |
3S | 1.295,62 € | 67,89 € | 1.363,51 € |
3 | 1.251,24 € | 65,57 € | 1.316,81 € |
4 | 1.182,82 € | 61,98 € | 1.244,80 € |
5 | 1.144,97 € | 60,00 € | 1.204,97 € |
6 | 1.102,94 € | 57,80 € | 1.160,74 € |
Livello |
Retribuzione Tabellare al 30 giugno 2023 |
Seconda tranche di incremento dal 1° luglio 2023 |
Retribuzione tabellare dal 1° luglio 2023 |
---|---|---|---|
1 | 1.534,64 € | 38,21 € | 1.572,85 € |
2 | 1.406,78 € | 35,02 € | 1.441,80 € |
3S | 1.363,51 € | 33,95 € | 1.397,46 € |
3 | 1.316,81 € | 32,78 € | 1.349,59 € |
4 | 1.244,80 € | 30,99 € | 1.275,79 € |
5 | 1.204,97 € | 30,00 € | 1.234,97 € |
6 | 1.160,74 € | 28,90 € | 1.189,64 € |
Livello |
Retribuzione Tabellare al 30 giugno 2024 |
Terza tranche di incremento dal 1° luglio 2024 |
Retribuzione tabellare dal 1° luglio 2024 |
---|---|---|---|
1 | 1.572,85 € | 25,47 € | 1.598,32 € |
2 | 1.441,80 € | 23,35 € | 1.465,15 € |
3S | 1.397,46 € | 22,63 € | 1.420,09 € |
3 | 1.349,59 € | 21,86 € | 1.371,45 € |
4 | 1.275,79 € | 20,66 € | 1.296,45 € |
5 | 1.234,97 € | 20,00 € | 1.254,97 € |
6 | 1.189,64 € | 19,27 € | 1.208,91 € |
Livello |
Retribuzione Tabellare al 30 novembre 2024 |
Quarta tranche di incremento dal 1° dicembre 2024 |
Retribuzione tabellare dal 1° dicembre 2024 |
---|---|---|---|
1 | 1.598,32 € | 12,74 € | 1.611,06 € |
2 | 1.465,15 € | 11,67 € | 1.476,82 € |
3S | 1.420,09 € | 11,32 € | 1.431,41 € |
3 | 1.371,45 € | 10,93 € | 1.382,38 € |
4 | 1.296,45 € | 10,33 € | 1.306,78 € |
5 | 1.254,97 € | 10,00 € | 1.264,97 € |
6 | 1.208,91 € | 9,63 € | 1.218,54 € |
A decorrere dal 1° novembre 2022 verrà, inoltre, corrisposto a titolo di indennità speciale un importo mensile differenziato per ciascun livello retributivo secondo gli importi e le scadenze indicate di seguito.
Livello |
Importi in vigore dal 1° novembre 2022 |
Importi in vigore dal 1° dicembre 2024 |
---|---|---|
1 | 126,55 € | 131,55 € |
2 | 108,58 € | 113,58 € |
3S | 104,86 € | 109,86 € |
3 | 96,81 € | 101,81 € |
4 | 88,73 € | 93,73 € |
5 | 83,17 € | 88,17 € |
6 | 76,97 € | 81,97 € |
I lavoratori dipendenti delle imprese che non versano alla bilateralità hanno diritto ad un ulteriore elemento retributivo, non assorbibile, pari a 30,00 euro lordi mensili denominato Elemento Aggiuntivo della Retribuzione (E.A.R.)
Aumento del compenso dell’avvocato in caso di deposito degli atti con modalità telematiche
Nelle controversie relative a prestazioni assistenziali, se il titolo è controverso, il valore della causa per la liquidazione delle spese di giudizio si determina in base all’ammontare delle somme dovute per due anni. Il principio è stato ribadito dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza del 9 novembre 2022, n. 32968. Omologata la sussistenza del requisito sanitario sotteso alla concessione dell’assegno di invalidità, il Tribunale di Foggia condannava l’INPS alla rifusione, in favore del richiedente, delle spese processuali. La doglianza è stata ritenuta infondata dalla Suprema Corte che ha ribadito che, ai fini della individuazione degli scaglioni applicabili in ragione del valore della causa per la liquidazione delle spese di giudizio, nelle controversie relative a prestazioni assistenziali deve applicarsi il criterio previsto dall’art.13, co. 1, c.p.c.; pertanto, se il titolo è controverso, il valore si determina in base all’ammontare delle somme dovute per due anni. Invero, secondo quanto evidenziato dai Giudici di legittimità, la disposizione richiamata dal ricorrente, in base alla quale il compenso determinato è “di regola” ulteriormente aumentato in caso di deposito degli atti mediante modalità telematiche, implica che gli stessi siano redatti “con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all’interno dell’atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all’interno dell’atto. L’espressione “di regola” che compare nel decreto non indica, dunque, la sussistenza di un obbligo per il giudice mentre, al contempo, l’aumento presuppone non solo il deposito in via telematica, ma anche la possibilità di utilizzo di collegamenti ipertestuali che consentano di “navigare” agevolmente e rapidamente all’interno del testo. Tanto premesso, nel caso sottoposto ad esame, il ricorso è stato rigettato, dal momento che nessuna indicazione al riguardo era stata offerta dal ricorrente, restando esclusa in sede di legittimità una diversa valutazione, in assenza di un obbligo per il giudice di addivenire al considerato aumento.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il beneficiario, deducendo che erroneamente il Tribunale non aveva provveduto a disporre l’aumento nella misura del 30% del compenso liquidato, in attuazione di quanto previsto dall’art. 1, co. 1 bis, D.M. 37/2018, il quale, nell’apportare modifiche all’art. 4, D.M. 55/2014, aveva previsto l’aumento “di regola” del compenso in determinate ipotesi di deposito degli atti con modalità telematiche.