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Lavoro agile: le modalità di comunicazione per i lavoratori fragili

2 Gennaio 2023 da Teleconsul Editore S.p.A.

Disponibile fino al 31 gennaio 2023 l’applicativo “Smart working semplificato” sul  sito servizi.lavoro.gov.it (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, comunicato 31 dicembre 2022)

Grazie alla proroga fino al 31 marzo 2023 del diritto per i lavoratori fragili di svolgere la prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile, disposta dalla Legge di bilancio 2023 (Legge n. 197/2022, articolo 1, comma 306) le relative comunicazioni dovranno essere trasmesse fino al 31 gennaio 2023 mediante l’applicativo disponibile al sito servizi.lavoro.gov.it, denominato “Smart working semplificato“. Questa  modalità potrà essere utilizzata soltanto per i lavoratori che sono affetti dalle patologie e condizioni individuate dal decreto del Ministro della salute di cui all’articolo 17, comma 2, del D.L. 24 dicembre 2021, n. 22 con durata “collocata” non oltre il 31 marzo 2023.

Inoltre, dal 1° febbraio 2023 le eventuali comunicazioni relative ai lavoratori fragili aventi per oggetto il periodo di lavoro agile dal 01/02/23 al 31/03/23 dovranno essere inoltrate solo mediante la procedura ordinaria sull’applicativo disponibile sempre al sito servizi.lavoro.gov.it, denominato però “Lavoro agile”.

Nel caso, invece, delle comunicazioni dei periodi di lavoro agile per le restanti categorie di lavoratori soggetti alla procedura ordinaria, il Ministero del lavoro comunica che dovranno continuare a essere trasmesse mediante l’applicativo “Lavoro agile” già in uso.

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CCNL Autorimesse/Noleggio Automezzi: cosa cambia a gennaio 2023

2 Gennaio 2023 da Teleconsul Editore S.p.A.

Nuovi minimi retributivi, aumento del ticket restaurant e Una Tantum

Ticket restaurant

Dal 1° gennaio 2023 il valore del ticket restaurant sarà incrementato da 7,00 euro a 8,00 euro per ogni giornata di effettivo lavoro. Per effettivo lavoro si intende una prestazione lavorativa di almeno 5 ore giornaliere. In caso di attività lavorativa inferiore alle 5 ore giornaliere, il valore del ticket restaurant sarà oggetto di confronto a livello aziendale. Inoltre, l’indennità di mensa ove esistente, o il ticket restaurant, sarà erogato anche ai lavoratori impiegati in modalità agile.

Minimi retributivi
Di seguito i nuovi minimi retributivi a decorrere dal 1°gennaio 2023.

LivelloMinimo
Q11.935,57
Q21.935,57
A11.935,57
A21.822,27
B11.661,76
B21.586,22
B31.520,13
C11.463,48
C21.302,97
C31.208,55
C4944,18

Una Tantum
Con la retribuzione del mese di gennaio 2023, a copertura dell’anno 2022, sarà corrisposto in un’unica soluzione un importo forfettario, definito secondo la scala vigente. 
L’Una Tantum non sarà utile ai fini del calcolo del TFR e degli istituti di retribuzione diretta e indiretta, legali contrattuali, e sarà proporzionalmente ridotta sulla base dei mesi di effettivo servizio, non considerando le frazioni di mese inferiori a 15 giorni e considerando invece come mese intero, le frazioni pari o superiori a 15 giorni. Per i rapporti di lavoro a tempo parziale la predetta indennità verrà riproporzionata sulla base dell’effettiva prestazione. Gli eventuali periodi di ricorso agli ammortizzatori sociali nell’anno 2022 non incidono sul riproporzionamento.

LivelloParametroUna Tantum
Q1205740,65
Q2205740,65
A1205740,65
A2193697,29
B1176635,87
B2168606,97
B3161581,68
C1155560,00
C2138498,58
C3128462,45
C4100361,29



 

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Autoliquidazione 2022/23: le istruzioni operative dell’INAIL

2 Gennaio 2023 da Teleconsul Editore S.p.A.

Fornite le indicazioni alle riduzioni contributive e riepilogate le scadenze e le modalità di adempimento a carico dei datori di lavoro (INAIL, nota 30 dicembre 2022).

L’Istituto ha comunicato anche quest’anno le istruzioni in materia di Autoliquidazione. In particolare, per quel che riguarda le scadenze, l’INAIL riporta che fermo restando il termine del 16 febbraio 2023 per il versamento del premio di autoliquidazione in unica soluzione o della prima rata in caso di pagamento rateale, il termine per la presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni effettivamente corrisposte nell’anno 2022 è il 28 febbraio 2023.

I contributi associativi devono essere versati in unica soluzione entro il 16 febbraio 2023.

I datori di lavoro titolari di PAT (posizioni assicurative territoriali) devono presentare le dichiarazioni delle retribuzioni soltanto con i servizi telematici AL.P.I. online, che calcola anche il premio dovuto, e Invio telematico Dichiarazione Salari. Il numero di riferimento del premio di autoliquidazione 2022/2023 da indicare nel modello F24 è 902023.

A loro volta, i datori di lavoro del settore marittimo titolari di PAN (posizioni assicurative navigazione) devono trasmettere le dichiarazioni delle retribuzioni esclusivamente con il servizio online “Invio retribuzioni e calcolo del premio”. Il servizio calcola il premio dovuto e indica il numero di riferimento (di sei cifre) da riportare nel modello F24 per effettuare il pagamento. Tramite il suddetto servizio è possibile chiedere anche il certificato di assicurazione dell’equipaggio. Le imprese armatrici devono, inoltre, allegare tramite la specifica funzione prevista nel servizio online la seguente documentazione:

– per il certificato Ruolo unico, la documentazione relativa alla consistenza della flotta;

– per i certificati Comandata, Concessionari, Prove in mare, Tecnici ispettori e Appalti officina, l’elenco dei nominativi del personale assicurato.

Il premio di autoliquidazione, comunque, può essere pagato, anziché in unica soluzione entro il 16 febbraio 2023, in quattro rate trimestrali , ognuna pari al 25% del premio annuale, dandone comunicazione direttamente con i servizi telematici previsti per la presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni. In questo caso sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi, calcolati applicando il tasso medio di interesse dei titoli di Stato per l’anno 2022 determinato dal MEF.

 I datori di lavoro che presumono di erogare nell’anno 2023 retribuzioni per un importo inferiore a quello corrisposto nel 2022 (ad esempio per riduzione o cessazione dell’attività prevista nel 2023) devono inviare all’INAIL entro il 16 febbraio 2023 la
comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte, con il servizio Riduzione Presunto, indicando le minori retribuzioni che prevedono di corrispondere nel 2023.

Analogamente, entro la stessa data gli armatori devono effettuare la comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte (ad esempio in caso di previsione di disarmo per parte dell’anno o per l’intero anno) con il servizio a loro dedicato Riduzione presunto per le PAN/certificati per cui ne ricorrono i presupposti.

Nella nota in commento, l’INAIL elenca poi, a legislazione vigente, le riduzioni contributive che si applicano all’autoliquidazione 2022/2023: riduzione per la piccola pesca costiera e nelle acque interne e lagunari (PAT); sgravi per pesca oltre gli stretti, pesca mediterranea e pesca costiera (PAN); sgravio per il Registro Internazionale (PAN); incentivi per il sostegno della maternità e paternità e per la sostituzione di lavoratori in congedo (PAT); riduzione per le imprese artigiane (PAT); riduzione per Campione d’Italia (PAT); riduzione per le cooperative agricole e i loro consorzi operanti in zone montane e
svantaggiate (PAT); riduzione per le cooperative agricole e i loro consorzi in proporzione al prodotto proveniente da zone montane o svantaggiate conferito dai soci (PAT); incentivi per assunzioni legge n. 92/2012, art. 4, commi 8-11 (PAT).

Infine, l’Istituto informa che i servizi telematici correlati all’autoliquidazione 2022-2023 saranno disponibili sul sito istituzionale a partire dalle seguenti date: riduzione di Presunto (PAT), 4 gennaio 2023; riduzione di Presunto (PAN), 3 gennaio 2023; invio telematico dichiarazione salari e VSAL (PAT), 11 gennaio 2023; AL.P.I. online (PAT), 11 gennaio 2023; invio retribuzioni e calcolo del premio (PAN), 12 gennaio 2023; richiesta certificato assicurazione equipaggio (PAN), 2 gennaio 2023.

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Premi di produttività nella Legge di bilancio 2023: riduzione dell’imposta sostitutiva

30 Dicembre 2022 da Teleconsul Editore S.p.A.

L’articolo 1, comma 63, della nuova Legge di bilancio, riduce dal 10 al 5% l’aliquota dell’imposta sostitutiva sulle somme erogate sotto forma di premi di risultato o di partecipazione agli utili d’impresa ai lavoratori dipendenti del settore privato (Legge n. 197/2022).

Si tratta, come noto, dell’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali, introdotta dalla Legge di stabilità 2016, che è applicata ai premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione, nonché alle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa.

 

I beneficiari dell’agevolazione fiscale in questione sono i lavoratori del settore privato titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nell’anno precedente quello di percezione delle somme, a 80.000 euro, e che non abbiano rinunciato per iscritto all’applicazione dell’agevolazione.

 

L’erogazione del premio di risultato deve avvenire in esecuzione di quanto previsto dai contratti aziendali o territoriali stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o dalle loro rappresentanze sindacali aziendali o dalle RSU. L’importo massimo delle somme assoggettate a tassazione agevolata è di 3.000 euro lordi annui (innalzato a 4.000 euro se l’azienda coinvolge pariteticamente i lavoratori nella organizzazione del lavoro).

 

Per effetto della disposizione contenuta nell’articolo 1, comma 63, della Legge di bilancio 2023, dunque, l’aliquota dell’imposta sostitutiva in questione sarà applicata nella nuova misura ridotta del 5% (in luogo del vigente 10%), per i premi e le somme erogati nell’anno 2023. 

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CCNL Lapidei-Industria: le novità a partire da gennaio 2023

30 Dicembre 2022 da Teleconsul Editore S.p.A.

Previsti nuovi minimi retributivi e un aumento dell’EGR

Nell’ambito delle trattative per il rinnovo del CCNL Lapidei – Industria, applicabile a tutti i lavoratori dipendenti da azienda esercenti l’attività di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei, per il triennio 2022-2025 a decorrere dal 1°gennaio 2023 sono previste le seguenti novità.

Minimi retributivi
Di seguito i nuovi minimi, calcolati a cura della redazione, a partire da gennaio 2023.

LivelloMinimo
AS2.087,43
A1.920,35
B1.565,52
CS1.503,14
C1.419,64
D1.338,92
E1.234,30
F1.045,00

Elemento di garanzia retributiva
A decorrere dal 1°gennaio 2023 sarà previsto l’importo di 210,00 euro lordi annui a titolo di elemento di garanzia retributiva per tutto il personale impiegato a tempo indeterminato ed ai lavoratori a termine aventi un contratto di almeno 6 mesi, che nel corso del 2022 non abbiano percepito trattamenti economici ulteriori rispetto a quelli previsti dal CCNL.
L’importo dovrà essere riproporzionato in relazione ai mesi interi di lavoro, incluse le frazioni di mese di durata superiore a 15 giorni, e per i lavoratori a tempo parziali.
La corresponsione sarà prevista nel mese di giugno, con possibilità per le aziende di erogarla pro quota in tredicesimi a cadenza mensile.

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CCNL Terziario (Confimea-Ugl): welfare contrattuale per l’anno 2023

30 Dicembre 2022 da Teleconsul Editore S.p.A.

Verranno attivati, a beneficio di tutti i lavoratori dipendenti, piani e strumenti di flexible benefits del valore di 140,00 euro

Le aziende attivano, a beneficio di tutti i lavoratori dipendenti, piani e strumenti di flexible benefits del valore di 140,00 euro per l’anno 2023, da utilizzare entro il 30 Novembre di ciascun anno di riferimento e comunque in base alla regolamentazione indicata dalle singole aziende. Il suddetto valore è onnicomprensivo ed espressamente escluso dalla base di calcolo del TFR. Ne hanno diritto i lavoratori, superato il periodo di prova, in forza al 1° gennaio di ciascun anno o successivamente assunti entro il 31 Ottobre sempre di ogni anno:
– con contratto a tempo indeterminato;
– con contratto a tempo determinato che abbiano maturato almeno 3 mesi, anche non consecutivi, di anzianità di servizio nel corso di ciascun anno (1° gennaio – 31 dicembre).
Sono esclusi i lavoratori in aspettativa non retribuita né indennizzata nel periodo 1° Gennaio- 31 dicembre di ciascun anno. Detto valore non è riproporzionabile per i lavoratori part-time ed è comprensivo esclusivamente di eventuali costi fiscali o contributivi a carico dell’azienda. Quanto previsto si aggiunge alle eventuali offerte di beni e servizi presenti in azienda, sia unilateralmente riconosciute per regolamento, lettera di assunzione o altre modalità di formalizzazione, che derivanti da accordi collettivi. 
La specifica regolamentazione per un utilizzo diretto ed esigibile in materia di welfare da parte delle aziende e dei lavoratori, ai quali viene applicato il CCNL, viene conferita all’ente bilaterale E.Bi.Gen. Al fine di dotare le aziende ed i lavoratori di adeguate forme di sostegno tecnico per l’utilizzo del piano di welfare e di flexible benefits, l’E.Bi.Gen. procede ad individuare, attraverso specifiche convenzioni, piattaforme gestionali per l’erogazione di beni e servizi con finalità di educazione, d’istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria, servizi alla persona o culto.
Prevista inoltre la possibilità di destinare i valori di welfare di anno in anno al Fondo di previdenza complementare individuato dalle Parti secondo regole e modalità previste dal medesimo, così come la destinazione dei suddetti valori al sistema di Assistenza Sanitaria, secondo direttive e linee operative successivamente definite. In caso di destinazione totale da parte del lavoratore della quota annuale di Welfare a favore del Sistema di Assistenza Sanitaria, il costo complessivo a carico dell’azienda non può superare la quota annuale di 140,00 euro. 

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Legge di bilancio 2023: le misure sull’Assegno Unico e sul Reddito di cittadinanza

30 Dicembre 2022 da Teleconsul Editore S.p.A.

La manovra finanziaria approvata in via definitiva dal Senato il 29 dicembre include rilevanti novità in materia di AUU e RDC (MEF, comunicato 29 dicembre 2022).

Il testo della Legge di bilancio 2023 che ha ricevuto l’ok definitivo dall’aula del Senato contiene diverse novità su due istituti rilevanti per famiglie e cittadini come l’Assegno unico e universale (AUU) e il Reddito di cittadinanza (RDC). In particolare, sul versante dell’AUU, viene previsto dal 1° gennaio del 2023 un incremento del 50% dell’assegno unico per le famiglie con figli di età inferiore a un anno e per i figli con una età compresa da uno a tre anni per le famiglie con tre o più figli e con ISEE fino a 40.000 euro. Prevista anche una maggiorazione del 50% dell’assegno unico per le famiglie con 4 o più figli. Confermate e rese strutturali le maggiorazioni dell’assegno unico per i disabili.

Infatti, si stabilisce che l’importo di 175 euro mensile per ciascun figlio con disabilità a carico senza limiti di età non è più limitato al solo 2022. Si rende, inoltre, permanente e non più limitata al 2022 anche la maggiorazione, sulla base della condizione di disabilità come definita ai fini ISEE, degli importi pari a 105 euro mensili in caso di non autosufficienza, a 95 euro mensili in caso di disabilità grave e a 85 euro mensili in caso di disabilità media, prevista per ciascun figlio con disabilità di età compresa fra 18 e 21 anni. Infine, si rende permanente e non più limitato al 2022, nel caso di nuclei con almeno un figlio a carico con disabilità, l’incremento di 120 euro al mese degli importi della maggiorazione prevista per i nuclei familiari con ISEE non superiore a 25.000 euro e percezione nel 2021 di ANF.

Per quel che riguarda, invece, il Reddito di cittadinanza, inizia il periodo transitorio che porterà alla sua abolizione: dal 1 gennaio 2023 alle persone tra 18 e 59 anni, abili al lavoro ma che non abbiano nel nucleo disabili, minori o persone a carico con almeno 60 anni d’età, è riconosciuto il reddito nel limite massimo di 7 mensilità invece delle attuali 18 rinnovabili. È inoltre previsto un periodo di almeno 6 mesi di partecipazione a un corso di formazione o riqualificazione professionale. In mancanza di questo requisito, il beneficio del reddito decade come nel caso in cui si rifiuti la prima offerta di lavoro. Le regioni sono tenute a trasmettere all’ANPAL gli elenchi dei soggetti che non rispettano l’obbligo di frequenza. 

Sempre dal 1° gennaio 2023, l’erogazione del RDC ai beneficiari compresi nella fascia di età dai 18 ai 29 anni che non hanno adempiuto all’obbligo scolastico viene condizionata all’iscrizione e alla frequenza di percorsi di istruzione di primo livello o comunque funzionali all’adempimento dell’obbligo.

Inoltre, la quota dell’assegno destinata all’affitto sarà pagata direttamente ai proprietari. I risparmi di spesa derivanti dall’abolizione del Reddito di cittadinanza saranno allocati in un apposito fondo che finanzierà la riforma complessiva per il sostegno alla povertà e all’inclusione.

 

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CCNL Zootecnia: previsto per gennaio 2023 il contributo per il Fondo Assistenza sanitaria Fida

30 Dicembre 2022 da Teleconsul Editore S.p.A.

Aggiornamento quote contributive al Fondo Assistenza sanitaria Fida

Con decorrenza dal 1° gennaio 2023, la contribuzione corrisposta dal personale impiegato di settore, ai quali viene applicato il presente CCNL, per le formule di iscrizione al Fondo attualmente vigenti, è così aggiornata:

FormulaAziendaDipendenteTotale
A108108216
A+B120256376
A+C130148268
A+B+C130298428
D60130710840

Si suole ricordare che, l’iscrizione al Fondo, decorre dalla data di assunzione dei lavoratori ed ha validità sino al 31 dicembre dello stesso anno in cui questa avviene, salvo disdetta scritta da presentare nei termini di 30 giorni dalla stessa data di assunzione.
I dipendenti assunti dal 1°gennaio 2021, possono altresì aderire al FIDA anche mediante la specifica “Formula 2021“, prevedendo, a fronte di tre anni di iscrizione alla Formula A o superiori, la copertura del costo del primo anno di Formula A a carico dell’azienda. In caso di disdetta anticipata entro il terzo anno, l’azienda può recuperare il costo della Formula A a suo carico per il primo anno.

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Legge di bilancio 2023: le disposizioni in materia di Ape sociale e “Opzione donna”

29 Dicembre 2022 da Teleconsul Editore S.p.A.

Con 107 voti favorevoli, 69 contrari e un’astensione, l’Assemblea del Senato, nella seduta odierna, ha approvato definitivamente il ddl di bilancio 2023 con misure, tra l’altro, che intervengono a prorogare di un ulteriore anno l’indennità di APE sociale e a modificare i requisiti e i termini di maturazione per l’accesso anticipato al trattamento pensionistico per le donne (cd. “Opzione donna”).

La Manovra finanziaria 2023 è finalmente Legge, a seguito dell’approvazione definitiva da parte del Senato della Repubblica.

 

Tra i molteplici interventi, si segnalano quelli sull’indennità di APE sociale, corrisposta fino al conseguimento dei requisiti pensionistici, a favore di soggetti che si trovino in particolari condizioni, nonchè quelli sulla cosiddetta “Opzione donna”.

 

APE sociale (Art. 1, commi 288 – 291)

 

L’applicazione dell’indennità in questione è stata prorogata di un altro anno, ovvero fino al 31 dicembre 2023. La relazione tecnica allegata al disegno di legge stima in 20.000 soggetti i lavoratori che accederanno all’APE sociale in virtù della proroga. 

 

Il comma 289 dell’articolo 1, conferma poi, anche per il 2023, la possibilità per gli appartenenti alle categorie professionali individuate nell’allegato 2, annesso alla Legge di bilancio 2022, di accedere all’APE sociale qualora svolgano tali attività da almeno 7 anni negli ultimi 10 ovvero da almeno 6 anni negli ultimi 7, e siano in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 36 anni (32 nel caso di operai edili, ceramisti e conduttori di impianti per la formatura di articoli in ceramica e terracotta).

 

Riguardo ai termini di presentazione della domanda per poter fruire del beneficio, il comma 290 del predetto articolo 1 dispone l’applicazione delle disposizioni di cui al secondo e terzo periodo del comma 165, dell’articolo 1 della Legge n. 205/2017 (che semplifica la procedura per l’accesso all’APE sociale), anche con riferimento ai soggetti che verranno a trovarsi nelle condizioni indicate nel corso del 2023. Conseguentemente, devono ritenersi adeguati i termini e le scadenze attualmente previsti, per cui i soggetti che ne hanno i requisiti possono presentare domanda per il riconoscimento dell’APE sociale entro il 31 marzo 2023, ovvero (in deroga a quanto previsto dal D.P.C.M. n. 88/2017), entro il 15 luglio 2023. Le domande presentate successivamente a tale data (e comunque non oltre il 30 novembre 2021) sono prese in considerazione solamente nel caso in cui siano ancora disponibili le risorse finanziarie a ciò destinate.

 

Viene infine incrementa l’autorizzazione di spesa che finanzia il beneficio in esame, di 64 milioni di euro per l’anno 2023, 220 milioni di euro per l’anno 2024, 235 milioni di euro per l’anno 2025, 175 milioni di euro per l’anno 2026, 100 milioni di euro per l’anno 2027 e 8 milioni di euro per l’anno 2028.

 

Opzione donna (Art. 1, comma 292)

 

L’articolo 1, al comma 292, modificando l’articolo 16 del D.L. n. 4/2019 e inserendovi il comma 1-bis, consente l’accesso anticipato al trattamento pensionistico, calcolato secondo le regole del sistema contributivo, alle lavoratrici che abbiano maturato, entro il 31 dicembre 2022, un’anzianità contributiva pari almeno a 35 anni, abbiano un’età anagrafica di almeno 60 anni (ridotta di un anno per ogni figlio e nel limite massimo di 2 anni) e siano in possesso, alternativamente, di uno dei seguenti requisiti:

– assistano da almeno 6 mesi il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap grave, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto 70 anni oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti;
– abbiano una riduzione della capacità lavorativa uguale o superiore al 74% (accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile);
– siano lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d’impresa. In questo caso, la riduzione di 2 anni del requisito anagrafico di 60 anni trova applicazione a prescindere dal numero di figli.

 

Resta fermo che le lavoratrici che già entro il 31 dicembre 2021 abbiano maturato un’anzianità contributiva di almeno 35 anni e un’età di almeno 58 anni per le lavoratrici dipendenti o 59 anni nel caso di lavoratrici autonome, possano comunque accedere al trattamento pensionistico anticipato, ai sensi dell’articolo 16, comma 1 del D.L. n. 16/2019, non modificato dalle norme in esame.

 

Confermate le decorrenze (cd. finestre) pari, rispettivamente, a 12 mesi per le lavoratrici dipendenti e a 18 mesi per le lavoratrici autonome dalla data di maturazione dei requisiti, per il conseguimento del diritto al trattamento pensionistico in oggetto.

 

In sede di prima applicazione, le lavoratrici del comparto scuola e AFAM a tempo indeterminato, possono presentare la domanda di cessazione del servizio entro il 28 febbraio 2023, con effetti dall’inizio rispettivamente dell’anno scolastico o accademico.

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CCNL Credito: sospesi i termini fino al 28 febbraio 2023

29 Dicembre 2022 da Teleconsul Editore S.p.A.

Le parti contrattuali, al fine di avviare il percorso per il rinnovo del CCNL, hanno stabilito la sospensione fino al 28 febbraio 2023 dei termini fissati al 31 dicembre 2022

Le parti contrattuali si stanno attivando per procedere con il rinnovo del CCNL applicabile ai quadri direttivi ed al personale delle aree professionali dipendenti dalle imprese creditizie, finanziarie e strumentali. Pertanto, in data 27 dicembre 2022, Abi ,Fabi, First Cisl, Fisac Cgil, Uilca e Unisin hanno stabilito che gli incontri programmati tra le parti stesse entro il 28 febbraio 2023 si dovranno considerare come svolti entro il 31 dicembre 2022, con la conseguente “mera” sospensione, fino al 28 febbraio 2023, dei termini al 31 dicembre 2022. Sarà impregiudicata la decorrenza al 1°gennaio 2023 degli effetti degli eventuali accordi che dovessero essere raggiunti all’esito dei predetti incontri, in mancanza dei quali la situazione rimarrà quella in essere al 31 dicembre 2022.
Resta inteso che per le prestazioni lavorative rese dai lavoratori fino al 28 febbraio 2023 troveranno integrale applicazione i trattamenti economici e normativi previsti dal CCNL sottoscritto il 19 dicembre 2019.
Le Parti hanno, inoltre, concordato la prosecuzione dell’operatività del Fondo per l’occupazione (Foc), organismo bilaterale del settore all’avanguardia nelle politiche attive del lavoro, con particolare attenzione ai giovani e alla ricollocazione professionale.
Obiettivo principale dei sindacali è quello di aumentare i salari, a fronte “di un’inflazione che galoppa oltre le due cifre” e quindi la strada maestra dovrà essere la contrattazione collettiva.

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