Studio Vannucchi & Associati

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Sostegno eccellenze gastronomia e agro-alimentare italiano: concessione di contributi alle imprese

21 Dicembre 2022 da Teleconsul Editore S.p.A.

Con DM 21 ottobre 2022,  in attuazione di quanto previsto dall’art. 1, co. 869, Legge n. 234/2021, si definiscono i limiti, i criteri e le modalità per la concessione e l’erogazione di contributi alle imprese, a fronte della sottoscrizione di contratti di apprendistato tra le imprese stesse e giovani diplomati nei servizi dell’enogastronomia e dell’ospitalità alberghiera, in possesso dei requisiti previsti.

Possono beneficiare delle agevolazioni in argomento le imprese in possesso dei seguenti requisiti:
– se operanti nel settore identificato dal codice ATECO 56.10.11 («Ristorazione con somministrazione»): essere regolarmente costituite ed iscritte come attive nel registro delle imprese da almeno dieci anni o, alternativamente, aver acquistato – nei dodici mesi precedenti la data di pubblicazione del decreto – prodotti certificati DOP, IGP, SQNPI, SQNZ e prodotti biologici per almeno il 25% del totale dei prodotti alimentari acquistati nello stesso periodo;
– se operanti nel settore identificato dal codice ATECO 56.10.30 («Gelaterie e pasticcerie») e dal codice ATECO 10.71.20 («Produzione di pasticceria fresca»): essere regolarmente costituite ed iscritte come attive nel registro delle imprese da almeno dieci anni o, alternativamente, aver acquistato – nei dodici mesi precedenti la data di pubblicazione del decreto – prodotti certificati DOP, IGP, SQNPI e prodotti biologici per almeno il 5% del totale dei prodotti alimentari acquistati nello stesso periodo;
– sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non sono in liquidazione volontaria e non sono sottoposte a procedura concorsuale o a qualsiasi altra situazione equivalente ai sensi della normativa vigente;
– non sono in situazione di difficoltà, così come definita dal regolamento di esenzione;
– sono iscritte presso INPS o INAIL e hanno una posizione contributiva regolare, così come risultante dal DURC;
– sono in regola con gli adempimenti fiscali;
– hanno restituito le somme eventualmente dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero;
– non hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 maggio 2007 («impegno Deggendorf»).
Sono, invece, escluse dalle agevolazioni le imprese nei cui confronti sia stata applicata sanzione interdittiva o quelle i cui legali rappresentanti o amministratori, alla data di presentazione della domanda, siano stati condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p., per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di presentazione della domanda.

Sono ammissibili le spese relative alla remunerazione lorda relativa all’inserimento nell’impresa, con contratto di apprendistato, di uno o più giovani diplomati nei servizi dell’enogastronomia e dell’ospitalità alberghiera. I giovani diplomati devono: aver conseguito un diploma di istruzione secondaria superiore presso un Istituto professionale di Stato per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera (IPSEOA) da non oltre cinque anni; non aver compiuto, alla data di sottoscrizione del suddetto contratto di apprendistato, i trenta anni di età.

I pagamenti delle spese devono essere effettuati esclusivamente attraverso conti correnti dedicati intestati all’impresa e con modalità che consentano la piena tracciabilità del pagamento. Non sono ammesse le spese sostenute prima della presentazione della domanda di contributo.
Può essere concesso dal Ministero alle imprese un contributo in conto corrente non superiore al 70% delle spese totali ammissibili; ad euro 30.000,00 per singola impresa. I contributi sono concessi nell’ambito del regolamento de minimis.

Per il supporto agli adempimenti tecnici ed amministrativi relativi alla gestione della misura il Ministero delle politiche agricole si avvale di Invitalia.

Al momento della domanda di contributo, le imprese attestano il possesso dei requisiti di nonché l’assenza delle cause di esclusione tramite presentazione di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà. I termini e le modalità di presentazione delle domande di agevolazione saranno definiti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, con apposito provvedimento e allegati contenenti gli schemi in base ai quali devono essere presentate le domande di agevolazione. Le imprese possono presentare una sola domanda di agevolazione a valere sugli interventi di cui al presente decreto. Alla domanda di contributo deve essere allegato il piano di formazione degli apprendisti.

In qualsiasi fase dell’iter agevolativo, il Ministero può effettuare controlli anche a campione sulle iniziative agevolate, a tal fine deve essere tenuta disponibile, presso ciascuna impresa, tutta la documentazione relativa alle attività svolte per un periodo di cinque anni a partire dalla data di concessione del contributo.

 

 

 

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Parità retributiva di genere: accordo tra Consiglio e Parlamento europeo

20 Dicembre 2022 da Teleconsul Editore S.p.A.

La presidenza ceca e l’assise di Strasburgo hanno raggiunto un’intesa sulle norme in materia di trasparenza retributiva (Consiglio dell’Unione europea, comunicato 15 dicembre 2022).

Un accordo provvisorio per colmare il divario retributivo di genere è stato raggiunto tra il Consiglio dell’Unione europea e il Parlamento di Strasburgo nel corso del quinto ciclo di negoziati. Il nuovo atto legislativo dell’UE consentirà alle donne di applicare il principio della parità di retribuzione per uno stesso lavoro attraverso una serie di misure vincolanti in materia di trasparenza retributiva.

In particolare, i datori di lavoro, per evitare discriminazioni, dovranno garantire che i loro dipendenti abbiano facile accesso ai criteri oggettivi e neutri sotto il profilo del genere utilizzati per definire le retribuzioni e gli eventuali aumenti retributivi. I lavoratori e i loro rappresentanti avranno inoltre il diritto chiedere e ricevere informazioni sul loro livello retributivo individuale e sui livelli retributivi medi dei lavoratori che svolgono lo stesso lavoro o un lavoro di pari valore, ripartiti per sesso. I datori di lavoro dovranno inoltre indicare il livello o la fascia retributiva iniziale da corrispondere ai futuri lavoratori.

I datori di lavoro con più di 100 dipendenti dovranno, inoltre, fornire informazioni sul divario retributivo tra i lavoratori di sesso femminile e di sesso maschile nella loro impresa e dovranno condividere tali informazioni con l’autorità nazionale competente,  Le informazioni sono dovute ogni anno od ogni tre anni, a seconda delle dimensioni dell’impresa.

Nei casi in cui la comunicazione di informazioni sulle retribuzioni riveli una differenza del livello retributivo medio tra lavoratori di sesso femminile e di sesso maschile pari ad almeno il 5% e il datore di lavoro non abbia giustificato tale differenza con criteri oggettivi e neutri sotto il profilo del genere, i datori di lavoro dovranno effettuare una valutazione congiunta delle retribuzioni in cooperazione con i rappresentanti dei loro lavoratori. Tale valutazione congiunta delle retribuzioni dovrebbe includere misure volte a porre rimedio alle differenze retributive ingiustificate.

I lavoratori il cui datore di lavoro non ha rispettato gli obblighi in materia di parità retributiva hanno il diritto di chiedere un risarcimento. Gli organi giurisdizionali possono anche ordinare a un datore di lavoro di porre fine alla violazione e adottare misure per rispettare il principio della parità retributiva.

Associazioni come gli organismi per la parità o i rappresentanti dei lavoratori possono agire  per far rispettare il principio della parità retributiva.

La situazione in Europa 

Del resto, il diritto alla parità di retribuzione tra donne e uomini per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore è sancito dal Trattato di Roma e si è sostanziato in ulteriori testi legislativi. Tuttavia, nonostante questo quadro giuridico, l’effettiva attuazione e applicazione di tale principio nella pratica continua a rappresentare una sfida nell’UE.

Il divario retributivo di genere nell’Unione europea continua ad attestarsi intorno al 13%,ovvero per ora di lavoro prestata, le donne guadagnano in media il 13% in meno rispetto agli uomini. Una serie di disuguaglianze sottendono tale divario retributivo. Le donne sono sovrarappresentate in settori relativamente poco retribuiti come l’assistenza e l‘istruzione, il cosiddetto “soffitto di cristallo” fa sì che siano sottorappresentate nelle posizioni dirigenziali e, in alcuni casi, le donne sono discriminate in quanto guadagnano meno degli uomini per svolgere lo stesso lavoro o un lavoro di pari valore.

Gli ambasciatori degli Stati membri presso l’UE dovranno ora approvare l’accordo che sarà seguito dal consueto processo di adozione in seno al Consiglio e al Parlamento europeo.

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CCNL Farmacie-Az. Municipalizzate: Una Tantum a gennaio 2023

20 Dicembre 2022 da Teleconsul Editore S.p.A.

 Prevista la seconda tranche dell’Una Tantum pari a 250,00 euro, da riparametrare per i diversi livelli di inquadramento

Con la retribuzione del mese di gennaio 2023 verrà corrisposta a tutto il personale delle imprese gestite o partecipate dagli enti locali, esercenti farmacie, parafarmacie, magazzini farmaceutici all’ingrosso, laboratori farmaceutici in forza alla data del 7 luglio 2022 (incluso il personale assunto con contratto a termine) la seconda tranche dell’Una Tantum prevista per il periodo di vacanza contrattuale, calcolato forfetariamente,  pari a 250,00 euro al 1° livello e riparametrato per i diversi livelli di inquadramento 
Al personale assunto nel periodo 1°gennaio 2022 – 7 luglio 2022 l’importo di tale riconoscimento economico verrà corrisposto pro quota (rispetto al periodo di lavoro effettuato nel suddetto periodo), intendendo per mese intero la frazione di mese pari o superiore a quindici giorni.
Per i dipendenti con contratto a tempo parziale l’erogazione avverrà secondo criteri di proporzionalità.
Detta indennità non è utile ai fini dei vari istituti legali e contrattuali, né costituisce base imponibile ai fini della determinazione del TFR.

LivelloImporto
1° livello Q291,11
1° livello super281,10
1° livello C268,53
1°livello + 12 anni250,00
1° livello + 2 anni250,00
1° livello250,00
2° livello221,82
3° livello210,58
4° livello195,81
5° livello180,35
6° livello168,42

 

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Come si registra un contratto di comodato? Arriva il nuovo modello RAP

20 Dicembre 2022 da Teleconsul Editore S.p.A.

L’Agenzia delle entrate ha approvato il nuovo modello per la “Richiesta di registrazione di atto privato” (cosiddetto modello RAP) che, in prima battuta, riguarda il contratto di comodato d’uso ma che verrà gradualmente esteso a tutti gli atti privati (Agenzia delle entrate, provvedimento 16 dicembre 2022, n. 465502).

Nell’area riservata del sito istituzionale dell’Agenzia delle entrate, dal 20 dicembre 2022, è resa disponibile gratuitamente un’apposita procedura web per la compilazione e la presentazione in via esclusivamente telematica del modello RAP.

 

Si tratta di una nuova versione del modello che può essere utilizzato per la registrazione in via telematica del contratto di comodato d’uso, ovvero quel contratto con il quale una parte consegna all’altra un bene mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l’obbligo di restituire lo stesso bene ricevuto (art. 1803 del c.c.).

 

Per richiedere la registrazione in via telematica basta indicare nel nuovo modello “RAP” i dati necessari, tra cui: 

 

i dati delle parti (dante causa e avente causa) risultanti dall’atto; i dati utili alla registrazione dell’atto, quali la scelta dell’ufficio territoriale dell’Agenzia, la tipologia del contratto, la data di stipula, l’eventuale presenza di allegati, le informazioni del richiedente la registrazione e del rappresentante legale, l’impegno alla presentazione telematica e il prospetto degli importi dovuti; le informazioni relative al contratto di comodato per cui si richiede la registrazione; i dati degli immobili qualora siano oggetto del contratto. 

 

La procedura consente di allegare in formato Tif (e/o Tiff e Pdf/A) la copia dell’atto da registrare, firmata dalle parti e con testo redatto in modo che gli elementi essenziali siano leggibili tramite procedure automatizzate, ed eventuali altri documenti (come, per esempio, planimetrie e inventari).  

 

In caso di testo non conforme alle specifiche richieste, la domanda di registrazione in modalità telematica non andrà a buon fine (verrà rilasciata un’apposita ricevuta) e il contribuente dovrà recarsi presso gli uffici dell’Agenzia delle entrate per completare la registrazione dell’atto.

 

Una volta inserite tutte le informazioni necessarie, il sistema calcola in automatico le imposte (registro e/o bollo) e consente di versarle contestualmente tramite addebito su conto corrente.

 

La presentazione telematica del modello, può essere effettuata anche presso gli uffici dell’Agenzia delle entrate da parte dei soggetti non obbligati alla registrazione telematica dei contratti di locazione presentando il modello RAP in formato cartaceo unitamente all’atto da registrare, sottoscritto dalle parti, e agli eventuali allegati.

 

Il modello RAP è reso disponibile gratuitamente dall’Agenzia delle entrate in formato elettronico sul proprio sito istituzionale e ne è autorizzata la riproduzione nel rispetto, in fase di stampa, delle caratteristiche tecniche prescritte e attraverso strumenti che comunque garantiscano la chiarezza e l’intelligibilità del modello nel tempo.

 

Con successivi provvedimenti l’utilizzo del modello RAP sarà progressivamente esteso alla registrazione di tutti gli atti privati, tramite l’approvazione di specifiche parti dedicate alle varie tipologie di atti.

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CCNL Noleggio Automezzi: sottoscritta l’ipotesi di accordo

20 Dicembre 2022 da Teleconsul Editore S.p.A.

Previsti aumenti complessivi al livello medio pari a 171,00 euro mensili e un importo Una Tantum pari a 560,00 euro

Nei giorni scorsi è stata siglata l’ipotesi di accordo di rinnovo del contratto nazionale dei dipendenti dalle aziende esercenti l’attività di autonoleggio, gestione sosta e parcheggi e soccorso stradale, scaduto il 31 dicembre 2021. 
Nel nuovo accordo, che scadrà il 31 dicembre 2024, sono previsti aumenti complessivi al livello medio pari a 171,00 euro mensili, articolati in:
– 130,00 euro sui minimi;
– 20,00 euro di incremento sui ticket;
– 14,00 euro di indennità di cassa;
– 7,00 euro di welfare. 
Prevista altresì l’erogazione di un importo Una Tantum pari a 560,00 euro, che verrà riconosciuto in un’unica soluzione nel mese di gennaio 2023. Come ulteriore ristoro, riferito all’anno 2022, entro giugno 2023 verrà erogato un importo pari a 250,00 euro sotto forma di buoni acquisto, conferibili in alternativa, su base volontaria, al Fondo di previdenza complementare Astri.
Anche la parte normativa ha subìto alcuni interventi, in particolare sono state recepite e implementate le novità introdotte in materia di tutela della maternità e paternità, attraverso l’aggiunta di un ulteriore giorno di congedo per la nascita di un figlio, rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente. 
In tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in aggiunta alle ore già previste dalla normativa vigente, le lavoratrici ed i lavoratori avranno diritto, ogni anno, a 2 ore di assemblea retribuita per trattare i temi legati alla salute e sicurezza.
In materia di appalti è stata posta particolare attenzione alle procedure nei cambi di appalto, con l’obiettivo di tutelare i livelli complessivi dell’occupazione, anche al fine di evitare l’insorgere di fenomeni distorsivi della concorrenza. 
Attese per i prossimi giorni le assemblee nei luoghi di lavoro per sciogliere la riserva.

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CCNL Calce gesso e fibrocemento, cemento – Industria: novità sull’orario di lavoro

20 Dicembre 2022 da Teleconsul Editore S.p.A.

Previste da gennaio 2023 nuove percentuali per lavoro a turni, lavoro straordinario e lavoro notturno e festivo 

A decorrere dal 1° gennaio 2023, vengono applicate le nuove percentuali, secondo la tipologia di lavoro svolto.
Di seguito le novità in materia di lavoro straordinario, notturno, festivo e a turni.

 

Lavoro straordinario, notturno e festivo

 

Lavoro OperaiIntermediImpiegati
straordinario diurno30%30%30%
notturno non compreso in turni avvicendati50%50%55%
notturno a carattere continuativo (guardiania, custodia, pulizia locali) non compreso in turni avvicendati30%——
straordinario notturno60%60%75%
ordinario festivo50%50%55%
straordinario festivo60%60%75%
straordinario festivo notturno70%70%100%
ordinario festivo notturno60%60%75%

Lavoro a turni

Il lavoro eseguito di domenica e/o nelle ore notturne comprese in regolari turni periodici, non gode delle corrispondenti percentuali di maggiorazione previste per il lavoro straordinario, festivo e notturno. Al personale impiegato in detti turni periodici, è applicata sulla retribuzione concernente minimo tabellare, eventuale superminimo, ex indennità di contingenza, E.D.R., eventuali aumenti periodici di anzianità, una maggiorazione del:
a) 40% per le ore lavorate di notte;
b) 41% per le ore lavorate di notte a decorrere dall’1.1.2016;
c) 42% per le ore lavorate di notte a decorrere dall’1.1.2017;
d) 40% per le ore lavorate di giorno nella domenica;
e) 5% per le ore lavorate di giorno (sia nel caso di tre turni, sia nel caso di due turni); 5,5% per le ore lavorate di giorno (sia nel caso di tre turni, sia nel caso di due turni) a decorrere dal 1° gennaio 2023.

Tali maggiorazioni assorbono fino a concorrenza trattamenti di miglior favore riconosciuti a livello aziendale per lo stesso titolo.

Le percentuali di cui al punto e), vengono poi computate nella retribuzione, agli effetti della gratifica natalizia o 135 mensilità, delle ferie, delle festività nazionali e infrasettimanali, della malattia e infortunio non sul lavoro e dell’infortunio sul lavoro e malattie professionali nonché delle riduzioni di orario e delle festività soppresse sulla base della maggiorazione media di turno realizzata negli ultimi 12 mesi.

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CCNL Grafica Editoria – Industria: proroga dell’iscrizione al “Fondo Salute Sempre”

19 Dicembre 2022 da Teleconsul Editore S.p.A.

Prorogata l’iscrizione automatica al Fondo di assistenza sanitaria integrativa sino al 31 dicembre 2023

Con l’accordo di proroga siglato in data 26 ottobre 2022 ed avente decorrenza dal 1° gennaio 2023, tra Assografici, Aie, Anes con Slc-Cgil, Fistel-Cisl e Uilcom-UiI, è stata estesa fino al 31 dicembre del medesimo anno, l’iscrizione automatica al Fondo di assistenza sanitaria integrativa “Salute Sempre”, in favore del personale impiegato a tempo indeterminato dalle aziende grafiche ed affini, nonché dalle aziende editoriali, anche multimediali, purché tale personale non benefici già di altre forme di assistenza sanitaria.

A tal proposito, le Parti Sociali si sono pronunciate in merito asserendo che, il versamento del contributo d’iscrizione, verrà sborsato direttamente dall’azienda in quanto totalmente a suo carico.

Inoltre, qualora talune imprese avessero già in attivo altre forme di assistenza sanitaria integrativa in favore dei lavoratori, ed equipollenti al Fondo Salute Sempre, queste dovranno essere escluse dall’obbligo d’iscrizione al Fondo anzidetto.

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Dal 1° gennaio 2023 ricondotta al premio ordinario l’assicurazione di facchini e altre categorie

19 Dicembre 2022 da Teleconsul Editore S.p.A.

Pubblicate le istruzioni operative dell’INAIL per l’assicurazione di barrocciai, vetturini, ippotrasportatori, pescatori della piccola pesca soci di cooperative e degli addetti ai frantoi (INAIL; circolare 16 dicembre 2022, n. 45).

L’INAIL ha comunicato la revisione dei premi speciali per l’assicurazione con il passaggio a premio ordinario di alcune categorie di lavoratori e altre misure a partire dal 1° gennaio 2023. In particolare, l’Istituto nella circolare in questione comunica: l’assoggettamento al regime assicurativo ordinario, dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di facchini, barrocciai, vetturini, ippotrasportatori, pescatori della piccola pesca soci di cooperative e degli addetti ai frantoi; l’attuazione con il premio ordinario dell’assicurazione per i componenti del nucleo artigiano (titolare, familiari coadiuvanti, soci) che svolgono l’attività di frangitura e spremitura delle olive per la durata della campagna olearia (e quindi con carattere di stagionalità); la revisione del premio speciale unitario per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei pescatori autonomi della piccola pesca marittima e delle acque interne; la revisione del premio speciale unitario per l’assicurazione degli allievi IeFP; la revisione delle misure dei premi speciali unitari per l’assicurazione dei soggetti impegnati in attività di volontariato a fini di utilità sociale e in lavori di pubblica utilità con oneri assicurativi a carico del Fondo e dei percettori del reddito di cittadinanza impegnati nei Progetti Utili alla Collettività (PUC) e, infine, l’abolizione del premio speciale unitario per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei candidati all’emigrazione sottoposti a prove d’arte prima dell’espatrio.

In materia di denunce di infortunio e di malattia professionale, i datori di lavoro a cui si applica il passaggio a premio ordinario continuano, fino alla ricezione del certificato di variazione del rapporto assicurativo, a indicare provvisoriamente nelle denunce lo stesso numero di posizione assicurativa territoriale e lo stesso tipo polizza (polizza speciale facchini, barrocciai vetturini ippotrasportatori e pescatori) già attribuito per l’assicurazione dei lavoratori interessati. Successivamente alla ricezione del certificato di variazione del rapporto assicurativo i datori di lavoro devono indicare nelle denunce il numero di posizione assicurativa territoriale, il tipo polizza dipendenti, il settore attività e la voce di tariffa comunicati con il certificato di variazione.

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CCNL Trasporto aereo: rinnovata sezione Servizi ATM

19 Dicembre 2022 da Teleconsul Editore S.p.A.

Incremento retributivo, Una Tantum e Superminimo tra le principali novità del rinnovo

In data 25 novembre 2022 è stato siglato tra Enav e le Organizzazioni Sindacali FILT-CGIL, FIT-CISL, Uiltrasporti e UGL-TA e UNICA il verbale di accordo relativo alla Parte specifica Servizi ATM-Sezioni Impianti strategici e Impianti a basso traffico.
Di seguito le novità più rilevanti.

Una Tantum
A complessiva e definitiva copertura economica dell’anno 2022, comprensiva del saldo dell’IPCA consuntivato per il periodo 2018-2021, sono previste delle quote economiche una tantum da suddividere per fasce di classe stipendiale e gruppi di categorie professionali da erogare a tutto il personale in servizio nel mese di corresponsione. Gli importi previsti per i Servizi ATM, riproporzionati sugli anni di riferimento 2020-2021-2022, verranno corrisposti considerando l’inquadramento individuale alla data del 31 dicembre di ciascun anno interessato.

Minimi retributivi
I nuovi minimi saranno in vigore dal 1° gennaio 2023.
Per il periodo dal 1°gennaio 2023 al 31 dicembre 2025, saranno rivalutati secondo le seguenti tempistiche e percentuali:
– 2% a decorrere dal 1°settembre 2023;
– 2% a decorrere dal 1°luglio 2024;
– 2% a decorrere dal 1°luglio 2025.

LivelliMinimi
1738
2923
31.107,00
41.329,00
51.550,00
61.771,00
71.994,00
82.215,00
92.362,00
102.512,00
112.657,00
122.805,00
132.952,00
Quadro3.686,00

Scatto anomalo
A partire dal 1°gennaio 2023 entrerà in vigore lo scatto anomalo, formato da “scatto anomalo + IIS”, rivalutato a complessiva e definitiva copertura per il periodo dal 1°gennaio 2020 al 31 dicembre 2022.

LivelloImporto
1156
2157
3157
4158
5158
6159
7159
8160
9160
10160
11160
12160
13160
Quadro160

Per il periodo dal 1°gennaio 2023 al 31 dicembre 2025, l’incremento dello scatto anomalo sarà rivalutato secondo le seguenti tempistiche e percentuali:
– 2% a decorrere dal 1°settembre 2023;
– 2% a decorrere dal 1°luglio 2024;
– 2% a decorrere dal 1° luglio 2025.

Superminimo professionale
Dal 1° gennaio 2023 il superminimo professionale, a copertura economica per il periodo dal 1°gennaio 2020 al 31 dicembre 2022, sarà rivalutato secondo le seguenti tempistiche e percentuali:
– 2% a decorrere dal1°settembre 2023;
– 2% a decorrere dal 1°luglio 2024;
– 2% a decorrere dal 1°luglio 2025.

A titolo esemplificativo:

TipoROCatImporto
ISH35CTA1.817,00

Dal 1°gennaio 2023 il superminimo professionale da ristrutturazione salariale, a copertura economica per il periodo dal 1°gennaio 2020 al 31 dicembre 2022, sarà rivalutato secondo le seguenti tempistiche e percentuali:
– 2% a decorrere dal 1°settembre 2023;
– 2% a decorrere dal 1°luglio 2024;
– 2% a decorrere dal 1°luglio 2025.

A titolo esemplificativo:

TipoROCatImporto
ISH35CTA232,00

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Tasso di dilazione e di differimento e sanzioni civili, la variazione da dicembre 2022

19 Dicembre 2022 da Teleconsul Editore S.p.A.

L’INPS rende nota la variazione dell’interesse di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi e sanzioni civili a decorrere dal 21 dicembre 2022 (INPS, circolare 16 dicembre 2022, n. 133). 

L’Istituto recepisce la decisione di politica monetaria del 15 dicembre 2022 con cui la Banca Centrale Europea ha innalzato di 50 punti base il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema (ex TUR) che, pertanto, con decorrenza dal 21 dicembre 2022, è pari al 2,50%.

 

Tale variazione produce effetti su un duplice fronte: 1) sulla determinazione del tasso di dilazione e di differimento da applicare agli importi dovuti a titolo di contribuzione agli Enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie; 2) sulla misura delle sanzioni civili di cui all’articolo 116, comma 8, lettera a) e lettera b) secondo periodo, e comma 10, della Legge n. 388/2000. 

 

Interesse di dilazione e di differimento

 

A decorrere dal 21 dicembre 2022, l’interesse dovuto in caso di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi dovrà essere calcolato al tasso dell’8,50% annuo. 

Nei casi di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi, il nuovo tasso sarà applicato a partire dalla contribuzione relativa al mese di dicembre 2022. I piani di ammortamento già emessi e notificati in base al tasso di interesse precedentemente in vigore non subiranno modificazioni.

 

Sanzioni civili

 

Nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie (art. 116, comma 8, lett. a), Legge n. 388/2000), la sanzione civile è pari all’8% in ragione d’anno (tasso del 2,50% maggiorato di 5,5 punti).

 

Qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro 12 mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi e semprechè il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro 30 giorni dalla denuncia stessa, i soggetti sono tenuti al pagamento di una sanzione civile, in ragione d’anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non può essere superiore al 40% dell’importo dei contributi o premi, non corrisposti entro la scadenza di legge: anche in tale ipotesi – contemplata dall’art. 116, comma 8, lett. b), secondo periodo, della citata legge – trova applicazione il tasso in misura del 8% annuo.

 

Resta ferma, in caso di evasione (art. 116, comma 8, lett. b), primo periodo) la misura della sanzione civile, in ragione d’anno, pari al 30% nel limite del 60% dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.

 

In caso di procedure concorsuali le sanzioni ridotte, nell’ipotesi prevista dall’articolo 116, comma 8, lett. a), della già citata Legge n. 388/2000, dovranno essere calcolate nella misura del TUR, oggi tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema.

 

Nell’ipotesi di evasione di cui all’articolo 116, comma 8, lett. b), della medesima legge, la misura delle sanzioni è pari al predetto tasso aumentato di 2 punti.

 

Tenuto conto che per effetto della decisione della Banca Centrale Europea di cui sopra detto, il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali è superiore all’interesse legale in vigore dal 1° gennaio 2022 (1,25% in ragione d’anno), a decorrere dal 21 dicembre 2022 la riduzione delle sanzioni opererà sulla base della misura del TUR, oggi tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema, pari al 2,50%.

 

Pertanto,  nell’ipotesi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi si applica il tasso del 2,50% mentre, nell’ipotesi di evasione si applica il tasso del 4,50% (pari al tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema maggiorato di 2 punti).

 

Si ricorda che la riduzione delle sanzioni resta subordinata alla condizione preliminare dell’avvenuto integrale pagamento dei contributi e delle spese.

 

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