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Assistenti sociali in servizio a tempo indeterminato: stanziate ulteriori risorse

21 Novembre 2022 da Teleconsul Editore S.p.A.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha stanziato ulteriori risorse per il riconoscimento in favore degli ambiti territoriali regionali del contributo per l’impiego di assistenti sociali in servizio a tempo indeterminato per gli anni 2021 e 2022 (Decreto 22 settembre 2022)

DETERMINAZIONE ULTERIORI SOMME LIQUIDABILI ANNUALITÀ 2021

Ai fini del riconoscimento del contributo spettante agli ambiti territoriali per l’anno 2021 per gli assistenti sociali in servizio a tempo indeterminato, preso atto che alcuni ambiti territoriali pur avendo presentato nei termini del 28 febbraio i prospetti riassuntivi contenenti a consuntivo il numero effettivo di assistenti sociali a tempo indeterminato in servizio nel 2021, non li hanno finalizzati correttamente per mero errore materiale, sono determinate, ad integrazione del decreto ministeriale n. 126 del 13 luglio 2022 e nei limiti delle somme prenotate, le ulteriori somme liquidabili agli Ambiti territoriali per un totale di euro 420.206,46.
Tale importo sarà liquidato con risorse a valere sulle somme prenotate, di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 144 del 25 giugno 2021. Le somme residue rientrano nella disponibilità del Fondo povertà e vengono ripartite in sede di riparto annuale del Fondo.

DETERMINAZIONE SOMME PRENOTATE ANNUALITÀ 2022

Ai fini della determinazione del contributo spettante agli ambiti territoriali per l’anno 2022 per gli assistenti sociali in servizio a tempo indeterminato, preso atto che alcuni ambiti territoriali pur avendo presentato nei termini del 28 febbraio 2022 i prospetti riassuntivi contenenti la previsione del numero di assistenti sociali a tempo indeterminato in servizio nel 2022, non li hanno finalizzati correttamente per mero errore materiale, sono determinate, ad integrazione del decreto ministeriale n. 126 del 13 luglio 2022 le somme prenotate per un totale di euro 412.829,15. L’importo totale complessivo delle risorse per l’annualità 2022 risulta pertanto pari a euro 82.208.209,87.
In sede di riparto del Fondo povertà, le somme prenotate sono considerate indisponibili per l’anno corrente e per tutti i successivi. Le somme prenotate, laddove non considerate in tutto o in parte liquidabili l’anno successivo in seguito alla presenza in servizio di un numero inferiore di assistenti sociali rispetto a quelli preannunciati ai fini della prenotazione delle risorse, rientrano nella disponibilità del Fondo povertà e vengono ripartite in sede di riparto annuale del Fondo.
In sede di riparto del Fondo povertà, le somme prenotate saranno determinate entro il 30 giugno 2023 e laddove non considerate in tutto o in parte liquidabili nell’annualità 2023, in seguito alla presenza in servizio di un numero inferiore di assistenti sociali rispetto a quelli preannunciati nei prospetti informativi inseriti nel sistema SIOSS, rientrano nella disponibilità del Fondo povertà per essere ripartite in sede di riparto annuale del Fondo.

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DL Aiuti quater: disposizioni per lo sport

21 Novembre 2022 da Teleconsul Editore S.p.A.

L’art. 13, DL 18 novembre 2022 n. 176 (DL Aiuti-quater), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 novembre 2022, ha introdotto nuove disposizioni in materia di sport.

Al fine di sostenere le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operano nell’ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento, i versamenti tributari e contributivi sospesi (Iva, ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, imposte sui redditi, contributi previdenziali e assistenziali, premi per l’assicurazione obbligatoria) dall’art. 1, co. 923, lett. a), b), c) e d), L 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di Bilancio 2022), dall’art. 7, co. 3-bis, DL 1° marzo 2022, n. 17, conv., in L 27 aprile 2022, n. 34 (decreto Energia), e in ultimo dall’art. 39, co. 1-bis, DL 17 maggio 2022, n. 50, conv., con modif. in L 15 luglio 2022 n. 91 (decreto Aiuti), comprensivi delle addizionali regionali e comunali, possono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni o interessi, entro il 22 dicembre 2022.

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Tax credit fondazioni ITS Academy: codice tributo 6992

21 Novembre 2022 da Teleconsul Editore S.p.A.

Istituito il codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta riconosciuto per le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore delle fondazioni ITS Academy (Agenzia delle entrate – Risoluzione  18 novembre 2022, n. 68/E).

L’articolo 4, comma 6, della legge 15 luglio 2022, n. 99, ha previsto un credito d’imposta per le erogazioni liberali in denaro, effettuate in favore delle fondazioni ITS Academy. In particolare:
a) il credito d’imposta è utilizzabile in tre quote annuali di pari importo a partire dalla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel corso del quale è effettuata l’elargizione, ovvero in compensazione;
b) per i soggetti titolari di reddito d’impresa, ferma restando la ripartizione in tre quote annuali di pari importo, il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione.
Ai fini dell’utilizzo in compensazione, il modello F24 è presentato esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.
Tanto premesso, per consentire ai beneficiari l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta in argomento tramite il modello F24, è istituito il seguente codice tributo:
– “6992” denominato “CREDITO D’IMPOSTA IN FAVORE DELLE FONDAZIONI ITS ACADEMY – articolo 4, comma 6, della legge 15 luglio 2022, n. 99”.
In sede di compilazione del modello di pagamento F24, ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito d’imposta, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”.
Nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno d’imposta nel quale sono state effettuate le erogazioni liberali, nel formato “AAAA”.

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Patto di non concorrenza: la variabilità del corrispettivo non è causa di nullità

21 Novembre 2022 da Teleconsul Editore S.p.A.

La variabilità del corrispettivo previsto per il patto di non concorrenza, in base alla durata del rapporto di lavoro, non è di per sé causa di nullità dello stesso qualora l’importo risulti comunque determinabile in base a parametri oggettivi (Corte di Cassazione, Ordinanza 11 novembre 2022, n. 33424).

La Corte d’Appello territoriale, confermando la sentenza di primo grado, dichiarava nullo il patto di non concorrenza stipulato tra un lavoratore e la società datrice, per indeterminatezza ed indeterminabilità del corrispettivo del sacrificio richiesto al lavoratore, in quanto correlato alla durata del rapporto di lavoro, in mancanza di un importo minimo garantito e perciò non congruo.

La società ha proposto ricorso per la cassazione della predetta sentenza, lamentando, tra i motivi, la contraddittorietà ed illogicità della motivazione, laddove si affermava, da un lato, che il corrispettivo del patto di non concorrenza (PNC) fosse indeterminato ed indeterminabile nel suo ammontare e, dall’altro, che lo stesso risultasse incongruo.

Tale doglianza è stata ritenuta fondata dalla Corte di legittimità che ha rilevato che, al fine di valutare la validità del patto di non concorrenza, in riferimento al corrispettivo dovuto, è necessario, innanzitutto, che, in quanto elemento distinto dalla retribuzione, lo stesso sia determinato o determinabile; se determinato o determinabile, va verificato, poi, che il compenso pattuito non sia meramente simbolico o manifestamente iniquo o sproporzionato, in rapporto al sacrificio richiesto al lavoratore ed alla riduzione delle sue capacità di guadagno, indipendentemente dall’utilità che il comportamento richiesto rappresenta per il datore di lavoro e dal suo ipotetico valore di mercato.

Pertanto, come evidenziato dalla Suprema Corte, operano su diversi piani la nullità del patto di non concorrenza per indeterminatezza o indeterminabilità del corrispettivo che spetta al lavoratore, e la nullità che ricorre laddove il corrispettivo non sia pattuito, ovvero sia simbolico o manifestamente iniquo o sproporzionato.

Tanto premesso, la decisione della Corte distrettuale è stata, dunque, cassata per essere, questa, pervenuta ad affermare la nullità del patto in modo improprio, senza accertare se il corrispettivo pattuito (pacificamente esistente) fosse da considerare simbolico o manifestamente iniquo o sproporzionato, ed operando una sovrapposizione tra la questione della determinabilità del corrispettivo, diversa da quella della sua congruità, atteso che la variabilità del corrispettivo, rispetto alla durata del rapporto di lavoro, non implica che esso non sia determinabile in base a parametri oggettivi.

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Autodichiarazione “Temporary framework”: il Fisco risponde

18 Novembre 2022 da Teleconsul Editore S.p.A.

18 NOV 202 Online le risposte alle domande più frequenti sulle modalità di compilazione dell’autodichiarazione per gli aiuti di stato Covid 19 da presentare entro il 30 novembre 2022 (AGENZIA DELLE ENTRATE – Comunicato 17 novembre 2022)

Tra i vari quesiti posti all’Amministrazione finanziaria anche quello della presentazione dell’autodichiarazione da parte delle imprese con P.IVA cessata. Precisamente, viene chiesto se è corretto ritenere che anche le imprese cessate precedentemente al termine di presentazione dell’autodichiarazione siano tenute al rispetto dell’obbligo.
Al riguardo il Fisco chiarisce che il comma 1 dell’articolo 2 del DM 11 dicembre 2021 dispone che i soggetti beneficiari degli aiuti richiamati dall’art. 1 presentano all’Agenzia delle entrate un’autodichiarazione ai sensi dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale attestano che l’importo complessivo degli aiuti fruiti non supera i massimali di cui alla sezione 3.1 ovvero alla sezione 3.12 della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, recante «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza da Covid-19», e successive modificazioni».
Pertanto, l’individuazione dei soggetti obbligati alla presentazione dell’autodichiarazione è collegata alla fruizione degli aiuti del cd. regime ombrello.
In linea generale, si ritiene che la chiusura della partita IVA non escluda il beneficiario degli aiuti dall’obbligo di presentare l’autodichiarazione. Quest’ultima rappresenta, tra l’altro, lo strumento con cui il beneficiario assume l’impegno all’eventuale restituzione delle somme beneficiate in eccesso rispetto ai massimali fissati dal TF.
In particolare, nell’ipotesi di cessazione della partita IVA societaria – in linea con quanto disposto, con riferimento agli adempimenti dichiarativi, dall’articolo 5 del d.P.R. n. 322 del 1998 – si ritiene ragionevole affidare l’onere di presentare l’autocertificazione al liquidatore oppure all’ultimo amministratore.
L’onere di restituzione delle somme eccedenti resta tuttavia a carico dei soci che ne rispondono illimitatamente, se trattasi di società di persone, ovvero solo nei limiti del riscosso in caso di società di capitali (in linea con quanto stabilito, con riferimento al pagamento delle imposte, dall’articolo 36, terzo comma, del d.P.R. n. 602 del 1973).
Peraltro, l’articolo 28 del decreto legislativo n. 175 del 2014 (cd. decreto semplificazioni), che ha modificato il citato articolo 36, dispone al comma 4 che «Ai soli fini della validità e dell’efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l’estinzione della società di cui all’articolo 2495 del codice civile ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione del Registro delle imprese».
Al riguardo si ricorda che in tema di CFP COVID-19, è stato già chiarito che, anche nelle ipotesi di attività cessate a seguito della percezione del contributo, il soggetto firmatario dell’istanza inviata in via telematica è tenuto a conservare tutti gli elementi giustificativi del contributo spettante e a esibirli, a richiesta, agli organi istruttori dell’amministrazione finanziaria (cfr. circolare n. 15/E del 2020).
Tenuto conto anche dell’esistenza di termini per il controllo degli aiuti fruiti che non risultano interrotti anche a seguito della chiusura della partita IVA, deve concludersi che resta fermo l’obbligo di presentazione dell’autodichiarazione anche in relazione ai soggetti cd. cessati.

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Transfer pricing: finanziamento dalla consolidata alla controllata

18 Novembre 2022 da Teleconsul Editore S.p.A.

Il finanziamento erogato dalla società consolidata alla propria controllata non può sottrarsi all’applicazione della disciplina fiscale del transfer pricing internazionale (Corte di cassazione – ordinanza 11 novembre 2022 n. 33438).

Il caso si riferisce al trasferimento di denaro oggetto di accertamento destinato ad un investimento da parte della controllata, consistito nell’acquisizione della partecipazione totalitaria di un’altra società estera.

Per i giudici della Corte, il versamento assumeva la veste di un’operazione intercorrente con la società estera controllata e pertanto tale operazione non può sottrarsi all’applicazione della disciplina fiscale del transfer pricing internazionale, secondo la quale i componenti reddituali non devono essere quantificati in base al parametro ordinario del corrispettivo pattuito, bensì secondo il criterio derogatorio del valore normale dei beni ceduti o dei servizi prestati, definito quale prezzo e corrispettivo mediamente praticato per i medesimi beni o servizi ceduti o scambiati nello stesso tempo e luogo.

Su tali basi, il collegio osserva che il valore “normale” della dazione a prestito di una determinata somma di denaro è costituito dall’obbligo di corresponsione degli interessi nella misura corrispondente al tasso di mercato, che, in forza di quanto previsto dall’art. 107, D.P.R. n. 917/1986, si sostituisce alla gratuità dell’operazione pattuita tra società residente e società estera controllata.

Ove, infatti, si escludesse il finanziamento non oneroso dalla sfera di applicazione della regola del “valore normale”, si giungerebbe all’irragionevole conseguenza di consentire all’amministrazione finanziaria l’esercizio del potere di rettifica in caso di operazioni con corrispettivo inferiore a quello di regola applicato, negandolo invece nelle ipotesi, maggiormente elusive, di pattuizione di finanziamento con corrispettivo nullo.

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INPS: precisazioni sugli assegni familiari dei Fondi di solidarietà e del FIS

18 Novembre 2022 da Teleconsul Editore S.p.A.

L’Inps, con messaggio n. 4167/2022, ha fornito precisazioni sulle modalità di compilazione del flusso UniEmens in relazione all’ANF a carico delle gestioni dei Fondi di solidarietà e del FIS.

I datori di lavoro nell’elemento <CodiceCausale> indicano il codice causale già in uso “L023”, avente il significato di “Conguaglio ANF art. 1, comma 212 della legge 234/2021”; detto  codice deve essere utilizzato sia per il conguaglio riferito al mese corrente che per il conguaglio degli ANF arretrati ossia corrisposti ai lavoratori dal 1° gennaio 2022.
Nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale>, i medesimi datori inseriscono il codice identificativo (ticket) ottenuto dall’apposita funzionalità “Inserimento ticket”, prevista all’interno della procedura di inoltro della domanda al Fondo.
Nell’elemento <AnnoMeseRif> indicano l’AnnoMese di riferimento e nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> indicano l’importo conguagliato, relativo al mese di riferimento della prestazione.
Nell’ipotesi di cessazione di attività, il datore può recuperare la prestazione anticipata tramite flusso regolarizzativo sull’ultimo mese di attività.
Quanto alla modalità di pagamento diretto della prestazione di Assegno di integrazione salariale erogata dal FIS e dai Fondi di solidarietà, si rinvia alla circolare n. 62/2021 e al messaggio n. 1320/2022.
Per i periodi di integrazione salariale (CIGO, CIGS, AIS) decorrenti dal 1.5.2022, le richieste di pagamento diretto possono essere inviate esclusivamente con il nuovo flusso telematico UniEmens-Cig (UNI41).

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Vincolo di coniugio e sussistenza del rapporto di lavoro subordinato

18 Novembre 2022 da Teleconsul Editore S.p.A.

Il rapporto di lavoro subordinato sussiste anche in caso di attività svolta da una lavoratrice legata da vincolo di coniugio e di affinità ai titolari della società datrice di lavoro, qualora il vincolo di familiarità risulti irrilevante rispetto alle concrete modalità della prestazione nel contesto aziendale (Corte di Cassazione, Ordinanza 16 novembre 2022, n. 33759).

La Corte d’appello territoriale confermava la sentenza di primo grado che aveva riconosciuto la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato fra una lavoratrice, moglie del titolare della società datrice, e detentrice di quote sociali della stessa, e la medesima società.
Quest’ultima ha proposto ricorso per la cassazione di tale decisione, censurando il giudizio espresso dalla Corte di merito, laddove aveva ritenuto che, provato il vincolo di subordinazione ex art. 2094 cod. civ., dovesse escludersi la configurabilità, nel caso di specie, dell’impresa familiare ex art. 230 bis c.c.
Secondo la tesi della società ricorrente, la sentenza impugnata aveva errato nell’omettere qualunque valutazione circa l’esistenza di elementi idonei a comprovare la sussistenza di un rapporto riconducibile all’impresa familiare nella collaborazione resa dalla lavoratrice.

Il motivo di ricorso è stato ritenuto infondato dalla Suprema Corte, la quale ha ricordato che la sussistenza dell’elemento della subordinazione nell’ambito di un contratto di lavoro va individuata sulla base di una serie di indici sintomatici, quali:

– la collaborazione;

– la continuità della prestazione lavorativa;

– l’inserimento del lavoratore nell’organizzazione aziendale.
Tale principio, come evidenziato dal Collegio, è applicabile anche in caso di attività svolta da una lavoratrice legata da vincolo di coniugio e di affinità ai titolari della società datrice di lavoro, laddove venga ravvisata l’irrilevanza del vincolo di familiarità rispetto alle concrete modalità della prestazione nel contesto aziendale; di contro, l’istituto dell’impresa familiare ha carattere solo residuale, mirando a disciplinare situazioni di apporto lavorativo all’impresa del congiunto che, pur connotate dalla continuità, non siano riconducibili all’archetipo della subordinazione.
Ciò posto, i Giudici di legittimità hanno concluso che la sentenza impugnata, applicando i richiamati principi, aveva correttamente ritenuto sussistente, nel caso in esame, il rapporto di lavoro subordinato in esito all’istruttoria svolta in base ad indici principali, quali la ricorrenza di poteri direttivi ed organizzativi esercitati nei confronti della lavoratrice, avvalorati anche da indici sussidiari, quali la continuità della prestazione e la misura fissa della retribuzione; restava, pertanto esclusa la configurabilità dell’impresa familiare ex art. 230 bis cod. civ. in ragione del carattere residuale dell’istituto.

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Conversione DL Aiuti – ter: credito d’imposta imprese per energia e gas

18 Novembre 2022 da Teleconsul Editore S.p.A.

Contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, in favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale(art. 1, D.L. 23 settembre 2022, n. 144, conv. Con modif. in L. 17 novembre 2022, n. 175).

L’articolo 1 ripropone alcuni crediti di imposta disciplinati dai decreti legge nn. 4, 17, 21, 50 e 115 del 2022 per contrastare l’aumento dei costi dell’energia elettrica e del gas in capo alle imprese – e in origine operanti in relazione alle spese sostenute nel primo e secondo trimestre 2022 – allo scopo di estenderli anche ai costi sostenuti dalle imprese nei mesi di ottobre e novembre 2022 e innalzare la misura di tali agevolazioni.
Si tratta in particolare:
– del credito d’imposta per le imprese energivore, che viene concesso in misura pari al 40 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022;
– del credito d’imposta per imprese gasivore, concesso in misura pari al 40 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nei mesi di ottobre e novembre 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici;
– del credito d’imposta per imprese dotate di contatori di energia elettrica di specifica potenza disponibile, pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle energivore, che viene attribuito in misura pari al 30 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022;
– del credito d’imposta per l’acquisto di gas naturale per imprese non gasivore, pari al 40 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nei mesi di ottobre e novembre 2022, per usi diversi dal termoelettrico.
Le disposizioni in esame regolano le modalità di fruizione dei crediti d’imposta e il regime di cedibilità e infine prorogano al 31 marzo 2023 il termine per usufruire dei medesimi crediti d’imposta, riferiti al terzo trimestre 2022.

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INPS: istruzioni sull’indennità una tantum 150 euro per altre categorie di soggetti

17 Novembre 2022 da Teleconsul Editore S.p.A.

L’Inps, con circolare n. 127/2022, ha fornito precisazioni in merito all’indennità una tantum pari a 150 euro per alcuni soggetti.

L’indennità una tantum è riconosciuta agli assicurati che percepiscono a novembre 2022 sia la NASpI che la DIS-COLL, a coloro che nel corso dell’anno 2022 percepiscono l’indennità di disoccupazione agricola di competenza del 2021, e a favore dei lavoratori che sono stati destinatari delle indennità COVID-19.
La medesima indennità è riconosciuta, a domanda, ai collaboratori coordinati e continuativi e dottorandi e assegnisti di ricerca, ai lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti, ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo.
L’indennità in parola è riconosciuta, poi, a favore dei lavoratori autonomi occasionali e degli incaricati alle vendite a domicilio beneficiari dell’indennità una tantum ex art. 32, co. 15 e 16, DL n. 50/2022.
Altresì, è riconosciuta in favore dei titolari di trattamenti di mobilità in deroga e di indennità di importo pari alla mobilità, considerata l’identità di ratio delle prestazioni e le esigenze di sostegno al reddito.
La misura non è riconosciuta ai percettori della NASpI che hanno fruito della stessa in forma anticipata e il cui periodo teorico ricomprende novembre 2022.
Per la fruizione del beneficio non deve essere presentata alcuna domanda, ma lo stesso è erogato d’ufficio dall’Inps con le modalità di pagamento della prestazione di disoccupazione.
L’indennità una tantum è riconosciuta ai lavoratori che hanno beneficiato di una delle indennità previste dall’art. 10, co. da 1 a 9, del DL n. 41/2021, e dall’art. 42, DL n. 73/2021. Nel dettaglio, l’indennità è:
ai lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
lavoratori intermittenti;
lavoratori autonomi occasionali;
lavoratori incaricati alle vendite a domicilio;
lavoratori dipendenti a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali; lavoratori dello spettacolo.
Ai fini di fuire della suddetta misura non deve essere presentata alcuna domanda, ma lo stesso è erogato d’ufficio dall’INPS con le stesse modalità di pagamento delle suddette indennità COVID-19 già riconosciute.
Ai lavoratori autonomi occasionali e ai lavoratori incaricati alle vendite a domicilio che hanno presentato domanda per l’indennità una tantum 200 euro, e che sono stati ammessi alla fruizione della stessa, è riconosciuta, in aggiunta, un’ulteriore indennità 150 euro, senza presentazione di un’ulteriore domanda.
L’indennità in argomento è erogata d’ufficio dall’Istituto di previdenza ai soggetti titolari, a novembre 2022, delle prestazioni di disoccupazione NASpI, DIS-COLL, di trattamenti di mobilità in deroga o di indennità pari alla mobilità, nonché a favore dei lavoratori che hanno percepito l’indennità di disoccupazione agricola in competenza 2021, a favore dei lavoratori che hanno beneficiato delle indennità COVID-19, nonché a favore dei lavoratori autonomi occasionali e incaricati alle vendite a domicilio beneficiari dell’indennità una tantum di importo pari a 200 Euro.

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