2 set 2022 Il lavoratore che intenda rivendicare in giudizio l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato ha l’onere di fornire gli elementi di fatto corrispondenti alla fattispecie astratta invocata (Corte di Cassazione, Ordinanza 30 agosto 2022, n. 25508). Confermata dalla Cassazione la decisione della Corte di Appello che aveva rigettato la domanda di uno stagista, avente ad oggetto l’ accertamento di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, proposta nei confronti di una S.p.A.. Lo stagista, quale frequentante di un master universitario, aveva svolto presso la detta società un primo periodo di tirocinio di tre mesi, poi prorogato. I Giudici di merito motivavano la sentenza di rigetto, evidenziando l’assenza, nel caso in esame, degli indici rivelatori della subordinazione indicati dalla giurisprudenza di legittimità, quali l’assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro, ovvero, in via sussidiaria, l’inserimento continuativo del lavoratore stesso nell’impresa; il vincolo di orario, la forma della retribuzione, l’assenza di rischio. Lo stagista ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza, deducendo che il rapporto intercorso con la società celerebbe un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato, alla luce delle modalità di svolgimento dello stesso e che, pertanto, la lettera con la quale la società aveva respinto l’istanza di assunzione, corrisponderebbe ad una vera e propria intimazione di un licenziamento illegittimo. Le doglianze formulate con il motivo di ricorso sono state ritenute infondate dalla Suprema Corte, la quale ha fatto proprio il percorso motivazionale seguito dalla Corte di Appello, concludendo che, nel caso in argomento, non fosse ravvisabile alcuno degli indici che connotano la subordinazione. Sul punto, la Corte di legittimità ha, in particolare, ribadito che, ai fini della individuazione della c.d. natura giuridica del rapporto, il primario parametro distintivo della subordinazione deve essere necessariamente accertato o escluso anche mediante il ricorso ad elementi sussidiari che il giudice deve individuare in concreto, dando prevalenza ai dati fattuali emergenti dall’effettivo svolgimento del rapporto. A tal fine sono stati richiamati gli indici di subordinazione rappresentati da: – retribuzione fissa mensile in relazione sinallagmatica con la prestazione lavorativa; – orario di lavoro fisso e continuativo; – continuità della prestazione in funzione di collegamento tecnico organizzativo e produttivo con le esigenze aziendali; – il – vincolo di soggezione personale del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia; – inserimento nell’organizzazione aziendale. Dunque, sul lavoratore che intenda rivendicare in giudizio l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato grava l’onere di fornire gli elementi di fatto corrispondenti alla fattispecie astratta invocata.
Terminato lo stage formativo, lo stesso aveva presentato istanza di assunzione, avendo appreso che altra stagista, concluso il tirocinio, era stata assunta a tempo determinato; tale istanza veniva, tuttavia, respinta dalla società.
Al contrario, nel caso di specie, come correttamente rilevato dai giudici del gravame, lo stagista non aveva fornito alcuna prova relativa neppure agli indici sussidiari di subordinazione.
Da tanto conseguiva il rigetto del ricorso.
Firmato il decreto carburanti: sconto di 30 centesimi esteso fino al 5 ottobre
01 SETT 2022 In arrivo il nuovo decreto carburanti che estende fino al 5 ottobre le misure attualmente in vigore per ridurre il prezzo finale dei carburanti (MEF – Comunicato 31 agosto 2022, n. 153) Il Ministro dell’Economia e delle Finanze e il Ministro della Transizione Ecologica hanno firmato il Decreto Interministeriale che proroga fino al 5 ottobre le misure attualmente in vigore per ridurre il prezzo finale dei carburanti. Si estende così fino a tale data il taglio di 30 centesimi al litro per benzina, diesel, gpl e metano per autotrazione.
Prorogata l’indennità mobilità in deroga per i lavoratori delle aree di crisi industriale complessa
Disposta la proroga, al 31.12.2022, dell’indennità pari al trattamento di mobilità in deroga per i lavoratori delle aree di crisi industriale complessa ubicate nella Regione Siciliana. Per i lavoratori delle aree di crisi industriale complessa ubicate nel territorio della Regione Siciliana, i quali cessino di percepire l’indennità di disoccupazione denominata NASpI nell’anno 2020, è stata prevista la possibilità di richiedere alla Regione stessa un’indennità pari al trattamento di mobilità in deroga, limitatamente al periodo compreso tra il 14 ottobre 2020 e il 31 dicembre 2020.
Successivamente, l’indennità in argomento è stata concessa dalla Regione Siciliana, in continuità con il precedente periodo, fino al 31 dicembre 2021.
Infine, è stato ulteriormente prorogato, fino al 31 dicembre 2022, l’indennità pari al trattamento di mobilità in deroga per i succitati lavoratori delle aree di crisi industriale complessa ubicate nella Regione Siciliana, prevedendo la copertura dei relativi oneri pari a 1,4 milioni di euro per il 2022.
L’indennità è concessa dalla Regione Siciliana in continuità con i precedenti periodi e previa verifica della disponibilità finanziaria da parte dell’Inps (Messaggio Inps 3134/2022).
Il via alla smonetizzazione delle festività nella TIM S.p.A.
Con accordo del 28 luglio 2022, la TIM S.p.A. ha considerato la smonetizzazione delle festività del 25 dicembre 2022 e del 1° gennaio 2023. Con il recente accordo le Parti hanno convenuto che in relazione alle festività nazionali del 25 dicembre 2022 e 1° gennaio 2023 cadenti di domenica, a tutto il personale di TIM S.p.A. – purché in servizio alle predette date – è riconosciuto, per ciascuno dei suddetti giorni, in luogo del regime economico e normativo di cui all’art. 28 del vigente CCNL TLC: a. un giorno di permesso retribuito, da fruirsi a giornata intera; b. 4 ore di permessi retribuiti, riproporzionati nei confronti del personale con rapporto di lavoro part-time.
INAIL: misure di prevenzione e protezione nella stampa 3D
Dall’INAIL le indicazioni sulle misure di prevenzione e protezione da adottare per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori dai possibili rischi connessi alle lavorazioni con l’utilizzo della “stampa 3D” (Comunicato 30 agosto 2022). Partendo da un modello digitale, la “stampa 3D” consente la realizzazione di oggetti tridimensionali attraverso un metodo di produzione additivo. Sulla base della valutazione dei possibili rischi derivanti della “stampa 3D”, l’INAIL ha raccomandato l’adozione di misure di prevenzione e protezione dagli stessi, principalmente attraverso la riduzione delle emissioni e del numero di lavoratori potenzialmente esposti.
La tecnica più usata è l’estrusione, in cui un filamento di materiale passa attraverso un ugello riscaldato ad alta temperatura, quindi il materiale fuso viene depositato sopra una piattaforma di lavoro più fredda e strato dopo strato vengono costruiti i piani bidimensionali dell’oggetto programmato. I materiali utilizzati sono di diversa natura: classici (polimeri, ceramiche, vetro, metalli e legno) e innovativi (bio e nano-materiali).
Tale tecnologia di produzione è impiegata in modo crescente e sempre più diffuso nel settore aerospaziale, automobilistico, meccanico, nel comparto manifatturiero e in quello medicale, grazie all’impatto sui costi di produzione e alla facilità di utilizzo.
Proprio in relazione alle caratteristiche chimico-fisiche dei principali materiali usati e alla tecnica di lavorazione, l’INAIL ha rilevato la probabilità:
– di rischi da esposizione che potrebbero portare a potenziali effetti tossici sull’apparato respiratorio (come nel caso dei materiali plastici e metallici);
– di rischi di natura biologica derivanti dalla generazione di aerosol e contaminazione microbica delle superfici di lavoro (come nel caso dell’uso di materiali biologici).
Riguardo ai nanomateriali, pur in assenza di dati su conseguenze a lungo termine, l’INAIL ha rilevato “potenziali effetti avversi per la salute” dall’esposizione a nanomateriali ingegnerizzati (es. nanoparticelle di ossidi di metalli e nanotubi di carbonio).
Poiché però nello specifico della stampa 3D spesso non risulta possibile eliminare o sostituire l’agente nocivo, né modificare la modalità di lavorazione, né tantomeno ridurre il numero degli addetti coinvolti, l’INAIL ha suggerito di potenziare le misure strutturali di contenimento del rischio (come ad esempio le tecniche di aspirazione o di ventilazione dei locali), oppure di prevedere l’uso di dispositivi adeguati di protezione individuale (come maschere facciali filtranti di tipo FFP2, guanti in gomma monouso, occhiali e abbigliamento di protezione).
Resta fondamentale, comunque, un’adeguata formazione dei lavoratori e una maggiore condivisione delle procedure da attuare, allo scopo di incrementare consapevolezza dei rischi e modalità di lavoro più sicure.
Determinato l’EVR 2022 per i lavoratori edili di Lecco (Industria e Artigianato)
1 SET 2022 Firmato il 14/7/2022, tra ANCE LECCO SONDRIO, CONFARTIGIANATO IMPRESE LECCO e FENEAL-UIL Alta Lombardia, FILCA-CISL di Monza Brianza Lecco, FILLEA-CGIL di Lecco, l’accordo per la determinazione dell’E.V.R. 2022
Le Parti, in applicazione dell’accordo 5/6/2018 per la provincia di Lecco – Edilizia Industria ed Edilizia Artigianato – nell’incontro del 14/7/2022 ai fini della determinazione dell’E.V.R., hanno convenuto che:
– per l’anno 2022 l’Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.), dovrà essere erogato ai dipendenti delle imprese edili ed affini industriali ed artigiane della Provincia di Lecco nella misura del 3% (corrispondente al 75% del 4%) dei minimi di paga base e di stipendio in vigore al 1° luglio 2014 e 24 gennaio 2014, rispettivamente per le imprese industriali e per le imprese artigiane settore edile ed affini;
– come previsto dall’accordo 5 giugno 2018, l’E.V.R. verrà corrisposto nel corso dell’anno 2022, soli dipendenti in forza nei singoli mesi, in 6 quote mensili a decorrere dalle competenze del mese di luglio 2022 e- fino alle competenze del mese di dicembre 2022, negli importi riportati nell’Allegato “B” al presente accordo, di cui è parte integrante;
– agli operai ed agli apprendisti operai l’EVR andrà erogato mensilmente, su base orarla, per le sole ore di lavoro ordinarlo effettivamente lavorate, entro II limite di 173 ore mensili;
– agli impiegati ed agli apprendisti impiegati il valore dell’E.V.R. verrà erogato, su base mensile, in misura piena nel caso di intera mensilità effettivamente lavorata, mentre, in caso di mensilità non interamente lavorata, verrà erogalo in quote giornaliere, per le sole giornate di lavoro ordinario effettivamente prestate, anche parzialmente: a tal fine il valore giornaliero è stato ottenuto applicando convenzionalmente al valore mensile il divisore giornaliero 20.
Per i rapporti a tempo parziale tali valori andranno riparametrati proporzionalmente rispetto al tempo pieno;
– agli apprendisti che passeranno In qualifica nel corso dell’anno, l’E.V.R. verrà corrisposto nella misura prevista per gli operai ed impiegati a decorrere dal 1° giorno del mese successivo a quello del passaggio in qualifica.
Tabelle importi EVR da erogare dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022 ai dipendenti delle imprese edili ed affini Provincia di Lecco
IMPRESE INDUSTRIALI
Operai
Livello |
Importo EVR orario |
---|---|
4° | 0,19000 |
3° | 0,18390 |
2° | 0,16530 |
1° | 0,14130 |
Discontinui senza alloggio | 0,12720 |
Discontinui con alloggio | 0,11310 |
Impiegati
Livello |
Importo EVR mensile |
Importo EVR giornaliero x full time – convenzionalmente 20 gg/mese |
---|---|---|
7° | 48,02130 | 2,44607 |
6° | 44.02890 | 2,20145 |
5° | 36,69060 | 1,83453 |
4° | 34,24530 | 1,71227 |
3° | 31,79680 | 1,58994 |
2° | 28,61910 | 1,43096 |
1° | 24,46080 | 1,22304 |
IMPRESE ARTIGIANE
Operai
Livello |
Importo EVR orario |
---|---|
4° | 0,19920 |
3° | 0,18630 |
2° | 0,16470 |
1° | 0,14370 |
Impiegati
Livello |
Importo EVR mensile |
Importo EVR giornaliero x full time – convenzionalmente 20 gg/mese |
---|---|---|
7° | 50,99520 | 2,54976 |
6° | 44,61810 | 2,23091 |
5° | 37,17570 | 1,85879 |
4° | 34,43670 | 1,72184 |
3° | 32,20560 | 1,61028. |
2° | 28,46820 | 1,4234.1 |
1° | 24,87210 | 1,24361 |
IMPRESE INDUSTRIALI
Apprendistato Professionalizzante
Apprendisti Operai – Valori orari
Livello |
1° e 2° semestre |
3° e 4° semestre |
5° semestre |
6° semestre |
---|---|---|---|---|
4° | 0,14256 | 0,15444 | 0,16830 | 0,17820 |
3° | 0.13241 | 0,14344 | 0,15632 | 0,16551 |
2° | 0,11902 | 0,12893 | 0,1-4051 | 0,14877 |
Apprendisti Impiegati – Valori mensili
Livello |
1° e 2° semestre |
3° e 4° semestre |
5° semestre |
6° semestre |
---|---|---|---|---|
7° | 35,22334 | 38,15861 | 41.58311 | 44,02917 |
6° | 31,70031 | 34,34254 | 37,42457 | 39,62601 |
5° | 26.41723. | 28,61867 | 31,18701 | 33,02154 |
4° | 24,65662- | 26,71133 | 29,10851 | 30,82077 |
3° | 22,89514 | 24,80306 | 27,02898 | 28,61892 |
2° | 20,60575 | 22,32290 | 24,32624 | 25,75719 |
Apprendisti Impiegati – Valori giornalieri
Livello |
1° e 2° semestre |
3° e 4° semestre |
5° semestre |
6° semestre |
---|---|---|---|---|
7° | 1,76117 | 1,90793 | 2,07916 | 2,20146 |
6° | 1,58504 | 1,71713 | 1,87123 | 1,98130 |
5° | 1,32086 | 1,43093 | 1,55935 | 1,65108 |
4° | 1,23283 | 1,33557 | 1,45543 | 1,5410’4 |
3° | 1,14476 | 1,24015 | 1,35145 | 1,43095 |
2° | 1,03029 | 1,11614 | 1,21831 | 1,28786 |
IMPRESE ARTIGIANE
Apprendistato Professionalizzante
Apprendisti Operai – Valori orari
Gruppo |
1° semestre |
2° semestre |
3° e 4° semestre |
5° e 6° semestre |
7° e 8° semestre |
9° e 10° semestre |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 0,13786 | 0,14159 | 0,14718 | 0,16022 | 0,16953 | 0,17885 |
Gruppo |
1° semestre |
2° semestre |
3° semestre |
4° semestre |
5° semestre |
6° e 7° semestre |
8° semestre |
9° semestre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2° | 0,13041 | 0,13786 | 0,14159 | 0,14718 | 0,15090 | 0,16022 | 0,16953 | 0,17885 |
Gruppo |
1° semestre |
2° semestre |
3° e 4° semestre |
5° e 6° semestre |
7° semestre |
8° semestre |
---|---|---|---|---|---|---|
3° | 0,12188 | 0,12517 | 0,13011 | 0,14164 | 0,14988 | 0,15811 |
Gruppo |
1° semestre |
2° semestre |
3° semestre |
4° semestre |
5° semestre |
6° semestre |
---|---|---|---|---|---|---|
3° | 0,12188 | 0,12517 | 0,13011 | 0,13835 | 0,14988 | 0,15811 |
Gli adempimenti per gli esercenti sui prodotti energetici
L’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli, con circolare 31 agosto 2022 n. 32 ha chiarito gli adempimenti per gli esercenti a fronte della rideterminazione delle aliquote di accise sui carburanti dal 22 agosto 2022 al 20 settembre 2022 disposta dal DL Aiuti-bis (Agenzia delle accise, dogane e monopoli – Circolare 31 agosto 2022, n. 32). Per gli esercenti depositi commerciali è previsto l’obbligo di trasmettere entro la data del 7 ottobre 2022, tramite PEC ovvero per via telematica, al competente Ufficio delle dogane i dati dei quantitativi fisici dei carburanti, le cui aliquote di accisa sono state rideterminate, giacenti nei serbatoi alla fine della giornata del 20 settembre 2022. A riguardo: – la comunicazione delle giacenze non va effettuata qualora, alla scadenza del periodo di applicazione delle aliquote di accisa oggetto di rideterminazione, ne venga disposta la proroga; – l’utilizzo di modelli stabiliti e approvati con determinazione del direttore dell’Agenzia delle dogane e monopoli per la trasmissione dei dati relativi ai quantitativi dei prodotti usati come carburante in giacenza, ove obbligatoria.
Green New Deal: dal 17 novembre le domande delle imprese
Prende il via il programma di investimenti del Ministero dello sviluppo economico per realizzare progetti di ricerca industriale, sviluppo sperimentale e innovazione negli ambiti di intervento del “Green new deal italiano” (Ministero dello sviluppo economico – Decreto 23 agosto 2022). Dalle ore 10 del 17 novembre 2022 tutte le imprese che svolgono attività industriali, agroindustriali, artigiane, di servizi all’industria e centri di ricerca, potranno richiedere agevolazioni e contributi a fondo perduto per realizzare nuovi processi produttivi, prodotti e servizi, o migliorare notevolmente quelli già esistenti, al fine di raggiungere gli obiettivi di:
– decarbonizzazione;
– economia circolare;
– riduzione dell’uso della plastica e sostituzione della plastica con materiali alternativi;
– rigenerazione urbana;
– turismo sostenibile;
– adattamento e mitigazione dei rischi sul territorio derivanti dal cambiamento climatico.
Con 750 milioni di euro – a valere sul Fondo per la crescita sostenibile (FCS), gestito da Mediocredito Centrale, e sul Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e agli investimenti in ricerca (FRI), gestito da Cassa depositi e prestiti – verranno finanziati i progetti che prevedono investimenti, non inferiori a 3 milioni e non superiori a 40 milioni, da realizzare sul territorio nazionale.
Le imprese, anche in forma congiunta tra loro, potranno presentare le domande esclusivamente online attraverso il sito https://fondocrescitasostenibile.mcc.it , dove sarà attivata una fase di precompilazione a partire dal prossimo 4 novembre.
Licenziamento: illegittimo il controllo investigativo sull’inadempimento
1 set 2022 È illegittimo il licenziamento intimato per motivi disciplinari al dipendente, quando la condotta dello stesso sia stata rilevata a seguito di controlli effettuati da agenzia investigativa esterna. Tale controllo deve, infatti, limitarsi agli atti illeciti non riconducibili al mero inadempimento dell’obbligazione da parte del lavoratore, riservato al controllo diretto del datore di lavoro e dei suoi collaboratori (Corte di Cassazione, Ordinanza 24 agosto 2022, n. 25287). La Corte d’appello territoriale confermava la decisione di primo grado di rigetto dell’impugnativa di licenziamento intimato al dipendente di una banca per motivi disciplinari. Al lavoratore, la cui attività era connotata da una certa flessibilità riguardo all’orario e alla sede di svolgimento dell’attività, era stato contestato di essersi allontanato dal luogo di lavoro, in orario lavorativo, per compiti estranei al suo inquadramento professionale, essendo stati registrati, mediante controlli effettuati da agenzia investigativa, incontri estranei all’area o sede di lavoro (supermercati e palestre), non connessi all’attività lavorativa, in luoghi distanti anche decine di chilometri dalla sede di lavoro. I Giudici di merito, in particolare, ritenevano legittimi i controlli effettuati mediante agenzia investigativa che avevano interessato il lavoratore nell’ambito della più ampia indagine avente ad oggetto la violazione dei permessi ex L. 104/92 da parte di una collega, con la quale lo stesso dipendente era stato ripreso più volte. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza d’appello, lamentando tra i motivi violazione e falsa applicazione di legge in relazione al controllo della prestazione lavorativa mediante agenzia investigativa esterna. Lo stesso ha sostenuto, difatti, che tale controllo deve limitarsi agli atti illeciti non riconducibili al mero inadempimento dell’obbligazione da parte del lavoratore, non potendo sconfinare nella vigilanza dell’attività lavorativa vera e propria, riservata al controllo diretto del datore di lavoro e dei suoi collaboratori ex art. 3 St. Lav.. Il ricorso è stato accolto dalla Suprema Corte, la quale, ha preliminarmente ribadito i principi enunciati in ordine alla portata degli artt. 2 e 3 della I. n. 300 del 1970, che delimitano, a tutela della libertà e dignità del lavoratore, la sfera di intervento di persone preposte dal datore di lavoro a difesa dei propri interessi, e cioè per scopi di tutela del patrimonio aziendale e di vigilanza dell’attività lavorativa.
La Corte non ha mancato di evidenziare che le disposizioni in questione non precludono il potere dell’imprenditore di ricorrere alla collaborazione di soggetti esterni, come nel caso in argomento un’agenzia investigativa; tuttavia il controllo non può riguardare, in nessun caso, né l’adempimento, né l’inadempimento dell’obbligazione contrattuale del lavoratore di prestare la propria opera, essendo l’inadempimento stesso riconducibile, come l’adempimento, all’attività lavorativa, che è sottratta a tale vigilanza.
Il controllo esterno, quindi, deve limitarsi agli atti illeciti del lavoratore non riconducibili al mero inadempimento dell’obbligazione e resta, pertanto, precluso al di fuori di tali limiti, ferma restando l’eccezione rappresentata dai casi in cui il ricorso ad investigatori privati sia finalizzato a verificare comportamenti che possano configurare ipotesi penalmente rilevanti.
Sulla scorta di tanto, la Corte di Legittimità ha concluso che l’attività investigativa mediante controllo esterno, ancorché occasionata da analogo, pur legittimo, controllo nei confronti di altro dipendente, come nel caso in argomento, esplicandosi nell’orario di lavoro del lavoratore, cioè durante l’espletamento dell’attività lavorativa da parte sua, finisce con l’incidere direttamente e, quindi, al di fuori dei limiti consentiti, su detta attività.
Contributo al Fondo di garanzia per mediatori di assicurazione e riassicurazione
Determinazione del contributo al Fondo di garanzia per i mediatori di assicurazione e riassicurazione – anno 2022 (MISE – DM 12 agosto 2022) Il contributo che gli aderenti devono versare al Fondo di garanzia per i mediatori di assicurazione e di riassicurazione, per l’anno 2022, è fissato nella misura dello 0,08% delle provvigioni acquisite dai mediatori di assicurazione e di riassicurazione nel corso dell’anno 2021.
I versamenti devono essere effettuati entro il 31 ottobre 2022. Nel medesimo termine i mediatori trasmettono al Fondo una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, attestante le provvigioni acquisite nel corso dell’anno 2021.