Studio Vannucchi & Associati

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Tabelle salariali vigenti per gli operai agricoli della Provincia di Bergamo

29 Luglio 2022 da Teleconsul Editore S.p.A.

Diffuse dalle Parti territoriali del settore dell’Agricoltura Operai, le tabelle salariali per gli Operai Agricoli e Florovivaisti a tempo indeterminato e a tempo determinato della provincia di Bergamo, con l’aumento previsto dall’accordo di rinnovo del CCNL del 23/5/2022, pari al 3% a decorrere dall’1/6/2022

OPERAI AGRICOLI

OTI: Tabella valida dall’1/6/2022

 

 

Salario

aumento

Salario

salario

salario

Scatti

salario

Livello

par.

mensile al:

mensile dal:

mensile dal:

giornaliero dal:

orario dal:

anzianità

variabile

 

 

31/5/2022

1/6/2022

1/6/2022

1/6/2022

1/6/2022

Al 1/6/2006

provinciale

1°A (ex spec. S.)1301.724,9051,751.776,6568,3310,512712,78(1,2%) da calcolare
1°B (ex spec. S.)1261.673,1950,201.723,3966,2810,197612,78sui minimi tabellari
1°C (ex spec.)1211.603,3448,101.651,4463,529,771812,50riferito al totale
2°A (ex qual. S.)1171.546,9146,411.593,3261,289,427911,93lordo annuale e
2°B (ex qual.)1101.463,1943,901.507,0957,978,917711,36Pagato a gennaio
3°A (ex comune)1001.328,7939,861.368,6552,648,09859,89di ogni anno

 

OTD: Tabella valida dall’1/6/2022

livelli

par.

Salario mensile al: 31/5/2022

aumento mensile dal: 1/6/2022

Salario mensile dal: 1/6/2022

Salario giornaliero dal: 1/6/2022

salario orario dal: 1/6/2022

3° elemento giornaliero dal: 1/6/2022

1°A (ex spec.s.)1301.724,9051,751776,6568,3310,512720,80
1°B (ex spec.s.)1261.673,1950,201723,3966,2810,197620,18
1°C (ex spec.)1211.603,3448,101651,4463,529,771819,33
2°A (ex qual.s.)1171.546,9146,411593,3261,289,427918,65
2°B (ex qual.)1101.463,1943,901507,0957,978,917717,64
3°A (ex comune)1001.328,7939,861368,6552,648,098516,02

 

 

3° elemento

T.F.R. (giornaliero)

T.F.R. (orario)

T.F.R. (giornaliero)

T.F.R. (orario)

salario

Livelli

par.

orario dal:

lav. ordinario dal:

lav. Ordinario

lav. non ordinario

lav. non ordinario

variabile

 

 

1/6/2022

1/6/2022

1/6/2022

1/6/2022

1/6/2022

provinciale

1°A (ex spec.s.)1303,20015,900,90726,831,0513(1,2%)da calcolare
1°B (ex spec.s.)1263,10415,720,88016,631,0198sui minimi tabellari
1°C (ex spec.)1212,97455,480,84336,350,9772riferito al totale
2°A (ex qual.s.)1172,86995,290,81366,130,9428lordo annuale e
2°B (ex qual.)1102,71455,000,76965,800,8918pagato a gennaio
3°A (ex comune)1002,46524,540,69895,260,8099di ogni anno

OPERAI AGRICOLI FLOROVIVAISTI

OTI: Tabella valida dall’1/6.2022

 

 

salario

aumento

salario

Salario

salario

scatti

salario

livello

par.

mensile al:

mensile dal:

mensile dal:

giornaliero dal:

orario dal:

anzianità

variabile

 

 

31/5/2022

1/6/2022

1/6/2022

1/6/2022

1/6/2022

1/6/2006

provinciale

1°A (ex spec. s.)1301.741,3452,241.793,5868,9810,612912,78(1,2%)da calcolare
1°B (ex spec. s.)1261.688,1650,651.738,8166,8810,288812,78sui minimi tabellari
1°C (ex spec.)1211.616,2748,491.664,7664,039,850712,50riferito al totale
2°A (ex qual. s.)1171.559,6746,791.606,4661,799,505711,93lordo annuale e
2°B (ex qual.)1101.473,8344,221.518,0558,398,982511,36pagato a gennaio
3°A (ex comune)1001.339,7040,191.379,8953,078,16509,89di ogni anno

OTD: Tabella valida dall’1/6/2022

livelli

par.

salario mensile al: 31/5/2022

aumento mensile dal: 1/6/2022

salario mensile dal: 1/6/2022

Salario giornaliero dal: 1/6/2022

salario orario dal: 1/6/2022

3° elemento giornaliero dal: 1/6/2022

1°A (ex spec.s.)1301.741,3452,241793,5868,9810,612921,00
1°B (ex spec.s.)1261.688,1650,651738,8166,8810,288820,36
1°C (ex spec.)1211.616,2748,491664,7664,039,850719,49
2°A (ex qual.s.)1171.559,6746,791606,4661,799,505718,81
2°B (ex qual.)1101.473,8344,221518,0558,398,982517,77
3°A (ex comune)1001.339,7040,191379,8953,078,165016,16

 

 

3° elemento

T.F.R. (giornaliero)

T.F.R. (orario)

T.F.R. (giornaliero)

T.F.R. (orario)

Salario

Livelli

par.

orario dal:

lav. ordinario dal:

lav. ordinario

lav. non ordinario

lav. non ordinario

variabile

 

 

1/6/2022

1/6/2022

1/6/2022

1/6/2022

1/6/2022

provinciale

1°A (ex spec.s.)1303,23065,950,91596,901,0613(1,2%)da calcolare
1°B (ex spec.s.)1263,13195,770,88796,691,0289sui minimi tabellari
1°C (ex spec.)1212,99855,530,85016,400,9851riferito al totale
2°A (ex qual.s.)1172,89355,330,82036,180,9506lordo annuale e
2°B (ex qual.)1102,73435,040,77525,840,8983pagato a gennaio
3°A (ex comune)1002,48544,580,70465,310,8165di ogni anno

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INL: indicazioni per la prevenzione del rischio da stress termico

29 Luglio 2022 da Teleconsul Editore S.p.A.

L’INL ha fornito ulteriori indicazioni operative ai fini di una più incisiva attività di prevenzione dei rischi da stress termico causato dalle ondate di calore (Nota del 26 luglio 2022, n. 4753).

L’Ente ricorda che, in ragione della valutazione del rischio “microclima”, si rende necessaria la predisposizione di opportune misure di prevenzione, al fine di ridurre al minimo i rischi connessi alle ondate di calore che possono incidere negativamente sullo svolgimento dell’attività lavorativa, generando importanti conseguenze sulla salute, malesseri o anche infortuni.

Da tanto consegue che, qualora durante l’attività ispettiva si riscontri, nei settori in cui il rischio è maggiore (ad es. lavori all’aperto), l’assenza della valutazione del rischio specifico o delle misure di prevenzione da porre in atto, si deve procedere sia ad emettere il verbale di prescrizione per assenza della valutazione del rischio “microclima” ovvero per mancata indicazione delle misure di prevenzione e protezione, sia ad impartire un ordine di Polizia Giudiziaria, che comporta la sospensione immediata dei lavori o, nei confronti dei lavoratori interessati, delle attività lavorative prive di una valutazione del rischio specifico.
Se invece, durante l’accesso ispettivo, risulta che il datore di lavoro abbia proceduto alla valutazione del rischio e abbia individuato le misure di prevenzione e protezione, ma le stesse non siano rispettate, sarà emesso un verbale di prescrizione nei confronti del preposto, per non aver vigilato sull’ osservanza delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Con riferimento, poi, alle attività svolte all’interno di cantieri temporanei o mobili, il Coordinatore per la progettazione, qualora previsto, all’atto dell’elaborazione del Piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) dovrà prendere in considerazione anche il rischio microclima.
Pertanto, nell’ambito del PSC potranno essere previste misure di prevenzione idonee al fine di ridurre il rischio come, ad esempio, la presenza di aree di ristoro adeguate alle pause, la variazione dell’inizio delle lavorazioni.
Misure specifiche di organizzazione delle lavorazioni in cantiere dovranno essere previste, all’interno dei relativi POS, anche dai datori di lavoro delle ditte in appalto.
Tra queste rientrano:
– l’idoneità dei DPI alla stagione in corso;
– la possibilità di pause o l’anticipo/posticipo delle lavorazioni;
– la fornitura di bevande;
– l’accesso all’ombra.
Il Coordinatore per l’esecuzione, dunque, nell’ambito dei compiti ad esso attribuiti, deve verificare l’applicazione delle misure individuate nel PSC da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi e la presenza delle stesse misure nei relativi POS, provvedendo anche alla sospensione dei lavori per condizioni meteoclimatiche che possano configurare la presenza di un pericolo grave e imminente per la salute e la sicurezza dei lavoratori.
Laddove, nel corso dell’accertamento, si riscontri la carenza della valutazione del rischio “microclima” e delle relative misure di prevenzione nell’ambito del PSC, si procederà alla redazione del verbale di prescrizione nei confronti del CSE per non aver adeguato il PSC in relazione al rischio microclimatico e/o per non aver individuato le misure di prevenzione.
Se la suddetta valutazione non è presente nei POS, il verbale di prescrizione sarà emesso nei confronti del datore di lavoro per non aver curato la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche, e nei confronti del CSE, qualora il rischio sia stato valutato nel PSC, per non aver verificato l’idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento, assicurandone la coerenza con quest’ultimo.

Nei confronti dell’impresa affidataria, laddove essa sia presente, dovrà anche essere accertato l’adempimento dei seguenti obblighi:
– verifica delle condizioni di sicurezza dei lavori affidati;
– applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del PSC;
– verifica della congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della trasmissione degli stessi al coordinatore per l’esecuzione.
L’ accertato inadempimento darà luogo all’emissione di apposito verbale di prescrizione.

Infine, nel caso in cui, sia nell’ambito del PSC che nell’ambito del POS sia stato valutato il rischio “microclima” e siano state individuate le relative misure di prevenzione ma le stesse non siano rispettate, il verbale di prescrizione sarà emesso nei confronti del preposto, per non aver vigilato sulla osservanza delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

L’Ente, concludendo, richiama l’attenzione sugli strumenti preventivi finalizzati alla valutazione dei rischi professionali ad uso dei lavoratori, datori di lavoro e degli addetti alla salute e sicurezza aziendali, consultabili al sito https://www.worklimate.it.

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Brevetti+: domande per gli incentivi

29 Luglio 2022 da Teleconsul Editore S.p.A.

Dal 27 settembre 2022 è possibile inviare le domande per gli incentivi

 

A partire dal 27 settembre 2022 le PMI interessate all’acquisto di servizi specialistici per la valorizzazione economica di un brevetto potranno presentare a Invitalia le domande per richiedere gli incentivi previsti da Brevetti+.
Il Ministero dello sviluppo economico ha pubblicato infatti il bando per il 2022 dedicato ai contributi agevolativi: per la misura sono stati stanziati 30 milioni di euro (10 a valere su risorse PNRR).

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Farmacie municipalizzate: ratificato l’accordo di rinnovo

29 Luglio 2022 da Teleconsul Editore S.p.A.

Farmacie municipalizzate: ratificato l’accordo di rinnovo

Sciolta la riserva sull’accodo di rinnovo del CCNL per i dipendenti delle imprese gestite o partecipate dagli enti locali, esercenti farmacie, parafarmacie, magazzini farmaceutici all’ingrosso, laboratori farmaceutici.

 

L’accordo prevede un trattamento economico riparametrato al 1° livello di  €80,00 dal 1/7/2022; €18,00 dal 1/7/2023; €15,00 dal 1/7/2024

Livello

Retr. Base al 31/12/2015

Incremento 1

Nuova R.B.M. al 1/7/2022

1° livello Q2.325,3393,152.418,48
1° livello super2.245,4089,952.335,35
1° livello C2.145,0085,932.230,93
1° livello + 12 anni1.996,9780,002.076,97
1° livello + 2 anni1.996,9780,002.076,97
1° livello1.996,9780,002.076,97
2° livello1.771,9070,981.842,88
3° livello1.682,1167,391.749,50
4° livello1.564,1062,661.626,76
5° livello1.440,6557,711.498,36
6° livello1.345,3553,901.399,25

Livello

Incremento 2

Nuova R.B.M. al 1/7/2023

1° livello Q20,962.439,44
1° livello super20,242.355,59
1° livello C19,332.250,26
1° livello + 12 anni18,002.094,97
1 ° livello + 2 anni18,002.094,97
1° livello18,002.094,97
2° livello15,971.858,85
3° livello15,161.764,66
4° livello14,101.640,86
5° livello12,991.511,35
6° livello12,131.411,37

Livello

Incremento 3

Nuova R.B.M. al 1/7/2024

Totale incremento

1° livello Q17,472.456,91131,58
1° livello super16,872.372,46127,06
1° livello C16,112.266,38121,38
1° livello + 12 anni15,002.109,97113,00
1° livello + 2 anni15,002.109,97113,00
1° livello15,002.109,97113,00
2° livello13,311.872,16100,26
3° livello12,631.777,2995,18
4° livello11,751.652,6188,51
5° livello10,821.522,1781,52
6° livello10,111.421,4876,13

Tabella incrementi indennità Quadri

Livello

I.Q. al 31/12/2015

Incremento

Nuova I.Q. al 1/7/2022

1° livello Q140,0020,00160,00
1° livello super130,0020,00150,00
1° livello C130,0015,00145,00

 Tabella indennità forfettaria di rinnovo contrattuale

Livello

1.a tranche alla ratifica dell’Ipotesi di accordo

2.a tranche con cedolino gennaio 2023

Totale indennità

1° livello Q291,11291,11582,21
1° livello super281,10281,10562,20
1° livello C268,53268,53537,06
1°livello + 12 anni250,00250,00500,00
1° livello + 2 anni250,00250,00500,00
1° livello250,00250,00500,00
2° livello221,82221,82443,65
3° livello210,58210,58421,17
4° livello195,81195,81391,62
5° livello180,35180,35360,71
6° livello168,42168,42336,85

Viene prevista un’indennità forfettaria: € 250,00 alla ratifica dell’ipotesi, € 250,00 a gennaio 2023.

Sul piano del welfare, viene previsto un incremento dello 0,50% della quota a carico dell’azienda alla Previdenza Complementare.

In merito alla Classificazione del personale viene costituita una Commissione Paritetica per il monitoraggio

dell’evoluzione normativa e le conseguenti applicazioni nella “Farmacia dei Servizi

Per quanto riguarda il mutamento mansioni viene stabilita l’ assegnazione definitiva trascorso un periodo di sei mesi

Per il contratti tempo parziale viene esteso l’orario in applicazione di clausole elastiche fino a 40 ore/settimana e la cancellazione delle deroghe alle norme di legge per le clausole elastiche e flessibili.

Prevista l’esclusione, per i contratti a termine, delle limitazioni quantitative per le aziende che operano in località a prevalente vocazione turistica.

Viene introdotta, per i congedi particolari, un’estensione della copertura nel caso di percorsi di protezione alla violenza di genere.

 

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Disciplina sulle Società Controllate Estere, ulteriori chiarimenti

29 Luglio 2022 da Teleconsul Editore S.p.A.

Forniti ulteriori chiarimenti in relazione alla disciplina relativa alle Società Controllate Estere (CFC), con specifico riferimento a tassazione per trasparenza e fuoriuscita dal regime CFC, trasferimento di sede e operazioni straordinarie che comportano la confluenza della CFC nel soggetto residente (Agenzia delle entrate – Circolare 28 luglio 2022, n. 29/E).

La normativa CFC trova applicazione, ai sensi all’art. 167, co. 1, del TUIR, se il soggetto controllato estero, contemporaneamente:
i. è soggetto a tassazione effettiva inferiore alla metà di quella a cui sarebbe stato assoggettato qualora residente in Italia (c.d. ETR test);
ii. ritrae proventi che, per più di un terzo del loro valore complessivo, sono qualificabili come passive income (c.d. passive income test).
In tali casi, il reddito realizzato dal soggetto controllato estero e` imputato per trasparenza al soggetto controllante residente, secondo quanto previsto dal comma 6 dell’articolo 167 TUIR, a meno che quest’ultimo sia in grado di dimostrare che l’entità controllata svolge nel proprio Stato di residenza (o stabilimento) «un’attività economica effettiva, mediante l’impiego di personale, attrezzature, attivi e locali» (articolo 167, comma 5, TUIR, c.d. “esimente”).
In conseguenza del meccanismo applicativo della CFC così sommariamente ricordato, può verificarsi che la CFC sia tassata per trasparenza in uno o più esercizi – per ipotesi, negli esercizi n e n+1 – e in un esercizio successivo – per ipotesi, nell’esercizio n+2 – non integri le condizioni dell’ETR test o del passive income test.
Per tali ipotesi, la circolare n. 18/E/2021 ha confermato la posizione interpretativa contenuta nella precedente circolare n. 23/E/2011, in base alla quale una volta che si sia reso applicabile il regime di imputazione dei redditi di una CFC, quest’ultima potrà fuoriuscire dal regime (oltre che nell’ipotesi di perdita di controllo non artificiosa) solo in caso in cui svolga una attività economica effettiva (paragrafo 7.3).
L’Agenzia ritiene, tuttavia, che tale impostazione, giustificata anche da esigenze di semplificazione, possa essere oggi superata per le considerazioni di seguito svolte, alla luce del fatto che il livello di tassazione e la percentuale di passive incombe possono oscillare di anno in anno. Tenuto conto che tali indici rappresentano condizioni di ingresso nel regime, disapplicabili attraverso la richiamata “esimente”, nel caso in cui in un determinato periodo d’imposta le citate condizioni non siano integrate, si ritiene che, simmetricamente, il contribuente possa fuoriuscire dal regime di imputazione dei redditi ai sensi della normativa CFC scegliendo, anche alternativamente, di dimostrare l’esimente ovvero di superare le condizioni dell’ETR test e/o del passive income test. Tale posizione, oltre ad essere in linea con la nuova impostazione recata dalla Direttiva ATAD (Direttiva UE 2016/1164) può oggi trovare giustificazione nel fatto che l’eventuale fuoriuscita e l’eventuale rientro nel regime CFC e` adeguatamente governato: nel modello di dichiarazione dei redditi, infatti, e` stato approntato un efficace ed affidabile regime di “monitoraggio” dei valori della CFC che consente volontariamente (con un’opzione irrevocabile da comunicare all’Amministrazione finanziaria) di tenere traccia dell’andamento dei redditi e delle perdite (virtuali), nonché dei valori fiscalmente riconosciuti degli asset della CFC.
Ne consegue che il regime di tassazione per trasparenza, una volta adottato dal contribuente (per scelta volontaria oppure per il concretizzarsi delle condizioni di ingresso nel regime CFC), può venire ad interrompersi anche in base all’andamento dell’ETR test e/o del passive income test, restando ferma la facoltà del contribuente, sempre per ragioni di semplificazione, di continuare ad applicare la disciplina CFC sino a quando non si siano eventualmente concretizzate le condizioni per fruire (anche) dell’esimente.
Tanto premesso, alla luce di tale nuova impostazione dovranno essere conseguentemente adeguate anche le linee interpretative precedentemente fornite nel par. 8. della circolare n. 18/E/2021 (in particolare, nei parr. 8.1., 8.2.1.i.a) e 8.2.3), allorquando la fuoriuscita dal regime CFC – in costanza di controllo – veniva ipotizzata soltanto a seguito di dimostrazione dell’esimente e non anche, come ora chiarito, per effetto della dimostrazione (anche o soltanto) dell’ETR test e/o del passive income test.
Resta fermo che, nei periodi in cui la tassazione per trasparenza non trovi applicazione, il “monitoraggio” dei valori fiscalmente riconosciuti degli elementi patrimoniali, dei redditi e delle perdite (anche virtuali) della CFC illustrato al paragrafo 7.1 della circolare n. 18/E/2021 deve comunque continuare qualora il contribuente intenda utilizzare le eventuali perdite residue (virtuali), nonché le eventuali eccedenze di interessi e/o di ROL e i valori fiscali aggiornati degli elementi patrimoniali della CFC in sede di (eventuale e successiva) tassazione per trasparenza.
Analogamente a quanto indicato al paragrafo 6 della citata circolare n. 18/E/2021, resta ferma da parte dell’Amministrazione finanziaria la necessità di garantire un adeguato presidio degli interessi erariali, verificando, sulla base di apposita analisi di rischio, se la mancata dimostrazione della “esimente” sia riconducibile a ragioni di semplificazione nella produzione degli elementi probatori attestanti il superamento delle predette condizioni ovvero alla impossibilità di dare prova di «un’attività economica effettiva, mediante l’impiego di personale, attrezzature, attivi e locali». In tale ultimo caso, ferma restando la non applicabilità della normativa CFC (in quanto, come detto, non ricorrono le condizioni sottostanti alla sua ratio), gli organi di controllo nell’ambito della citata analisi di rischio dovranno valutare:
– l’utilizzo degli strumenti previsti dalla normativa sui prezzi di trasferimento nelle operazioni con l’entità controllata estera, allo scopo di assicurare che l’assenza di prove circa lo svolgimento di un’attività economica effettiva non sia sintomatica di fenomeni di distoglimento di reddito dall’Italia verso l’entità controllata estera (“diversion from parent jurisdiction”);
– l’utilizzabilità, in base ai fatti e alle circostanze del caso concreto, di altri strumenti eventualmente applicabili (ad esempio, le discipline di contrasto alla “esterovestizione” e all’interposizione ovvero la verifica delle condizioni per riconoscere la qualifica di beneficiario effettivo, etc.).

L’articolo 166-bis del TUIR detta i criteri per stabilire il corretto valore fiscale delle attività e passività delle società che si trasferiscono in Italia (disciplina comunemente nota come entry tax).
I rapporti fra la c.d. entry tax di cui al citato articolo 166-bis e il regime CFC sono stati oggetto di chiarimenti al paragrafo 8.1. della circolare n. 18/E del 27 dicembre 2021.
In particolare, è stato chiarito che ove una società estera che trasferisce la propria sede in Italia sia stata qualificata come CFC nel periodo di residenza all’estero e i suoi redditi siano stati tassati per trasparenza in Italia, le attività e le passività della suddetta società devono assumere valori fiscali pari a quelli utilizzati ai fini della disciplina CFC al 31 dicembre dell’ultimo esercizio di tassazione per trasparenza (in caso di esercizio coincidente con l’anno solare).
In proposito, occorre sottolineare che l’esempio esplicitato nella circolare è volto a fornire indicazioni generali sui valori di ingresso e il regime di tassazione per trasparenza previsto dal regime CFC. Il caso ivi considerato e` riferito a una CFC i cui redditi siano stati tassati per trasparenza, in continuità, per tutti i periodi di imposta che precedono il trasferimento di sede in Italia. Inoltre, si considera l’ipotesi in cui il trasferimento di sede nel nostro Paese avvenga il 1° gennaio, da qui il riferimento al 31 dicembre dell’ultimo esercizio di tassazione per trasparenza.
L’ipotesi più specifica in cui una società sia stata tassata per trasparenza per effetto del regime CFC solo in alcuni periodi di imposta antecedenti all’ingresso in Italia deve essere necessariamente valutata caso per caso.

Ad ogni modo, si precisa che, in relazione all’ipotesi in cui il reddito della controllata estera sia imputato per trasparenza in capo al socio italiano in applicazione del regime CFC in un periodo d’imposta anteriore a quello immediatamente precedente al suo trasferimento in Italia.
In particolare, tale evenienza non assumerà rilevanza, ai fini del regime ex art. 166-bis del TUIR, qualora, nel predetto periodo d’imposta precedente al trasferimento, non si verifichino i presupposti applicativi della disciplina CFC ovvero sia dimostrata la circostanza esimente di cui all’articolo 167, comma 5, del TUIR.
Si osserva al riguardo che, laddove il trasferimento di sede avvenga dopo che sia decorsa la maggior parte del periodo d’imposta, occorre far riferimento a tale periodo d’imposta come ultimo periodo di residenza all’estero cui riferire la verifica sopra descritta (cfr. anche par. 2.2. circolare 18/E/2021).
Infine, per i casi in cui il trasferimento della residenza fiscale in Italia di una entità estera non avviene in continuità di applicazione del regime CFC, l’eventuale riconoscimento dei maggiori valori fiscali al momento dell’ingresso prescinde dall’eventuale mantenimento della residenza fiscale dell’entità anche nello Stato di origine (ad esempio nel caso di doppia residenza). Ciò che rileva ai fini dell’applicazione dell’art. 166-bis, infatti, è l’ingresso dei beni nel regime di imposizione italiano ai fini del reddito d’impresa.

 

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Senza formazione professionale soggetti ad Iva i corsi di nuoto delle ASD

29 Luglio 2022 da Teleconsul Editore S.p.A.

L’Associazione sportiva dilettantistica non usufruisce dell’esenzione Iva per i corsi di nuoto erogati ai minori in quanto si tratta di lezioni a scopo sportivo e ricreativo (Agenzia Entrate – risposta 27 luglio 2022 n. 393).

L’art. 10, n. 20), D.P.R. n. 633/1972, prevede l’esenzione dall’IVA per “le prestazioni educative dell’infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l’aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da enti del Terzo settore di natura non commerciale”.

Tale disposizione, coerentemente con quanto previsto dall’art. 132 della direttiva, subordina l’applicazione dell’esenzione dall’IVA al verificarsi di due presupposti, uno di carattere oggettivo e l’altro soggettivo, stabilendo che le prestazioni a cui si riferisce:

– devono essere di natura educativa dell’infanzia e della gioventù o didattica, ivi compresa l’attività di formazione, aggiornamento, riqualificazione e riconversione professionale;

– devono essere rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni.

Con riferimento al presupposto soggettivo, deve essere attribuito un valore meramente descrittivo, in relazione ai soggetti che normalmente presiedono a tali attività, e non il significato di un’indicazione tassativa di soggetti ammessi a fruire del regime di esenzione. Inoltre, l’esenzione deve ritenersi operante anche se il riconoscimento di istituti o scuole è effettuato per ragioni di specifica competenza, da un’amministrazione dello Stato che non sia quella scolastica e il riconoscimento deve riguardare il corso educativo, didattico, che l’organismo intende realizzare.

Con riferimento al profilo oggettivo, la Corte di Giustizia UE:

– ha ribadito che “i termini con i quali sono stati designate le esenzioni di cui all’articolo 132 della direttiva 2006/112 devono essere interpretati restrittivamente, dato che tali esenzioni costituiscono deroghe al principio generale stabilito dall’articolo 2 della direttiva stessa, secondo cui l’IVA è riscossa per ogni prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso da un soggetto passivo;

– ha precisato che la nozione di insegnamento scolastico o universitario ai sensi della direttiva 2006/112, non si limita ai soli insegnamenti che si concludono con esami volti all’ottenimento di una qualifica o che consentono di acquisire una formazione per l’esercizio di un’attività professionale, ma comprende altre attività in cui l’istruzione viene fornita nelle scuole o nelle università per sviluppare le conoscenze e le attitudini degli allievi o degli studenti, purché tali attività non abbiano carattere puramente ricreativo.

Secondo la Corte di Giustizia, inoltre, “la nozione di insegnamento scolastico o universitario” include attività che si distinguono tanto per la loro specifica natura, quanto per il contesto in cui sono esercitate. Ne consegue che, mediante tale nozione, il legislatore dell’Unione ha inteso fare riferimento ad un determinato tipo di sistema di insegnamento, che è comune a tutti gli stati membri, indipendentemente dalle caratteristiche specifiche di ogni sistema nazionale. Di conseguenza, la nozione “di insegnamento scolastico o universitario” ai fini del regime IVA, si riferisce, in generale, a un sistema integrato di trasmissione di conoscenze e di competenze avente ad oggetto un insieme ampio e diversificato di materie, nonché all’approfondimento e allo sviluppo di tali conoscenze e di tali competenze da parte degli allievi e degli studenti, di pari passo con la loro specializzazione in seno ai diversi livelli costitutivi del sistema stesso”.

Con riferimento alle lezioni di nuoto, sotto il profilo oggettivo, in accordo alle indicazioni della Corte di Giustizia UE sopra illustrate, è necessario accertare se l’insegnamento del nuoto possa essere o meno riconducibile nell’ambito della nozione di “insegnamento scolastico o universitario”.

Al riguardo, la suddetta Corte, nella sentenza causa C-373/19, emanata nel 2021, vertente proprio su tale specifico argomento, ha statuito, tra l’altro, che “l’insegnamento del nuoto, impartito da una scuola di nuoto nei confronti principalmente di bambini e diretto all’apprendimento delle basi e delle tecniche della disciplina del nuoto, presenti un’indubbia importanza e persegua un obiettivo di interesse pubblico, esso costituisce comunque un insegnamento specialistico ed impartito ad hoc, che non equivale, di per se stesso, alla trasmissione di conoscenze e di competenze aventi ad oggetto un insieme ampio e diversificato di materie, nonché al loro approfondimento e al loro sviluppo, caratterizzanti l’insegnamento scolastico o universitario”.

Peraltro, i predetti corsi non possono essere considerati quali servizi di formazione o riqualificazione professionale, nell’accezione sopra evidenziata, piuttosto hanno uno scopo meramente ricreativo o sportivo.

Detto questo, i corsi di nuoto impartiti dall’ASD, prevalentemente a bambini, non possano essere riconducibili nell’ambito dell’esenzione dall’IVA, in quanto, fermo restando l’eventuale sussistenza del requisito soggettivo di scuola di nuoto riconosciuta dalla Federazione di competenza, risulta carente del presupposto oggettivo che concerne la definizione e la qualificazione della nozione “di insegnamento scolastico o universitario”, come emerge dalla citata giurisprudenza della Corte di Giustizia UE.

Ne consegue che, ai corrispettivi percepiti dall’ASD a fronte dei corsi di nuoto in argomento, si applica l’IVA nella misura ordinaria del 22%.

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Firmata l’Ipotesi di accordo per il settore della Riscossione Tributi

28 Luglio 2022 da Teleconsul Editore S.p.A.

 Firmata l’Ipotesi di accordo per il settore della Riscossione Tributi

Sottoscritta l’ipotesi di rinnovo del CCNL per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali dipendenti da Agenzia delle entrate-Riscossione ed Equitalia Giustizia SpA e dei CIA aziendali per il triennio 2022-2024

L’accordo, ai fini dell’applicazione, deve essere sottoposto all’approvazione delle lavoratrici e dei lavoratori nelle assemblee che si svolgeranno a partire dal mese di settembre.

Questi i punti rilevanti dell’accordo, viene previsto:

–  Conferma tabelle VAP per il triennio di valenza contrattuale (2022/2024).

– Aumento delle indennità di front office del 10% (da 40 a 44 euro, da 50 a 55 euro e da 80 a 88 euro) con decorrenza dal 1° gennaio 2022.

– Corresponsione agli operatori di sportello on line di una indennità mensile di 44 euro.

– Ulteriore dotazione di permessi banca ore, a partire dal 1° gennaio 2023, di 7 ore e 30 minuti a favore di tutti gli operatori di front office.

– Inserimento di Palermo fra i centri per i quali è previsto il compenso spese forfettario a favore degli ufficiali di riscossione e dei messi notificatori.

– incremento dei minimi tabellari che per il capoufficio, a titolo meramente esemplificativo, ammonta a 165,84 euro ripartiti in maniera uguale nei tre anni di valenza contrattuale (55,28 euro dal 1° gennaio 2022, 55,28 euro dal 1° gennaio 2023 e 55,28 euro dal 1° gennaio 2024).

– incremento dell’indennità di cassa dagli attuali 126,62 a 134,72 euro nei capoluoghi di provincia e dagli attuali 94,95 a 101,02 euro per gli altri centri.

– Modifica dell’articolo sulla decorrenze e scadenze del CCNL: Il contratto si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno, qualora non venga disdettato almeno trenta giorni prima della scadenza. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimarranno integralmente in vigore fino a quando non saranno sostituite dal successivo Contratto collettivo.

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Agenzia di viaggio e tour operator: quantificazione esonero contributivo spettante

28 Luglio 2022 da Teleconsul Editore S.p.A.

Con la Circolare 27 luglio 2022, n. 89, l’Inps ha fornito istruzioni sulla modalità di determinazione dell’esonero contributivo spettante ai datori di lavoro privati operanti nel settore delle agenzie di viaggi e dei tour operator per il periodo di competenza aprile 2022 – agosto 2022.

In favore dei datori di lavoro privati operanti nel settore delle agenzie di viaggi e dei tour operator è riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, fino a un massimo di 5 mesi anche non continuativi per il periodo di competenza aprile 2022 – agosto 2022, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
Il beneficio è fruibile entro il 31 dicembre 2022.
Si tratta di un’agevolazione selettiva, che è stata autorizzata dalla Commissione UE con la decisione C(2022) 4384 final del 22 giugno 2022.
Sotto il profilo soggettivo, l’esonero contributivo è rivolto a tutti i datori di lavoro operanti nel settore delle agenzie di viaggi e dei tour operator, contraddistinti dal codice ATECO appartenente alla divisione 79, individuati dall’Inps mediante l’attribuzione dello specifico codice di autorizzazione “2J”.
Con la Circolare n. 89/2022, l’Inps fornisce indicazioni sulla fruizione dell’esonero, e in particolare sul procedimento di quantificazione dell’esonero spettante. Riguardo alle modalità di compilazione delle denunce contributive bisognerà attendere un successivo messaggio Inps.

DATORI DI LAVORO BENEFICIARI

Possono accedere al beneficio i datori di lavoro privati operanti nel settore delle agenzie di viaggi e dei tour operator, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditori.
Come anticipato i datori di lavoro che rientrano nella platea dei beneficiari sono contraddistinti dal codice ATECO appartenente alla divisione 79.
Ai fini dell’esatta individuazione dei destinatari dell’agevolazione l’Inps ha attribuito, entro il 30 giugno 2022, il codice di autorizzazione (CA) “2J”, che ha assunto il seguente significato: “Azienda autorizzata all’esonero di cui al DL 4/22 art. 4 comma 2-ter”.
Pertanto, l’esonero trova applicazione per i soli datori di lavoro a cui, in base alle informazioni presenti negli archivi dell’Istituto, è stato attribuito entro il 30 giugno 2022 detto codice di autorizzazione.

CONDIZIONI DI SPETTANZA

L’agevolazione consiste in un esonero totale dal versamento della contribuzione datoriale dovuta, in relazione a tutti i rapporti di lavoro subordinato, sia instaurati che instaurandi, ivi inclusi i rapporti di apprendistato, da parte del datore di lavoro beneficiario.
L’esonero riguarda il periodo compreso tra aprile 2022 e agosto 2022. Pertanto, l’entità della misura di esonero è limitata al carico contributivo datoriale sgravabile riferito alle suddette mensilità di competenza.
La misura in esame, non sostanziandosi in un incentivo all’assunzione, non è soggetta all’applicazione dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione stabiliti, da ultimo, dall’articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.
Il diritto alla fruizione dell’agevolazione, sostanziandosi in un beneficio contributivo, è invece subordinato alle seguenti condizioni:
– regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale (DURC);
– assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
– rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

MISURA DEL BENEFICIO

L’agevolazione è costituita da un abbattimento totale della contribuzione previdenziale dovuta dal datore di lavoro beneficiario in relazione a tutti i rapporti di lavoro subordinato in corso o instaurati nel periodo da aprile 2022 ad agosto 2022, ivi compresi i rapporti di apprendistato.
Ai fini della corretta fruizione dell’esonero, è necessario fare riferimento alla contribuzione datoriale che può essere effettivamente oggetto di sgravio.
L’Inps precisa che non sono oggetto dell’esonero le seguenti contribuzioni:
– i premi e i contributi dovuti all’INAIL;
– il contributo, ove dovuto, al Fondo TFR;
– il contributo, ove dovuto, ai Fondi di solidarietà, al FIS, al Fondo di solidarietà territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento e al Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige, nonché il contributo al Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale;
– il contributo, in misura pari allo 0,30% della retribuzione imponibile, destinato, o comunque destinabile, al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua.
Inoltre, sono escluse dall’esonero le contribuzioni che non hanno natura previdenziale e quelle concepite allo scopo di apportare elementi di solidarietà alle gestioni previdenziali di riferimento.

DOMANDA DI QUANTIFICAZIONE DELL’ESONERO

Al fine della quantificazione dell’ammontare dell’esonero spettante, i datori di lavoro interessati alla fruizione, devono inoltrare la richiesta di quantificazione dell’agevolazione spettante utilizzando il modulo di istanza on-line “AT_2TER”, reso disponibile all’interno dell’applicazione “Portale delle Agevolazioni”, presente sul sito www.inps.it.
Le domande possono essere inviate a partire dal 27 luglio 2022 ed entro il 9 settembre 2022.
Nell’ambito della domanda di quantificazione dell’esonero devono essere fornite le seguenti informazioni:
– il codice fiscale del datore di lavoro che intende fruire dell’esonero;
– la relativa matricola aziendale;
– le dimensioni aziendali (micro, piccola, media o grande);
– l’ammontare dell’esonero di cui si richiede l’autorizzazione, che deve essere determinato, anche in via prospettica, sulla base della contribuzione non versata nel periodo compreso tra aprile 2022 e agosto 2022;
– la forza aziendale media per il periodo aprile 2022/agosto 2022.
Inoltre, il soggetto interessato deve dichiarare se il contratto collettivo applicato preveda o meno l’erogazione di una mensilità aggiuntiva (quattordicesima) nel periodo aprile 2022/agosto 2022.

Sulla base delle richieste ricevute l’Inps svolge le seguenti attività mediante i propri sistemi informativi centrali:
– verifica che per la matricola indicata il relativo codice ATECO, rientri tra quelli oggetto di esonero e che alla medesima matricola sia stato preventivamente attribuito il CA “2J”;
– verifica, sulla base degli elementi indicati nel modulo di domanda e le informazioni presenti nei propri archivi, la coerenza dell’importo richiesto;
– in caso di coerenza dell’importo richiesto, autorizza provvisoriamente la fruizione dell’esonero per l’ammontare indicato nella domanda (istanza “accolta provvisoria”);
– diversamente, nelle ipotesi in cui l’importo richiesto nell’istanza risulti superiore rispetto all’importo dell’esonero calcolato dai sistemi informatici dell’Istituto, autorizza il solo importo calcolato dall’Istituto (istanza “accolta parziale provvisoria”).

L’ammontare provvisorio dell’esonero che può essere fruito viene comunicato in calce al medesimo modulo di istanza on-line.

L’eventuale richiesta di riesame dell’importo effettivamente spettante può essere presentata alla Struttura territoriale competente entro 30 giorni dalla ricezione dell’esito dell’elaborazione dell’istanza di esonero, accedendo direttamente al modulo di domanda “AT_2TER” in trattazione che si trovi nello stato di “accolta parziale provvisoria”.
Il mancato riscontro da parte della Struttura territoriale competente entro 30 giorni dalla richiesta di riesame equivale a rigetto della stessa, con conseguente diritto alla fruizione dell’esonero nei limiti precedentemente individuati.

All’esito delle operazioni di riesame, l’Istituto provvederà, infine, a ricalcolare l’ammontare dell’esonero spettante per tutte le domande provvisoriamente accolte.
Poiché, infatti, l’esonero è riconosciuto nel limite delle minori entrate contributive pari a 56,25 milioni di euro per l’anno 2022, il numero di mesi di concessione (fino a un massimo di cinque) del beneficio per ogni datore di lavoro – per il periodo da aprile 2022 ad agosto 2022 – e il relativo importo saranno individuati sulla base della totalità della platea dei beneficiari che hanno presentato domanda e con riferimento al predetto limite di spesa.
Solo a seguito della suddetta rielaborazione gli importi spettanti potranno considerarsi definitivamente quantificati.
Successivamente alla determinazione definitiva degli importi, il soggetto interessato potrà fruire del beneficio, nei limiti della contribuzione datoriale esonerabile.

COMPATIBILITÀ CON AIUTI DI STATO

Il beneficio contributivo, configurandosi come aiuto di Stato è soggetto al rispetto, tra le altre, delle seguenti condizioni:
– sia di importo non superiore a 2.300.000 euro (per impresa e al lordo di qualsiasi imposta o altro onere);
– sia concesso a imprese che non fossero già in difficoltà al 31 dicembre 2019;
– in deroga al punto precedente, sia concessi a microimprese o piccole imprese che risultavano già in difficoltà al 31 dicembre 2019, purché non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione;
– sia concesso entro il 30 giugno 2022.
Inoltre, l’agevolazione è soggetta all’applicazione del cd. “clausola Deggendorf”.

COORDINAMENTO CON ALTRI INCENTIVI

Il beneficio è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.
Pertanto, considerato che l’agevolazione si sostanzia in un esonero totale dal versamento della contribuzione datoriale, la cumulabilità può trovare applicazione solo laddove sussista un residuo di contribuzione astrattamente sgravabile e nei limiti della medesima contribuzione dovuta, sempre che non vi sia un espresso divieto di cumulo previsto da altra disposizione.
La suddetta cumulabilità, sempre nei limiti della contribuzione datoriale dovuta, trova applicazione sia con riferimento ad altre agevolazioni applicate per i singoli lavoratori di tipo contributivo (ad esempio, incentivo all’assunzione di over 50 disoccupati da almeno 12 mesi) che con riferimento agli incentivi di tipo economico (ad esempio, incentivo all’assunzione di disabili, o incentivo all’assunzione di beneficiari di NASpI).
Ai fini della valutazione circa la concreta cumulabilità dell’esonero con altri regimi agevolati, ivi compresi i benefici contributivi che si sostanzino in incentivi all’assunzione, è necessario verificare le diverse discipline che regolano le singole agevolazioni previste dal nostro ordinamento; ove sia presente un residuo di contribuzione esonerabile a seguito dell’applicazione della diversa misura, sarà possibile procedere al cumulo con la decontribuzione, fermo restando il limite della contribuzione previdenziale dovuta dal datore di lavoro.
L’Inps precisa che, laddove si intenda cumulare la decontribuzione con altri regimi agevolati riguardanti i medesimi lavoratori, la stessa troverà applicazione in via residuale sulla contribuzione residua datoriale, non esonerata ad altro titolo.

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Bonus restauro immobili: pronto il codice tributo

28 Luglio 2022 da Teleconsul Editore S.p.A.

Istituito il codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del credito d’imposta per il restauro e per gli altri interventi conservativi sugli immobili di interesse storico e artistico (AGENZIA DELLE ENTRATE – Risoluzione 27 luglio 2022, n. 43)

È stato istituito il Fondo per il restauro e per altri interventi conservativi sugli immobili di interesse storico e artistico soggetti alla tutela prevista dal codice dei beni culturali e del paesaggio (art. 65-bis, co. 1, decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106).
A valere sulle risorse del Fondo, alle persone fisiche che detengono a qualsiasi titolo gli immobili di cui sopra è riconosciuto un credito d’imposta per le spese sostenute negli anni 2021 e 2022 per la manutenzione, la protezione o il restauro dei predetti immobili, nella misura e alle condizioni indicate nella normativa di riferimento, utilizzabile in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, oppure ceduto secondo le modalità ivi indicate.
Il credito d’imposta in parola è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici offerti dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento, a decorrere dal decimo giorno successivo al riconoscimento dell’agevolazione.
La Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio del Ministero della Cultura comunica all’Agenzia delle entrate i dati dei soggetti ai quali è stato riconosciuto il credito d’imposta con i relativi importi, nonché le eventuali variazioni, revoche e cessioni intervenute.
Ciascun beneficiario può visualizzare l’ammontare dell’agevolazione fruibile in compensazione tramite il proprio cassetto fiscale, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
Tanto premesso, per consentire l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del suddetto credito d’imposta, è istituito il seguente codice tributo:
– “6979” denominato “credito d’imposta per il restauro e per gli altri interventi conservativi sugli immobili di interesse storico e artistico di cui all’articolo 65- bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73”.

In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nel la sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno a cui si riferisce il credito, nel formato “AAAA”.
Si precisa che l’Agenzia delle entrate, in fase di elaborazione dei modelli F24 presentati dai contribuenti, verifica che i contribuenti stessi siano presenti nell’elenco dei beneficiari trasmesso dal Ministero della Cultura e che l’ammontare del credito d’imposta utilizzato in compensazione non ecceda l’importo indicato in tale elenco, pena lo scarto del modello F24, tenendo conto anche delle eventuali variazioni e revoche successivamente trasmesse dallo stesso Ministero.

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Adeguato il sistema di profilazione INAIL per STP Albo Avvocati

28 Luglio 2022 da Teleconsul Editore S.p.A.

Aggiornato il sistema di profilazione per il rilascio anche alle “Società tra professionisti Albo Avvocati” delle credenziali di accesso ai servizi telematici correlati alla gestione dei rapporti assicurativi dei clienti in delega (INAIL, nota del 26 luglio 2022, n. 7362).

Successivamente al rilascio di profilazioni per le Società tra professionisti Albo consulenti del lavoro e Albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili, a seguito di richieste pervenute da alcuni avvocati, l’ INAIL ha provveduto ad adeguare il sistema di profilazione per il rilascio anche alle “Società tra professionisti Albo Avvocati” delle credenziali di accesso ai servizi telematici correlati alla gestione dei rapporti assicurativi dei clienti in delega tra cui l’autorizzazione alla numerazione unitaria del Libro unico del lavoro e la comunicazione delle deleghe alla tenuta del LUL.
Come precisato dall’Ente la comunicazione agli ITL rimane in carico ai soci professionisti della STP; sono, inoltre, previsti una serie di obblighi, a tutela del cliente, volti a far sì che la prestazione professionale sia svolta dai soci professionisti in possesso dei requisiti professionali richiesti per la prestazione stessa e i controlli sui predetti requisiti sono riservati al Consiglio Nazionale Forense.

Per il rilascio delle abilitazioni, sono necessari i seguenti dati, da indicare nella domanda di abilitazione ai servizi telematici dell’Inail:

– generalità e codice fiscale del legale rappresentante della STP, al quale compete l’onere di presentare la domanda di abilitazione all’Inail. In caso di “amministrazione pluripersonale collegiale” o di “amministrazione pluripersonale individuale disgiuntiva”, la domanda di abilitazione ai servizi telematici potrà essere presentata da uno dei soci amministratori;
– denominazione sociale della società, completa dell’indicazione “società tra professionisti”;
– Pec della società (depositata presso il registro imprese);
– numero e data di iscrizione della società nella sezione speciale dell’albo tenuto presso l’ordine territoriale di appartenenza;
– dichiarazione che i soci della STP sono in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge per l’esecuzione degli incarichi;
– numero del codice ditta con cui la STP è iscritta all’Inail.

L’abilitazione sarà rilasciata al legale rappresentante, cioè alla persona fisica identificata dal codice fiscale alfanumerico indicata nella visura della CCIAA come amministratore della STP o comunque al socio amministratore che ha presentato la domanda. In caso di variazione del legale rappresentante sarà altresì prevista la funzionalità di “subentro”.

Il soggetto cui è rilasciata l’abilitazione abilita sotto la sua responsabilità:
– i soci professionisti in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge per l’esecuzione degli incarichi e legittimati a effettuare adempimenti per il cliente nei confronti dell’Inail nonché i dati relativi alle comunicazioni agli ITL dei singoli soci professionisti da inserire per la loro abilitazione da parte del legale rappresentante al momento della presentazione della domanda;
– gli eventuali ausiliari (dipendenti della società), che possono agire in ogni caso soltanto sotto la direzione e la responsabilità dei soci professionisti;
– se stesso in qualità di socio professionista, se ricorre tale circostanza.

L’Istituto informa, inoltre, che il modulo di abilitazione riguardante le Società tra professionisti iscritte all’Albo degli Avvocati e il modulo per la variazione del legale rappresentante della STP-Albo Avvocati sono pubblicati in www.inail.it Atti e documenti>Moduli e modelli.
Il rilascio delle abilitazioni è affidato all’operatore Internet di Sede che abilita il legale rappresentante tramite il codice fiscale.
Quest’ultimo, a sua volta, abilita i soci professionisti, inserendo nell’applicativo: cognome e nome,codice fiscale, iscrizione all’Albo e la comunicazione agli Itl.
Ciascun socio, inoltre, può inserire ed eliminare i clienti in delega alla società ed effettuare gli adempimenti per conto dei codici ditta in delega alla STP stessa.
Il legale rappresentante provvede ad abilitare anche gli ausiliari, cioè i collaboratori e i dipendenti della STP, inserendo nell’applicativo cognome e nome, codice fiscale di ogni soggetto.

La gestione delle deleghe, così come l’autorizzazione alla numerazione unitaria del LUL, devono essere riferite alla società tra professionisti e non al singolo socio professionista.
Per quanto riguarda i servizi relativi al LUL: in caso di richiesta di autorizzazione alla numerazione unitaria del LUL tramite la procedura telematica “Libro unico-Numerazione unitaria” da parte di un’utenza rilasciata in capo ad una STP, il provvedimento di autorizzazione deve essere intestato alle STP medesima; in caso di comunicazione delle deleghe alla tenuta del LUL tramite la procedura telematica “Libro unico-Delega tenuta” da parte di un’utenza rilasciata in capo ad una STP, le stesse sono riferite alla STP e non al singolo professionista.

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