Il Ministero dello sviluppo economico, con il decreto 30 maggio 2022, ha definito, ai sensi dell’articolo 15, comma 2, del decreto 19 novembre 2021, le modalità attuative degli interventi previsti a valere sul Fondo a sostegno delle piccole e medie imprese creative, stabilendo gli aspetti inerenti ai termini e alle modalità di presentazione della domanda e fornendo gli ulteriori elementi atti a definire la corretta attuazione della misura di sostegno al settore creativo. Le agevolazioni relative agli interventi per la nascita, lo sviluppo e il consolidamento delle imprese creative e ai voucher per l’acquisizione di servizi specialistici erogati da imprese creative sono concesse sulla base di una procedura valutativa con procedimento a sportello, nei limiti delle risorse finanziarie. Nel caso in cui le risorse disponibili non consentano l’integrale copertura delle spese ammissibili, le agevolazioni sono concesse in misura parziale rispetto all’importo ammissibile, condizionatamente alla verifica, da parte dell’Agenzia per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. – Invitalia, della capacità dell’impresa richiedente di assicurare comunque la sostenibilità economica e finanziaria dell’iniziativa.
Le domande presentate nelle more della chiusura dello sportello che non trovano copertura finanziaria nell’ambito delle risorse disponibili, sono sospese dalla procedura di valutazione, fino all’accertamento di eventuali economie rinvenienti dalle istruttorie in corso. In esito al predetto accertamento, le istanze che permangono prive di copertura finanziaria si considerano decadute. L’Agenzia provvede a comunicare alle imprese interessate la suddetta sospensione o decadenza.
Le domande di agevolazione, redatte in lingua italiana, devono essere compilate esclusivamente per via elettronica, utilizzando la piattaforma informatica messa a disposizione nel sito internet dell’Agenzia (www.invitalia.it), sezione “Fondo imprese creative”, dalle ore 10.00 alle ore 17.00 di tutti i giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì.
L’iter di presentazione della domanda di agevolazione è articolato nelle seguenti fasi:
a) compilazione della domanda di agevolazione, a partire dalle ore 10.00 del 20 giugno 2022, per gli interventi per la nascita, lo sviluppo e il consolidamento delle imprese creative e a partire dalle ore 10.00 del 6 settembre 2022, per gli interventi per la promozione della collaborazione tra imprese creative e soggetti operanti in altri settori. In tale fase, l’impresa richiedente può svolgere le seguenti attività:
a.1) accesso alla piattaforma informatica;
a.2) immissione delle informazioni e dei dati richiesti per la compilazione della domanda e caricamento dei relativi allegati;
a.3) generazione del modulo di domanda in formato “pdf” immodificabile, contenente le informazioni e i dati forniti dall’impresa richiedente e apposizione della firma digitale;
a.4) caricamento della domanda firmata digitalmente e conseguente rilascio del “codice di predisposizione domanda” necessario per l’invio della stessa;
b) invio della domanda di agevolazione, a partire dalle ore 10.00 del 5 luglio 2022, per gli interventi per la nascita, lo sviluppo e il consolidamento delle imprese creative e a partire dalle ore 10.00 del 22 settembre 2022, per gli interventi per la promozione della collaborazione tra imprese creative e soggetti operanti in altri settori. In tale fase, sono previste le seguenti attività:
b.1) accesso dell’impresa richiedente alla piattaforma informatica;
b.2) inserimento, da parte dell’impresa richiedente, ai fini del formale invio della domanda di agevolazione, del “codice di predisposizione domanda”;
b.3) rilascio dell’attestazione di avvenuta presentazione della domanda, in formato “pdf” immodificabile, da parte della piattaforma informatica, con indicazione della data e dell’orario di invio telematico della stessa domanda.
Mobbing: nullità del licenziamento ai danni del lavoratore
7 giu 2022 E’ nullo il licenziamento disciplinare collegato alla condotta mobbizzante tenuta dal datore di lavoro ai danni del dipendente (Corte di Cassazione, Ordinanza 31 maggio 2022, n. 17702). La vicenda La Corte di Appello territoriale ha confermato la sentenza di prime cure che aveva ritenuto nullo il licenziamento disciplinare intimato ad un lavoratore dalla società datrice, in quanto fondato su un unico motivo illecito, ossia la volontà espulsiva della stessa. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso la società. La decisione della Cassazione La Cassazione ha ritenuto inammissibile il ricorso, volto esclusivamente a contestare la ricostruzione dei fatti compiuta nei gradi di merito, ed ha ritenuto la sentenza impugnata coerente con i consolidati principi stabiliti dalla giurisprudenza, secondo cui, ai sensi dell’art. 2087 c.c., il datore è tenuto ad astenersi da iniziative che possano ledere i diritti fondamentali del dipendente mediante l’adozione di condizioni lavorative stressogene o mobbizzanti ed il giudice del merito è tenuto a valutare se dagli elementi noti possa presuntivamente risalirsi al fatto ignoto dell’esistenza del danno. La Suprema Corte, sul punto, ha evidenziato che tutte le contestazioni della società datrice, mirassero, nel caso sottoposto ad esame, ad un diverso apprezzamento delle circostanze di fatto, in particolare, richiamando impropriamente la violazione da parte della Corte distrettuale degli artt. 115, 116 e 2697 c.c..
La Corte ha, difatti, collocato il procedimento disciplinare che aveva determinato il licenziamento in un contesto in cui nei confronti del dipendente risultavano provati i sistematici e reiterati comportamenti ostili, originanti forme di prevaricazione o di persecuzione psicologica, con mortificazione morale dello stesso e con effetto lesivo del suo equilibrio fisico psichico e del complesso della sua personalità;
valutati, dunque, i molteplici addebiti mossi al lavoratore, i giudici hanno ritenuto che i fatti contestati dovessero ritenersi insussistenti, essendo tutti o non provati nel loro verificarsi, o non riconducibili con certezza al lavoratore, ovvero non disciplinarmente rilevanti; pertanto hanno condiviso le conclusioni del giudizio di primo grado, secondo cui il licenziamento doveva porsi in correlazione con la condotta mobbizzante tenuta ai danni del dipendente, una volta riconosciuto alla base di esso, come unico motivo, la volontà di liberarsi e di colpire il lavoratore, conseguenza ultima delle condotte vessatorie tenute a suo carico.
A tale riguardo i giudici hanno, dunque, evidenziato che, invero, le invocate violazioni ricorrono solo nei casi in cui il giudice non abbia posto a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti o non abbia operato secondo il suo prudente apprezzamento, non, viceversa, quando lo stesso, come avvenuto nel caso di specie, abbia valutato le prove proposte dalle parti, attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre.
Con riferimento, in particolare, alla pretesa violazione dell’art. 2697 c.c., la Corte ha, altresì, ribadito che la sussistenza della stessa ricorre soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella onerata e non, invece, qualora oggetto di censura sia la valutazione che lo stesso giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti, così come avvenuto nel caso concreto, in cui la società datrice si era limitata a criticare l’apprezzamento operato dai giudici di merito circa l’esistenza delle condotte vessatorie, proponendo una diversa valutazione e richiedendo, erroneamente, un sindacato non consentito alla Corte di legittimità.
Bonus ZLS: il Fisco definisce le modalità di fruizione
L’Agenzia delle Entrate con il provvedimento 06 giugno 2022 n. 193276, ha definito le modalità di presentazione della comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nelle zone logistiche semplificate di cui all’art. 1, co. 61 a 65-bis, L. n. 205/2017. L’art. 1, commi da 61 a 65-bis, L. n. 205/2017, ha previsto benefici fiscali e altre agevolazioni e semplificazioni in favore delle imprese, già esistenti e di nuova istituzione, che operano nella Zona logistica semplificata. Atteso il rinvio operato dal comma 64 alle norme che disciplinano il credito d’imposta per gli investimenti nelle ZES, anche per l’accesso al credito d’imposta ZLS va presentata la comunicazione all’Agenzia delle entrate, fermo restando che trattasi di due misure agevolative differenti e distinte.
In particolare, il comma 64 estende a tali imprese la possibilità di fruire delle agevolazioni e semplificazioni di cui all’art. 5, co. 1, 2, D.L. n. 91/2017, conv. con modif. in L. n. 123/2017 limitatamente alle zone ammissibili agli aiuti a finalità regionale.
La Carta degli aiuti a finalità regionale per l’Italia (1° gennaio 2022-31 dicembre 2027) è stata approvata dalla Commissione europea con decisione C (2021) 8655 final del 2 dicembre 2021. Successivamente, con decisione della Commissione europea C (2022) 1545 final del 18 marzo 2022, è stata integrata la Carta per definire le zone ammissibili agli aiuti a finalità regionale agli investimenti in deroga all’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE (cd. zone “c”).
Al fine, pertanto, di dare attuazione al credito di imposta ZLS, l’Agenzia delle Entrate ha aggiornato la procedura attualmente utilizzata per richiedere l’autorizzazione alla fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nelle ZES.
Pertanto, i soggetti che intendono beneficiare del credito d’imposta per gli investimenti nelle Zone logistiche semplificate, devono presentare all’Agenzia delle entrate l’apposita comunicazione, avvalendosi del modello aggiornato disponibile sul sito internet dell’Agenzia delle entrate che sostituisce il precedente modello a partire dal 7 giugno 2022.
La presentazione della comunicazione per la fruizione del credito d’imposta in ogni ZLS è, tuttavia, consentita a decorrere dal ventesimo giorno lavorativo successivo alla data di adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di istituzione di ogni singola Zona logistica semplificata.
La trasmissione telematica della comunicazione per la fruizione del credito d’imposta ZLS deve essere effettuata utilizzando il software, denominato “Creditoinvestimentisud” (CIM17), disponibile gratuitamente sul sito internet.
Il credito d’imposta ZLS è utilizzabile in compensazione con le modalità di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.
Con separata risoluzione dell’Agenzia delle entrate è istituito il relativo codice tributo da indicare nel modello F24 e sono impartite le istruzioni per la compilazione del modello stesso.
Tessile/moda Confapi: Elemento perequativo a giugno
Erogato, con la busta paga del mese di gugno, un elemento perequativo a gli addetti alle piccole e medie industrie del settore tessile-abbigliamento-moda, calzature, pelli e cuoio, penne, spazzole e pennelli, occhiali, giocattoli Confapi Nelle aziende dove non è stata data applicazione al premio di produttività, competitività, efficienza e di redditività, verrà erogato a tutti i dipendenti, in forza nel mese di erogazione, un elemento retributivo di euro 110 lorde, con la retribuzione del mese di giugno di ogni singolo anno. L’importo del suddetto elemento, che è da intendersi omnicomprensivo di ogni incidenza su tutti gli istituti legali e contrattuali, compreso il TFR, sarà corrisposto interamente ai lavoratori in forza dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno e sarà proporzionalmente ridotto in dodicesimi, considerando come mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni, per periodi inferiori all’anno.
Sarà altresì riproporzionato per i lavoratori a tempo parziale in base al minor orario contrattuale.
Con la sottoscrizione di accordi aziendali e/o vigenti che danno attuazione al premio previsto dalla lettera C) dell’art.12, l’erogazione del presente elemento economico viene a cessare. Nell’eventualità di accordi aziendali che prevedano erogazioni di importi inferiori, a quanto previsto al primo comma, dovrà essere corrisposta l’integrazione sino a concorrenza dei 110 euro lorde.
Precisazioni ministeriali sull’apprendistato di primo livello
Il Ministero del lavoro fornisce alcune precisazioni sull’istituto dell’apprendistato di primo livello. Elemento essenziale del contratto in parola – rivolto a soggetti che hanno compiuto i 15 anni di età, sino al compimento dei 25 anni, iscritti e inseriti all’interno di un percorso scolastico e/o formativo – è la formazione, quale strumento prioritario per sviluppare l’acquisizione di competenze dei soggetti coinvolti, al fine di favorire il loro inserimento nel mercato del lavoro. Il contratto può essere attivato: prima dell’avvio del percorso formativo, purché la persona risulti già iscritta al percorso formativo; contestualmente, all’avvio del percorso formativo.
Il percorso formativo che l’apprendista svolge nell’ambito del contratto di apprendistato di primo livello viene descritto all’interno del Piano Formativo Individuale, un documento che è parte integrante del contratto di lavoro e che può essere modificato nel corso del rapporto di lavoro, rispetto al raggiungimento degli obiettivi formativi.
Nel rispetto delle durate, minima e massime, al fine di determinare il termine del periodo formativo in apprendistato, si assume – quale termine conclusivo – anche ai fini dell’accertamento ispettivo, la pubblicazione degli esiti dell’esame finale, sostenuto dall’apprendista. A decorrere dal predetto termine, si possono verificare i seguenti casi:
– prosecuzione del contratto di apprendistato di primo livello come ordinario rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
– proroga del contratto di apprendistato di primo livello;
– trasformazione del contratto di apprendistato di primo livello in apprendistato professionalizzante;
– recesso dal contratto di apprendistato di primo livello.
Ai fini della comunicazione obbligatoria di instaurazione del rapporto di lavoro, dal momento che alla stipula del contratto non è nota la data di pubblicazione degli esiti dell’esame finale, è possibile assumere quale “data di fine del periodo formativo”, il termine dell’anno scolastico/formativo, come disciplinato dai rispettivi ordinamenti regionali.
Il protocollo tra datore di lavoro e istituzione formativa deve necessariamente riportare l’obbligo da parte dell’istituzione formativa di comunicare al datore stesso nei termini precedentemente indicati la data di pubblicazione degli esiti dell’esame finale.
Il tutor aziendale e il tutor formativo predispongono, in itinere e a conclusione del percorso, un Dossier individuale delle evidenze, funzionale ad un successivo accesso ai servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze, predisposti dagli Enti titolari di riferimento della qualificazione oggetto dell’apprendistato.
Tale adempimento deve essere oggetto di integrazione del protocollo tra datore di lavoro e istituzione formativa.
Il contratto può anche essere stipulato in itinere, a percorso formativo avviato, purché sia garantita la durata minima contrattuale di sei mesi e il rispetto dell’orario minimo ordinamentale.
Al fine di consentire l’iscrizione e l’attivazione del contratto di apprendistato, i percorsi della IeFP devono essere approvati dall’Amministrazione regionale competente.
Nel contratto di apprendistato di primo livello l’apprendista assume il doppio status di studente/lavoratore, in quanto effettua – tramite un’esperienza diretta di lavoro – un percorso formativo integrato che si realizza, in parte, presso l’istituzione formativa e, in parte, presso l’impresa.
La dimensione “formativa” e la dimensione “lavorativa” del contratto non devono considerarsi alternative tra loro, bensì complementari nel costituire nel loro insieme lo status dell’apprendista:
– il contratto è finalizzato al conseguimento di un titolo di studio, valido ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di istruzione e del diritto-dovere all’istruzione e formazione;
– i giovani in obbligo di istruzione e/o diritto-dovere all’istruzione e formazione possono stipulare un rapporto di lavoro esclusivamente con il contratto di apprendistato di primo livello.
Dalla duplice condizione di “studente/lavoratore” discende quanto segue:
– per lo svolgimento dell’attività lavorativa, è corrisposta all’apprendista la retribuzione e la relativa contribuzione, come previsto dagli accordi interconfederali e/o contratti collettivi nazionali di lavoro, nonché tutte le tutele previste dalle norme sulla previdenza e assistenza sociale obbligatoria;
– per le ore di formazione esterna, svolte nella istituzione formativa, il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo;
– per le ore di formazione interna, a carico del datore di lavoro, è riconosciuta all’apprendista una retribuzione pari al 10 per cento di quella che gli sarebbe dovuta, fatte salve le diverse previsioni dei contratti collettivi (Circolare Ministero lavoro 6 giugno 2022, n. 12).
Firmata la convenzione tra Agenzia delle Entrate e Consulenti del Lavoro
Si rafforza il dialogo telematico per servizi sempre più efficaci (Agenzia delle entrate – Comunicato 03 giugno 2022) Con una convenzione vengono fissate le nuove modalità di trasmissione dei dati sulle iscrizioni nell’albo nazionale e si dà avvio a un nuovo servizio online che permetterà agli iscritti all’Ordine, compresi i soci delle società tra professionisti, di comunicare all’Agenzia le informazioni relative alle procure conferite dai propri clienti per lo svolgimento delle attività di rappresentanza o assistenza.
In base alla convenzione, il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro assolve centralmente agli obblighi comunicativi per conto di tutti gli ordini territoriali e sfrutta la cooperazione applicativa per trasmettere le informazioni concernenti gli iscritti, con frequenza quindicinale. L’Agenzia, potendo verificare lo stato dell’iscrizione del professionista su un archivio aggiornato, sarà quindi in grado di erogare ai consulenti del lavoro servizi digitali e telematici più efficaci. In particolare, l’accordo prevede che, entro il 30 giugno 2022, siano trasmesse tutte le iscrizioni, variazioni e cancellazioni risultanti nell’albo unico nazionale, relative all’anno 2021 e che le informazioni relative all’anno 2022 siano comunicate attraverso un web service che restituisce le variazioni dall’ultima richiesta.
Il primo servizio che sfrutterà queste modalità è il servizio web Gestione procure, che sarà disponibile, successivamente al primo aggiornamento delle informazioni (non prima del 12 settembre 2022), in area riservata.
Tramite Gestione procure, ciascun consulente del lavoro potrà comunicare all’Agenzia quali clienti hanno conferito procura per assistenza presso gli uffici, specificando la durata della stessa e i servizi per i quali ha efficacia. Il servizio permetterà anche al professionista di comunicare la lista dei propri collaboratori e, per ciascun cliente, se è stata concessa l’autorizzazione ad avvalersi dei collaboratori. Condizione per l’accesso all’applicativo sarà la regolare iscrizione all’ordine, verificata in base alle informazioni trasmesse dal Consiglio Nazionale.
CCNL Unionmeccanica – EBM – Nuovi Bandi per Borse di studio
Il Comitato Esecutivo di EBM – Ente Bilaterale Metalmeccanici – ha approvato l’emanazione di due bandi per borse di studio 2021/2022 per i figli dei dipendenti delle aziende metalmeccaniche che applicano il CCNL Unionmeccanica Il Comitato Esecutivo di EBM, l’Ente Bilaterale Metalmeccanici per il settore Unionmeccanica Confapi, ha approvato l’emanazione di due bandi per borse di studio per i figli studenti dei dipendenti delle aziende che applicano il relativo CCNL: – un bando prevede l’assegnazione di 102 borse di studio, per la frequenza ai corsi di laurea per l’anno 2021/2022, del valore di € 2.500 ciascuna – un bando prevede l’assegnazione di 400 borse di studio per il conseguimento del diploma di licenza della scuola media inferiore per l’anno scolastico 2021/2022, del valore di € 350 ciascuna. I requisiti di ammissione verranno indicati in sede di pubblicazione dei Bandi a partire da luglio 2022 per il “Bando corsi di laurea” e da settembre 2022 per il “Bando diploma di licenza media inferiore”.
Potranno partecipare alla selezione se in possesso dei relativi requisiti, i figli delle lavoratrici e dei lavoratori, dipendenti delle aziende metalmeccaniche che applicano il contratto CCNL Unionmeccanica ed in regola con i versamenti ad EBM, nonché gli studenti lavoratori.
Tutti i dettagli su entrambi i bandi verranno comunicati, come di consueto, tramite news sul sito e con l’invio di newsletter a lavoratrici, lavoratori e alle aziende. Per entrambi i bandi le domande potranno essere presentate dalle lavoratrici e dai lavoratori accedendo alla propria area riservata EBM o, per conto delle lavoratrici o dei lavoratori, da parte dell’azienda o del consulente associato all’azienda.
Lavoratori autonomi dello spettacolo: contributi per la disoccupazione ALAS
Con il Messaggio n. 2260 del 30 maggio 2022, l’Inps ha fornito indicazioni sulle modalità di applicazione e la misura della contribuzione cd. “ALAS” per il finanziamento dell’indennità di disoccupazione a favore dei lavoratori autonomi dello spettacolo A decorrere dal 1° gennaio 2022 i lavoratori autonomi dello spettacolo possono beneficiare di una specifica indennità per la disoccupazione involontaria (cd. “ALAS”), erogata dall’INPS su apposita domanda del lavoratore interessato, a condizione che sia in possesso dei seguenti requisiti: Dalla stessa data, per finanziare l’indennità ALAS, i datori di lavoro/committenti che instaurano rapporti di lavoro autonomo, ivi compresi quelli di collaborazione, con lavoratori dello spettacolo destinatari dell’indennità stessa, sono tenuti a versare la contribuzione all’Inps calcolata in misura percentuale sul compenso lordo giornaliero. Per i datori di lavoro/committenti che instaurano rapporti di lavoro autonomo con soggetti per i quali è previsto l’obbligo di assicurazione al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo si applicano le riduzioni contributive, pertanto il contributo ALAS è dovuto nella misura dell’1,06 per cento dell’imponibile contributivo. Riguardo agli adempimenti informativi, l’Inps ha reso noto che le procedure di calcolo che supportano la gestione dei flussi Uniemens sono adeguate a partire dal mese di competenza maggio 2022. Pertanto, al fine di ottemperare al versamento della corretta contribuzione minore dovuta per i mesi di competenza gennaio 2022 – aprile 2022, i soggetti interessati, devono compilare il flusso Uniemens con i seguenti dati:
– non avere in corso rapporti di lavoro autonomo o subordinato;
– non essere titolari di trattamento pensionistico diretto a carico di gestioni previdenziali obbligatorie;
– non essere beneficiari di reddito di cittadinanza;
– aver maturato, nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno solare precedente la conclusione dell’ultimo rapporto di lavoro autonomo alla data di presentazione della domanda di indennità, almeno 15 giornate di contribuzione versata o accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo;
– avere un reddito relativo all’anno solare precedente alla presentazione della domanda non superiore a 35.000 euro.
Sono tenuti a versare il contributo ALAS anche i lavoratori autonomi esercenti attività musicali, i quali però assolvono direttamente i corrispondenti obblighi informativi e contributivi. In particolare, una volta muniti di SPID/CIE/CNS, utilizzano direttamente le denunce on line Uniemens (con un percorso semplificato) ed effettuano il versamento della contribuzione dovuta a mezzo F24.
Diversamente, per i lavoratori autonomi esercenti attività musicali (identificati dal CSC 7.07.11) e per i committenti appartenenti al novero delle pubbliche Amministrazioni (identificati dal CSC 1.18.10) non trovano applicazione le riduzioni contributive, pertanto il contributo ALAS è dovuto nella misura piena del 2 per cento dell’imponibile contributivo.
– all’interno di <DenunciaIndividuale> <DatiRetributivi> <AltreADebito> <CausaleADebito> va indicato il codice di nuova istituzione “M219”, che assume il significato di “Versamento differenze contributive ALAS”;
– nell’elemento <AltroImponibile> va indicato l’imponibile soggetto a contribuzione;
– nell’elemento <ImportoADebito> va indicata l’importo della differenza di contribuzione minore dovuta in base alle suddette indicazioni.
Il versamento di tale contribuzione deve essere effettuato con le denunce di competenza dei mesi di maggio 2022, di giugno 2022 e di luglio 2022.
Senza l’iscrizione all’AIRE, il regime speciale “impatriati” è escluso
Non può accedere al regime speciale previsto per i lavoratori impatriati, la cittadina extracomunitaria che, nel periodo antecedente al trasferimento della residenza in Italia, non era iscritta all’AIRE, avendo acquisito la cittadinanza italiana nel 2018, dopo essersi trasferita in Italia nel 2017 (Agenzia Entrate – risposta 03 giugno 2022 n. 321). Il regime speciale dei lavoratori impatriati è disciplinato dall’art. 16, D.Lgs. n. 147/2015 e per accedere è necessario che il lavoratore: Sono destinatari del beneficio fiscale, inoltre, i cittadini dell’Unione europea o di uno Stato extra UE con il quale risulti in vigore una Convenzione contro le doppie imposizioni o un accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale che: L’agevolazione è fruibile dai contribuenti per un quinquennio a decorrere dal periodo di imposta in cui trasferiscono la residenza fiscale in Italia, ai sensi dell’articolo 2 del TUIR, e per i quattro periodi di imposta successivi. La richiamata norma della Legge di Bilancio 2021 ha stabilito che possono fruirne, mediante l’esercizio di un’apposita opzione, le persone fisiche che durante la loro permanenza all’estero sono state iscritte all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE) ovvero sono cittadini di Stati membri dell’Unione Europea; L’opzione si perfeziona con il pagamento di un importo pari: In entrambi i casi, l’unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà. Per effetto della lettura congiunta della disposizione che consente l’esercizio dell’opzione soltanto ai soggetti che hanno già trasferito la residenza prima dell’anno 2020 e di quella che preclude tale possibilità a coloro che si sono trasferiti a decorrere dal 30 aprile 2019, l’estensione per un ulteriore quinquennio della fruizione del regime speciale per lavoratori impatriati risulta, di fatto, riservata a coloro che hanno acquisito la residenza fiscale italiana prima del 30 aprile 2019. Inoltre, l’art. 1, co. 50, della legge di Bilancio 2021 restringe la platea dei potenziali fruitori dell’opzione. Infatti, benché beneficiari al 31 dicembre 2019 del regime speciale per lavoratori impatriati, sono in ogni caso esclusi dalla possibilità di esercizio dell’opzione coloro che non sono stati iscritti all’AIRE. Con riferimento al caso di specie, la cittadina extracomunitaria che, nel periodo antecedente al trasferimento della residenza in Italia, non era iscritta all’AIRE (avendo acquisito la cittadinanza italiana nel 2018, dopo essersi trasferita in Italia nel 2017), non è in possesso dei requisiti per esercitare l’opzione di cui al citato art. 1, co. 50, della legge n. 178 del 2020.
– trasferisca la residenza in Italia;
– non sia stato residente in Italia nei due periodi d’imposta antecedenti al trasferimento e si impegni a risiedere in Italia per almeno 2 anni;
– svolga l’attività lavorativa prevalentemente nel territorio italiano.
– sono in possesso di un titolo di laurea e abbiano svolto “continuativamente” un’attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa fuori dall’Italia negli ultimi 24 mesi o più, ovvero
– abbiano svolto “continuativamente” un’attività di studio fuori dall’Italia negli ultimi 24 mesi o più, conseguendo un titolo di laurea o una specializzazione post lauream.
Per accedere al regime speciale, è necessario, inoltre, che il soggetto non sia stato residente in Italia per due periodi di imposta precedenti il rientro.
L’art. 16, co. 3-bis, D.Lgs. n. 147/2015 come inserito dall’art. 5, co. 1, lett. c) del decreto Crescita, ha introdotto un’estensione temporale del beneficio fiscale ad ulteriori cinque periodi di imposta, con tassazione nella misura del 50 per cento del reddito imponibile, in presenza di specifici requisiti quali, alternativamente:
– l’avere almeno un figlio minorenne o a carico, anche in affido preadottivo, oppure
– l’acquisto di un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia direttamente da parte del lavoratore oppure da parte del coniuge, del convivente o dei figli, anche in comproprietà.
La percentuale di tassazione dei redditi agevolabili prodotti nel territorio dello Stato negli ulteriori cinque periodi d’imposta si riduce al 10 per cento se il soggetto ha almeno tre figli minorenni o a carico.
Successivamente l’art. 1, co. 50, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di Bilancio 2021) ha inserito nel detto articolo 5 del decreto Crescita, il comma 2- bis, al fine di consentire l’applicazione della misura di cui al comma 1, lett. c) anche a coloro che siano stati iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero o che siano cittadini di Stati membri dell’Unione europea, che hanno già trasferito la residenza prima dell’anno 2020 e che alla data del 31 dicembre 2019 risultano beneficiari del regime impatriati.
– hanno trasferito la residenza fiscale in Italia prima del 2020;
– già beneficiavano del regime speciale per i lavoratori impatriati alla data del 31 dicembre 2019.
– al 10% dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo agevolabili prodotti nel periodo d’imposta precedente a quello di esercizio dell’opzione, se al momento di esercizio della stessa il lavoratore soddisfa, alternativamente, specifici requisiti: ha almeno un figlio minorenne (anche in affido preadottivo) ovvero è diventato proprietario di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia dopo il trasferimento, nei dodici mesi precedenti o entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell’opzione, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito, senza applicazione di sanzioni;
– al 5% dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo agevolabili prodotti nel periodo d’imposta precedente a quello di esercizio dell’opzione, se in tale momento il lavoratore ha almeno tre figli minorenni (anche in affido preadottivo) e diventa proprietario di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia dopo il trasferimento, nei dodici mesi precedenti o entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell’opzione, pena, anche in tal caso, la restituzione del beneficio, senza applicazione di alcuna sanzione.
Fisco: reddito agricolo derivante da fotovoltaico
Forniti chiarimenti sulla determinazione del reddito derivante dalla produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica prodotta da una società agricola tramite due impianti situati su terreni agricoli (Agenzia delle entrate – Risposta 01 giugno 2022, n. 319). Nel caso di specie, la società semplice istante svolge attività agricola su terreni, di proprietà ed in affitto, ed è proprietaria di un impianto fotovoltaico ” a terra”. La produzione di energia fotovoltaica eccedente i primi 200 kW di potenza nominale complessiva, può essere considerata connessa all’attività agricola nel caso sussista uno dei seguenti requisiti:
La Società avrebbe intenzione di realizzare, in aggiunta al già esistente impianto, un altro impianto fotovoltaico di medesima potenza.
Chiede un parere in merito alla possibilità di considerare come connesso all’attività agricola anche il secondo impianto fotovoltaico, al pari e in aggiunta al primo, già esistente e connesso, potendo così determinare il reddito derivante dalla produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica applicando il coefficiente di redditività del 25 per cento al fatturato di vendita dell’energia elettrica prodotta da entrambi gli impianti, per la parte eccedente la franchigia di 260.000 kWh ed al netto della tariffa incentivante.
a) la produzione di energia fotovoltaica derivi da impianti con integrazione architettonica o da impianti parzialmente integrati realizzati su strutture aziendali esistenti;
b) il volume d’affari derivante dall’attività agricola (esclusa la produzione di energia fotovoltaica) deve essere superiore al volume d’affari della produzione di energia fotovoltaica eccedente i 200 kW. Detto volume deve essere calcolato senza tenere conto degli incentivi erogati per la produzione di energia fotovoltaica;
c) entro il limite di 1 MW per azienda, per ogni 10 kW di potenza installata eccedente il limite dei 200 kW, l’imprenditore deve dimostrare di detenere almeno 1 ettaro di terreno utilizzato per l’attività agricola.
In presenza di impianti che soddisfino almeno uno dei requisiti sopra e nel rispetto del principio di prevalenza dell’attività agricola rispetto a quella di produzione di energia, sia possibile considerare il reddito derivante da entrambi come connesso.
Per le suesposte considerazioni, l’Agenzia ritiene che l’ Istante potrà determinare il reddito derivante dalla produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica beneficiando dell’applicazione al fatturato di vendita dell’energia elettrica prodotta da entrambi gli impianti del coefficiente di redditività del 25 per cento, secondo quanto previsto dall’articolo 1 comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.