L’obbligo di comunicazione a carico dell’ente pubblico che corrisponde ad imprese commerciali contributi assoggettabili a ritenuta d’acconto va assolto mediante l’inserimento dei dati nel quadro SF del modello 770 (AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 26 maggio 2022, n. 308) Un Comune chiede chiarimenti in merito all’obbligo di comunicazione dei contributi corrisposti da pubbliche amministrazioni ad imprese commerciali e delle relative ritenute (articolo 20, comma 2, Decreto Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605). In particolare, l’istante fa presente di corrispondere annualmente dei contributi ad imprese commerciali, al fine di aumentare la presenza del Comune sui social media. I contributi sono concessi per ragioni diverse dall’acquisto di beni strumentali, e, pertanto, sul loro ammontare l’ente pubblico opera una ritenuta del 4 per cento a titolo di acconto delle imposte sul reddito, con obbligo di rivalsa (articolo 28, comma 2, Decreto Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600).
L’istante afferma di versare le ritenute all’erario tramite modello F24 con codice tributo 1045 entro il 16 del mese successivo a quello di pagamento del contributo e di presentare, come sostituto di imposta, la dichiarazione dei sostituti d’imposta (Mod. 770), entro il 31 ottobre dell’anno successivo, per comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate, i dati fiscali relativi alle ritenute operate nell’anno precedente, i relativi versamenti e le eventuali compensazioni effettuate nonché il riepilogo dei crediti e gli altri dati contributivi ed assicurativi richiesti.
In particolare, i dati riferibili ai contributi in argomento sono indicati nel quadro SF – destinato ad accogliere i dati identificativi dei percipienti dei contributi erogati dagli enti pubblici (e privati) – e, nello specifico, nel rigo SF4, punto 13, codice “D”. Mediante la dichiarazione 770, dunque, l’ente impositore dispone di tutti i dati concernenti il contributo erogato.
Tanto premesso, l’istante osserva che, l’articolo 20, comma 2, dPR n. 605 del 1973 dispone a carico dell’ente pubblico che corrisponde ad imprese commerciali contributi assoggettabili a ritenuta d’acconto, un obbligo di comunicazione del domicilio fiscale dell’impresa percipiente, dell’ammontare e della causale dei pagamenti eseguiti, e dell’importo delle ritenute effettuate, da effettuare entro il 30 giugno di ciascun anno con riferimento alle somme corrisposte nell’anno precedente. La norma, però, non dispone alcun modello specifico per tale comunicazione o una specifica modalità di consegna, diversamente da quanto disposto per l’invio telematico del Mod. 770.
L’istante, pertanto, chiede di sapere come va assolto quest’ulteriore obbligo di comunicazione.
Con riferimento al caso di specie, il Fisco ritiene che l’obbligo di comunicazione ex articolo 20, comma 2, del DPR n. 605 del 1973 sia in concreto assolto mediante l’inserimento dei dati nel quadro SF del modello 770 da inviare annualmente entro il 31 ottobre di ogni anno.
Fisco: ulteriori chiarimenti dal Fisco
In materia di Superbonus, forniti chiarimenti su interventi di consolidamento antisismico su di un edificio di unico proprietario prevalentemente residenziale e in relazione al caso di un locatario persona fisica di unità immobiliare di proprietà di una società di capitali (Agenzia delle entrate – Risposte 26 maggio 2022, nn. 306 e 307). Nello specifico, è stato precisato che:
– ai fini dell’applicazione del Superbonus, per quanto riguarda gli edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche, in particolare, va verificato che l’edificio oggetto degli interventi sia residenziale nella sua interezza; pertanto, è possibile fruire del Superbonus, in presenza di ogni altro requisito, solo qualora la superficie complessiva delle unità immobiliari destinate a residenza ricomprese nell’edificio sia superiore al 50 per cento. Ai fini della predetta verifica, occorre fare riferimento alla superficie catastale delle unità immobiliari determinata secondo quanto previsto nell’allegato C del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138, denominato ” Norme tecniche per la determinazione della superficie catastale delle unità immobiliari a destinazione ordinaria”. Inoltre, in assenza di specifiche indicazioni nella norma, le pertinenze non vanno considerate autonomamente ai fini del computo delle unità immobiliari, anche se distintamente accatastate, mentre rilevano, invece, ai fini della determinazione del limite di spesa ammesso al Superbonus nel caso di interventi realizzati sulle parti comuni, qualora tale limite sia determinato in base al numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio oggetto di interventi.
– gli interventi effettuati su una unità abitativa « funzionalmente indipendente» e con « uno o più accessi autonomi dall’esterno», possono essere ammessi al Superbonus, nel rispetto di ogni altra condizione prevista dalla norma, indipendentemente dalla circostanza che tale unità immobiliare sia ubicata in un edificio escluso dall’agevolazione in quanto, ad esempio, composto da più di 4 unità immobiliari possedute da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professioni ovvero composto da più unità immobiliari interamente di proprietà o in comproprietà di soggetti diversi da quelli elencati nel comma 9 del citato articolo 119 del decreto Rilancio, tra i quali rientrano anche le società di capitale.
Ramo d’azienda: trattamento fiscale del fondo rischi
In un’operazione di acquisto di ramo d’azienda, gli utilizzi dei fondi per rischi e oneri non subiscono variazioni fiscali in aumento o in diminuzione ai fini Ires e Irap a prescindere dal metodo di contabilizzazione utilizzato (Agenzia Entrate – risposta 26 maggio 2022 n. 305). Ai fini delle imposte dirette, il trasferimento d’azienda (o di un ramo), attraverso la sua cessione a titolo oneroso, determina ordinariamente una “cesura” tra la posizione del dante causa (alienante) e quella dell’avente causa (acquirente).
A fronte della cessione, infatti, il cedente rileverà un’eventuale plusvalenza o minusvalenza derivante dal trasferimento degli asset facenti parte dell’azienda ceduta e l’acquirente provvederà a iscrivere i singoli asset acquisiti attraverso una propria autonoma valutazione, indipendentemente da quella effettuata dall’avente causa. L’acquirente contabilizzerà il fair value delle attività e delle passività “identificabili” acquisite e/o assunte alla data di acquisizione e rileverà in bilancio l’eventuale differenza tra il costo dell’aggregazione (i.e. dell’acquisto del ramo d’azienda) e tale fair value.
Sotto il profilo fiscale, la cessione di un’azienda (o di un ramo di essa) è, per il cedente, un atto di realizzo dei beni che la compongono, che simmetricamente comporta il diritto dell’acquirente a iscrivere l’azienda acquisita al prezzo di cessione pagato, allocandolo, fermo il rispetto del criterio di ragionevolezza, fra gli asset (attivi e passivi) trasferiti e/o acquisiti ricompresi nell’azienda medesima.
Pertanto, con la cessione d’azienda non si assiste ad alcuna forma di subentro o di successione da parte dell’acquirente nei valori e nelle posizioni fiscali del cedente, data la natura realizzativa dell’operazione.
Ciò comporta, quindi, che con l’acquisto dell’azienda, il soggetto acquirente potrà iscrivere, sussistendone i relativi presupposti e sempre nel rispetto delle regole contabili, a titolo originario i fondi in esame con piena rilevanza fiscale.
Il successivo utilizzo di tali fondi (frutto di una autonoma valutazione dell’acquirente in sede di acquisto dell’azienda, iscritti direttamente nello stato patrimoniale) seguirà le proprie regole contabili con il conseguente riconoscimento fiscale.
Anche per quanto riguarda l’IRAP, il predetto fondo iscritto in sede di acquisizione del ramo d’azienda e il suo utilizzo assumeranno piena valenza ai fini della determinazione della sua base imponibile.
INAIL: prorogata al 31 luglio 2022 la sorveglianza sanitaria eccezionale
L’INAIL informa che sono state prorogate fino al 31 luglio 2022 le disposizioni sulla Sorveglianza sanitaria dei lavoratori maggiormente a rischio in caso di contagio da virus SARS-CoV-2 (Comunicato del 26 maggio 2022). L’Istituto precisa che i datori di lavoro pubblici e privati possono nuovamente fare richiesta di visita medica per sorveglianza sanitaria dei lavoratori e delle lavoratrici fragili ai servizi territoriali dell’Ente tramite l’apposito servizio online. Tale attività di sorveglianza sanitaria eccezionale si concreta in una visita medica sui lavoratori qualificabili come “fragili” ovvero su coloro che, per condizioni derivanti da immunodeficienze da malattie croniche, da patologie oncologiche con immunodepressione anche correlata a terapie salvavita in corso o da più co-morbilità, valutate anche in relazione dell’età, ritengano di rientrare in tale condizione di fragilità. All’esito della valutazione della condizione di fragilità, il medico esprimerà il giudizio di idoneità fornendo, in via prioritaria, indicazioni per l’adozione di soluzioni maggiormente cautelative per la salute del lavoratore o della lavoratrice per fronteggiare il rischio da SARS-CoV-2. Il giudizio di non idoneità temporanea sarà, invece, espresso solo per i casi che non consentano soluzioni alternative.
Ai datori di lavoro è imposto l’obbligo di assicurare la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti al rischio, in ragione dell’età, della condizione da immunodepressione e di una pregressa infezione da Covid-19 ovvero da altre patologie che determinano particolari situazioni di fragilità.
L’Istituto ricorda, altresì, che i datori di lavoro che non sono tenuti alla nomina di un medico competente possono nominarne uno per la durata dello stato di emergenza o, in alternativa, possono fare richiesta di visita medica per sorveglianza sanitaria dei lavoratori e delle lavoratrici fragili ai servizi territoriali dell’Inail attraverso l’apposito servizio online “Sorveglianza sanitaria eccezionale”, nuovamente disponibile dal 5 novembre 2020 e accessibile mediante Spid, Cns o Cie.
La richiesta di visita medica può essere inoltrata dal datore di lavoro o da un suo delegato; in quest’ultimo caso sarà necessario compilare ed inoltrare l’apposito modulo “Mod. 06 SSE delega”, reperibile nella sezione dedicata del portale “Moduli e modelli”.
Programmi di formazione e lavoro per i giovani nella PA
Il Dipartimento della Funzione pubblica, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha stabilito che le amministrazioni pubbliche, in via sperimentale, possono attivare con i giovani specifici progetti di formazione e lavoro, attraverso contratti di apprendistato, per l’acquisizione di competenze di base e trasversali, nonché per l’orientamento professionale di studenti universitari. (D.p.c.m. 23 marzo 2022) PROGRAMMA “TIROCINIO InPA” Per promuovere l’orientamento professionale di studenti universitari iscritti alle lauree magistrali oppure ad anni successivi al terzo delle lauree magistrali a ciclo unico è istituito il programma «Tirocinio InPa» con lo scopo di attivare tirocini curricolari della durata di 6 mesi presso le amministrazioni individuate nella fase sperimentale, connessi con la stesura della tesi di laurea magistrale. Con avviso pubblico il Dipartimento della funzione pubblica, in collaborazione con il FORMEZ e con la Scuola Nazionale dell’Amministrazione, invita le Amministrazioni Pubbliche individuate, ad aderire al programma inviando i progetti formativi contenenti anche i temi da sviluppare all’interno della tesi di laurea magistrale, previa sottoscrizione di specifici protocolli o convenzioni con gli Atenei. L’esito positivo del tirocinio presso l’amministrazione, con certificazione delle competenze acquisite, comporta il riconoscimento dei crediti formativi ad esso connessi e può costituire oggetto di valutazione nell’ambito di concorsi indetti dalla stessa amministrazione. PROGRAMMA “DOTTORATO InPA” Il programma “Dottorato InPA” prevede la possibilità di attivare, presso le Amministrazioni Pubbliche individuate per la fase di sperimentazione, contratti di apprendistato di alta formazione e ricerca, esclusivamente finalizzati al conseguimento del dottorato di ricerca. Con avviso pubblico il Dipartimento della funzione pubblica, in collaborazione con la Scuola Nazionale dell’Amministrazione, invita le amministrazioni pubbliche individuate, ad aderire al programma attraverso l’invio di convenzioni e protocolli sottoscritti con gli atenei e disciplina le modalità di selezione dei progetti finanziabili. Il contratto prevede una retribuzione pari a 30.000 euro lordi annui per la durata del dottorato. Al conseguimento del titolo, l’amministrazione ha la facoltà di recedere. Il periodo di apprendistato concluso con esito favorevole può costituire oggetto di valutazione nell’ambito di concorsi indetti dalla stessa amministrazione in cui è stato svolto l’apprendistato.
Tali tirocini, con finalità formative e di orientamento professionale, si svolgono prevalentemente in presenza e prevedono il riconoscimento di un’indennità di partecipazione.
Possono partecipare al programma gli studenti con età inferiore a 28 anni:
– iscritti a corsi di laurea magistrale con media voto non inferiore a 28/30 e in possesso del 30% dei crediti formativi universitari previsti dal ciclo di studi;
– iscritti a corsi di laurea magistrale a ciclo unico con media voto non inferiore a 28/30 e in possesso del 70% dei crediti formativi universitari previsti dal percorso di studi.
Non sono considerati nel computo i crediti previsti per il tirocinio curricolare.
L’avviso pubblico stabilisce l’importo dell’indennità di partecipazione e disciplina inoltre le modalità di selezione dei progetti, valorizzando la pluralità delle aree scientifico-disciplinari, e le modalità di selezione dei tirocinanti attraverso il portale del reclutamento del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri http://www.inpa.gov.it.
Possono accedere al programma i cittadini italiani o di uno degli Stati UE o stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, fino all’età di 29 anni, in possesso di laurea magistrale o titolo equipollente, con voto di laurea non inferiore a 105/110, iscritti al portale del reclutamento del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri http://www.inpa.gov.it.
L’ammissione al programma e la stipula del contratto di apprendistato sono in ogni caso subordinate al superamento delle prove di ammissione al corso di dottorato dell’ateneo partner.
Le convenzioni sono stipulate dalle amministrazioni interessate con le Università, statali e non statali, riconosciute dal Ministero dell’università e della ricerca, i cui corsi di dottorato, siano stati già accreditati. Le convenzioni devono contenere lo specifico progetto di ricerca rientrante nell’ambito di competenza dell’amministrazione.
I protocolli stabiliscono la durata e le modalità, anche temporali, della formazione a carico delle amministrazioni e, se applicabile, il numero dei crediti formativi riconoscibili a ciascuno studente per la formazione a carico del datore di lavoro in ragione del numero di ore di formazione svolte presso l’ente. La formazione esterna all’amministrazione è svolta nell’istituzione formativa a cui lo studente è iscritto e non può, di norma, essere superiore al 60 per cento dell’orario ordinamentale.
Scadenza termine quota contrattuale del CCNL Cemento Industria
Fino al 31 maggio i dipendenti a cui si applica il CCNL del cemento Industria, non iscritti ai sindacati sottoscriventi il CCNL, possono rifiutare la trattenuta della quota sindacale L’accordo del 15/3/2022, ha previsto una trattenuta in busta paga inerente una quota associativa straordinaria a titolo di “contributo per rinnovo contratto” di 30,00 euro da parte delle Organizzazioni sindacali stipulanti, Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil, ai lavoratori non iscritti al sindacato Tali lavoratori, a differenza dei lavoratori iscritti ai quali non si dovrà procedere ad alcuna trattenuta, hanno tempo fino al 31/5/2022, di manifestare la non accettazione della trattenuta stessa, da comunicare all’Azienda per iscritto. Successivamente, le Aziende effettueranno la trattenuta ai lavoratori non iscritti a Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil, che non abbiano manifestato espressamente la non accettazione, sulla retribuzione corrisposta nel mese di ottobre 2022. Le quote trattenute verranno versate dalle Aziende sul seguente conto corrente bancario Federazione dei Lavoratori delle Costruzioni presso Banca Popolare di Sondrio Fialiale 054 Roma – AG.11 IBAN: IT83 F 05696 03200 000012811X17
Edilizia: le ultime Faq della CNCE sulla congruità della manodopera
La CNCE ha rilasciato nuove FAQ sulla Congruità della manodopera in edilizia La CNCE – Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili – con comunicato del 3/5/2022, ha pubblicato il le seguenti Faq sulla manodopera in edilizia: 1. Nel caso in cui nel corso di un cantiere del sisma ci siano lavorazioni aggiuntive di importo pari o superiori a 70.000 euro che usufruiscono del bonus fiscale 110%, queste ultime lavorazioni a quale tipo di verifica di congruità saranno soggette? 2. Ai fini dell’applicazione dell’istituto della congruità della manodopera il montaggio di serramenti deve essere considerata attività edile? 3. Le regole Durc 2015 (Delibera comitato della bilateralità 2/2015) devono applicarsi anche ai fini del rilascio della congruità della manodopera ex DM n. 143/2021? 4. L’impresa non edile che inserisce un cantiere in CNCE_Edilconnect deve iscriversi presso la Cassa competente al rilascio della congruità? 5 Laddove l’impresa operi fuori provincia, esclusivamente con lavoratori in trasferta e al netto di accordi di trasferta regionale, e inserisca il cantiere quindi presso la rispettiva Cassa di competenza, dovrà conseguentemente iscriversi presso la stessa?
Nel caso in cui un’azienda che abbia già lavori in corso (ricostruzione sisma) acceda anche a quelli previsti dalla normativa sull’ecobonus 110% attraverso la presentazione di una variante progettuale alla DNL esistente, dovrà essere sottoposta alla verifica della congruità secondo la disciplina prevista per la congruità dei lavori di ricostruzione del cratere del sisma 2016 (Congruità Sisma).
La richiesta di congruità effettuata al portale SICS, pertanto, dovrà essere riferita al nuovo importo lavori edili, così come modificato in corso di variante.
Fermo restando l’elencazione di cui all’Allegato X del D.Lgs. n. 81/2008 di cui all’art. 2 del DM n. 143/2021, laddove venga effettuata una fornitura con posa in opera di serramenti da impresa che applica un contratto diverso da quello edile (ad es. metalmeccanico), tale attività di posa e i relativi costi di fornitura dei materiali non rileveranno ai fini dell’istituto della congruità della manodopera.
Laddove, viceversa, il montaggio dei serramenti sia effettuato dall’impresa edile affidataria che abbia acquistato la fornitura, in tal caso l’attività di montaggio dei serramenti rientrerà nell’ambito dei lavori edili (cfr allegato X), con conseguente rilevanza della relativa manodopera ai fini dell’istituto della congruità e rilevando, altresì, il costo della fornitura del materiale (serramenti ricevuti dall’impresa non edile) nel costo dei lavori edili. Parimenti nel caso in cui l’impresa affidataria subappalti i lavori di montaggio dei serramenti ad altra impresa.
No, fermo restando che la congruità non sospende in alcun modo le Regole Durc 2015 valevoli ai fini della regolarità contributiva.
No, la gestione della congruità prescinde dall’iscrizione in Cassa Edile/Edilcassa. Ove l’impresa legittimamente svolga attività diversa dall’edilizia, anche laddove sia affidataria di lavori che in tutto o in parte consistono in lavori edili che affida però, rispettivamente, totalmente o parzialmente a imprese subappaltatrici edili, non dovrà iscriversi in Cassa Edile/Edilcassa, fermo restando gli adempimenti in tema di congruità.
No, salvo quanto previsto da contratti e accordi collettivi.
La competenza al rilascio dell’attestazione di congruità (cfr. anche FAQ n. 17 COM. CNCE n. 803/2021) prescinde, infatti, dagli obblighi di iscrizione alle Casse, che continuano a seguire le regole dettate dalla normativa dei contratti e accordi collettivi, comprese quelle sulla trasferta.
Cooperative Sociali Mantova: costo del lavoro
Con accordo siglato lo scorso febbraio è stato individuato il costo del lavoro dei dipendenti delle Cooperative Sociali della Provincia di Mantova, per gli anni 2022 e 2023.
Individuato il costo del lavoro orario per i lavoratori e le lavoratrici delle Cooperative Sociali della Provincia di Mantova – imprese +15 dipendenti.
2022 |
Livelli > |
A1 |
A2 |
B1 |
C1 |
C2 |
C3/D1 |
C3/D1 ip |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Retribuzione conglobata Mensile | 1.254,59 | 1.266,21 | 1.325,21 | 1.425,21 | 1.467,90 | 1.511,25 | 1.511,25 | |
Anzianità 3 scatti | 3 | 34,86 | 40,29 | 48,81 | 55,77 | 58,89 | 61,98 | 61,98 |
Indennità Professionali | 61,97 | |||||||
Indennità Funzione | ||||||||
Altre Indennità | 2,55% | 31,99 | 32,29 | 33,79 | 36,34 | 37,43 | 38,54 | 38,54 |
Lordo Mensile | 1.321,44 | 1.338,79 | 1.407.81 | 1.517,32 | 1.564,22 | 1.611,77 | 1.673,74 | |
TOTALE ANNUO | 17.178,72 | 17.404,27 | 18.301,53 | 19.725,16 | 20.334,86 | 20.953,01 | 21.758.62 | |
INPS 28,80% | 28,80% | 4.947,47 | 5.012,43 | 5.270,84 | 5.680,85 | 5.856,44 | 6.034,47 | 6.266,48 |
INAIL 3% | 3% | 515,36 | 522,13 | 549,05 | 591,75 | 610,05 | 628,59 | 652,76 |
TOT. ONERI PREV. | 5.462,83 | 5.534,56 | 5.819,89 | 6.272,60 | 6.466,49 | 6.663,06 | 6.919,24 | |
Oneri per la sicurezza | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200.00 | 200,00 | 200.00 | |
TFR | 13,5 | 1.272,50 | 1.289,21 | 1.355,67 | 1461,12 | 1.506,29 | 1.552,07 | 1.611,75 |
Rivalutaz. TFR | 4,35924% | 332,83 | 337,20 | 354,58 | 382,16 | 393,98 | 405,95 | 421,56 |
Prev. Compl. 1,5% | 1,50% | 257,68 | 261,06 | 274,52 | 295,88 | 305,02 | 314,30 | 326,38 |
Assistenza San. Integrativa | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | |
Contr. sol. su san. int. | 6,00 | 6,00 | 6.00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | |
TOT. ALTRI ONERI | 2.129,01 | 2.153,47 | 2.250,77 | 2.405,16 | 2.471,29 | 2.538,32 | 2.625,69 | |
MITIGAZIONE EFFETTO COVID | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | |
Contr. Prev.li (28,80%) e Ass.vi (3%) | 47,70 | 47,70 | 47,70 | 47,70 | 47,70 | 47,70 | 47,70 | |
TOT. | 197,70 | 197,70 | 197,70 | 197,70 | 197,70 | 197,70 | 197,70 | |
TOT. COSTO ANNUO + Mitigazione effetto covid | 24.968,26 | 25.290,00 | 26.569,89 | 28.600,62 | 29.470,34 | 30.352,09 | 31.501,25 | |
COSTO ORARIO (1548 ORE ANNUE) | 16,13 | 16,34 | 17,16 | 18,48 | 19,04 | 19,61 | 20,35 | |
Incidenza costi generali (15%) | 15% | 2,42 | 2,45 | 2,57 | 2,77 | 2,86 | 2,94 | 3,05 |
TOT. COSTO ORARIO CON COSTI GENERALI | 18,55 | 18,79 | 19,73 | 21,25 | 21,9 | 22,55 | 23,4 | |
indennità di turno (11,7%) | 11,7% | 1,89 | 1,91 | 2,01 | 2,16 | 2,23 | 2,29 | 2,38 |
TOT. COSTO ORARIO CON IND. DI TURNO | 20,44 | 20,68 | 21,62 | 23,14 | 23,79 | 24,44 | 25,29 |
2022 |
D2 |
D2 ip |
D3/E1 |
E2 |
E2if |
F1 |
F1 if |
F2 |
F2 id |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Retribuzione conglobata Mensile | 1.594,15 | 1.594,15 | 1697,04 | 1.831,74 | 1.831,74 | 2.023,07 | 2.023,07 | 2.310.41 | 2.310,41 |
Anzianità 3 scatti | 69,72 | 69,72 | 80,58 | 94,50 | 94,50 | 118,53 | 118,53 | 139,44 | 139 44 |
Indennità Professionali | 154,94 | 258,23 | 258,23 | 232,41 | |||||
Indennità Funzione | 77,47 | 154,94 | 232,41 | ||||||
Altre Indennità | 40,65 | 40.65 | 43,27 | 46,71 | 46,71 | 51,59 | 51,59 | 58,92 | 58,92 |
Lordo Mensile | 1.704,52 | 1.859,46 | 1.820,89 | 2.050,42 | 2.231,18 | 2.348,13 | 2.451,42 | 2.741,18 | 2.741,18 |
TOTALE ANNUO | 22.158,76 | 24.172,98 | 23.671,57 | 26.655,46 | 29.005,34 | 30.525,69 | 31.868,46 | 35.635,34 | 35.635,34 |
INPS 28,80% | 6.381,72 | 6.961,82 | 6.817,41 | 7.676,77 | 8.353,54 | 8.791,40 | 9.178,12 | 10.262,98 | 10.262,98 |
INAIL 3% | 664,76 | 725,19 | 710,15 | 799,66 | 870,16 | 915,77 | 956,05 | 1.069,06 | 1.069,06 |
TOT. ONERI PREV. | 7.046,48 | 7.687,01 | 7.527,56 | 8.476,43 | 9.223,70 | 9.707,17 | 10.134,17 | 11.332,04 | 11.332,04 |
Oneri per la sicurezza | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
TFR | 1.641,39 | 1.790,59 | 1.753,45 | 1.974,48 | 2.148,54 | 2.261,16 | 2.360,63 | 2.639,65 | 2.639,65 |
Rivalutaz. TFR | 429,31 | 468,34 | 458,62 | 516,43 | 561,96 | 253,33 | 617,43 | 690.41 | 690,41 |
Prev. Compl. 1,5% | 332,38 | 362,59 | 355,07 | 399,83 | 435,08 | 457,89 | 478,03 | 534,53 | 534,53 |
Assistenza San. Integrativa | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
Contr. sol. su san. int. | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
TOT. ALTRI ONERI | 2.669,08 | 2.887,52 | 2.833,14 | 3.156,74 | 3.411,58 | 3.238,38 | 3.722.09 | 4.130,59 | 4.130,59 |
MITIGAZIONE EFFETTO COVID | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
Contr. Prev.li (28,80%) e Ass.vi (3%) | 47,70 | 47,70 | 47,70 | 47,70 | 47,70 | 47,70 | 47,70 | 47,70 | 47,70 |
TOT. | 197,70 | 197,70 | 197,70 | 197,70 | 197,70 | 197,70 | 197,70 | 197,70 | 197,70 |
TOT. COSTO ANNUO + Mitigazione effetto covid | 32.072,02 | 34.945,21 | 34.229,97 | 38.486,33 | 41.838,32 | 44.007,03 | 45.922,42 | 51.295,67 | 50.306,79 |
COSTO ORARIO (1548 ORE ANNUE) | 20,72 | 22,57 | 22,11 | 24,86 | 27,03 | 28,43 | 29,67 | 33,14 | 32,5 |
Incidenza costi generali (15%) | 3,11 | 3,39 | 3,32 | 3,73 | 4,05 | 4,26 | 4,45 | 4,97 | 4,88 |
TOT. COSTO ORARIO CON COSTI GENERALI | 23,83 | 25,96 | 25,43 | 28,59 | 31,08 | 32,69 | 34,12 | 38,11 | 37,38 |
indennità di turno (11,7%) | 2,42 | 2,64 | 2,59 | 2,91 | 3,16 | 3,33 | 3,47 | 3,88 | 3,8 |
TOT. COSTO ORARIO CON IND. DI TURNO | 25,72 | 27,85 | 27,32 | 30,48 | 32,97 | 34,58 | 36,01 | 40 | 39,27 |
2023 |
Livelli > |
A1 |
A2 |
B1 |
C1 |
C2 |
C3/D1 |
C3/D1 ip |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Retribuzione conglobata Mensile | 1.254,59 | 1.266,21 | 1.325,21 | 1.425,21 | 1.467,90 | 1.511,25 | 1.511,25 | |
Anzianità 3 scatti | 3 | 34,86 | 40,29 | 48,81 | 55,77 | 58,89 | 61,98 | 61,98 |
Indennità Professionali | 61,97 | |||||||
Indennità Funzione | ||||||||
Altre Indennità | 2,55% | 31,99 | 32,29 | 33,79 | 36,34 | 37,43 | 38,54 | 38,54 |
Lordo Mensile | 1.321,44 | 1.338,79 | 1.407.81 | 1.517,32 | 1.564,22 | 1.611,77 | 1.673,74 | |
TOTALE ANNUO | 17.178,72 | 17.404,27 | 18.301,53 | 19.725,16 | 20.334,86 | 20.953,01 | 21.758.62 | |
INPS 28,80% | 28,80% | 4.947,47 | 5.012,43 | 5.270,84 | 5.680,85 | 5.856,44 | 6.034,47 | 6.266,48 |
INAIL 3% | 3% | 515,36 | 522,13 | 549,05 | 591,75 | 610,05 | 628,59 | 652,76 |
TOT. ONERI PREV. | 5.462,83 | 5.534,56 | 5.819,89 | 6.272,60 | 6.466,49 | 6.663,06 | 6.919,24 | |
Oneri per la sicurezza | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200.00 | 200,00 | 200.00 | |
TFR | 13,5 | 1.272,50 | 1.289,21 | 1.355,67 | 1461,12 | 1.506,29 | 1.552,07 | 1.611,75 |
Rivalutaz. TFR | 4,35924% | 332,83 | 337,20 | 354,58 | 382,16 | 393,98 | 405,95 | 421,56 |
Prev. Compl. 1,5% | 1,50% | 257,68 | 261,06 | 274,52 | 295,88 | 305,02 | 314,30 | 326,38 |
Assistenza San. Integrativa | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | |
Contr. sol. su san. int. | 6,00 | 6,00 | 6.00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | |
TOT. ALTRI ONERI | 2.129,01 | 2.153,47 | 2.250,77 | 2.405,16 | 2.471,29 | 2.538,32 | 2.625,69 | |
PREMIO TERRITORIALE DI RISULTATO (P.T.R.) | 256,00 | 256,00 | 256,00 | 256,00 | 256,00 | 256,00 | 256,00 | |
Contr. Prev.li (28,80%) e Ass.vi (3%) | 81,41 | 81,41 | 81.41 | 81,41 | 81,41 | 81.41 | 81,41 | |
TOT. P.T.R. | 337,41 | 337,41 | 337,41 | 337,41 | 337,41 | 337,41 | 337,41 | |
TOT. COSTO ANNUO CON PTR | 25.107,97 | 25.429,71 | 26.709,60 | 28.740,33 | 29.610,05 | 30.491,80 | 31.640,6 | |
COSTO ORARIO (1548 ORE ANNUE) | 16,22 | 16,43 | 17,25 | 18,57 | 19,13 | 19,70 | 20,44 | |
Incidenza costi generali (15%) | 15% | 2.43 | 2.46 | 2,59 | 2,79 | 2,87 | 2,96 | 3,07 |
TOT. COSTO ORARIO CON COSTI GENERALI | 18,65 | 18,89 | 19,84 | 21,36 | 22,00 | 22,66 | 23,51 | |
indennità di turno (11,7%) | 11,7% | 1,90 | 1,92 | 2,02 | 2,17 | 2,24 | 2,30 | 2,39 |
TOT. COSTO ORARIO CON INDENNITA’ DI TURNO | 20,55 | 20,79 | 21,74 | 23,26 | 23,90 | 24,56 | 25,41 |
2023 |
D2 |
D2 ip |
D3/E1 |
E2 |
E2if |
F1 |
F1 if |
F2 |
F2 id |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Retribuzione conglobata Mensile | 1.594,15 | 1.594,15 | 1697,04 | 1.831,74 | 1.831,74 | 2.023,07 | 2.023,07 | 2.310.41 | 2.310,41 |
Anzianità 3 scatti | 69,72 | 69,72 | 80,58 | 94,50 | 94,50 | 118,53 | 118,53 | 139,44 | 139 44 |
Indennità Professionali | 154,94 | 258,23 | 258,23 | 232,41 | |||||
Indennità Funzione | 77,47 | 154,94 | 232,41 | ||||||
Altre Indennità | 40,65 | 40.65 | 43,27 | 46,71 | 46,71 | 51,59 | 51,59 | 58,92 | 58,92 |
Lordo Mensile | 1.704,52 | 1.859,46 | 1.820,89 | 2.050,42 | 2.231,18 | 2.348,13 | 2.451,42 | 2.741,18 | 2.741,18 |
TOTALE ANNUO | 22.158,76 | 24.172,98 | 23.671,57 | 26.655,46 | 29.005,34 | 30.525,69 | 31.868,46 | 35.635,34 | 35.635,34 |
INPS 28,80% | 6.381,72 | 6.961,82 | 6.817,41 | 7.676,77 | 8.353,54 | 8.791,40 | 9.178,12 | 10.262,98 | 10.262,98 |
INAIL 3% | 664,76 | 725,19 | 710,15 | 799,66 | 870,16 | 915,77 | 956,05 | 1.069,06 | 1.069,06 |
TOT. ONERI PREV. | 7.046,48 | 7.687,01 | 7.527,56 | 8.476,43 | 9.223,70 | 9.707,17 | 10.134,17 | 11.332,04 | 11.332,04 |
Oneri per la sicurezza | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
TFR | 1.641,39 | 1.790,59 | 1.753,45 | 1.974,48 | 2.148,54 | 2.261,16 | 2.360,63 | 2.639,65 | 2.639,65 |
Rivalutaz. TFR | 429,31 | 468,34 | 458,62 | 516,43 | 561,96 | 253,33 | 617,43 | 690.41 | 690,41 |
Prev. Compl. 1,5% | 332,38 | 362,59 | 355,07 | 399,83 | 435,08 | 457,89 | 478,03 | 534,53 | 534,53 |
Assistenza San. Integrativa | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
Contr. sol. su san. int. | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
TOT. ALTRI ONERI | 2.669,08 | 2.887,52 | 2.833,14 | 3.156,74 | 3.411,58 | 3.238,38 | 3.722.09 | 4.130,59 | 4.130,59 |
PREMIO TERRITORIALE DI RISULTATO (P.T.R.) | 256,00 | 256,00 | 256,00 | 256,00 | 256,00 | 256,00 | 256,00 | 256,00 | 256,00 |
Contr. Prev.li (28,80%) e Ass.vi (3%) | 81,41 | 81,41 | 81,41 | 81,41 | 81,41 | 81,41 | 81,41 | 81,41 | 81,41 |
TOT. P.T.R. | 337,41 | 337,41 | 337,41 | 337,41 | 337,41 | 337,41 | 337,41 | 337,41 | 337,41 |
TOT. COSTO ANNUO CON PTR | 32.211,73 | 35.084,92 | 34.369,68 | 38.626,04 | 41.978,03 | 43.808,65 | 46.062,13 | 51.435,38 | 51.435,38 |
COSTO ORARIO (1548 ORE ANNUE) | 20,81 | 22,66 | 22,20 | 24,95 | 27,12 | 28,30 | 29,76 | 33,23 | 33,23 |
Incidenza costi generali (15%) | 3,12 | 3,40 | 3,33 | 3,74 | 4,07 | 4,25 | 4,46 | 4,98 | 4,98 |
TOT. COSTO ORARIO CON COSTI GENERALI | 23,93 | 26,06 | 25,53 | 28,69 | 31,19 | 32,55 | 34,22 | 38,21 | 38,21 |
indennità di turno (11,7%) | 2,43 | 2,65 | 2,60 | 2,92 | 3,17 | 3,31 | 3,48 | 3,89 | 3,89 |
TOT. COSTO ORARIO CON INDENNITA’ DI TURNO | 25,83 | 27,96 | 27,43 | 30,59 | 33,09 | 34,45 | 36,12 | 40,11 | 40,11 |
Somme corrisposte al legale non distrattario con delega all’incasso: esonero ritenuta d’acconto
Ai fini dell’esonero dall’applicazione della ritenuta d’acconto, il legale non distrattario, con delega all’incasso, che percepisce direttamente dalla parte soccombente (sostituto d’imposta) le somme liquidate in sentenza a favore del proprio cliente a titolo di spese di giudizio, è tenuto a fornire la prova dell’avvenuto pagamento da parte del cliente del compenso professionale. (Agenzia delle Entrate – Risposta 20 maggio 2022, n. 286). Sui compensi comunque denominati, per prestazioni di lavoro autonomo, ancorché non esercitate abitualmente ovvero siano rese a terzi o nell’interesse di terzi o per l’assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere, il sostituto d’imposta è tenuto ad operare, all’atto del pagamento, una ritenuta del 20 per cento a titolo di acconto dell’Irpef dovuta dai percipienti, con l’obbligo di rivalsa.
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’area di applicazione della ritenuta comprende anche le remunerazioni di compensi per prestazioni professionali rese, al di fuori del sinallagma commissione-prestazione, a favore di un committente non esecutore del pagamento e che, pertanto, lo status di sostituto d’imposta è attribuito a chiunque corrisponda compensi per prestazioni professionali, anche se l’adempimento del pagamento è disposto in modo coattivo in base a sentenza di condanna.
L’Agenzia delle Entrate ha precisato che sulle somme liquidate in sentenza alla controparte vittoriosa, a titolo di spese di giudizio, e corrisposte direttamente al legale di quest’ultima, munito di un mandato all’incasso, la parte soccombente è esonerata dall’effettuazione della suddetta ritenuta nella sola ipotesi in cui le somme erogate al difensore della parte vittoriosa non costituiscano per quest’ultimo reddito di lavoro autonomo, vale a dire qualora questi produca copia della fattura emessa, nei confronti del proprio cliente, per la prestazione professionale resa.
In altri termini, l’esibizione della copia della fattura emessa dal difensore “non distrattario” nei confronti del cliente, fa presumere, che quanto dovrà essere erogato dalla parte soccombente ha l’effetto di “ristorare” la parte vittoriosa dell’onere per le spese legali a suo carico inerenti la prestazione professionale del proprio difensore. Tale presunzione, legittima l’esonero dall’applicazione della ritenuta su richiesta del professionista.
Tuttavia, considerato che la responsabilità per la violazione dell’obbligo di esecuzione della ritenuta alla fonte resta in capo al sostituto d’imposta, quest’ultimo, qualora ritenga che le somme che sta erogando possano costituire reddito di lavoro autonomo per il difensore, è legittimato a richiedere al legale ” non distrattario”, ai fini della non applicazione della ritenuta, oltre alla delega all’incasso rilasciata dal proprio cliente e la fattura emessa nei confronti dello stesso, ogni altra documentazione che ritenga opportuno in base alle proprie procedure, come ad esempio la prova dell’avvenuto pagamento del compenso professionale.
Regime agevolato per docenti e ricercatori
I chiarimenti del Fisco per chi ha trasferito la residenza in Italia prima del 2020 (Agenzia delle entrate – circolare 25 maggio 2022, n. 17/E). L’Agenzia delle Entrate con la circolare in oggetto chiarisce l’ambito applicativo dell’opportunità introdotta dall’ultima legge di Bilancio (Legge n. 234/2021) che permette a docenti e ricercatori di estendere il regime di favore fino ad un massimo di tredici periodi di imposta complessivi e fornisce risposte ai dubbi di ricercatori e docenti tornati in Italia dall’estero prima del 2020 che intendono continuare a usufruire dell’imposizione agevolata prevista per il rientro dei cervelli.
Con l’entrata in vigore della legge di Bilancio 2022, docenti e ricercatori rientrati in Italia dall’estero possono optare per l’estensione delle agevolazioni a otto, undici o tredici periodi di imposta complessivi, previo versamento di un importo in unica soluzione. Questa possibilità è assicurata a condizione che i contribuenti siano stati iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero oppure che siano cittadini di Stati Ue, che abbiano già trasferito in Italia la residenza prima del 2020 e che al 31/12/2019 fruivano nell’agevolazione prevista per il rientro dei ricercatori (articolo 44 del Dl n. 78/2010). Inoltre i contribuenti devono essere diventati proprietari di un’abitazione in Italia successivamente al trasferimento, nei dodici mesi precedenti oppure entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell’opzione e/o avere da uno a tre figli minorenni.
L’opzione si perfeziona con il pagamento di un importo che varia in base al numero dei figli.
L’Agenzia delle Entrate, inoltre, chiarisce come interpretare il requisito della presenza nel nucleo familiare di avere figli minorenni, anche in affido preadottivo. Questo requisito, spiega l’Agenzia, deve essere presente nel periodo di imposta in cui è effettuato il versamento. La circostanza che i figli compiano 18 anni in un momento successivo non determina pertanto la perdita dei benefici fiscali per l’intero periodo previsto.
Un altro chiarimento fornito dalle Entrate riguarda il requisito di acquisto di un’unità immobiliare entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell’opzione mediante il versamento. Questo termine, spiega l’Agenzia, va calcolato secondo il calendario comune e comprende il periodo che arriva fino al giorno precedente la conclusione dei 18 mesi. Ad esempio, in caso di versamento effettuato entro il 10 febbraio 2022, l’acquisto dell’unità immobiliare dovrà essere concluso e perfezionato entro e non oltre il 9 agosto 2023.