Iva ridotta sulle somministrazioni di gas, taglio dell’imposta sul metano per autotrazione, contributi per le imprese “gasivore” e non. (AGENZIA DELLE ENTRATE – Circolare 16 giugno 2022, n. 20/E) Il decreto Energia (Dl n.17/2022) ha previsto la proroga di un ulteriore trimestre della riduzione dell’aliquota Iva al 5% per le forniture di gas metano destinato alla combustione per usi civili e industriali con riferimento ai consumi stimati o effettivi dei mesi di aprile, maggio e giugno 2022. Prevista anche una riduzione temporanea, dal 3 maggio all’8 luglio 2022, dell’aliquota Iva applicata al gas naturale usato per autotrazione, che scivola dal 22% al 5%.
Lo stesso decreto Energia ha introdotto, per il secondo trimestre 2022, un contributo straordinario pari al 15% della spesa sostenuta, poi elevato al 20% dal decreto Ucraina e da ultimo al 25% dal decreto Aiuti, sotto forma di credito d’imposta, a favore delle imprese “gasivore”, per garantire loro una parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti a causa dell’eccezionale innalzamento del prezzo del gas naturale. Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione e non concorre alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile Irap. Il decreto Aiuti ha di recente esteso l’agevolazione anche al primo trimestre 2022 nella misura del 10%.
Per poter fruire del beneficio è necessario che le imprese abbiano subìto un incremento del prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato, rispettivamente, per quanto riguarda le spese sostenute nel primo trimestre 2022, come media riferita all’ultimo trimestre del 2021, superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito all’ultimo trimestre del 2019 e, per le spese sostenute nel secondo trimestre 2022, come media del primo trimestre 2022, superiore al 30% del corrispondente prezzo medio del primo trimestre 2019. Alle imprese che soddisfano questo requisito spetta un credito d’imposta pari al 10% delle spese sostenute per la componente gas acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022 e del 25% delle stesse spese relative al secondo trimestre2022. Per le imprese “non gasivore” (diverse da quelle a forte consumo di gas naturale), laddove abbiano subito un incremento del prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media del primo trimestre 2022, superiore al 30% del corrispondente prezzo medio del primo trimestre 2019, è previsto un credito d’imposta pari al 25% della spesa per l’acquisto del gas consumato nel secondo trimestre dell’anno in corso.
Modello Unirete in caso di distacco
Nell’ambito della rete di imprese, in caso di distacco, sia intra-rete che fuori dalla rete, la comunicazione deve essere effettuata con il modello UNIRETE, se il lavoratore interessato è in regime di codatorialiltà. In caso contrario la comunicazione va fatta con il modello UNILAV. (Ispettorato Nazionale del Lavoro – Nota 16 giugno 2022, n. 1229). L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito chiarimenti sulle modalità di comunicazione del distacco nell’ambito del “contratto di rete” e di una “rete soggetto”. Nella prima ipotesi (Contratto di rete), le imprese della rete devono utilizzare il modello UNIRETE per comunicare sia i distacchi intra-rete sia quelli fuori dalla rete, ma sempre ed esclusivamente in relazione a lavoratori in regime di codatorialità. Nel secondo caso, la “Rete soggetto”, risultando giuridicamente autonoma e distinta rispetto alle aziende retiste, in quanto dotata di personalità giuridica propria, ha la facoltà di assumere direttamente i propri dipendenti da impiegare nella realizzazione degli obiettivi prefissati nel programma di rete.
In tal senso, il modello UNIRETE va dunque utilizzato nel caso in cui un lavoratore in regime di codatorialità sia distaccato presso una impresa appartenente alla rete (evidentemente non co-datore) oppure ad impresa non appartenente alla rete mentre, nel caso in cui il distacco coinvolga lavoratori non in codatorialità, occorre utilizzare il modello UNILAV tradizionale.
In tal caso, secondo l’INL, la “messa a fattor comune” dei dipendenti nell’ambito di una rete-soggetto è consentita laddove le parti contraenti abbiano scelto di aderire al regime di codatorialità nella gestione dei rapporti di lavoro.
Di conseguenza, in assenza di una esplicita esclusione normativa, le aziende in rete possono impiegare i lavoratori in forza ad una rete soggetto, come pure i dipendenti delle altre imprese retiste, purché abbiano sottoscritto un accordo di codatorialità, previsto e regolamentato nel contratto di rete.
In tale ipotesi, come per la rete-contratto, gli obblighi di comunicazione devono essere assolti tramite il modello UNIRETE.
Accordo Integrativo per i dipendenti delle imprese edili della provincia di Livorno
Firmato il 16/5/2022 tra Ance Toscana Costa e Fillea-Cgil di Livorno e Feneal-Uil Toscana l’accordo per il rinnovo del CIPL per i dipendenti delle imprese edili della provincia di Livorno scaduto il 31/12/2013 Il nuovo accordo avrà validità fino al 31/12/2023. Ad integrazione e modifica del Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro 21/7/2012, dispone quanto segue: Prestazioni extracontrattuali – Buono spesa: ai dipendenti iscritti alla Cassa Edile di Livorno con figli che frequentano le scuole elementari, è riconosciuto un buono spesa annuo pari a 50 € per l’acquisto di materiale scolastico, previa presentazione della documentazione che attesti l’iscrizione di un figlio alla scuola elementare nell’anno scolastico di riferimento, con decorrenza dal 1° settembre 2022. – Premio Laurea e Contributi Universitari: il Premio Laurea triennale o magistrale sarà rimodulato, con decorrenza dal 1° luglio 2022, come segue: il Premio laurea sarà ridotto da 1.600 € a 1.000 € ai lavoratori studenti ed agli operai che hanno figli a carico studenti che hanno conseguito un voto finale di laurea da 101/110 a 110/110 e da 700 € a 450 € ai lavoratori studenti ed agli operai che hanno figli a carico studenti che hanno conseguito un voto finale di laurea fino a 100/110. A coloro che avranno conseguito la laurea con lode sarà riconosciuto un contributo aggiuntivo di 300 €. Restano ferme le condizioni previste dal vigente Regolamento. Ai dipendenti iscritti alla Cassa Edile di Livorno con figli a carico che frequentano con regolarità (non fuori corso) corsi universitari, è riconosciuto un incremento del contributo all’atto dell’iscrizione da 300 € attuali a 500 €; rimangono confermate tutte le altre condizioni previste dal vigente Regolamento, che sarà oggetto di aggiornamento. Premialità Aziende Indennità di mensa Indennità di trasporto Indennità di guida Elemento Variabile della Retribuzione (EVR)
Il Regolamento della Cassa Edile di Livorno relativo alle Prestazioni extracontrattuali, le cui prestazioni sono finanziate dal contributo alla Cassa Edile pari allo 0,45% ex CCNL Industria Edile del 18 luglio 2018, verrà integrato, a cura del Comitato di gestione della Cassa Edile, con la previsione delle seguenti voci:
– Contributo assistenza fiscale: agli operai iscritti alla Cassa Edile di Livorno che presentano il modello 730 e ricevono la C.U. dalla Cassa edile, oltre che dal proprio datore di lavoro, è riconosciuto un Contributo assistenza fiscale annuo pari a 30 €, previa presentazione della documentazione che attesti di essersi rivolti ad un Centro di Assistenza Fiscale ed il relativo costo sostenuto, con decorrenza dal 1° aprile 2022.
Le parti concordano di introdurre, con decorrenza dal 1° aprile 2022, un sistema premiale per le aziende iscritte alla Cassa Edile di Livorno, consistente in un rimborso pari allo 0,50 % della massa salari dichiarata alla Cassa Edile; tale premialità sarà riconosciuta alle Aziende iscritte in Cassa Edile da almeno due anni senza interruzioni, in regola con il pagamento dei contributi alla Cassa Edile (è consentito un ritardo max di 15 gg rispetto alle scadenze), che denuncino almeno 150 ore mensili ordinarie per ogni lavoratore, (considerando i semestri ottobre – marzo ed aprile – settembre) riferita agli operai dichiarati ogni mese, comprensiva delle ore per malattia, infortunio, festività, ferie e permessi retribuiti e che non abbiano in organico lavoratori operai con contratto part time.
La liquidazione del premio è prevista con cadenza semestrale, previa verifica mensile dei requisiti sopra individuati a cura della Cassa Edile di Livorno. Il Comitato di gestione della Cassa Edile definirà i meccanismi applicativi del sistema premiale sulla base dei criteri oggi concordati.
In sostituzione di quanto previsto dal Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro 21/7/2012, con decorrenza dal 1° luglio 2022 l’indennità sostitutiva di mensa per impiegati ed operai sarà pari a 0,66 € orarie e 5,29 € giornaliere.
In alternativa, dalla medesima data, il concorso del valore del pasto a carico dell’impresa sarà di 7 Euro a pasto
In sostituzione di quanto previsto dal Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro 21/7/2012, con decorrenza dal 1° luglio 2022 l’indennità di trasporto per impiegati ed operai sarà pari a 1,40 € per ogni giornata di effettiva prestazione lavorativa per i dipendenti domiciliati nel comune dove ha sede l’impresa e 2,00 € per ogni giornata di effettiva prestazione lavorativa per i dipendenti domiciliati fuori dal comune dove ha sede l’impresa.
Diaria
Le parti confermano le modalità in essere ed i limiti territoriali per la corresponsione della diaria ai dipendenti comandati a prestare la propria opera presso un cantiere al di fuori del Comune dove ha sede l’Azienda. In sostituzione di quanto previsto dal Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro 21/7/2012, con decorrenza dal 1° luglio 2022 gli importi della diaria saranno pari a 0,70 € orarie in caso di trasferta nella prima fascia (da 11 a 25 km) e a 1,00 € orarie in caso di trasferta nella seconda fascia (oltre 25 km).
Con decorrenza dal 1° luglio 2022 viene introdotta l’indennità di guida a benefìcio del personale operaio comandato in trasferta alla guida di automezzi messi a disposizione dall’azienda per il trasferimento dalla sede aziendale (o dal centro di raccolta) fino al cantiere di lavoro e ritorno; l’indennità di guida sarà riconosciuta per le sole ore di guida effettiva, nel caso che il cantiere di lavoro sia al di fuori del Comune dove ha sede l’impresa, comunque con una franchigia di 20 km, nei seguenti importi: 1 € orarie per cantieri distanti fino a 30 km, 2 € orarie per cantieri distanti oltre 30 km e fino a 60 km e 3 € orarie per cantieri distanti oltre i 60 km.
Le Parti concordano che, a far data dal 1° gennaio 2022 l’EVR è lo strumento premiale correlato all’andamento congiunturale del settore edile e delle costruzioni nella Provincia di Livorno.
L’EVR, in quanto premio variabile che tiene conto dell’andamento congiunturale del settore, sarà pertanto correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e redditività nel territorio e non avrà incidenza diretta e/o indiretta sui singoli istituti retributivi, compreso il TFR.
L’EVR sarà determinato nella misura del 4 %, da calcolarsi sui minimi contrattuali in vigore al 1° luglio 2014 e sarà erogato a consuntivo, attraverso la misurazione degli indicatori indicati nel testo dell’accordo in esame.
Chiarimenti sulle operazioni elusive finalizzate al risparmio d’imposta
In sede di accertamento, sono considerate elusive le operazioni riguardanti i contratti di affitto di azienda con società partecipate in misura totalitaria e successiva acquisizione mediante fusione per incorporazione (Corte di Cassazione – ordinanza 13 giugno 2022, n. 19049). I giudici della Corte hanno già avuto modo di chiarire che hanno carattere elusivo le operazioni delle società di capitali non sorrette da valide ragioni extrafiscali, non marginali, anche di ordine organizzativo o gestionale (sono tali, invece, a titolo di esempio, le operazioni che rispondono a finalità di miglioramento strutturale o funzionale dell’impresa, o sono volte a semplificare e razionalizzare l’intera struttura gestionale e ad abbattere i costi complessivi), che sono dirette a realizzare un indebito risparmio d’imposta e la riduzione della base imponibile; Nel caso di specie, le ricorrenti censurano la sentenza impugnata che non ha preso in esame i fatti decisivi addotti dalle due società idonei a dimostrare che l’affitto di azienda, quale strumento alternativo alla prosecuzione della gestione diretta da parte delle due società affittanti, ovvero all’immediata fusione per incorporazione delle stesse compagini, non ha comportato alcun indebito vantaggio fiscale in quanto le perdite pregresse delle società affittanti sarebbero state recuperate sia in caso di gestione diretta sia in caso di fusione immediata. Invece, in linea con il suddetto orientamento giurisprudenziale, la scelta del contribuente di concludere due contratti di affitto di azienda con le società partecipate anziché procedere all’immediata fusione per incorporazione di queste ultime, è dettata da una finalità elusiva in quanto volta essenzialmente a realizzare un notevole risparmio delle imposte.
Crisi d’impresa: nuove modifiche al codice
Modifiche al codice della crisi di impresa e dell’insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, numero 14 (Presidenza del Consiglio dei Ministri – Comunicato 15 giugno 2022, n. 83). Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente e del Ministro della giustizia, ha approvato, in esame definitivo, un decreto legislativo che introduce modifiche al codice della crisi di impresa e dell’insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, numero 14, in attuazione della direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l’esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l’efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 (direttiva sulla ristrutturazione e sull’insolvenza).
Il testo tiene conto dei pareri espressi dal Consiglio di Stato e dalle competenti Commissioni parlamentari.
Sciolta la riserva sull’accordo degli autoferrotranvieri
E’ stata sciolta la riiserva sul rinnovo del CCNL Autoferrotranvieri – internavigatori (Mobilità TPL)
Nell’ accordo, che scadrà il 31 dicembre 2023, viene previsto il seguente incremento
– con la retribuzione relativa ai mese di luglio 2022: 30,00 euro;
– con la retribuzione relativa al mese di giugno 2023: 30,00 euro;
– con la retribuzione relativa al mese di settembre 2023: 30,00 euro.
Param. |
Retribuzione Tabellare 01/10/2017 | I TRANCHE € 30 a par. 175 da lug 2022 | II TRANCHE € 30 a par. 175 da giu 2023 | III TRANCHE € 30 a par. 175 da set 2023 |
Aumento a regime € 90 a par. 175 |
---|---|---|---|---|---|
250 | 1.582,53 | 42,86 | 42,86 | 42,86 | 128,57 |
230 | 1.455,93 | 39,43 | 39,43 | 39,43 | 118,29 |
210 | 1.329,33 | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 108,00 |
205 | 1.297,68 | 35,14 | 35,14 | 35,14 | 105,43 |
202 | 1.278,69 | 34,63 | 34,63 | 34,63 | 103,89 |
193 | 1.221,72 | 33,09 | 33,09 | 33,09 | 99,26 |
190 | 1.202,73 | 32,57 | 32,57 | 32,57 | 97,71 |
188 | 1.190,07 | 32,23 | 32,23 | 32,23 | 96,69 |
183 | 1.158,41 | 31,37 | 31,37 | 31,37 | 94,11 |
180 | 1.139,42 | 30,86 | 30,86 | 30,86 | 92,57 |
178 | 1.126,76 | 30,51 | 30,51 | 30,51 | 91,54 |
175 | 1.107,77 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 90,00 |
170 | 1.076,12 | 29,14 | 29,14 | 29,14 | 87,43 |
165 | 1.044,47 | 28,29 | 28,29 | 28,29 | 84,86 |
160 | 1.012,82 | 27,43 | 27,43 | 27,43 | 82,29 |
158 | 1.000,16 | 27,09 | 27,09 | 27,09 | 81,26 |
155 | 981,17 | 26,57 | 26,57 | 26,57 | 79,71 |
154 | 974,84 | 26,40 | 26,40 | 26,40 | 79,20 |
153 | 968,51 | 26,23 | 26,23 | 26,23 | 78,69 |
151 | 955,85 | 25,89 | 25,89 | 25,89 | 77,66 |
145 | 917,87 | 24,86 | 24,86 | 24,86 | 74,57 |
143 | 905,21 | 24,51 | 24,51 | 24,51 | 73,54 |
140 | 886,22 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 72,00 |
139 | 879,89 | 23,83 | 23,83 | 23,83 | 71,49 |
138 | 873,56 | 23,66 | 23,66 | 23,66 | 70,97 |
135 | 854,57 | 23,14 | 23,14 | 23,14 | 69,43 |
130 | 822,92 | 22,29 | 22,29 | 22,29 | 66,86 |
129 | 816,59 | 22,11 | 22,11 | 22,11 | 66,34 |
123 | 778,61 | 21,09 | 21,09 | 21,09 | 63,26 |
121 | 765,95 | 20,74 | 20,74 | 20,74 | 62,23 |
116 | 734,30 | 19,89 | 19,89 | 19,89 | 59,66 |
110 | 696,31 | 18,86 | 18,86 | 18,86 | 56,57 |
100 | 633,01 | 17,14 | 17,14 | 17,14 | 51,43 |
Param. |
Retribuzione Tabellare 01/09/2023 |
Contingenza |
TDR |
Mensa |
TOTALE RETRIBUZIONE A REGIME |
---|---|---|---|---|---|
250 | 1.711,10 | 554,80 | 73,78 | 16,53 | 2.356,21 |
230 | 1.574,22 | 550,41 | 67,88 | 16,53 | 2.209,04 |
210 | 1.437,33 | 546,39 | 61,97 | 16,53 | 2.062,22 |
205 | 1.403,11 | 546,39 | 60,50 | 16,53 | 2.026,53 |
202 | 1.382,58 | 546,39 | 59,61 | 16,53 | 2.005,11 |
193 | 1.320,98 | 542,39 | 56,96 | 16,53 | 1.936,86 |
190 | 1.300,44 | 542,39 | 56,07 | 16,53 | 1.915,43 |
188 | 1.286,76 | 540,51 | 55,48 | 16,53 | 1.899,28 |
183 | 1.252,52 | 540,51 | 54,01 | 16,53 | 1.863,57 |
180 | 1.231,99 | 539,62 | 53,12 | 16,53 | 1.841,26 |
178 | 1.218,30 | 539,62 | 52,53 | 16,53 | 1.826,98 |
175 | 1.197,77 | 539,62 | 51,65 | 16,53 | 1.805,57 |
170 | 1.163,55 | 539,62 | 50,17 | 16,53 | 1.769,87 |
165 | 1.129,33 | 539,60 | 48,69 | 16,53 | 1.734,15 |
160 | 1.095,11 | 539,60 | 47,22 | 16,53 | 1.698,46 |
158 | 1.081,42 | 536,60 | 46,63 | 16,53 | 1.681,18 |
155 | 1.060,88 | 533,58 | 45,74 | 16,53 | 1.656,73 |
154 | 1.054,04 | 533,58 | 45,45 | 16,53 | 1.649,60 |
153 | 1.047,20 | 533,58 | 45,15 | 16,53 | 1.642,46 |
151 | 1.033,51 | 533,58 | 44,56 | 16,53 | 1.628,18 |
145 | 992,44 | 533,58 | 42,79 | 16,53 | 1.585,34 |
143 | 978,75 | 533,58 | 42,20 | 16,53 | 1.571,06 |
140 | 958,22 | 533,58 | 41,32 | 16,53 | 1.549,65 |
139 | 951,38 | 533,58 | 41,02 | 16,53 | 1.542,51 |
138 | 944,53 | 533,58 | 40,73 | 16,53 | 1.535,37 |
135 | 924,00 | 530,19 | 39,84 | 16,53 | 1.510,56 |
130 | 889,78 | 530,19 | 38,37 | 16,53 | 1.474,87 |
129 | 882,93 | 530,19 | 38,07 | 16,53 | 1.467,72 |
123 | 841,87 | 530,19 | 36,30 | 16,53 | 1.424,89 |
121 | 828,18 | 527,56 | 35,71 | 16,53 | 1.407,98 |
116 | 793,96 | 527,56 | 34,23 | 16,53 | 1.372,28 |
110 | 752,88 | 527,56 | 32,46 | 16,53 | 1.329,43 |
100 | 684,44 | 524,20 | 29,51 | 16,53 | 1.254,68 |
Una Tantum
Per il personale in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo, a integrale copertura del periodo 1° gennaio 2021 – 30 giugno 2022, viene riconosciuta la somma una tantum di € 500,00 lordi al parametro 175 da riparametrare secondo la scala parametrale vigente (100-250). Dette somme saranno riconosciute in due tranche, la prima con la retribuzione del mese di luglio 2022 pari a € 250 euro e la seconda con la retribuzione del mese di novembre 2022 pari € 250, quest’ultima verrà erogata a condizione che sia assicurata dai Governo la copertura dei mancati ricavi relativi al periodo 1° gennaio 2021 – 31 marzo 2022.
Param. |
I TRANCHE € 250 a par. 175 da lug 2022 | II TRANCHE € 250 a par. 175 da nov 2022 |
Totale |
---|---|---|---|
250 | 357,14 | 357,14 | 714,29 |
230 | 328,57 | 328,57 | 657,14 |
210 | 300,00 | 300,00 | 600,00 |
205 | 292,86 | 292,86 | 585,71 |
202 | 288,57 | 288,57 | 577,14 |
193 | 275,71 | 275,71 | 551,43 |
190 | 271,43 | 271,43 | 542,86 |
188 | 268,57 | 268,57 | 537,14 |
183 | 261,43 | 261,43 | 522,86 |
180 | 257,14 | 257,14 | 514,29 |
178 | 254,29 | 254,29 | 508,57 |
175 | 175,00 | 175,00 | 350,00 |
170 | 242,86 | 242,86 | 485,71 |
165 | 235,71 | 235,71 | 471,43 |
160 | 228,57 | 228,57 | 457,14 |
158 | 225,71 | 225,71 | 451,43 |
155 | 221,43 | 221,43 | 442,86 |
154 | 220,00 | 220,00 | 440,00 |
153 | 218,57 | 218,57 | 437,14 |
151 | 215,71 | 215,71 | 431,43 |
145 | 207,14 | 207,14 | 414,29 |
143 | 204,29 | 204,29 | 408,57 |
140 | 200,00 | 200,00 | 400,00 |
139 | 198,57 | 198,57 | 397,14 |
138 | 197,14 | 197,14 | 394,29 |
135 | 192,86 | 192,86 | 385,71 |
130 | 185,71 | 185,71 | 371,43 |
129 | 184,29 | 184,29 | 368,57 |
123 | 175,71 | 175,71 | 351,43 |
121 | 172,86 | 172,86 | 345,71 |
116 | 165,71 | 165,71 | 331,43 |
110 | 157,14 | 157,14 | 314,29 |
100 | 142,86 | 142,86 | 285,71 |
Condotte lesive della dignità della stagista: confermata la sospensione del funzionario
La sanzione prevista per comportamenti scorretti e lesivi della dignità della persona si applica anche in caso di condotte tenute nei confronti di chi frequenti il medesimo ambiente di lavoro per un percorso formativo (Corte di Cassazione, Ordinanza 13 giugno 2022, n. 18992). La vicenda La Corte d’Appello territoriale confermava la sentenza con la quale il Tribunale aveva rigettato l’impugnazione della sanzione disciplinare della sospensione per 30 giorni dal servizio e dalla retribuzione irrogata dall’INPS nei confronti di un funzionario amministrativo, per condotte inappropriate tenute dallo stesso nei confronti di una stagista nel corso di un periodo di formazione che questa aveva svolto presso l’ente. La pronuncia della Cassazione La Corte di legittimità ha rigettato il ricorso, ritenendo condivisibili le conclusioni dei giudici di merito in ordine alla proprozionalità della sanzione, atteso che la gravità dei comportamenti lesivi posti in essere dal funzionario discendeva sia dalla lesione dell’immagine dell’ente pubblico che dalla giovane età della studentessa coinvolta.
I giudici, in particolare, ritenevano che la condotta contestata rientrasse nell’ambito dei comportamenti scorretti e lesivi della dignità della persona, sanzionati dal Regolamento di Disciplina applicato dall’ente con la sospensione dal servizio e dalla retribuzione da undici giorni a sei mesi. L’applicazione in concreto della sanzione si collocava, pertanto, decisamente al di sotto della media edittale.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il funzionario, dolendosi della non proporzionalità della sanzione irrogata ed affermando l’applicabilità della norma disciplinare richiamata ai soli comportamenti impropri verso altri dipendenti o verso gli utenti, con esclusione, dunque, degli stagisti.
La stessa Corte ha, altresì, giudicato non meritevole di accoglimento la tesi difensiva che limitava l’applicabilità della norma disciplinare richiamata nel caso concreto ai soli comportamenti impropri tenuti verso altri dipendenti o verso gli utenti, e non anche nei confronti degli stagisti.
Come chiarito dal Collegio, difatti, nessun elemento deponeva a favore di un’interpretazione della predetta previsione disciplinare, tale da escludere dal suo campo di applicazione l’ipotesi di comportamenti contrari rispetto alla dignità altrui tenuti nei riguardi di chi frequenti il medesimo ambiente di lavoro per un percorso formativo, ossia lo stagista, il quale, a tal fine deve ritenersi assimilato al dipendente.
Apprendistato di I livello e sgravio contributivo: chiarimenti
Per l’anno 2022 i datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove possono beneficiare di uno sgravio contributivo del 100 per cento per le assunzioni con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore (circolare Inps 15 giugno 2022, n. 70). Lo sgravio comporta per i primi 36 mesi di contratto di apprendistato l’azzeramento dell’aliquota contributiva a carico del datore di lavoro. I datori di lavoro interessati sono soggetti, a decorrere dal 37° mese del contratto di apprendistato, all’aliquota contributiva del 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, ferma restando l’applicazione degli altri incentivi per l’intera durata del contratto di apprendistato di primo livello.
Le assunzioni con contratto di apprendistato di primo livello in parola non sono soggette alla disciplina del contributo di licenziamento e sono esonerate dal versamento della contribuzione di finanziamento dell’ASpI e dal contributo integrativo (pari complessivamente all’1,61% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali). L’aliquota contributiva a carico dell’apprendista rimane pari al 5,84% della retribuzione imponibile per tutta la durata del periodo di formazione.
L’aliquota contributiva a carico del lavoratore rimane pari al 5,84% per un anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato. Ai fini della determinazione dell’aliquota contributiva assume rilievo il profilo soggettivo relativo alla formazione dell’apprendista.
Pertanto, per l’applicazione dello sgravio contributivo in trattazione, si deve tenere conto di precedenti periodi di apprendistato svolti dal medesimo lavoratore presso altri datori di lavoro. In tale circostanza, infatti, lo sgravio totale può essere riconosciuto (al datore di lavoro che occupa sino a nove addetti) limitatamente al periodo di apprendistato residuo rispetto ai 36 mesi previsti dalla legge di Bilancio 2022.
A decorrere dal 1° gennaio 2022, possono essere beneficiari dei trattamenti di integrazione salariale (Titolo I e/o al Titolo II del D.Lgs. n. 148/2015) anche i lavoratori con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria e il certificato di specializzazione tecnica e superiore. Dalla predetta data del 1° gennaio 2022, tutti i datori di lavoro, in ragione dell’inquadramento assegnato dall’Istituto alla matricola aziendale, sono tenuti al versamento della contribuzione di finanziamento dei trattamenti di integrazione salariale di cui sono destinatari i lavoratori assunti con contratto di apprendistato.
L’obbligo contributivo in argomento sussiste, a decorrere dal 1° gennaio 2022, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore della novella normativa.
Il datore di lavoro non ha diritto all’applicazione dello sgravio contributivo in argomento nel caso di violazione delle disposizioni previste dall’articolo 31 del D.Lgs. n. 150/2015.
Inoltre, al fine di beneficiare della misura in parola, il datore di lavoro deve risultare in possesso del DURC ed è tenuto al rispetto delle norme a tutela delle condizioni di lavoro e degli altri obblighi di legge, nonché degli accordi e contratti collettivi nazionali e di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Edilizia Territoriale Milano: Accordo di rinnovo del CIPL
Firmato il 24/5/2022, tra le Parti Datoriali del settore dell’Edilizia territoriale di Milano, dell’Industria, delle Cooperative e dell’Artigianato e le OO.SS. FILCA-CISL, FILLEA-CGIL, FENEAL-UIL Territoriali, l’accordo per il rinnovo del Cipl per la provincia di Milano, con decorrenza dalla data di stipula al 31/12/2023 PARTE OPERAI Indennità trasporti Mensa PARTE IMPEGATI Indennità trasporti A decorrere dal 1 settembre 2023, l’indennità trasporti urbani ed extraurbani è elevata a euro 90,56 mensili. In caso di lavori fuori zona ed in caso di trasferta, all’impiegato sarà dovuta l’eventuale differenza tra il rimborso giornaliero delle spese di viaggio e la misura dell’indennità trasporti ragguagliala a giornata (euro 84,13 o euro 90,56 diviso 173 per 8). Mensa
A decorrere dal 1 luglio 2022, l’indennità trasporti urbani ed extraurbani è elevata da euro 4,26 a euro 4,42 giornalieri.
A decorrere dal 1 settembre 2023, l’indennità trasporti urbani ed extraurbani è elevata a euro 4,82 giornalieri.
Detta indennità trasporti urbani ed extraurbani è riconosciuta per ogni giornata di effettiva presenza al lavoro e computata ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto e dell’indennità di preavviso (esclusi tutti gli altri istituti, percentuali e maggiorazioni contrattuali, essendosene già tenuto conto nella determinazione della misura dell’indennità).
Per il relativo computo ai fini del trattamento di fine rapporto e dell’indennità di preavviso, essa è ragguagliata ad ora dividendone per otto la misura giornaliera.
L’indennità di cui sopra non è dovuta in tutti i casi in cui gli oneri economici connessi all’effettuazione dei viaggi necessari ai lavoratori per recarsi e per tornare dalla propria abitazione al posto di lavoro siano interamente a carico dell’impresa.
L’impresa concorre mensilmente al costo complessivo dei pasti nella misura di 3/4 con un massimo di euro 16,16 per ciascun pasto consumato nel mese a decorrere dal 1° luglio 2022 ed euro 17,01 per ciascun pasto consumato nel mese a decorrere dal 1° settembre 2023.
Ove non si renda possibile l’attuazione del servizio mensa come indicato nell’accordo in esame, è corrisposta un’indennità sostitutiva pari a euro 9,50 giornalieri a decorrere dal 1° luglio 2022 ed a euro 10,00 a decorrere dal 1° settembre 2023. Tale indennità è riconosciuta per ogni giornata di effettiva presenza al lavoro e computata ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto e dell’indennità di preavviso (esclusi tutti gli altri istituti, percentuali e maggiorazioni contrattuali, essendosene già tenuto conto nella determinazione della misura dell’indennità).
A decorrere dal 1 luglio 2022, l’Indennità trasporti urbani ed extraurbani è elevata da euro 81,56 a euro 84,13 mensili.
Anche tale indennità, come l’indennità sostitutiva di mensa di cui al precedente articolo 4, va computata non soltanto per le giornate di effettiva presenza al lavoro, ma anche per le festività infrasettimanali o coincidenti con la domenica, nonché per le ferie, la tredicesima mensilità, il premio annuo ed il premio di fedeltà, e di ciò si è tenuto conto nella determinazione della relativa misura.
L’indennità di cui sopra non è dovuta in tutti i casi in cui gli oneri economici connessi all’effettuazione dei viaggi necessari ai lavoratori per recarsi e per tornare dalla propria abitazione al posto di lavoro siano interamente a carico dell’impresa.
Si richiamano integralmente le norme contenute nell’articolo 6 dell’accordo per gli operai, salvo per quanto riguarda le modifiche di seguito indicate.
A decorrere dal 1° luglio 2022, la misura dell’indennità sostitutiva, dovuta in caso di mancata realizzazione del servizio di un pasto caldo, è stabilita in euro 152,68 mensili.
A decorrere dal 1° settembre 2023, la misura dell’indennità sostitutiva, dovuta in caso di mancata realizzazione del servizio di un pasto caldo, è stabilita in euro 160,78 mensili.
Difformemente da quanto previsto per gli operai, detta indennità sostitutiva si computa non soltanto per le giornate di effettiva presenza al lavoro, ma anche per le festività infrasettimanali o coincidenti con la domenica, nonché per le ferie, la tredicesima mensilità, il premio annuo ed il premio di fedeltà.
Credito Cooperativo: sottoscritto l’accordo di rinnovo
E’ stato sottoscritto il rinnovo del CCNL per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali delle Banche di Credito Cooperativo/Casse Rurali ed Artigiane
L’accordo, che scade il 31/12/2022 prevede, dal punto di vista economico:
– A far tempo dal 1° agosto 2022 la voce stipendio è incrementata di euro 150,00 mensili (per 13 mensilità) con riferimento al lavoratore inquadrato nella 3a area professionale, 4° livello retributivo
– A far tempo dal 1° ottobre 2022 la voce stipendio è incrementata di euro 40,00 mensili (per 13 mensilità) con riferimento al lavoratore inquadrato nella 3a area professionale, 4° livello retributivo, come risultante dalla seguente tabella
Qualifiche |
Aumento all’1/8/2022 |
Aumento all’1/8/2022 |
---|---|---|
Quadri direttivi 4° liv. | 201,55 | 53,75 |
Quadri direttivi 3° liv. | 175,13 | 46,70 |
Quadri direttivi 2° liv. | 166,24 | 44,30 |
Quadri direttivi 1° liv. | 158,44 | 42,25 |
3.a area 4° liv. | 150,00 | 40,00 |
3.a area 3° liv | 129,41 | 34,51 |
3.a area 2° liv. | 122,25 | 32,60 |
3.a area 1° liv. | 115,99 | 30,93 |
2.a area 2° liv. | 104,87 | 27,97 |
2.a area 1° liv. | 98,13 | 26,17 |
1.a area | 91,39 | 24,37 |
Questi, pertanto, risultano essere i nuovi minimi retribuiti
Livello |
Minimo dall’1/8/2022 |
Minimo dall’1/9/2022 |
---|---|---|
Area Quadri Livello 4 | 4.521,81 | 4.575,56 |
Area Quadri Livello 3 | 3.842,31 | 3.889,01 |
Area Quadri Livello 2 | 3.439,05 | 3.483,35 |
Area Quadri Livello 1 | 3.241,48 | 3.283,73 |
Area 3 Livello 4 | 2.866,90 | 2.906,90 |
Area 3 Livello 3 | 2.649,69 | 2.684,20 |
Area 3 Livello 2 | 2.503,28 | 2.535,88 |
Area 3 Livello 1 | 2.375,04 | 2.405,97 |
Area 2 Livello 2 | 2.228,64 | 2.256,61 |
Area 2 Livello 1 | 2.085,41 | 2.111,58 |
Area 1 Livello 1 | 1.942,21 | 1.966,58 |
Dal punto di vista normativo, queste sono le principali novità:
Permessi lutto
Viene specificato che i3 giorni di permesso di cui all’art. 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, spettano alle lavoratrici/lavoratori anche in caso di ricovero del figlio o del coniuge o del convivente more uxorio o del genitore, limitatamente ai giorni di effettivo ricovero
Comporto malattie oncologiche
Spettano, alle lavoratrici e ai lavoratori affetti da malattie oncologiche, gravi patologie cronico degenerative e/o che si sottopongano a terapie salvavita, flessibilità di orario in entrata con correlativo spostamento dell’orario di uscita, ovvero permessi tramite una riduzione della prestazione giornaliera e successivo recupero con prolungamento della predetta prestazione da effettuarsi non oltre 1 mese dalla fruizione di ciascun permesso.
Aspettativa malattie oncologiche
Nei casi di malattie di carattere oncologico, ovvero di quelle di cui al secondo comma, la durata massima dell’aspettativa di cui al presente articolo è elevata a 24 mesi, fruibili continuativamente, ovvero frazionabili in più periodi.
Formazione
Le Aziende, le Federazioni locali e/o le Capogruppo dei Gruppi Bancari Cooperativi promuovono corsi di formazione professionale secondo criteri di trasparenza, di inclusione e di pari opportunità, nel rispetto, delle seguenti previsioni:
a) un “pacchetto formativo” non inferiore a 30ore annuali da svolgere durante il normale orario di lavoro;
b) un ulteriore “pacchetto” di 30 ore annuali, di cui 10 retribuite, da svolgere in orario di lavoro e le residue 20 non retribuite, da svolgere fuori dal normale orario di lavoro.
Contribuzione Cassa Mutua Nazionale
La contribuzione alla Cassa Mutua Nazionale per il personale delle Banche di Credito Cooperativo viene incrementata come segue:
– nella misura dello 0,35% a carico dell’Azienda per ciascun lavoratore dipendente a far tempo dal 1° maggio 2022;
– nella misura dello 0,15% a carico del lavoratore stesso a far tempo dal 1° ottobre 2022.
Contribuzione Fondo Pensione Nazionale
La contribuzione al Fondo Pensione Nazionale per il personale delle Banche di Credito Cooperativo viene incrementata come segue:
– nella misura dello 0,20% a carico dell’Azienda per ciascun lavoratore dipendente assunto antecedentemente alla data del 31.12.2000 a far tempo dal 1° maggio 2022;
– nella misura dello 0,30% a carico dell’Azienda per ciascun lavoratore dipendente assunto successivamente alla data del 31.12.2000 a far tempo dal 1° maggio 2022;
– nella misura dello 0,10% a carico del lavoratore stesso a far tempo dal 1° ottobre 2022