Studio Vannucchi & Associati

  • Chi siamo
  • Soci e collaboratori
  • Partners
  • Contatti
  • Scadenze

Infortunio sul lavoro: responsabilità del datore per omessa vigilanza

12 Aprile 2022 da Teleconsul Editore S.p.A.

L’omessa adozione delle idonee misure protettive e l’insufficiente controllo e vigilanza circa l’uso delle stesse da parte del dipendente costituisce inadempimento agli obblighi protettivi del datore e pone in capo a questi in via esclusiva la responsabilità dell’infortunio occorso al lavoratore (Cassazione, Ordinanza 06 aprile 2022, n. 11227).

La Corte d’appello territoriale ha accolto la domanda del lavoratore di risarcimento del danno conseguito ad infortunio sul lavoro nei confronti della società datrice di lavoro, condannando quest’ultima al pagamento di una somma prevista a titolo di danno biologico, comprensiva di danno morale e previa personalizzazione del danno.
Nello specifico, la Corte ha riconosciuto la violazione dell’obbligo di vigilanza dell’impresa che non aveva sorvegliato che lo spostamento del pezzo lavorato dal lavoratore, di peso pari a 25 kg, fosse effettuato in coppia da due operai (e non dal solo lavoratore); avverso detta sentenza la società ha proposto ricorso per cassazione.

La suprema Corte ha rigettato il ricorso, richiamando le valutazioni operate dalla Corte territoriale, secondo la quale, nonostante la sussistenza di una direttiva datoriale che prescriveva che la movimentazione dei pezzi di ceramica superiori a 25 kg fosse effettuata da una coppia di operai (e non da uno solo), risultava accertata la responsabilità del datore di lavoro, in quanto questi non impediva fattivamente (ad esempio, sanzionando le violazioni) la movimentazione da soli dei carichi; risultava, altresì,essere stata accertata la carenza di direttive con riguardo allo spostamento di pezzi pari a 25 kg (come nel caso di specie) e l’assenza di prova circa l’ impossibilità di meccanizzare il passaggio dei pezzi di ceramica dal tornio al carrello.
Al riguardo, i giudici hanno ribadito il principio di diritto secondo cui il comportamento del datore di lavoro, che non adotti le idonee misure protettive e non eserciti sufficiente controllo e vigilanza sull’adozione effettiva di tali misure da parte del dipendente, costituisce inadempimento agli obblighi protettivi e pone in capo al datore, in via esclusiva, la responsabilità dell’infortunio occorso al lavoratore.

La Corte, inoltre, pronunciandosi su ulteriore motivo di ricorso, col quale la società aveva ritenuto che la Corte d’appello avesse errato nel determinare discrezionalmente l’entità del danno, ha stabilito che, in presenza di un danno alla salute, sia ammessa la congiunta attribuzione di una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, anche personalizzato, e di una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei danni morali, rappresentati dalla sofferenza interiore.

Tanto premesso, la Corte di Cassazione ha condiviso le conclusioni raggiunte nel giudizio di secondo grado, secondo cui la lesione del diritto alla salute, nel caso in questione, ha determinato ulteriori danni morali rispetto a quelli ordinariamente riconosciuti ad un soggetto della stessa età per il medesimo grado di menomazione, potendosi dunque ritenere ravvisabile in capo al lavoratore una elevata personalizzazione, in quanto lo stesso aveva subìto l’ulteriore grave danno di natura patrimoniale consistente nella perdita del lavoro in seguito all’infortunio e nella permanente inidoneità acquisita allo svolgimento delle mansioni per le quali si era specializzato.

Archiviato in: NEWS|LAVORO

EDILIZIA LAZIO: Protocollo d’intesa “Per un lavoro di qualità in edilizia”

12 Aprile 2022 da Teleconsul Editore S.p.A.

Firmato il 7/4/2022, tra la Regione Lazio e le Parti sociali del settore Edile, il Protocollo d’intesa “Per un lavoro di qualità in edilizia”

Il presente Protocollo sottoscritto il 7 aprile 2022, ha natura sperimentale e produce effetti dalla data di stipula.
Esso ha ad oggetto la realizzazione di un Piano di Intervento volto alla promozione e alla valorizzazione della legalità nel settore edile nella regione Lazio e di contrasto al fenomeno del caporalato, nel rispetto di altri protocolli di legalità, al fine di evitare duplicazione di adempimenti e nel rispetto delle normative nazionali già esistenti.

Premesso che in edilizia svolgono un ruolo attivo gli Enti Bilaterali costituiti ai sensi e per gli effetti delle contrattazioni collettive nazionali di lavoro sottoscritta tra Ance, Aniem Confapi, CNA, Confartigianato, Claii, Fiae/Casartigiani, Lega COOP, Confcoperative e Agci e Filca-Cisl, Fillea-Cgil e Feneal-Uil, le Parti convengono che i CCNL a cui si deve far riferimento siano quelli sottoscritti dalle suddette Organizzazioni datoriali e Sindacali.
Ciò posto, il Protocollo si pone l’obiettivo di garantire l’applicazione della Contrattazione Collettiva Nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini, sottoscritta dalle parti sociali nazionali e della contrattazione integrativa Territoriale a cui fanno riferimento le organizzazioni datoriali e sindacali firmatarie del presente protocollo, per le lavorazioni edili, così come definite dalla sfera di applicazione dei CCNL richiamati, sia in ambito privato che pubblico.

I contenuti del presente Protocollo saranno recepiti nella norma di attuazione dell’art. 14 della LR 18/2019.

Archiviato in: NEWS|LAVORO

Conversione permessi di soggiorno: stop servizio telematico dal 22 aprile

12 Aprile 2022 da Teleconsul Editore S.p.A.

Dal 22 aprile fino al 10 maggio compreso non si potranno inoltrare telematicamente sul sito del Ministero dell’Interno le istanze di conversione dei permessi di soggiorno in lavoro subordinato e autonomo (Modelli VA, VB, Z, LS, LS1, LS2), né le istanze per l’ingresso per lavoro subordinato non stagionale di lavoratori che abbiano completato programmi di formazione ed istruzione nei Paesi d’origine (Modello BPS), a valere sulle quote previste.

 

L’applicativo attualmente in uso non sarà operativo per complessivi 14 giorni lavorativi, per consentire le operazioni di rilascio in esercizio della nuova versione del Portale Servizi del Ministero dell’Interno, relativa all’invio delle istanze di nulla osta al lavoro e al ricongiungimento familiare.
Durante tale periodo gli Sportelli Unici per l’Immigrazione potranno continuare ad avere accesso al sistema di gestione delle istanze in sola visualizzazione per le necessità del caso.

A partire dall’11 maggio prossimo, il nuovo Portale Servizi del Ministero dell’Interno, con le nuove versioni dei modelli di domanda, sarà raggiungibile all’indirizzo https://portaleservizi.dlci.interno.it/, sezione Sportello Unico per l’Immigrazione (Comunicato Ministero lavoro 7 aprile 2022)

Archiviato in: NEWS|LAVORO

Covid 19: proroga iniziative straordinarie del Fondo Sani.in.Veneto

12 Aprile 2022 da Teleconsul Editore S.p.A.

Siglato il verbale di proroga delle iniziative straordinarie SANI.IN.VENETO MAICOSìVICINI E RIAPRIRE SICURI che erano in scadenza al 31.3.2022.

Pur essendo intervenuto il termine, con il 31 marzo 2022, dello stato di emergenza COVID19, permane un dato di contagi significativo per cui il DL n. 24 del 24 marzo 2022 ha previsto comunque misure per il contenimento del contagio.

Su tale scia l’accordo prevede:
– proroga della campagna MAICOSìVICINI FINO AL 31 maggio 2022 portando il limite della copertura della diaria in caso di isolamento o quarantena ad un massimo di 7 giorni per gli interventi dal 1.4.2022 al 31.5.2022;
– prorogati fino al 31.5.2022 gli interventi previsti nell’accordo del 9.11.2021 relative ai saggi diagnostici e rimborso per le spese sostenute dalle imprese per l’acquisto di mascherine chirurgiche e FFP2;
– Per le pratiche  previste dal precedenti accordi la scadenza ultima di presentazione e invio al fondo è prorogata al 31.5.2022 mentre la scadenza per le prestazioni come previste dal nuovo accordo per eventi intervenuti dal 1.4.2022 al 31.5.2022 è fissata al 31.7.2022.

Archiviato in: NEWS|LAVORO

Nuovo regolamento Sanimoda nell’industria della Moda

12 Aprile 2022 da Teleconsul Editore S.p.A.

Approvato dal C.d.A. del 21 gennaio 2022 il Regolamento del Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa per i lavoratori dell’industria della Moda (Sanimoda).

Il suddetto regolamento si applica ai lavoratori dei seguenti CCNL:
– Tessile e Abbigliamento
– Occhiali e occhialeria
– Calzaturiero
– Spazzole, Pennelli e Scope
– Penne, Matite e articoli affini
– Pelletteria
– Giocattoli e modellismo
– Concerie Industriali.
Sono iscritti a SANIMODA, in qualità di Associati:
a. le imprese che applicano i suddetti CCNL, con lavoratori iscritti al Fondo
b. i lavoratori a tempo pieno o parziale (part-time), come indicato nei CCNL in vigore. In particolare, salvo modifiche future, i Contratti concordano di indicare come soggetti che devono essere iscritti i dipendenti non in prova delle imprese di cui sopra, operai, qualifiche speciali, impiegati e quadri con rapporto di lavoro:
– a tempo indeterminato (compresi gli apprendisti)
– a tempo determinato così come previsto dai CCNL di riferimento
– a domicilio e a chiamata che prestino la loro opera per l’Azienda con continuità.
A tal fine, si intende il rapporto di lavoro nel quale il lavoratore abbia prestato la sua attività, anche in diversi periodi sommati tra loro, almeno 9 mesi nell’anno precedente (1° gennaio – 31 dicembre)
– i dipendenti delle Organizzazioni firmatarie dei CCNL sopra richiamati. In caso di passaggio ai vari livelli nella corrispondente Confederazione, possono mantenere l’iscrizione al Fondo purché agli stessi venga applicato uno dei suddetti CCNL.
Nei casi di lavoratori a tempo parziale, non è previsto il riproporzionamento del contributo in relazione al minor orario contrattuale.
Nel caso lo stesso lavoratore abbia due o più rapporti di lavoro part-time, disciplinati dai CCNL elencati all’art. 1 del presente Regolamento, l’iscrizione a SANIMODA ed il contributo saranno dovuti solo dall’Azienda con il contratto che prevede l’orario più lungo. Nel caso di parità di orario, iscrizione e versamento del contributo saranno dovuti dal datore di lavoro con cui intercorre il contratto con maggiore anzianità di servizio.
Sono destinatari delle prestazioni del Fondo, oltre agli Associati, i seguenti componenti del nucleo familiare del lavoratore dipendente iscritto:
a. Il coniuge fiscalmente a carico e il convivente more uxorio (legge 20 maggio 2016 n. 76 art. 1 comma 36) o unito civilmente il cui reddito complessivo annuo (intendendosi quello di imposta) non deve essere superiore a € 2.840,51 (DPR n. 917/1986 punto 2 o quello pro tempore vigente)
b. I figli minorenni del lavoratore iscritto limitatamente a specifiche garanzie dettagliate nel piano sanitario a cui si rimanda.
Il diritto alle prestazioni sanitarie del Fondo dei componenti del nucleo familiare permane finché sussiste l’iscrizione del lavoratore dipendente. I componenti del nucleo familiare perdono quindi la possibilità di fruire delle prestazioni sanitarie quando l’iscritto esce dalla copertura sanitaria.
La quota di contribuzione è a carico dell’Azienda ed è prevista dal CCNL di riferimento in vigore.
La contribuzione è trimestrale e spetta ai dipendenti in base al loro stato occupazionale del primo giorno lavorativo del trimestre a cui si riferisce.
a. 20/01 per il primo trimestre dell’anno (gennaio, febbraio, marzo)
b. 20/04 per il secondo trimestre dell’anno (aprile, maggio, giugno)
c. 20/07 per il terzo trimestre dell’anno (luglio, agosto, settembre)
d. 20/10 per il quarto trimestre dell’anno (ottobre, novembre, dicembre).
La contribuzione deve essere versata tramite bonifico bancario da accreditare sul conto corrente intestato a SANIMODA indicato sul sito www.sanimoda.it.

Archiviato in: NEWS|LAVORO

Nuovi codici Ateco: l’Inps adegua i codici CSC

12 Aprile 2022 da Teleconsul Editore S.p.A.

Con il Messaggio n. 1560 del 7 aprile 2022, l’INPS ha istituito codici statistici contributivi (CSC) corrispondenti alla nuova classificazione delle attività economiche individuata dall’ISTAT con l’aggiornamento 2022 dei codici ATECO 2007

L’Inps ha reso noto l’implementazione della procedura di Iscrizione e Variazione azienda in seguito alle modifiche effettuate dall’ISTAT relativamente alla classificazione delle attività economiche ATECO 2007, contenute nell’Aggiornamento ISTAT 2022.
Le modifiche introdotte dall’ISTAT riguardano principalmente:
– la creazione di nuovi codici ATECO, derivanti o meno dalla scissione di precedenti codici ATECO;
– la modifica del titolo (ovvero della descrizione principale) e delle note esplicative di alcuni codici ATECO già esistenti.
Per ciascuno dei nuovi codici ATECO l’Inps ha istituito i corrispondenti CSC, mentre per i codici ATECO modificati non sono state previste variazioni relativamente ai CSC già attribuiti in relazione alle attività economiche per come erano precedentemente declinate.

Di seguito si riportano i nuovi Ateco con i corrispondenti codici CSC.

SEZIONE “C” – MANIFATTURE

Il codice Ateco 16.23.20 (Fabbricazione di altri elementi in legno e di falegnameria per l’edilizia) è stato sostituito da due nuovi codici Ateco:

ATECO

Descrizione

CSC

16.23.21Fabbricazione di stand e altre strutture simili per convegni e fiere prevalentemente in legno10305
40305
16.23.22Fabbricazione di altri elementi in legno e di falegnameria per l’edilizia (esclusi stand e strutture simili per convegni e fiere)10305
40305

Inoltre, sono stati creati i seguenti codici Ateco:

ATECO

Descrizione

CSC

24.33.03Presagomatura dell’acciaio per cemento armato10504
40504
27.40.02Fabbricazione di luminarie per feste10644
40644

SEZIONE “F” – COSTRUZIONI

È stato istituito il nuovo codice Ateco

ATECO

Descrizione

CSC

43.21.04Installazione di insegne elettriche e impianti luce (incluse luminarie per feste)11307 (c.a. 3N)
41307 (c.a. 3P)

SEZIONE “I” – ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI ALLOGGIO E DI RISTORAZIONE

Sono stati creati i seguenti codici Ateco:

ATECO

Descrizione

CSC

55.20.53Attività di alloggio connesse alle aziende ittiche11901
12001
12101
50102
56.10.13Attività di ristorazione connesse alle aziende ittiche11901
12001
12101
50102

SEZIONE “M” – ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE

Sono stati creati i seguenti codici Ateco:

ATECO

Descrizione

CSC

71.20.23Revisione periodica a norma di legge dell’idoneità alla circolazione degli autoveicoli e motoveicoli70701
74.90.13Consulenza agraria fornita da periti agrari70708
74.90.14Consulenza agraria fornita da altri economisti specializzati in agricoltura70708
74.90.31Attività di consulenza in materia di prevenzione e riduzione dell’inquinamento di aria, acqua e suolo; consulenza in materia di gestione dei rifiuti70708
74.90.32Attività di consulenza in materia di gestione delle risorse energetiche, energie rinnovabili e efficienza energetica70708
74.90.33Attività di consulenza in materia di gestione delle risorse idriche, minerali e altre risorse naturali usate per finalità diverse da quella energetica70708

Con la creazione del codice Ateco 74.90.13, il codice già esistente 74.90.12 è stato modificato da “Consulenza agraria fornita da agrotecnici e periti agrari” in “Consulenza agraria fornita da agrotecnici”.

SEZIONE “R” – ATTIVITÀ ARTISTICHE, SPORTIVE, DI INTRATTENIMENTO E DIVERTIMENTO

Il codice Ateco 93.21.00 (Parchi di divertimento e parchi tematici) è stato sostituto da due nuovi codici Ateco

ATECO

Descrizione

CSC

93.21.01Gestione di parchi di divertimento, tematici e acquatici, nei quali sono in genere previsti spettacoli, esibizioni e servizi11808
70708
93.21.02Gestione di attrazioni e attività di spettacolo in forma itinerante (giostre) o di attività dello spettacolo viaggiante svolte con attrezzature smontabili, in spazi pubblici e privati11808
70708

Sezione “S” – ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI

È stato istituito il nuovo codice Ateco

ATECO

Descrizione

CSC

96.01.30Attività di lavanderie self-service70708

Con la creazione del codice 96.01.30, il codice già esistente 96.01.20 è stato modificato da “Altre lavanderie, tintorie” in “Attività di lavanderie, tintorie tradizionali”.

SEZIONE “T” – DATORI DI LAVORO PER PERSONALE DOMESTICO, PRODUZIONE DI BENI E SERVIZI PER USO PROPRIO

Il codice Ateco 97.00.00 (Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico) è stato sostituto da due nuovi codici Ateco

ATECO

Descrizione

CSC

97.00.01Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico (esclusi i condomini)70706
97.00.02Attività di condomini70601

Archiviato in: NEWS|LAVORO

Redditi prodotti in remote working inclusi nel regime impatriati

11 Aprile 2022 da Teleconsul Editore S.p.A.

Possono rientrare nel regime dei lavoratori impatriati di cui all’art. 16, D.Lgs. n. 147/2015 i redditi di lavoro dipendente prodotti in Italia in modalità remote working a decorrere dal periodo d’imposta 2022 a condizione che venga trasferita la residenza fiscale in Italia e per i successivi quattro periodi di imposta (Agenzia Entrate – risposta 08 aprile 2022, n. 186).

Il regime speciale dei lavoratori impatriati è disciplinato dall’art. 16, D.Lgs. n. 147/2015 e per accedere è necessario che il lavoratore:
– trasferisca la residenza in Italia;
– non sia stato residente in Italia nei due periodi d’imposta antecedenti al trasferimento e si impegni a risiedere in Italia per almeno 2 anni;
– svolga l’attività lavorativa prevalentemente nel territorio italiano.

Sono destinatari del beneficio fiscale, inoltre, i cittadini dell’Unione europea o di uno Stato extra UE con il quale risulti in vigore una Convenzione contro le doppie imposizioni o un accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale che:
– sono in possesso di un titolo di laurea e abbiano svolto “continuativamente” un’attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa fuori dall’Italia negli ultimi 24 mesi o più, ovvero
– abbiano svolto “continuativamente” un’attività di studio fuori dall’Italia negli ultimi 24 mesi o più, conseguendo un titolo di laurea o una specializzazione post lauream.

L’agevolazione è fruibile dai contribuenti per un quinquennio a decorrere dal periodo di imposta in cui trasferiscono la residenza fiscale in Italia, ai sensi dell’articolo 2 del TUIR, e per i quattro periodi di imposta successivi.
Per accedere al regime speciale, è necessario, inoltre, che il soggetto non sia stato residente in Italia per due periodi di imposta precedenti il rientro.

In relazione al caso di specie, con la circolare n. 33/E del 2020 l’Agenzia delle Entrate ha avuto modo di chiarire che l’accesso all’agevolazione non richiede che l’attività sia svolta per un’impresa operante sul territorio dello Stato. Pertanto, possono accedere all’agevolazione i soggetti che vengono a svolgere in Italia attività di lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro con sede all’estero, o i cui committenti, in caso di lavoro autonomo o di impresa, siano stranieri non residenti.

L’applicazione del regime agevolativo richiede però che l’attività lavorativa sia prestata prevalentemente nel territorio italiano.

Ciò non esclude che l’accesso al regime speciale per i lavoratori impatriati sia ammesso anche per i lavoratori che trasferiscono la residenza fiscale in Italia per proseguire, in modalità da remoto, l’attività lavorativa resa a beneficio del proprio datore di lavoro estero in virtù di un preesistente contratto di lavoro dipendente, a nulla rilevando la circostanza che durante gli ultimi due periodi d’imposta antecedenti il trasferimento in Italia l’attività lavorativa sia stata svolta in distacco presso una sede estera diversa dalla sede principale e che, anche attraverso tale modalità, venga esercitato il proprio ruolo apicale.

Archiviato in: NEWS|FISCO

Spettacolo: prestazione di malattia a pagamento diretto

11 Aprile 2022 da Teleconsul Editore S.p.A.

Si forniscono precisazioni sul pagamento diretto della prestazione di malattia ai lavoratori dello spettacolo.

L’obbligo di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali presso l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, è esteso anche ai lavoratori autonomi iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo. L’obbligo di assicurazione per i lavoratori decorre dal 1° gennaio 2022.
Reltivamente alle modalità di erogazione della prestazione, ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato l’indennità viene anticipata dal datore di lavoro, con conseguente conguaglio dei contributi dovuti all’Inps.
Il datore che anticipa la prestazione, nei casi in cui il lavoratore abbia maturato i requisiti contributivi richiesti a fronte di giornate effettuate presso altro datore di lavoro, è tenuto ad accertarne l’effettiva sussistenza, nonché la retribuzione percepita ai fini del calcolo della prestazione, mediante la piena collaborazione del lavoratore interessato che fornisce eventuale documentazione a supporto.
Quanto ai lavoratori a termine, l’Inps procede con il pagamento della prestazione in modalità diretta.
L’Istituto ricorda che il certificato di malattia, prodotto in modalità telematica o, laddove ciò non sia eccezionalmente possibile, in modalità cartacea, costituisce a tutti gli effetti l’istanza di prestazione.
In proposito si applicano le disposizioni normative valide per la generalità dei lavoratori sulla base delle quali il certificato viene redatto sin dal primo giorno dell’evento e viene trasmesso telematicamente dal medico curante mediante il canale SAC ovvero, se compilato in modalità cartacea, viene inviato direttamente dal lavoratore all’Inps e al datore di lavoro, entro il termine di due giorni dal rilascio, secondo quanto previsto dal legislatore.
Il certificato, che riporta i dati previsti dal disciplinare tecnico allegato al D.M. 18/4/2012, viene recepito dall’Inps e abbinato alle informazioni relative alla qualifica e al settore lavorativo di appartenenza del lavoratore, presenti nelle banche dati dell’Istituto.
Nei casi di pagamento diretto della prestazione di malattia, il lavoratore, al fine di indicare alla Struttura territoriale di competenza gli elementi informativi necessari al pagamento dell’indennità economica, ove non siano già in possesso della medesima Struttura, ha a disposizione il modello “SR188”, denominato “Modalità di pagamento delle prestazioni a sostegno del reddito” (disponibile sul sito www.inps.it), nel quale è presente un campo libero in cui è possibile specificare l’evento di malattia a cui si fa riferimento.
Il modello, al quale può essere allegata eventuale documentazione ritenuta utile all’istruttoria della pratica (ad esempio, il contratto di lavoro), deve essere trasmesso alla Struttura territoriale di riferimento – individuata sulla base della residenza o del domicilio abituale del lavoratore – mediante i consueti canali (posta ordinaria o raccomandata, posta elettronica, ecc.).
I datori di lavoro devono correttamente valorizzare, nell’ambito dei flussi mensili Uniemens, lo specifico campo finalizzato a distinguere il tipo di trattamento retributivo che il datore di lavoro garantisce al lavoratore nei casi di assenza per malattia sulla base del contratto di riferimento (messaggio del 7 aprile 2022, n. 1568).

Archiviato in: NEWS|LAVORO

IRAP: regime opzionale e dichiarazioni integrative

11 Aprile 2022 da Teleconsul Editore S.p.A.

In materia di IRAP, forniti chiarimenti sulla fruizione di un regime opzionale per gli anni pregressi e la presentazione di dichiarazioni integrative (Agenzia delle entrate – Risposta 08 aprile 2022, n. 187).

Nel caso di specie, l’ente istante afferma di avere determinato l’IRAP, per i periodi d’imposta anteriori al 2016, avvalendosi dell’opzione per il metodo c.d. “commerciale”, prevista dall’articolo 10- bis, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, vista la presenza di personale comunale impiegato – al 100% o promiscuamente – anche in servizi rilevanti ai fini IVA. Detta opzione ha consentito un notevole risparmio d’imposta, dato che i conti economici aggregati relativi alle attività considerate commerciali sono risultati sempre in perdita.
A decorrere dal mese di febbraio del 2016 – con effetto dalle retribuzioni del mese di gennaio – in seguito all’adozione di un nuovo gestionale, l’istante ha iniziato a versare l’IRAP sulle retribuzioni di tutti i dipendenti senza tener conto delle percentuali del personale impiegato nei servizi commerciali, e senza più predisporre il conto economico aggregato delle attività commerciali.
L’istante riferisce che la “nuova” modalità di determinazione dell’IRAP è stata «determinata dal cambio di gestionale informatico e da un’errata presunzione circa le potenzialità del nuovo sistema», e non da una precisa volontà di revocare l’opzione o dal venir meno dei presupposti per l’utilizzo del metodo c.d. “commerciale”, non essendoci stati mutamenti nei servizi commerciali resi all’utenza e nei risultati di conto economico, caratterizzati da una costante perdita.
Ciò detto, l’istante chiede se sia possibile recuperare l’IRAP versata in misura superiore – in applicazione del metodo c.d. “retributivo” – presentando, entro il 21 dicembre 2022, una dichiarazione integrativa a favore, ex articolo 2, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, per ciascun periodo d’imposta dal 2016 al 2019.

Nel caso sopra esposto, l’adozione – a partire dal 2016 – del metodo retributivo anche per le attività commerciali (e, conseguentemente, la revoca del metodo commerciale) non sembra essere stata determinata esclusivamente dall’errata funzionalità del “nuovo sistema gestionale”, avendo l’istante scelto di versare gli acconti (rilevatori dell’esercizio dell’opzione), di omettere la predisposizione del conto economico aggregato delle attività commerciali, di presentare le dichiarazioni annuali IRAP in conformità con il metodo scelto, adottando, quindi, un “comportamento concludente” per ben quattro periodi d’imposta, ovvero fino alla nuova opzione esercitata solo nel 2020.
L’Agenzia non ravvisa, dunque, alcun “errore” da rettificare, ma solo una scelta per un metodo di calcolo dell’imposta che ora si vuole modificare, rispetto alla quale non è consentito il ricorso alla dichiarazione integrativa, destinata alla correzione di errori od omissioni, compresi quelli che abbiano determinato l’indicazione di un maggiore o di un minore imponibile o, comunque, di un maggiore o di un minore debito d’imposta ovvero di un maggiore o di un minore credito.
A tal riguardo, con la risoluzione n. 325/E del 14 ottobre 2002, è già stato chiarito che le opzioni « anche se inserite in manifestazioni non dispositive o, per usare un termine comune in dottrina in “dichiarazioni di scienza” quali le dichiarazioni dei redditi, al pari di qualsiasi altra manifestazione di volontà negoziale non possono essere “rettificate” che in presenza di dolo, violenza o errore.
In particolare l’errore, quale vizio della volontà, deve possedere i requisiti della rilevanza e dell’essenzialità e non deve cadere sui “motivi” della scelta, vale a dire sulle mere finalità che hanno indotto il contribuente a porre in essere un determinato comportamento.».
La dichiarazione integrativa è, quindi, finalizzata a correggere errori od omissioni nell’indicazione di elementi funzionali alla determinazione del reddito imponibile e non anche a modificare scelte più o meno favorevoli; non essendo ammissibile la presentazione di una dichiarazione integrativa per ripensare una scelta rivelatasi a posteriori sfavorevole, non ravvisandosi, in tale ipotesi, un vizio della volontà determinato dalla presenza di un errore grave ed essenziale.

 

Archiviato in: NEWS|FISCO

Quota di servizio contrattuale per il CCNL Agenzie immobiliari

11 Aprile 2022 da Teleconsul Editore S.p.A.

Con la retribuzione del mese di aprile deve essere effettuato il versamento della quota trimestrale di servizio contrattuale all’’EBNAIP, l’Ente Bilaterale del CCNL degli agenti immobiliari

ll funzionamento di tali prestazioni è assicurato da un contributo indicato con la sigla QSC, Quota di servizio contrattuale, fissato nella misura dell’ 1,90% della retribuzione mensile da calcolarsi per 14 mensilità, così ripartito:
– 0,30% a carico dei lavoratori;
– 1,60% a carico dei datori di lavoro;
La QSC nella sua interezza fa parte della retribuzione ordinaria al lavoratore.
– una Quota Forfetaria obbligatoria di € 12,00 mensili, per dodici mensilità, a carico del datore di lavoro.
Detta quota determina l’adesione contrattuale dell’impresa datoriale al CCNL e, allo stesso tempo, copre il diritto alle prestazioni di assistenza integrativa a favore del legale rappresentante dell’impresa datoriale, soggetto che deve essere dichiarato al momento dell’iscrizione all’EBNAIP e che, nel caso di variazione, deve essere oggetto di comunicazione all’EBNAIP tramite l’indirizzo PEC ebnaip@pec.it.
Le quote di contributo a carico dei lavoratori e dei datori di lavoro pari all’ 1,90% della retribuzione mensile come sopra calcolate e la Quota Forfetaria, saranno versate trimestralmente sul c/c intestato a EBNAIP – ENTE BILATERALE NAZIONALE AGENTI IMMOBILIARI PROFESSIONALI presso l’ISTITUTO BANCARIO BPER BANCA S.P.A.:

coordinate IBAN: IT67Y0538703224000035325223.
Il versamento della QSC dovrà essere effettuato trimestralmente con la retribuzione dei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre, rispettivamente entro il 16 aprile, 16 luglio, 16 ottobre, 16 gennaio e nelle causali di versamento dovrà essere indicata la voce QSC cui il versamento fa riferimento specificando:
– QSC riferita al 1°, o 2°, o 3° o 4° trimestre e l’anno relativo;
– il cognome, il nome e il codice fiscale del lavoratore;
– la denominazione e il codice fiscale dell’impresa datoriale;
Il versamento della Quota Forfetaria deve essere effettuato trimestralmente separatamente dalla QSC, ma in concomitanza del versamento della stessa, specificando:
– Quota Forfetaria di € 36,00 riferita al 1°, o 2°, o 3° o 4° trimestre e l’anno relativo;
– la denominazione e il codice fiscale dell’impresa datoriale;
– il cognome, il nome e il codice fiscale del legale rappresentante.
In concomitanza, va obbligatoriamente effettuata la registrazione dei versamenti del trimestre nell’area riservata del sito web dell’EBNAIP.
Le quote di assistenza contrattuale sono dovute da tutte le imprese di mediazione immobiliare e creditizia in quanto, essendo parte economica del CCNL, vengono erogate prestazioni di welfare contrattuale che sono indispensabili a completare il trattamento economico e normativo del lavoratore.
Le prestazioni assicurate dalla bilateralità rappresentano un diritto contrattuale di ogni singolo lavoratore.

L’azienda, aderendo alla bilateralità ed ottemperando ai relativi obblighi contributivi, assolve ogni suo obbligo in materia nei confronti dei lavoratori.
nel caso in cui il datore di lavoro non versi la QSC, il lavoratore ha diritto alla erogazione diretta da parte dell’azienda datrice di lavoro di prestazioni equivalenti a quelle erogate da EBNAIP, anche per assistenza integrativa, oltre al risarcimento del danno.
Le aziende che non versano la QSC sono quindi tenute ad erogare a ciascun lavoratore un importo forfetario pari al 2,40% della retribuzione mensile di fatto, da calcolarsi per 14 mensilità, garantendo al dipendente le prestazioni di assistenza sanitaria in alternativa all’EBNAIP.
Tale importo, non è assorbibile e rappresenta un elemento aggiuntivo della retribuzione (E.A.R.) che incide su tutti gli istituti retributivi di legge e contrattuali, compresi quelli indiretti o differiti e il TFR. Tale importo dovrà essere erogato con cadenza mensile e mantiene carattere aggiuntivo rispetto alle prestazioni dovute ad ogni singolo lavoratore.
Una volta effettuata l’adesione al CCNL con l’iscrizione al sito e/o una volta iniziati i versamenti, nell’ipotesi di successivi mancati versamenti della QSC, il datore di lavoro è tenuto a versare obbligatoriamente all’EBNAIP gli importi arretrati non corrisposti, comprese le Quote Forfetarie non versate.In tale ipotesi, se sarà stata effettuata al lavoratore la ritenuta in busta paga pari allo 0,30% della retribuzione, il mancato versamento configura come inadempienza nei confronti del dipendente.Pur aderendo al CCNL, nell’ipotesi della mancata registrazione del dipendente e quindi del mancato versamento della QSC, il datore di lavoro è tenuto a versare al dipendente l’importo forfetario pari al 2,40% della retribuzione mensile di fatto.

Archiviato in: NEWS|LAVORO

  • « Pagina precedente
  • 1
  • …
  • 404
  • 405
  • 406
  • 407
  • 408
  • …
  • 470
  • Pagina successiva »

Cerca nelle News

  • NEWS|LAVORO
  • NEWS|FISCO
  • NEWS|PREVIDENZA

Dove siamo

Via Dei Gobbi 147/A – 149
59100 Prato (PO)

Tel/Fax: +39 0574 607484

Colleghiamoci

Rimaniamo in contatto. Seguici su i nostri social networks.
  • Email
  • Facebook
  • Instagram
  • LinkedIn
  • Twitter

Studio Vannucchi & Associati | P.IVA: 02081580975 | Via Dei Gobbi 147/a - 59100 Prato (PO) | Sviluppato da

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità (“miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “interazioni e funzionalità semplici”) come specificato nella cookie policy.
Puoi liberamente prestare, rifiutare o revocare il tuo consenso, in qualsiasi momento, accedendo al pannello delle impostazioni.
Accetta Tutto
Rifiuta TuttoPreferenze
Preferenze cookie

Le tue preferenze relative al consenso

Il seguente pannello ti consente di esprimere le tue preferenze di consenso alle tecnologie di tracciamento che adottiamo per offrire le funzionalità e svolgere le attività sotto descritte. Per ottenere ulteriori informazioni in merito all'utilità e al funzionamento di tali strumenti di tracciamento, fai riferimento alla Privacy Policy. Puoi rivedere e modificare le tue scelte in qualsiasi momento.
Strettamente necessari
Sempre abilitato
Questi strumenti di tracciamento sono strettamente necessari per garantire il funzionamento e la fornitura del servizio che ci hai richiesto e, pertanto, non richiedono il tuo consenso.
CookieDurataDescrizione
cookielawinfo-checkbox-analyticsQuesto cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent. Il cookie viene utilizzato per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Misurazione".
cookielawinfo-checkbox-functionalIl cookie è impostato dal GDPR Cookie Consent per registrare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Miglioramento dell'esperienza".
cookielawinfo-checkbox-necessaryQuesto cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent. I cookie vengono utilizzati per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Strettamente necessari".
cookielawinfo-checkbox-performanceQuesto cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent. Il cookie viene utilizzato per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Interazioni e funzionalità semplici".
viewed_cookie_policyQuesto cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent e viene utilizzato per memorizzare se l'utente ha acconsentito o meno all'uso dei cookie. Non memorizza alcun dato personale.
Miglioramento dell'esperienza
Questi strumenti di tracciamento ci permettono di offrire una user experience personalizzata migliorando la gestione delle impostazioni e consentendo l'interazione con network e piattaforme esterne.
Interazioni e funzionalità semplici
Questi strumenti di tracciamento abilitano semplici interazioni e funzionalità che ti permettono di accedere a determinate risorse del nostro servizio e ti consentono di comunicare più facilmente con noi.
Misurazione
Questi strumenti di tracciamento ci permettono di misurare il traffico e analizzare il tuo comportamento con l'obiettivo di migliorare il nostro servizio.
Salva e accetta