Studio Vannucchi & Associati

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INPS: conservazione stato di disoccupazione e RdC

8 Luglio 2022 da Teleconsul Editore S.p.A.

Il Ministero del lavoro ha fornito precisazioni sui valori reddituali di riferimento per conservare lo stato di disoccupazione ai fini dell’esonero dagli obblighi connessi alla fruizione del RdC (Nota 5 luglio 2022, n. 5824).

Come noto, possono essere esonerate dagli obblighi connessi alla fruizione del Reddito di Cittadinanza alcune categorie di persone, tra le quali i lavoratori che conservano lo stato di disoccupazione in caso di svolgimento di attività di lavoro dipendente o autonomo da cui ricavino un reddito corrispondente a un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi. In Conferenza Unificata del 1^ agosto 2019 è stato sancito accordo sulle modalità applicative.
Per il lavoro dipendente il valore del reddito doveva essere pari o inferiore ad €. 8.145,00 annui, mentre per il lavoro autonomo, il valore del reddito doveva essere pari o inferiore ad €. 4.800,00. Sussiste la possibilità di esonero quando il tempo impiegato nell’attività lavorativa sia superiore alle 20 ore settimanali, nonché quando il tempo di lavoro, addizionato al tempo impiegato per raggiungere il luogo di lavoro, sia superiore alle 25 ore settimanali.
A seguito delle modifiche apportate all’art. 13 del citato D.P.R. 917/1986 dalla Legge 30 dicembre 2021, n. 234, i valori reddituali di riferimento per conservare lo stato di disoccupazione sono così rideterminati, ferme restando le altre condizioni relative all’impegno lavorativo settimanale:
– lavoro dipendente sia subordinato (compreso il lavoro intermittente) sia parasubordinato: il nuovo limite reddituale è fissato ad €. 8.174,00;
– lavoro autonomo (compresa la partecipazione in qualità di coadiuvanti o collaboratori all’impresa familiare e le prestazioni di lavoro autonomo occasionale con ritenuta d’acconto senza partita I.V.A.): il nuovo limite è fissato in €. 5.500,00.
 

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Terzo Settore Fesica Confsal: pubblicate le nuove retribuzioni

8 Luglio 2022 da Teleconsul Editore S.p.A.

Terzo Settore Fesica Confsal: pubblicate le nuove retribuzioni

Sottoscritto, il rinnovo economico del CCNL per i dipendenti delle associazioni ed altre organizzazioni del terzo settore Fesica Confsal

A decorrere dal 1° luglio 2022, la tabella seguente deve intendersi parte integrante del CCNL per i dipendenti delle Associazioni ed altre Organizzazioni del Terzo Settore ed inserita nello stesso.

Le Parti concordano che tali importi sono da considerarsi definitivi e da utilizzare come base di riferimento per future operazioni dandosi atto che per periodi antecedenti alla data del 1° luglio 2022 nulla sarà dovuto oltre agli incrementi richiamati.

Paga Base Nazionale Conglobata

Livelli

Retribuzione dal 1 luglio 2021

Retribuzione dal 1 luglio 2022

Dirigenti€ 2.572,16€ 2.603,03
Quadri€ 2.057,67€ 2.082,36
Livello 1€ 1.749,11€ 1.770,10
Livello II€ 1.646,19€ 1.665,95
Livello III€ 1.542,87€ 1.561,39
Livello IV€ 1.440,46€ 1.457,74
Livello V€ 1.337,54€ 1.353,59
Livello VI€ 1.234,62€ 1.249,43

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DDL semplificazioni e agevolazioni per lavoratori sportivi

8 Luglio 2022 da Teleconsul Editore S.p.A.

Il Consiglio dei Ministri ha approvato lo Schema di Decreto Legislativo “correttivo” al lavoro sportivo contenente misure di semplificazione e di contenimento degli oneri (contributivi e fiscali), per le prestazioni professionali (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Comunicato 07 luglio 2022).

Al fine di rendere l’impatto della riforma del 2021 più sostenibile per associazioni e società dilettantistiche, è stato approvato lo schema di D.Lgs. che introduce misure di semplificazione e di contenimento degli oneri (contributivi e fiscali) per il lavoro sportivo.
In sintesi sono previste le seguenti novità:
– possono iscriversi al Registro delle attività sportive dilettantistiche anche le cooperative e gli Enti iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS), laddove esercenti come attività di interesse generale l’organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche;
– ampliata la facoltà di auto-destinazione degli utili per società e associazioni dilettantistiche;
– si amplia la nozione di lavoratore sportivo, al fine di includere anche nuove figure, necessarie e strumentali allo svolgimento delle attività sportive;
– precisati, nell’area del dilettantismo, i presupposti per l’instaurazione di rapporti lavoro sportivo autonomo, nella forma di collaborazione coordinata e continuativa;
– digitalizzazione degli adempimenti connessi alla costituzione dei rapporti di lavoro sportivo, attraverso il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche;
– definita la figura del volontario sportivo;
– consentita la sottoscrizione di contratti di apprendistato professionalizzante con giovani a partire dall’età di 15 anni;
– agevolazioni fiscali e contributive per i lavoratori sportivi, e per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale, nell’area del dilettantismo;
– anticipata l’abolizione del vincolo sportivo, nell’area del dilettantismo.

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Nuova PBNC nel CCNL Terziario Confimprese Italia

8 Luglio 2022 da Teleconsul Editore S.p.A.

Con accordo del 23 giugno 2022 sono stati definiti i nuovi importi della Paga Base Nazionale Conglobata dei dipendenti del Terziario Confimprese Italia.

Sono stati rivalutati gli importi delle retribuzioni della Paga Base Nazionale Conglobata attraverso l’indice nazionale dei prezzi al consumo (NIC con tabacchi) con le modalità previste dal CCNL, in maniera tale che le retribuzioni sono già state rivalutate di un punto percentuale (+1%) a decorrere dal 1° luglio 2021.
La Paga Base Nazionale Conglobata, da luglio 2022, sarà rivalutata dell’uno/60 percento (+1,60%) quale incremento sulle retribuzioni da sommarsi alla rivalutazione già decorsa da luglio 2021. Per iperiodi antecedenti alla data del 1° luglio 2022 nulla sarà dovuto oltre ai seguenti incrementi.

Livelli

PBNC dal 1 luglio 2021

€

PBNC dal 1 luglio 2022

€

Quadri A2.050,302.083,10
Quadri B1.706,901.734,21
11.604,891.630,56
21.486,721.510,50
31.338,251.359,66
41.302,901.323,74
51.276,641.297,06
61.251,391.271,41

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Nella dichiarazione redditi 2022 il credito d’imposta prima casa under 36

8 Luglio 2022 da Teleconsul Editore S.p.A.

Forniti chiarimenti sul credito d’imposta prima casa under 36 presente nella dichiarazione dei redditi delle persone fisiche per l’anno d’imposta 2021 (Agenzia delle entrate – Circolare 07 luglio 2022, n. 24/E).

L’art. 64, commi da 6 a 10, del d.l. n. 73 del 2021 ha introdotto nuove agevolazioni volte a incentivare l’acquisto della “prima casa” di abitazione da parte delle persone più giovani (under 36). Le agevolazioni “prima casa under 36” si applicano ai contratti stipulati nel periodo compreso tra il 26 maggio 2021 e il 31 dicembre 2022. L’art. 1, comma 151, della legge di bilancio 2022, infatti, ha prorogato al 31 dicembre 2022 il termine originario del 30 giugno 2022 previsto dal d.l. n. 73 del 2021. La norma prevede i seguenti benefici:
– per le compravendite non soggette a IVA, esenzione dal pagamento delle imposte di registro, ipotecaria e catastale (art. 64, comma 6);
– per le compravendite soggette a IVA, oltre all’esenzione dalle imposte di registro, ipotecaria e catastale, riconoscimento di un credito d’imposta di ammontare pari all’IVA corrisposta in relazione all’acquisto applicata con aliquota nella misura del 4 per cento (art. 64, comma 7);
– per i finanziamenti erogati per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili a uso abitativo, esenzione dall’imposta sostitutiva delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative (art. 64, comma 8).
Possono beneficiare delle agevolazioni “prima casa under 36” coloro che:
– non hanno ancora compiuto trentasei anni di età nell’anno in cui l’atto è rogitato;
– hanno un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) il cui valore non supera euro 40.000 annui.
Il credito d’imposta maturato dal contribuente under 36 (pari all’Iva corrisposta) per l’acquisto della “prima casa” assoggettato ad Iva non è richiedibile a rimborso, ma può essere utilizzato:
– in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito, oppure
– in diminuzione delle imposte sui redditi delle persone fisiche dovute in base alla dichiarazione da presentare dopo la data dell’acquisto agevolato, oppure
– limitatamente all’importo non fruito con le altre modalità citate, in compensazione ai sensi del d.lgs. n. 241 del 1997, tramite modello F24, nel quale va indicato il codice tributo “6928”.
Il credito d’imposta può essere fatto valere in sede di presentazione della prima dichiarazione dei redditi successiva all’acquisto ovvero della dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui è stato effettuato l’acquisto stesso).

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Adempimento spontaneo: in arrivo la comunicazione dell’AdE

8 Luglio 2022 da Teleconsul Editore S.p.A.

Per promuovere l’adempimento spontaneo da parte dei contribuenti titolari di partita Iva, per i quali l’imposta portata in detrazione nel quadro VF del modello di dichiarazione annuale risulta superiore all’importo indicato nelle fatture elettroniche di acquisto e all’Iva sulle importazioni, l’Agenzia delle entrate trasmette, agli indirizzi di posta elettronica certificata dei contribuenti interessati, una comunicazione contenente informazioni utili a porre rimedio agli eventuali errori od omissioni, mediante l’istituto del ravvedimento operoso (Agenzia Entrate – provvedimento 07 luglio 2022 n. 268755).

Nella comunicazione, l’Agenzia delle Entrate fornisce le seguenti informazioni:

– codice fiscale, denominazione, cognome e nome del contribuente;

– numero identificativo della comunicazione e anno d’imposta;

– codice atto, da riportare nel modello di pagamento F24, in caso di versamenti collegati all’anomalia segnalata;

– modalità attraverso le quali consultare gli elementi informativi di dettaglio relativi all’anomalia riscontrata;

– invito a fornire chiarimenti e idonea documentazione, anche tramite il canale di assistenza CIVIS, nel caso in cui il contribuente ravvisi inesattezze nei dati delle fatture o delle bollette doganali in possesso dell’Agenzia delle entrate o intenda comunque fornire elementi in grado di giustificare la presunta anomalia.

La comunicazione, oltre ad essere trasmessa agli indirizzi PEC attivati dai contribuenti, è consultabile all’interno del portale “Fatture e Corrispettivi”, nella sezione “Consultazione”, area “Fatture elettroniche e altri dati IVA”, dove sono resi

disponibili i seguenti dati:

– numero dei documenti trasmessi e ricevuti dal contribuente per l’anno di riferimento;

– dati di dettaglio dei documenti emessi e ricevuti:

a) tipo fattura

b) tipo documento

c) numero fattura/documento

d) data di emissione

e) identificativo cliente/fornitore

f) imponibile/importo

g) aliquota IVA e imposta

h) natura operazione

i) esigibilità IVA

l) dati relativi al flusso di trasmissione.

A riguardo, il contribuente, può richiedere informazioni ovvero segnalare all’Agenzia delle entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti. con le modalità indicate nella comunicazione di cui al punto 2.1.

I contribuenti che hanno avuto conoscenza degli elementi e delle informazioni resi dall’Agenzia delle entrate possono regolarizzare gli errori o le omissioni eventualmente commessi mediante ravvedimento operoso, beneficiando della riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni stesse.

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Il percettore di Rdc che lavora in nero rischia il carcere

8 Luglio 2022 da Teleconsul Editore S.p.A.

8 lug 2022 La pena della reclusione può essere inflitta al percettore di Reddito di cittadinanza che ometta di comunicare l’avvenuta assunzione o, comunque, lo svolgimento di attività lavorativa, anche quando questa sia irregolare (Corte di Cassazione, Sentenza 04 luglio 2022, n. 25306).

Il principio è stato stabilito dalla Corte di Cassazione nel giudizio instaurato su ricorso proposto da un soggetto, beneficiario del reddito di cittadinanza, condannato per il reato previsto dall’ art. 7, co. 2, I. 28 marzo 2019 n. 26, il quale aveva omesso di comunicare l’avvenuta assunzione o, comunque, lo svolgimento di attività lavorativa, presso una ditta individuale.

L’imputato aveva impugnato dinanzi alla Suprema Corte la decisione di condanna, denunciando errata applicazione del cit. art. 7 e un vizio della motivazione, nella parte in cui affermava la sussistenza dell’elemento intenzionale della condotta, in quanto l’attività lavorativa che aveva svolto era, in realtà, priva di retribuzione, come confermato dallo stesso datore di lavoro, non essendo neppure stata accertata la corresponsione di salari.
Detta attività, secondo quanto dedotto dall’imputato, era stata da lui svolta mentre era sottoposto alla detenzione domiciliare al solo scopo di alleviare le afflizioni derivanti dalla detenzione; pertanto l’omessa comunicazione contestata non rientrava tra le condotte punibili contemplate dalla norma incriminatrice, in quanto essa non avrebbe potuto comportare la revoca del beneficio, con la conseguente irrilevanza penale della comunicazione e della sua omissione.

La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, ritenendo condivisibile la ricostruzione operata dai giudici di merito.

La Corte d’appello, difatti, nel disattendere il primo motivo, sostanzialmente replicato con il ricorso per cassazione, aveva correttamente ribadito la configurabilità del reato contestato all’imputato a causa dell’omessa comunicazione all’Inps dello svolgimento di attività lavorativa retribuita, seppure irregolare, sottolineando l’inverosimiglianza di quanto dichiarato dall’imputato e dal datore di lavoro, a proposito della gratuità dell’attività lavorativa svolta dal primo, che sarebbe stata compensata solo con regalie saltuarie. Da tanto discendeva la configurabilità del reato in conseguenza dell’ omessa comunicazione di una variazione patrimoniale rilevante, sussistente anche nel caso di conseguimento di somme di denaro per donazione.

Sulla scorta di tanto i Giudici di legittimità hanno ritenuto coerente e scevro da vizi logici il ragionamento posto a base della sentenza censurata, fondata sulla corretta applicazione della comune regola di esperienza, secondo cui l’attività lavorativa, anche se irregolare, viene retribuita, deponendo in tal senso anche quanto riconosciuto dallo stesso datore di lavoro, che, sia pure qualificandole come regalie corrisposte in occasioni particolari, ha riconosciuto la corresponsione di compensi all’imputato per l’attività lavorativa svolta nel suo interesse.

 

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Aree di crisi industriale: dal 14 luglio gli incentivi

7 Luglio 2022 da Teleconsul Editore S.p.A.

Riaprono gli sportelli per i territori del Friuli Venezia Giulia, Marche, Venezia, Livorno e Massa Carrara (MISE – DM 27 giugno 2022)

A partire dalle ore 12 del 14 luglio 2022 riaprono gli sportelli online di cinque aree di crisi industriale per le quali il Ministero dello sviluppo economico mette a disposizione complessivamente risorse pari a circa 27 milioni di euro.
Gli interventi rientrano nell’ambito della riforma della legge 181/89 che ha l’obiettivo di semplificare e accelerare le procedure in favore delle imprese che richiedono agevolazioni per realizzare programmi di investimento sul territorio nazionale.
In particolare, verranno finanziati i progetti di riconversione, riqualificazione e rilancio industriale previsti nei seguenti territori:
– area di crisi industriale non complessa della regione Friuli Venezia-Giulia, con agevolazioni pari a 1.977.677,85 di euro;
– area di crisi industriale non complessa della regione Toscana (provincia di Massa-Carrara), con agevolazioni pari a 6.336.194,40 di euro;
– area di crisi industriale del gruppo Antonio Merloni (comuni della regione Marche), con agevolazioni pari a 7.160.253,59 di euro;
– area di crisi industriale complessa di Venezia, con agevolazioni pari a 6.231.245,25 di euro;
– area di crisi industriale complessa del Polo produttivo dell’area costiera livornese, con agevolazioni pari a 5.006.554,10 di euro.
Si tratta di interventi che puntano a rilanciare la competitività di importanti aree industriali del Paese, in difficoltà per la crisi di alcuni settori produttivi che hanno contribuito ad accrescere lo stato di sofferenza del tessuto economico e sociale del territorio. Per accelerare gli investimenti sono state rese più veloci le procedure amministrative della legge 181/89, in modo da consentire una erogazione più veloce dei contributi a sostegno di programmi di sviluppo che puntano sull’innovazione, la sostenibilità ambientale e la tutela dei lavoratori.
Con la riforma della legge 181/89 vengono, infatti, ridotti i tempi per le istruttorie, le delibere e l’erogazione dei contributi, sia a fondo perduto sia come finanziamento agevolato.
Inoltre, sono incentivati gli interventi che puntano alla realizzazione di programmi di investimento produttivo e per la tutela ambientale con spese complessive ammissibili superiori a un milione di euro, che possono comprendere progetti per l’innovazione di processo e dell’organizzazione e la formazione del personale e, nel caso di programmi di investimento di importo superiore a 5 milioni di euro, anche progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale.
Priorità nella concessione delle agevolazioni verrà rivolta alle imprese che si impegneranno ad assumere lavoratori di aziende del territorio per le quale è attivo un tavolo di crisi al Mise. Prevista, infine, una limitazione alle delocalizzazioni per le attività che beneficiano di incentivi pubblici.

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Agenzie di viaggi e tour operator: istruzioni sull’esonero contributivo

7 Luglio 2022 da Teleconsul Editore S.p.A.

L’Inps fornisce precisazioni sull’esonero contributivo per i datori di lavoro privati operanti nel settore delle agenzie di viaggi e dei tour operator.

 

Per i datori di lavoro privati operanti nel settore delle agenzie di viaggi e dei tour operator, per il periodo di competenza aprile 2022-agosto 2022 è previsto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, fruibile entro il 31 dicembre 2022, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’INAIL.
In particolare, possono accedere al beneficio tutti i datori di lavoro privati operanti nel settore delle agenzie di viaggi e dei tour operator, da individuarsi nei datori di lavoro contraddistinti del codice ATECO appartenente alla divisione 79.
Aai fini dell’esatta individuazione dei destinatari della misura, ai datori di lavoro rientranti nell’ambito di applicazione della previsione normativa in oggetto è stato attribuito da parte dell’Istituto, entro il 30 giugno 2022, il codice di autorizzazione (CA) 2J, che, a decorrere dal mese di giugno 2022, assume il seguente significato “Azienda autorizzata all’esonero di cui al DL 4/22 art. 4 comma 2-ter”.
A seguito dell’attribuzione del predetto codice di autorizzazione, volto a individuare la platea dei beneficiari della misura in trattazione, sarà consentito ai datori di lavoro di inoltrare le comunicazioni telematiche finalizzate all’esatta quantificazione dell’ammontare dell’esonero spettante.
L’esonero è fruibile, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, nei limiti della contribuzione dovuta per il periodo di competenza aprile 2022 – agosto 2022. L’esonero è riparametrato e applicato su base mensile.
Ferma restando la necessità della preliminare attribuzione del CA 2J, ai fini della legittima fruizione della misura di esonero in trattazione, con successiva comunicazione saranno emanate le istruzioni per l’effettiva fruizione, da parte dei datori di lavoro appositamente individuati con il suddetto CA, della misura di legge in oggetto, con particolare riguardo al procedimento volto alla quantificazione dell’esonero e alle modalità di compilazione delle dichiarazioni contributive da parte dei datori di lavoro.
Con successive indicazioni l’Inps fornirà istruzioni relative alla compilazione del modulo telematico “Esonero di cui al DL 4/22 art. 4 comma 2- ter”, che verrà reso disponibile nel “Portale delle Agevolazioni” (ex “DiResCo”), affinché ciascun datore di lavoro, cui è stato attribuito il CA 2J entro il 30 giugno 2022, possa fornire le informazioni necessarie per determinare l’esatto ammontare dell’esonero spettante (messaggio 6 luglio 2022, n. 2712).

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Lavoro a tempo determinato nel Terziario di Rimini

7 Luglio 2022 da Teleconsul Editore S.p.A.

Regolamentato il contratto a termine del Terziario nelle località turistiche di Rimini.

I contratti di lavoro a termine sono stipulati dai datori di lavoro che applicano il vigente CCNL del Terziario, Distribuzione e Servizi, sottoscritto da Confcommercio, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Ulltucs-Uil che, pur non esercitando attività di carattere stagionale, necessitano di gestire picchi di lavoro riconducibili a ragioni di stagionalità, come località a prevalente vocazione turistica i territori dei Comuni di Bellaria-lgea Marina, Cattolica, Misano Adriatico, Riccione, Rimini e Santarcangelo di Romagna.
E’ possibile individuare ulteriori periodi e/o territori comunali o porzioni di territori, ad integrazione di quanto previsto nella presente intesa attraverso la stipula di un apposito ed ulteriore accordo.
I periodi di effettiva stagionalità vanno dal giorno 15 marzo al giorno 30 settembre 2022.
I lavoratori che, nell’esecuzione di uno o più contratti a tempo determinato presso la stessa azienda, hanno prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi oltre ad aver diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro, avranno altresì diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo determinato sempre con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine.
I lavoratori assunti a tempo determinato per lo svolgimento di attività stagionali oltre ad aver diritto di precedenza rispetto a nuove assunzioni a tempo determinato da parte dello stesso datore di lavoro per le medesime attività stagionali, avranno altresì diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato.

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