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Lavoratori “extra”: nuove attività integrate nei settori turismo e pubblici esercizi

18 Marzo 2025 da Teleconsul Editore S.p.A.

Fornite indicazioni per la gestione dei contratti per l’esecuzione di servizi di durata non superiore a 3 giorni (INPS, messaggio 14 marzo 2025, n. 913).

Dopo la circolare n. 91/2020, l’INPS è tornato sull’argomento dei cosiddetti lavoratori “extra“, fornendo precisazioni riguardanti i settori del turismo e dei “pubblici esercizi” esclusi dall’applicazione del contributo addizionale di cui al comma 28 dell’articolo 2 della Legge n. 92/2012.

In particolare, l’Istituto ha fornito indicazioni in materia di applicazione della lettera d-bis) del comma 29 dell’articolo 2 della citata Legge n. 92/2012 che ha previsto che il contributo addizionale (comma 28 del medesimo articolo 2) e, conseguentemente, l’incremento previsto in occasione di ciascun rinnovo non si applica ai contratti di lavoro stipulati con i lavoratori “extra” di cui all’articolo 29, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 81/2015, ovvero gli assunti per l’esecuzione di servizi di durata non superiore a 3 giorni nel settore del turismo e dei cosiddetti “pubblici esercizi”.

In particolare, l’INPS precisa che le attività di questi settori (riportate al paragrafo 1.4.1 della circolare INPS n. 91/2020), per le quali trova applicazione la disciplina in argomento, a decorrere dal 1° gennaio 2020, devono essere integrate anche con le attività di “mense e ristorazione collettiva” con i codici ATECO 56.29.10 e CSC 7.07.05e del “catering” con i codici ATECO 56.29.20 – 56.21.00 e CSC 7.07.05.

Tali attività, infatti, rientrano nella disciplina dei pubblici esercizi e dei Contratti collettivi nazionali di lavoro del “Turismo, Pubblici esercizi, Ristorazione Collettiva e Commerciale, Alberghi” e non risultano dagli stessi esclusi nell’applicazione del cosiddetto lavoro extra.

Per quel che riguarda, la compilazione del flusso Uniemens per i periodi di paga da gennaio 2020 e fino alla pubblicazione del messaggio in commento, l’INPS evidenza che i datori di lavoro che hanno versato il contributo addizionale NASpI possono recuperare tale contribuzione, utilizzando il codice causale “L810” per il recupero del contributo addizionale. Questo recupero può essere effettuato solo nei flussi Uniemens relativi ai 3 mesi successivi alla pubblicazione del messaggio in argomento.

Inoltre, l’Istituto ricorda che nel caso in cui i lavoratori extra non siano più in forza, i datori di lavoro devono inviare un flusso di regolarizzazione per l’ultimo mese di attività del lavoratore, utilizzando sempre il codice “L810”.

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Imposte di registro, ipocatastali e bollo: le novità post-riforma di maggior interesse

17 Marzo 2025 da Teleconsul Editore S.p.A.

L’Agenzia delle entrate ha analizzato le recenti modifiche normative in materia di imposte di registro, ipotecaria, catastale, di bollo e tributi minori (Agenzia delle entrate, circolare 14 marzo 2025, n. 2).

Queste modifiche sono parte integrante della riforma fiscale attuata dai decreti legislativi n. 139 e 87 del 2024, che introducono significative innovazioni nel sistema tributario italiano.

 

Tra le principali novità, l’Agenzia evidenzia l’implementazione del meccanismo di autoliquidazione per gli atti soggetti a registrazione, le semplificazioni in materia di accesso alle banche dati del Catasto e di pagamento dell’imposta di bollo.

 

Un aspetto rilevante riguarda il nuovo articolo 41 del Testo unico Registro (TUR), che prevede che il calcolo dell’imposta competa direttamente al soggetto obbligato al versamento e non più all’ufficio.

Novità anche in materia di trasferimenti di azienda: viene infatti ammessa espressamente, a determinate condizioni, la separata applicazione delle aliquote relative ai trasferimenti a titolo oneroso dei diversi tipi di beni che compongono l’azienda, al posto dell’aliquota unica.

 

Inoltre, la circolare evidenzia le semplificazioni relative all’accesso alle banche dati del Catasto. Per incentivare l’utilizzo dei canali online, è stata eliminata la maggiorazione del 50% per l’accesso diretto ai servizi di consultazione telematica ipotecaria e catastale.

Oltre a ciò, non si applicano tributi o altri oneri agli aggiornamenti delle intestazioni catastali in caso di decesso di persone titolari di usufrutto, uso o
abitazione, che sono effettuati d’ufficio dall’Agenzia delle entrate.

 

Per quanto concerne l’imposta di bollo, la disciplina è stata razionalizzata tenendo conto della dematerializzazione dei documenti e degli atti.

Le modalità di pagamento sono state semplificate: per gli atti da registrare in termine fisso, il pagamento dell’imposta di bollo avverrà non più al momento della formazione dell’atto, ma entro il termine previsto per la registrazione tramite modello F24.

È stata inoltre introdotta la possibilità di utilizzare il contrassegno telematico per i documenti analogici presentati per la registrazione in originale presso l’Ufficio dell’Agenzia delle entrate.

Infine, è consentita la presentazione di dichiarazioni integrative per correggere errori od omissioni riguardanti l’imposta di bollo e l’imposta sostitutiva sulle operazioni relative ai finanziamenti a medio e lungo termine.

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Contributi volontari: gli importi per il 2025

17 Marzo 2025 da Teleconsul Editore S.p.A.

Analizzate le aliquote dei valori reddituali aggiornati e predisposte le tabelle di contribuzione da applicare (INPS, circolare 14 marzo 2025, n. 58).

A seguito della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, l’INPS ha comunicato gli importi dei contributi volontari per il 2025.

In particolare, nella circolare in commento, l’Istituto ha analizzato le aliquote dei valori reddituali aggiornati e ha predisposto le tabelle di contribuzione da applicare, con effetto dal 1° gennaio 2025, per i versamenti volontari delle seguenti categorie di lavoratori:

– lavoratori dipendenti non agricoli;
– iscritti all’evidenza contabile separata del FPLD (autoferrotranvieri, elettrici, telefonici e dirigenti ex INPDAI), iscritti al Fondo Volo e al Fondo dipendenti Ferrovie dello Stato SpA;
– iscritti al Fondo speciale Istituto postelegrafonici (ex IPOST);
– giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti;
– iscritti alle gestioni degli artigiani e commercianti;
– iscritti alla Gestione Separata.

Infine, la circolare riporta i coefficienti di ripartizione dei contributi volontari nel FPLD per i lavoratori dipendenti non agricoli e agricoli, per i pescatori, per gli occupati in cantieri di lavoro e per i lavoratori domestici.

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CCNL Poste: proclamato lo sciopero degli straordinari

17 Marzo 2025 da Teleconsul Editore S.p.A.

Le OO.SS. hanno indetto l’astensione dal lavoro straordinario dal 20 marzo al 9 aprile

Con un comunicato stampa del 13 marzo 2025, Slc-Cgil e Uil-Poste hanno proclamato dal 20 marzo al 9 aprile (fatta eccezione per il 5 aprile in Campania) lo sciopero degli straordinari e delle prestazioni aggiuntive per il personale di Poste Italiane su tutto il territorio nazionale. Lo sciopero è frutto della conclusione negativa, avvenuta in data 6 marzo 2025, della procedura prevista dall’art. 17, lettera B) punto 3) del CCNL 23 luglio 2024. Il suddetto articolo riguarda, infatti, le controversie collettive e le procedure di raffreddamento e conciliazione a livello nazionale. Nel periodo coperto dallo sciopero, i dipendenti di Poste Italiane non saranno tenuti a svolgere prestazioni lavorative oltre il normale orario di lavoro previsto dal contratto. 
Lo scopo della protesta, come affermano le OO.SS., è quello di spingere Poste Italiane a riprendere il confronto in tempi brevi. 

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Adempimenti tributari, CPB, giustizia tributaria e sanzioni: semplificazione e nuove scadenze

14 Marzo 2025 da Teleconsul Editore S.p.A.

Il Consiglio dei ministri, nella seduta n. 118 del 13 marzo 2025, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo che introduce disposizioni integrative e correttive in materia di adempimenti tributari, concordato preventivo biennale, giustizia tributaria e sanzioni tributarie (Presidenza del Consiglio dei ministri, comunicato 13 marzo 2025, n. 118).

Questo intervento normativo si colloca in un contesto di necessità di semplificazione e razionalizzazione degli adempimenti fiscali, nonché di miglioramento della giustizia tributaria e della gestione delle sanzioni.

 

Il testo del nuovo decreto legislativo approvato in esame preliminare, infatti, introduce diverse misure di semplificazione in materia di adempimenti e versamenti.

 

La novità più significativa riguarda il concordato preventivo biennale. Al riguardo il decreto stabilisce la proroga della possibilità di adesione all’istituto al 30 settembre 2025, rispetto al termine precedente del 31 luglio. È importante notare che, in virtù della natura sperimentale di questo istituto, vengono esclusi dalla possibilità di adesione i soggetti che applicano il regime forfetario.

 

In aggiunta, in materia di contenzioso, il decreto estende la possibilità di conciliazione giudiziale a tutti i ricorsi pendenti in Cassazione, superando la limitazione precedente che la riservava solo ai ricorsi presentati dopo il 5 gennaio 2024. Questa estensione rappresenta un passo significativo verso la riduzione del contenzioso tributario e la promozione di soluzioni alternative alle dispute legali.

 

Infine, nel settore doganale, il decreto recepisce le richieste delle categorie interessate riguardo alle sanzioni sui diritti di confine diversi dal dazio, allineandole a quelle previste per le violazioni interne. Questo allineamento potrebbe contribuire a una maggiore coerenza e prevedibilità nel trattamento delle sanzioni.

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CCNL Istituzioni Socio Assistenziali Agidae: ratificato l’accordo di rinnovo del contratto di settore

14 Marzo 2025 da Teleconsul Editore S.p.A.

Previsto un aumento economico di 175,00 euro per il livello medio

Il 12 marzo 2025, a seguito di un intenso percorso di confronto, le Parti sociali hanno ufficialmente sottoscritto il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro Agidae per il triennio 2023-2025. 
Tale accordo, che interessa gli oltre 17 mila lavoratori degli Istituti Socio-Sanitari, Assistenziali ed Educativi Dipendenti dall’Autorità Ecclesiastica, prevede significativi miglioramenti sul piano economico, normativo e del welfare, rafforzando le tutele dei dipendenti. 
Dal punto di vista economico, invero, è stato previsto un aumento complessivo pari a 175,00 euro al livello medio C2, che verrà erogato in due tranches:
– 100,00 euro a partire da febbraio 2025;
– 75,00 euro con la busta paga di ottobre 2025. 
Inoltre, vengono incrementate sia le maggiorazioni per il lavoro supplementare, lavoro notturno e per le ore notturne lavorate nei giorni festivi; sia l’indennità per la presenza notturna nelle strutture socioassistenziali educative per i minori, che arriva fino a 45,00 euro. 
Un altro aspetto importante dell’accordo, è l’introduzione della previdenza complementare, con la nascita del fondo Previfonder. Difatti, a partire dal 1° febbraio 2025, i datori di lavoro dovranno versare per ogni dipendente una quota pari al 1,5% della retribuzione ed i lavoratori potranno versare una quota a proprio carico ed il Tfr. 
Con riferimento all’inquadramento professionale, dal 1° marzo 2025, per il personale senza titolo specifico impiegato nell’attesa notturna nelle comunità per minori viene istituita la nuova posizione economica A1. 
Infine, previste novità anche in tema di maternità, stabilendo il diritto al riconoscimento di un’indennità pari al 100% della retribuzione durante il periodo di astensione obbligatoria.

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CIPL Edilizia Industria Milano, Lodi, Monza e Brianza: definito l’EVR 2025

14 Marzo 2025 da Teleconsul Editore S.p.A.

Stabilito l’importo nella misura del 4%

Lo scorso 10 marzo è stato siglato dall’Associazione delle Imprese Edile Complementare  e la Fenal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil delle Province di Milano, Londa, Monza e Brianza il verbale di accordo per l’applicazione dell’EVR spettante nel 2025 e definito nella misura del 4% dei minimi tabellari vigenti al 31 dicembre 2024.
I parametri verificati sono stati:
1. numero dei lavoratori iscritti alla Cassa Edile;
2. monte salari denunciati;
3. ore denunciate in Cassa Edile;
4. numero delle imprese iscritte in Cassa Edile.
Viene, inoltre, stabilito che le aziende che hanno titolo per non erogare l’EVR 2025 o per erogarlo in misura ridotta pari al 65% dell’EVR territoriale dovranno rispettare la procedura di verifica dei parametri aziendali. 

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CCNL Terziario (Confimea-Ugl): sottoscritto protocollo straordinario

14 Marzo 2025 da Teleconsul Editore S.p.A.

In attesa del rinnovo del contratto previsti Una Tantum ed incrementi retributivi

Il 29 gennaio 2025 Confimea, Confederazione delle Confederazioni Italiane d’Imprese industriali, Commerciali, Artigiane, Agricole e dei Servizi e della Professioni e
Ugl Terziario Nazionale hanno sottoscritto un protocollo straordinario. 
Il contratto sottoscritto in data 22 febbraio 2021, in piena emergenza pandemica, non aveva previsto incrementi economici per la particolare gravità del periodo. Pertanto le Parti Sociali, in attesa del rinnovo del CCNL, hanno convenuto sulla necessità di dare una risposta economica alle lavoratrici ed ai lavoratori del settore, per contribuire alla tenuta del loro potere d’acquisto, avuto riguardo del congelamento delle retribuzioni previsto dal contratto in vigore fino al 31 dicembre 2023. 
Ai soli lavoratori in forza alla data di sottoscrizione dell’accordo verrà corrisposto un importo una tantum lordo pari a 700,00 euro al IV livello, riparametrato sugli altri livelli di inquadramento. L’importo verrà riconosciuto in tre soluzioni, nelle quantità ed alle scadenze di seguito indicate:
– 300,00 euro lordi con la retribuzione di febbraio 2025;
– 200,00 euro lordi con la retribuzione di maggio 2025;
– 200,00 euro lordi con la retribuzione di luglio 2025.
Gli importi di cui sopra verranno erogati pro quota in rapporto ai mesi di anzianità di servizio maturata durante il periodo 2020-2023. Non saranno conteggiati ai fini dell’anzianità i periodi di servizio militare, aspettative non retribuite, nonché tutti i periodi in cui non sia dato luogo a retribuzione a norma di legge e di contratto.
Inoltre al personale in forza verranno erogate delle somme a titolo di incremento del minimo retributivo della retribuzione nazionale conglobata. In particolare:
– 40,00 euro lordi mensili al IV livello dal 1° marzo 2025; 
– 40,00 euro lordi mensili al IV livello dal 1° giugno 2025;
– 30,00 euro lordi mensili al IV livello dal 1° ottobre 2025. 

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Pensionati all’estero: parte l’accertamento dell’esistenza in vita 2025 e 2026

14 Marzo 2025 da Teleconsul Editore S.p.A.

Il processo di verifica sarà articolato in due fasi cronologicamente distinte e sarà effettuato da effettuata da Citibank N.A. (INPS, messaggio 13 marzo 2025, n. 890).

Come di consueto, l’INPS ha reso noto l’avvio della campagna per la verifica dell’esistenza in vita dei pensionati che riscuotono all’estero; in questo caso si tratta dell’accertamento per gli anni 2025 e 2026.

La verifica viene effettuata come in precedenza dalla Citibank N.A. quale fornitore del servizio di pagamento delle pensioni al di fuori del territorio nazionale.

Il processo di verifica sarà articolato in 2 fasi. La prima, riferita all’anno 2025, che si svolgerà da marzo 2025 a luglio 2025, riguarderà i pensionati residenti in America, Asia, Estremo Oriente, Paesi scandinavi, Stati dell’Est Europa e Paesi limitrofi. Citibank N.A. curerà la spedizione delle richieste di attestazione dell’esistenza in vita a partire dal 20 marzo 2025 e i pensionati dovranno fare pervenire le attestazioni entro il 15 luglio 2025. Nel caso in cui l’attestazione non sia prodotta, il pagamento della rata di agosto 2025, laddove possibile, avverrà in contanti presso le agenzie Western Union del Paese di residenza. In caso di mancata riscossione personale o produzione dell’attestazione di esistenza in vita entro il 19 agosto 2025, il pagamento delle pensioni sarà sospeso a partire dalla rata di settembre 2025.

La seconda fase della verifica, che si svolgerà da settembre 2025 a gennaio 2026, riguarderà i pensionati residenti in Europa, Africa e Oceania. Le comunicazioni saranno inviate ai pensionati a partire dal 17 settembre 2025 e i pensionati dovranno fare pervenire le attestazioni di esistenza in vita entro il 15 gennaio 2026. Nel caso in cui l’attestazione non sia prodotta, il pagamento della rata di febbraio 2026, laddove possibile, avverrà in contanti presso le agenzie Western Union del Paese di residenza. In caso di mancata riscossione personale o produzione dell’attestazione di esistenza in vita entro il 19 febbraio 2026, il pagamento delle pensioni sarà sospeso a partire dalla rata di marzo 2026.

L’INPS evidenzia che, al fine di ridurre il rischio di pagamenti di prestazioni dopo la morte del beneficiario e in una logica di prevenzione delle criticità derivanti dalle eventuali azioni di recupero delle somme indebitamente erogate, alcuni pensionati potranno essere interessati dalla verifica generalizzata dell’esistenza in vita, indipendentemente dalla propria area geografica di residenza o domicilio.

Nella circolare in commento, inoltre, sono inclusi i criteri di esclusione di alcuni gruppi di pensionati dall’accertamento generalizzato dell’esistenza in vita, le modalità di richiesta delle attestazioni di esistenza in vita per i pensionati coinvolti nella prima fase della verifica 2025 e di produzione della prova dell’esistenza in vita, nonché le modalità di riemissione delle rate non pagate e i canali di contatto con il servizio di supporto Citi.

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730/2025: pronte le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati

13 Marzo 2025 da Teleconsul Editore S.p.A.

L’Agenzia delle entrate con il provvedimento del 12 marzo 2025, n. 120707, ha approvato le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nelle dichiarazioni modelli 730/2025, nelle comunicazioni di cui ai modelli 730-4 e 730-4 integrativo, nonché nella scheda riguardante le scelte della destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF.

Con provvedimento  n. 114763/2025 dell’Agenzia delle entrate sono stati approvati i modelli 730, 730-1, 730-2 per il sostituto d’imposta, 730-2 per il C.A.F. e per il professionista abilitato, 730-3, 730-4, 730-4 integrativo, con le relative istruzioni, nonché la bolla per la consegna dei modelli 730 e 730-1, concernenti la dichiarazione semplificata agli effetti dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, da presentare nell’anno 2025 da parte dei soggetti che si avvalgono dell’assistenza fiscale.

 

I CAF e i professionisti abilitati sono tenuti a trasmettere in via telematica i dati dei modelli 730/2025 e delle schede per la scelta dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF, seguendo le specifiche tecniche delineate negli Allegati A e B del nuovo provvedimento dell’Agenzia delle entrate.

 

I sostituti d’imposta che offrono assistenza fiscale sono obbligati a trasmettere telematicamente i dati relativi ai modelli 730-4, sia direttamente che tramite intermediari abilitati. È fondamentale che queste operazioni siano eseguite secondo le specifiche tecniche stabilite, per garantire la corretta elaborazione delle dichiarazioni e il rispetto delle normative fiscali vigenti.

 

L’Agenzia delle entrate rende disponibili i risultati contabili della dichiarazione 730 precompilata ai sostituti d’imposta che hanno comunicato la sede telematica dove ricevere il flusso contenente i risultati stessi.

Qualora non sia possibile fornire al sostituto d’imposta il risultato contabile della dichiarazione 730 precompilata, l’Agenzia deve provvedere a darne comunicazione al contribuente mediante un avviso nell’area riservata del sito web istituzionale nonché mediante la trasmissione di un messaggio di posta elettronica all’indirizzo e-mail fornito dal contribuente, al fine di ricevere eventuali comunicazioni relative alla propria dichiarazione 730 precompilata.

Qualora, invece, il sostituto d’imposta che riceve il risultato contabile della dichiarazione 730 precompilata non sia tenuto all’effettuazione delle operazioni di conguaglio, il sostituto stesso deve comunicare in via telematica all’Agenzia delle entrate, tramite un’apposita funzionalità disponibile sul sito dei servizi telematici dell’Agenzia, il codice fiscale del soggetto per il quale non è tenuto ad effettuare il conguaglio. Di conseguenza l’Agenzia delle entrate provvede a darne comunicazione al contribuente.

 

Il documento stabilisce anche che i CAF e i professionisti abilitati possono conservare in formato elettronico le annotazioni riportate sui modelli cartacei 730-3/2025, a condizione che seguano le specifiche tecniche indicate.

 

È previsto che eventuali correzioni alle specifiche tecniche siano pubblicate sul sito dell’Agenzia delle entrate, assicurando così un aggiornamento continuo delle procedure da seguire.

 

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