Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.101 del 2 maggio 2022, il Decreto Legge 02 maggio 2022, n. 38 recante misure urgenti in materia di accise e IVA sui carburanti, in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. In considerazione del perdurare degli effetti economici derivanti dall’eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, a decorrere dal 3 maggio 2022 e fino all’8 luglio 2022, le aliquote di accisa dei sotto indicati prodotti sono rideterminate nelle seguenti misure:
– benzina: 478,40 euro per mille litri;
– oli da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro per mille litri;
– gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 182,61 euro per mille chilogrammi;
– gas naturale usato per autotrazione: zero euro per metro cubo;
Inoltre, per lo stesso periodo, l’aliquota IVA applicata al gas naturale usato per autotrazione è stabilita nella misura del 5 per cento.
In dipendenza della rideterminazione dell’aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante stabilita, per il periodo dal 22 aprile 2022 al 2 maggio 2022, dall’articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 6 aprile 2022, e, per il periodo dal 3 maggio 2022 all’8 luglio 2022, dal comma 1, lettera a), numero 2), del presente articolo, l’aliquota di accisa sul gasolio commerciale usato come carburante non trova applicazione per il periodo dal 22 aprile 2022 all’8 luglio 2022.
Ai fini della corretta applicazione delle aliquote di accisa diminuite, gli esercenti i depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa e gli esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti trasmettono, entro il 15 luglio 2022, all’Ufficio competente per territorio dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, tramite PEC ovvero per via telematica, i dati relativi ai quantitativi dei prodotti usati come carburante giacenti nei serbatoi dei relativi depositi e impianti alla data dell’8 luglio 2022. Viene meno l’obbligo di comunicazione dei dati relativi ai quantitativi di benzina e di gasolio usati come carburante giacenti nei serbatoi al trentesimo giorno successivo al 22 marzo 2022 (data di entrata in vigore del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21), con salvezza degli eventuali comportamenti omissivi posti in essere.
Per la mancata comunicazione di cui sopra trova applicazione la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 500 euro a 3.000 euro prevista dall’articolo 50, comma 1, del testo unico delle accise approvato con il decreto legislativo n. 504 del 1995; la medesima sanzione è applicata per l’invio delle comunicazioni con dati incompleti o non veritieri.
PNRR: portale del sommerso e sicurezza sul lavoro
Il portale nazionale del sommerso e nuove misure in materia di sicurezza tra le misure prevsite da DL 36/2022. Al fine di una efficace programmazione dell’attività ispettiva nonché di monitorare il fenomeno del lavoro sommerso su tutto il territorio nazionale, le risultanze dell’attività di vigilanza svolta dall’Ispettorato nazionale del lavoro, dal personale ispettivo dell’INPS, dell’INAIL, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di finanza avverso violazioni in materia di lavoro sommerso nonché in materia di lavoro e legislazione sociale confluiscono in un portale unico nazionale gestito dall’Ispettorato nazionale del lavoro denominato Portale nazionale del sommerso. Allo scopo di assicurare un’efficace azione di contrasto al fenomeno infortunistico e di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro nella fase di realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, l’INAIL promuove appositi protocolli di intesa con aziende e grandi gruppi industriali impegnati nella esecuzione dei singoli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza per l’attivazione, tra gli altri:
Il Portale nazionale del sommerso sostituisce e integra le banche dati esistenti attraverso le quali l’Ispettorato nazionale del lavoro, l’INPS e l’INAIL condividono le risultanze degli accertamenti ispettivi.
Nel portale suddetto confluiscono i verbali ispettivi nonché ogni altro provvedimento consequenziale all’attività di vigilanza, compresi tutti gli atti relativi ad eventuali contenziosi instaurati sul medesimo verbale.
– di programmi straordinari di formazione in materia di salute e sicurezza che, fermi restando gli obblighi formativi spettanti al datore di lavoro, mirano a qualificare ulteriormente le competenze dei lavoratori nei settori caratterizzati da maggiore crescita occupazionale in ragione degli investimenti programmati;
– di progetti di ricerca e sperimentazione di soluzioni tecnologiche in materia, tra l’altro, di robotica, esoscheletri, sensoristica per il monitoraggio degli ambienti di lavoro, materiali innovativi per l’abbigliamento lavorativo, dispositivi di visione immersiva e realtà aumentata, per il miglioramento degli standard di salute e sicurezza sul lavoro;
– di sviluppo di strumenti e modelli organizzativi avanzati di analisi e gestione dei rischi per la salute e sicurezza negli ambienti di lavoro inclusi quelli da interferenze generate dalla compresenza di lavorazioni multiple;
– di iniziative congiunte di comunicazione e promozione della cultura della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
Una tantum per i dipendentii delle imprese di Igiene ambientale privata e municipalizzata
Spetta, con la busta paga del mese di aprile, la seconda tranche di una tantum per i dipendenti di imprese e società esercenti servizi ambientali
L’accordo sottoscritto lo scorso dicembre ha previsto una copertura economica del periodo contrattuale 1/7/2019 – 31/12/2021.
Ai lavoratori in servizio al 9/12/2021 viene riconosciuto un importo Una Tantum ad integrale copertura del periodo contrattuale dall’1/7/2019 fino a tutto il 31/12/2021, da corrispondersi in due tranches di pari importo, rispettivamente con la retribuzione del mese di gennaio e del mese di aprile 2022; per cessazioni e cambi di appalto si richiama la nota esplicativa allegata.
L’importo Una Tantum è corrisposto ai lavoratori aventi diritto in misura proporzionale ai mesi di servizio prestati nel periodo 1/7/2019-31/12/2021. A tal fine, le frazioni di mese di servizio pari o superiori a 15 giorni sono computate come mese intero, trascurandosi quelle inferiori. La contrattazione aziendale è delegata a definire, nei tempi previsti per l’erogazione, possibili modalità di remunerazione alternative e sostitutive di importo pari a quello previsto come Una Tantum.
Livello |
Importo Una Tantum Aprile 2022 |
---|---|
1 A | 186,07 |
1 B | 167,46 |
2 A | 229,81 |
2 B | 206,74 |
3 A | 242,02 |
3 B | 230,73 |
4 A | 257,83 |
4 B | 250,00 |
5 A | 281,50 |
5 B | 269,54 |
6 A | 310,43 |
6 B | 296,12 |
7 A | 343,12 |
7 B | 326,29 |
8 | 380,83 |
8 Quadro | 427,95 |
J | 148,85 |
Edilizia Industria Provincia di Roma: EVR anno 2022
L’ANCE Roma, con circolare del 25/3/2022, comunica che le parti firmatarie del CIPL Edilizia Industria per la provincia di Roma, hanno proceduto alla verifica degli indicatori territoriali contrattualmente previsti e alla conseguente determinazione dell’EVR per l’anno 2022
Con riferimento all’Elemento Variabile della Retribuzione (EVR) relativo all’anno 2022, si comunica l’ACER e le Organizzazioni Sindacali Provinciali hanno proceduto alla verifica degli indicatori territoriali contrattualmente previsti e alla conseguente determinazione degli importi erogabili nel territorio di Roma e Provincia.
Tale verifica è stata effettuata raffrontando il triennio 2021/2020/2019 con il triennio 2020/2019/2018 e gli indicatori territoriali presi in considerazione sono risultati positivi.
L’importo di EVR che ciascuna azienda deve concretamente erogare ai propri dipendenti è determinato di anno in anno in base ai risultati di due verifiche: a quella effettuata dalle parti sociali territoriali deve seguire, infatti, una verifica a livello aziendale.
L’esito di tale verifica può dare luogo a una delle seguenti situazioni:
a) Se entrambi i parametri aziendali risultano pari o positivi, l’azienda eroga l’EVR nella misura del 4% dei minimi tabellari in vigore alla data del 1° luglio 2018 (cfr. tabella A);
b) Se uno dei due parametri aziendali risulta negativo, l’azienda eroga l’EVR nella misura del 65% del suddetto 4% (cfr. tabella B).
c) Se entrambi i parametri risultano negativi, l’azienda non eroga l’EVR.
Tabella A – Imprese con entrambi i parametri aziendali pari o positivi
Misura di EVR a livello provinciale (4% dei minimi in vigore all’1/7/2018)
IMPIEGATI – Valori mensili
Livelli |
Importi in Euro |
---|---|
7° livello – Quadri e 1.a categoria super | 68,83 |
6° livello – 1.a categoria | 61,95 |
5° livello – 2.a categoria | 51,62 |
4° livello – Impiegati di 4° livello | 48,18 |
3° livello – 3.a categoria | 44,74 |
2° livello – 4.a categoria | 40,26 |
1° livello – 4.a categoria primo impiego | 34,41 |
OPERAI – Valori orari
Operai di produzione |
Importi in Euro |
---|---|
4° livello – operaio di 4° livello | 0,28 |
3° livello – operaio specializzato | 0,26 |
2° livello – operaio qualificato | 0,23 |
1° livello – operaio comune | 0,20 |
Operai discontinui |
Importi in Euro |
Guardiani (art. 6) | 0,18 |
Guardiani con alloggio (art. 6) | 0,16 |
Tabella B – Imprese con un parametro aziendale negativo
65% dell’EVR fissato a livello provinciale (cfr. Tab. A)
IMPIEGATI – Valori mensili
Livelli |
Importi in Euro |
---|---|
7° livello – Quadri e 1.a categoria super | 44,74 |
6° livello – 1.a categoria | 40,27 |
5° livello – 2.a categoria | 33,55 |
4° livello – Impiegati di 4° livello | 31,32 |
3° livello – 3.a categoria | 29,08 |
2° livello – 4.a categoria | 26,17 |
1° livello – 4.a categoria primo impiego | 22,37 |
OPERAI – Valori orari
Operai di produzione |
Importi in Euro |
---|---|
4° livello – operaio di 4° livello | 0,18 |
3° livello – operaio specializzato | 0,17 |
2° livello – operaio qualificato | 0,15 |
1° livello – operaio comune | 0,13 |
Operai discontinui |
Importi in Euro |
Guardiani (art. 6) | 0,12 |
Guardiani con alloggio (art. 6) | 0,10 |
L’impresa che, per il 2022, corrisponde ai propri dipendenti l’EVR nella misura ridotta di cui alla soprastante tabella B o che non corrisponde l’EVR, deve inviare entro il 15 maggio 2022 un’apposita autodichiarazione all’ACER e alla Cassa Edile di Roma e provincia, dandone comunicazione alle r.s.a. o r.s.u. laddove costituite.
Si precisa che l’EVR, come sopra determinato, spetta per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022. Pertanto, all’esito della verifica aziendale, con la prima retribuzione utile, le imprese dovranno corrispondere ai propri dipendenti anche l’EVR spettante per i mesi precedenti a partire da gennaio 2022, oltre che ovviamente quello spettante per il mese corrente.
Ispezioni ordinarie e straordinarie sulle imprese sociali
Pubblicato, nella gazzetta ufficiale, il decreto relativo alla definizione delle forme, dei contenuti e delle modalità dell’attività ispettiva sulle imprese sociali, nonché del contributo per l’attività ispettiva da porre a loro carico e l’individuazione dei criteri, dei requisiti e delle procedure per il riconoscimento degli enti associativi tra imprese sociali, e le forme di vigilanza su tali enti da parte del Ministero del lavoro. Sono assoggettati ai controlli gli enti in possesso della qualifica di impresa sociale, compresi quelli in scioglimento volontario o in concordato preventivo, ad eccezione di quelli sottoposti alla gestione commissariale, e di quelli sottoposti alle altre procedure concorsuali; tali controlli hanno luogo almeno una volta all’anno. Le imprese sociali che hanno acquisito la qualifica o si sono costituite entro il 31 dicembre di ciascun anno sono sottoposte ai controlli a partire dall’anno successivo (DM 29 marzo 2022). Le ispezioni straordinarie sono disposte dal Ministero qualora si rendano necessari approfondimenti sugli esiti dei controlli effettuati, al fine di effettuare verifiche a campione, a seguito di esposti di soci o di soggetti privati, su segnalazione di pubbliche amministrazioni e comunque ogni qualvolta se ne ravvisi l’opportunità.
Il riconoscimento delle associazioni è disposto con apposito decreto del direttore generale del Terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese. Le associazioni cui aderiscono almeno 1000 imprese sociali che, iscritte nel registro delle imprese di almeno 5 diverse regioni o province autonome, non abbiano deliberato lo scioglimento, presentano al Ministero un’istanza di riconoscimento corredata dai seguenti documenti: una copia dell’atto costitutivo, dello statuto e dell’eventuale regolamento interno; le dichiarazioni di adesione delle imprese sociali aderenti; un documento da cui risultino nome, cognome e qualifica degli amministratori, sindaci e direttori in carica e delle altre persone autorizzate a trattare per conto dell’associazione richiedente; documentazione comprovante che le stesse sono in grado di effettuare i controlli ordinari nei confronti degli enti aderenti, per il tramite delle loro articolazioni organizzative centrali e periferiche, e disporre di un numero di controllori, in possesso dei requisiti utili ai fini dell’iscrizione nell’elenco del personale abilitato ai controlli e alle ispezioni, tale da garantire l’esecuzione dei controlli ordinari di propria competenza.
Ciascuna impresa sociale è assoggettata a controllo ordinario almeno una volta all’anno. Si intendono controllate nell’anno le imprese sociali nei confronti delle quali il controllo, iniziato comunque entro la data del 31 dicembre, si conclude entro i termini previsti. Nei confronti delle imprese sociali aderenti alle associazioni, i controlli ordinari sono effettuati dalle associazioni medesime a mezzo di controllori iscritti nell’elenco, dalle stesse incaricati.
Le attività di controllo ordinario sulle imprese sociali sono effettuate da uno o più controllori appositamente incaricati dall’ente di appartenenza e devono svolgersi alla presenza del legale rappresentante dell’impresa o di un socio o amministratore appositamente delegato, nel rispetto del principio del contraddittorio.
Il rappresentante dell’impresa può essere assistito da altri amministratori, sindaci, soci, dipendenti o professionisti di fiducia. Gli amministratori ed i sindaci intervengono ogni qualvolta ciò sia richiesto dal controllore. Il controllo ha luogo, di norma, presso la sede sociale dell’impresa, ovvero presso altro luogo concordato con il rappresentante dell’ente.
Gli enti assoggettati a controllo hanno l’obbligo di mettere a disposizione del controllore i libri sociali, i registri ed i documenti, nonché di fornire i dati, le informazioni ed i chiarimenti richiesti. I libri, i registri e i documenti devono trovarsi presso la sede dell’impresa.
Nel caso in cui non siano state rilevate irregolarità, il controllo ordinario si conclude con la sottoscrizione del verbale di avvenuto controllo senza rilievi.
Se nel corso del controllo sono riscontrate irregolarità sanabili, il controllore diffida l’organo di amministrazione dell’impresa sociale a regolarizzarle, assegnandogli a tale scopo un termine non inferiore a trenta giorni e non superiore a novanta giorni. Alla scadenza del termine indicato il controllore verifica l’avvenuta regolarizzazione dandone atto nel relativo verbale. La diffida può essere impartita anche nel caso in cui, per il comportamento del legale rappresentante, l’attività di controllo venga ostacolata. In caso di mancata ottemperanza, anche parziale, alla diffida, il controllore, attraverso l’apposito verbale, formalizza una motivata proposta, non vincolante, di adozione del provvedimento di nomina di un commissario ad acta, o del provvedimento che dispone la perdita della qualifica di impresa sociale.
Nel caso in cui, a causa del comportamento ostativo del legale rappresentante, venga verificata l’impossibilità di effettuare il controllo, anche a seguito della diffida impartita, il controllore, dando atto nel verbale del mancato controllo, propone l’adozione del provvedimento di nomina di un commissario ad acta. Nel caso in cui il mancato controllo sia dovuto all’irreperibilità dell’ente, il controllore propone l’adozione del provvedimento che dispone la perdita della qualifica di impresa sociale.
Se nel corso del controllo sono riscontrate irregolarità non sanabili, il controllore, mediante l’apposito verbale, formalizza motivata proposta di adozione del provvedimento che dispone la perdita della qualifica di impresa sociale.
Le ispezioni straordinarie sono volte, invece, a verificare l’esatta osservanza delle norme legislative, regolamentari e statutarie dell’impresa sociale, la sussistenza dei requisiti della stessa, il regolare funzionamento dell’ente, il regolare svolgimento delle attività, la consistenza patrimoniale dell’impresa e delle relative attività e passività.
L’ispezione straordinaria deve essere avviata entro 15 giorni dal conferimento dell’incarico, o entro un termine più breve in caso di urgenza, e si svolge di norma presso la sede dell’impresa e negli altri luoghi ove si svolge l’attività della stessa, alla presenza del legale rappresentante o, se consentito dai funzionari incaricati, di un suo delegato. Il rappresentante dell’impresa può essere assistito da soci, dipendenti o professionisti di fiducia. Per ragioni eccezionali adeguatamente verbalizzate, può non essere consentita la presenza di specifici soggetti. Gli amministratori e i componenti dell’organo di controllo devono intervenire se richiesto dai funzionari incaricati.
Credito d’imposta ricerca, innovazione e design
I chiarimenti del Fisco per la fruizione del credito d’imposta in presenza di due esercizi fiscali (Agenzia delle entrate – Risposta 29 aprile 2022, n. 236) Nella fattispecie esaminata dall’Amministrazione finanziaria una S.r.l. svolge attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nel campo dell’intelligenza artificiale ed è controllata, a partire dal 5 maggio 2020, da una S.p.A..
Al fine di uniformare il proprio esercizio fiscale con quello della controllante, la S.r.l. ne ha modificato la data di chiusura al 30 aprile.
Pertanto, nel corso dell’anno solare 2020, saranno presenti due esercizi fiscali, uno con inizio 1° gennaio 2020 e termine 30 aprile 2020 e l’altro con inizio 1° maggio 2020 e termine 30 aprile 2021. La S.r.l., a fronte della modifica dell’esercizio sociale, chiede quale periodo temporale debba considerare per il calcolo del credito d’imposta ricerca, innovazione e design.
Il Fisco chiarisce che per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative, è riconosciuto un credito d’imposta (art. 1, commi 198 a 206, legge 27 dicembre 2019, n. 160).
La nuova disciplina opera per il periodo di imposta successivo al 31 dicembre 2019 e si sostituisce a quella del credito d’imposta per investimenti in ricerca e sviluppo il cui periodo di operatività è cessato anticipatamente il 31 dicembre 2019.
Con riferimento al caso prospettato dalla S.r.l., considerato che ” il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019″ ha una durata di quattro mesi (1° gennaio 2020 – 31 aprile 2020), la S.r.l. potrà beneficiare dell’agevolazione anche nel successivo periodo di imposta 1° maggio 2020 – 30 aprile 2021 avendo riguardo però ai soli investimenti effettuati nei primi otto mesi (1° maggio 2020 – dicembre 2020).
Anche in tal caso, il limite massimo delle spese ammissibili dovrà essere ragguagliato alla durata effettiva del periodo agevolato.
Sgravio contributivo su contratti di solidarietà difensivi
Entro il 16 luglio 2022 le aziende autorizzate dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali in relazione ai contratti di solidarietà difensivi accompagnati da CIGS stipulati al 30 novembre 2020 e a quelli in corso nel secondo semestre dell’anno precedente devono procedere al recupero delle riduzioni contributive. (Inps – Circolare 29 aprile 2022, n. 55). Lo sgravio contributivo riguarda le aziende che abbiano stipulato contratti di solidarietà difensivi al 30 novembre 2020, e quelle che abbiano avuto un contratto di solidarietà in corso nel secondo semestre dell’anno precedente, per i quali la Direzione Generale degli Ammortizzatori sociali e della formazione del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha adottato i provvedimenti di ammissione alla riduzione contributiva, a valere sullo stanziamento relativo all’anno 2020, i cui periodi di CIGS per solidarietà risultino conclusi entro il 31 marzo 2021. Lo sgravio è riconosciuto, per la durata del contratto di solidarietà e, comunque, per un periodo non superiore a 24 mesi nel quinquennio mobile, sulla contribuzione a carico del datore di lavoro, dovuta sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori interessati dalla contrazione dell’orario di lavoro in misura superiore al 20%. L’Inps ha precisato che procede all’esame delle istanze di sgravio soltanto con riferimento a periodi per i quali siano state inviate ed elaborate le denunce Uniemens, recanti le informazioni sulla retribuzione imponibile, sulla contribuzione obbligatoria versata e sulle prestazioni di CIGS conguagliate, riferite ai lavoratori interessati dalla riduzione dell’orario di lavoro concordata nei contratti di solidarietà. In proposito ha evidenziato che il conguaglio delle integrazioni salariali erogate dalle aziende autorizzate deve essere effettuato, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento di concessione, se successivo. La riduzione contributiva deve essere: Restano escluse dalla riduzione contributiva le seguenti forme di contribuzione, dovute dai datori di lavoro interessati: La fruizione del beneficio è subordinata alla regolarità contributiva e al rispetto della parte economica degli accordi e contratti collettivi. Alle imprese ammesse a fruire della riduzione contributiva è assegnato il codice di autorizzazione “1W”.
La misura della riduzione contributiva è pari al 35% della contribuzione a carico del datore di lavoro.
Riguardo all’effettiva misura della riduzione contributiva da conguagliare, ha chiarito che gli importi contenuti nei decreti direttoriali e comunicati alle imprese interessate costituiscono la misura massima dell’agevolazione fruibile. Fermo restando detto limite massimo, possono essere conguagliate solo le somme effettivamente spettanti, calcolate con le seguenti modalità.
– applicata sui contributi versati per ciascun dipendente interessato dall’abbattimento dell’orario di lavoro, come stabilito nel contratto di solidarietà;
– rapportata a ciascun periodo di paga ricompreso nell’arco temporale di autorizzazione alla fruizione del beneficio stesso.
Considerato che l’obbligazione contributiva sorge alla scadenza del periodo di paga, le riduzioni contributive sono applicabili nel periodo cui si riferisce la denuncia contributiva, in relazione all’orario di lavoro effettuato da ogni lavoratore.
Conseguentemente, per ogni mese i datori di lavoro hanno diritto alla riduzione del 35% sulla parte dei contributi a loro carico per ogni lavoratore che, in detto mese, abbia un orario ridotto in misura superiore al 20% rispetto a quello contrattuale.
– il contributo previsto dall’articolo 25, comma 4, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, in misura pari allo 0,30% della retribuzione imponibile;
– il contributo di solidarietà sui versamenti destinati alla previdenza complementare e/o ai fondi di assistenza sanitaria di cui alla legge 1° giugno 1991, n. 166;
– il contributo di solidarietà per i lavoratori dello spettacolo, di cui all’articolo 1, commi 8 e 14, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182.
Nel flusso Uniemens l’importo del beneficio è contraddistinto con la causale “L983”.
Le aziende che hanno diritto al beneficio e che hanno sospeso o cessato l’attività, ai fini della fruizione dello sgravio spettante, devono avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (UniEmens/vig).
PNRR: novità per pagamenti e fattura elettronica
Pubblicato nella G.U. n. 100 del 30 aprile 2022, il D.L. 30 aprile 2022, n. 36 recante ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Tra le novità, l’art. 18 prevede disposizioni riguardanti le sanzioni per mancata accettazione dei pagamenti elettronici, la fatturazione elettronica e i pagamenti elettronici. Le nuove disposizioni previste dal nuovo DL PNRR anticipano al 30 giugno 2022, e non più dal 1° gennaio 2023, la decorrenza del regime sanzionatorio previsto nei confronti degli esercenti attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, nonché professionali, che rifiutano il pagamento con carta di qualsiasi importo. Per tali soggetti quindi, dal 30 giugno 2022, in caso di mancata accettazione di un pagamento con carta di debito o credito è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma pari a 30 euro, aumentata del 4% del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l’accettazione del pagamento. Inoltre, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, la fatturazione elettronica viene estesa anche per i soggetti passivi che rientrano nel regime di vantaggio di cui all’art. 27, co. 1 e 2, D.L. n. 98/2011, conv. con modif. in L. 111/2011, che applicano il regime forfettario di cui all’art. 1, commi da 54 a 89, L. n. 190/2014, e nei confronti delle associazioni sportive che hanno esercitato l’opzione di cui agli artt. 1, 2, L. n. 398/1991, in precedenza esonerati.
L’obbligo di fatturazione elettronica decorre dal dal 1° luglio 2022 per i soggetti che nell’anno precedente abbiano conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a euro 25.000, e a partire dal 1° gennaio 2024 per i restanti soggetti.
Per il terzo trimestre del periodo d’imposta 2022, le sanzioni previsti in caso di mancata fatturazione (art. 6, co. 2, D.Lgs. n. 471/1997), non si applicano ai soggetti ai quali l’obbligo di fatturazione elettronica è esteso a decorrere dal 1° luglio 2022, se la fattura elettronica è emessa entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.
Bonus locazioni: chiarimenti sui limiti alla fruizione
Fortini chiarimenti sui limiti alla fruizione del credito di imposta per canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda (Agenzia delle entrate – Risposta 29 aprile 2022, n. 237). Nel caso di specie, la società istante S.r.l., fa parte del gruppo ha come oggetto principale della propria attività la vendita al minuto di capi di abbigliamento e relativi accessori. a) che venga confermato che il limite massimo complessivo degli Aiuti di Stato a cui essa deve fare riferimento per la determinazione dell’entità fruibile del credito d’imposta di cui agli articoli 28 del decreto legge n. 34 del 2020, 8 e 8-bis del decreto legge n. 137 del 2020 è il limite vigente alla data di presentazione delle dichiarazioni dei redditi in cui il credito stesso viene indicato, considerato che Alfa S.r.l. non lo ha utilizzato in compensazione né lo ha ceduto; Con riferimento al caso di specie, ne deriva che, in base alla scelta del contribuente, che può individuare la ” data in cui l’aiuto è stato messo a disposizione del beneficiario” tra la ” data di presentazione della dichiarazione dei redditi” e la ” data di approvazione della compensazione”, il credito d’imposta spettante alla società istante per i canoni di locazione e affitto d’azienda soggiace: In tal caso, ai fini della verifica del predetto limite massimo di 1.800.000 euro, bisognerà tenere conto della fruizione del credito d’imposta maturato precedentemente e di altri eventuali aiuti soggetti alle previsioni della sezione 3.1 del “Quadro Temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza da Covid-19”. Come riportato anche dalla società istante, la Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final ” Quadro temporaneo per le misure di aiuti di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19″ è stata, da ultimo, modificata dalla Comunicazione 2021/C 473/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 24 novembre 2021.
L’attività viene principalmente svolta all’interno di negozi dislocati in tutta Italia, detenuti dalla società istante in forza di contratti di locazione e affitto d’azienda, in ossequio alle cui previsioni la predetta società corrisponde i canoni contrattualmente pattuiti.
A causa della situazione di emergenza sanitaria correlata all’epidemia di Covid- 19, l’attività esercita da la S.r.l. ha subito un radicale crollo dei ricavi, fino all’azzeramento degli stessi nei periodi di totale chiusura degli esercizi commerciali, ma in generale comunque rivelatosi consistente anche nei periodi in cui i singoli negozi sono potuti rimanere aperti.
Nonostante l’azzeramento (nei periodi di chiusura totale) o la radicale riduzione dei ricavi, la società istante ha continuato a pagare (in alcuni casi avendo solo beneficiato di “posticipazioni” delle scadenze di pagamento e/o di altre dilazioni) i canoni di locazione dovuti per l’occupazione dei singoli negozi in cui svolge la propria attività, così registrando, come altri operatori economici, uscite di cassa costanti, non correlate alle entrate normalmente realizzate.
La società istante chiede di conoscere la corretta interpretazione dell’articolo 28 del decreto legge n. 34 del 2020 e degli articoli 8 e 8-bis del decreto legge n. 137 del 2020 con esclusivo riferimento all’individuazione del limite massimo previsto dalla Comunicazione della Commissione Europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863, alla luce di quanto chiarito con la decisione della Commissione Europea C(2021) 7521 del 15 ottobre 2021.
In particolare, la società istante chiede:
b) di chiarire come debba essere interpretato l’ultimo intervento di modifica del Quadro temporaneo, laddove dispone che “(…) in qualsiasi momento, l’importo complessivo dell’aiuto non supera 2,3 milioni di euro per impresa”. Al riguardo, infatti, la società istante ritiene che la formulazione letterale della norma di modifica e, in particolare, l’utilizzo dell’espressione ” in qualsiasi momento” debba interpretarsi quale completo superamento dei limiti precedenti individuati, con l’effetto di generalizzare il massimale a 2,3 milioni di euro, a prescindere dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui il credito è stato esposto o di utilizzo in compensazione del credito stesso.
– al limite di 800.000 euro, se lo stesso si considera ricevuto dal 19 marzo 2020 al 27 gennaio 2021;
– al limite di 1.800.000 euro, se il credito si considera ricevuto dal 28 gennaio 2021 al 30 giugno 2022.
Nel caso rappresentato, la società istante ha esposto nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta 1° dicembre 2019 – 30 novembre 2020 (Redditi SC 2020) un credito di imposta (non utilizzato in compensazione, né ceduto a terzi), determinato con esclusivo riferimento ai canoni di locazione e affitto d’azienda relativi ai mesi di …, … e … dell’anno 2020, effettivamente pagati entro la data di chiusura dell’esercizio.
La predetta dichiarazione è stata presentata in data 2 novembre 2021.
Nel presupposto della correttezza dei predetti dati (condizione non oggetto di verifica in questa sede) ne deriva che l’aiuto di cui si discute può considerarsi concesso dopo la data del 27 gennaio 2021 (ed entro la data del 30 giugno 2022) allorché il contribuente, come sembra emergere dall’istanza di interpello, faccia riferimento alla data di presentazione della suddetta dichiarazione dei redditi (relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa) – con la conseguenza che lo stesso soggiace al limite di 1.800.000 euro.
La società istante potrà fruire anche del credito d’imposta spettante per i canoni di locazione e affitto d’azienda dovuti per i mesi di …, … e … 2020, effettivamente pagati dopo il 30 novembre 2020, purché sulla base delle indicazioni fornite in precedenza, l’aiuto possa considerarsi concesso entro il 30 giugno 2022.
A seguito della predetta modifica (“Sesta modifica”) della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, la lettera a) del punto 22 della Sezione 3.1. ” Aiuti di importo limitato” prevede ora che, ” in qualsiasi momento “, l’importo complessivo dell’aiuto concedibile per impresa non possa superare il limite di 2,3 milioni di euro.
L’aiuto può essere concesso entro e non oltre il 30 giugno 2022 e, come viene precisato in un’apposita nota della Comunicazione in esame, ” se l’aiuto è concesso sotto forma di agevolazioni fiscali, la passività fiscale in relazione alla quale è concessa tale agevolazione deve essere sorta entro il 30 giugno 2022″.
Tuttavia, come riportato in precedenza, con riferimento agli aiuti oggetto della presente istanza di interpello, la decisione della Commissione Europea C(2022) 171 final dell’11 gennaio 2022 ha soltanto autorizzato l’estensione al 30 giugno 2022 del termine precedentemente fissato al 31 dicembre 2021 per l’individuazione della data di concessione.Sono rimasti, invece, inalterati i massimali, motivo per cui gli aiuti di cui sopra possono essere fruiti fino al limite complessivo di 800.000 euro per impresa unica se ricevuti dal 19 marzo 2020 al 27 gennaio 2021 e fino al limite complessivo di 1.800.000 euro per impresa unica se ricevuti dal 28 gennaio 2021 alla data del 30 giugno 2022.
Una tantum ad aprile per il personale del CCNL Autoferrotranvieri
Con la retribuzione del mese di aprile spetta la seconda tranche di una tantum per il personale delle ferrovie impiegato almeno 80% della attività in servizi di linea non soggetti ad obblighi di servizio
Per il personale impiegato nel periodo gennaio 2018/dicembre 2020 in misura almeno pari all’80% della propria attività nei servizi di linea non soggetti a obblighi di servizio pubblico, in considerazione del particolare e perdurante stato di crisi economico/finanziaria del settore in forza a tempo indeterminato al 17/6/2021, a copertura del periodo 2018 -2020, riconoscimento di una somma una tantum di Euro 680.00 lordi al par. 175, riparametrato secondo la scala parametrale vigente, da corrispondere, in tre rate. La prima erogata con la retribuzione di ottobre 2021 (Euro 200,00 lordi), la seconda da erogare con la retribuzione di aprile 2022 (Euro 200.00 lordi) e la terza con la retribuzione di luglio 2023 (Euro 280,00 lordi).
L’una tantum
– verrà rapportata ai mesi di effettiva prestazione (computando mese intero la frazione superiore ai 15 giorni) svolta nel periodo 2018/2020;
– sarà riproporzionata nei casi di lavoro part-time, sulla base dell’orario convenuto nei contratto individuale;
– verrà erogata anche al personale a tempo determinato in forza alla data di sottoscrizione del verbale 17/6/2021. Per questi lavoratori, l’una tantum verrà rapportata ai mesi di effettiva prestazione (computando mese intero la frazione superiore ai 15 giorni) svolta all’interno del periodo 2018/2020 nell’ambito del contratto a termine in atto alla data del 17/6/2021, ivi comprese eventuali proroghe,
– non ha alcun effetto o incidenza su tutti gli istituti contrattuali e di legge e non rientra nella base di calcolo del T.F.R. e della contribuzione ai Fondo Priamo.
Figure professionali |
Param. |
Ottobre 2021 |
Aprile 2022 |
Luglio 2023 |
Una tantum |
---|---|---|---|---|---|
RESP. UNITÀ AMM.VA / TECNICA COMPLESSA | 250 | 428,57 | 285,71 | 400,00 | 971,43 |
PROFESSIONAL | 230 | 394,29 | 262,86 | 368,00 | 893,71 |
CAPO UNITÀ ORGAN.Va AMM.Va / TECNICA | 230 | 394,29 | 262,86 | 368,00 | 893,71 |
COORDINATORE DI ESERCIZIO | 210 | 360,00 | 240,00 | 336,00 | 816,00 |
COORDINATORE | 210 | 360,00 | 240,00 | 336,00 | 816,00 |
COORDINATORE FERROVIARIO (Pos.2) | 210 | 360,00 | 240,00 | 336,00 | 816,00 |
CAPO UNITÀ TECNICA | 205 | 351,43 | 234,29 | 328,00 | 796,57 |
COORDINATORE DI UFFICIO | 205 | 351,43 | 234,29 | 328,00 | 796,57 |
COORDINATORE FERROVIARIO (Pos.1) | 202 | 346,29 | 230,86 | 323,20 | 784,91 |
SPECIALISTA TECNICO / AMMINISTRATIVO | 193 | 330,86 | 220,57 | 308,80 | 749,94 |
ADDETTO ALL’ESERCIZIO | 193 | 330,86 | 220,57 | 308,80 | 749,94 |
CAPO STAZIONE | 193 | 330,86 | 220,57 | 308,80 | 749,94 |
ASSISTENTE COORDINATORE | 193 | 330,86 | 220,57 | 308,80 | 749,94 |
TECNICO DI BORDO | 190 | 325,71 | 217,14 | 304,00 | 738,29 |
MACCHINISTA (Pos.4) | 190 | 325,71 | 217,14 | 304,00 | 738,29 |
CAPO OPERATORI | 188 | 322,29 | 214,86 | 300,80 | 730,51 |
MACCHINISTA (Pos.3) | 183 | 313,71 | 209,14 | 292,80 | 711,09 |
OPERATORE DI ESERCIZIO (Pos.4) | 183 | 313,71 | 209,14 | 292,80 | 711,09 |
OPERATORE CERTIFICATORE | 180 | 308,57 | 205,71 | 288,00 | 699,43 |
COORDINATORE DELLA MOBILITÀ | 178 | 305,14 | 203,43 | 284,80 | 691,66 |
COLLABORATORE DI UFFICIO | 175 | 300,00 | 200,00 | 280,00 | 680,00 |
OPERATORE DI ESERCIZIO (Pos.3) | 175 | 300,00 | 200,00 | 280,00 | 680,00 |
OPERATORE TECNICO | 170 | 291,43 | 194,29 | 272,00 | 660,57 |
ADDETTO ALLA MOBILITÀ | 170 | 291,43 | 194,29 | 272,00 | 660,57 |
MACCHINISTA (Pos.2) | 165 | 282,86 | 188,57 | 264,00 | 641,14 |
CAPO TRENO (Pos.3) | 165 | 282,86 | 188,57 | 264,00 | 641,14 |
OPERATORE QUALIFICATO (Pos.2) | 160 | 274,29 | 182,86 | 256,00 | 621,71 |
OPERATORE DI GESTIONE | 158 | 270,86 | 180,57 | 252,80 | 613,94 |
OPERATORE DI ESERCIZIO (Pos.2) | 158 | 270,86 | 180,57 | 252,80 | 613,94 |
OPERATORE DI MOVIMENTO e GESTIONE | 158 | 270,86 | 180,57 | 252,80 | 613,94 |
CAPO TRENO (Pos.2) | 158 | 270,86 | 180,57 | 252,80 | 613,94 |
OPERATORE QUALIFICATO DI UFFICIO (Pos.2) | 155 | 265,71 | 177,14 | 248,00 | 602,29 |
ASSISTENTE ALLA CLIENTELA | 154 | 264,00 | 176,00 | 246,40 | 598,40 |
MACCHINISTA (Pos.1) | 153 | 262,29 | 174,86 | 244,80 | 594,51 |
OPERATORE QUALIFICATO DELLA MOBILITÀ | 151 | 258,86 | 172,57 | 241,60 | 586,74 |
OPERATORE F.T.A. (Pos.2) | 145 | 248,57 | 165,71 | 232,00 | 563,43 |
OPERATORE DI STAZIONE (Pos.2) | 143 | 245,14 | 163,43 | 228,80 | 555,66 |
OPERATORE QUALIFICATO DI UFFICIO (Pos.1) | 140 | 240,00 | 160,00 | 224,00 | 544,00 |
OPERATORE DI ESERCIZIO (Pos.1) | 140 | 240,00 | 160,00 | 224,00 | 544,00 |
OPERATORE QUALIFICATO (Pos.1) | 140 | 240,00 | 160,00 | 224,00 | 544,00 |
CAPO TRENO (Pos.1) | 140 | 240,00 | 160,00 | 224,00 | 544,00 |
OPERATORE DI STAZIONE (Pos.1) | 139 | 238,29 | 158,86 | 222,40 | 540,11 |
OPERATORE DELLA MOBILITA’ | 138 | 236,57 | 157,71 | 220,80 | 536,23 |
CAPO SQUADRA OPERATORI DI MANOVRA | 135 | 231,43 | 154,29 | 216,00 | 524,57 |
OPERATORE DI SCAMBI CABINA | 135 | 231,43 | 154,29 | 216,00 | 524,57 |
OPERATORE DI UFFICIO | 130 | 222,86 | 148,57 | 208,00 | 505,14 |
OPERATORE DI MANUTENZIONE | 130 | 222,86 | 148,57 | 208,00 | 505,14 |
COLLABORATORE DI ESERCIZIO | 129 | 221,14 | 147,43 | 206,40 | 501,26 |
OPERATORE DI MANOVRA | 123 | 210,86 | 140,57 | 196,80 | 477,94 |
CAPO SQUADRA AUSILIARI | 121 | 207,43 | 138,29 | 193,60 | 470,17 |
OPERATORE GENERICO | 116 | 198,86 | 132,57 | 185,60 | 450,74 |
AUSILIARIO | 110 | 188,57 | 125,71 | 176,00 | 427,43 |
AUSILIARIO GENERICO | 100 | 171,43 | 114,29 | 160,00 | 388,57 |