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INPS: nuovo ambito di applicazione del Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali

1 Febbraio 2022 da Teleconsul Editore S.p.A.

L’Inps comunica il nuovo ambito di applicazione del Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali.

Sono beneficiari degli interventi a sostegno del reddito garantiti dal Fondo, i dipendenti dei datori di lavoro del settore delle attività professionali, che occupano mediamente più di tre dipendenti, compresi gli apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante e con l’esclusione dei dirigenti.
Tuttavia, il Ministero del lavoro ha segnalato la necessità di riconsiderare l’ambito di applicazione del Fondo, al fine di escludere i titolari di farmacia dall’alveo dei datori di lavoro tenuti al versamento del contributo di finanziamento al Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali.
Peraltro, la legge 30 dicembre 2021, n. 234 (bilancio 2022) ha modificato l’assetto normativo vigente in materia di ammortizzatori sociali. In particolare, a decorrere dal 1° gennaio 2022, sono da ricomprendere nella platea dei destinatari delle tutele garantite dai Fondi di solidarietà bilaterali – alla cui disciplina sono assoggettati i datori di lavoro che occupano almeno un dipendente – anche i lavoratori a domicilio e i lavoratori assunti in apprendistato con qualunque tipologia contrattuale.
Alla luce delle nuove indicazioni ministeriali, sono tenuti all’iscrizione al Fondo di solidarietà in oggetto, i datori di lavoro del settore delle attività professionali, come individuati di seguito.

1FONDO ATTIVITA’ PROFESSIONALI – AMBITO DI APPLICAZIONE (Allegato 1)
2ATECODescrizione ATECOCSCCA
369.10.10Attività degli studi legali70701
4– difesa degli interessi di una parte nei confronti di un’altra parte effettuata da (o sotto la direzione di) persone abilitate ad esercitare la professione forense, innanzi a un tribunale o altro organo giudiziario, e in particolare: l’assistenza e rappresentanza nei processi civili, l’assistenza e rappresentanza nei processi penali, l’assistenza e rappresentanza in materia di controversie del lavoro
5– attività di consulenza giuridica e legale
669.10.20Attività degli studi notarili70701
7– consulenza nella stesura di documenti legali: statuti, accordi di collaborazione o documenti simili inerenti alla costituzione di società, brevetti e diritti d’autore, redazione di atti legali, di testamenti, di atti fiduciari ecc.
8– altre attività notarili, di ufficiali giudiziari, di arbitrato e conciliazione
9– attività di notai
1069.20.11Servizi forniti da dottori commercialisti70701
11– predisposizione o revisione di documenti di contabilità finanziaria
12– registrazione delle transazioni commerciali delle imprese o di altri soggetti
13– compilazione di dichiarazioni dei redditi per conto di persone fisiche e giuridiche
14– funzioni di sindaco
1569.20.12Servizi forniti da ragionieri e periti commerciali70701
16– predisposizione o revisione di documenti di contabilità finanziaria
17– registrazione delle transazioni commerciali delle imprese o di altri soggetti
18– compilazione di dichiarazioni dei redditi per conto di persone fisiche e giuridiche
19– funzioni di sindaco
2069.20.13Servizi forniti da revisori contabili, periti, consulenti ed altri soggetti che svolgono attività in materia di amministrazione, contabilità e tributi70701
21– predisposizione o revisione di documenti di contabilità finanziaria
22– attività di assistenza e di rappresentanza (esclusa la rappresentanza legale) dei clienti innanzi alle autorità tributarie
23– funzioni di sindaco
2469.20.15Gestione ed amministrazione del personale per conto terzi70708escluso se 9A

se 5J e 5K solo se +3 e <15

2569.20.15Gestione ed amministrazione del personale per conto terzi70701
2669.20.20Attività delle società di revisione e certificazione di bilanci70708escluso se 9A

se 5J e 5K solo se +3 e <15

27– revisione e certificazione dei bilanci
28– elaborazione, analisi e certificazione dei rendiconti finanziari
29– consulenza economico finanziaria in ambito contrattuale
3069.20.30Attività dei consulenti del lavoro70701
3171.11.00Attività degli studi di architettura70701
32– attività di consulenza in campo architettonico: progettazione di edifici e stesura dei progetti, pianificazione urbanistica e architettura del paesaggio
3371.12.10Attività degli studi di ingegneria70701
 ABCD
2ATECODescrizione ATECOCSCCA
34– attività di progettazione ingegnerizzata (che comportano l’applicazione di leggi e principi dell’ingegneria alla progettazione di macchinari, materiali, apparecchiature e strumentazioni, strutture, processi e sistemi) e attività di consulenza relative a: macchinari, processi industriali e impianti industriali; progetti connessi all’ingegneria civile, idraulica e dei trasporti; progetti di gestione delle risorse idriche70701
35– elaborazione e realizzazione di progetti relativi all’ingegneria elettrica ed elettronica, all’ingegneria mineraria, all’ingegneria chimica, meccanica ed industriale e all’ingegneria dei sistemi e della sicurezza
36– elaborazione di progetti che comportano l’impiego di impianti di condizionamento dell’aria, di refrigerazione, ingegneria sanitaria e di controllo dell’inquinamento, ingegneria acustica ecc.
3771.12.20Servizi di progettazione di ingegneria integrata70708escluso se 9A

se 5J e 5K solo se +3 e <15

38– attività di consulenza tecnica, di progettazione, direzione dei lavori, piani di manutenzione, svolte in forma integrata relativamente a vari campi dell’architettura e dell’ingegneria; gestione di progetti di costruzioni civili e industriali
39– realizzazione di progetti di ingegneria integrata “chiavi in mano”
40refrigerazione, ingegneria sanitaria e di controllo dell’inquinamento, ingegneria acustica ecc.
4171.12.30Attività tecniche svolte da geometri70701
42– attività di progettazione, direzione ed assistenza ai lavori di costruzione svolte da geometri
4371.12.40Attività di cartografia e aerofotogrammetria70708escluso se 9A

se 5J e 5K solo se +3 e <15

44– attività concernenti la cartografia e i sistemi di informazione spaziale, aerofotogrammetria inclusa
4571.12.50Attività di studio geologico e di prospezione geognostica e mineraria70708escluso se 9A

se 5J e 5K solo se +3 e <15

46– indagini geofisiche, geologiche e sismologiche
47– attività riguardanti le indagini geodetiche: indagini su terreni e confini, indagini idrologiche, indagini geologiche e idrogeologiche, indagini del sottosuolo
4871.20.10Collaudi e analisi tecniche di prodotti70701
49attività relative ai collaudi chimici o di altro tipo su materiali e prodotti, tra cui: prove di acustica e di vibrazioni, prove sulla composizione e sulla purezza di minerali ecc.
50– prove nel settore dell’igiene alimentare, inclusi i controlli veterinari e il controllo della produzione alimentare
51– analisi delle caratteristiche, delle proprietà fisiche e delle prestazioni dei materiali, come resistenza, spessore, durata, radioattività ecc.
52prove di qualificazione e di affidabilità
53– test di prestazioni di macchinari finiti: motori, automobili, attrezzature elettroniche ecc.
54esami radiografici di saldature e giunzioni
55analisi dei guasti
56analisi e misurazione di indicatori ambientali: inquinamento atmosferico e idrico ecc.
57attività dei laboratori della polizia scientifica
58prove effettuate tramite l’impiego di modelli (esempio: aeromobili, navi, dighe ecc.)
5971.20.21Controllo di qualità e certificazione di prodotti processi e sistemi70701
60– certificazione dei prodotti, inclusi beni di consumo, autoveicoli, aeromobili, contenitori pressurizzati, impianti nucleari ecc.
61– prove periodiche stradali della sicurezza degli autoveicoli e dei motocicli (revisione a norma di legge)
62– certificazione dei processi di produzione ecc.
63– certificazione dei sistemi di gestione per la qualità, l’ambiente e la sicurezza
6471.20.22Attività per la tutela di beni di produzione controllata70701
6572.11.00Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle biotecnologie70701
 ABCD
2ATECODescrizione ATECOCSCCA
6672.19.01Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo della geologia70701
6772.19.09Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle altre scienze naturali e dell’ingegneria70701
68attività di ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali e dell’ingegneria (ad esclusione della ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle biotecnologie), scienze naturali, ingegneria e della tecnologia, scienze mediche, scienze agricole, attività di ricerca e sviluppo interdisciplinari, principalmente nel campo delle scienze naturali e dell’ingegneria
6974.90.11Consulenza agraria fornita da agronomi70708escluso se 9A

se 5J e 5K solo se +3 e <15

70– servizi prestati da agronomi
7174.90.12Consulenza agraria fornita da agrotecnici e periti agrari70708escluso se 9A

se 5J e 5K solo se +3 e <15

72– servizi prestati da agrotecnici e da economisti specializzati in agricoltura a favore delle aziende agricole ecc.
7374.90.91Attività tecniche svolte da periti industriali70708escluso se 9A

se 5J e 5K solo se +3 e <15

7474.90.93Altre attività di consulenza tecnica n.c.a.70708escluso se 9A

se 5J e 5K solo se +3 e <15

75– consulenza ambientale
76– consulenza tecnica per l’ottenimento dei brevetti industriali
77– consulenza risparmio energetico
7874.90.99Altre attività professionali n.c.a.70708escluso se 9A

se 5J e 5K solo se +3 e <15

79– attività di intermediazione aziendale, ad esempio per la compravendita di piccole e medie imprese, inclusi gli studi professionali (sono escluse le attività di intermediazione immobiliare e assicurativo)
80– attività di intermediazione per l’acquisto e la vendita di licenze d’uso
81– attività peritali non inerenti al settore immobiliare o assicurativo (per antiquariato, gioielleria..)
82– attività dei periti calligrafici, sommelier ecc.
83– agenzie finalizzate alla ricerca di acquirenti tra gli editori, produttori ecc. per i libri, le opere teatrali, le opere d’arte, le fotografie ecc. dei propri clienti
84– servizi di gestione dei diritti d’autore e loro ricavi
85– gestione dei diritti connessi alla proprietà industriale: licenze ecc.
86– attività degli archeologi
8775.00.00Servizi veterinari70702
8886.21.00Servizi degli studi medici di medicina generale70702
89visite mediche e cure nel settore della medicina generale effettuate da medici generici
9086.22.01Prestazioni sanitarie svolte da chirurghi70702
9186.22.02Ambulatori e poliambulatori del Servizio Sanitario Nazionale70702
9286.22.03Attività dei centri di radioterapia70702
9386.22.04Attività dei centri di dialisi70702
9486.22.05Studi di omeopatia e di agopuntura70702
9586.22.06Centri di medicina estetica70702
9686.22.09Altri studi medici specialistici e poliambulatori70702
97– visite mediche e cure nel settore della medicina specialistica effettuate da medici specialisti
9886.23.00Attività degli studi odontoiatrici70702
9986.90.11Laboratori radiografici70702
10086.90.12Laboratori di analisi cliniche70702
10186.90.13Laboratori di igiene e profilassi70702
10286.90.21Fisioterapia70702
ABCD
2ATECODescrizione ATECOCSCCA
10386.90.29Altre attività paramediche indipendenti n.c.a.70702
104– servizi di assistenza sanitaria non erogati da ospedali o da medici o dentisti: attività di infermieri, o altro personale paramedico nel campo dell’optometria, idroterapia, massaggi curativi, terapia occupazionale, logopedia, chiropodia, chiroterapia, ippoterapia, ostetriche ecc.
105– attività del personale paramedico odontoiatrico come gli specialisti in terapia dentaria, gli igienisti
10686.90.30Attività svolta da psicologi70702
107– servizi di salute mentale forniti da psicanalisti, psicologi e psicoterapisti
10886.90.41Attività degli ambulatori tricologici70702
10988.10.00Assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili70704
110

111

112

113

servizi sociali di consulenza, assistenza sociale e simili svolti a favore di anziani e disabili, presso il loro domicilio o altrove, ed erogati da enti pubblici o da organizzazioni private, operanti a livello nazionale o gruppi di autoaiuto operanti a livello locale, nonché da specialisti che forniscono servizi di consulenza: visita ad anziani e adulti disabili, supporto alle attività quotidiane per anziani e adulti disabili
11490.03.01Attività dei giornalisti indipendenti70701
11593.19.92Attività delle guide alpine70401se con 3X o 3B solo tra +3 e <50
116

 

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Destinazione previdenza complementare nelle Federazioni Sportive Nazionali

1 Febbraio 2022 da Teleconsul Editore S.p.A.

Siglato il 26/1/2022, l’accordo relativo alla destinazione delle risorse economiche accantonate dai datori di lavoro per la previdenza complementare del personale dirigente della Sport e Salute e delle Federazioni Sportive Nazionali.

In occasione della sottoscrizione dell’accordo per il CCNL del personale dirigente della Sport e Salute e delle Federazioni Sportive Nazionali 2015/2017, si è stipulato il suddetto accordo.
Le risorse economiche poste a carico dei datori di lavoro a decorrere dall’1/8/2013 saranno liquidate a ciascun dipendente in servizio alla data di sottoscrizione del presente accordo nella misura dallo stesso maturata fino al 31/12/2021. Le risorse economiche accantonate da Sport e Salute e dalle Federazioni Sportive Nazionali con riferimento al periodo antecedente il 1/8/2013 resteranno nella disponibilità dei datori di lavoro.
Al fine di dare piena attuazione all’accordo sindacale del 5/12/2012 le parti convengono di avviare, a decorrere dall’1/1/2022, la raccolta delle adesioni al Fondo di previdenza complementare Perseo Sirio, confermando le quote di contribuzione individuate nel predetto accordo.

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Idraulico-forestale e idraulico-agraria: i nuovi minimi retributivi previsti dal CCNL

1 Febbraio 2022 da Teleconsul Editore S.p.A.

  Pubblicate, le tabelle retributive, a seguito del il rinnovo del CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria

 

Lo scorso dicembre è stato sottoscritto il rinnovo del CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria scaduto il 31/12/2012.
Il contratto ha durata quadriennale, decorre pertanto dal 01 gennaio 2021 e scade il 31 dicembre 2024
Il rinnovo prevedeva gli aumenti dei minimi contrattuali operando il calcolo sui livelli retributivi del II livello operai (parametro 108) e II livello impiegati (parametro 108), per cui erano stati riparametrati redazionalmente, secondo la scala parametrale in vigore.
L’incremento dei minimi contrattuali del II livello operai e del II livello impiegati pari a complessivi 100 Euro lordi per il periodo di vigenza contrattuale così riparametrati:
– 1° dicembre 2021 Euro 50 lordi.
– 1° marzo 2023 Euro 50 lordi.
Pertanto, queste sono le tabelle pubblicate dalle parti

OPERAI FORESTALI CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO

 

Tabella delle retribuzioni in vigore dall’1/12/2021

Livello

Paga conglobata al 1/12/2011

Aumenti 1/12/2021

Totale nazionale conglobato

5 – SPEC. SUPER1.428,3356,941.485,27
4 – SPECIALIZZ.1.344,5753,701.398,27
3 – QUAL. SUPER1.286,5551,391.337,94
2 – QUALIFICATO1.256,1650,001.306,16
1 – COMUNE1.159,0746,301.205,37

OPERAI FORESTALI CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO

 

Tabella delle retribuzioni in vigore dall’1/12/2021 – Paga oraria

Livello

Minimo retributivo nazionale conglobato

3° elemento 31,36%

Totale salario nazionale

T.f.r. sul minimo naz. conglobato 9,15%

5 – SPEC. SUPER8,792,7611,550,80
4 – SPECIALIZZ.8,272,5910,860,76
3 – QUAL. SUPER7,922,4810,400,72
2 – QUALIFICATO7,732,4210,150,71
1 – COMUNE7,132,249,370,65

N.B. il 3° elemento e il TFR vanno calcolati sulla somma del minimo nazionale conglobato e del salario integrativo regionale

IMPIEGATI FORESTALI

Tabella delle retribuzioni in vigore dall’1/12/2021

Livello

Paga conglobata al 1/12/2011

Aumenti 1/12/2021

Totale nazionale conglobato

6°1.765,3270,371.835,69
5°1.537,8061,571.599,37
4°1.414,6156,481.471,09
3°1.329,3253,241.382,56
2°1.253,4650,001.303,46
1°1.159,0746,301.205,37

TABELLE DALL’1/3/2023

OPERAI FORESTALI CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO

 

Tabella delle retribuzioni in vigore dall’1/3/2023

Livello

Paga conglobata al 1/12/2021

Aumenti 1/3/2023

Totale nazionale conglobato

5 – SPEC. SUPER1.485,2756,941.542,22
4 – SPECIALIZZ.1.398,2753,701.451,98
3 – QUAL. SUPER1.337,9451,391.389,33
2 – QUALIFICATO1.306,1650,001.356,16
1 – COMUNE1.205,3746,301.251,66

OPERAI FORESTALI CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO

Tabella delle retribuzioni in vigore dall’1/3/2023 – Paga oraria

Livello

Minimo retributivo nazionale conglobato

3° elemento 31,36%

Totale salario nazionale

T.f.r. sul minimo naz. conglobato 9,15%

5 – SPEC. SUPER9,132,8611,990,84
4 – SPECIALIZZ.8,592,6911,280,79
3 – QUAL. SUPER8,222,5810.800,75
2 – QUALIFICATO8,022,5210,540,73
1 – COMUNE7,412,329,730,68

N.B. il 3° elemento e il TFR vanno calcolati sulla somma del minimo nazionale conglobato e del salario integrativo regionale

 

IMPIEGATI FORESTALI

Tabella delle retribuzioni in vigore dall’1/3/2023

Livello

Paga conglobata al 1/12/2021

Aumenti 1.3.2023

Totale nazionale conglobato

6°1.835,6970,371.906,06
5°1.599,3761,571.660,95
4°1.471,0956,481.527,57
3°1.382,5653,241.435,80
2°1.303,4650,001.353,46
1°1.205,3746,301.251,66

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Retribuzione convenzionale per lavoro all’estero: si applica solo per le attività tabellate

1 Febbraio 2022 da Teleconsul Editore S.p.A.

La mancata previsione nel decreto ministeriale del settore economico nel quale viene svolta l’attività da parte del dipendente costituisce motivo ostativo all’applicazione del particolare regime di tassazione forfetaria basata sulle retribuzioni convenzionali per lavoro prestato all’estero in via continuativa ed esclusiva (Agenzia delle Entrate – Risposta 31 gennaio 2022, n. 54).

Il caso esaminato dall’Agenzia delle Entrate riguarda la tassazione del reddito percepito da un cittadino italiano iscritto all’AIRE, in relazione all’attività di lavoro dipendente all’estero svolta in modo continuativo e come oggetto esclusivo del rapporto di lavoro subordinato con una associazione senza scopo di lucro, con sede in un Paese UE, qualificata come “organizzazione che fornisce servizi e sostegno alle imprese e ai lavoratori autonomi”.
In particolare, si chiede se sia applicabile il regime di tassazione basato sulle retribuzioni convenzionali, considerato che la prestazione è stata svolta dal lavoratore nello Stato estero, in maniera continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto di lavoro subordinato con l’associazione, nel settore delle “prestazioni di servizi”, per un periodo superiore a 183 giorni nell’arco dei 12 mesi, rivestendo la qualifica di “Quadro aziendale” nel ruolo di “Direttore Tecnico”.
Tale criterio di determinazione del reddito, che si rivolge a quei lavoratori che, pur svolgendo l’attività lavorativa all’estero, continuano ad essere qualificati come residenti fiscali in Italia, comporta che il reddito derivante dal lavoro dipendente prestato all’estero è assoggettato a tassazione assumendo come base imponibile la retribuzione convenzionale stabilita annualmente con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (nella fattispecie, decreto 11 dicembre 2019, per l’anno d’imposta 2020), senza tener conto della retribuzione effettivamente corrisposta al lavoratore.
A tal fine:
– il lavoratore, operante all’estero, deve essere inquadrato in una delle categorie per le quali il decreto ministeriale fissa la retribuzione convenzionale;
– l’attività lavorativa deve essere svolta all’estero con carattere di permanenza o di sufficiente stabilità;
– l’attività lavorativa svolta all’estero deve costituire l’oggetto esclusivo del rapporto di lavoro e, pertanto, l’esecuzione della prestazione lavorativa deve essere integralmente svolta all’estero;
– il lavoratore nell’arco di dodici mesi deve soggiornare nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni.
Una delle condizioni per l’applicazione delle retribuzioni convenzionali, dunque, è che il soggetto che presta la propria attività lavorativa all’estero sia inquadrato in una delle categorie per le quali il decreto ministeriale abbia fissato le retribuzioni convenzionali, che sono previste esclusivamente per il settore privato.
L’Agenzia delle Entrate ha precisato che la mancata previsione nel decreto ministeriale del settore economico nel quale viene svolta l’attività da parte del dipendente costituisce motivo ostativo all’applicazione del particolare regime di tassazione basato sulle retribuzioni convenzionali.
Nella fattispecie, il datore di lavoro (un’associazione senza scopo di lucro estera) è catalogato tra le “Organizzazioni che forniscono servizi e sostegno alle imprese e ai lavoratori autonomi”.
Con riferimento all’anno d’imposta 2020, i settori previsti dal decreto ministeriale 11 dicembre 2019, con riferimento alla qualifica di “Quadro”, sono quelli di “Industria”, “Industria edile”, “Autotrasporto e spedizione merci”, “Credito”, “Agricoltura”, “Assicurazioni”, “Commercio” e “Trasporto aereo”.
Pertanto, considerato che l’attività del datore di lavoro non è riconducibile tra i settori economici previsti dal decreto ministeriale, deve ritenersi che non sia applicabile il regime delle retribuzioni convenzionali.
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito, in particolare, che l’attività svolta non è riconducibile nell’ambito del settore “Commercio”.

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Bonus edilizi: chiarimenti sulle novità della legge di Bilancio 2022

31 Gennaio 2022 da Teleconsul Editore S.p.A.

In materia di bonus edilizi, forniti i primi chiarimenti in merito alle novità introdotte dalla legge di Bilancio 2022 (Agenzia delle entrate – Comunicato 28 gennaio 2022).

Nel corso della giornata del 4 febbraio sarà aggiornato il canale per la trasmissione delle comunicazioni delle opzioni di cessione o sconto in fattura relative ai bonus edilizi in base alle modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2022 (legge n. 234/2021).
In seguito agli adeguamenti delle procedure realizzati dal partner tecnologico Sogei, i contribuenti potranno quindi comunicare le opzioni esercitate per gli interventi di importo complessivo non superiore a 10mila euro e per i lavori in edilizia libera, senza necessità del visto di conformità.
Permane, invece, l’obbligo del visto di conformità per il Bonus facciate e il Superbonus per i quali non sono state introdotte novità normative. A partire dalla stessa giornata sarà possibile anche trasmettere le comunicazioni relative alle spese sostenute nel 2022, tenendo conto delle novità introdotte dalla legge di bilancio 2022.
Successivamente, la procedura sarà adeguata anche per consentire la trasmissione delle comunicazioni delle opzioni relative alle spese sostenute nel 2022 per gli interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti. L’avvenuto aggiornamento del canale sarà prontamente comunicato dall’Agenzia delle Entrate.
Con delle Faq, inoltre, le Entrate rispondono ai dubbi di cittadini, imprese e professionisti su alcuni casi concreti analizzati alla luce delle novità normative introdotte dalla legge di Bilancio 2022.

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Le misure per la cultura nel DL Sostegni-ter

31 Gennaio 2022 da Teleconsul Editore S.p.A.

L’art. 8 del D.L. n. 4/2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 2022, ha introdotto misure urgenti di sostegno per il settore della cultura.

Per il settore cultura, il DL Sostegni-ter ha previsto per l’anno 2022:

– l’incremento dei fondi emergenze spettacolo, cinema e audiovisivo istituito con il DL Cura Italia (art. 89, co. 1, D.L. n. 18/2020, conv.o, con modif., dalla L. n. 27/2020);

– l’incremento del fondo istituito con il DL Rilancio (art. 183, co. 2, D.L. n. 34/2020, conv., con modif., dalla L. n. 77/2020), per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali, destinato al sostegno delle librerie, dell’intera filiera dell’editoria, compresi le imprese e i lavoratori della filiera di produzione del libro, a partire da coloro che ricavano redditi prevalentemente dai diritti d’autore, nonché dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura. Il fondo è destinato altresì al ristoro delle perdite derivanti dall’annullamento, dal rinvio o dal ridimensionamento, in seguito all’emergenza epidemiologica da COVID-19, di spettacoli e mostre;

– per le imprese circensi e di spettacolo viaggiante, la proroga fino al 30 giugno 2022 dell’esonero dal pagamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (articolo 1, commi 816 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160).

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Artigianato: .prorogate le misure straordinarie Covid-19 del Fondo San.Arti-

31 Gennaio 2022 da Teleconsul Editore S.p.A.

Prorogate, fino al 31 marzo, le misure straordinarie Covid-19 per i lavoratori dell’artigianato iscritti al Fondo San.Arti.

Visto il prolungarsi dell’emergenza sanitaria, il Fondo SAN.ARTI. ha deciso di prorogare le misure straordinarie per l’emergenza Covid-19 fino al 31 marzo 2022.
Seguono, in sintesi, le prestazioni comprese:
– INDENNITÀ PER RICOVERO IN CASO DI POSITIVITÀ AL VIRUS:
In caso di ricovero dovuto a contagio dal virus COVID-19 è riconosciuta una indennità per ogni notte di degenza presso la struttura sanitaria, per un periodo non superiore a 50 giorni l’anno
– INDENNITÀ FORFETTARIA POST-RICOVERO:
In caso di ricovero per COVID-19 è riconosciuta una indennità forfettaria post ricovero o post ricovero in terapia intensiva, qualora la degenza abbia comportato la permanenza in terapia intensiva
– RIMBORSO DELLE FRANCHIGE:
Rimborso delle franchigie versate per accertamenti diagnostici e visite specialistiche effettuate fino al 31 marzo 2022 presso la rete di strutture convenzionate UniSalute
Il Fondo, inoltre, ricorda che, in caso di prescrizione dell’obbligo di isolamento domiciliare per avvenuto contagio dal virus COVID 19 entro il 30 giugno 2021, è ancora possibile richiedere un’indennità di € 30 al giorno per un periodo massimo di 10 giorni l’anno.

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Istruzioni operative Inail per la sospensione dei termini per le società sportive

31 Gennaio 2022 da Teleconsul Editore S.p.A.

Con Circolare INAIL n. 8/2022, sono state considerate le istruzioni operative sulla sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei premi per l’assicurazione obbligatoria per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche.

Premesso che la legge n. 215/2021, ha previsto a favore delle federazioni sportive nazionali, degli enti di promozione sportiva, delle associazioni e delle società sportive professionistiche e dilettantistiche residenti nel territorio dello Stato il rinvio dei termini dei versamenti in scadenza dal 1° dicembre 2021 al 31 dicembre 2021 relativi ai premi per l’assicurazione obbligatoria.
Ulteriori misure a sostegno delle federazioni sportive nazionali, degli enti di promozione sportiva e delle associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche sono state disposte con la legge n. 234/2021 che sospende i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei premi per l’assicurazione obbligatoria dal 1° gennaio 2022 al 30 aprile 2022 e dispone che i versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 30 maggio 2022 o mediante rateizzazione fino a un massimo di sette rate mensili di pari importo, pari al 50% del totale dovuto, e l’ultima rata di dicembre 2022 pari al valore residuo.
Seguono le istruzioni operative per la fruizione da parte dei soggetti assicuranti del beneficio della sospensione previsto dalla normativa richiamata.

A. Sospensione dei termini relativi ai versamenti dei premi dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215

Dal 21 dicembre 2021, come “Misure urgenti per il parziale ristoro delle federazioni sportive nazionali, degli enti di promozione sportiva, delle associazioni e delle società sportive professionistiche e dilettantistiche” è stato disposto il rinvio dei termini dei versamenti in scadenza dal 1° dicembre 2021 al 31 dicembre 2021.
Possono usufruire del rinvio le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive professionistiche e dilettantistiche residenti nel territorio dello Stato.
E’ stato stabilito che i versamenti sospesi devono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e di interessi, in nove rate mensili a decorrere dal 31 marzo 2022.
Sul punto si evidenzia che non risultano versamenti per l’assicurazione obbligatoria con scadenza predeterminata ricadenti nel periodo di applicazione della sospensione previsto dalla norma in esame.

Pertanto, detto rinvio riguarda esclusivamente il versamento della rata mensile di dicembre 2021 delle rateazioni ordinarie che dovrà essere corrisposta in unica soluzione entro il 31 marzo 2022.

B. Sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti prevista dall’articolo 1, commi 923 e 924, della legge 30 dicembre 2021, n. 234

Per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operano nell’ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento, è stata stabilita una ulteriore sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei premi per l’assicurazione obbligatoria dal 1° gennaio 2022 al 30 aprile 2022.
Si fa presente che l’articolo 1, comma 36, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, in vigore dal 1° gennaio 2021, aveva stabilito un’analoga sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei premi per l’assicurazione obbligatoria, dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021 illustrata con la circolare Inail 11 febbraio 2021, n.7.
I soggetti beneficiari della sospensione devono necessariamente operare nell’ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento dal 1° gennaio al 30 aprile 2022 che consente lo svolgimento delle competizioni sportive, riconosciute di interesse nazionale, nei settori professionistici e dilettantistici, dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (Cip), organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva.
Per quanto riguarda gli adempimenti, sono sospesi ai sensi della normativa in esame:
1. la presentazione della dichiarazione delle retribuzioni per l’autoliquidazione 2021/2022 ai sensi dell’articolo 28, comma 4, primo periodo del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.1124:
2. la presentazione della domanda di riduzione del tasso medio per prevenzione ai sensi dell’articolo 23 delle Modalità di applicazione delle Tariffe dei premi, di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 27 febbraio 2019 per gli interventi migliorativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro realizzati nell’anno 2021.
Gli adempimenti sospesi devono essere effettuati entro il 30 maggio 2022.
Pertanto:
1. la dichiarazione delle retribuzioni 2021 deve essere trasmessa esclusivamente tramite il servizio Alpi online, che sarà disponibile in www.inail.it – Servizi online – Autoliquidazione dal 10 maggio 2022 al 30 maggio 2022;
2. le domande di riduzione del tasso medio per prevenzione devono essere trasmesse dal 10 maggio 2022 al 30 maggio 2022 utilizzando il servizio online “Riduzione per prevenzione”, che sarà reso disponibile in www.inail.it – Servizi online -Denunce.
I versamenti sospesi in applicazione della normativa richiamata sono quelli con scadenza legale dal 1° gennaio 2022 al 30 aprile 2022, tra cui rientra il versamento del premio di autoliquidazione 2021/2022.
I versamenti sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 30 maggio 2022 o mediante rateizzazione fino a un massimo di sette rate mensili di pari importo, pari al 50 per cento del totale dovuto, e l’ultima rata di dicembre 2022 pari al valore residuo.
Il versamento della prima rata avviene entro il 30 maggio 2022, senza interessi. I versamenti relativi al mese di dicembre 2022 devono essere effettuati entro il giorno 16 del detto mese.
In caso di pagamento rateale, le rate successive alla prima devono essere versate entro l’ultimo giorno di ogni mese a eccezione della rata in scadenza a dicembre 2022 che deve essere versata entro il 16 del mese.
L’importo di ciascuna rata non può essere inferiore a 50,00 euro.
Per espressa previsione normativa non è consentito il rimborso di quanto già versato.

I soggetti in possesso dei requisiti per usufruire della sospensione stabilita beneficiano anche della sospensione dei versamenti delle rate mensili, inclusa la prima, derivanti da provvedimenti di concessione delle rateazioni.
Le rate sospese, compresa la prima ove questa scada nel periodo di sospensione, dovranno essere versate entro il 30 maggio 2022.
Le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche per le quali non ricorrano i presupposti stabiliti dalla norma in esame per l’applicazione della sospensione devono effettuare gli adempimenti e i versamenti regolarmente:
Pertanto, la dichiarazione delle retribuzioni per l’autoliquidazione 2021/2022 e la domanda di riduzione del tasso medio per prevenzione per gli interventi migliorativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro realizzati nell’anno 2021, devono essere presentate entro il 28 febbraio 2022, con modalità telematica.
Il versamento del premio di autoliquidazione 2021/2022 deve essere effettuato entro il 16 febbraio 2022.

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INPS: minimali e massimali retributivi per l’anno 2022

31 Gennaio 2022 da Teleconsul Editore S.p.A.

INPS: minimali e massimali retributivi per l’anno 2022

31 genn 2022 Per il 2022, l’Inps comunica i valori del minimale di retribuzione giornaliera, del massimale annuo della base contributiva e pensionabile, del limite per l’accredito dei contributi obbligatori e figurativi, nonché gli altri valori per il calcolo delle contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale per la generalità dei lavoratori dipendenti iscritti alle Gestioni private e pubbliche.

Per la generalità dei lavoratori la contribuzione previdenziale e assistenziale non può essere calcolata su imponibili giornalieri inferiori a quelli stabiliti dalla legge. In particolare, la retribuzione da assumere ai fini contributivi deve essere determinata nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di retribuzione minima imponibile (minimo contrattuale) e di minimale di retribuzione giornaliera stabilito dalla legge.
Con riguardo al cosiddetto minimo contrattuale, “La retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all’importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione d’importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo”.
Dunque, anche i datori di lavoro, non aderenti, neppure di fatto, alla disciplina collettiva posta in essere dalle citate organizzazioni sindacali, sono obbligati, agli effetti del versamento delle contribuzioni previdenziali e assistenziali, al rispetto dei trattamenti retributivi stabiliti dalla citata disciplina collettiva. Per trattamenti retributivi si devono intendere quelli scaturenti dai vari istituti contrattuali incidenti sulla misura della retribuzione.
Inoltre, l’Inps ribadisce che con norma di interpretazione autentica il legislatore ha precisato che “in caso di pluralità di contratti collettivi intervenuti per la medesima categoria, la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi previdenziali e assistenziali è quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative nella categoria”.
Nella determinazione della retribuzione minima ai fini contributivi si deve tenere conto anche dei “minimali di retribuzione giornaliera stabiliti dalla legge”.
Infatti, il reddito da assoggettare a contribuzione, compreso il minimale contrattuale (art. 1, co. 1, del D.L. n. 338/1989), deve essere adeguato, se inferiore, al limite minimo di retribuzione giornaliera, che non può essere inferiore al 9,50% dell’importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD) in vigore al 1° gennaio di ciascun anno.
Anche i valori minimi di retribuzione giornaliera già stabiliti dal legislatore per diversi settori, rivalutati annualmente in relazione all’aumento dell’indice medio del costo della vita, devono essere adeguati al limite minimo previsto (articolo 7, comma 1, del D.L. n. 463/1983), se inferiori al medesimo.
I limiti di retribuzione giornaliera rivalutati, a valere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 2022, devono essere ragguagliati a € 49,91 (9,5% dell’importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1° gennaio 2022, pari a € 525,38 mensili) se di importo inferiore:
ANNO 2022: Trattamento minimo mensile di pensione a carico del FPLD: EURO 525,38; Minimale di retribuzione giornaliera (9,5%): EURO 49,91.
Non sussiste l’obbligo di osservare il minimale di retribuzione ai fini contributivi in caso di erogazione da parte del datore di lavoro di trattamenti integrativi di prestazioni mutualistiche d’importo inferiore al predetto limite minimo.
Il limite minimo di retribuzione giornaliera per le retribuzioni convenzionali in genere è pari, per il 2022, a € 27,73.

Anche per i rapporti di lavoro a tempo parziale trova applicazione, in materia di minimale ai fini contributivi, l’articolo 1, comma 1, del D.L. n. 338/1989, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 389/1989. La retribuzione così determinata deve, peraltro, essere ragguagliata, se inferiore, a quella individuata dall’articolo 11 del D.lgs 15 giugno 2015, n. 81, che, riproponendo le previsioni contenute nell’articolo 9 dell’abrogato D.lgs 25 febbraio 2000, n. 61, fissa il criterio per determinare un apposito minimale di retribuzione oraria applicabile ai fini contributivi per i rapporti di lavoro a tempo parziale.
In linea generale, nell’ipotesi di orario di 40 ore settimanali (ipotesi che ricorre, di norma, per i lavoratori iscritti alle Gestioni private), il procedimento del calcolo per determinare la retribuzione minima oraria è il seguente: € 49,91 x 6 /40 = € 7,49.
Qualora, invece, l’orario normale sia di 36 ore settimanali (ipotesi che ricorre, di norma, per i lavoratori iscritti alla Gestione pubblica), articolate su cinque giorni, il procedimento del calcolo è il seguente: € 49,91 x 5 /36 = € 6,93.

Il massimale annuo della base contributiva e pensionabile, per i lavoratori iscritti successivamente al 31 dicembre 1995 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che optano per la pensione con il sistema contributivo, sulla base dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall’Istat, è pari, per l’anno 2022, a € 105.013,54, che, arrotondato all’unità di euro, è pari a € 105.014,00.
La quota di retribuzione eccedente il predetto massimale e le relative contribuzioni minori devono essere riportate dai datori di lavoro che utilizzano la sezione PosContributiva del flusso Uniemens, a livello individuale, nell’elemento <Denuncia Individuale>, <DatiRetributivi>, <DatiParticolari>, <EccedenzaMassimale>, <ImponibileEccMass>, <ContributoEccMass> (cfr. il paragrafo 10.3 e il paragrafo 11.3 della presente circolare per le modalità di esposizione degli elementi retributivi relativi all’eccedenza massimale dei soggetti iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo e al Fondo pensioni sportivi professionisti).
L‘imponibile eccedente il massimale non è compreso nell’elemento <Imponibile> di <Dati Retributivi>.
Per i datori di lavoro che utilizzano la sezione ListaPosPA nel mese in cui si verifica il superamento del massimale, l’elemento <Imponibile> della Gestione pensionistica e della Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali (di seguito anche Gestione credito) dell’elemento E0 deve essere valorizzato nel limite del massimale stesso, mentre la parte eccedente deve essere indicata nell’elemento <ImponibileEccMass> della Gestione pensionistica e della Gestione credito.
Nell’elemento <Contributo> deve essere indicata la sola quota di contributi da versare in riferimento al valore indicato nell’elemento <Imponibile> della Gestione pensionistica e della Gestione credito.
Il massimale opera anche ai fini dell’aliquota aggiuntiva dell’1% di cui all’articolo 3-ter del D.L. n. 384/1992.
Nei mesi successivi al superamento del massimale, l’imponibile sarà pari a zero, mentre continuerà ad essere valorizzato l’elemento <ImponibileEccMass>.

Il limite di retribuzione per l’accredito dei contributi obbligatori e figurativi è fissato nella misura del 40% del trattamento minimo di pensione in vigore al 1° gennaio dell’anno di riferimento.
Detto parametro, rapportato al trattamento minimo di pensione di € 525,38 per l’anno 2022, risulta, pertanto, pari ad una retribuzione settimanale di € 210,15.

I datori di lavoro che per il versamento dei contributi relativi al mese di gennaio 2022 non abbiano potuto tenere conto dei valori contributivi aggiornati, possono regolarizzare detto periodo ai sensi della deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto n. 5 del 26 marzo 1993, approvata con il D.M. 7 ottobre 1993.
Detta regolarizzazione deve essere effettuata, senza oneri aggiuntivi, entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della presente circolare.
Ai fini della regolarizzazione, i datori di lavoro che utilizzano la sezione PosContributiva del flusso Uniemens calcoleranno le differenze tra le retribuzioni imponibili in vigore al 1° gennaio 2022 e quelle assoggettate a contribuzione per lo stesso mese, per portarle in aumento delle retribuzioni imponibili individuali del mese in cui è effettuata la regolarizzazione (nell’elemento <Imponibile> di <Dati Retributivi> di <Denuncia Individuale>), calcolando i contributi dovuti sui totali ottenuti.
L’importo della differenza contributiva a credito dell’azienda relativa al versamento dell’aliquota aggiuntiva dell’1% (cfr. il precedente par. 5), da restituire al lavoratore, sarà riportato nella denuncia Uniemens, nell’elemento <DatiRetributivi>, <Contribuzione Aggiuntiva>, <Regolarizz1PerCento>, <RecuperoAggRegolarizz>.

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Mobilità sostenibile: dal 13 aprile via alle domande per il credito d’imposta

31 Gennaio 2022 da Teleconsul Editore S.p.A.

Dal 13 aprile 2022 sarà possibile presentare l’istanza di credito d’imposta previsto in favore di persone fisiche che dal 1° agosto 2020 al 31 dicembre 2020 hanno consegnano per la rottamazione un veicolo inquinante (categoria M1) e nello stesso periodo hanno sostenuto spese per l’acquisto di monopattini elettrici, biciclette elettriche o muscolari, abbonamenti al trasporto pubblico, servizi di mobilità elettrica in condivisione o sostenibile. Il termine di presentazione dell’istanza scade il 13 maggio 2022. (Agenzia delle Entrate – Provvedimento 28 gennaio 2022, n. 28363)

Bonus mobilità sostenibile

Il Decreto Rilancio ha previsto un credito d’imposta a favore delle persone fisiche che, dal 1° agosto 2020 al 31 dicembre 2020, hanno consegnano per la rottamazione, contestualmente all’acquisto di un veicolo a basse emissioni di Co2 g/km (con emissioni di CO2 comprese tra 0 e 110 g/km), anche usato, un secondo veicolo di inquinante (categoria M1) posseduto da almeno 12 mesi, per le spese sostenute dal 1° agosto 2020 al 31 dicembre 2020 per l’acquisto di monopattini elettrici, biciclette elettriche o muscolari, abbonamenti al trasporto pubblico, servizi di mobilità elettrica in condivisione o sostenibile, nella misura massima di 750 euro (cd. “bonus mobilità sostenibile”).
Con il Provvedimento n. 28363/2022, l’Agenzia delle Entrate ha approvato le modalità, i termini di presentazione e il contenuto dell’istanza per il riconoscimento del credito d’imposta, al fine di garantire il rispetto del limite di spesa, pari a 5 milioni di euro.

Come presentare l’istanza

L’Istanza deve essere inviata all’Agenzia delle Entrate, dal 13 aprile 2022 al 13 maggio 2022, esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal contribuente oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni, attraverso una delle seguenti modalità:
a) il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate;
b) i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate, nel rispetto dei requisiti definiti dalle specifiche tecniche.
A seguito della presentazione dell’Istanza è rilasciata, entro 5 giorni, una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni. La ricevuta viene messa a disposizione del soggetto che ha trasmesso l’Istanza, nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate.
Nell’intervallo di tempo 13/4/2022 – 13/5/2022, previsto per la presentazione dell’istanza, è possibile:
a) inviare una nuova Istanza, che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa. L’ultima Istanza validamente trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate;
b) presentare la rinuncia integrale al credito d’imposta precedentemente comunicato.

Ammontare del credito d’imposta

Entro 10 giorni dalla scadenza del termine di presentazione (13/5/2022), con ulteriore provvedimento, l’Agenzia delle Entrate comunica la percentuale del credito d’imposta spettante a ciascun soggetto.
Detta percentuale è ottenuta sulla base del rapporto tra l’ammontare delle risorse stanziate (5 milioni di euro), e l’ammontare complessivo delle spese agevolabili indicate nelle istanze accolte. Nel caso in cui l’ammontare complessivo delle predette spese agevolabili risulti inferiore al limite complessivo di spesa, la percentuale è pari al 100 per cento.

Come si utilizza il credito d’imposta

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente nella dichiarazione dei redditi in diminuzione delle imposte dovute e può essere fruito non oltre il periodo d’imposta 2022. Il beneficiario deve indicare nella dichiarazione dei redditi da presentare per il periodo d’imposta 2021 oppure per il periodo d’imposta 2022 l’importo del credito d’imposta spettante. Nel caso in cui il credito d’imposta indicato nella dichiarazione dei redditi da presentare per il periodo d’imposta 2021 non sia utilizzato, in tutto o in parte, l’eventuale credito residuo è riportato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2022.

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