Studio Vannucchi & Associati

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Istruzioni operative sulla sospensione dei versamenti contributivi degli enti sportivi

24 Febbraio 2022 da Teleconsul Editore S.p.A.

L’Inps con il messaggio 23 febbraio 2022, n. 884 ha fornito le istruzioni operative della sospensione dei termini, di cui all’art. 3-quater, co. 1, D.L. n. 146/2021, conv., con modif. dalla L. n. 215/2021, relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, per le federazioni sportive nazionali, per gli enti di promozione sportiva e per le associazioni e le società sportive professionistiche e dilettantistiche.

Ai fini della compilazione del flusso Uniemens, per il periodo di paga novembre 2021, i datori di lavoro con dipendenti devono inserire nell’elemento <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, <CausaleACredito> il codice di nuova istituzione “N978”, avente il significato di “Sospensione contributiva federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche. Legge 17 dicembre 2021, n. 215, di conversione del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146” e le relative <SommeACredito>.
I datori di lavoro che abbiano già provveduto all’invio del flusso di competenza di novembre 2021 senza avere effettuato il relativo versamento (totale o parziale) dovranno inoltrare, nel caso in cui intendano avvalersi della sospensiva, entro il 28 febbraio 2022, un flusso regolarizzativo, variando la sola denuncia aziendale con l’esposizione del codice sopra indicato e del relativo importo.
L’Istituto, in base a tale esposizione, provvederà all’attribuzione del codice di autorizzazione “7M”, che assume il più ampio significato di “Organismo sportivo interessato alla sospensione dei contributi a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. D.L. n. 9/2020, Art. 8, D.L. n. 18/2020, Art. 61 e Legge 30 dicembre 2020, n. 178 e Legge 17 dicembre 2021, n. 215, di conversione del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146”.
Il risultato dei <DatiQuadratura>, <TotaleADebito> e <TotaleACredito> potrà dare luogo a un credito in favore dell’INPS da versare con il modello F24 oppure a un credito in favore del datore di lavoro o un saldo pari a zero.
Il versamento dei contributi sospesi può essere effettuato, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 31 marzo 2022 o mediante rateizzazione, fino a un massimo di nove rate mensili di pari importo, con scadenza della prima rata entro il 31 marzo 2022.
Il contribuente dovrà compilare la “Sezione INPS” del modello “F24”, utilizzando il codice contributo “DSOS” ed esponendo la matricola aziendale seguita dallo stesso codice utilizzato nelle denunce.

I soggetti destinatari della sospensione contributiva che hanno instaurato rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e fattispecie similari e che nel periodo di competenza di novembre 2021 hanno erogato compensi sui quali è dovuto il contributo previdenziale obbligatorio alla Gestione separata, devono riportare, nell’elemento <CodCalamita> di <Collaboratore>, il valore “37”, avente il nuovo significato di “Sospensione contributiva per federazioni sportive nazionali, degli enti di promozione sportiva, delle associazioni e delle società sportive professionistiche e dilettantistiche.

I datori di lavoro committenti che abbiano già provveduto all’invio del flusso Uniemens afferente al mese in esame, senza avere indicato il codice calamità relativo alla sospensione, provvederanno entro il 28 febbraio 2022 alla relativa modifica dei flussi telematici.

Il versamento dei contributi sospesi può essere effettuato, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 31 marzo 2022 o mediante rateizzazione, fino a un massimo di nove rate mensili di pari importo, con scadenza della prima rata entro il 31 marzo 2022.

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Nuovi minimi retributivi per il CCNL Legno e Arredamento (Confapi)

24 Febbraio 2022 da Teleconsul Editore S.p.A.

Siglato il 9/2/2022, tra UNITAL-CONFAPI e FENEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL, l’accordo che ha definito dall’1/1/2022, l’incremento dei minimi retributivi per gli addetti del legno, del sughero, del mobile e dell’arredamento.

Come da tabella riportata i nuovi minimi retributivi sono stati definiti sulla base di un valore IPCA pari al 1,9%, che ha determinato un aumento a parametro 100 pari a € 29,05.
Gli incrementi relativi al mese di gennaio verranno erogati con la retribuzione di febbraio 2022.

Categoria

parametro

Aumenti dall’1/1/2022
€

Minimi dall’1/1/2022
€

AD321562,462.707,79
AD220058,102.553,84
AD118553,742.403,20
AC417049,392.252,58
AC315545,032.096,29
AC215545,032.096,29
AC114241,251.965,76
AS315545,032.096,33
AS214040,671.945,67
AS113438,931.881,19
AE3126,536,751.805,89
AE211934,571.727,52
AE110029,051.534,20

Apprendisti professionalizzanti dall’1/6/2013

Livello

Da mese

A mese

Minimo dall’1/1/2022

AC11121.881,19
13241.945,67
25361.965,76
AC21121.965,76
13242.096,33
25362.096,29
AC31122.096,33
13242.096,29
25362.096,29
AC41122.096,29
13242.096,29
25362.252,58
AD11122.096,29
13242.252,58
25362.403,20
AD21122.252,58
13242.403,20
25362.553,84
AD31122.403,20
13242.553,84
25362.707,79
AE21101.534,20
11241.727,52
AE31121.534,20
13241.727,52
25361.805,89
AS11121.727,52
13241.805,89
25361.881,19
AS21121.805,89
13241.881,19
25361.945,67
AS31121.945,67
13241.965,76
25362.096,33
Diploma AC1191.881,19
10181.945,67
19261.965,76
Diploma AC2191.965,76
10182.096,33
19262.096,29
Diploma AC3192.096,33
10182.096,29
19262.096,29
Diploma AC4192.096,29
10182.096,29
19262.252,58
Diploma AD1192.096,29
10182.252,58
19262.403,20
Diploma AD2192.252,58
10182.403,20
19262.553,84
Diploma AD3192.403,20
10182.553,84
19262.707,79
Diploma AE3191.534,20
10181.727,52
19261.805,89
Diploma AS1191.727,52
10181.805,89
19261.881,19
Diploma AS2191.805,89
10181.881,19
19261.945,67
Diploma AS3191.945,67
10181.965,76
19262.096,33
Laurea AC11101.881,19
11201.945,67
21241.965,76
Laurea AC21101.965,76
11202.096,33
21242.096,29
Laurea AC31102.096,33
11202.096,29
21242.096,29
Laurea AC41102.096,29
11202.096,29
21242.252,58
Laurea AD11102.096,29
11202.252,58
21242.403,20
Laurea AD21102.252,58
11202.403,20
21242.553,84
Laurea AD31102.403,20
11202.553,84
21242.707,79
Laurea AE31101.534,20
11201.727,52
21241.805,89
Laurea AS11101.727,52
11201.805,89
21241.881,19
Laurea AS21101.805,89
11201.881,19
21241.945,67
Laurea AS31101.945,67
11201.965,76
21242.096,33

 

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Iva: servizi di manutenzione elicotteri territorialmente rilevanti

24 Febbraio 2022 da Teleconsul Editore S.p.A.

I servizi di manutenzione degli elicotteri resi dal costruttore comunitario ad acquirenti italiani tramite un centro servizi, anch’esso italiano, rappresentano un’unica prestazione Iva territorialmente rilevante (Agenzia Entrate – consulenza giuridica 23 febbraio 2022, n. 4).

In tema di trattamento IVA delle operazioni complesse, la Corte di Giustizia UE, nella sentenza 4 settembre 2019, Causa C-71/18 ha chiarito che quando un’operazione è costituita da una serie di elementi e di atti, si devono prendere in considerazione tutte le circostanze nelle quali essa si svolge per determinare se tale operazione comporti, ai fini IVA, due o più prestazioni distinte o un’unica prestazione. Infatti, in determinate circostanze, più prestazioni formalmente distinte, che potrebbero essere fornite separatamente e dare così luogo separatamente a imposizione o a esenzione, devono essere considerate come un’unica operazione quando non sono indipendenti.

Un’operazione deve essere considerata unica, in particolare, quando due o più elementi o atti forniti dal soggetto passivo sono così strettamente collegati da formare, oggettivamente, un’unica prestazione economica indissociabile, la cui scomposizione avrebbe carattere artificiale. È questo il caso anche quando una o più prestazioni costituiscono una prestazione principale e la o le altre prestazioni costituiscono una o più prestazioni accessorie cui si applica lo stesso trattamento fiscale della prestazione principale. Segnatamente, una prestazione dev’essere considerata accessoria a una prestazione principale quando per la clientela non costituisce un fine a sé stante, bensì il mezzo per fruire al meglio del servizio principale offerto dal prestatore.

Al fine di stabilire se le prestazioni fornite siano indipendenti o costituiscano una prestazione unica, è importante individuare gli elementi caratteristici dell’operazione di cui trattasi. Tuttavia, non esistono regole assolute quanto alla determinazione dell’estensione di una prestazione dal punto di vista dell’IVA e occorre quindi, per determinare l’estensione di una prestazione, prendere in considerazione la totalità delle circostanze in cui si svolge l’operazione in questione.

In sede di tale valutazione globale delle circostanze, la dichiarata intenzione delle parti di assoggettare ad IVA un’operazione deve essere presa in considerazione, purché sia comprovata da elementi oggettivi.

Non esiste pertanto una norma che permetta di determinare quando ai fini IVA un’operazione è complessa piuttosto che autonoma. Secondo la Corte di Giustizia UE occorre a tal fine condurre una valutazione case by case, che consideri la totalità delle circostanze in cui si svolge l’operazione in questione, ivi compresa la dichiarata intenzione delle parti di assoggettare ad IVA un’operazione, comprovata da elementi oggettivi.

Nel caso di specie, i servizi di manutenzione degli elicotteri formano un’unica prestazione economica indissociabile, la cui scomposizione avrebbe carattere artificiale.

Sostanziandosi in una prestazione generica, la stessa sarà territorialmente rilevante in Italia ai sensi dell’art. 7-ter del Decreto IVA, con applicazione dell’aliquota IVA ordinaria del 22%.

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Rimodulazione aliquote e scaglioni di reddito ai fini IRPEF

23 Febbraio 2022 da Teleconsul Editore S.p.A.

A decorrere dal 1° gennaio 2022 il sistema di determinazione dell’IRPEF è modificato attraverso una riduzione da cinque a quattro delle aliquote applicabili e la rimodulazione dei rispettivi scaglioni di reddito. (Agenzia delle Entrate – Circolare 18 febbraio 2022, n. 4/E).

In seguito alle modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2022, l’attuale formulazione del TUIR prevede che l’imposta lorda sia determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:
a) fino a 15.000 euro, 23 per cento;
b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 25 per cento;
c) oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35 per cento;
d) oltre 50.000 euro, 43 per cento.

Prima delle modifiche il TUIR prevedeva, invece, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:
a) fino a 15.000 euro, 23 per cento;
b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 27 per cento;
c) oltre 28.000 euro e fino a 55.000 euro, 38 per cento;
d) oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro, 41 per cento;
e) oltre 75.000 euro, 43 per cento.

Pertanto, rispetto alla previgente disciplina:
– la seconda aliquota è ridotta dal 27 al 25 per cento;
– la terza aliquota è ridotta dal 38 al 35 per cento e si applica ai redditi fino a 50.000 euro;
– è soppressa l’aliquota del 41 per cento;
– i redditi sopra i 50.000 euro sono tassati al 43 per cento.

La determinazione dell’imposta lorda a decorrere dal 1° gennaio 2022 può essere così schematizzata:

SCAGLIONI 2022

ALIQUOTE 2022

IMPOSTA LORDA

fino a 15.000 euro23 per cento3.450 euro
Da 15.001 fino a 28.000 euro25 per cento3.450 euro + 25 per cento sul reddito che supera i 15.000 euro fino a 28.000 euro
Da 28.001 fino a 50.000 euro35 per cento6.700 euro + 35 per cento sul reddito che supera i 28.000 euro fino a 50.000 euro
oltre 50.000 euro43 per cento14.400 euro + 43 per cento sul reddito che supera i 50.000 euro

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INPS: attivata la procedura per ottenere la Carta europea della disabilità

23 Febbraio 2022 da Teleconsul Editore S.p.A.

23 febb 2022 L’INPS ha comunicato che è disponibile sul proprio sito internet la nuova procedura “Richiesta della Carta europea della disabilità in Italia”, attraverso cui il cittadino può presentare la domanda per ottenere la Carta europea della disabilità.

La procedura è accessibile direttamente dal cittadino tramite SPID di livello 2, Carta di identità elettronica 3.0 (CIE) o Carta Nazionale dei servizi (CNS).
Dopo l’accesso con identità digitale, la procedura visualizza automaticamente i dati anagrafici presenti negli archivi dell’Istituto e l’indirizzo di residenza del richiedente.
La procedura chiede poi all’interessato di fornire una propria fotografia a colori in formato tessera (formato europeo), che sarà successivamente stampata sulla Carta e l’indirizzo per il recapito della Carta, se diverso da quello di residenza già noto all’INPS.
Il cittadino dovrà inoltre dichiarare sotto la propria responsabilità di essere in possesso di verbali cartacei antecedenti al 2010 o di verbali rilasciati dalla Regione Valle d’Aosta e dalle Province autonome di Trento e Bolzano attestanti lo stato di invalidità, ovvero di essere stato riconosciuto invalido da sentenze o decreti di omologa a seguito di contenzioso giudiziario.
Nel caso di minori con disabilità la domanda deve essere presentata dal soggetto che esercita la responsabilità genitoriale, da chi esercita la funzione di tutore o dall’amministratore di sostegno, utilizzando la delega dell’identità digitale in uso oppure le credenziali di identità digitale del minore. Nel caso di minori in affidamento familiare la richiesta può essere presentata dagli affidatari per il periodo di permanenza dei minori in famiglia.
La presentazione della domanda può essere effettuata dal cittadino attraverso associazioni rappresentative delle persone con disabilità abilitate dall’INPS all’uso del canale telematico (ANMIC, ENS, UIC, ANFFAS).
L’accesso al servizio anche in questo caso deve essere effettuato mediante identità digitale (SPID, CIE, CNS) dall’operatore dell’associazione, preventivamente abilitato ad accedere agli archivi dell’Istituto, e prevede obbligatoriamente la dichiarazione di possedere la delega specifica firmata dal cittadino.
L’INPS precisa, inoltre, che gli operatori delle associazioni non avranno accesso alla funzione di inserimento di un indirizzo di recapito della Carta diverso da quello di residenza del richiedente.
I soggetti legittimati a presentare la domanda sono gli invalidi civili maggiorenni con invalidità certificata superiore al 67%, gli invalidi civili minorenni, i cittadini con indennità di accompagnamento, i cittadini con idonea certificazione, i ciechi e i sordi civili, gli invalidi e inabili al lavoro permanenti, gli invalidi sul lavoro con invalidità certificata maggiore del 35%, gli invalidi sul lavoro con diritto all’assegno per l’assistenza personale e continuativa o con menomazioni dell’integrità psicofisica, gli inabili alle mansioni, i cittadini titolari di trattamenti di privilegio ordinari e di guerra.
L’INPS verifica il possesso dei requisiti richiesti sulla base dei dati disponibili nei propri archivi e nel caso di disabilità autocertificata si riserva di accertarne l’effettiva validità.
All’esito dell’accertamento del possesso dei requisiti, la produzione della Carta è affidata dall’INPS all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato che provvede anche alla consegna della stessa al richiedente presso l’indirizzo indicato nella domanda (Messagio n. 853/2022).

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Codatorialità: modalità operative per la comunicazione

23 Febbraio 2022 da Teleconsul Editore S.p.A.

23 febb 2022 Il Ministero del lavoro ha definito le modalità operative per la comunicazione dei rapporti di lavoro in regime di codatorialità da parte dell’impresa referente individuata nell’ambito di contratti di rete, nonché le modalità di comunicazione dei lavoratori in distacco.

Le comunicazioni di inizio, trasformazione, proroga e cessazione dei rapporti di lavoro in regime di codatorialità, comprese le comunicazioni di distacco, sono effettuate telematicamente per il tramite del modello “Unirete”, messo a disposizione dal Ministero del lavoro sul sito www.servizi.lavoro.gov.it e aggiornato con decreto direttoriale.
Le imprese che aderiscono ad un contratto di rete effettuano le comunicazioni suddette per il tramite di un soggetto individuato, nell’ambito del contratto di rete, quale incaricato alle comunicazioni previste dalle disposizioni vigenti.
Ai fini degli obblighi derivanti dall’inquadramento previdenziale e assicurativo, per i lavoratori già in forza presso le imprese che aderiscono alla rete e che sono utilizzati in regime di codatorialità, si fa riferimento all’impresa di provenienza. In caso di nuova assunzione di personale da utilizzare in codatorialità, nella relativa comunicazione va indicata l’impresa alla quale imputare, sotto il profilo dell’inquadramento previdenziale e assicurativo, il lavoratore assunto.
La retribuzione imponibile è individuata in base al contratto collettivo applicabile all’impresa, fatto salvo l’obbligo di adeguamento alla maggiore retribuzione imponibile, desumibile in base al contratto applicato dall’impresa presso la quale il lavoratore ha svolto nel mese prevalentemente la propria attività, da indicare nella dichiarazione contributiva mensile all’INPS a cura dell’impresa stessa.
I lavoratori in codatorialità sono iscritti sul LUL dell’impresa e le relative annotazioni evidenziano separatamente l’impiego orario del lavoratore presso ciascun datore di lavoro.
In relazione agli adempimenti inerenti alle comunicazioni in parola, si applicano le sanzioni già previste in materia (art. 19, D.Lgs. n. 276/2003).

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Mobilità dipendenti da pubblico a privato e viceversa: contribuzione Fondo Tesoreria

23 Febbraio 2022 da Teleconsul Editore S.p.A.

L’Inps ha fornito indicazioni sugli adempimenti da osservare riguardo alla contribuzione al Fondo di Tesoreria nelle ipotesi di mobilità di personale da un ente pubblico ad un datore di lavoro privato e viceversa (Messaggio 22 febbraio 2022, n. 851).

In caso di mobilità di personale dipendente da un ente pubblico a un datore di lavoro privato e viceversa, si configura una vera e propria cessione del contratto senza soluzione di continuità; ciò implica una prosecuzione del rapporto di lavoro, con il trasferimento della posizione del lavoratore dal “datore di lavoro cedente” al “datore di lavoro cessionario” (pubblico->privato o privato->pubblico), inclusa quella inerente la gestione del Fondo di Tesoreria.
L’Inps ha fornito istruzioni operative sulla gestione del trattamento di fine rapporto nelle suddette ipotesi di trasferimento di lavoratori a seguito di procedura di mobilità, in relazione all’obbligo di versamento al Fondo di tesoreria.

Nel caso di mobilità di un dipendente da un ente pubblico (iscritto alle Gestioni previdenziali dell’INPS) a un datore di lavoro privato, l’importo lordo del trattamento di fine servizio/trattamento di fine rapporto (TFS/TFR) maturato – calcolato sulla scorta dei dati giuridico economici comunicati dall’ente pubblico stesso – è trasferito dalla Struttura territorialmente competente dell’Istituto al datore di lavoro privato, anche qualora quest’ultimo sia tenuto all’obbligo contributivo al Fondo di Tesoreria (datori di lavoro con almeno 50 addetti, relativamente a lavoratori che non abbiano scelto di destinare il TFR alle forme pensionistiche complementari).
Ciò in ragione del fatto che il rapporto di lavoro prosegue senza soluzione di continuità con il datore di lavoro privato e che, conseguentemente, non sorge il diritto del lavoratore alla liquidazione delle somme maturate a titolo di TFS/TFR.
Per tali dipendenti, il Fondo di Tesoreria provvede a erogare il TFR e le relative anticipazioni per la quota parte di propria competenza, ossia per le quote maturate dal dipendente dalla data del passaggio del dipendente dall’ente pubblico al nuovo datore di lavoro privato.
In particolare, per quanto attiene alle anticipazioni in costanza di rapporto di lavoro, le stesse devono essere erogate integralmente dal datore di lavoro, a valersi primariamente sugli importi maturati in virtù degli accantonamenti effettuati fino alla data del passaggio. La capienza, ai fini dell’erogazione della prestazione (liquidazione o anticipazione in costanza di rapporto di lavoro) da parte del datore di lavoro e del successivo conguaglio, deve sussistere integralmente nella denuncia contributiva del mese di erogazione della prestazione. Pertanto, solo nella denuncia mensile riferita al mese di erogazione del TFR le aziende possono conguagliare le quote di TFR corrispondenti ai versamenti al Fondo di Tesoreria, a valere sui contributi dovuti.
Qualora l’importo totale delle prestazioni di competenza del Fondo di Tesoreria che il datore di lavoro è tenuto ad erogare nel mese – siano esse a titolo di prestazione finale ovvero di anticipazione – ecceda l’ammontare dei contributi complessivamente dovuti con la denuncia del mese di erogazione, il datore di lavoro è invece tenuto a comunicare immediatamente al Fondo l’incapienza prodottasi e il Fondo medesimo provvederà, entro trenta giorni, ad erogare direttamente al lavoratore l’importo della prestazione per la quota di propria spettanza.

Nel caso, invece, di passaggio in mobilità del lavoratore da un datore di lavoro obbligato al Fondo di Tesoreria alle dipendenze di un ente pubblico, tenuto conto che la procedura di mobilità comporta la cessione del precedente contratto che continua con il nuovo datore di lavoro, le quote di TFR accantonate al Fondo di Tesoreria rimangono presso il Fondo e potranno essere liquidate, a domanda del lavoratore, al momento della cessazione del rapporto di lavoro con il datore di lavoro cessionario.
La rivalutazione delle quote di TFR versate al Fondo di Tesoreria è a carico del Fondo medesimo. Il datore di lavoro pubblico (cessionario) deve provvedere sulle posizioni contributive attive nella Gestione privata a indicare nel flusso Uniemens, all’interno della denuncia individuale del mese di febbraio di ogni anno, i lavoratori transitati in mobilità con il codice LavStat “NFOR” senza l’indicazione delle settimane e dell’imponibile e riportando, nell’elemento GestioneTFR/MeseTFR/MeseTesoreria/Contribuzione/Rivalutazione, l’importo relativo alla rivalutazione delle quote di TFR versate al Fondo di Tesoreria, rilevata alla fine di ciascun anno, ovvero alla cessazione del rapporto di lavoro, al lordo dell’imposta sostitutiva.
Ai fini del recupero delle somme versate a titolo di imposta sostitutiva sulla rivalutazione, deve essere utilizzato all’interno della denuncia aziendale, il codice causale in uso “PF30”, avente il significato di “Importo imposta sostitutiva versata all’Agenzia delle Entrate ma a carico del Fondo di Tesoreria” presente nell’elemento CausaleRecTFR di RecuperoTFR di AziendaTFR.
Qualora il datore di lavoro pubblico (cessionario) sia sprovvisto del codice autorizzazione (CA) “2R”, in quanto non tenuto ai versamenti al Fondo di Tesoreria, deve richiedere alla Struttura territoriale competente l’attribuzione del CA “2R”.
Inoltre, per gli stessi lavoratori sia il datore di lavoro cedente che il datore di lavoro pubblico dovranno utilizzare per i lavoratori interessati, rispettivamente, il codice tipo cessazione “2T” e il codice tipo assunzione “2T”.
A decorrere dalla data dell’effettivo trasferimento scatta l’obbligo al versamento della contribuzione ai Fondi ex INADEL/ENPAS per i trattamenti di previdenza secondo le consuete modalità per il personale del settore pubblico.
Per facilitare gli adempimenti cui sarebbe altrimenti tenuto l’ente pubblico alla cessazione del rapporto di lavoro e per velocizzare la corresponsione del TFR al lavoratore, la liquidazione delle quote maturate dal dipendente e di competenza del Fondo di Tesoreria può essere corrisposta al lavoratore mediante domanda presentata dal medesimo al proprio datore di lavoro, il quale provvederà ad inoltrare richiesta di pagamento diretto al Fondo di Tesoreria (avvalendosi di canali telematici o cartacei), anche qualora non sussista l’incapienza.
Indipendentemente dalla modalità di trasmissione utilizzata per la richiesta di intervento diretto, oltre ai consueti controlli, in fase istruttoria deve essere acquisita una dichiarazione del dipendente che attesti l’acquisizione di informazioni analoghe a quelle richieste con il modello MV34.

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Nuove indennità di mensa e di trasporto per l’Edilizia Confapi Toscana

23 Febbraio 2022 da Teleconsul Editore S.p.A.

Dall’1/3/2022 sono previsti i nuovi importi delle indennità di mensa e di trasporto, a favore dei dipendenti delle Piccole e Medie Imprese Edilizia della Toscana.

Indennità di mensa

Gli importi per ogni ora di effettivo lavoro relativi all’indennità sostitutiva mensa e pasto caldo, concordati nell’accordo regionale del 4/4/2016 vengono rivalutati a decorrere dall’1/3/2022 secondo gli importi seguenti:
– Indennità sostitutiva mensa Euro 0,60
– Concorso aziendale per Pasto Caldo in Cantiere Euro 7,14
– Concorso aziendale per Pasto in Trattoria Euro 10,00

Indennità di trasporto

Gli importi orari relativi all’indennità di trasporto, concordati nell’accordo regionale del 4/4/2016 vengono rivalutati a decorrere dal 1/3/2022 come segue:
– Euro 0,23 per ogni ora di effettivo lavoro.
Stessa indennità è prevista per coloro che, per recarsi sul posto di lavoro utilizzano il mezzo pubblico.
Nessuna indennità verrà corrisposta qualora l’azienda provveda al trasporto dei lavoratori con mezzi propri prelevandoli in prossimità delle loro abitazioni.

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Enasarco: massimali e minimali 2022

23 Febbraio 2022 da Teleconsul Editore S.p.A.

Aggiornati gli importi dei minimali contributivi e dei massimali provvigionali a seguito della pubblicazione, da parte dell’Istat, del tasso di variazione annua dell’indice generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. (ENASARCO – Comunicato 11 febbraio 2022)

A decorrere dal 1° gennaio 2022, gli importi dei minimali contributivi e dei massimali provvigionali sono così determinati:

– Agente plurimandatario
Il massimale provvigionale annuo per ciascun rapporto di agenzia è pari a 26.170,00 euro (a cui corrisponde un contributo massimo di 4.448,90 euro).
Il minimale contributivo annuo per ciascun rapporto di agenzia è pari a 440,00 euro (110,00 euro a trimestre).

– Agente monomandatario
Il massimale provvigionale annuo per ciascun rapporto di agenzia è pari a 39.255,00 euro (a cui corrisponde un contributo massimo di 6.673,35 euro).
Il minimale contributivo annuo per ciascun rapporto di agenzia è pari a 878,00 euro (219,50 euro a trimestre).

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Cassa Edile di Asti: i contributi vigenti

23 Febbraio 2022 da Teleconsul Editore S.p.A.

 

La Cassa Edile della provincia di Asti pubblica la contribuzione vigente come modificata per effetto dell’aumento del contributo “Ente Unico per la Formazione e la Sicurezza”

Contributi Cassa Edile Asti

Contributi

% Azienda

% Lavoratore

% Totale

Contributo Cassa Edile1,87%0,38%2,25%
Oneri Mutualizzati1,15%  
A.P.E.3,61%  
Ente Unico per la Formazione e la Sicurezza0,75%  
Quote sindacali nazionali0,18%0,18%0,36%
Quote sindacali territoriali0,45%0,70%1,15%
Fondo Prepensionamento 0,20%  
Fondo Incentivo Occupazione 0,10%  
Fondo Sanitario Operai 0,60%  
RLST0,30%  

 

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