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Rimpatriati: la disapplicazione della disoccupazione

20 Gennaio 2025 da Teleconsul Editore S.p.A.

Dal 1° gennaio è stata inibita la possibilità di presentare le domande da parte del cittadino e degli istituti di patronato (INPS, messaggio 17 gennaio 2025, n. 184).

In considerazione dell’articolo 1, comma 187 della Legge di bilancio 2025 (Legge n. 207/2024) che ha disposto la disapplicazione della Legge n. 402/1975, l’INPS ha inibito la possibilità di presentare le domande di disoccupazione, nella relativa procedura, da parte del cittadino e degli istituti di patronato, riguardanti le cessazioni di lavoro dei lavoratori rimpatriati  intervenute dal 1° gennaio 2025.

La Legge n. 402/1975 è, infatti, la normativa che ha istituito la prestazione di disoccupazione per questa tipologia di lavoratori.

Peraltro, le strutture territoriali dell’INPS non dovranno porre in essere alcun adempimento, in quanto la procedura provvede automaticamente alla reiezione delle istanze, indicando la motivazione giuridica del mancato accoglimento.

Invece, per quanto riguarda le domande relative a cessazioni del rapporto di lavoro avvenute fino al 31 dicembre 2024, l’INPS conferma le indicazioni già fornite con la circolare n. 106/2015 e con il messaggio n. 1328/2024.

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CIPL Agricoltura Operai Cosenza: sottoscritto in rinnovo con aumenti retributivi del 6%

20 Gennaio 2025 da Teleconsul Editore S.p.A.


Il rinnovo prevede aumenti dal 1° gennaio 2025 per gli operai agricoli e florovivaisti

Le OO.SS. Fai-Cisl, Flai-Cgil e Uila-Uil e le Parti datoriali di Confagricoltura, Cia e Coldiretti provinciali hanno sottoscritto il rinnovo contrattuale per gli operai agricoli e florovivaisti della provincia di Cosenza. Il rinnovo decorre dal 1° gennaio 2024 e ha scadenza al 31 dicembre 2027; mentre, gli effetti economici si riferiscono al primo biennio di validità, demandando al rinnovo contrattuale di categoria gli effetti economici relativi al secondo biennio di validità. 
Tra le novità si segnalano aumenti retributivi provinciali a partire dal 1° gennaio 2025, riportati nella tabella di seguito. 

OTI Enti ed istituti di ricerca, sperimentazione e divulgazione agricola
AreaLivelloQualificaRetribuzione in vigoreAumento CPL 6%Totale
17Spec. Super1.772,43 euro106,35 euro1.878,78 euro
6Specializzato1.675,57 euro100,53 euro1.776,10 euro
25Qualificato1.453,06 euro87,18 euro1.540,24 euro
34Comune1.375,49 euro82,53 euro1.458,02 euro

 

OTD Agricoltura salari contrattuali
AreaLivelloQualificaRetribuzione orariaAumento CPL 6%Retribuzione oraria 1.1.20253° elemento 30,44%Totale TFR 8,63%
16Spec. Super9,480,5710,053,0613,110,87
5Specializzato8,960,549,502,8912,390,82
24Qualificato7,970,488,452,5711,020,73
33Ex comune7,380,447,822,3810,200,67
2Comune6,740,407,142,179,310,62
1Op. raccolta5,700,346,041,847,880,52
OTI Agricoltura salari contrattuali
AreaLivelloQualificaRetribuzione giugno 2023Aumento CPL 6%Retribuzione 1.1.2025
16Spec. Super1.603,0496,181.699,22
5Specializzato1.514,0890,841.604,92
24Qualificato1.349,3080,961.430,26
33Ex comune1.245,5274,731.320,25
2Comune1.137,4168,241.205,65
1Op. raccolta964,4057,861.022,26
OTD Florovivaisti salari contrattuali
AreaLivelloQualificaRetribuzione orariaAumento CPL 6%Retribuzione oraria 1.1.20253° elemento 30,44%Totale TFR 8,63%
1ASpec. Super9,570,5710,143,0913,230,88
BSpecializzato8,770,539,302,8312,130,80
2CQualificato Super8,410,508,912,7111,620,77
DQualificato8,210,498,702,6511,350,75
3EComune7,250,447,692,3410,030,67
OTI Florovivaisti salari contrattuali
AreaLivelloQualificaRetribuzione Aumento CPL 6%Retribuzione oraria 1.1.2025
1ASpec. Super1.635,9498,161.734,10
BSpecializzato1.497,0989,831.586,91
2CQualificato Super1.437,8486,271.524,11
DQualificato1.363,4981,811.445,30
3EComune1.239,3674,361.313,72
OTD Florovivaisti salari contrattuali
AreaLivelloQualificaRetribuzione orariaAumento CPL 6%Retribuzione oraria 1.1.2025
1ASpec. Super9,570,5710,14
BSpecializzato8,770,539,30
2CQualificato Super8,410,508,91
DQualificato8,210,498,70
3EComune7,250,447,69

 

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CCNL Gas: approvata la piattaforma

20 Gennaio 2025 da Teleconsul Editore S.p.A.

I sindacati chiedono un aumento sui salari di 315,00 euro complessivi

Il 16 gennaio è stata approvata da  Filctem-Cigil, Femca-Cisl e Uiltec-Uil la piattaforma rivendicativa per il rinnovo del CCNL del settore Gas e Acqua, scaduto il 31 dicembre scorso, che interessa 45mila addetti in circa 600 aziende.
La richiesta economica avanzata dalle tre organizzazioni sindacali è di 315,00 euro complessivi sul parametro di riferimento per il triennio 2025-2027.
Dal punto di vista normativo, invece, i sindacati chiedono la riduzione dell’orario di lavoro a 38 ore settimanali, al fine di garantire al lavoratore una maggiore conciliazione vita-lavoro.
Per quanto riguarda, invece, gli appalti nel settore i sindacati puntano su un consolidamento delle attività interne ed una riduzione delle esternalizzazioni.
La piattaforma verrà inviata alle associazioni datoriali di categoria Utilitalia, Proxigas, Assogas, Anfida, al fine di iniziare quanto prima la trattativa di rinnovo, alla luce anche dell’intesa raggiunta sull’aggiornamento del sistema classificatorio.

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Erogazione di fringe benefit tramite carta di debito assegnata ai dipendenti, chiarimenti AdE

17 Gennaio 2025 da Teleconsul Editore S.p.A.

Una società intende affidare la gestione del proprio piano welfare a un provider che prevede l’assegnazione dei fringe benefit tramite una carta di debito nominativa. Al riguardo, l’Agenzia delle entrate è intervenuta a chiarire se la suddetta carta possa essere qualificata come un documento di legittimazione e possa costituire un voucher cumulativo e, in caso di risposta favorevole, se possa considerarsi esentato dall’obbligo di applicazione della ritenuta sul valore dei beni e dei servizi (Agenzia delle entrate, risposta 15 gennaio 2025, n. 5).

Ai sensi dell’articolo 51, comma 3, del Tuir, non concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo d’imposta al limite di euro 258,23, superato il quale lo stesso importo concorre interamente a formare il reddito.

Il successivo comma 3bis dell’articolo 51, stabilisce che l’erogazione di beni, prestazioni, opere e servizi da parte del datore di lavoro può avvenire mediante documenti di legittimazione, in formato cartaceo o elettronico, riportanti un valore nominale.

 

Negli ultimi periodi d’imposta varie disposizioni hanno modificato il predetto limite di euro 258,23 previsto nell’ultimo periodo del comma 3 dell’articolo 51 del Tuir.

Da ultimo, il comma 16 dell’articolo 1 della Legge di bilancio 2024 ha previsto, limitatamente al periodo d’imposta 2024 che non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di 1.000 euro, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, delle spese per l’affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa. Il suddetto limite è elevato a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti e i figli adottivi o affidati, che si trovano nelle condizioni previste dall’articolo 12, comma 2, del TUIR. 

 

Come già chiarito nella circolare n. 28/E/2016 dell’Agenzia, la specifica disciplina delle caratteristiche e delle modalità di fruizione dei titoli di legittimazione è dettata dall’articolo 6 del decreto del MLPS di concerto con il MEF del 25 marzo  2016, il quale al comma 1 stabilisce che tali documenti non possono essere utilizzati da persona diversa dal titolare, non possono essere monetizzati o ceduti a terzi e devono dare diritto ad un solo bene, prestazione, opera o servizio per l’intero valore nominale senza integrazioni a carico del titolare.

Pertanto, nel citato documento di prassi, i voucher di cui al citato comma 1:

  • non possono essere emessi a parziale copertura del costo della prestazione, opera o servizio e, quindi, non sono integrabili;

  • non possono rappresentare più prestazioni opere o servizi di cui all’articolo 51, comma 2, del Tuir.

I voucher hanno lo scopo di identificare il soggetto che ha diritto alla prestazione sottostante e richiedono, pertanto, la previa intestazione del titolo all’effettivo fruitore della prestazione, opera o servizio anche nei casi di utilizzo da parte dei familiari del dipendente.

L’oggetto della prestazione alla quale il titolo può dare diritto deve consistere in un bene o un servizio e, pertanto, il voucher non può essere rappresentativo di somme di denaro.

L’uso del voucher agevola l’utilizzo di strutture di soggetti terzi per erogare ai dipendenti le prestazioni e i servizi rappresentati, alle quali il datore di lavoro può fare ricorso a condizione che il dipendente non intervenga nel rapporto economico con la struttura che eroga la prestazione, potendo altrimenti configurarsi un aggiramento del divieto di erogare la prestazione in denaro ove non previsto. Anche nel caso dei voucher il dipendente assume la veste di mero destinatario della prestazione, estraneo al contratto in virtù del quale acquista il relativo diritto.

In deroga al principio in base al quale i voucher devono dare diritto ad un solo bene, prestazione, opera o servizio per l’intero valore nominale, il comma 2 dell’articolo 6 del decreto prevede che i beni e servizi di cui all’articolo 51, comma 3, ultimo periodo del TUIR possono essere cumulativamente indicati in un unico documento di legittimazione purché il valore complessivo degli stessi non ecceda il limite di importo di 258,23 euro.

Nella citata circolare n. 28/E/2016 è stato, inoltre, chiarito che mentre il voucher monouso deve dare diritto ad un solo bene, prestazione, opera o servizio, predeterminato ab origine e definito nel valore, il voucher cumulativo può rappresentare una pluralità di beni, determinabili anche attraverso il rinvio, ad esempio, ad una elencazione contenuta su una piattaforma elettronica, che il dipendente può combinare a sua scelta nel ”carrello della spesa”, per un valore non eccedente 258,23 euro

 

La soglia di esenzione di euro 258,23 riguarda le sole erogazioni in natura, con esclusione di quelle in denaro, per le quali resta applicabile il principio generale secondo cui qualunque somma percepita dal dipendente in relazione al rapporto di lavoro costituisce reddito di lavoro dipendente, ad eccezione delle esclusioni specificatamente previste. La soglia, inoltre, deve essere verificata, anche per i voucher, con riferimento all’insieme dei beni e servizi di cui il dipendente ha fruito a titolo di fringe benefit nello stesso periodo di imposta. Qualora il valore dei fringe benefit, complessivamente erogati nel periodo d’imposta sia sotto forma di voucher che nelle modalità ordinarie superi il citato limite di 258,23 euro, lo stesso concorre interamente a formare il reddito.

 

Nel caso di specie, dunque, tenuto conto dei vincoli di spesa conformi al massimale previsto dalla legislazione vigente in materia di fringe benefit e delle modalità di utilizzo della carta presso un numero determinato di esercenti nei settori preventivamente individuati dall’Istante come potenziali erogatori di fringe benefit per i propri dipendenti, l’Agenzia chiarisce che è possibile riconoscere alla carta di debito assegnata ai dipendenti dell’Istante la funzione di documento di legittimazione ai sensi del comma 3bis dell’articolo 51 del Tuir. Pertanto, l’Istante, in qualità di sostituto d’imposta, sull’importo utilizzato dai propri dipendenti per l’acquisto dei beni e servizi previsti dal piano di welfare non è tenuto ad applicare la ritenuta a titolo d’acconto.

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CCNL Studi Prof. Revisori e Tributaristi: siglato il rinnovo

17 Gennaio 2025 da Teleconsul Editore S.p.A.

Previsti incrementi della Componente Parametrica dal 1° gennaio 2025

Lo scorso 17 dicembre è stato siglato da Inrl, Lapet, Unrl e Cisal  con l’assistenza della Cisal il rinnovo del CCNL per i dipendenti degli studi dei revisori legali e dei tributaristi e delle società di revisione.
Il nuovo contratto decorre dal 1° gennaio 2025 sino al 31 dicembre 2027.
Previsti incrementi della Componente Parametrica a partire dal 1° Gennaio 2025.

Livello1° Gennaio 20251° Gennaio 20261° Gennaio 2027
Quadro 170,5285,26 85,26 
A1150,5075,2575,25
A2 137,16 68,58 68,58 
B1120,1060,05 60,05 
B2 109,7254,8654,86
C197,8648,9348,93
C2 90,4545,2245,22
D183,0341,5241,52

Le Parti hanno anche predisposto le nuove tabelle per le retribuzioni territoriali minime contrattuali mensili.
Viene, inoltre, stabilita un‘indennità di vacanza contrattuale per il periodo settembre 2024 – dicembre 2024, così ripartita:
– 1/3  dell’importo lordo unitamente alla retribuzione del mese di febbraio 2025;
– 1/3  dell’importo lordo unitamente alla retribuzione del mese di luglio 2025;
– 1/3 dell’importo lordo unitamente alla retribuzione del mese di novembre 2025.

Livello IVC Febbraio 2025IVC Luglio2025IVC Novembre 2025
Quadro 318,30318,30318,30
A1280,93280,93280,93
A2 256,02256,02256,02
B1224,19224,19224,19
 B2 204,82204,82204,82
C1 182,68182,68182,68
C2168,84168,84168,84
D1155,00155,00155,00
D2 138,39138,39138,39

Ulteriori novità sono l’integrazione di ulteriori 32 ore oltre ai permessi già monetizzati, con l’obiettivo di agevolare i tempi vita-lavoro e l’aumento dell’importo a titolo di welfare contrattuale:
– Quadro: 1.200 euro /anno (anziché 600 euro/anno);
– per tutti gli altri livelli di inquadramento: 600 euro/anno (anziché 300 euro/anno). 

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CIPL Edilizia Industria Frosinone: rinnovato il contratto provinciale per il settore

17 Gennaio 2025 da Teleconsul Editore S.p.A.

Tra le novità compaiono le indennità di mensa, trasporto e trasferta e l’introduzione di un premio al merito del lavoro

Il 21 dicembre 2024 le parti sociali del settore edile della provincia di Frosinone, Ance e Fillea-Cgil, Filca-Cisl e Feneal-Uil, hanno rinnovato il contratto provinciale, stabilendo che le disposizioni introdotte entrassero in vigore dalla data stessa della sottoscrizione. Il contratto ha durata triennale. 
Tra le novità dell’accordo viene stabilito che, dal 21 dicembre 2024, viene corrisposta agli operai un’indennità sostitutiva di mensa di 7,20 euro al giorno pari a 0,90 euro per ogni ora di lavoro ordinario prestata. Per gli impiegati, l’indennità giornaliera è la medesima. L’indennità di trasferta riconosciuta all’operaio in servizio presso un cantiere diverso da quello per il quale è assunto, oltre il limite di 45km, è pari al 10% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione. Mentre, per quel che riguarda l’indennità di trasporto, questa è pari a 0,25 euro per il trasporto urbano ed extraurbano. Al lavoratore alla guida di un veicolo che trasporta altri lavoratori sul posto di lavoro, nelle tratte superiori a 60km, è riconosciuta un’indennità conducente dell’importo pari a 10,00 euro giornalieri. 
Nell’accordo viene precisato anche che entro il 30 giugno 2025 sarà introdotto il badge aziendale per il personale dipendente. A partire dal 2025, invece, agli imprenditori ed ai lavoratori che raggiungono precisi requisiti di anzianità contributiva e lavorativa viene assegnato un premio al merito del lavoro, le cui modalità verranno approfondite entro il 30 giugno 2025. 

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CCNL Gas: sottoscritta intesa per la revisione del sistema di classificazione del personale

17 Gennaio 2025 da Teleconsul Editore S.p.A.

Le Parti Sociali hanno definito l’inserimento di 40 nuovi profili professionali e la revisione di quelli già esistenti

Il 14 gennaio 2025 è stata sottoscritta un’intesa fra la Commissione Classificazioni con le Segreterie nazionali e le controparti di settore in materia di classificazione del personale. Le Parti Sociali, prima dell’inizio della trattativa per il rinnovo del contratto gas-acqua per il triennio 2025-2027, hanno ritenuto necessario portare a termine un percorso intrapreso da tempo. 
L’accordo prevede l’inserimento di circa 40 nuovi profili professionali, oltre alla revisione degli altri già esistenti, che integrano l’attuale declaratoria ormai da ritenersi obsoleta. Attraverso un meccanismo di flessibilità i profili ad oggi contenuti nel contratto avranno la possibilità di crescere al livello superiore, in tempi definiti di almeno due delle competenze qualificanti che verranno individuate nel completamento dell’accordo. Il primo livello avrà carattere di transitorietà: dopo 12 mesi avverrà il passaggio automatico al secondo livello. Resta fermo che saranno garantiti tutti gli accordi e le prassi di miglior favore laddove presenti nelle aziende del settore. 
Il prossimo incontro è previsto per il prossimo 30 gennaio.

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Autoliquidazione 2024-2025: il tasso per il pagamento in rate

17 Gennaio 2025 da Teleconsul Editore S.p.A.

Indicati anche i coefficienti per il calcolo degli interessi da applicare (INAIL, nota 14 gennaio 2025, n. 370).

In considerazione del fatto che il Ministero dell’economia e delle finanze Dipartimento del Tesoro ha pubblicato il tasso
medio di interesse dei titoli di Stato per l’anno 2024, pari allo 3,41%, da utilizzare ai sensi dell’articolo 44, comma 3 del D.P.R. 1124/1965, per il calcolo degli interessi da versare in caso di pagamento rateale del premio di autoliquidazione, l’INAIL ha indicato i coefficienti da moltiplicare per gli importi della seconda, terza e quarta rata dell’autoliquidazione 2024/2025.

Tali coefficienti, che tengono conto del differimento di diritto al primo giorno lavorativo successivo nel caso in cui il termine di
pagamento del 16 scada di sabato o di giorno festivo, e della possibilità di effettuare il versamento delle somme che hanno scadenza tra il 1° e il 20 agosto entro il 20 agosto senza alcuna maggiorazione, sono:

RateData scadenzaData utile per il pagamentoCoefficienti interessi
1°16 febbraio 202517 febbraio 20250
2°16 maggio 202516 maggio 20250,00822137
3°16 agosto 202520 agosto 20250,01681644
4°16 novembre 202517 novembre 20250,02541151

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Certificazione Unica e Dichiarazione annuale IVA: online i modelli definitivi

16 Gennaio 2025 da Teleconsul Editore S.p.A.

Con due nuovi provvedimenti, l’Agenzia delle entrate mette a disposizione sul proprio sito la versione definitiva della “CU 2025”, insieme alle specifiche tecniche, e il “pacchetto” relativo all’Imposta sul valore aggiunto: il modello Iva e la versione semplificata “Iva base” (Agenzia delle entrate, provvedimenti 15 gennaio 2025, n. 9454 e n. 9491).

Sono stati approvati i modelli, con le relative istruzioni, concernenti le dichiarazioni relative all’anno 2024 da presentare ai fini dell’imposta sul valore
aggiunto:

  • Modello IVA/2025;

  • Modello IVA BASE/2025.

Tra le novità, il quadro “VO” che tiene conto delle opzioni per le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che hanno scelto il regime speciale e per le imprese giovanili in agricoltura che hanno adottato il regime agevolato.

II soggetti che presentano la dichiarazione per via telematica direttamente o attraverso gli intermediari abilitati devono trasmettere i dati contenuti nei modelli modelli dichiarativi tra il 1° febbraio e il 30 aprile 2025.

 

Approvata, inoltre, la Certificazione Unica “CU 2025”, relativa all’anno 2024, unitamente alle istruzioni per la compilazione, nonché del frontespizio per la trasmissione telematica e del quadro CT con le relative istruzioni.

 

Novità della Cu 2025 il “bonus tredicesima”, l’indennità di importo fino a 100 euro riconosciuta per il 2024 ai titolari di reddito di lavoro dipendente con particolari condizioni economiche e familiari.

La Cu è stata inoltre aggiornata per tenere conto delle novità che lo scorso anno hanno interessato la disciplina del lavoro sportivo dilettantistico e professionistico e quella dei fringe benefit ai dipendenti.

Un apposito campo è riservato al trattamento integrativo speciale erogato ai lavoratori del settore turistico, ricettivo e termale.

Il modello fa infine spazio all’imposta sostitutiva sui compensi per le prestazioni aggiuntive del personale sanitario.

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CCNL Istituti sostentamento del clero: siglato il rinnovo del contratto

16 Gennaio 2025 da Teleconsul Editore S.p.A.

L’intesa ha previsto un incremento economico di 190,00 euro al terzo livello

Nei giorni scorsi è stato siglato tra Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil e l’Istituto Centrale per il Sostentamento del Clero l’accordo di rinnovo del contratto nazionale applicato ai dipendenti dell’Istituto Centrale per il sostentamento del clero e degli istituti diocesani italiani su tutto il territorio nazionale.
Il rinnovo, in vigore fino al 31 dicembre 2027, ha previsto per il periodo 2025/2027 un incremento sui minimi al terzo livello di 190,00 euro, che sarà riconosciuto in 3 rate a partire dal 1° gennaio 2025 con una prima tranche di 101,22 euro. Dal punto di vista normativo tra le novità si segnala l’introduzione di un capitolo sulla prevenzione della violenza di genere e delle norme di miglior favore per le vittime di violenza, con la concessione di 3 mesi retribuiti aggiuntivi. In materia di diritto allo studio e formazione continua, sono stati introdotti i congedi per la formazione, per l’aggiornamento professionale e per la riqualificazione. In caso di lavoro agile sono state recepite le prerogative per i lavoratori in condizione di fragilità e di disabilità, nonchè il diritto alla disconnessione.
Infine, è stato istituito il Comitato paritetico sulle Pari opportunità uomo e donna che nell’arco della vigenza contrattuale dovrà attuare le misure necessarie per migliorare le condizioni di conciliazione tempi di vita e di lavoro, di accessibilità agli sviluppi e miglioramenti di carriera a parità di requisiti professionali.

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