Studio Vannucchi & Associati

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Esonero per assunzioni donne vittime di violenza: prime indicazioni operative

6 Marzo 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

Arrivano le istruzioni applicative per usufruire del beneficio per chi assume disoccupate beneficiarie del Reddito di libertà (INPS, circolare 5 marzo 2024, n. 41).

L’INPS ha fornito le prime indicazioni riguardanti l’ambito di applicazione dell’esonero contributivo per chi assume donne vittime di violenza disoccupate che percepiscono il Reddito di libertà (articolo 105-bis del D.L. n. 34/2020). L’Istituto ha anche comunicato che, con apposito messaggio, saranno fornite le istruzioni per la fruizione della misura agevolativa in oggetto, con particolare riguardo al procedimento di richiesta di ammissione all’esonero e alle modalità di compilazione delle dichiarazioni contributive da parte dei datori di lavoro beneficiari.

L’agevolazione è stata prevista dall’ultima Legge di bilancio (articolo 1, comma 191, Legge n. 213/2023). In sostanza, i datori di lavoro che assumono soggetti con le caratteristiche appena citate si vedono riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali, con esclusione dei premi e contributi all’INAIL, nella misura del 100%, nel limite massimo di importo di 8.000 euro annui riparametrato e applicato su base mensile. 

In sede di prima applicazione, la previsione si applica anche a favore delle donne vittime di violenza che hanno usufruito della misura nel 2023. 

Per quel che riguarda la durata del beneficio, qualora l’assunzione sia effettuata con contratto di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione, l’esonero spetta per 12 mesi dalla data dell’assunzione. Se il contratto viene trasformato a tempo indeterminato l’esonero si prolunga fino al diciottesimo mese dalla data dell’assunzione con il contratto di cui al primo periodo. Qualora l’assunzione sia effettuata con contratto di lavoro a tempo indeterminato, l’esonero spetta per un periodo di 24 mesi dalla data dell’assunzione.

L’assetto dell’esonero

Innanzitutto, l’esonero contributivo introdotto dall’articolo 1, comma 191 della Legge di bilancio 2024, è rivolto a tutti i datori di lavoro del settore privato.

La soglia massima di esonero della contribuzione datoriale riferita al periodo di paga mensile è, pertanto, pari a 666,66 euro (8.000/12) e, per i rapporti di lavoro instaurati/trasformati e risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 21,50 euro (666,66/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo.

Ovviamente, nelle ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, il massimale dell’agevolazione deve essere proporzionalmente ridotto. 

Nella determinazione delle contribuzioni oggetto dello sgravio è necessario fare riferimento, ai fini della delimitazione dell’agevolazione, alla contribuzione datoriale che può essere effettivamente oggetto di sgravio.

Nei casi di trasformazione di rapporti a termine o di stabilizzazione dei medesimi entro 6 mesi dalla relativa scadenza, trova applicazione la previsione di cui all’articolo 2, comma 30 della Legge n. 92/2012, riguardante la restituzione del contributo addizionale dell’1,40% prevista per i contratti a tempo determinato.

Il periodo di fruizione dell’esonero può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità, comprese le ipotesi di interdizione anticipata dal lavoro, consentendo, in tale ipotesi, il differimento temporale del periodo di godimento del beneficio.

Il diritto alla legittima fruizione dell’esonero contributivo è subordinato al rispetto, da un lato, dei principi generali in materia di incentivi all’assunzione, disciplinati dall’articolo 31 del D.Lgs. n. 150/2015, dall’altro, delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell’assicurazione obbligatoria dei lavoratori.

Aiuti di Stato e coordinamento con altri incentivi

L’esonero in questione non è sussumibile nella disciplina di cui all’articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, relativa agli aiuti concessi dallo Stato ossia mediante risorse statali.

Considerato che l’agevolazione si sostanzia in un esonero totale dal versamento della contribuzione datoriale, essa può essere cumulata con altre misure agevolative, nel caso in cui questo non sia espressamente escluso, solo laddove sussista un residuo di contribuzione astrattamente sgravabile e nei limiti della medesima contribuzione dovuta.

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Pagamento rateizzato dei contributi sospesi, inadempimento e recupero

6 Marzo 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

L’INPS esamina le conseguenze del mancato o parziale pagamento rateale dei contributi sospesi a seguito di eventi calamitosi (INPS, circolare 6 marzo 2024, n. 43). 

In caso di eventi calamitosi, le disposizioni legislative a sostegno dei soggetti colpiti dagli eventi eccezionali possono prevedere, tra l’altro, la sospensione per un certo periodo dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali (ivi compresi quelli relativi alla quota a carico dei lavoratori), stabilendosi che, alla fine del suddetto periodo, il pagamento debba avvenire in unica soluzione entro il termine disposto dalla legge.

 

Eventualmente, può essere disposto che la ripresa dei versamenti avvenga mediante rateizzazione, senza applicazione di sanzioni e interessi, a decorrere da un determinato termine fissato dal legislatore. 

 

L’INPS, nella circolare in oggetto, prende in considerazione le ipotesi di mancato o parziale pagamento dell’importo oggetto di rateizzazione secondo la modulazione del piano stabilita dalla norma, descrivendone le conseguenze e definendo una modalità univoca di gestione del credito in funzione del recupero, in mancanza di una specifica disciplina in materia.

 

Il mancato pagamento

 

Innanzitutto si deve ricordare che, essendo la divisione in rate soltanto una modalità per agevolare il recupero del credito, le singole rate non costituiscono autonome e distinte obbligazioni, ma l’adempimento frazionato di un’unica obbligazione contributiva.

 

Inoltre, per le singole gestioni previdenziali, l’importo minimo di ciascuna rata non può essere inferiore a 50 euro.

 

Nel caso di mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, scatta la decadenza dal beneficio della rateizzazione, ma non da quello della eventuale definizione agevolata in misura ridotta; pertanto, i crediti residui verranno affidati all’Agente della riscossione per le attività di recupero coattivo con applicazione delle sanzioni civili, ai sensi dell’articolo 116, comma 8, lettera a), della Legge n. 388/2000, a decorrere dalla data di ripresa del versamento.

 

Il parziale pagamento

 

Il pagamento parziale delle rate non comporta, invece, la decadenza dal beneficio della rateizzazione che potrà proseguire fino alla scadenza originariamente prevista. In tale caso, sul debito residuo saranno dovute le ordinarie sanzioni civili a decorrere dalla data di ripresa del versamento stabilita dalla norma.

 

L’INPS precisa, infine, che quanto descritto è applicabile anche alle rateizzazioni in essere non ancora scadute alla data di pubblicazione della circolare in commento, fatte salve le eventuali diverse disposizioni previste per i singoli eventi calamitosi.

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CCNL Bancari – Credito Cooperativo: approvata la piattaforma con il 99% di voti favorevoli

5 Marzo 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

Le Segreterie Nazionali di Fabi, First-Cisl, Fisac-Cgil, Ugl e Uilca, unitariamente, hanno evidenziato l’assoluta determinazione ad avviare una fase di rinnovo contrattuale che dovrà avere tempi rapidi e obiettivi chiari ed esigibili

Sono giunte al termine le assemblee delle lavoratrici e dei lavoratori del credito cooperativo, indette sull’intero territorio nazionale, per la presentazione ed approvazione della piattaforma di rinnovo del contratto Quadri Direttivi e Aree Professionali del Credito Cooperativo, scaduto il 31 dicembre 2022. La piattaforma è stata approvata con oltre il 99% di voti favorevoli.
Le OO.SS. di settore hanno rappresentato che i numerosi interventi dei lavoratori nel corso delle assemblee manifestano la volontà della categoria di giungere ad un rapido e positivo rinnovo contrattuale, positivo sia da un punto di vista economico che normativo. Un rinnovo in grado di adeguare le retribuzioni dall’erosione inflattiva degli ultimi anni, di redistribuire il valore della maggiore produttività conseguita dal Sistema, di aggiornare i profili professionali, sviluppare nuove modalità di partecipazione alla vita aziendale e di accompagnarne la fase di consolidamento dopo l’avvio della riforma del 2016.
Le Segreterie Nazionali di Fabi, First-Cisl, Fisac-Cgil, Ugl e Uilca, unitariamente, hanno evidenziato l’assoluta determinazione ad avviare una fase di rinnovo contrattuale che dovrà avere tempi rapidi e obiettivi chiari ed esigibili.
La piattaforma approvata è stata inviata poi a Federcasse, con l’invito a procedere in tempi adeguati all’avvio delle trattative e, quindi, ad una calendarizzazione degli incontri sindacali. 

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CIPL Edilizia Industria L’Aquila: definito l’EVR 2024

5 Marzo 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

Le Parti stabiliscono l’erogazione dell’ Elemento variabile della retribuzione a decorrere dal 1˚gennaio 2024

Le Parti Sociali Provinciali Ance L’Aquila e Filca-Cisl, Fillea-Cgil e Feneal-Uil, tenendo conto dei parametri nazionali e territoriali per i periodi triennali 2022-2021-2020 e 2023-2022-2021, stabiliscono per gli operai e gli impiegati della provincia dell’Aquila l’importo dell’Elemento Variabile della Retribuzione nella misura pari al 5% dei minimi di paga base in vigore alla data del 1° luglio 2023, a decorrere dal 1˚gennaio 2024 e sino al 31 dicembre 2024.

EVR 2024 Operai
LivelloPaga base al 1° luglio 20235% – anno 2024

euro/ora

Operaio 1° livello5,710,28
Operaio 2° livello6,680,33
Operaio 3° livello7,420,37
Operaio 4° livello7,990,40
EVR 2024 Impiegati
LivelloPaga base al 1° luglio 20235% – anno 2024

euro/mese

Impiegato 1° livello987,3649,37
Impiegato 2° livello1.155,2157,76
Impiegato 3° livello1.283,5664,18
Impiegato 4° livello1.382,3169,11
Impiegato 5° livello1.481,0274,05
Impiegato 6° livello1.777,2388,86
Impiegato 7° livello1.974,7198,73

L’importo mensile dell’E.V.R. è corrisposto per 12 mensilità. Si deve tener conto che, in caso di inizio o cessazione del rapporto, ai fini della corresponsione dell’importo mensile dell’E.V.R., la frazione del mese non superiore ai 15 giorni non va considerata mentre viene considerata come mese intero la frazione di mese superiore ai 15 giorni.

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CIRL Alimentari Artigianato Friuli Venezia Giulia: siglata la nota congiunta sul premio di risultato

5 Marzo 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

Modificate le tabelle del premio di risultato territoriale per i dipendenti delle imprese artigiane e non artigiane della Regione Friuli Venezia Giulia 

Il 28 febbraio è stato sottoscritta da Confartigianato Impresa FVG, CNA Friuli Venezia Giulia e Fai Cisl, Fai Cgil, Uila Uil la nota congiunta al CIRL Alimentari Artigianato, che modifica e sostituisce le tabelle retributive del CIRL del 15 gennaio 2024. Per le aziende non artigiane fino a 15 dipendenti gli arretrati per differenza verranno erogati entro e non oltre il mese di maggio 2024.Il P.R.T. viene erogato per 12 mensilità

SETTORE ALIMENTARE – AZIENDE ARTIGIANE
LivelliAumento PRT mensile dal 1° gennaio 2024
1S44,75 euro
140,18 euro
236,78 euro
3A34,28 euro
332,42 euro
431,10 euro
529,66 euro
627,75 euro

 

SETTORE DELLA PANIFICAZIONE – AZIENDE ARTIGIANE
LivelliAumento PRT mensile dal 1° gennaio 2024
A1S37,80 euro
Al35,14 euro
A232,91 euro
A330,14 euro 
A428,55 euro
B137,01 euro
B230,40 euro
B3S29,59 euro
B328,62 euro
B427,15 euro
SETTORE ALIMENTARE – AZIENDE NON ARTIGIANE FINO A 15 DIPENDENTI
LivelliAumento PRT mensile dal 1° gennaio 2024
159,96 euro
Q61,96 euro
253,45 euro
A39,66 euro
B36,24 euro
345,85 euro
C34,18 euro
D32,25 euro
441,51 euro
E30,25 euro
538,26 euro
636,09 euro
733,92 euro
831,75 euro

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Sisma Centro Italia: proroga delle agevolazioni contributive per il 2024 e utilizzo in compensazione

5 Marzo 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

L’INPS ricorda la possibilità di utilizzare in compensazione le agevolazioni contributive previste a seguito dell’istituzione della zona franca urbana per i Comuni del Centro Italia colpiti dagli eventi sismici del 2016, elencando i codici tributo appositamente istituiti dall’Agenzia delle entrate (INPS, messaggio 3 marzo 2024, n. 927).

L’articolo 46, comma 2, lettera d), del D.L. n. 50/2017, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 96/2017, ha previsto, tra le altre agevolazioni, un esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l’assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente.

 

L’esonero riguarda le imprese e i professionisti che hanno la sede principale o l’unità locale all’interno della zona franca urbana appositamente istituita per le regioni del Centro Italia dal comma 1 del citato decreto, e che hanno subito a causa degli eventi sismici del 2016 la riduzione del fatturato almeno pari al 25% nel periodo dal 1° settembre 2016 al 31 dicembre 2016, rispetto al corrispondente periodo dell’anno 2015. L’agevolazione in argomento spetta, alle medesime condizioni, anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono l’attività all’interno della zona franca urbana.

 

I periodi di imposta per i quali è concessa l’esenzione in trattazione, originariamente circoscritti agli anni 2017 e 2018, sono stati poi prolungati anche per gli anni successivi, fino al 2023, allorquando, con il D.L. n. 215/2023 (Decreto Milleproroghe, convertito in Legge n. 18/2024), l’esonero è stato esteso anche al periodo di imposta 2024 in presenza dei presupposti di legge e nei limiti di spesa previsti, fino al raggiungimento dell’importo dell’agevolazione complessivamente concessa.

 

In virtù della disposta proroga, l’INPS, nel messaggio in oggetto, ricorda che i destinatari dei provvedimenti di riconoscimento delle agevolazioni da parte del Ministero delle imprese e del made in Italy possono utilizzare il credito verso l’erario per i versamenti dei contributi obbligatori dovuti all’Istituto nei periodi di imposta ammissibili (dal 2017 al 2024). 

 

Le agevolazioni in trattazione possono essere fruite attraverso la riduzione dei versamenti, da effettuarsi con il modello di pagamento “F24”, da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici ENTRATEL e FISCONLINE.

 

Ai fini dell’utilizzo in compensazione, a mezzo modello “F24”, delle agevolazioni, l’INPS elenca i codici tributo appositamente istituiti dall’Agenzia delle entrate e che sono i seguenti: “Z148”, “Z149”, “Z150”, “Z162”, “Z164”, “Z165” e “Z166”.

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CCNL Edilizia Piccola Industria (Confapi): rinnovato il contratto

4 Marzo 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

Sottoscritta la parte normativa del contratto per gli addetti delle piccole e medie industrie edili ed affini. Il contratto era stato già rinnovato per la parte economica nell’ottobre 2022     

A seguito dell’accordo raggiunto sul salario lo scorso 11 ottobre 2022, nei giorni scorsi si sono incontrate Confapi-Aniem, Unione Nazionale Imprese Edili Manifatturiere e Settori Affini Aderenti a Confapi, e Fillea-Cgil, Filca-Cisl, Feneal-Uil, per definire il rinnovo della parte normativa del contratto, che interessa circa 60mila lavoratrici. 
Gli accordi sottoscritti in data 29 febbraio 2024 riguardano la disciplina dell’apprendistato, l’Evr, la bilateralità e l’equivalenza delle tutele normative ed economiche del contratto in attuazione dell’art. 11 del Codice Appalti.
Le organizzazioni sindacali, considerata la particolare situazione storica e politica, hanno espresso soddisfazione per il rinnovo in questione che punta al riconoscimento delle professionalità dei lavoratori con un più massiccio ricorso alla formazione, alla specializzazione e alla competenza dell’impresa.
Soddisfazione condivisa anche da Confapi Aniem, la quale ha sottolineato l’importanza di aver riattivato un confronto costruttivo e di aver condiviso accordi migliorativi anche per l’attività delle aziende. 

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CCNL Alimentari Industria: siglato il rinnovo contrattuale

4 Marzo 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

Il rinnovo aggiorna la parte economica, con aumenti di 280,00 euro, e la riduzione dell’orario di lavoro

Le OO.SS. Fai-Cisl, Flai-Cgil e Uila-Uil, insieme alle associazioni delle imprese del settore, hanno firmato, il 1° marzo scorso, il rinnovo del CCNL dell’industria alimentare. I sindacati si sono detti soddisfatti del risultato raggiunto, in particolar modo riguardante il salario, il welfare e il contrasto alla precarietà. 
Con il nuovo accordo è previsto un incremento di 280,00 euro per un montante complessivo a parametro 137 che, passati i 4 anni, diventa di 10.236 euro. La prima tranche parte dal 1° dicembre 2023 con un aumento pari a 75,00 euro già nei primi 14 mesi di applicazione del contratto che consente ai dipendenti del settore di recuperare un importo di 170,00 euro, vale a dire il 60% dell’aumento totale previsto. Per quanto riguarda la mancata contrattazione di secondo livello si aggiungono altri 15,00 euro mensili a quelli già previsti. 
Ad essere migliorato è anche il welfare contrattuale, con un aumento di 4,00 euro per il Fondo integrativo sanitario Fasa a garanzia di maggiori prestazioni. Per quanto riguarda il fondo di previdenza complementare Alifond, il contributo a carico delle aziende arriva a 1,5% (+0,3%, equivalente a 6,00 euro). Inoltre, viene stabilito il rafforzamento del congedo di maternità e paternità. 
Per quel che concerne la parte normativa, viene stabilita la riduzione dell’orario di lavoro. Infatti, a partire dal 1° gennaio 2026 coloro i quali svolgono turni di 18 e 21 ore hanno una riduzione di 4 ore a cui si aggiungono altre 4 ore per l’anno successivo. Dal 1° gennaio 2027, invece, la riduzione di 4 ore si applica a tutti i dipendenti. 
Il contrasto alla precarietà viene perseguito mediante il dimezzamento della percentuale complessiva che passa dal 50% al 25% dei contratti a termine, in somministrazione e in staff leasing. 
Per quel che riguarda i congedi parentali aumentano le ore retribuite per l’inserimento al nido e scuola dell’infanzia e per l’accudimento intragenerazionale per i genitori anziani e per le donne vittime di violenza. Ad essere introdotto è anche il paragrafo “Diversità e inclusione”, in materia di pari opportunità. 
In ultima analisi, le Parti hanno stabilito l’avvio da parte della Commissione paritetica tecnica per l’aggiornamento delle declaratorie a partire dal 2024, al fine di rivisitare il sistema classificatorio.

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Le novità sul lavoro del Decreto PNRR

4 Marzo 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

Il provvedimento pubblicato in Gazzetta Ufficiale prevede misure contro gli insediamenti abusivi in agricoltura e il lavoro irregolare (D.L. 2 marzo 2024, n. 19).

Il D.L. n. 19/2024 (cosiddetto Decreto PNRR) è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 2 marzo 2024, entrando in vigore lo stesso giorno. Diverse le misure che riguardano il mondo del lavoro, a partire dall’articolo 7 che contiene disposizioni per il superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura.

In particolare, l’articolo appena citato prevede la nomina di un Commissario straordinario che si avvale di una struttura di supporto posta alle sue dirette dipendenze, costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, con un contingente massimo di personali pari a 12 unità, al fine di conseguire gli  obiettivi della Missione 5, Componente 2, Investimento 2.2 del PNRR.

Prevenzione e contrasto del lavoro irregolare

Sul versante della lotta al lavoro irregolare l’articolo 27 del Decreto PNRR stabilisce, ad esempio, misure di maggiore severità nel contrasto della somministrazione non autorizzata di lavoro, prevedendo in alcuni casi l’arresto per il fornitore e l’utilizzatore di manodopera.

Inoltre, dal punto di vista della premialità dei comportamenti virtuosi, l’Ispettorato nazionale del lavoro, all’esito di accertamenti ispettivi in materia di  lavoro  e  di legislazione sociale, compresa la tutela  della  salute  e della
sicurezza nei luoghi di lavoro, in caso non emergano  violazioni  o irregolarità, rilascia  un attestato e può iscrivere il  datore  di  lavoro  in  un apposito elenco informatico consultabile pubblicamente,  tramite  il
sito istituzionale denominato “Lista di conformità INL”. L’iscrizione a questo elenco consente ai datori di lavoro inseriti per un periodo di 12 mesi  dalla data di iscrizione, di non essere sottoposti a ulteriori verifiche da parte dell’INL nelle materie oggetto degli accertamenti,  fatte salve le verifiche in materia di salute e  sicurezza  nei luoghi  di lavoro, le eventuali richieste di intervento, nonché le attività di indagine disposte dalla Procura della Repubblica. 

Esonero contributivo lavoro domestico

Inoltre, è previsto un esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali ed assicurativi a carico del datore di lavoro domestico (che possieda un valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità, non superiore a 6.000 euro) nel limite massimo di importo di 3.000 euro su base annua, in caso di assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato di contratti di lavoro domestico con mansioni di assistente a soggetti anziani, con una età anagrafica di almeno 80 anni, già titolari dell’indennità di accompagnamento.

Patente a punti per le aziende

Viene introdotto un nuovo sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti (cosiddetta patente a punti), obbligatoria per i soggetti che intendano operare nell’ambito di cantieri edili. 

La patente è dotata di un punteggio iniziale di 30 crediti e consente ai soggetti in questione di operare nei cantieri temporanei o mobili con una dotazione pari o superiore a 15 crediti. Nei casi di  infortuni da cui sia derivata  la  morte  o un’inabilità  permanente  al  lavoro,  assoluta o parziale, la competente sede territoriale dell’INL può sospendere, in via cautelativa, la patente fino a un massimo di 12 mesi. I crediti decurtati possono  essere  reintegrati  a  seguito della frequenza di specifici corsi.

Contrasto delle violazioni contributive e rafforzamento delle ispezioni

In questo caso, è stabilita l’estensione del regime di solidarietà nell’obbligazione retributiva e contributiva e la verifica di congruità del costo della manodopera negli appalti pubblici e privati. 

Inoltre, per quel che riguarda il rafforzamento dell’apparato ispettivo, sono previste nuove assunzioni di personale ispettivo in materia di lavoro per i controlli relativi alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Ad esempio, l’Ispettorato nazionale del lavoro viene autorizzato, per gli  anni 2024, 2025 e 2026, ad assumere a tempo  indeterminato,  senza  previo esperimento delle previste procedure  di  mobilità, 250  unità di
personale da inquadrare nella famiglia professionale ispettore di vigilanza tecnica salute e sicurezza, con
incremento della dotazione organica per le unità eccedenti (articolo 31 Decreto PNRR). 

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Flussi 2024 e richieste di nulla osta: termini e modalità di presentazione delle istanze

4 Marzo 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali precisa le modalità di presentazione delle domande di nulla osta al lavoro nell’ambito dei flussi di ingresso legale in Italia per l’anno 2024, ricordando il differimento delle date dei click days (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, circolare 29 febbraio 2024, n. 1695).

Il D.P.C.M. 19 gennaio 2024, come noto, ha differito i termini per la presentazione delle richieste di nulla osta al lavoro nell’ambito dei flussi di ingresso legale in Italia per l’anno 2024.

 

Le nuove date dei “click days”, pertanto, sono fissate al 18, 21 e 25 marzo 2024 rispettivamente per gli ingressi di cui all’articolo 6, comma 3, lett. a) del D.P.C.M. 27 settembre 2023, di cui all’articolo 6, comma 3, lett. b) e commi 4, 5 e 6, e di cui all’articolo 7 del medesimo decreto.

 

Il Ministero ricorda che i paesi che hanno sottoscritto accordi o intese di cooperazione in materia migratoria già vigenti per motivi di lavoro subordinato stagionale e non, sono: Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia Erzegovina, Corea del Sud, Costa d’Avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine, Gambia, Georgia, Ghana, Giappone, Giordania, Guatemala, India, Kirghizistan, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Perù, Repubblica di Macedonia del Nord, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina.

 

Inoltre, in data 20 ottobre 2023 è stato sottoscritto un Accordo tra Italia e Tunisia, con il quale sono stati previsti annualmente 4000 ingressi di cittadini tunisini per motivi di lavoro subordinato non stagionale e il 1° aprile p.v. entrerà in vigore l’Accordo di partenariato su mobilità e migrazione con l’India, sottoscritto il 2 novembre 2023.

 

Il Ministero de lavoro e delle politiche sociali, con la circolare in commento, informa che, per l’anno 2024, per gli ingressi in Italia per lavoro, sarà disponibile nell’ambito dell’applicativo dedicato Portale Servizi ALI, la sezione di precompilazione dei moduli di domanda, fruibile nelle giornate e orari sotto riportati:

 

– dal 29 febbraio p.v. al 16 marzo p.v. dalle ore 8.00 alle ore 20.00;

– il 17 marzo p.v. dalle ore 8.00 alle ore 18.00;

– il 19 marzo p.v. dalle ore 8.00 alle ore 20.00;

– il 20 marzo p.v. dalle ore 8.00 alle ore 18.00;

– dal 22 marzo p.v. al 23 marzo p.v. dalle ore 8.00 alle ore 20.00;

– il 24 marzo p.v. dalle ore 8.00 alle ore 18.00.

 

Le istanze potranno essere inviate in modalità telematica, accedendo all’applicativo dedicato Portale Servizi ALI, dalla sezione “Compila Domande Decreto Flussi 2024/Click-day 2024”, fino al 31 dicembre 2024, ferma restando la verifica della disponibilità delle quote.

 

La documentazione probatoria necessaria, al fine di consentire una rapida istruttoria delle domande presentate, può essere allegata – nei modelli di richiesta – attraverso una funzione di upload e, pertanto, la stessa potrà essere esaminata dagli Sportelli Unici per l’Immigrazione senza necessità di convocare i richiedenti per la presentazione di medesima documentazione, che sarà esibita, eventualmente ove necessario, in originale, all’atto della firma del contratto di soggiorno.

 

Trascorsi 90 giorni dalla data di decorrenza dei click days, qualora vengano rilevate quote significative non utilizzate, le stesse potranno essere diversamente ripartite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base delle effettive necessità riscontrate sul mercato del lavoro.

 

L’impegno definitivo della quota relativamente al lavoro non stagionale si avrà all’acquisizione, entro 60 giorni, del parere positivo espresso sull’istanza, ovvero quando, in assenza di parere, siano decorsi 60 giorni previsti dal T.U.I. (D.Lgs. n. 286/1998). L’impegno definitivo della quota relativamente al lavoro stagionale si avrà all’acquisizione, entro 20 giorni, del parere positivo espresso sull’istanza, ovvero quando, in assenza di parere, siano decorsi 20 giorni previsti dal T.U.I. 

 

Decorso il termine previsto, il sistema invierà automaticamente il nulla osta al datore di lavoro che lo visualizzerà sul Portale ALI. In assenza di ragioni ostative, il nulla osta verrà inviato – in via telematica -, come di consueto, anche alle Rappresentanze diplomatiche italiane dei Paesi di origine che rilasceranno il visto d’ingresso.

 

Il lavoratore che ha fatto ingresso in Italia dopo il rilascio del nulla osta al lavoro subordinato (stagionale e non) e del visto d’ingresso può svolgere immediatamente attività lavorativa. In tal caso le associazioni datoriali, ovvero il singolo datore di lavoro dovranno provvedere autonomamente alla comunicazione obbligatoria ai Servizi Competenti attraverso i Sistemi Informatici Regionali.

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