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CCNL Credito: rinnovate le polizze RC per il 2024

10 Gennaio 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

Tra le novità del 2024  previsti gli aumenti dei massimali e le polizze temporanee per i lavoratori a tempo determinato

E’ stata rinnovata la copertura assicurativa su tutte le attività e compiti svolti, anche fuori della sede, dagli impiegati, quadri direttivi e dirigenti, previsti dal CCNL Credito per l’anno 2024.
Tra le novità previste:
– vengono elevati i massimali per le sanzioni erogate dal MEF;
– vengono introdotte nuove polizze temporanee per lavoratori assunti con contratti a tempo determinato;
– è offerta gratuitamente una polizza collettiva denominata “RC CAPOFAMIGLIA“, con un massimale di 500.000 euro, che include anche la copertura SCI.
Per quanto riguarda la tutela legale professionale :
– viene confermato il massimale di 6.000,00 euro in caso di vertenze civili o penali,
– viene aumentato il limite di 2.000,00 euro in caso di controversie relative a richieste di risarcimento di danni da parte dei clienti dell’Istituto bancario, in conseguenza di un comportamento illecito dell’iscritto;
– viene introdotta la possibilità di impugnare un provvedimento disciplinare di sospensione davanti al giudice competente.
E’ data, inoltre, la possibilità di estendere la polizza anche alle controversie relative la vita privata.
Per quanto riguarda, invece, la Polizza RC Ammanchi di Cassa:
– sono previste opzioni con massimali da 8.000,00 euro, 10.000,00 euro, 15.000,00 euro, 20.000,00 euro con nessuna franchigia sul primo sinistro;
– è stato introdotto un servizio di consulenza medico sanitaria telefonica 24 ore su 24;
– è stata compresa l’attività in smart working;
– è stata estesa la polizza anche in caso di errori formali e/o documentali;
– è stata prevista una retroattività delle polizze di 10 anni;
– in caso di esodo dell’iscritto, la copertura assicurativa è estesa gratuitamente per 12 mesi.

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Ebinter Treviso: nuovi contributi per i lavoratori del settore

10 Gennaio 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

Erogato il contributo per i centri estivi a favore dei figli del personale di comparto

L’Ente Bilaterale del Terziario di Treviso ha previsto per l’anno corrente e a favore dei figli del personale di settore un nuovo contributo di cui fruire per centri estivi.
In aggiunta a questo e sempre a favore dei lavoratori, le aziende di comparto hanno stabilito di aumentare i contributi per la trasformazione dei contratti a tempo determinato, le visite mediche con la nomina del Responsabile del servizio prevenzione e protezione esterno, e da ultimo la consulenza in materia igienico-sanitaria.
Ed ancora, viene incrementato il pacchetto famiglia ed inserito l’abbonamento ai mezzi di trasporto.
A tal proposito preme specificare altresì, che Ebinter già nel 2023 è intervenuto a favore del personale di settore provvedendo all’erogazione di pacchetti di aiuti ed interventi sulla conciliazione, maternità, paternità, cura, congedi, formazione, sicurezza, sostegno al reddito, welfare, nonché ha provveduto allo stanziamento di 531mila euro sotto forma di contributi per protesi acustiche, spese sanitarie per figli disabili, spese scolastiche dalla materna all’università o per attività sportive.
A sostegno delle aziende invece, l’Ente si è impegnato a supportare le spese degli accertamenti sanitari dei dipendenti, dei Dvr, soprattutto per quanto concerne l’occupazione. A tal proposito, attraverso il proprio contributo, ha agevolato la maternità nonché l’assunzione di dipendenti licenziati per giustificato motivo oggettivo, mediante anche la collaborazione con il Centro Servizi Volontariato che collega il mondo del lavoro con il volontariato.  

 

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Cessione del quinto delle pensioni: adeguamento dei tassi di interesse

10 Gennaio 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

L’INPS comunica l’aggiornamento dei tassi di interesse da applicarsi alle operazioni di cessione del quinto dello stipendio e delle pensioni per il primo trimestre dell’anno 2024 (INPS, messaggio 9 gennaio 2024, n. 92).

Recependo il D.M. n. 110419/2023 con cui il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento del Tesoro ha indicato i tassi effettivi globali medi (TEGM) praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari rilevati dalla Banca d’Italia e in vigore per il periodo 1° gennaio 2024 – 31 marzo 2024, l’INPS rende noti i tassi da applicare ai prestiti da estinguersi dietro cessione del quinto dello stipendio e della pensione.

 

Pertanto, nel suddetto periodo 1° gennaio 2024 – 31 marzo 2024, il valore dei tassi da utilizzare per le operazioni in questione, in base all’importo del prestito, è il seguente:

 

– fino a 15.000 euro, tasso medio di 13,68 (tasso soglia usura 21,1000);

– oltre 15.000 euro, tasso medio di 9,77 (tasso soglia usura 16,2125).

 

Ne consegue che i tassi soglia TAEG da utilizzare per i prestiti estinguibili con cessione del quinto della pensione concessi da banche e intermediari finanziari in regime di convenzionamento ai pensionati variano in funzione dell’età e dell’importo del prestito e, a decorrere dal 1° gennaio 2024, sono determinati come segue:

 

TASSI SOGLIA PER CLASSI DI ETÁ DEL PENSIONATO E CLASSE D’IMPORTO DEL PRESTITO (TAEG)
 Classe di importo del prestito
Classi di età*Fino a 15.000 euroOltre i 15.000 euro
Fino a 59 anni9,927,94
60-6410,728,74
65-6911,529,54
70-7412,2210,24
75-7913,0211,04
Oltre 79 anni21,100016,2125

L’INPS precisa che l’età da prendere in considerazione è quella maturata a fine piano di ammortamento, facendo notare anche che, per la classe di età “Maggiore di 79 anni”, i tassi soglia coincidono con i tassi soglia usura di cui al decreto sopra citato.

 

Qualora i tassi applicati risultino superiori a quelli convenzionali, la procedura dedicata alla gestione del processo – denominata “Quote Quinto” – effettua un controllo “bloccante”, inibendo la notifica telematica, da parte delle banche/intermediari finanziari, dei piani di cessione del quinto della pensione.

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Variazione interessi legali per il 2024: riflessi sulle prestazioni previdenziali e pensionistiche

10 Gennaio 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

L’INPS recepisce la variazione del saggio degli interessi legali a decorrere dal 1° gennaio 2024, con riflessi sulle sanzioni civili per omesso o ritardato versamento dei contributi e sul pagamento delle prestazioni (INPS, circolare 10 gennaio 2024, n. 5).

È stata fissata al 2,5% in ragione d’anno la misura del saggio degli interessi legali di cui all’articolo 1284 del codice civile a decorrere dal 1° gennaio 2024: lo ha stabilito il Ministro dell’economia e delle finanze con il D.M. 29 novembre 2023, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 11 dicembre 2023.

 

L’INPS, nella circolare in oggetto, esamina l’incidenza di tale variazione (nell’anno 2023 il tasso era fissato nella misura del 5%) sia sul calcolo delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, sia sul pagamento delle prestazioni previdenziali e pensionistiche.

 

Riguardo al primo aspetto, si ricorda che l’articolo 116, comma 15, della Legge n. 388/2000, ha disciplinato l’ipotesi di riduzione delle sanzioni civili, di cui al comma 8 del medesimo articolo, alla misura prevista per gli interessi legali, a condizione che ci sia l’integrale pagamento dei contributi dovuti.

 

Pertanto, la misura del 2,5% di cui al citato decreto ministeriale si applica ai contributi con scadenza di pagamento a partire dal 1° gennaio 2024 mentre, per le esposizioni debitorie pendenti alla predetta data, tenuto conto delle variazioni della misura degli interessi legali intervenute nel tempo, il calcolo degli interessi dovuti verrà effettuato secondo i tassi vigenti alle rispettive decorrenze. 

 

Anche per le prestazioni pensionistiche e le prestazioni di fine servizio e di fine rapporto in pagamento dal 1° gennaio 2024 troverà applicazione la misura dell’interesse del 2,5%.

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CIRL Idraulico Forestale ed Agraria Piemonte: siglato l’accordo di rinnovo

10 Gennaio 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

Aumento minimi retributivi, Una Tantum, permessi retribuiti e stabilizzazione del personale tra le novità previste 

Con comunicato stampa, la Flai-Cgil ha reso nota la sigla dell’accordo per il rinnovo del contatto integrativo regionale che riguarda i lavoratori operai e impiegati forestali, d’intesa con la regione Piemonte e le OO.SS. Fai-Cisl e Uila-Uil. L’obiettivo raggiunto, tramite la firma dell’accordo, è quello di agire sull’articolazione del comparto, rendendo efficace non solo il servizio prestato, ma riconoscendo, dal punto di vista normativo, la figura dell’operaio forestale parificandolo ad un dipendente regionale, mantenendo quella che è la propria specificità.
In tal senso, come si evince dalla nota, è stata disposta l’erogazione di un’Una Tantum pari a 700,00 euro per ciascun operaio, così come avvenuto per i dirigenti regionali nel 2023, al fine di contrastare l’inflazione. Previsto, inoltre, un aumento dei minimi retributivi che va a premiare la professionalità dei forestali, oltre ad 8 ore di permessi retribuiti. L’aumento relativo ai minimi decorre dal 1° gennaio 2023, pertanto viene stabilito il riconoscimento degli arretrati.
Gli operai forestali attualmente a tempo determinato, ad oggi 97, vengono stabilizzati, grazie ad uno stanziamento economico straordinario di 1,5 milioni di euro, consolidato nel bilancio triennale regionale 2024/2026. Potenziato anche l’aspetto logistico, con il rinnovo di mezzi ed attrezzature forestali, con la consegna di 19 pick-up e 12 autocarri. In via di conclusione l’acquisto di macchine movimento terra, trattori e attrezzature.

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Coopersalute: nuovo piano sanitario per il 2024

9 Gennaio 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

Dal 1° gennaio 2024 previsto un rimborso fino a 50,00 euro per visite specialistiche e il rimborso dei ticket sanitari e visite specialistiche del Servizio Sanitario Nazionale 

Coopersalute, il Fondo di assistenza sanitaria integrativa per i dipendenti delle imprese della distribuzione cooperativa, ha presentato il nuovo piano sanitario relativo all’anno 2024, in vigore dal 1° gennaio.
Innanzitutto, per ogni visita specialistica effettuata presso medici specialistici non del servizio SSN è previsto un rimborso massimo fino a 50,00 euro, con l’applicazione di una franchigia a carico dell’iscritto di 30,00 euro.
La prestazione può essere effettuata senza alcuna autorizzazione e in qualsiasi struttura di fiducia.
Sono escluse: le visite odontoiatriche ed ortodontiche, le visite omeopatiche, le visite psichiatriche e psicologiche, le visite dietologiche, le visite chiropratiche nonché tutte quelle non previste dalla medicina ufficiale.
Ai fini del rimborso sono necessari:
– la prescrizione medica con la presunta od accertata patologia,
– la fattura con il pagamento.
La disponibilità annua è di  600,00 euro per iscritto.
Previsto anche il rimborso dei ticket sanitari per accertamenti diagnostici, visite specialistiche e pronto soccorso effettuati nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale, esclusa la  quota della ricetta.
Sono escluse: le visite odontoiatriche ed ortodontiche, le visite omeopatiche, le visite psichiatriche e psicologiche, le visite dietologiche, le visite chiropratiche nonché tutte quelle non previste dalla medicina ufficiale. 
Ai fini del rimborso sono necessari:
– copia del ticket, ad accezione del pronto soccorso,
– la copia della richiesta del medico curante o specialista, contenente la patologia presunta od accertata, che ha reso necessaria la prestazione.
La disponibilità annua è di 1.000,00 euro per iscritto.

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Fondo Est: previste importanti novità sanitarie

9 Gennaio 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

Da questo mese, erogate nuove prestazioni per gli iscritti al fondo

Il Fondo Est, fondo di assistenza sanitaria integrativa del personale che svolge attività lavorativa negli ambiti del commercio, turismo e settori affini, nel rinnovare i sevizi sanitari a favore degli iscritti, ha apportato modifiche al piano sanitario offerto.
Circa i ticket del Servizio Sanitario Nazionale erogati da gennaio 2024, viene realizzato un loro integrale rimborso, nonché l’eliminazione della franchigia di importo pari a 5,00 euro in occasione di visite specialistiche, accertamenti di pronto soccorso, accertamenti diagnostici e diagnostici odontoiatrici.
Nella diagnostica vengono introdotti sempre da questo mese, nuovi esami tra cui l’elettrocardiogramma sotto sforzo, l’elettrocardiogramma, pap test con esami microbiologici e isteroscopia diagnostica ed operativa e lombalgia da sovraccarico all’interno delle patologie previste nella sezione “Fisioterapia da patologia”.
Previsto altresì il rimborso per le sedute di ozonoterapia manu medica effettuate in caso di ernie, protrusioni discali e lombalgia da sovraccarico, che risultano appositamente documentate.
Nel pacchetto “Riabilitazione patologie arto superiore e arto inferiore” rinominato poi “Pacchetto Riabilitazione patologie Osteoarticolari” sono state aggiunte ulteriori patologie, tra cui tendinite del flessore della mano, tendinite dell’estensore della mano, epicondilite, epitrocleite, gonalgia e coxalgia.
Altre novità introdotte da quest’anno nel medesimo piano sanitario sono l’introduzione di nuovi pacchetti prevenzione, ovverosia: prevenzione delle malattie respiratorie, cardiovascolare, oncologica del seno, dell’utero, della prostata, del colon-retto e della cute.
Per quanto concerne la prevenzione oncologica al seno dedicata alle donne dai 50 anni di età, queste hanno la possibilità di scegliere se effettuare l’ecografia mammaria o la mammografia.
La prestazione sanitaria relativa all’area chirurgica e grave evento morboso rinominata poi “Ricovero in istituto di cura per intervento chirurgico o grave evento morboso” ha introdotto tra i servizi sanitari, anche quelli relativi alle patologie neoplasia maligna in trattamento e cardiomiopatia ischemica.
Da ultimo, si comunica che è stata apportata una nuova denominazione della garanzia “Ospedalizzazione domiciliare a seguito di malattia e infortunio – ricoveri medici elencati in garanzia” in “Ospedalizzazione domiciliare a seguito di malattia”. La garanzia in questione del valore di 5.000,00 euro, è prevista solo per i casi di ischemia arterie vertebrali, paralisi e fibrosi cistica.

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L’ISCRO nella Legge di bilancio 2024

9 Gennaio 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

L’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO) è stata confermata dalla Legge di bilancio 2024 che ne ha anche modificato alcuni requisiti di accesso (Legge 30 dicembre 2023, n. 213, articolo 1, commi 142 – 155). 

L’indennità ISCRO era stata istituita in via sperimentale per il triennio 2021-2023 dall’articolo 1, comma 386, della Legge n. 178/2020 (Legge di bilancio 2021) nelle more della riforma degli ammortizzatori sociali in favore dei soggetti iscritti alla Gestione separata INPS che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo diverse dall’esercizio di imprese commerciali, compreso l’esercizio in forma associata di arti e professioni.

 

La Legge di bilancio 2024 riconosce a regime la suddetta prestazione a decorrere dal 1° gennaio 2024, intervenendo a modificarne alcuni requisiti di accesso.

 

I requisiti

 

L’ISCRO è riconosciuta in favore dei soggetti di cui sopra detto che possono far valere congiuntamente i seguenti requisiti (comma 144):

 

a) non sono titolari di trattamento pensionistico diretto e non sono assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie;

 

b) non sono beneficiari di Assegno di inclusione: scompare il riferimento al Reddito di cittadinanza;

 

c) hanno prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell’anno precedente la presentazione della domanda, inferiore al 70% della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei 2 anni precedenti all’anno precedente a quello di presentazione della domanda: la Legge di bilancio per il 2021 faceva invece riferimento alla produzione di un reddito di lavoro autonomo, nell’anno precedente la presentazione della domanda, inferiore al 50% della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei 3 anni precedenti all’anno precedente a quello di presentazione della domanda;

 

d) hanno dichiarato, nell’anno precedente alla presentazione della domanda, un reddito non superiore a 12.000 euro annualmente rivalutato sulla base della variazione dell’indice Istat

dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati rispetto all’anno precedente: tale limite reddituale era stato fissato in 8.145,00 euro, poi elevato per il 2023 a 8.972,04 euro (INPS, circolare n. 14/2023);

 

e) sono in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria;

 

f) sono titolari di partita IVA attiva da almeno 3 anni – e non più da almeno 4 – alla data di presentazione della domanda, per l’attività che ha dato titolo all’iscrizione alla gestione previdenziale in corso. La cessazione della Partita IVA nel corso della erogazione dell’ISCRO determina l’immediata cessazione della stessa, con recupero delle mensilità eventualmente erogate successivamente alla data in cui è cessata l’attività.

 

I requisiti di cui alle lettere a) e b) devono essere mantenuti anche durante la percezione dell’ISCRO (comma 146).

 

L’erogazione dell’ISCRO è inoltre condizionata alla partecipazione a percorsi di aggiornamento professionale. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di bilancio 2024 (1° gennaio 2024), sono individuati i criteri e le modalità di definizione dei percorsi di aggiornamento professionale e del loro finanziamento.

Il monitoraggio relativo alla partecipazione dei beneficiari dell’ISCRO ai percorsi di aggiornamento è affidato al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

 

L’importo e la domanda

 

L’ISCRO è erogata per 6 mensilità dall’INPS ed è pari al 25%, su base semestrale, della media dei redditi da lavoro autonomo dichiarati dal soggetto nei 2 anni precedenti all’anno precedente alla presentazione della domanda (comma 147). Il relativo importo non può, in ogni caso, superare il limite di 800 euro mensili e non può essere inferiore a 250 euro mensili (comma 148), limiti annualmente rivalutati sulla base degli indici Istat.

 

L’indennità spetta a decorrere dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda, non comporta accredito di contribuzione figurativa e concorre alla formazione del reddito.

 

La domanda – recante l’autocertificazione dei redditi prodotti per gli anni di interesse – è presentata dal lavoratore all’INPS in via telematica entro il termine del 31 ottobre di ciascun anno di fruizione.

 

Si prevede che la prestazione non può essere richiesta nel biennio successivo all’anno di inizio di fruizione della stessa (comma 150). 

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CCNL Chimica – Industria: sottoscritto l’Accordo Quadro per la formazione

8 Gennaio 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

Sottoscritto l’Accordo relativo al 2024 per sostenere la formazione dei lavoratori utilizzando le risorse di Fondimpresa

Il 13 dicembre è stato sottoscritto da Federchimica, Farmindustria e Filctem-Cgil, Femca-Cisl e Uiltec-Uil l’Accordo Quadro, volto a confermare il programma di attività finalizzate a promuovere la formazione per il sostegno alla competitività delle imprese e all’occupabilità dei lavoratori utilizzando le risorse di Fondimpresa nell’ambito del comparto dell’industria chimica e chimico-farmaceutica.
Infatti, i corsi hanno l’obiettivo di accrescere la cultura necessaria per le relazioni industriali partecipative e costruttive, indispensabili a realizzare una contrattazione aziendale efficace, funzionale alla competitività, al rafforzamento dell’impresa e dell’occupazione.
Il corso è strutturato in modo da agevolare l’acquisizione e I’accrescimento delle conoscenze e delle competenze necessarie per svolgere il ruolo di Attore sociale, della comprensione del contesto in cui si opera e della consapevolezza del proprio ruolo.
Le Parti hanno concordato sull’opportunità del massimo coinvolgimento delle RSU e delle Organizzazioni Sindacali Territoriali, al fine di agevolarne un’applicazione quanto più possibile coerente con lo spirito partecipativo delle relazioni industriali settoriali e sulla presentazione a Fondimpresa, per la durata di un anno a far data dalla sottoscrizione dell’accordo, dei Piani formativi finalizzati alla realizzazione del corso “Formazione Attori Sociali”.
All’inizio del 2024 le Parti Sociali si incontreranno per definire insieme il calendario dei moduli formativi di cui vi forniremo successiva informazione.

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Ebav Veneto: contributo una tantum per adesione a fondo di previdenza complementare

8 Gennaio 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

Fino al 30 aprile 2024 sarà possibile consegnare la domanda di contributo agli Sportelli EBav

L’Ebav Veneto ha messo a disposizione delle aziende un contributo una tantum (unico e non ripetibile) per ogni prima/nuova iscrizione di un dipendente a fondo previdenza complementare negoziale del comparto artigiano nell’anno di competenza. Il contributo varia in relazione all’età anagrafica del dipendente, alla data di iscrizione/adesione con TFR al fondo previdenza complementare negoziale del comparto artigiano. L’anno di competenza di riferimento è l’anno di iscrizione. La domanda di contributo va consegnata agli Sportelli Ebav presso le Associazioni Artigiane. 
Per la categoria Metalmeccanici/Orafi/Odontotecnici:
– per il dipendente under 35 anni: 500,00 euro una tantum per dipendente
– per il dipendente con 35 anni compiuti: 300,00 euro una tantum per dipendente.
Per la categoria Alimentaristi/Panificatori:
– per il dipendente under 35 anni: 300,00 euro una tantum per dipendente
– per il dipendente con 35 anni compiuti: 200,00 euro una tantum per dipendente.
I contributi vengono erogati normalmente entro 3 mesi dalla data scadenza servizio, tramite accredito su c/c intestato (o co-intestato) al soggetto richiedente il Servizio Ebav. La mancanza di dichiarazione IBAN, l’assenza di documentazione o di altri requisiti richiesti, possono determinare la mancata erogazione nei tempi previsti.
Ebav potrà erogare il contributo richiesto esclusivamente fino al permanere della capienza dei fondi e/o delle risorse economiche dedicate al servizio, oggetto della richiesta del contributo stesso.

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