Studio Vannucchi & Associati

  • Chi siamo
  • Soci e collaboratori
  • Partners
  • Contatti
  • Scadenze

Ebav Veneto: previsto il contributo per il controllo dei prodotti

20 Febbraio 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

Prevista la possibilità di richiedere entro il 30 giugno 2024 un contributo fino a 2.000 euro per le spese sostenute dalle Aziende per i controlli dei prodotti nel 2023 

L’Ebav, l’Ente Bilaterale Artigianato Veneto, ha previsto un contributo per le spese sostenute nel 2023 dalle Aziende per:
– controlli del prodotto, dei materiali e delle attrezzature (prove, test, analisi di laboratorio, analisi salubrità, etichettatura nutrizionale, verifica marcatura CE, ecc.) effettuati da Laboratori;
– controlli, effettuati dagli Enti autorizzati dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, per il rilascio o il mantenimento delle seguenti qualifiche:
a) denominazione di origine DOP e IGP (regolamento CE n. CE 1151/12 o successivi) o DOC, DOCG o IGT (per le aziende vitivinicole);
b) specialità tradizionali garantite STG (regolamento CE n.509/06 o successivi);
c) metodo di produzione biologico (regolamento CE 834/2007 o successivi);
d) altro Disciplinare esistente e riconosciuto dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.
L’anno di competenza delle spese sostenute è l’anno di emissione della fattura.
E’ previsto un contributo massimo fino al 50% dei costi sostenuti:
– per le aziende metalmeccaniche, orafi, odontotecnici, tessili, occhiali, chimica, vetro, ceramica, alimentaristi, panificatori, legno, comunicazione, acconciatura-estetica, imprese di pulizie fino a 1.000 euro annui;
– per le aziende di trasporto merci fino a 2.000 euro annui.

Archiviato in: NEWS|LAVORO

CCNL Studi Professionali: rinnovato il contratto per gli oltre 600mila lavoratori del settore

20 Febbraio 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

Previsti aumenti di 215,00 euro mensili a regime ed Una tantum di 400,00 euro

È stata raggiunta l’intesa per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro applicato ai circa 600mila dipendenti degli studi e delle attività professionali. I Sindacati di categoria Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil, hanno siglato con l’associazione datoriale del settore Confprofessioni l’ipotesi di accordo, che sarà sottoposta nelle prossime settimane alla consultazione delle lavoratrici e dei lavoratori. Il contratto, con vigenza triennale dal 1° marzo 2024 al 28 febbraio 2027, introduce miglioramenti rispetto al contratto precedente, scaduto nel 2018.
Dal punto di vista economico, è previsto un aumento contrattuale di 215,00 euro mensili a regime per il terzo livello, da riparametrare per gli altri livelli, che sarà erogato in 4 tranches:
– 105,00 euro con la retribuzione di marzo 2024;
– 45,00 euro con la retribuzione di ottobre 2024;
– 45,00 euro con la retribuzione di ottobre 2025;
– 20,00 euro con la retribuzione del dicembre 2026.
L’accordo stabilisce, inoltre, la corresponsione dell’una tantum, pari a 400,00 euro, erogata in due tranches:
– 200,00 euro a maggio 2024;
– 200,00 euro a maggio 2025.
Dal punto di vista normativo, l’intesa prevede l’inserimento di alcune figure professionali ed istituisce un gruppo di lavoro per seguire l’evoluzione tecnologica e digitale che interessa il settore e tenere costantemente aggiornata la declaratoria contrattuale. Viene inoltre valorizzata la contrattazione decentrata, con la previsione del livello aziendale. A livello territoriale saranno costituiti gli sportelli dell’Ente Bilaterale Nazionale Ebipro, a cui saranno affidati compiti di promozione e gestione dei servizi dell’ente Bilaterale nazionale. In merito all’assistenza sanitaria integrativa erogata da Cadiprof l’accordo dispone un incremento di 5,00 euro del contributo, al fine di introdurre nuove prestazioni anche a vantaggio dei familiari dei dipendenti degli studi professionali. 
L’intesa, oltre a recepire e implementare l’accordo sul lavoro agile, migliora anche la normativa sui permessi retribuiti per le donne vittime di violenza e prevede l’ampliamento al 90% di un’integrazione del congedo di maternità a carico del datore di lavoro dal 1° gennaio 2025. A tutela della salute è stata introdotta una giornata l’anno di permesso retribuito per la prevenzione. 
Le OO.SS. hanno infine rappresentato che l’intesa sottoscritta rappresenta un importante traguardo, soprattutto in un quadro complessivo di stallo della contrattazione nei settori del terziario. 

Archiviato in: NEWS|LAVORO

APE sociale: le istruzioni dell’INPS

20 Febbraio 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

L’INPS fornisce le istruzioni per l’applicazione delle modifiche normative apportate dalla Legge di bilancio 2024 al beneficio dell’APE sociale (INPS, circolare 20 febbraio 2024, n. 35).

La Legge di bilancio 2024 ha prorogato l’APE sociale al 31 dicembre 2024 con innalzamento del requisito anagrafico per l’accesso al beneficio.

 

Infatti, l’articolo 1, comma 136, della Legge n. 213/2023 stabilisce che le disposizioni in materia di APE sociale continuano ad applicarsi ai soggetti che si trovano nelle condizioni di cui alle lettere da a) a d) dell’articolo 1, comma 179, della Legge n. 232/2016, fino al 31 dicembre 2024, in presenza del requisito anagrafico di 63 anni e 5 mesi.

 

L’INPS, con la circolare in oggetto, fornisce alcuni chiarimenti alla luce delle modifiche apportate all’istituto in questione.

 

Viene precisato che le nuove disposizioni trovano applicazione anche nei confronti di coloro che hanno perfezionato i requisiti per l’accesso al beneficio negli anni precedenti e che non hanno presentato la relativa domanda di verifica, nonché ai soggetti decaduti dal beneficio (ad esempio, per superamento dei limiti reddituali annuali) che ripresentano domanda nell’anno 2024.

 

Nessuna modifica rispetto al requisito contributivo e alle condizioni per l’accesso al beneficio in oggetto che rimangono invariate (articolo 1, commi da 179 a 186, Legge n. 232/2016). 

 

In base alle nuove disposizioni, il titolare di APE sociale, il cui accesso al beneficio viene certificato nel 2024, decade dall’indennità ove:

– svolga attività di lavoro dipendente o autonomo;

– svolga lavoro autonomo occasionale da cui derivino redditi superiori al limite di 5.000 euro lordi annui.

 

I limiti reddituali sono considerati al lordo delle imposte e dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti dal lavoratore.

 

I percettori di APE sociale sono tenuti a comunicare all’INPS la ripresa di attività di lavoro dipendente o autonomo, nonché l’avvenuto superamento del limite reddituale di 5.000 euro lordi annui previsto per il lavoro autonomo occasionale, entro 5 giorni dal verificarsi dell’evento.

 

Il comma 136 – secondo periodo – dell’articolo 1 della Legge di bilancio 2024, stabilisce che: “Le disposizioni di cui al secondo e al terzo periodo del comma 165 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si applicano anche con riferimento ai soggetti che si trovano nelle condizioni ivi indicate nell’anno 2024”.

 

In virtù del suddetto richiamo, i soggetti interessati all’APE sociale potranno presentare domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso all’APE sociale entro i termini di scadenza del 31 marzo 2024, 15 luglio 2024 e, comunque, non oltre il 30 novembre 2024.

 

I modelli di domanda, da utilizzare per la verifica delle condizioni e per l’accesso al beneficio, sono reperibili sul sito istituzionale dell’INPS, nella sezione relativa ai servizi on line.

 

L’APE sociale, in presenza di tutti i requisiti, decorre dal primo giorno del mese successivo alla domanda di trattamento, previa cessazione dell’attività di lavoro dipendente, autonomo e parasubordinato, svolta in Italia o all’estero.

 

Per tutti i soggetti interessati, la decorrenza del trattamento non potrà essere, comunque, anteriore al 1° febbraio 2024.

Archiviato in: NEWS|LAVORO

CIPL Edilizia Industria Bergamo: comunicati gli importi dell’EVR 2024

19 Febbraio 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

Da gennaio 2024 erogati i nuovi importi EVR per i lavoratori edili

Con il Comunicato redazionale del 5 febbraio 2024, le Parti Sociali territoriali Ance Bergamo, Feneal-Uil Bergamo Monza e Brianza, Filca-Cisl Bergamo, Fillea-Cgil Bergamo, dopo aver verificato i parametri per la corresponsione dell’Elemento Variabile della Retribuzione (Evr), ne hanno dato positivo riscontro, convenendo poi nel voler procedere all’erogazione dell’emolumento in questione sin dal mese di gennaio.
Pertanto, nelle tabelle sottostanti, vengono riportati gli importi dell’Evr orario e mensile in vigore nel 2024.

QualificheEvr orario
Operaio 4° livello0,28
Operaio specializzato0,26
Operaio qualificato0,23
Operaio comune0,20

 

QualificheEvr mensile
1^ categoria super – 7° livello69,20
1^categoria – 6° livello62,28
2^ categoria – 5° livello51,90
Assistente tecnico già in 3^ categoria – 4° livello48,44
3^ categoria – 3° livello44,98
4^ categoria – 2° livello39,79
4^ categoria primo impiego – 1° livello34,60

 

Archiviato in: NEWS|LAVORO

Obbligo contributivo per CIGO e CIGS: esclusa l’Agenzia del demanio

19 Febbraio 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

In base alla norma di interpretazione autentica dettata dall’articolo 1, commi 205 e 206 della Legge di bilancio 2024 (INPS, messaggio 14 febbraio 2024, n. 686).

L’INPS ha illustrato gli effetti della Legge di bilancio 2024 che all’articolo 1, commi 205 e 206, ha stabilito una norma di interpretazione autentica sugli obblighi contributivi dell’Agenzia del demanio. In particolare, il comma 205 prevede che: “L’articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 869, ratificato dalla legge 21 maggio 1951, n. 498, si interpreta nel senso che l’Agenzia del demanio, ente pubblico economico, è esclusa dall’applicazione delle norme sulle integrazioni dei guadagni degli operai dell’industria e alla stessa non si applicano le disposizioni in materia di integrazioni salariali, di cui al titolo I del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148″. 

Pertanto, l’Agenzia del demanio  è esclusa dall’obbligo contributivo per i trattamenti di integrazione salariale ordinaria e straordinaria (CIGO e CIGS) di cui al Titolo I del D.Lgs. n. 148/2015.

Con il messaggio in commento, l’INPS ha quindi comunicato che alla matricola 7042554906 è stato attribuito centralmente, con decorrenza dal 1° gennaio 2022, il codice di autorizzazione “1T”, che assume il nuovo significato di “Posizione Agenzia del Demanio, non soggetta a CIGS con onere carico GIAS”.

La struttura INPS territorialmente competente deve porre in essere le attività e gli adempimenti conseguenti alla citata variazione contributiva.

Archiviato in: NEWS|LAVORO

CCNL Vigilanza Privata: stabiliti nuovi aumenti

19 Febbraio 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

Previsti aumenti a regime di 250,00 euro per il IV livello GPG e 350,00 euro per il livello D dei Servizi di sicurezza

E’ stata sottoscritta il 16 febbraio scorso dalle Organizzazioni Sindacali Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil e dalle Parti Datoriali Assiv, Anivp, Univ, Agci Servizi, Lega Coop  Produzione e Servizi, Confcooperative Lavoro e Servizi l’ipotesi di accordo che prevede l’adeguamento salariale per gli addetti della vigilanza privata e dei servizi di sicurezza.
Minimi retributivi
Ruolo Tecnico Operativo Guardi Giurate
Di seguito i nuovi importi.

Livello Importi dall’1/6/2024Importi dall’1/6/2025Importi dall’1/12/2025Importi dall’1/4/2026Importi dall’1/12/2026
41.353,88 euro1.388,88 euro1.418,88 euro1.468,88 euro1.528,88 euro
61.185,44 euro1.218,44 euro1.246,73 euro1.293,87 euro1.350,44 euro

Gli aumenti degli altri livelli saranno ottenuti applicando i valori convenzionali del CCNL.
Addetti ai servizi di sicurezza 
Di seguito i nuovi importi.

Livello Importi dall’1/1/2024Importi dall’1/7/2024Importi dall’1/10/2024Importi dall’1/1/2025Importi dall’1/7/2025Importi dall’1/12/2025Importi dall’1/4/2026Importi dall’1/12/2026
D1.114,29 euro1.128,21 euro1.160,71 euro1.207,14 euro1.235,00 euro1.262,86 euro1.281,43 euro1.300,00 euro
E1.021,43 euro1.035,36 euro1.067,86 euro1.114,29 euro1.142,14 euro1.170,00 euro1.188,57 euro1.207,14 euro

Quattordicesima
A decorrere dal 1° gennaio 2024, viene introdotta la quattordicesima mensilità da corrispondere entro il 15 luglio.
Maggiorazioni per gli Operatori di Sicurezza
A decorrere dal 1° gennaio 2024 sono previste le seguenti maggiorazioni, in sostituzione delle precedenti:
– lavoro domenicale diurno: 25% dal 1° gennaio 2024, 20% dal 1° luglio 2024, 15% dal 1° gennaio 2025;
– lavoro domenicale notturno: 30% dal 1° gennaio 2024, 25% dal 1° luglio 2024, 20% dal 1° gennaio 2025.
Una Tantum
Le Parti si impegnano a rivedersi entro il 30 aprile 2024, al fine di definirne la corresponsione.
Previsto lo scioglimento della riserva entro il 31 marzo 2024.

Archiviato in: NEWS|LAVORO

Anpit-Cisal: sottoscritto verbale di errata corrige sul welfare contrattuale per i somministrati

19 Febbraio 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

Destinatari sono i lavoratori che prestano l’attività presso Aziende Utilizzatrici che applicano i CCNL  “Metalmeccanica”, “Turismo, Pubblici Esercizi e Agenzie di Viaggio”, “Terziario Avanzato”, “Studi  Professionali”, “Terzo Settore”, “Commercio”

Il 25 gennaio 2024, presso l’Organizzazione Sindacale CISAL Terziario, si sono incontrati ANPIT – Associazione Nazionale per l’Industria e Terziario, CEPI – Confederazione Europea Piccole Imprese, CONFIMPRENDITORI – Associazione Nazionale Imprenditori e Liberi Professionisti, FE.NA.L.C. FEDERAZIONE NAZIONALE LIBERI CIRCOLI A.P.S., OPES – Organizzazione per l’educazione allo sport, in collaborazione con le Associazioni Sportive Affiliate, UNICA – Unione Nazionale Italiana delle Micro & Piccole Imprese del Commercio, Servizi e Artigianato, e CISAL Terziario – Federazione Nazionale Sindacati Autonomi Lavoratori Commercio, Servizi,  Terziario e Turismo, CISAL Terziario – Federazione Nazionale Sindacati Autonomi Lavoratori  Commercio, Servizi, Terziario e Turismo, con l’assistenza della CISAL – Confederazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori, CONFEDIR – Confederazione Autonoma dei Dirigenti, Quadri e Direttivi, per aggiornare la previsione relativa al welfare contrattuale destinato ai lavoratori in somministrazione, che prestano l’attività presso Aziende Utilizzatrici che applicano i CCNL  “Metalmeccanica”, “Turismo, Pubblici Esercizi e Agenzie di Viaggio”, “Terziario Avanzato”, “Studi  Professionali”, “Terzo Settore”, “Commercio”.
I contratti in questione prevedono l’erogazione del welfare contrattuale su base annuale. Sono destinatari del Welfare Contrattuale tutti i lavoratori, indipendentemente dalla loro Categoria,  dal tipo di contratto di lavoro subordinato che sia stato sottoscritto: tempo indeterminato o determinato; a tempo pieno o parziale, purché il tempo medio ordinario lavorato sia almeno pari  a 20 (venti) ore settimanali; lavoratori apprendisti; lavoratori intermittenti con indennità di disponibilità, telelavoratori o lavoratori “Agili”. Sono altresì compresi i lavoratori dipendenti in astensione obbligatoria o in congedo parentale. Sono invece esclusi i tirocinanti o stagisti e i lavoratori in aspettativa non retribuita.
Gli art. 121 del CCNL “Metalmeccanica”, art. 122 del CCNL “Turismo”, art. 121 del CCNL “Terziario Avanzato”, art. 120 del CCNL “Studi Professionali”, art. 111 del CCNL “Terzo Settore” e art. 111 del CCNL “Commercio”, causa un refuso di stampa, prevedono che il welfare contrattuale è dovuto solo per i contratti che prevedono attività presso l’Utilizzatore, senza soluzione di continuità, con durata superiore a 12 mesi, escludendo erroneamente i lavoratori somministrati fino a 12 mesi dal diritto del welfare contrattuale.
Al fine di prevenire discriminazioni ed usi distorti dell’istituto contrattuale, la normativa legale e contrattuale vigente conferma il diritto alla parità dei trattamenti complessivi da riconoscere ai lavoratori somministrati, rispetto ai lavoratori assunti direttamente all’Azienda. Per tutto quanto sopra, le Parti Sociali hanno confermato che l’indicazione di “Welfare Contrattuale” prevista al secondo comma degli art. 121 del CCNL “Metalmeccanici”, art. 122 del CCNL “Turismo”, art. 121 del CCNL “Terziario Avanzato”, art. 120 del CCNL “Studi Professionali”, art. 111 del CCNL “Terzo Settore” e art. 111 del CCNL “Commercio”, è dovuta ad un refuso di stampa. Pertanto, per i suddetti articoli, il secondo comma corretto è il seguente: “…L’Assistenza sanitaria integrativa e la copertura assicurativa sarà dovuta solo per i Contratti che  prevedano attività presso l’Utilizzatore, senza soluzione di continuità, con durata superiore a 12  (dodici) mesi. In tal caso, al pari degli altri lavoratori, dovrà essere versata all’En.Bi.C. la contribuzione prevista e i Lavoratori avranno diritto alle relative prestazioni integrative del S.S.N. e assicurative vita…”  (quindi senza le parole “Welfare Contrattuale”).

Archiviato in: NEWS|LAVORO

CIPL Edilizia Sondrio: stabiliti gli importi relativi all’EVR 2024

16 Febbraio 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

Definiti gli importi relativi all’erogazione dell’Elemento variabile della retribuzione per impiegati ed operai del comparto edile

Il 15 gennaio scorso, Ance Lecco-Sondrio, Confartigianato Imprese Sondrio, Feneal-Uil Alta Lombardia, Filca-Cisl e Fillea-Cgil Sondrio hanno sottoscritto il verbale di accordo con il quale hanno definito gli importi relativi all’erogazione dell’Elemento variabile della retribuzione per l’anno 2024. L’incontro è servito a verificare l’andamento del settore edile e artigiano della provincia di Sondrio correlato ai risultati raggiunti dal punto di vista della produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione, in applicazione a quanto disposto nell’accordo di rinnovo del CIPL per le imprese industriali ed artigiani edili del 1° dicembre 2022.
L’importo relativo all’EVR maturato nel 2023 viene erogato quale premio di risultato a livello territoriale, mediante raffronto dei parametri provinciali per i periodi riguardanti il triennio 2023/2022/2021 su triennio 2022/2021/2020. L’emolumento è quantificato nella misura del 4% (corrispondente al 100% del 4%) dei minimi di paga base e di stipendio in vigore al 1° luglio 2014 e 4 maggio 2022.

 

EVR Imprese industriali – Operai
LivelloImporto EVR orario
/40,26400
30,24520
20,22040
10,18840
Discontinui senza alloggio0,16960
Discontinui con alloggio0,15080

 

EVR Imprese industriali – Impiegati
LivelloImporto EVR mensileImporto EVR giornaliero x full time (20 gg/mese convenzionali)
765,228403,26143
658,705202,93527
548,920802,44604
445,660402,28303
342,398402,11992
238,158801,90795
132,614401,63072

 

EVR Imprese artigiane – Operai
LivelloImporto EVR orario
40,30645
30,28479
20,25610
10,21903

 

EVR Imprese artigiane – Impiegati
LivelloImporto EVR mensileImporto EVR giornaliero x full time (20 gg/mese convenzionali)
776,458403,82292
668,203203,41016
556,841602,84208
453,015202,65076
349,268802,46344
244,306002,21530
137,892001,89460

 

Archiviato in: NEWS|LAVORO

Bonus psicologo, arrivano le indicazioni operative

16 Febbraio 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

Individuati i destinatari del contributo e fornite le modalità di presentazione delle domande e di erogazione (INPS, circolare 15 febbraio 2024, n. 34).

L’INPS ha fornito le indicazioni operative per l’individuazione dei destinatari del cosiddetto bonus per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia, nonché le modalità di presentazione delle relative domande e di erogazione del contributo, a seguito dell’entrata in vigore del decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 24 novembre 2023.

Il provvedimento in questione, infatti, ha definito, a decorrere dal 2023, i tempi per la presentazione della domanda per accedere al contributo, l’importo massimo erogabile parametrato all’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), il limite di spesa complessivo per l’anno 2023 e quello a decorrere dall’anno 2024, nonché l’entità e la validità dello stesso e i criteri di ripartizione delle risorse tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano-Alto Adige.

Requisiti dei beneficiari

Ai fini della concessione del Bonus psicologo, come definito dall’articolo 2 del precedente decreto interministeriale del 31 maggio 2022, possono accedere alla prestazione le persone in condizione di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica, che siano nella condizione di beneficiare di un percorso psicoterapeutico.

Il beneficio, a decorrere dall’anno 2023, è riconosciuto una sola volta per ciascuna annualità ai soggetti in possesso, al momento della presentazione della domanda, dei seguenti requisiti: residenza in Italia; valore ISEE in corso di validità, ordinario o corrente, non superiore a 50.000 euro.

Misura

Il contributo può avere un valore non superiore a 1.500 euro per persona e viene modulato in base all’ISEE del richiedente.

Ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del decreto interministeriale del 24 novembre 2023, al fine di sostenere le persone con ISEE più basso, a decorrere dal 2023, l’importo complessivo massimo del beneficio è parametrato in base alle seguenti fasce:

– con un valore ISEE inferiore a 15.000 euro, l’importo del beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell’importo massimo stabilito in 1.500 euro per ogni beneficiario;

– con un valore ISEE compreso tra i 15.000 e i 30.000 euro, l’importo del beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell’importo massimo stabilito in 1.000 euro per ogni beneficiario;

– con un valore ISEE superiore a 30.000 e non superiore a 50.000 euro, l’importo del beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell’importo massimo stabilito in 500 euro per ogni beneficiario.

Domanda

La domanda per il 2023 per accedere al beneficio può essere presentata, dal 18 marzo 2024 fino al 31 maggio 2024, esclusivamente in via telematica, accedendo al servizio “Contributo sessioni psicoterapia” attraverso una delle usuali modalità (portale web o Contact center).

Per le domande relative all’anno 2024 e agli anni successivi, la finestra temporale per la presentazione delle domande sarà comunicata annualmente con apposito messaggio INPS. 

Esito della domanda

Al termine del periodo stabilito dall’INPS per la presentazione delle domande, vengono stilate le graduatorie per l’assegnazione del beneficio, distinte per Regione e Provincia autonoma di residenza, tenendo conto del valore ISEE più basso e, a parità di valore, dell’ordine cronologico di presentazione delle domande. Il completamento della definizione delle graduatorie è comunicato con apposito messaggio, pubblicato sul sito istituzionale dell’INPS.

L’esito della richiesta è notificato tramite SMS e/o e-mail ai soggetti richiedenti, ai recapiti indicati nella specifica sezione “MyINPS” del portale dell’Istituto o, a scelta del richiedente, nella domanda ed è consultabile sulla medesima procedura utilizzata per la presentazione della stessa nella sezione “Ricevute e provvedimenti”.

In caso di accoglimento della domanda, nel relativo provvedimento è indicato l’importo del beneficio e il codice univoco associato, che deve essere comunicato per ogni sessione di psicoterapia al professionista, scelto tra gli specialisti privati che hanno aderito all’iniziativa, regolarmente iscritti nell’elenco degli psicoterapeuti nell’ambito dell’Albo degli psicologi.

A partire dal 2023, il beneficiario ha 270 giorni di tempo, decorrenti dalla data di pubblicazione del messaggio, comunicante il completamento delle graduatorie e l’adozione dei provvedimenti, per usufruire del Bonus in oggetto e delle sessioni di psicoterapia utilizzando il codice univoco attribuito. Decorso tale termine il codice univoco è automaticamente annullato e le risorse non utilizzate saranno riassegnate nel rispetto dell’ordine della graduatoria regionale o provinciale, individuando nuovi beneficiari cui si applicheranno le medesime disposizioni.

Le graduatorie sono valide fino a esaurimento delle risorse stanziate per l’anno di riferimento.

Archiviato in: NEWS|LAVORO

Fondo Fast: il piano sanitario per il 2024

16 Febbraio 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

Tra le prestazioni previste per il 2024 il pacchetto maternità, il rimborso per le lenti da vista  e dei ticket sanitari

Il Fondo Fast, il Fondo di Assistenza Sanitaria del Turismo, ha pubblicato il nuovo piano sanitario per il 2024.
Tra le prestazioni rimborsate vi sono:
Ticket Sanitari
E’ previsto il rimborso integrale delle prestazioni sanitarie effettuate nel Servizio Sanitario Nazionale per le seguenti prestazioni:
– indagini diagnostiche;
– ticket di pronto soccorso in relazione all’evento acuto;
– prestazioni di terapia;
– visite specialistiche;
-trattamenti fisioterapici esclusivamente a fini riabilitativi.
La disponibilità annua per la presente copertura è di 500,00 euro per iscritto.
Pacchetto maternità
Il fondo rimborsa le seguenti prestazioni:
– ecografie;
– amniocentesi;
– villocentesi
– NIPT (test prenatale non invasivo)
– analisi clinico chimiche;
– n. 4 visite di controllo ostetrico ginecologico (n° 6 per gravidanza a rischio).*
– n.1 visita anestesiologica
– elettrocardiogramma.
La disponibilità annua per la presente copertura è di 1.500,00 euro per evento
Assistenza al lavoratore non autosufficiente
Il Fondo introduce il rimborso per la prestazione di assistenza alla persona non autosufficiente, per un periodo non superiore a due anni.Per “non autosufficiente” si intende una persona che a causa di una malattia, di infortunio, si trovi a non essere in grado di svolgere, del tutto o in parte, le più comuni attività della vita quotidiana. La disponibilità annua per la presente copertura è di 4.800,00 euro pro quota per i mesi di iscrizione annua.
Long Term Care – Assistenza ai familiari non autosufficienti
Il Fondo introduce il rimborso per il Long Care Term, assistenza a familiari non autosufficienti, in condizioni di grave “non autosufficienza”.
Possono accedere alla richiesta di rimborso gli iscritti che risultano regolarmente in copertura da almeno sei mesi dalla data della fattura richiesta. La disponibilità per la presente copertura è di 3.000,00 euro annui, a nucleo familiare, in un’unica soluzione per l’intera somma erogabile.
Lenti da vista
E ‘previsto il rimborso delle lenti per occhiali da vista o per lenti a contatto (per le lenti giornaliere è ammessa un’unica richiesta per un massimo di 12 mesi di spesa). Tale prestazione è rimborsabile una volta ogni due anni dalla data delle fatture presentate (per prime richieste con data fattura 2024), per difetti visivi con variazione di almeno 0,50 diottrie per occhio, nell’ambito del periodo di validità della copertura. La disponibilità annua per la presente copertura è di 150,00 euro. 
Vaccini antinfluenzali
Vengono rimborsati: vaccini antinfluenzali trivalenti (TIV) che contengono due virus di tipo A (H1N1 e H3N2) e un virus di tipo B, oltre a vaccini quadrivalenti che contengono due virus di tipo A (H1N1 e H3N2) e due virus di tipo B. La disponibilità annua per la presente copertura è di 15,00 euro.

Archiviato in: NEWS|LAVORO

  • « Pagina precedente
  • 1
  • …
  • 136
  • 137
  • 138
  • 139
  • 140
  • …
  • 366
  • Pagina successiva »

Cerca nelle News

  • NEWS|LAVORO
  • NEWS|FISCO
  • NEWS|PREVIDENZA

Dove siamo

Via Dei Gobbi 147/A – 149
59100 Prato (PO)

Tel/Fax: +39 0574 607484

Colleghiamoci

Rimaniamo in contatto. Seguici su i nostri social networks.
  • Email
  • Facebook
  • Instagram
  • LinkedIn
  • Twitter

Studio Vannucchi & Associati | P.IVA: 02081580975 | Via Dei Gobbi 147/a - 59100 Prato (PO) | Sviluppato da

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità (“miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “interazioni e funzionalità semplici”) come specificato nella cookie policy.
Puoi liberamente prestare, rifiutare o revocare il tuo consenso, in qualsiasi momento, accedendo al pannello delle impostazioni.
Accetta Tutto
Rifiuta TuttoPreferenze
Preferenze cookie

Le tue preferenze relative al consenso

Il seguente pannello ti consente di esprimere le tue preferenze di consenso alle tecnologie di tracciamento che adottiamo per offrire le funzionalità e svolgere le attività sotto descritte. Per ottenere ulteriori informazioni in merito all'utilità e al funzionamento di tali strumenti di tracciamento, fai riferimento alla Privacy Policy. Puoi rivedere e modificare le tue scelte in qualsiasi momento.
Strettamente necessari
Sempre abilitato
Questi strumenti di tracciamento sono strettamente necessari per garantire il funzionamento e la fornitura del servizio che ci hai richiesto e, pertanto, non richiedono il tuo consenso.
CookieDurataDescrizione
cookielawinfo-checkbox-analyticsQuesto cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent. Il cookie viene utilizzato per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Misurazione".
cookielawinfo-checkbox-functionalIl cookie è impostato dal GDPR Cookie Consent per registrare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Miglioramento dell'esperienza".
cookielawinfo-checkbox-necessaryQuesto cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent. I cookie vengono utilizzati per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Strettamente necessari".
cookielawinfo-checkbox-performanceQuesto cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent. Il cookie viene utilizzato per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Interazioni e funzionalità semplici".
viewed_cookie_policyQuesto cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent e viene utilizzato per memorizzare se l'utente ha acconsentito o meno all'uso dei cookie. Non memorizza alcun dato personale.
Miglioramento dell'esperienza
Questi strumenti di tracciamento ci permettono di offrire una user experience personalizzata migliorando la gestione delle impostazioni e consentendo l'interazione con network e piattaforme esterne.
Interazioni e funzionalità semplici
Questi strumenti di tracciamento abilitano semplici interazioni e funzionalità che ti permettono di accedere a determinate risorse del nostro servizio e ti consentono di comunicare più facilmente con noi.
Misurazione
Questi strumenti di tracciamento ci permettono di misurare il traffico e analizzare il tuo comportamento con l'obiettivo di migliorare il nostro servizio.
Salva e accetta