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CCNL Legno e Arredo – Piccola Industria: sottoscritta l’ipotesi di accordo

23 Novembre 2023 da Teleconsul Editore S.p.A.

Definita la parte economica per il 2023: nuovi minimi e Una Tantum

Nei giorni scorsi Unital e Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil hanno sottoscritto l’ipotesi di accordo per il rinnovo della parte economica relativa all’anno 2023 e per l’avvio della trattativa per il rinnovo del CCNL della piccola e media industria del legno, del sughero, del mobile e dell’arredamento e per le industrie boschive e forestali, scaduto lo scorso febbraio.
Innanzitutto, è stato riconosciuto un aumento pari a 95,00 euro lordi al parametro 100 con decorrenza dal 1° dicembre 2023, riparametrata sugli altri livelli, come da tabella.
Le Parti, inoltre, si impegnano ad incontrarsi  per definire gli incrementi dei minimi contrattuali sulla base dell’indice IPCA dell’anno precedente:
– entro il mese di marzo 2024 per definire gli incrementi  con decorrenza dal 1° marzo 2024;
– entro il mese di gennaio 2025 per definire gli incrementi con decorrenza dal 1° gennaio 2025.
A copertura del periodo dal 1° marzo 2023 al 30 novembre 2023, viene erogata a tutti i lavoratori in forza alle date di erogazione una somma a titolo di Una Tantum uguale per tutti i livelli pari a 900,00 euro lordi:
– 450,00 euro lordi con la retribuzione di novembre 2023;
– 450,00 euro lordi con la retribuzione di aprile 2024.
Gli importi sono riproporzionati per i lavoratori assunti dal 1° marzo al 30 novembre 2023 sulla base dei mesi effettivamente lavorati e retribuiti (assunti fino al giorno 15 del mese rateo dovuto al 100%, assunti dal giorno 16 rateo non dovuto) e per i lavoratori part-time, sulla base dell’orario effettivo.

CategoriaParametroAumenti dal 1°dicembre 2023Minimi dal 1°dicembre 2023
AD3210199,50 euro2.907,29 euro
AD2195185,25 euro2.739,09 euro
AD1180171,00 euro2.574,20 euro
AC4165156,75 euro2.409,33 euro
AC3155147,25 euro2.243,54 euro
AC2155147,25 euro2.243,54 euro
AC1142134,90 euro2.100,66 euro
AS3155147,25 euro2.243,58 euro
AS2140133,00 euro2.078,67 euro
AS1134127,30 euro2.008,49 euro
AE3126,5120,18 euro1.926,06 euro
AE2119113,05 euro1.840,57 euro
AE110095,00 euro1.629,20 euro

Viene inoltre, prevista una quota per il servizio sindacale contrattuale pari a 35,00 euro per ogni lavoratore non iscritto alle OO.SS. stipulanti, da trattenere sulla retribuzione del mese di aprile 2024. 
Tale iniziativa deve essere  comunicata dalle aziende, mediante affissione nell’ultima settimana di gennaio 2024 e i lavoratori che non intendano versare la quota devono darne avviso per iscritto entro il 28 febbraio 2024.
La trattenuta non è applicabile nei confronti dei lavoratori non iscritti alle OO.SS.e assenti per qualsiasi motivo (malattia, infortunio, gravidanze e puerperio, aspettativa, cassa integrazione guadagni, ecc..) nel periodo intercorrente tra la comunicazione e il 30 aprile 2024.

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Fondo per il settore del trasporto aereo: indicazioni sulla corretta trasmissione dei flussi retributivi

22 Novembre 2023 da Teleconsul Editore S.p.A.

L’INPS affronta il tema della corretta gestione della trasmissione dei dati retributivi dei singoli lavoratori, in alcune ipotesi per le mensilità decorrenti da aprile 2022 (INPS, messaggio 21 novembre 2023, n. 4139).

Dopo la circolare n. 87 del 17 ottobre 2023, l’INPS torna sul tema del nuovo processo di gestione dei pagamenti delle prestazioni integrative del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale. L’Istituto lo fa fornendo indicazioni per la corretta gestione della trasmissione dei dati retributivi dei singoli lavoratori, nelle ipotesi in cui per tutte le mensilità decorrenti da aprile 2022 – mese da cui è sorto l’obbligo di esposizione delle retribuzioni utili ai fini del calcolo della retribuzione lorda di riferimento – l’elemento <ImportoAnnoMeseRif>, presente all’interno della denuncia Uniemens individuale, sia valorizzato sempre con valore pari a zero.

In particolare, l’INPS fa riferimento ai casi in cui, a causa di eventi come, ad esempio, trattamento di integrazione salariale straordinario (CIGS) a zero ore, maternità, aspettativa non retribuita, congedo straordinario, congedo parentale, nell’intervallo di tempo intercorrente tra aprile 2022 e il mese antecedente la data di presentazione dell’istanza datoriale di accesso alla prestazione integrativa non risultino retribuzioni utili per i fini sopra descritti.

In questi casi, applicando il criterio del cosiddetto periodo mobile, il periodo di riferimento ricadrebbe nell’arco temporale compreso tra gennaio 2020 e la cessazione dell’emergenza epidemiologica fissata al 31 marzo 2022, periodo neutralizzato come indicato nel messaggio INPS n. 1336 del 30 marzo 2021: di conseguenza, le retribuzioni di cui tenere conto sono quelle riferite ai 12 mesi precedenti a gennaio 2020.

Pertanto, al ricorrere della fattispecie sopra rappresentata, i datori di lavoro interessati sono tenuti a variare, nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> della denuncia individuale, la retribuzione riferita al mese di aprile 2022, precedentemente valorizzata come zero, sostituendola con quella determinata ai sensi di quanto previsto dal messaggio n. 1336/2021. Inoltre, i datori di lavoro interessati sono tenuti a effettuare la variazione entro il mese di competenza dicembre 2023.

Peraltro, l’INPS precisa che qualora le retribuzioni esposte nel flusso Uniemens siano state oggetto di rideterminazioni a opera di atti dispositivi dell’Autorità giudiziaria o amministrativa, i datori di lavoro devono esporre, per ciascuna delle mensilità interessate, la retribuzione lorda di riferimento individuata dal medesimo provvedimento.

La circolare n. 87/2023 ha fornito indicazioni anche in merito al calcolo della retribuzione, in presenza di denunce Uniemens individuali riguardanti porzioni di mese, precisando che la retribuzione va calcolata in rapporto al numero di giorni cui la denuncia si riferisce. In merito a quest’ultima indicazione, l’INPS chiarisce che il proporzionamento della retribuzione riguarda esclusivamente le ipotesi in cui per il medesimo mese siano presenti più denunce individuali riferite allo stesso lavoratore da parte dello stesso soggetto datoriale. 

Diversamente, in presenza di un’unica denuncia individuale riferita a una porzione del mese, la retribuzione andrà sempre calcolata in rapporto all’intero mese.

Inoltre, l’Istituto richiama l’attenzione sulle modalità di calcolo della retribuzione mensile, con particolare riguardo al meccanismo della neutralizzazione delle ore/giornate di mancata prestazione, rispetto al quale precisa che, in presenza di mensilità parzialmente retribuita, la retribuzione da esporre nel flusso Uniemens dovrà essere quella calcolata rapportando la retribuzione percepita alle ore/giornate effettivamente retribuite nel mese e moltiplicando la retribuzione oraria/giornaliera che ne deriva per il numero di ore/giornate del mese che l’interessato avrebbe prestato se non fossero intervenuti gli eventi che hanno determinato la mancata prestazione di lavoro.

Infine, l’INPS precisa che la previsione (paragrafo 3 della circolare n. 87/2023), secondo cui “le mensilità non interamente lavorate andranno esposte utilizzando come valore lo zero”, deve intendersi riferita esclusivamente alle mensilità interamente non lavorate.

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CCNL Agenzie di somministrazione: stop alla trattativa con Assolavoro

22 Novembre 2023 da Teleconsul Editore S.p.A.

Interrotto il confronto tra le OO.SS. Nidil-Cgil, Felsa-Cisl, Uiltemp, e l’Associazione datoriale Assolavoro per il rinnovo del contratto collettivo della somministrazione

Dopo quasi un anno e mezzo di trattativa il confronto per il rinnovo del contratto collettivo della somministrazione tra i Sindacati Nidil-Cgil, Felsa-Cisl, Uiltemp e l’associazione di categoria delle agenzie per il lavoro Assolavoro si è interrotto.  A comunicarlo i Sindacati in una nota diffusa nei giorni scorsi.
Secondo Felsa, Nidil, Uiltemp, le motivazioni celano la mancanza di volontà di trovare per via negoziale le soluzioni alle problematiche che riscontrano le lavoratrici e i lavoratori impiegati ogni giorno dalle Agenzie per il Lavoro in tutti i settori, sintetizzate nella piattaforma di rinnovo del CCNL. 
Tra i punti in discussione più certezze sulla sicurezza e prevenzione degli infortuni, il miglioramento delle regole del Mog (monte ore garantito) e, in caso di perdita della missione, l’aumento delle indennità di disponibilità.
Altra questione di rilevante importanza è la parità di trattamento dei somministrati con i dipendenti diretti dell’azienda. Per le OO.SS. appare fondamentale migliorare la qualità della formazione e del placement che offre il sistema bilaterale, dare piena attuazione alle norme su preavviso, proroga e clausola sociale, garantire le attuali prestazioni del fondo di solidarietà, migliorare e aumentare le prestazioni dell’Ente Bilaterale Ebitemp, nonchè rafforzare i confronti a livello territoriale.

Le OO.SS. Nidil, Felsa e Uiltemp, affermano in conclusione, che vada immediatamente ripresa la trattativa per il rinnovo del contratto. 

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CCNL Cooperative Sociali: continua il confronto tra le Parti Sociali

22 Novembre 2023 da Teleconsul Editore S.p.A.

Tema centrale è stato il corretto inquadramento della figura dell’educatore

Nei giorni scorsi è proseguito, in modalità ristretta, il confronto tra le OO.SS. Fp-Cgil, Fp-Cisl, Fisascat-Cisl affiliata alla Fist-Cisl, Uil-Fpl, Uiltucs-Uil e le Centrali Cooperative finalizzato al rinnovo del CCNL applicabile ai lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale-educativo.
Durante l’incontro precedente i temi discussi sono stati la disciplina dei contratti a termine, la quantificazione dei tempi di vestizione e svestizione, la revisione degli inquadramenti per alcune figure professionali e la modifica dell’articolato sull’obbligo di residenza in struttura (notti passive).
Per quanto riguarda, invece, l’ultimo confronto tema centrale è stato l’aggiornamento della declaratoria dei profili professionali, e nello specifico, il corretto inquadramento degli educatori nei servizi educativi.
A fine incontro, le Parti hanno ribadito la volontà di intensificare gli incontri, al fine di giungere quanto prima ad una preintesa.

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Disparità uomo-donna nel lavoro: i dati per il 2024

22 Novembre 2023 da Teleconsul Editore S.p.A.

Il Decreto Interministeriale n. 365 del 20 novembre 2023 individua i settori economici e le professioni che presentano il maggiore tasso di disparità uomo-donna per l’anno 2024 (D.M. 20 novembre 2023, n. 365).

Quali sono gli ambiti lavorativi in cui si registra la maggiore disparità di genere tra uomini e donne? 

 

A questa domanda si può trovare risposta leggendo i dati tabellari riportati nel decreto in oggetto, adottato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, dati che rilevano per l’applicazione nel 2024 degli incentivi all’assunzione previsti dall’articolo 4, commi 8-11, della Legge n. 92/2012.

 

Si ricorda che l’articolo 2, punto 4, lettera f) del Regolamento (UE) n. 651/2014 definisce “lavoratore svantaggiato” anche chi si trovi nella condizione di ’“essere occupato in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato membro interessato se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato”.

 

I dati sono ricavati sulla base delle elaborazioni effettuate dall’lSTAT in relazione alla media annua del 2022.

 

Nella tabella A allegata al decreto sono riportati gli occupati dipendenti distinti per attività economica e sesso, mentre, nella tabella B, la classificazione è fatta in base alle professioni.

 

Il tasso di disparità medio è stato rilevato per l’anno 2022 in misura pari al 9,8%. La soglia sopra la quale un settore è caratterizzato da un tasso di disparità uomo-donna superiore di almeno il 25% del valore medio è pari al 12,2%: i settori e le professioni che hanno registrato un tasso di disparità inferiore a tale livello non sono riportati.

 

Dalla consultazione dei dati tabellari emerge, ad esempio, che il settore economico in cui è presente uno dei maggiori tassi di disparità di genere è quello dell’industria delle costruzioni ed estrattiva, con una percentuale di donne occupate, rispettivamente, del 8,8% rispetto a quella di uomini pari al 91,2% (tasso di disparità 82,4), e del 11,9% di occupazione femminile a fronte del 88,1% di occupazione maschile (tasso di disparità di 76,1).

 

Con riferimento alle professioni, invece, spiccano le differenze tra: gli ufficiali e le truppe delle forze armate (tasso di disparità 98,3 e 87,5); sergenti, sovraintendenti e marescialli delle forze armate (tasso di disparità 94,8); i conduttori di veicoli, di macchinari mobili e di sollevamento; gli artigiani e operai metalmeccanici specializzati e installatori e manutentori di attrezzature elettriche ed elettroniche; le professioni tecniche in campo scientifico, ingegneristico e della produzione.

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CIPL Edilizia Mantova: definito l’EVR 2023

22 Novembre 2023 da Teleconsul Editore S.p.A.

Stabiliti gli importi dell’Elemento variabile della retribuzione. A dicembre nuova erogazione 

L’Ance Mantova, insieme a Confartigianato Imprese, Confederazione nazionale dell’artigianato e della piccola e media impresa, entrambe di Mantova, Legacoop Lombardia, Confcooperative unione provinciale di Mantova, Unione provinciale artigianati, Fillea-Cgil, Filca-Cisl e Feneal-Uil hanno sottoscritto il verbale di accordo nel quale vengono fissati i criteri per la determinazione dell’Elemento variabile della retribuzione 2023 e la sua erogazione. Il riconoscimento dell’Evr viene determinato sulla base della valutazione di 4 parametri: monte salari denunciato alla Cassa edile di Mantova, numero dei lavoratori iscritti alla Cassa, ore lavorate denunciare alla Cassa e andamento della Cassa integrazione, tutte con un’incidenza ponderale del 25%.
L’andamento dei suddetti parametri per il triennio 2022/2021/2020 raffrontato cin il triennio 2021/2020/2019 ha dato esito positivo per tutti e 4 i parametri. Da verifica, infatti, l’erogazione dell’Evr per il periodo 1° gennaio 2023-31 dicembre 2023 è nella misura del 100% del valore massimo stabilito a livello territoriale del 4% dei minimi in vigore, aggiornati a marzo 2022 per il settore industria, e a maggio 2022 per il settore artigianato. A questo si aggiungono i risultati verificati in sede aziendale (100% dell’Evr nella misura stabilita a livello provinciale, qualora i due indicatori aziendali risultino entrambi positivi e del 65% qualora uno solo dei due indicatori aziendali sia positivo).
Pertanto il pagamento, iniziato già a ottobre 2023, prevede a dicembre 2023 l’erogazione, agli impiegati e agli operai del settore edile e del settore artigiano, dell’Evr relativo al mese di dicembre, unitamente a luglio, agosto e settembre 2023. A gennaio 2024, invece, l’Evr riguardante i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2023.

Agli operai vengono corrisposti gli importi orari dell’Evr per tutte le ore ordinarie lavorate nell’anno soggetto della verifica con i dati a consuntivo, per un massimo di 173 ore per singolo mese, per quanti sono i mesi di servizio prestati presso l’impresa. Agli impiegati vengono corrisposti importi mensili dell’Evr per tutti i mesi lavorati presso l’impresa nell’anno sottoposto ad analisi con i dati a consuntivo e per quanti sono i mesi di servizio prestato presso l’impresa. Per le imprese, invece, con soli impiegati, viene stabilito che il parametro a livello aziendale è rappresentato dalle ore lavorate. Di seguito gli importi riportati in tabella per i dipendenti del settore Edilizia Industria.

Evr Operai – Edilizia Industria

QualificaPaga base 1° marzo 2022EVR 4%EVR 100%EVR 65%
Operaio VI7,670,310,310,20
Operaio III7,120,280,280,19
Operaio II6,410,260,260,17
Operaio I5,480,220,220,14

Evr Impiegati – Edilizia Industria

QualificaPaga base 1° marzo 2022ERV 4%EVR 100%EVR 65%
1° Categoria Superiori e Quadri1.894,7175,7975,7949,26
1° Categoria 1.705,2368,2168,2144,34
2° Categoria1.421,0256,8456,8436,95
Assistente tecnico1.326,3153,0553,0534,48
3° Categoria 1.231,5649,2649,2632,02
4° Categoria1.108,4144,3444,3428,82
4° Categoria (1° impiegati)947,3637,8937,8924,63

Evr Operai – Edilizia Artigianato

QualificaPaga base 1° maggio 2022EVR 4%EVR 100%EVR 65%
Operaio VI7,660,310,310,20
Operaio III7,120,280,280,19
Operaio II6,400,260,260,17
Operaio I5,480,220,220,14

Evr Impiegati – Edilizia Artigianato

QualificaPaga base 1° maggio 2022EVR 4%EVR 100%EVR 65%
71.911,4675,7975,7949,26
61.705,0868,2168,2144,34
51.421,0456,8456,8436,95
41.325,3853,0553,0534,48
31.231,7249,26 49,2632,02
21.107,6544,3444,3428,82
1947,337,8937,89 24,63

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Elba: erogate quote contributive 2023 per corsi di formazione esterna degli apprendisti

21 Novembre 2023 da Teleconsul Editore S.p.A.

Contributi di 125,00 euro per le aziende con apprendisti che svolgono formazione esterna

Per le aziende che sono in regola con i versamenti all’Elba, Ente Lombardo Bilaterale dell’Artigianato, sono previsti contributi per le spese sostenute in favore degli apprendisti nella frequentazione di corsi di formazione esterna.
In materia di apprendistato professionalizzante, la quota per ogni apprendista che ha svolto la formazione esterna (trasversale) disposta dagli Enti pubblici di competenza durante il 2023, è di 125,00 euro.
Per ottenere tali contributi, le imprese devono esser in regola con i versamenti di cui sopra, sino a due mesi prima l’invio della domanda di ricezione degli stessi.
Circa la formazione esterna svolta dal 1° luglio 2023 al 31 luglio 2023, la domanda di ottenimento dei medesimi, deve esser presentata entro e non oltre il 30 novembre 2023, insieme a tutta la documentazione richiesta, mediante apposito sportello e negli uffici dedicati.

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Fondo del personale dei servizi ambientali: al via la contribuzione ulteriore

21 Novembre 2023 da Teleconsul Editore S.p.A.

Le risorse sono destinate a finanziare prestazioni integrative rispetto alla NASpI o in caso di cessazione del rapporto di lavoro (INPS, messaggio 20 novembre 2023, n. 4104).

L’INPS ricorda che l’articolo 9, comma 4, del decreto interministeriale n. 103594/2019 (modificato dall’articolo 4, comma 2 del D.M. del 29 settembre 2023) ha disposto che i datori di lavoro, rientranti nell’ambito di applicazione del Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno del reddito del personale del settore dei servizi ambientali sono tenuti al versamento, dalla decorrenza del Fondo medesimo, di “un ulteriore contributo”.

In particolare, le contribuzioni ulteriori sono costituite dal: 

– versamento di un contributo in cifra fissa di 10 euro mensili per 12 mensilità per ciascun dipendente a tempo indeterminato non in prova;

– versamento del 50% delle somme trattenute ai sensi delle normative contrattuali in materia di malattia di breve durata, fino al 31 dicembre 2022.

Queste contribuzioni sono destinate a finanziare le prestazioni integrative, erogate dal Fondo, rispetto alla Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI) o alle prestazioni previste dalla legge in caso di cessazione del rapporto di lavoro.

Le contribuzioni ulteriori in argomento sono dovute a decorrere dal periodo di paga in corso (ottobre 2019) alla data di entrata in vigore del decreto n. 103594/2019, istitutivo del Fondo.

Tuttavia, per effetto delle modifiche apportate dall’articolo 4, comma 2, del decreto interministeriale del 29 settembre 2023, alle disposizioni di cui al comma 4 dell’articolo 9 del citato decreto n. 103594/2019, il versamento da parte dei datori di lavoro, del “50% delle somme trattenute ai sensi delle normative contrattuali in materia di malattia di breve durata”, è dovuto unicamente fino al 31 dicembre 2022.

Il messaggio in commento include, poi, le modalità di esposizione dei dati relativi al contributo nella sezione <PosContributiva> del flusso Uniemens.

La contribuzione ordinaria

L’Istituto nel messaggio in oggetto ha anche evidenziato che la contribuzione ordinaria, a partire dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore del citato decreto interministeriale del 29 settembre  2023 (novembre 2023), deve  essere versata da tutti i datori di lavoro rientranti nell’ambito applicativo del Fondo, che occupano almeno un dipendente. Nello specifico, l’aliquota contributiva ordinaria è pari allo 0,45%, per i datori di lavoro che, nel semestre di riferimento, occupano almeno un dipendente e fino a 15 dipendenti ed è pari allo 0,65% per i datori di lavoro che, nel semestre di riferimento, occupano mediamente più di 15 dipendenti.

 

 

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CCNL Dirigenti Aziende Autotrasporto: a novembre ultima tranche dell’Una Tantum

21 Novembre 2023 da Teleconsul Editore S.p.A.

Con la busta paga di novembre erogata la seconda e ultima tranche dell’Una Tantum

L’accordo siglato in data 18 maggio 2023 tra Confetra e Manageritalia, e che riguarda i dirigenti di aziende di autotrasporto e spedizione merci, di servizi logistici e di trasporto combinato, ha stabilito l’erogazione dell’Una Tantum ad integrale copertura del periodo 1° gennaio 2022 – 31 dicembre 2022, ai dirigenti in forza alla data di stipula dell’accordo, pari 1.500 euro lordi a titolo di arretrati retributivi e suddivisa in due tranches:

– 700,00 euro con la retribuzione di giugno 2023;

– 800,00 euro con la retribuzione di novembre 2023.

Ai dirigenti assunti nel periodo sopraindicato ed in forza alla data sopraindicata, l’ammontare suddetto viene erogato pro-quota in rapporto ai mesi di anzianità di servizio maturata nella qualifica durante il periodo suddetto.
Nell’accordo viene inoltre precisato che l’importo in questione non è utile agli effetti del computo del Tfr, né di alcun istituto contrattuale, e nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro in data antecedente all’erogazione delle tranches, l’importo totale o residuo viene elargito con le competenze di fine rapporto.

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CCNL Comunicazione – Imprese non artigiane: iniziano le trattative

20 Novembre 2023 da Teleconsul Editore S.p.A.

Tra gli argomenti trattati nuove figure professionali, maggior spazio alla contrattazione aziendale/territoriale e maggior potere d’acquisto per i dipendenti 

Nei giorni scorsi è iniziata la trattativa per il rinnovo del CCNL Area Comunicazione applicabile ai lavoratori dipendenti delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese dell’area comunicazione, scaduto il 31 dicembre 2022.
Attraverso la piattaforma, i sindacati Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil hanno individuato gli argomenti centrali della trattativa:
– la nascita di nuove figure professionali, nell’ambito digitale, come il social media manager;
– la possibilità di una formazione professionale permanente, sia per i giovani che si avvicinano al settore artigiano con l’apprendistato, sia per la riqualificazione degli attuali addetti; 
– una maggiore organizzazione del lavoro, esposta alle nuove sfide della digitalizzazione;
– più spazio alla contrattazione aziendale e territoriale;
– pieno recupero dell’inflazione, in difesa del potere d’acquisto.
Si auspica, comunque, di addivenire a un rinnovo in tempi stretti, rispettoso dei punti della piattaforma.

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