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CCNL Istruzione e Ricerca: al via la trattativa all’Aran sulle sequenze contrattuali

25 Settembre 2023 da Teleconsul Editore S.p.A.

Prima riunione sulle nuove figure professionali del contratto di ricerca e di quella del tecnologo a tempo indeterminato

Si è svolta il 18 settembre la prima riunione sulle sequenze contrattuali che ha riguardato le nuove figure professionali del contratto di ricerca per università, enti di ricerca e per le istituzioni dell’AFAM e di quella del tecnologo a tempo indeterminato per le università. 
In relazione alla figura del contratto di ricerca introdotto dal DL 36/2022 le OO.SS. hanno sostenuto la necessità di definire non solo la retribuzione, come sostiene l’Aran, ma anche la figura professionale con relativi diritti e doveri, collegandola a quella già esistente nel CCNL nella sezione ricerca, di ricercatore a tempo determinato.
Nel confronto avvenuto è risultata assente qualsiasi azione propositiva da parte del Ministero dell’Università e della Ricerca e per tal motivo le OO.SS. ritengono indispensabile che la discussione non si esaurisca nel tavolo contrattuale con l’ARAN ma che coinvolga tutti i soggetti interessati a partire da quelli istituzionali.
In particolare anche sulla figura del tecnologo a tempo indeterminato le Parti si sono ritrovate su posizioni distinte. Tutte le organizzazioni sindacali hanno convenuto in merito alla creazione di una distinta disciplina per questa figura professionale, che prenda a riferimento il profilo del tecnologo a tempo indeterminato degli EPR. L’Aran, invece, è rimasta ferma sulla sua posizione, che prevede l’introduzione di un profilo professionale all’interno dell’area delle Elevate Professionalità, ma in virtù della posizione diversa e unitaria di tutte le organizzazioni sindacali sulla creazione di un’apposita figura sganciata dall’attuale ordinamento professionale la discussione è stata aggiornata ad una prossima riunione.
L’Aran, in conclusione, ha dichiarato che eventuali accordi sulle sequenze contrattuali potranno essere sottoscritti soltanto dopo la firma definitiva del contratto e che è prevista una riconvocazione delle Parti sulle materie trattate dopo la discussione iniziale delle altre materie oggetto delle code contrattuali, a partire da quella già calendarizzata il 12 ottobre e la discussione verterà sull’inquadramento professionale del personale afferente alle Aziende Ospedaliere Universitarie.

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Lavoratori marittimi: adeguamento del Fondo Solimare

25 Settembre 2023 da Teleconsul Editore S.p.A.

Pubblicato sulla G.U. del 22 settembre 2023 il decreto che adegua i criteri e i limiti della prestazione fornita dal Fondo Solimare a tutela del reddito alle nuove disposizioni dettate dalla normativa  in materia di ammortizzatori sociali (D.M. 8 agosto 2023).

Entrerà in vigore il prossimo 7 ottobre il D.M. 8 agosto 2023 con cui il Ministero del lavoro e delle politiche sociali interviene con modifiche sul D.M. n. 90401/2015 istitutivo del Fondo di solidarietà bilaterale del Settore marittimo – Solimare al fine di adeguarne la disciplina a quella dettata in materia di ammortizzatori sociali dal D.Lgs. n. 148/2015.

 

La finalità del Fondo – ridefinita dall’articolo 1, comma 1 del decreto in oggetto – è quella di attuare interventi a tutela del reddito dei lavoratori marittimi e del personale di terra di tutte le imprese armatoriali, a prescindere dal numero dei dipendenti, nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa in relazione alle causali previste dalla normativa in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria.

 

Il Fondo provvede all’erogazione di un assegno di integrazione salariale di importo pari al trattamento di integrazione salariale vigente, definito ai sensi dell’articolo 3, comma 5-bis del D.Lgs. n. 148/2015, nonché al versamento della contribuzione correlata alla competente gestione assicurativa obbligatoria.

 

L’articolo 3, comma 1, lett. b), intervenendo sull’articolo 6, comma 2 del D.M. n. 90401/2015, stabilisce la durata massima della prestazione in argomento equiparandola a quella fissata dagli articoli 12 e 22 del D.Lgs. n. 148/2015 a seconda della causale invocata (rispettivamente, per le causali ordinarie e per quelle straordinarie), sempre nel rispetto delle durate massime complessive previste. 

 

L’articolo 4 del decreto modifica anche l’articolo 8 del D.M. n. 90401/2015 prevedendo che le domande di accesso alla prestazione sono prese in esame dal Comitato amministratore su base trimestrale, deliberando gli interventi secondo l’ordine cronologico di presentazione delle stesse e tenuto conto delle disponibilità del Fondo.

 

Con riferimento alle causali straordinarie, nel rispetto delle durate massime, la singola domanda non può riguardare interventi di volta in volta superiori ai 12 mesi.  

 

L’onere a carico del Fondo per l’erogazione della prestazione di assegno è determinato in misura non superiore a quattro volte l’ammontare dei contributi ordinari dovuti dal singolo datore di lavoro a far data dalla sua iscrizione al Fondo, tenuto conto delle prestazioni già deliberate a qualunque titolo a favore dello stesso datore di lavoro.

In via transitoria, per le aziende di nuova iscrizione al Fondo con organico compreso tra uno e cinque dipendenti il predetto limite è modificato come segue: nessun limite per le prestazioni erogate nel 2023; dieci volte nell’anno 2024; otto volte nell’anno 2025; sette volte nell’anno 2026; sei volte nell’anno 2027 e cinque volte nell’anno 2028.

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Chiarimenti dell’INPS sulla soppressione delle Commissioni mediche di verifica

22 Settembre 2023 da Teleconsul Editore S.p.A.

Dal 1° giugno 2023 le funzioni relative all’accertamento e alla valutazione delle condizioni di inabilità e di inidoneità al lavoro dei dipendenti pubblici sono state trasferite all’Istituto (INPS, messaggio 18 settembre 2023, n. 3243).

L’INPS è tornato a occuparsi della soppressione delle Commissioni mediche di verifica operanti nell’ambito del Ministero dell’economia e delle finanze e del trasferimento delle relative funzioni all’Istituto. In effetti, l’INPS era già intervenuto sul tema con i recenti messaggi n. 1834/2023 e n. 2064/2023. 

Del resto, a decorrere dal 1° giugno 2023, ai sensi dell’articolo 45, commi 3-bis e 3-ter, del D.L. n. 73/2022, sono state trasferite all’INPS le funzioni già svolte dalle citate Commissioni. Peraltro, sempre dalla stessa data è stato messo a disposizione delle amministrazioni/enti datori di lavoro il servizio on line per la presentazione delle domande di richiesta di accertamento sanitario.

Pertanto, per le istanze presentate a decorrere dal 1° giugno 2023 la competenza relativa all’accertamento e alla valutazione delle condizioni di inabilità e di inidoneità al lavoro nei confronti del personale civile delle amministrazioni statali, anche a ordinamento autonomo, degli enti pubblici non economici e degli enti locali, di cui all’articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, nonché gli accertamenti medico-legali nei confronti dei familiari superstiti aventi titolo alla pensione indiretta o di reversibilità, sono in capo all’INPS. Di conseguenza, le Commissioni mediche delle Aziende sanitarie locali, sulla base delle disposizioni normative sopra richiamate, non possono più effettuare gli accertamenti sanitari relativi alle domande presentate dal 1° giugno 2023. Le Commissioni dovranno invece provvedere a definire le visite mediche delle eventuali domande ancora pendenti alla data del 31 maggio 2023.

L’INPS precisa, infine, che le Commissioni mediche delle ASL, se dovessero ricevere domande dal 1° giugno 2023, avranno cura di informare le amministrazioni/enti datori di lavoro richiedenti in merito alla nuova modalità di trasmissione delle domande in via telematica all’INPS.

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CCNL Vigilanza Privata: i sindacati chiedono un confronto per migliorare le condizioni economiche

22 Settembre 2023 da Teleconsul Editore S.p.A.

Previsto un nuovo Tavolo Ministeriale per trovare un’intesa tra le Parti al fine di ottenere un adeguamento significativo delle retribuzioni 

I sindacati stipulanti il CCNL applicabile ai dipendenti di Istituti e Imprese di vigilanza privata e servizi fiduciari hanno richiesto il proseguimento del confronto in sede ministeriale con le controparti, al fine di discutere sulle condizioni retributive dei lavoratori del settore previste nell’ipotesi di accordo sottoscritta lo scorso 30 maggio.
Secondo i sindacati, inoltre, la sottoscrizione dell’ipotesi ha avuto come obiettivo quello di appianare la critica situazione dei salari, causata da 7 anni di mancato rinnovo del CCNL.
A tal proposito, si è interessata anche la magistratura, al fine di evitare una conclamata incostituzionalità dei livelli retributivi degli addetti ai sevizi di sicurezza. 
È stato, pertanto, convocato il Tavolo Ministeriale per continuare il confronto avviato lo scorso 3 agosto.

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Ebiterbo: previsti contributi familiari welfare

22 Settembre 2023 da Teleconsul Editore S.p.A.

Entro la fine del 2023 è possibile accedere ad una serie di contributi mediante domanda di richiesta all’Ente  

L’accordo territoriale sul welfare siglato da Confcommercio Imprese per l’Italia, Ascom Città Metropolitana di Bologna, Filcams-Cgil Bologna, Fisascat-Cisl Area Metropolitana Bolognese e Uiltucs-Uil Emilia prevede un’innovazione ed un miglioramento nelle prestazioni già in essere in materia di salute, famiglia, cultura e trasporto pubblico. Tra le varie prestazioni erogate si segnalano: il contributo per il trasporto pubblico, esclusivamente per i lavoratori e solo per abbonamenti personali ed annuali. La scadenza per l’invio della richiesta è entro 120 giorni dal pagamento dell’abbonamento. E’ previsto, infatti, un contributo del 35% dell’importo dell’abbonamento con un massimale di 350,00 euro. Nel caso in cui non sono previsti quelli annuali, viene riconosciuto il contributo anche per gli abbonamenti mensili e personali, con un minimo di 6 mesi consecutivi. Sempre entro 120 giorni dal pagamento dell’abbonamento, è possibile richiedere il contributo per il trasporto pubblico-misura antinquinamento. Limitatamente al periodo da ottobre a marzo si può richiedere il sostegno anche per gli abbonamenti mensili, purché siano personali e con un minimo di 3 mesi consecutivi anche a cavallo di due anni. Per quel che riguarda l’iscrizione dei figli presso centri estivi, campi solari o strutture analoghe nei periodi di sospensione scolastica, il contributo giornaliero riconosciuto, con scadenza al 15 novembre 2023, è di massimo 12,00 euro per un massimo di 288,00 euro annui per ogni figlio. Inoltre, il contributo per i libri di testo per i figli degli iscritti all’Ente è di massimo di 130,00 euro all’anno per ogni figlio, con un massimale di 400,00 euro da usufruire nella vita scolastica. La scadenza è il 31 dicembre 2023 per richiedere il contributo. Analoga scadenza, viene indicata per il contributo libri universitari e di testo, riservato solo ai lavoratori studenti. Il fondo previsto è di 200,00 euro ed è erogabile per un massimo di 8 anni. Si segnala che, nel caso in cui vengano richieste più prestazioni, il contributo massimo annuo erogabile per ciascun lavoratore non può superare la cifra complessiva di 1.000 euro.

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Domanda di disapplicazione del massimale contributivo dipendenti P.A., riaperti i termini

22 Settembre 2023 da Teleconsul Editore S.p.A.

L’INPS fornisce indicazioni per l’istruttoria del procedimento e specifiche procedurali per la presentazione della domanda di disapplicazione del massimale contributivo per i dipendenti delle pubbliche Amministrazioni (INPS, circolare 14 settembre 2023, n. 80).  

L’INPS torna a occuparsi della disapplicazione, su domanda, del massimale contributivo di cui all’articolo 2, comma 18 della Legge n. 335/1995, prevista dall’articolo 21 del D.L. n. 4/2019 (convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 26/2019), per i dipendenti di pubbliche Amministrazioni.

 

Infatti, i lavoratori delle pubbliche Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, e all’articolo 3 del D.Lgs. n. 165/2001, che prestano servizio in settori in cui non risultano attivate forme pensionistiche complementari compartecipate dal datore di lavoro e che siano iscritti a far data dal 1° gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie possono, su domanda, essere esclusi dal meccanismo del massimale contributivo.

 

Per effetto della modifica apportata al comma 1 dell’articolo 21 del D.L. n. 4/2019 dall’articolo 21, comma 1, D.L. n. 44/2023, convertito con modificazioni dalla Legge n. 74/2023, la domanda deve essere proposta entro il 31 dicembre 2023 o entro 12 mesi dalla data di superamento del massimale contributivo.

 

Pertanto, sono riaperti i termini di presentazione della domanda di disapplicazione del massimale contributivo in oggetto e i lavoratori interessati potranno produrre l’istanza rispettando le seguenti scadenze:

 

– entro la data del 31 dicembre 2023 per coloro che entro il mese di aprile 2023 abbiano superato il massimale contributivo;

– entro 12 mesi dalla data di superamento del massimale contributivo se successiva al mese di aprile 2023.

 

Nel caso in cui le domande siano state tardivamente presentate in base alla previgente normativa, le medesime devono essere considerate presentate il 23 aprile 2023 ed esaminate sulla base delle nuove disposizioni, su espressa volontà da parte del richiedente, o respinte in assenza di manifestazione di detta volontà.

 

Non avendo la norma sopra citata efficacia retroattiva, l’INPS precisa che le domande respinte sulla base della previgente normativa non potranno, in ogni caso, essere riesaminate e, conseguentemente, l’interessato dovrà presentare una nuova domanda sulla base dei termini sopra indicati.

 

Le domande devono essere presentate esclusivamente in via telematica, attraverso l’apposito servizio presente sul portale istituzionale dell’INPS.

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Fondo Altea: erogate nuove garanzie per gli aderenti del comparto Lapidei Industria

21 Settembre 2023 da Teleconsul Editore S.p.A.

Aggiunte nuove prestazioni sanitarie dal 1° giugno 2023

Il Fondo Altea, Fondo di assistenza sanitaria integrativa per i lavoratori dei settori legno arredo e materiali da costruzione, eroga a favore di tutti gli aderenti del comparto Lapidei Industria, nuove garanzie in vigore dal 1° giugno 2023.
La polizza relativa alla prevenzione, scaduta ormai il 31 maggio 2023, è stata sostituita da un piano integrativo che assicura ulteriori e nuove garanzie e prestazioni aggiunte a quelle già comprese nel Piano Plus.
La suddetta prevede un rimborso parziale per le seguenti prestazioni sanitarie:
– per le visite specialistiche ed accertamenti diagnostici realizzati in strutture private o presso medici non convenzionati Unisalute (in tal caso si rende necessaria una prescrizione medica con quesito diagnostico);
– per acquistare lenti correttive ed occhiali (per modifica visus).
In aggiunta vi sono poi nuove ed importanti coperture aggiuntive:
– per le cure oncologiche. A tal proposito il piano prevede il pagamento delle spese circa trattamenti chemioterapici e terapie radianti, oltre a visite, accertamenti diagnostici e terapie farmacologiche;
– per i trattamenti fisioterapici riabilitativi a seguito di patologie o di interventi chirurgici;
– per interventi odontoiatrici.

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Riorganizzazione dell’INL: arriva l’ok del Ministero del lavoro

21 Settembre 2023 da Teleconsul Editore S.p.A.

Il dicastero ha dato la sua approvazione alla modifica della struttura organizzativa dell’Ispettorato (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nota 18 settembre 2023, n. 16283).

Con la nota in commento, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha dato la sua approvazione alla riorganizzazione dell’Ispettorato nazionale del lavoro disposta con il Decreto Direttoriale n.49 del 27 luglio 2023. 

Il provvedimento del Ministero tiene in considerazione, tra l’altro, che, secondo i dati riferiti dall’INL, la dotazione organica rivista nell’ambito della riorganizzazione dell’Ispettorato nazionale del lavoro di cui al Decreto Direttoriale INL n. 49 del 27 luglio 2023 è stata disposta nei limiti delle disponibilità finanziarie e non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio dell’Agenzia e tenuto conto dell’istruttoria effettuata dai competenti uffici ministeriali ha approvato la riorganizzazione disposta dal Direttore dell’Ispettorato nazionale del lavoro Paolo Pennesi.

La riorganizzazione della struttura dell’INL

In pratica, il Decreto Direttoriale n. 49/2023 è partito dal presupposto dell’organico dell’Ispettorato, fissato dal D.L. n. 75/2023, a decorrere dal 1 ° luglio 2023, in 7.846 unità ripartite tra le diverse qualifiche, dirigenziali e non dirigenziali. In particolare, la struttura dirigenziale centrale si articola in (articolo 2, Decreto Direttoriale n. 49/2023):

– Direzione centrale vigilanza e sicurezza del lavoro;

– Direzione centrale coordinamento giuridico;

– Direzione centrale innovazione tecnologica e pianificazione strategica;

– Direzione centrale personale, amministrazione e bilancio;

– Segreteria del Direttore dell’Ispettorato.

Gli articoli da 4 a 7 del provvedimento definiscono i compiti delle diverse direzione sopra menzionate, mentre l’articolo 8 da conto della costituzione delle Direzioni interregionali del lavoro con a capo un dirigente di livello generale presso le città di Milano, Roma e Napoli.

Infine, l’articolo 9 elenca l’istituzione degli Ispettorati d’area metropolitana, con a capo un dirigente di livello non generale ( Bari-BAT, Bologna, Cagliari-Oristano, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Reggio-Calabria, Roma, Torino-Aosta, Venezia) e degli Ispettorati territoriali del lavoro con l’indicazione dei rispettivi compiti. Gli Ispettorati d’area metropolitana, in particolare, oltre alle competenze affidate agli Ispettorati territoriali del lavoro esercitano, nell’ambito di competenza degli uffici, le attività di raccordo territoriale individuate con provvedimento del Direttore dell’Ispettorato, sentite le organizzazioni sindacali.

 

 

 

 

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CCNL Dirigenti Catene Alberghiere: sottoscritto il rinnovo contrattuale

21 Settembre 2023 da Teleconsul Editore S.p.A.

L’Accordo riguarda la parte economica e normativa e prevede aumenti retributivi e welfare aziendale

Il 12 settembre 2023 è stato siglato il rinnovo del contratto per i Dirigenti dell’industria alberghiera che aderiscono all’Associazione Italiana Confindustria Alberghi. L’Accordo, sottoscritto da Manageritalia ed Aica, interessa sia la parte economica che normativa, con interventi su politiche attive e sull’aspetto normativo dei Fondi ed Enti contrattuali. Il CCNL, che decorre dal 1° gennaio 2022 e scade il 31 dicembre 2025, si inserisce nel percorso tracciato nelle intese del 15 marzo 2017 e del 21 ottobre 2021 e ne rappresenta, di fatto, la prosecuzione ed il completamento di un adeguamento contrattuale che consente ai Dirigenti di sopperire all’impennata dell’inflazione. I punti principali sui quali ci si è focalizzati sono:
– aumenti retributivi;
– welfare;

Nella fattispecie, per quel che riguarda l’aspetto retributivo compete, ai dirigenti compresi nella sfera di applicazione del contratto, sulla retribuzione di fatto e a titolo di Superminimo contrattuale, un aumento, entro luglio 2025, di un importo pari a 550,00 euro lordi mensili, che vengono così ripartiti:

– 200,00 euro mensili dal 1° dicembre 2023;

– 150,00 euro mensili dal 1° luglio 2024;

– 200,00 euro mensili dal 1° settembre 2025.

I suddetti aumenti possono essere assorbiti, fino a concorrenza, solo da somme concesse dalle aziende, successivamente al 31 dicembre 2019, in acconto o in anticipo sui futuri aumenti contrattuali e delle quali sia stato indicato espressamente l’assorbimento all’atto della concessione. Per quel che riguarda il welfare, invece, è stato stabilito che i datori di lavoro versino alla Piattaforma welfare dirigenti 1.000 euro annui, che possono essere spesi in beni e servizi di welfare. Per quel che concerne, invece, la previdenza complementare (Fondo Mario Negri), è stato stabilito che dal 1° gennaio 2024 il contributo integrativo, comprensivo della quota di contributo di adesione contrattuale a carico del datore di lavoro, sia pari al 2,43% ; mentre, dal 1° gennaio 2025 al 2,47%; a fronte di un contributo del 2,39% dal 1° gennaio 2023.

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CCNL Rai: prorogato l’accordo sul lavoro agile

20 Settembre 2023 da Teleconsul Editore S.p.A.

Prevista per i lavoratori del settore una proroga di ulteriori otto mesi fino al 31 maggio 2024 

In data 18 settembre 2023, la Rai-Radiotelevisione Italiana e le Segreterie Nazionali delle Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil, Fnc-Ugl Comunicazioni, Snater e Libersind-Confsal si sono incontrate in vista della scadenza della fase sperimentale di lavoro agile avviata per il personale delle aree amministrativa ed editoriale con I’accordo del 9 marzo 2022 e successivamente prorogata con l’accordo del 20 marzo 2023.
Le Parti hanno innanzitutto stabilito di prorogare di ulteriori otto mesi, dal 1° ottobre 2023 al 31 maggio 2024, la possibilità per i lavoratori di usufruire di nove giorni mensili di smart working. 
Rimane la possibilità di ulteriori giorni per i dipendenti che siano riconosciuti o assistano soggetti disabili in condizione di gravità ai sensi delle previsioni dell’art. 3, co. 3 della Legge 104/1992.
Per quanto riguarda, invece, i dipendenti con figli di età inferiore ai 14 anni, come previsto nei precedenti accordi, la formulazione “laddove l’altro genitore non
lavori già in modalità agile” è sostituita da “a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore”.
Pertanto, le Parti stabiliscono che entro il 1°ottobre si procederà alla formalizzazione degli accordi individuali e si riuniranno entro il 15 dicembre 2023 per valutare le eventuali modifiche del quadro normativo relativo ai c.d. “lavoratori fragili”.

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