Studio Vannucchi & Associati

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Lavoro sportivo: in Gazzetta il nuovo decreto correttivo

5 Settembre 2023 da Teleconsul Editore S.p.A.

Pubblicato sulla G.U. del 4 settembre 2023 il nuovo decreto legislativo correttivo della riforma del lavoro sportivo con l’obiettivo di creare un ambiente sportivo più equo, sostenibile e inclusivo per tutti i cittadini italiani (D.Lgs. 29 agosto 2023, n. 120).

Il nuovo decreto legislativo in tema di enti e lavoratori sportivi interviene con modifiche sui precedenti decreti legislativi 28 febbraio 2021, nn. 36, 37, 38, 39 e 40 attuativi della riforma dello sport (Legge delega n. 86/2019).

 

La riforma, che riconosce diritti e dignità al lavoro sportivo e consente ai datori di lavoro di vedere semplificati gli adempimenti, è costruita sui tre pilastri delle tutele, della semplificazione e della trasparenza.

 

Diverse sono le modifiche introdotte, tra cui l’inserimento in più punti anche di riferimenti allo sport paralimpico.

 

Il nuovo articolo 25 del D.Lgs. n. 36/2021 stabilisce che è lavoratore sportivo l’atleta, l’allenatore, l’istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l’attività sportiva verso un corrispettivo a favore di un soggetto dell’ordinamento sportivo iscritto nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, nonché a favore delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate, degli Enti di promozione sportiva, delle associazioni benemerite, anche paralimpici, del CONI, del CIP e di Sport e salute S.p.a. o di altro soggetto tesserato. E’ lavoratore sportivo anche ogni altro tesserato che svolge verso un corrispettivo a favore dei soggetti di cui sopra le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti tecnici della singola disciplina sportiva, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale.

 

Non sono considerati, invece, lavoratori sportivi coloro che forniscono prestazioni nell’ambito di una professione la cui abilitazione professionale è rilasciata al di fuori dell’ordinamento sportivo e per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali.

 

Ricorrendone i presupposti, le Associazioni e Società sportive dilettantistiche, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate, le associazioni benemerite e gli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, il CONI, il CIP e la società Sport e salute S.p.a. possono avvalersi di prestatori di lavoro occasionale, secondo la normativa vigente.

 

Il comma 6 del medesimo articolo 25 è stato interamente sostituito ed è dedicato ai lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche che  possono prestare la propria attività nell’ambito delle società e associazioni sportive dilettantistiche in qualità di volontari fuori dall’orario di lavoro, fatti salvi gli obblighi di servizio, previa comunicazione all’amministrazione di appartenenza.

 

Qualora l’attività svolta rientri nell’ambito del lavoro sportivo e preveda il versamento di un corrispettivo, è necessario ricevere l’autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza che la rilascia o la rigetta entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta e, decorso invano tale termine, si applica il principio del silenzio assenso e l’autorizzazione è da ritenersi in ogni caso accordata.

 

È riconosciuto il solo rimborso delle spese documentate relative al vitto, all’alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente e tali rimborsi non concorrono a formarne il reddito. Inoltre, i soggetti che prestano la loro attività in qualità di volontari o di lavoratori sportivi, possono ricevere i premi erogati dal CONI, dal CIP e dagli altri soggetti ai quali forniscono proprie prestazioni sportive.

 

Per quanto riguarda i direttori di gara, agli stessi possono essere riconosciuti rimborsi forfettari per le spese sostenute per attività svolte anche nel proprio Comune di residenza, nei limiti dell’articolo 29, comma 2, in occasione di manifestazioni sportive riconosciute dalle Federazioni sportive nazionali, dalle Discipline sportive associate, dagli Enti di promozione sportiva, anche paralimpici, dal CONI, dal CIP e dalla società Sport e salute S.p.a.. Alle prestazioni dei direttori di gara che operano nell’area del professionismo non si applica il regime previsto per le prestazioni sportive di cui all’articolo 36, comma 6.

 

Nell’area del dilettantismo, il lavoro sportivo si presume oggetto di contratto di lavoro autonomo, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, quando ricorrono i requisiti previsti dall’articolo 28, comma 2 del D.Lgs. n. 36/2021: il nuovo decreto ha elevato la durata delle prestazioni oggetto del contratto che, pur avendo carattere continuativo, non deve superare le 24 ore settimanali, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive (in luogo delle precedenti 18 ore settimanali).

 

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CIPL Edilizia – Industria Piacenza: definito l’EVR per il 2023

5 Settembre 2023 da Teleconsul Editore S.p.A.

Verificati i presupposti, le Parti hanno stabilito l’EVR nella misura del 4% dei minimi in vigore 

Il 26 giugno 2023 si sono incontrate Ance Piacenza e Fillea-Cgil, Filca-Cisl, Feneal-Uil per procedere all’esame degli indicatori volti a stabilire l’erogazione dell’EVR per l’anno 2023. 
Una volta verificati gli indicatori, le Parti hanno stabilito la sussistenza dei presupposti, determinando la percentuale nel 4% dei minimi tabellari previsti.

Livello Minimo 4%100% EVR 65% EVR
71.630,71 euro65,23 euro782,74 euro 508,78 euro
61.467,63 euro58,71 euro704,46 euro 457,90 euro
51.223,02 euro48,92 euro587,05 euro 381,58 euro 
41.141,51 euro45,66 euro 547,92 euro 356,15 euro 
31.059,96 euro 42,40 euro 508,78 euro 330,71 euro 
2953,97 euro38,16 euro 457,91 euro 297,64 euro 
1815,36 euro32,61 euro 391,37 euro 254,39 euro 

Le aziende devono verificare, triennio su triennio, l’andamento dei seguenti indicatori aziendali:
–  numero ore denunciate In cassa edile,
– volume d’affari IVA.
Qualora gli indicatori risultino pari o positivi, I’azienda provvede ad erogare EVR nella misura stabilita a livello provinciale (100%).
Laddove entrambi i parametri aziendali dovessero risultare negativi, I’EVR non viene erogato.
Qualora un solo indicatore aziendale risulti pari o positivo, l’azienda deve erogare l’EVR nella percentuale del 65%.
L’EVR viene erogato, con la retribuzione del mese di giugno per le quote riferite al periodo gennaio/giugno, mentre per il restante in quote mensili fino a dicembre 2023.
I lavoratori beneficiari sono coloro risultanti in forza nel mese di gennaio 2023, l’importo viene riproporzionato per i mesi di servizio prestati.
La frazione di mese superiore a 15 giorni viene considerata come mese intero. 

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Ebap Piemonte: contributo per attività sportive

4 Settembre 2023 da Teleconsul Editore S.p.A.

Previsto un rimborso spese del 20% del costo sostenuto per l’effettuazione di attività sportive

L’Ebap, Ente Bilaterale Artigianato del Piemonte, ha messo a disposizione un contributo pari al 20% del costo sostenuto per l’effettuazione di attività sportive, comprese eventuali quote d’iscrizione/assicurazione, per un massimo di 100,00 euro per ogni richiesta, con un massimo di 2 richieste per nucleo familiare. 
Il rimborso delle spese sostenute viene erogato per l’effettuazione di attività sportive quali:
– associazioni sportive;
– palestre;
– piscine;
– altre strutture e impianti sportivi destinati alla pratica dilettantistica.
Requisito necessario è la presentazione della seguente documentazione:
– copia ricevuta pagamento effettuato;
– attestazione ISEE standard in corso di validità al momento della presentazione della domanda, non superiore a 35.000 euro;
– modello C.
Per richiedere il contributo l’iscritto può rivolgersi personalmente o tramite e-mail agli Sportelli delle Organizzazioni Sindacali. Le richieste devono essere presentate entro il 31 marzo dell’anno successivo al pagamento.  

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Competitività delle PMI: le agevolazioni del Fondo per la crescita sostenibile

4 Settembre 2023 da Teleconsul Editore S.p.A.

Pubblicato sulla G.U. del 2 settembre 2023 il decreto ministeriale che disciplina l’intervento agevolativo del Fondo per la crescita sostenibile a sostegno di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale di rilevanza strategica per il sistema produttivo e la competitività delle piccole e medie imprese (D.M. 13 luglio 2023).

Il Ministero delle imprese e del made in Italy, con il decreto in oggetto, ha illustrato le  procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni nell’ambito del Fondo per la crescita sostenibile per il sostegno di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale di rilevanza strategica per il sistema produttivo e, in particolare, per la competitività delle PMI.

 

Le agevolazioni in questione sostengono i progetti realizzati nei territori delle regioni meno sviluppate, ovvero quelle di Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, al fine di sostenere la valorizzazione economica dell’innovazione attraverso la sperimentazione e l’adozione di soluzioni innovative e tecnologicamente avanzate e di accelerare, al contempo, la ricerca collaborativa e il processo di scoperta dinamica e imprenditoriale di nuovi domini di  specializzazione.

 

Una quota pari al 60% delle risorse attivate è riservata ai progetti proposti da PMI e da reti di imprese. Ai fini dell’accesso alla predetta riserva, i soggetti che propongono un progetto di ricerca e sviluppo in forma congiunta devono appartenere tutti alla categoria delle PMI, ad eccezione degli organismi di ricerca, o devono realizzare il progetto mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete.

 

Soggetti beneficiari delle agevolazioni sono:

 

a) le imprese che esercitano le attività di cui all’art. 2195, numeri 1) e 3) del c.c. (ovvero un’attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi o un’attività di trasporto per terra, per acqua o per aria), ivi comprese le imprese artigiane di cui alla Legge n. 443/1985;

b) le imprese agro-industriali che svolgono prevalentemente attività industriale;

c) le imprese che esercitano le attività ausiliarie di cui al numero 5) dell’art. 2195 c.c., in favore delle imprese di cui alle lettere a) e b);

d) i centri di ricerca;

e) le imprese agricole che esercitano le attività di cui all’art. 2135 c.c., che operino come soggetti co-proponenti di un progetto congiunto di cui al comma 2, lettera a) del decreto;

f) gli organismi di ricerca, che operino come soggetti co-proponenti di un progetto congiunto di cui al comma 2, lettera a) del decreto.

 

Tra i requisiti che le imprese devono possedere al momento della presentazione della domanda elencati dall’art. 3, comma 3 del decreto, vi è anche quello di non aver effettuato, nei due anni precedenti la presentazione della domanda, una delocalizzazione verso l’unità locale interessata dalla realizzazione del progetto in relazione al quale vengono richieste le agevolazioni, con l’impegno a non farlo anche fino ai due anni successivi al completamento del progetto stesso.

 

I progetti devono essere diretti a introdurre significativi avanzamenti tecnologici, non limitandosi alla sola fase di ricerca, e prevedere attività strettamente connesse tra di loro in relazione all’obiettivo previsto dal progetto.

 

Per essere ammissibili alle agevolazioni i progetti devono prevedere spese e costi ammissibili non inferiori a un milione di euro e non superiori a cinque milioni di euro e, comunque, per le imprese, non superiori al 60% della media del fatturato relativo agli ultimi due esercizi contabili del singolo soggetto proponente e devono avere una durata non inferiore a diciotto mesi e non superiore a trentasei mesi, prorogabili massimo per dodici mesi.

 

Le agevolazioni sono concesse alle imprese beneficiarie nelle seguenti forme, in concorso tra loro:

 

a) nella forma del finanziamento agevolato, per una percentuale nominale pari al 50% dei costi e delle spese ammissibili;

 

b) nella forma del contributo diretto alla spesa, per una percentuale nominale dei costi e delle spese ammissibili articolata come segue:

 1) 35% per le imprese di piccola dimensione;

 2) 30% per le imprese di media dimensione;

 3) 25% per le imprese di grande dimensione.

 

Per gli organismi di ricerca le agevolazioni sono concesse nella forma di contributo diretto alla spesa, per una percentuale nominale pari al 60% dei costi e delle spese ammissibili per attività di ricerca industriale e pari al 40% dei costi e delle spese ammissibili di sviluppo sperimentale.

 

Il finanziamento agevolato ha una durata compresa tra uno e otto anni, oltre un periodo di preammortamento fino all’ultimazione del progetto e, comunque, nel limite massimo di tre anni decorrenti dalla data del decreto di concessione.

 

Le agevolazioni di cui al decreto sono concesse sulla base di una procedura valutativa a sportello. Ciascun soggetto, sia in forma singola che congiunta, può presentare una sola domanda di accesso alle agevolazioni, ad eccezione degli gli organismi di ricerca che possono partecipare a più progetti congiunti mediante propri istituti, dipartimenti universitari o altre unità organizzative-funzionali dotati di autonomia gestionale, organizzativa e finanziaria.

 

Le agevolazioni sono erogate dal soggetto gestore sulla base delle richieste per stato d’avanzamento del progetto presentate dal soggetto beneficiario, nel numero massimo di 5, più l’ultima a saldo, in relazione a stati di avanzamento del progetto.

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CIPL Edilizia – Industria Verbania: sottoscritto il verbale

4 Settembre 2023 da Teleconsul Editore S.p.A.

Principali argomenti del rinnovo sono l’incremento dell’indennità di mensa, l’introduzione dell’indennità per lavori in alta montagna e in galleria, dell’indennità di trasferta e dell’indennità di reperibilità

Il 24 luglio 2023 è stato sottoscritto tra Ance Verbania e Feneal-Uil Piemonte, Filca-Cisl Piemonte, Fillea-Cgil Novara il verbale di accordo per il rinnovo del contratto territoriale relativo al settore edile, per la provincia del Verbano.
Di seguito gli argomenti considerati di maggior rilievo.
Indennità sostitutiva di mensa 
A decorrere dal 1°agosto 2023, l’indennità sostitutiva di mensa per gli operai viene progressivamente elevata secondo le seguenti scadenze: 
 – 0,55 euro orari fino al 31 dicembre 2023, 
 – 0,60 euro orari dal 1°gennaio 2024 al 28 febbraio 2025,
 – 0,65 euro orari dal 1°marzo 2025.
A decorrere dal 1°agosto 2023, per gli impiegati l’importo mensile dell’indennità sostitutiva di mensa viene progressivamente elevata secondo le seguenti scadenze:
– 95,00 euro mensili fino al 31 dicembre 2023;
– 103,00 euro mensili dal 1°gennaio 2024.
Indennità per lavori in alta montagna 
Sono stati concordati i seguenti parametri:
– per lavori che si svolgono in località site oltre i 1100 metri e fino a 1500 metri sul livello del mare: 8%;
– per lavori che si svolgono in località site oltre i 1500 metri e fino a 2000 metri sul livello del mare: 13%;
– per lavori che si svolgono in località site oltre i 2000 metri sul livello del mare: 18,5%.
Lavori in galleria 
Al personale addetto ai lavori in galleria è dovuta, in aggiunta alla retribuzione, un’indennità fissata nelle seguenti percentuali:
–  per il personale addetto al fronte di perforazione, di avanzamento o di allargamento, anche se addetto al carico del materiale nonché addetto ai lavori di riparazione straordinaria in condizioni di difficoltà e di disagio, relativo alle piccole sezioni fino a 10 mq. di superficie: 55%;
–  per il personale addetto al fronte di perforazione, di avanzamento o di allargamento, anche se addetto al carico del materiale nonché addetto ai lavori di riparazione straordinaria in condizioni di difficoltà e di disagio, relativo alle grandi sezioni oltre 10 mq. di superficie: 51%;
–  per il personale addetto ai lavori di rivestimento, di intonaco e di rifinitura di opere murarie nonché ai lavori per opere sussidiarie, al carico ed ai trasporti all’interno delle gallerie anche durante la perforazione, l’avanzamento e la sistemazione, relativo alle piccole sezioni fino a 10 mq. di superficie: 32%;
–  per il personale addetto ai lavori di rivestimento, di intonaco e di rifinitura di opere murarie nonché ai lavori per opere sussidiarie, al carico ed ai trasporti all’interno delle gallerie anche durante la perforazione, l’avanzamento e la sistemazione, relativo alle grandi sezioni oltre 10 mq. di superficie: 28%;
–  per il personale addetto alla riparazione o manutenzione ordinaria delle gallerie e degli impianti nei tratti o nelle gallerie ultimate, compresi i lavori di armamento delle linee ferroviarie: 22%.
Indennità di trasferta
L’operaio in servizio, comandato a prestare temporaneamente la propria opera in un cantiere diverso da quello per il quale è stato assunto, ha diritto, in luogo della diaria ad una trasferta così determinata: 
– senza presentazione di documentazione:

Distanza cantiere Dal 1°agosto 2023 
oltre i 3,5 km e fino a 18 km 6,80 euro 
oltre i 18 km e fino a 45 km 10,10 euro 
oltre i 45 km 11,80 euro 

– con presentazione di documentazione:

Distanza cantiere Dal 1°agosto 2023 
oltre i 3,5 km e fino a 18 km 10,20 euro 
oltre i 18 km e fino a 45 km 13,10 euro 
oltre i 45 km 15 euro 

Agli impiegati tecnici di cantiere, in assenza delle pattuizioni aziendali, è dovuta una trasferta, senza presentazione di documentazione, così determinata:

Distanza cantiere Dal 1°agosto 2023 
oltre i 3,5 km e fino a 18 km 6,80 euro 
oltre i 18 km e fino a 45 km 10,10 euro 
oltre i 45 km 11,80 euro 

Elemento Variabile della Retribuzione
E’ confermato l’Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.), con decorrenza dal 24 luglio 2023. 

La misura è pari al 4% dei minimi in vigore alla data del 30 giugno 2023.
A livello aziendale ogni impresa procede al calcolo dell’E.V.R. utilizzando i due parametri aziendali contrattualmente previsti: ore denunciate in Cassa Edile e volume di affari IVA, come rilevabile dalle dichiarazioni annuali IVA dell’impresa.
Indennità di reperibilità
Ai lavoratori, ai quali il datore di lavoro richieda per iscritto di essere reperibili anche al di fuori dell’orario normalmente praticato dall’impresa, compete un’indennità di reperibilità pari a 7,50 euro giornalieri.
Bonus straordinario energia e spesa 
A causa dell’aumento del tasso di inflazione, le aziende mettono a disposizione di tutti i lavoratori un importo di 250,00 euro a titolo di welfare (non erogabile in denaro), anche attraverso la modalità di consegna di carte carburante

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Ebap Piemonte: contributo per conseguimento diploma scolastico del personale dipendente

1 Settembre 2023 da Teleconsul Editore S.p.A.

In caso di conseguimento di un diploma scolastico, diploma professionale, sarà possibile richiedere un contributo di 1.000,00 euro alle OO.SS.

L’Ebap, Ente Bilaterale dell’Artigianato Piemontese, ha messo a disposizione un contributo per il personale dipendente, in forza da almeno 6 mesi, che consegua un diploma scolastico di scuola secondaria di secondo grado, diploma professionale, conseguito presso scuole pubbliche o parificate. 
Il contributo, previsto nella misura di 1.000,00 euro una tantum, deve essere richiesto rivolgendosi personalmente o tramite e-mail agli Sportelli delle Organizzazioni sindacali. Le richieste devono essere presentate entro il 31 marzo dell’anno successivo al conseguimento del titolo di studio.
Per ottenerlo sarà necessario presentare la seguente documentazione: 
– attestazione ISEE standard in corso di validità al momento della presentazione della domanda, non superiore a 35.000,00 euro; 
– dichiarazione conseguimento rilasciata dall’istituto scolastico;
– modello C.

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Alluvioni 2023, indicazioni sulla presentazione dell’istanza di sospensione dei versamenti

1 Settembre 2023 da Teleconsul Editore S.p.A.

Resa nota una parziale modifica delle modalità per i datori di lavoro agricolo e i lavoratori agricoli autonomi (INPS, messaggio 31 agosto 2023, n. 3005).

L’INPS ha fornito nuove indicazioni per la presentazione dell’istanza di sospensione dei termini dei versamenti dei contributi e degli adempimenti informativi di cui al D.L. n. 61/2023, convertito, con modificazioni, dalla Legge 2023, n. 100/2023.

In effetti, con la circolare n. 67/2023 era stato comunicato che, per poter usufruire della sospensione dei termini sopra citati era necessario inoltrare apposita istanza tramite il “Cassetto previdenziale per aziende agricole” e il “Cassetto previdenziale per agricoltori autonomi” nella sezione “Domande Telematiche” (Istanza di sospensione) a decorrere dal 1° settembre 2023 al 30 settembre 2023.

A parziale modifica di quanto indicato, l’istanza di sospensione con titolo “Sosp. eventi alluvionali 1° Maggio 2023 Emilia-Romagna” potrà essere presentata dai contribuenti legittimati a usufruire della sospensione in oggetto, a decorrere dal prossimo 1° settembre 2023 e fino al 30 settembre 2023, con le seguenti modalità:

– datori di lavoro agricolo che assumono manodopera, tramite il nuovo “Cassetto previdenziale del contribuente”, sezione “Telematizzazione” > “Crea istanza AG”;

– lavoratori agricoli autonomi, tramite il “Cassetto previdenziale per Agricoltori Autonomi”, sezione “Comunicazione bidirezionale” > “Invio comunicazione”.

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Epar: rimborso per l’acquisto di libri scolastici 

1 Settembre 2023 da Teleconsul Editore S.p.A.

 

Fino al 31 dicembre 2023 è possibile inoltrare la domanda di rimborso per le spese sostenute 

L’Ente paritetico Cifa-Confsal ha reso nota la possibilità di accedere al rimborso per le spese relative all’acquisto dei libri scolastici/testi universitari sostenute nell’anno 2022. A beneficare del contributo sono i figli dei lavoratori e/o gli studenti lavoratori iscritti all’Ente, in regola con il pagamento della quota associativa, con l’inoltro del modulo di adesione e con l’anzianità di versamento delle quote di servizio ininterrotta per 12 mensilità. Va precisato che per i lavoratori stagionali, le suddette previsioni sono da intendersi cumulative e non continuative.
Inoltre, per l’anno 2023 vengono riconosciute 30 prestazioni da un massimo di 100,00 euro l’una; mentre, se gli importi certificati corrispondono ad un cifra inferiore a 100,00 euro viene riconosciuto come contributo l’importo riportato sulla ricevuta presentata. Le domande devono essere comprensive dei seguenti documenti:
– modello di richiesta prestazioni;
– certificato di iscrizione scolastica;
– copia della ricevuta e delle spese sostenute fino all’importo di 100,00 euro;
– modello di adesione all’Ente;
– copia dell’ultima busta paga emessa;
– dichiarazione sostitutiva atto notorio. 
E’ possibile inoltrare le domande fino al 31 dicembre 2023.   

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Le prestazioni previste dal Supporto per la formazione e il lavoro

31 Agosto 2023 da Teleconsul Editore S.p.A.

Riepilogate le attività per le quali è previsto il beneficio economico pari a 350 euro mensili (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, comunicato 30 agosto 2023).

Dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 25 agosto scorso del D.M. 8 agosto 2023, n. 108 riguardante le modalità di attuazione del Supporto per la formazione e il lavoro (SFL), il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha anche riepilogato le attività per le quali è prevista l’indennità di partecipazione alle misure di attivazione lavorativa, pari ad un importo mensile di 350 euro per un massimo di 12 mensilità.

La misura del SFL, istituita dal Decreto Lavoro, prevede un percorso di attivazione al lavoro, mediante la partecipazione a progetti di formazione, qualificazione e riqualificazione professionale, orientamento, accompagnamento al lavoro e politiche attive del lavoro.

Dato che la legge ha definito le attività a cui i destinatari del Supporto per la formazione e il lavoro possono aderire per ricevere l’indennità, il cittadino che vorrà attivarsi e possiede i requisiti per accedere alla misura potrà partecipare ad alcune prestazioni remunerate indicate dal D.M. n. 4/2018, oltre che al Servizio civile universale.

Le prestazioni

Il citato D.M. n. 4/2018 prevede che vengano remunerate le seguenti attività:

– orientamento specialistico;
– accompagnamento al lavoro;
– attivazione del tirocinio;
– incontro tra domanda ed offerta;
– avviamento a formazione;
– sostegno alla mobilità territoriale;
– lavori socialmente utili e progetti di utilità collettiva;
– supporto all’autoimpiego.

Tra le attività ulteriori previste per il Supporto per la formazione e il lavoro rientra anche il Servizio civile universale.

I cittadini interessati al SFL e alle altre misure previste dal Decreto Lavoro (Assegno di inclusione), oltre che alla fase transitoria di passaggio dal reddito di cittadinanza ai nuovi provvedimenti, potranno consultare sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e su quello dell’INPS le FAQ e ricevere assistenza tramite il servizio Urp online del Ministero sul quale è stato attivato un chat bot per supportare gli utenti in tempo reale. Attivo anche il Contact Center dell’INPS.

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Cassa Edile Cagliari: previsti sussidi e borse di studio per l’anno 2022-2023

31 Agosto 2023 da Teleconsul Editore S.p.A.

Fino a 1.140,00 euro per borse di studio o sussidi destinati ai figli dei lavoratori o ai lavoratori studenti 

La Cassa Edile di Cagliari e Sardegna Meridionale ha previsto per i figli degli operai edili e per i lavoratori studenti, un contributo alle famiglie (sussidi/borse di studio) per le spese sostenute relativamente agli studi “ per l’anno scolastico 2022/2023“, liquidate sulla base di graduatorie e compatibilmente con il bilancio dell’ente.
Di seguito i contributi previsti:
– sussidio di studio pari a 260,00 euro destinato ai figli di operai edili che abbiano frequentato, nell’anno scolastico 2022/2023, una delle tre classi della scuola media inferiore e abbiano conseguito la promozione alla classe successiva, ovvero ai lavoratori che abbiano conseguito la licenza elementare o media;
– borse di studio pari a 410,00 euro destinate ai figli di operai edili ovvero ai lavoratori edili studenti che abbiano conseguito, nell’anno scolastico 2022/2023 e nella prima sessione, la promozione alla classe successiva negli istituti di istruzione media superiore, con la media non inferiore al 7;
–  borse di studio pari a 570,00 euro destinate ai figli di operai edili ovvero ai lavoratori edili studenti che abbiano conseguito, nell’anno scolastico 2022/2023, la maturità con la media non inferiore a 70/100;
– borse di studio pari a 720,00 euro destinate ai figli di operai edili iscritti in qualsiasi facoltà universitaria nell’anno accademico 2022/2023  ovvero ai lavoratori edili studenti che abbiano superato i 4/5 dei crediti relativi all’anno accademico 2022/2023 e agli anni precedenti (60 crediti per anno accademico, con il nuovo ordinamento);
– borse di studio di pari a 1.000,00 euro destinate ai figli di operai edili ovvero ai lavoratori edili studenti che, nell’anno accademico 2022/2023, abbiano conseguito la laurea in qualsiasi facoltà universitaria in corsi di laurea triennali o di 1° livello a tempo pieno o a tempo definito (massimo 4 anni), corsi di laurea specialistica o di 2° livello;
– borse di studio pari a 2.000,00 euro destinate ai figli di operai edili ovvero ai lavoratori edili studenti che, nell’anno accademico 2022/2023, abbiano conseguito la laurea in qualsiasi facoltà universitaria in corsi di laurea quinquennali e/o a ciclo unico;
– borse di studio pari a 620,00 euro destinate ai figli di operai edili ovvero ai lavoratori edili studenti che abbiano conseguito, nell’anno scolastico 2022/2023 e in prima sessione, la promozione alla classe successiva negli istituti tecnici per geometri o periti edili, con la media non inferiore al 7;
–  borse di studio pari a 1.140,00 euro destinate ai figli di operai edili che abbiano conseguito, nell’anno scolastico 2022/2023, la maturità tecnica di geometri o periti edili, con la media non inferiore a 70/100.
La documentazione necessaria  per accedere ai “sussidi” e “borse di studio” destinate ai figli dei lavoratori è la seguente: 
– certificazione dello stato di famiglia;
– certificato scolastico attestante l’avvenuta promozione, per la scuola media inferiore;
– certificato scolastico attestante l’avvenuta iscrizione all’anno 2022/2023 per la scuola media inferiore;
– certificato scolastico, con relativa votazione, per tutte le altre scuole;
– certificato rilasciato dall’Università dal quale risulti: anno d’iscrizione, gli esami sostenuti con relativa votazione e crediti;
– in caso di laurea triennale: dichiarazione di scelta, ossia tempo pieno (3 anni) o tempo definito (massimo 4 anni); certificato di laurea con votazione.
ll lavoratore studente, invece deve risultare alle dipendenze di un’impresa iscritta alla Cassa Edile di Cagliari, secondo le seguenti modalità:
–  scuola media inferiore e superiore: il lavoratore deve essere in forza al 30 giugno 2023 ovvero alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda;
–  corsi universitari: il lavoratore deve risultare in forza al 30 settembre 2023 ovvero alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda;
– laurea: il lavoratore deve risultare in forza al giorno del conseguimento della laurea ovvero alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda;
– aver maturato almeno 600 ore lavorative, regolarmente coperte da contributi e versamento degli accantonamenti, nei 12 mesi precedenti la data di presentazione della domanda.
Le domande devono pervenire, entro e non oltre le seguenti date:
– 30 settembre 2023, per gli studenti delle scuole medie inferiori e superiori;
– 20 novembre 2023, per gli studenti universitari;
– tre mesi dal conseguimento della laurea, per i neolaureati. Le domande di laurea vengono esaminate a seguito della scadenza del bando di concorso (30 giugno 2024).

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