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CIPL Agricoltura Impiegati – Brescia: sottoscritto verbale di accordo

23 Marzo 2023 da Teleconsul Editore S.p.A.

Modifica della durata del rapporto di lavoro per il personale al primo impiego e aumento dell’indennità di cassa sono le novità 

Il 28 febbraio 2023 è stato sottoscritto tra Confagricoltura Brescia, Coldiretti-Brescia, Confederazione italiana agricoltori est-Lombardia-Brescia e Confederdia-Brescia, Flai-Cgil Brescia, Fai-Cisl Brescia, Uila-Uil Brescia il verbale di accordo per rinnovare il CIPL del 29/6/2018 applicabile ai quadri e impiegati agricoli della provincia di Brescia, che decorrerà dal 1º gennaio 2022 e scadrà il 31 dicembre 2025.
Una delle novità è la riduzione del rapporto di lavoro per il personale al primo impiego presso aziende agricole da 15 a 12 mesi.
Altra modifica è l’aumento dell‘indennità di cassa, dal 1°febbraio 2023, di 5,00 euro mensili.
Per quanto riguarda le attività bilaterali le Parti hanno stabilito di rinviare ad un separato accordo.

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Decreto immigrazione: la nota esplicativa dell’INL

23 Marzo 2023 da Teleconsul Editore S.p.A.

L’Ispettorato si occupa del D.L. n. 20/2023: dalla semplificazione del rilascio del nulla-osta al lavoro alla procedura di asseverazione (INL, nota 21 marzo 2023, n. 20).

L’INL ha pubblicato una nota sui contenuti del cosiddetto Decreto Immigrazione (D.L. n. 20/2023) affrontandone i diversi aspetti: dalla semplificazione delle procedure di rilascio del nulla-osta al lavoro, ai soggetti cui sono demandate le verifiche, la capacità economica del datore di lavoro, la verifica della congruità del numero di richieste presentate, l’asseverazione e i protocolli d’intesa tra Ministero del lavoro e delle politiche sociali e organizzazioni dei datori di lavoro.

Programmazione dei flussi di ingresso legale 

Il provvedimento stabilisce che la programmazione dei flussi di ingresso di lavoratori stranieri, anche per esigenze di carattere stagionale e per lavoro autonomo, avverrà per il triennio 2023-25, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e non più ogni anno. Qualora se ne ravvisi l’opportunità, si provvederà all’adozione di ulteriori decreti durante il
triennio. L’articolo 5, consentirà poi ai datori di lavoro che hanno presentato domanda di assegnazione dei lavoratori agricoli ma che non sono rientrati nelle quote, di ottenere con priorità, nei successivi decreti flussi del triennio, l’assegnazione dei
lavoratori richiesti, senza necessità di ripresentare tutta la documentazione.

Semplificazione del rilascio del nulla osta al lavoro 

La disposizione dell’articolo 2 del decreto in oggetto, nel modificare gli articoli 22 e 24 del D.Lgs. n. 286/1998 inserisce nel corpo del T.U. Immigrazione, rendendola strutturale, la procedura semplificata introdotta dall’articolo 44 del D.L. n. 73/2022 convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/2022, in particolare per quel che riguarda l’incarico ai professionisti e alle organizzazioni dei datori di lavoro di verificare i requisiti concernenti l’osservanza delle prescrizioni del contratto di lavoro e la congruità del numero delle richieste presentate.

Capacità economica del datore di lavoro

Al riguardo, si rammenta che il comma 1 dell’articolo 9 del D.M. D.M. 27 maggio 2020, in caso di presentazione di una sola istanza, fissa una soglia minima di 30.000 euro di reddito imponibile o di fatturato, quali risultanti dall’ultima dichiarazione dei redditi o dal bilancio di esercizio precedente. 

Per il settore del lavoro domestico o di assistenza alla persona, il reddito imponibile del datore di lavoro con nucleo familiare composto solo dalla sua persona non può essere inferiore a 20.000 annui, limite che sale a 27.000, nel caso in cui la famiglia anagrafica del datore di lavoro sia composta da più familiari conviventi. La verifica dei requisiti reddituali, non si applica al datore di lavoro affetto da patologie o disabilità che ne limitino l’autosufficienza e che abbia presentato l’istanza per un lavoratore straniero addetto alla sua assistenza.

Verifica della congruità del numero di richieste presentate

Si stabiliscono i criteri in base ai quali i professionisti e le organizzazioni datoriali saranno tenute ad effettuare le verifiche di congruità: capacità patrimoniale, equilibrio economico–finanziario, fatturato, numero dei dipendenti, compresi quelli già richiesti ai sensi del D.Lgs. n. 286/1998 e tipo di attività svolta dall’impresa.

L’asseverazione

In caso di esito positivo delle verifiche è rilasciata apposita asseverazione che il datore di lavoro produce unitamente alla richiesta di assunzione del lavoratore straniero. L’asseverazione non è comunque richiesta con riferimento alle istanze presentate dalle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale che hanno sottoscritto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un apposito protocollo di intesa con il quale si impegnano a garantire il rispetto, da parte dei propri associati, dei requisiti richiesti.

Controlli a campione dell’INL e istanze di conversione

Ai sensi del comma 4 dell’articolo 2, resta ferma la possibilità da parte degli Ispettorati territoriali del lavoro, anche in collaborazione con l’Agenzia delle Entrate, di svolgere controlli a campione sul rispetto dei requisiti e delle procedure previste dal medesimo articolo. Si conferma, inoltre, che gli Ispettorati territoriali continueranno a fornire il parere di competenza in ordine alle sole istanze di conversione.

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CCNL Istituzioni Socio Assistenziali Anffas: proseguono le trattative per il rinnovo

23 Marzo 2023 da Teleconsul Editore S.p.A.

Previdenza complementare, assistenza sanitaria integrativa e aggiornamento del sistema di classificazione tra i punti principali dell’ultimo confronto tra le Parti 

In data 21 Marzo 2023 a Roma sono proseguite le trattative tra le OO.SS Fp-Cgil, Fp-Cisl, Fpl-Uil e Anffas per il rinnovo del CCNL applicabile alle lavoratrici ed ai lavoratori delle singole strutture, parti della unitaria Struttura Associativa Anffas (2020/2022).
L’Associazione datoriale nel primo incontro dell’8 febbraio 2023 aveva espresso le difficoltà dovute al mancato adeguamento delle tariffe nella maggioranza delle Regioni e alle spinte inflattive che stanno determinando un aumento importante dei costi, mentre le OO.SS. avevano focalizzato l’attenzione sui temi della classificazione del personale, integrazione sull’Istituto della malattia, diritti, formazione e welfare contrattuale.
L’ultimo incontro si è concentrato sulle code contrattuali del precedente contratto, relativamente ad alcuni importanti istituti di rilievo da inserire nel nuovo articolato, come la previdenza complementare, l’assistenza sanitaria integrativa, le linee guida sulla videosorveglianza e l’aggiornamento del sistema di classificazione. In relazione alla previdenza complementare la delegazione datoriale ha individuato il Fondo Perseo Sirio con il quale ha avviato i primi contatti per giungere alla relativa convenzione, non appena individuate le modalità applicative con le OO.SS. Per quanto concerne la videosorveglianza e il sistema di classificazione Anffas procederà ad inviare nelle prossime settimane le proprie proposte alle OO.SS.
Fp-Cgil, Fp-Cisl, Fpl-Ui hanno presentato e consegnato gli articoli relativi ai congedi per le donne vittime di violenza e sul cambio di gestione, che saranno oggetto dei lavori del prossimo incontro. 
Il confronto è poi proseguito provvedendo all’aggiornamento normativo di diversi istituti quali le ferie, la tutela della genitorialità e l’inserimento di un nuovo articolo sul lavoro agile/smart working.
In chiusura è stata posta l’attenzione della delegazione su alcune questioni già presentate nella piattaforma unitaria, quali l’esigibilità del secondo livello di contrattazione e delle progressioni economiche, nonchè la richiesta di abrogazione dell’istituto delle cosiddette “notti passive”.
Attesa per il prossimo 21 aprile la prosecuzione delle trattative. 

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CCNL Dirigenti – Enti Locali: il punto sul negoziato

22 Marzo 2023 da Teleconsul Editore S.p.A.

Incrementi retributivi, relazioni sindacali, contrattazione integrativa e lavoro agile sono tra gli argomenti trattati 

In data 20 marzo è proseguito il negoziato tra l’Aran e i sindacati per il rinnovo del CCNL Dirigenti Enti-Locali 2019-2021. 
Innanzitutto, l’Aran ha mostrato la bozza del CCNL, ove sono riportate le tabelle retributive con i nuovi minimi. 
Inoltre, si è discusso sulla disciplina delle relazioni sindacali, con la previsione che nel caso in cui l’OPI non venga tempestivamente costituito le relative materie debbano essere oggetto di confronto.
Sono stati previsti dei miglioramenti in materia di congedi parentali, tutela in caso di terapie salvavita per il personale dirigente e professionista a cui si applica l’orario di lavoro.
Altri argomenti trattati sono stati il potenziamento della contrattazione integrativa e l’erogazione dei premi di risultato, ad oggi spesso stanziati con ritardo.
E’ stata ribadita la necessità di una disciplina specifica in materia di lavoro agile, con la sottoscrizione di un contratto individuale.
Infine, è stata sottolineata la necessità dell’utilizzo delle risorse  destinate al finanziamento del welfare contrattuale.
Il prossimo incontro per la prosecuzione del negoziato è programmato per il 13 aprile.

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Cipl Edilizia Arezzo: corrisposto l’Evr 2023 al personale di comparto

22 Marzo 2023 da Teleconsul Editore S.p.A.

Determinazione dell’Elemento Variabile della Retribuzione entro il mese di marzo

Il 1° febbraio scorso, è stato siglato il Verbale di Accordo tra Ance e Flc, per la determinazione della corresponsione dell’Elemento Variabile della Retribuzione per il 2023 al personale edile della Provincia Arezzo.
L’importo dell’anzidetto elemento da versare a livello aziendale viene determinato entro la fine di marzo mediante la disamina delle ore di lavoro denunciate in Cassa Edile ed il volume d’affari Iva come rilevato nelle dichiarazioni annuali Iva delle stesse aziende, comparando altresì il valore medio del triennio 2022-2020 con quello precedente 2021-2019.
Per le imprese il cui personale è composto solamente da impiegati, il parametro a livello aziendale, sostitutivo delle ore denunciate in Cassa Edile, viene rappresentato dalle ore lavorate registrate nel Lul.
Nelle tabelle sottostanti, vengono riportati gli importi dell’Evr, riferibili al periodo che decorre dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.

Evr territoriale in misura del 4%

Importi orari Evr – operai

 

OPERAIIMPORTO ORARIO
Operaio 4° livello0,26
Operaio specializzato 3° livello0,25
Operaio qualificato 2° livello0,22
Operaio comune 1° livello0,19
Custodi, portinai, fattorini0,17
Custodi, portinai, guardiani con alloggio0,15

Importi mensili Evr – impiegati

IMPIEGATIIMPORTO MENSILE
1.a Categoria Super – 7° livello65,20
1.a Categoria – 6° livello58,71
2.a Categoria – 5° livello48,92
Impiegati Tecnici – 4° livello45,66
3.a Categoria -3° livello42,40
4.a Categoria – 2° livello38,16
Primo Impiego -1° livello32,61

Evr in percentuale ridotta – 2,6%

Importi orari Evr – operai

 

OPERAIIMPORTO ORARIO
Operaio 4° livello0,17
Operaio specializzato 3° livello0,16
Operaio qualificato 2° livello0,14
Operaio comune 1° livello0,12
Custodi, portinai, fattorini0,11
Custodi, portinai, guardiani con alloggio0,10

Importi mensili Evr – impiegati

 

IMPIEGATIIMPORTO MENSILE
1.a Categoria Super – 7° livello42,38
1.a Categoria – 6° livello38,16
2.a Categoria – 5° livello31,80
Impiegati Tecnici – 4° livello29,68
3.a Categoria -3° livello27,56
4.a Categoria – 2° livello24,80
Primo Impiego -1° livello21,20

 

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Domande di riconoscimento di lavori pesanti: le istruzioni

22 Marzo 2023 da Teleconsul Editore S.p.A.

Fornite le indicazioni per la presentazione, entro il 1° maggio 2023, delle istanze, da parte dei lavoratori che maturano i requisiti agevolati per la pensione nel 2024 (INPS, messaggio 21 marzo 2023, n. 1100).

L’INPS ha reso note le istruzioni per la presentazione delle domande di riconoscimento dello svolgimento di lavori particolarmente faticosi e pesanti entro il 1° maggio 2023 per i lavoratori che maturano i requisiti agevolati per l’accesso al trattamento pensionistico dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 (D. Lgs. n. 67/2011, come modificato dalla Legge n. 232/2016). 

La domanda può essere presentata anche dai lavoratori dipendenti del settore privato che hanno svolto lavori particolarmente faticosi e pesanti e che raggiungono il diritto alla pensione con il cumulo della contribuzione versata in una delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, secondo le regole previste.

Peraltro, va tenuto conto che ai requisiti agevolati previsti per il pensionamento in argomento, adeguati agli incrementi della speranza di vita stabiliti a decorrere dal 1° gennaio 2013 e dal 1° gennaio 2016 non si applicano gli adeguamenti alla speranza di vita previsti per gli anni 2019, 2021, 2023 e 2025.

Lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti

Le categorie di lavoratori destinatarie del beneficio in parola (lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti, addetti alla cosiddetta “linea catena” e conducenti adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo) che maturano i requisiti dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, possono conseguire il trattamento pensionistico se in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 35 anni (utile per il diritto alla pensione di anzianità) e, se lavoratori dipendenti, di un’età minima di 61 anni e 7 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 97,6 o, se lavoratori autonomi, di un’età minima di 62 anni e 7 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 98,6.

Lavoratori notturni a turni

I lavoratori occupati per un numero di giorni lavorativi pari o superiori a 78 all’anno: gli appartenenti a tale categoria, che maturano i requisiti dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, possono conseguire il trattamento pensionistico se in possesso dei requisiti generali previsti per i lavoratori impegnati in mansioni particolarmente faticose e pesanti.

I lavoratori occupati per un numero di giorni lavorativi da 64 a 71 all’anno: i lavoratori appartenenti a tale categoria, che maturano i requisiti dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, possono conseguire il trattamento pensionistico se in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 35 anni (utile per il diritto alla pensione di anzianità) e, se lavoratori dipendenti, di un’età minima di 63 anni e 7 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 99,6 o, se lavoratori autonomi, di un’età minima di 64 anni e 7 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 100,6.

I lavoratori occupati per un numero di giorni lavorativi da 72 a 77 all’anno: i lavoratori appartenenti a tale categoria, che maturano i requisiti dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, possono conseguire il trattamento pensionistico se in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 35 anni (utile per il diritto alla pensione di anzianità) e, se lavoratori dipendenti, di un’età minima di 62 anni e 7 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 98,6 ovvero, se lavoratori autonomi, di un’età minima di 63 anni e 7 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 99,6.

Lavoratori notturni per periodi di durata pari all’intero anno lavorativo

I lavoratori appartenenti a tale categoria, che maturano i requisiti dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, possono conseguire il trattamento pensionistico se in possesso dei requisiti generali previsti per i lavoratori impegnati in mansioni particolarmente faticose e pesanti.

Presentazione della domanda di riconoscimento

La domanda di accesso al beneficio, come detto, deve essere presentata entro il 1° maggio 2023 per coloro che perfezionano i requisiti nel 2024. Il messaggio in commento dell’INPS contiene le scadenze temporali di differimento della pensione, nel caso in cui la domanda venga presentata oltre i termini. Il documento, inoltre, include chiarimenti sulla documentazione da allegare alle domande.

La domanda di riconoscimento del beneficio, infine, deve essere presentata telematicamente, corredata dal modulo “AP45” e dalla documentazione minima ai fini della procedibilità della stessa.

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CCNL Funzioni Centrali: siglato l’accordo di definizione delle “Famiglie Professionali”

22 Marzo 2023 da Teleconsul Editore S.p.A.

Per ciascuna area del sistema di classificazione professionale sono state definite le “Famiglie Professionali” 

Nell’ambito del CCNL Funzioni Centrali è stato sottoscritto, nella giornata di venerdì scorso, l’accordo di definizione delle “Famiglie Professionali”. L’accordo, oltre a prevedere per ciascuna Area i requisiti di accesso, la trasposizione dall’attuale sistema di classificazione e, per ciascuna Famiglia, le conoscenze e abilità caratterizzanti e l’esemplificazione dei possibili ambiti di impiego, fotografa, per ciascuna delle 4 aree del sistema di classificazione professionale, le “Famiglie Professionali” per ciascuna di esse, così enucleate:
– Area degli Operatori (già prima area): famiglia “Operatori dei servizi generali amministrativi e dei servizi tecnici”;
– Area degli Assistenti (già seconda area): famiglia “Assistenti amministrativi- economici” e famiglia “Assistenti tecnico-informatici”;
– Area dei Funzionari (già terza area): famiglia “Funzionari giuridico-amministrativi e di Organizzazione”, famiglia “Funzionari economico-funzionario contabile”, famiglia “funzionari tecnici” e famiglia “Funzionari dati”;
– Area delle elevate professionalità (area di nuova istituzione): famiglia “EP giuridico amministrative”, famiglia “EP di organizzazione”, famiglia “EP economico-finanziario-contabili”, famiglia “EP Tecniche”, famiglia “EP Dati”. 
In generale, le Famiglie Professionali, riunendo competenze similari o conoscenze comuni, rappresentano uno strumento di rappresentazione dell’organizzazione. 
Attraverso la contrattazione, affermano le OO.SS., si potranno valorizzare gli strumenti e le risorse economiche per tendere allo svuotamento della prima area e il maggior numero possibile di passaggi dalla seconda alla terza area, in deroga al possesso del titolo di studio richiesto per l’accesso dall’esterno. Non secondariamente, si potrà rendere l’area delle elevate professionalità una opportunità per valorizzare l’esperienza e la professionalità del personale inquadrato nella terza area. 

Le delegazioni si riuniranno per proseguire la discussione in merito ai passaggi di area, presumibilmente, il 30 marzo. 

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CCNL Barbieri e Parrucchieri: varata la piattaforma di rinnovo contrattuale

22 Marzo 2023 da Teleconsul Editore S.p.A.

Novità in materia di trattamento economico e contrattuale, relazioni e diritti sindacali, Fondo di Solidarietà Bilateralità dell’Artigianato, classificazione del personale, congedi

Al via i negoziati per il rinnovo del CCNL Barbieri e Parrucchieri applicato ai dipendenti delle imprese di Acconciatura, Estetica, Tricologia non curativa, Tatuaggio, Piercing e Centri Benessere, scaduto il 31 dicembre scorso. Le OO.SS. attraverso questo rinnovo, hanno voluto promuovere la tutela e la valorizzazione del lavoro, mediante una disamina dell’andamento del comparto, fornendo altresì, adeguate risposte al personale relativamente all’offerta di servizi e prestazioni, ponendo poi come scopo, quello di dare il giusto riconoscimento alle professionalità presenti ed acquisite. Pertanto, si sono dichiarate disponibili ad operare congiuntamente alle Associazioni Datoriali al fine di richiedere norme e interventi volti a dare maggior vigore alla trasparenza, alla regolarità e alla legalità del settore.
Tra i principali punti oggetto di trattativa, si enunciano:
– Relazioni e diritti sindacali: ampliamento del diritto di assemblea sindacale, incremento del numero di Rsu/Rsa e ridefinizione del monte ore e delle modalità di erogazione dei permessi sindacali, al fine di rendere partecipi anche i lavoratori;
– Fondo di Solidarietà Bilateralità dell’Artigianato: inserimento di un articolato informativo sulle misure previste dal sistema bilaterale volto ad implementare tutele e strumenti di welfare;
– Classificazione del personale;
– Lavoro a tempo parziale: riforma della normativa contrattuale su maggiorazioni per il lavoro supplementare e sulle clausole elastiche;
– Contratto a tempo determinato: estensione del diritto di precedenza nelle assunzioni ed introduzione di meccanismi di stabilizzazione dei rapporti di lavoro a termine;
– Apprendistato professionalizzante: richiesta di incremento del salario, inserimento della percentuale di conferma degli apprendisti e, ai fini della maturazione degli scatti di anzianità, il conteggio degli anni di apprendistato;
– Malattia ed infortunio: pagamento del periodo di carenza al 100% a prescindere dalla durata della malattia e, nel caso di gravi malattie, la non computabilità del periodo di comporto oltre che l’obbligo aziendale di comunicazione preventiva sul termine del periodo di comporto;
– Congedo di maternità e paternità: integrazione dell’indennità Inps al 100% della retribuzione;
– Congedi per donne vittime di violenza di genere: riconoscimento di un ulteriore periodo di 90 giorni di astensione del lavoro con corresponsione di una indennità economica da erogare alla lavoratrice;
– Parte economica: riconoscimento di un incremento dei minimi retributivi ed erogazione dell’elemento di garanzia;
– Scatti di anzianità: aumento economico mediante la rivalutazione dell’importo.

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Prestazioni occasionali degli steward nel settore del calcio femminile professionistico

22 Marzo 2023 da Teleconsul Editore S.p.A.

L’INPS fornisce alcune indicazioni in merito alle prestazioni occasionali rese dagli steward negli impianti sportivi alla luce dell’introduzione del professionismo nel calcio femminile (INPS, messaggio 21 marzo 2023, n. 1104).

Il D.L. n. 50/2017, all’articolo 54-bis, comma 1, lett. c-bis) e comma 10, consente l’utilizzo del Libretto Famiglia per il pagamento delle prestazioni occasionali rese dagli steward nei confronti delle società sportive, nel limite annuo di 5.000 euro per ciascun prestatore.

 

L’INPS, nel messaggio in oggetto, torna a occuparsi del lavoro svolto dagli steward negli impianti sportivi ove si svolgono competizioni calcistiche professionistiche, riepilogando anche la normativa di riferimento.

 

Gli steward sono impiegati dalle società organizzatrici di competizioni calcistiche nei servizi finalizzati al controllo dei titoli di accesso, all’instradamento degli spettatori e alla verifica del rispetto del regolamento d’uso dell’impianto. Il decreto del Ministro dell’interno 13 agosto 2019 ha incluso anche le attività di accoglienza degli spettatori e i servizi ausiliari dell’attività di polizia, relativi ai controlli nell’ambito dell’impianto sportivo, per il cui espletamento non è richiesto l’esercizio di pubbliche potestà o l’impiego operativo di appartenenti alle Forze di polizia.

 

Il D.Lgs. n. 36/2021, come modificato dal D.Lgs. n. 163/2022, all’articolo 38 prevede che l’area del professionismo è composta dalle società che svolgono la propria attività sportiva con finalità lucrative nei settori che, indipendentemente dal genere, conseguono la relativa qualificazione dalle Federazioni Sportive Nazionali o dalle Discipline Sportive Associate secondo le norme emanate dalle federazioni e dalle discipline sportive stesse, con l’osservanza delle direttive e dei criteri stabiliti dal CONI per la distinzione dell’attività dilettantistica da quella professionistica, in armonia con l’ordinamento sportivo internazionale.

 

Come noto, il Consiglio Federale della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) ha modificato le Norme Organizzative Interne della FIGC (NOIF), la cui nuova formulazione è entrata in vigore il 1° luglio 2022, e ha previsto che: «Sono qualificati “professionisti” i calciatori e le calciatrici che esercitano l’attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità, tesserati per società associate nelle Leghe e/o per società partecipanti al Campionato di Serie A femminile». 

 

Pertanto, a partire dalla stagione sportiva 2022/2023, è stato introdotto il professionismo sportivo nel calcio femminile relativamente al Campionato di Serie A organizzato dalla Divisione Calcio Femminile della FIGC.

 

Conseguentemente, l’INPS rende noto che, per il campionato 2022/2023 Serie A Divisione Calcio Femminile, le società già censite potranno utilizzare l’apposito servizio “Portale prestazioni di lavoro occasionale e libretto famiglia” per comunicare le prestazioni lavorative rese dagli steward per le attività sopra descritte.

 

Per quanto riguarda invece le società non ancora censite, ai fini dell’utilizzo del Libretto Famiglia per le specifiche attività rese dagli steward, le stesse dovranno attenersi alle indicazioni riportate nella circolare n. 95/2018 e nel messaggio n. 3193/2018 a cui si fa espresso rinvio.

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Variazione dell’interesse di dilazione e differimento dei contributi e della misura delle sanzioni civili

22 Marzo 2023 da Teleconsul Editore S.p.A.

 

con la Circolare n. 31 del 20 marzo 2023, l’INPS comunica la variazione della misura dell’interesse di dilazione e di differimento e delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.

La decisone della BCE di innalzare di 50 punti base il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema, pari al 3,50%, con decorrenza dal 22 marzo 2023, ha impattato sulla determinazione del tasso di dilazione e di differimento da applicare agli importi dovuti a titolo di contribuzione agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, nonché sulla misura delle sanzioni civili di cui all’art. 116, comma 8, lettera a) e lettera b), secondo periodo, e comma 10, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388.

 

Ciò premesso, l’interesse di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi e sanzioni civili, ai sensi dell’art. 2, comma 11, del D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 dicembre 1989, n. 389, è pari al tasso del 9,50% annuo e si applica alle rateazioni presentate a decorrere dal 22 marzo 2023. Restano, comunque, immutati i piani di ammortamento già emessi e notificati in base al tasso di interesse precedentemente in vigore. Dunque, dal 22 marzo 2023, l’interesse dovuto in caso di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi deve essere calcolato al tasso del 9,50% annuo e viene applicato a partire dalla contribuzione relativa al mese di marzo 2023.

 

In parallelo, anche la misura delle sanzioni civili risente dell’innalzamento del tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema. Nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, la sanzione civile è pari al 9% in ragione d’anno (tasso del 3,50% maggiorato di 5,5 punti). Mentre, in caso di evasione, la misura della sanzione civile in ragione d’anno, resta ferma al 30% nel limite del 60% dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.

 

Con deliberazione n. 1 dell’8 gennaio 2002, in caso di procedure concorsuali, le sanzioni ridotte vanno calcolate nella misura del TUR, oggi tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema. Con la stessa deliberazione è stato altresì disposto che il limite massimo della riduzione non può essere inferiore alla misura dell’interesse legale e che, pertanto, qualora il tasso del TUR scenda al di sotto del tasso degli interessi legali, la riduzione massima sarà pari al tasso legale, mentre la minima sarà pari all’interesse legale maggiorato di due punti. Pertanto, in conseguenza alle variazioni stabilite dalla BCE, a decorrere dal 22 marzo 2023 continua ad applicarsi la riduzione massima pari al tasso legale (5%), mentre la riduzione minima sarà pari all’interesse legale maggiorato di due punti (7%).

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