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CCNL Scuola: sequenza contrattuale sul contratto di ricerca

19 Marzo 2025 da Teleconsul Editore S.p.A.

L’importo del contratto di ricerca non può essere inferiore al  trattamento iniziale spettante al ricercatore

Il 18 marzo è stato sottoscritto dall’ARAN e da Cisl-Fsur, Flc-Cgil, Uil Scuola Rua, Snals Confsal,Gilda Unams, Anief il CCNL relativo alla sequenza contrattuale sul Contratto di ricerca ex art. 22 L, n. 240/2010. 
Viene, innanzitutto, stabilito che l’importo del contratto non può comunque  essere inferiore al  trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo definito e non può  essere superiore al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo  pieno.
Inoltre viene precisato che i contratti di ricerca non danno luogo a diritto di accesso al ruolo dei soggetti ex art. 22 L.240/2010, né possono essere computati ai fini di cui all’art. 20 D.lgs  25 maggio 2017, n. 75.

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Lavoratori “extra”: nuove attività integrate nei settori turismo e pubblici esercizi

18 Marzo 2025 da Teleconsul Editore S.p.A.

Fornite indicazioni per la gestione dei contratti per l’esecuzione di servizi di durata non superiore a 3 giorni (INPS, messaggio 14 marzo 2025, n. 913).

Dopo la circolare n. 91/2020, l’INPS è tornato sull’argomento dei cosiddetti lavoratori “extra“, fornendo precisazioni riguardanti i settori del turismo e dei “pubblici esercizi” esclusi dall’applicazione del contributo addizionale di cui al comma 28 dell’articolo 2 della Legge n. 92/2012.

In particolare, l’Istituto ha fornito indicazioni in materia di applicazione della lettera d-bis) del comma 29 dell’articolo 2 della citata Legge n. 92/2012 che ha previsto che il contributo addizionale (comma 28 del medesimo articolo 2) e, conseguentemente, l’incremento previsto in occasione di ciascun rinnovo non si applica ai contratti di lavoro stipulati con i lavoratori “extra” di cui all’articolo 29, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 81/2015, ovvero gli assunti per l’esecuzione di servizi di durata non superiore a 3 giorni nel settore del turismo e dei cosiddetti “pubblici esercizi”.

In particolare, l’INPS precisa che le attività di questi settori (riportate al paragrafo 1.4.1 della circolare INPS n. 91/2020), per le quali trova applicazione la disciplina in argomento, a decorrere dal 1° gennaio 2020, devono essere integrate anche con le attività di “mense e ristorazione collettiva” con i codici ATECO 56.29.10 e CSC 7.07.05e del “catering” con i codici ATECO 56.29.20 – 56.21.00 e CSC 7.07.05.

Tali attività, infatti, rientrano nella disciplina dei pubblici esercizi e dei Contratti collettivi nazionali di lavoro del “Turismo, Pubblici esercizi, Ristorazione Collettiva e Commerciale, Alberghi” e non risultano dagli stessi esclusi nell’applicazione del cosiddetto lavoro extra.

Per quel che riguarda, la compilazione del flusso Uniemens per i periodi di paga da gennaio 2020 e fino alla pubblicazione del messaggio in commento, l’INPS evidenza che i datori di lavoro che hanno versato il contributo addizionale NASpI possono recuperare tale contribuzione, utilizzando il codice causale “L810” per il recupero del contributo addizionale. Questo recupero può essere effettuato solo nei flussi Uniemens relativi ai 3 mesi successivi alla pubblicazione del messaggio in argomento.

Inoltre, l’Istituto ricorda che nel caso in cui i lavoratori extra non siano più in forza, i datori di lavoro devono inviare un flusso di regolarizzazione per l’ultimo mese di attività del lavoratore, utilizzando sempre il codice “L810”.

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CIPL Edilizia Cooperative: regolarizzato l’EVR 2025

18 Marzo 2025 da Teleconsul Editore S.p.A.

L’importo verrà erogato in due tranches ad aprile ed ottobre 2025 

L’11 marzo è stato sottoscritto da Legacoop, Confcooperative, Agci e Fillea-Cgil, Filca-Cisl, Feneal-Uil dell’Emilia Romagna il verbale di accordo in merito alla quantificazione dell’EVR relativo ai lavoratori edili dipendenti da aziende del movimento cooperativo della provincia di Ravenna.
Innanzitutto, le Parti hanno preso atto dei risultati certificati dalla Cassa Edile di Ravenna in merito agli indicatori dell’EVR ed hanno stabilito il raggiungimento di tuti e 5 gli obiettivi prestabiliti determinando gli importi da erogare in due tranches di uguale importo con la retribuzione di aprile ed ottobre 2025.

Livello EVR 4%
81.000,00 euro 
7839,00 euro
6720,00 euro
5612,00 euro
4548,00 euro
3509,00 euro
2457,00 euro
1400,00 euro

Le Parti stabiliscono, inoltre, che l’importo complessivo è riproporzionato in base ai mesi di durata del rapporto nl periodo 1° ottobre 2023 – 30 settembre 2024.
Per i lavoratori part-time l’importo complessivo è riproporzionato in base all’orario di lavoro in essere nel periodo 1° ottobre 2023-30 settembre 2024.

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CCNL Farmacie: confronto tra le Parti Sociali su classificazione e salario

18 Marzo 2025 da Teleconsul Editore S.p.A.

La proposta di Federfarma relativa all’aumento di 120,00 euro è considerata inaccettabile dalle OO.SS.

Il 13 marzo 2025 si è tenuto un incontro tra le rappresentanze sindacali e Federfarma per proseguire la discussione relativa al rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro per le farmacie private. Il confronto si è focalizzato principalmente su due aspetti cruciali: la classificazione del personale e le retribuzioni. 
Dal punto di vista normativo, ossia in tema di classificazione del personale, le richieste presentate dalle sigle sindacali mirano a riconoscere e valorizzare le competenze professionali, tenendo conto delle trasformazioni e dell’evoluzione che hanno caratterizzato il settore farmaceutico, nonché delle nuove normative vigenti.

Dal punto di vista economico le organizzazioni sindacali hanno avanzato la richiesta di un aumento delle retribuzioni che consenta di recuperare la perdita del potere d’acquisto subita negli anni di validità del precedente contratto, a causa dell’aumento significativo del tasso di inflazione (prendendo come riferimento l’indice IPCA), e che tenga in considerazione l’elevata professionalità presente nel settore.
Dopo un confronto lungo e approfondito, permangono notevoli divergenze sul tema della classificazione e degli inquadramenti.
In particolare, Federfarma ha continuato a sostenere che i farmacisti devono svolgere tutte le attività sanitarie senza distinzioni, insistendo sull’obbligo di svolgere le mansioni di carattere sanitario legate alla farmacia dei servizi. Al contrario, la parte sindacale continua a difendere il principio della volontarietà e del riconoscimento, sia in termini di inquadramento che di retribuzione, per le mansioni che si aggiungono a quelle tradizionali del farmacista, valorizzando le opportunità di crescita professionale e rendendo concretamente applicabile il livello Q2.
Anche sul fronte salariale si registrano distanze considerevoli. Federfarma ha presentato una prima proposta di 120,00 euro, considerata inaccettabile e che non lascia spazio a possibili compromessi. Le motivazioni addotte da Federfarma a sostegno della proposta salariale, ovvero la necessità di definire un aumento salariale sostenibile per le farmacie, non sono ritenute plausibili dalle organizzazioni sindacali.
Unitariamente, le sigle sindacali hanno respinto la proposta, definendola umiliante per le lavoratrici ed i lavoratori del settore che in 12 anni hanno ricevuto un aumento di soli 80,00 euro e che ancora oggi pagano le conseguenze di un passato in cui non è stato riconosciuto l’importante ruolo professionale e sociale svolto dai farmacisti e da tutti coloro che operano nelle farmacie.
La delegazione sindacale ha sollecitato Federfarma a rivedere le proprie posizioni, sottolineando che le distanze riscontrate, se non ridotte, non consentirebbero una prosecuzione efficace del confronto finalizzato alla sottoscrizione in tempi brevi del contratto scaduto.

Il negoziato proseguirà nelle giornate del 2 aprile, 15 aprile e 16 aprile.

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CCNL Poste: proclamato lo sciopero degli straordinari

17 Marzo 2025 da Teleconsul Editore S.p.A.

Le OO.SS. hanno indetto l’astensione dal lavoro straordinario dal 20 marzo al 9 aprile

Con un comunicato stampa del 13 marzo 2025, Slc-Cgil e Uil-Poste hanno proclamato dal 20 marzo al 9 aprile (fatta eccezione per il 5 aprile in Campania) lo sciopero degli straordinari e delle prestazioni aggiuntive per il personale di Poste Italiane su tutto il territorio nazionale. Lo sciopero è frutto della conclusione negativa, avvenuta in data 6 marzo 2025, della procedura prevista dall’art. 17, lettera B) punto 3) del CCNL 23 luglio 2024. Il suddetto articolo riguarda, infatti, le controversie collettive e le procedure di raffreddamento e conciliazione a livello nazionale. Nel periodo coperto dallo sciopero, i dipendenti di Poste Italiane non saranno tenuti a svolgere prestazioni lavorative oltre il normale orario di lavoro previsto dal contratto. 
Lo scopo della protesta, come affermano le OO.SS., è quello di spingere Poste Italiane a riprendere il confronto in tempi brevi. 

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CCNL Terziario (Confimea-Ugl): sottoscritto protocollo straordinario

14 Marzo 2025 da Teleconsul Editore S.p.A.

In attesa del rinnovo del contratto previsti Una Tantum ed incrementi retributivi

Il 29 gennaio 2025 Confimea, Confederazione delle Confederazioni Italiane d’Imprese industriali, Commerciali, Artigiane, Agricole e dei Servizi e della Professioni e
Ugl Terziario Nazionale hanno sottoscritto un protocollo straordinario. 
Il contratto sottoscritto in data 22 febbraio 2021, in piena emergenza pandemica, non aveva previsto incrementi economici per la particolare gravità del periodo. Pertanto le Parti Sociali, in attesa del rinnovo del CCNL, hanno convenuto sulla necessità di dare una risposta economica alle lavoratrici ed ai lavoratori del settore, per contribuire alla tenuta del loro potere d’acquisto, avuto riguardo del congelamento delle retribuzioni previsto dal contratto in vigore fino al 31 dicembre 2023. 
Ai soli lavoratori in forza alla data di sottoscrizione dell’accordo verrà corrisposto un importo una tantum lordo pari a 700,00 euro al IV livello, riparametrato sugli altri livelli di inquadramento. L’importo verrà riconosciuto in tre soluzioni, nelle quantità ed alle scadenze di seguito indicate:
– 300,00 euro lordi con la retribuzione di febbraio 2025;
– 200,00 euro lordi con la retribuzione di maggio 2025;
– 200,00 euro lordi con la retribuzione di luglio 2025.
Gli importi di cui sopra verranno erogati pro quota in rapporto ai mesi di anzianità di servizio maturata durante il periodo 2020-2023. Non saranno conteggiati ai fini dell’anzianità i periodi di servizio militare, aspettative non retribuite, nonché tutti i periodi in cui non sia dato luogo a retribuzione a norma di legge e di contratto.
Inoltre al personale in forza verranno erogate delle somme a titolo di incremento del minimo retributivo della retribuzione nazionale conglobata. In particolare:
– 40,00 euro lordi mensili al IV livello dal 1° marzo 2025; 
– 40,00 euro lordi mensili al IV livello dal 1° giugno 2025;
– 30,00 euro lordi mensili al IV livello dal 1° ottobre 2025. 

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CIPL Edilizia Industria Milano, Lodi, Monza e Brianza: definito l’EVR 2025

14 Marzo 2025 da Teleconsul Editore S.p.A.

Stabilito l’importo nella misura del 4%

Lo scorso 10 marzo è stato siglato dall’Associazione delle Imprese Edile Complementare  e la Fenal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil delle Province di Milano, Londa, Monza e Brianza il verbale di accordo per l’applicazione dell’EVR spettante nel 2025 e definito nella misura del 4% dei minimi tabellari vigenti al 31 dicembre 2024.
I parametri verificati sono stati:
1. numero dei lavoratori iscritti alla Cassa Edile;
2. monte salari denunciati;
3. ore denunciate in Cassa Edile;
4. numero delle imprese iscritte in Cassa Edile.
Viene, inoltre, stabilito che le aziende che hanno titolo per non erogare l’EVR 2025 o per erogarlo in misura ridotta pari al 65% dell’EVR territoriale dovranno rispettare la procedura di verifica dei parametri aziendali. 

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CCNL Istituzioni Socio Assistenziali Agidae: ratificato l’accordo di rinnovo del contratto di settore

14 Marzo 2025 da Teleconsul Editore S.p.A.

Previsto un aumento economico di 175,00 euro per il livello medio

Il 12 marzo 2025, a seguito di un intenso percorso di confronto, le Parti sociali hanno ufficialmente sottoscritto il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro Agidae per il triennio 2023-2025. 
Tale accordo, che interessa gli oltre 17 mila lavoratori degli Istituti Socio-Sanitari, Assistenziali ed Educativi Dipendenti dall’Autorità Ecclesiastica, prevede significativi miglioramenti sul piano economico, normativo e del welfare, rafforzando le tutele dei dipendenti. 
Dal punto di vista economico, invero, è stato previsto un aumento complessivo pari a 175,00 euro al livello medio C2, che verrà erogato in due tranches:
– 100,00 euro a partire da febbraio 2025;
– 75,00 euro con la busta paga di ottobre 2025. 
Inoltre, vengono incrementate sia le maggiorazioni per il lavoro supplementare, lavoro notturno e per le ore notturne lavorate nei giorni festivi; sia l’indennità per la presenza notturna nelle strutture socioassistenziali educative per i minori, che arriva fino a 45,00 euro. 
Un altro aspetto importante dell’accordo, è l’introduzione della previdenza complementare, con la nascita del fondo Previfonder. Difatti, a partire dal 1° febbraio 2025, i datori di lavoro dovranno versare per ogni dipendente una quota pari al 1,5% della retribuzione ed i lavoratori potranno versare una quota a proprio carico ed il Tfr. 
Con riferimento all’inquadramento professionale, dal 1° marzo 2025, per il personale senza titolo specifico impiegato nell’attesa notturna nelle comunità per minori viene istituita la nuova posizione economica A1. 
Infine, previste novità anche in tema di maternità, stabilendo il diritto al riconoscimento di un’indennità pari al 100% della retribuzione durante il periodo di astensione obbligatoria.

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Lavoratori in quiescenza: indicazioni sul riconoscimento della malattia

13 Marzo 2025 da Teleconsul Editore S.p.A.

Fornite indicazioni in merito al riconoscimento della tutela previdenziale per i titolari di un trattamento pensionistico che avviano un nuovo rapporto di lavoro dipendente (INPS, circolare 11 marzo 2025, n. 57).

L’INPS ha fornito indicazioni in merito alla possibilità di riconoscere la prestazione economica di malattia ai lavoratori percettori di trattamenti di quiescenza.

In particolare, considerato l’attuale quadro normativo, è possibile riconoscere la malattia ai lavoratori titolari di trattamento pensionistico che avviano un nuovo rapporto di lavoro dipendente, in base alla nuova copertura assicurativa e sempreché la specifica tutela previdenziale sia normativamente prevista.

In effetti, sempre tenendo presente la funzione dell’indennità di malattia di compensare la perdita di guadagno, è evidente che il suddetto riconoscimento ha lo scopo di tutelare il lavoratore che, trovandosi in malattia – pur continuando a percepire il trattamento pensionistico – perde la fonte di reddito aggiuntiva connessa alla nuova attività lavorativa.

Resta fermo che, nel caso di percezione dell’indennità di malattia e di un trattamento pensionistico incumulabile con i redditi da lavoro, trova applicazione il regime di incumulabilità specificatamente previsto per questi ultimi, considerato che l’indennità di malattia ha natura sostitutiva della retribuzione.

Infine, va precisato che la pensione di inabilità è incompatibile con qualunque attività lavorativa e con i trattamenti sostitutivi o integrativi della retribuzione. In caso di svolgimento di un’attività lavorativa, la pensione viene pertanto revocata.

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CIRL Edilizia Piccola Industria Calabria: definitivi gli importi da erogare per l’EVR 2025

13 Marzo 2025 da Teleconsul Editore S.p.A.

Gli importi vengono erogati fino al 31 dicembre 2025

In data 6 febbraio 2025, Confapi-Aniem Calabria e le OO.SS. regionali di Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil si sono riunite per sottoscrivere un verbale di accordo che stabilisce gli importi dell’Elemento variabile della retribuzione per i lavoratori del settore edilizia piccola industria Calabria per l’anno 2025. In applicazione delle previsioni contrattuali i trienni presi a riferimento da raffrontare per la verifica annuale ed il calcolo dell’EVR per il 2025 sono 2024/2023/2022 con il triennio 2023/2022/2021.
In seguito alla verifica degli indicatori individuati e secondo quanto stabilito dal CIRL del 15 gennaio 2025, le Parti hanno stabilito che l’emolumento per il 2025 debba essere erogato nella misura del 100%, come previsto all’art. 20 del suddetto contratto integrativo, e fissata nella misura del 4% sui minimi del 2023. Gli importi, indicati nelle tabelle di seguito, vengono erogati dal 1° febbraio al 31 dicembre 2025. 

Impiegati
LivelloEVR 2025
779,03
671,13
559,27
455,32
351,37
246,23
139,51
Operai
LivelloEVR 2025 MensileEVR 2025 Orario
Operaio IV livello55,320,34
Operaio Specializzato51,370,32
Operaio Qualificato46,230,28
Operaio Comune39,510,24

 

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