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Pensionati all’estero: parte l’accertamento in vita per il 2023 e 2024

24 Febbraio 2023 da Teleconsul Editore S.p.A.

Resi noti i tempi e le modalità della campagna di verifica che si svolgerà in due fasi tra il marzo 2023 e il gennaio 2024 (INPS, messaggio 23 febbraio 2023, n. 794).

L’INPS ha comunicato la tempistica e le modalità di svolgimento dell’accertamento dell’esistenza in vita dei pensionati all’estero per gli anni 2023 e 2024. Anche quest’anno la campagna sarà effettuata da Citibank N.A., quale fornitore del servizio di pagamento delle pensioni al di fuori del territorio nazionale, al fine di assicurare la correttezza dei flussi di pagamento e nello stesso tempo costituire uno strumento di prevenzione e contrasto al fenomeno dell’indebita percezione delle prestazioni.

Tempi della verifica relativa anni 2023 e 2024

Per quel che riguarda la tempistica di svolgimento dell’accertamento, il processo di verifica sarà articolato in due fasi cronologicamente distinte. La prima fase, riferita al 2023, si svolgerà da marzo a luglio e riguarderà i pensionati residenti in America, Asia, Estremo Oriente, Paesi scandinavi, Stati dell’Est Europa e paesi limitrofi. Citibank curerà la spedizione delle richieste di attestazione dell’esistenza in vita a partire dal 20 marzo 2023 e i pensionati dovranno far pervenire le attestazioni entro il 18 luglio 2023. Nel caso in cui l’attestazione non sia prodotta, il pagamento della rata di agosto 2023, laddove possibile, avverrà in contanti presso gli sportelli Western Union del Paese di residenza. In caso di mancata riscossione personale o produzione dell’attestazione di esistenza in vita entro il 19 agosto 2023, il pagamento delle pensioni sarà sospeso a partire dalla rata di settembre 2023.

La seconda fase si svolgerà, invece, da settembre 2023 a gennaio 2024 e riguarderà i pensionati residenti in Europa, Africa e Oceania. Le comunicazioni saranno inviate ai pensionati a partire dal 20 settembre 2023 e i pensionati dovranno far pervenire le attestazioni di esistenza in vita entro il 18 gennaio 2024. Nel caso in cui l’attestazione non sia prodotta, il pagamento della rata di febbraio 2024, laddove possibile, avverrà in contanti presso gli sportelli Western Union del Paese di residenza. In caso di mancata riscossione personale o produzione dell’attestazione di esistenza in vita entro il 19 febbraio 2024, il pagamento delle pensioni sarà sospeso a partire dalla rata di marzo 2024.

Allo scopo di ridurre il rischio di pagamenti di prestazioni dopo la morte del beneficiario e in una logica di prevenzione delle criticità derivanti dalle eventuali azioni di recupero delle somme indebitamente erogate, alcuni pensionati potranno essere interessati dalla verifica generalizzata dell’esistenza in vita, indipendentemente dalla propria area geografica di residenza o domicilio.

I gruppi di pensionati esclusi dall’accertamento

Per razionalizzare lo svolgimento dell’attività di verifica, l’accertamento che avrà inizio a marzo 2023 escluderà alcuni gruppi di pensionati:

– quelli che sono oggetto di scambi mensili di informazioni con lo ZUS polacco;

– i pensionati che hanno riscosso personalmente agli sportelli Western Union almeno una rata di pensione in prossimità dell’avvio del processo di verifica;

– pensionati i cui pagamenti sono stati già sospesi da Citibank a seguito del mancato completamento delle precedenti campagne di accertamento dell’esistenza in vita o di riaccrediti consecutivi di rate di pensione.

Nel caso dei residenti in Europa, Africa e Oceania è stato ritenuto opportuno non includere nel processo di verifica che la Banca avvierà nel mese di settembre 2023, anche:

– i pensionati che sono oggetto di scambi mensili di informazioni con le istituzioni previdenziali tedesche e svizzere;

– i pensionati che sono oggetto di scambi mensili di informazioni con la CNAV francese;

– i residenti in Belgio, beneficiari di trattamenti pensionistici comuni con il Service Fédéral des Pensions (SFPD). 

Infine, nel messaggio in commento sono riportate le modalità della richiesta delle attestazioni di esistenza in vita per i pensionati coinvolti nella prima fase della verifica anno 2023, di produzione della prova dell’esistenza in vita, le possibilità di richiesta di riemissione delle rate non pagate e l’illustrazione del servizio di supporto di Citibank.

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Conguaglio degli ANF a carico dei Fondi di solidarietà e del FIS, istruzioni operative

24 Febbraio 2023 da Teleconsul Editore S.p.A.

L’INPS fornisce le istruzioni operative sulle modalità di compilazione del flusso UniEmens ai fini del conguaglio degli ANF spettanti ai lavoratori per il periodo in cui gli stessi siano destinatari delle prestazioni di assegno di integrazione salariale per contratto di solidarietà (INPS, messaggio 23 febbraio 2023, n. 795).

Come ben noto, dal 1° marzo 2022 la tutela degli assegni per il nucleo familiare (ANF) è riconosciuta in relazione ai nuclei familiari senza figli a carico, in ragione delle novità contenute nel D.Lgs. n. 230/2021 in materia di Assegno unico e universale per i figli a carico.

 

L’INPS torna a occuparsi delle operazioni di conguaglio degli assegni per il nucleo familiare erogati ai lavoratori beneficiari dell’assegno di integrazione salariale garantito dai Fondi di solidarietà e dal Fondo di integrazione salariale (FIS), a carico delle gestioni dei Fondi stessi a decorrere dal 1° gennaio 2022 (art. 1, comma 212, della Legge n. 234/2021).

 

Viene innanzitutto precisato che, il codice causale già in uso “L023” assume il significato di “Conguaglio ANF art. 1, comma 212, della legge 234/2021 – Assegno di integrazione salariale” e deve essere utilizzato dai datori di lavoro interessati dal conguaglio degli assegni per il nucleo familiare erogati ai lavoratori di cui sopra detto.

 

Nel messaggio in oggetto sono poi fornite le istruzioni operative per la corretta compilazione dei flussi UniEmens, parzialmente coincidenti con quelle già date nel messaggio n. 4167/2022 ma con l’istituzione di un nuovo codice causale.

 

Ai fini del conguaglio degli ANF spettanti ai lavoratori per il periodo in cui gli stessi siano destinatari delle prestazioni di assegno di integrazione salariale per contratto di solidarietà, decorrenti dal 1° gennaio 2022, i datori di lavoro interessati devono compilare l’elemento <InfoAggcausaliContrib> secondo le seguenti modalità: 

–  nell’elemento <CodiceCausale> deve essere indicato il codice causale di nuova istituzione “L123”, avente il significato di “Conguaglio ANF art. 1, comma 212, della legge 234/2021- Assegno di integrazione salariale per contratto di solidarietà”. Tale codice deve essere utilizzato sia per il conguaglio riferito al mese corrente che per il conguaglio degli ANF arretrati (ossia corrisposti ai lavoratori a decorrere dal 1° gennaio 2022 fino al mese precedente a quello corrente);

 

–  nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> deve essere inserito il codice identificativo (ticket), ottenuto dall’apposita funzionalità “Inserimento ticket” prevista all’interno della procedura di inoltro della domanda al Fondo;

 

–  nell’elemento <AnnoMeseRif> indicare l’AnnoMese di riferimento;

 

–  nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> indicare l’importo conguagliato, relativo al mese di riferimento della prestazione.

 

L’Istituto ricorda che, in caso di cessazione di attività, il datore di lavoro potrà recuperare la prestazione anticipata, tramite flusso regolarizzativo sull’ultimo mese di attività.

 

Infine, sono date alcune istruzioni contabili in relazione agli assegni dichiarati con il nuovo codice conguaglio “L123”.

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CCNL Scuola pubblica-Personale Ata: riprese le trattative contrattuali sulla sezione scuola

24 Febbraio 2023 da Teleconsul Editore S.p.A.

Definizione dei punti chiave sul rinnovo contrattuale

Si è svolto nei giorni scorsi, l’incontro per la ripresa delle trattative sul rinnovo del CCNL Scuola pubblica (parte giuridica), nel corso del quale è stata analizzata attentamente la bozza di testo proposta dall’Aran.
Di seguito i punti presi in esame.
– Sanzioni disciplinari per il personale docente: richiesta una particolare attenzione per la libertà di insegnamento e la necessità di individuare un sistema che garantisca la terzietà del giudizio, anche alla luce di alcune sentenze dei tribunali in materia;
– Titolarità di sede ai docenti: procede il negoziato relativo alla mobilità;
– Gestione contratti a tempo determinato: in caso di pubblicazione tardiva delle graduatorie si chiede che il contratto non contenga alcuna clausola rescissoria legata alla pubblicazione delle nuove graduatorie per garantire continuità didattica;
– Trasformazione dei contratti full time a part time: in ordine alle attività funzionali all’insegnamento;
– Formazione: definizione dei carichi orari relativi alle attività formative le quali devono rientrare nell’ambito dell’orario di servizio del personale docente;
– Tutela maggiore contrattuale per le attività di potenziamento deliberate dai collegi dei docenti;
– Attività funzionali all’insegnamento: cui vengono collegati i diversi obblighi introdotti da disposizioni di legge anche con riferimento alla formazione obbligatoria;
– Finanziamenti: destinati a scuole, al Pnrr, ai finanziamenti europei, ecc.
Nel corso del confronto, la Flc-Cgil ha domandato precisazioni in merito ad alcune disposizioni già in vigore, quali:
– art. 23, CCNL 2007 relativo alla risoluzione del rapporto di lavoro con preavviso che necessita di un intervento poiché gli attuali termini di preavviso non sono fungibili con la tempistica e le modalità dei pensionamenti;
– art. 59, CCNL 2007 sulla possibilità del personale Ata già in servizio, di accettare nomine a tempo determinato per altro profilo, stante la necessità di una revisione per garantirne la più corretta fruizione;
– art. 33, CCNL 2018 rispetto al quale è stato chiesto di esplicitare che il personale Ata, una volta esaurite le 18 ore per visite, terapie, prestazioni specialistiche, esami diagnostici, potrà comunque ricorrere alle assenze per l’intera giornata previste dalle norme vigenti;
– art. 41, CCNL 2018 non può essere motivo di risoluzione del rapporto di lavoro a tempo determinato del personale, l’individuazione in corso d’anno, di un nuovo avente titolo a seguito dei ritardi con cui l’Amministrazione predispone le nuove graduatorie;
– congedi parentali per cui è stato proposto l’aggiornamento in materia.
Ed inoltre:
– per il personale a tempo determinato docente e Ata: avanzamento dei diritti a partire dalla fruizione dei permessi retribuiti per motivi personali o familiari;
– per il personale Ata: promozione di un sistema ben strutturato di formazione tanto in ingresso che in servizio;
– per il personale educativo: compreso nella comunità educante integrandone la partecipazione negli organismi collegiali di scuola;
– per il personale delle scuole italiane all’estero: riportare la materia della mobilità nella disponibilità del contratto nazionale in coerenza con quanto condiviso con l’Aran tramite il Verbale siglato in data 9 maggio 2019.
L’Aran al termine del confronto, ha mostrato particolare attenzione ed interesse circa le materie che comportano oneri contrattuali.
Da ultimo si comunica che le trattative procederanno il 7 marzo 2023 relativamente al settore Università.

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Fim-Cisl propone la settimana lavorativa corta

23 Febbraio 2023 da Teleconsul Editore S.p.A.

Il sindacato Fim-Cisl chiede l’apertura di un confronto sulla settimana corta di 4 giorni con gli altri sindacati del settore (Fiom-Cgil e Uilm-Uil) e le controparti datoriali 

Il segretario generale dei metalmeccanici della Fim-Cisl, vista la positiva sperimentazione della settimana corta nel Regno Unito in 61 aziende, con interessanti risultati sia per le aziende che per i lavoratori, ha richiesto un confronto tra parti sociali affinchè anche in Italia ci si possa muovere nella stessa direzione. Ha altresì rappresentato che è tempo di regolare il lavoro, soprattutto nel settore manifatturiero, in modo più sostenibile, libero e produttivo. I salti tecnologici ed organizzativi che si stanno realizzando in tante aziende metalmeccaniche devono spronare ad andare oltre e superare gli eventuali ostacoli. È possibile ripensare gli orari aziendali e ridurli non contro la competitività aziendale ma ricercando nuovi equilibri e migliori risultati.
Già lo scorso anno la Fim-Cisl ha proposto di negoziare, soprattutto a livello aziendale, una forma di lavoro fatta di 4 parti di attività piena e 1/5 di riduzione d’orario che possa essere dedicata anche a formazione o ai carichi di cura.
Per il Sindacato non si tratta di ridurre gli orari in modo generico ma di rendere il lavoro maggiormente sostenibile e flessibile verso i bisogni delle persone. Significa rendere i posti di lavoro più attrattivi, in un’epoca dove tanti lavoratori, soprattutto giovani, stanno cambiando posto di lavoro e le competenze si muovono nel mercato del lavoro.

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CCNL Barbieri e parrucchieri: erogazione Una Tantum nel mese di marzo

23 Febbraio 2023 da Teleconsul Editore S.p.A.

Corresponsione della 3ª tranche Una Tantum di euro 46,00

L’Ipotesi di Accordo siglata in data 10 ottobre 2022, tra Confartigianato Benessere acconciatori, Confartigianato Benessere estetica, Cna Unione benessere e sanità, Casartigiani, Claai e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil, ed applicata ai dipendenti delle imprese di Acconciatura, Estetica, Tricologia non curativa, Tatuaggio, Piercing e Centri Benessere, prevede, ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale dal 1° luglio 2016 al 30 settembre 2022, a tutto il personale in forza alla data del 10 ottobre 2022, la corresponsione della 3ª tranche dell’importo Una Tantum pari ad euro 46,00.
Per coloro assunti con contratto di apprendistato, detto ammontare viene erogato al 70%.
Per i casi di servizio militare, assenza facoltativa post-partum, part-time, sospensioni per mancanza di lavoro concordate, l’Una Tantum viene ridotta proporzionalmente.
Ed inoltre, gli importi eventualmente già corrisposti a titolo di futuri miglioramenti contrattuali, devono esser considerati a tutti gli effetti anticipazioni di Una Tantum e pertanto detratti dalla stessa fino a concorrenza.
Da ultimo, si specifica pure, che tale indennità è esclusa dalla base di calcolo del TFR.

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Pensioni, le informazioni sul cedolino di marzo 2023

23 Febbraio 2023 da Teleconsul Editore S.p.A.

L’INPS rende noto data di pagamento, rivalutazione e trattenute fiscali sul prossimo rateo (INPS, comunicato 20 febbraio 2023).

Il pagamento delle pensioni per il prossimo mese avverrà il 1° marzo. A renderlo noto è ovviamente l’INPS che ha comunicato anche gli altri dati relativi al cedolino di marzo 2023: rivalutazione, trattenute fiscali e modalità di conguaglio. In particolare, in materia di rivalutazione dei trattamenti pensionistici, l’Istituto ricorda che in attesa dell’approvazione della Legge di bilancio 2023, ha attribuito la rivalutazione delle pensioni e delle prestazioni assistenziali dal 1° gennaio 2023 nella misura del 100% in tutti i casi in cui l’importo di pensione cumulato fosse compreso nel limite di quattro volte il trattamento minimo in pagamento nell’anno 2022 (pari a 2.101,52 euro). 

Con l’approvazione della Legge di bilancio, l’INPS ha quindi effettuato il calcolo della perequazione relativa ai trattamenti pensionistici il cui importo cumulato sia superiore a 4 volte il trattamento minimo secondo le fasce di importo e le relative percentuali previste. L’importo di pensione è stato, pertanto, aggiornato dal mese di marzo 2023 e sono stati posti in pagamento anche gli arretrati di perequazione riferiti ai mesi di gennaio e febbraio 2023.

Trattenute fiscali

Per quel che concerne le prestazioni fiscalmente imponibili sul rateo di marzo vengono prelevate oltre alle ritenute IRPEF a titolo di acconto anche le addizionali regionali e comunali relative al 2022. L’Istituto ricorda che queste trattenute sono effettuate in 11 rate nell’anno successivo a quello cui si riferiscono. Le prestazioni di invalidità civile, le pensioni o gli assegni sociali, le prestazioni non assoggettate alla tassazione per particolari motivazioni (detassazione per residenza estera, vittime del terrorismo) non subiscono trattenute fiscali.

Conguaglio anno di imposta 2022

L’INPS, in qualità di sostituto d’imposta dei titolari dei trattamenti pensionistici, ha effettuato le operazioni di conguaglio fiscale tra l’ammontare delle ritenute operate e l’imposta effettivamente dovuta sull’ammontare complessivo delle somme e i valori corrisposti nel corso dell’anno d’imposta 2022, tenendo conto delle detrazioni eventualmente spettanti a norma degli articoli 12 e 13 del TUIR. Quanto sopra in conformità all’articolo 23, comma 3, del D.P.R. n. 600/1973, che fissa quale termine ultimo di dette operazioni di conguaglio il 28 febbraio dell’anno successivo.
Conseguentemente gli esiti contabili di tali conguagli, dai quali possono essere generate imposte a debito o anche a credito, vengono applicati a decorrere dal rateo di marzo 2023.

Per i redditi di pensione annui di importo inferiore a 18.000 euro e con debiti superiori a 100 euro si procede ad applicare automaticamente il debito d’imposta, con rate di pari importo, sulle prestazioni in pagamento a decorrere dalla prima rata utile della prestazione in pagamento fino all’effettivo saldo. 

Per i redditi di pensione annui di importo superiore a 18.000 euro e per quelli di importo inferiore a 18.000 euro con debito superiore a 100 euro il debito d’imposta viene invece applicato sulle prestazioni in pagamento dal mese di marzo 2023 con azzeramento delle pensioni laddove le imposte corrispondenti siano risultate pari o superiori alle relative capienze. Ai fini del prelievo del debito d’imposta, qualora risulti un residuo debito, nonostante l’azzeramento della prestazione del mese precedente, tale debito viene trattenuto sui ratei di pensione in pagamento nei mesi successivi fino al definitivo saldo. Le somme conguagliate verranno certificate nella Certificazione Unica 2023.
Tutti i pensionati che, a seguito dell’applicazione del conguaglio a debito abbiano subito la riduzione o l’azzeramento della pensione, possono acquisire il dettaglio delle operazioni di calcolo accedendo al servizio MyINPS o al cedolino di pensione, in cui è disponibile la sezione dedicata ai conguagli IRPEF e dove sono riportati puntualmente l’imponibile complessivo, l’imposta dovuta, quella effettivamente pagata e l’eventuale residuo debito da trattenere.

 

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CCNL Scuola Pubblica: il punto sulla trattativa

23 Febbraio 2023 da Teleconsul Editore S.p.A.

I sindacati chiedono un’accelerazione del confronto e che si cominci una vera trattativa delle proposte avanzate

Il 6 giugno 2022 è incominciata la trattativa per il rinnovo del CCNL Scuola Pubblica, mentre a novembre è stato sottoscritto un accordo, che sarà parte integrante del nuovo CCNL, relativo all’anticipo dell’erogazione del 95% delle competenze economiche già previste dalle leggi di bilancio degli anni 2019, 2020 e 2021.
Di seguito i punti salienti delle trattative. 
Parte Economica
Il nuovo CCNL dovrà prevedere, per la parte economica, le modalità di utilizzo delle risorse rimaste (5%) e di quelle aggiuntive previste dalla legge di bilancio del 2022.
Dal punto di vista sindacale,si suggerisce di definire la situazione degli EPR, in quanto  le risorse aggiuntive che sono state previste per la valorizzazione professionale degli EPR a decorrere dal 1° gennaio 2022 è stata stanziata soltanto per gli Enti di ricerca vigilati dal MUR e nella Legge di Bilancio 2023 non viene menzionata alcuna valorizzazione del personale degli Enti di ricerca non vigilati dal MUR.
Parte Normativa
La trattiva si incentra:
– sulla revisione dell’ordinamento del personale Tecnico ed amministrativo: secondo i Sindacati dovranno essere previsti meccanismi di primo inquadramento che tengano conto delle professionalità dei dipendenti, del titolo di studio posseduto e, in assenza di questo, della anzianità lavorativa; il nuovo ordinamento dovrà consentire uno sviluppo professionale a tutti i dipendenti in ruolo, tecnici e amministrativi; il differenziale economico tra le posizioni iniziali e le rispettive posizioni apicali dovrà essere maggiore rispetto all’attuale differenziale;
– sulla revisione dell’ordinamento del personale ricercatore e tecnologo: i Sindacati  evidenziano la necessità di rendere le carriere dei ricercatori e tecnologi più rapide;
– sull‘orario di lavoro e modalità di lavoro agile dei ricercatori e tecnologi: i Sindacati intendono proporrela modifica dell’art. 58 al comma 3, specificando che l’attività fuori sede può essere eseguita in qualsiasi luogo individuato dal ricercatore o tecnologo dove la prestazione lavorativa sia tecnicamente possibile nel rispetto delle norme di riservatezza e sicurezza e che l’autocertificazione mensile sia limitata alla esclusiva indicazione del tempo di attività svolto.
– sulle performance: i Sindacati ritengono necessario definire un nuovo sistema di valutazione annuale, abrogando la suddivisione dei lavoratori in tre fasce di premialità. 

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CCNL Calzature – Industria: E.G.R. a marzo

22 Febbraio 2023 da Teleconsul Editore S.p.A.

Con la retribuzione del mese di marzo previsti 300,00 euro a titolo di Elemento di Garanzia Retributiva 

L’Ipotesi di Accordo del 21 giugno 2021 sottoscritto tra l’Assocalzaturifici Italiani e la Femca – Cisl, la Filctem – Cgil, la Uiltec – Uil per i  dipendenti delle aziende industriali che producono calzature, delle fabbriche di calzature di gomma non annesse agli stabilimenti per la produzione della gomma e  delle fabbriche per la confezione di calzature che non rientrano nella sfera di applicazione di altri contratti collettivi,  ha previsto per i lavoratori di società prive della contrattazione aziendale o territoriale che non percepiscono altri trattamenti economici individuali o collettivi un importo a titolo di elemento di garanzia retributiva pari a 300,00 euro.
Tale cifra, prevista dal 2021, sarà uguale per tutti i lavoratori e omnicomprensiva di ogni incidenza su tutti gli istituti legali e contrattuali, diretti, indiretti e differiti, ivi compreso il t.f.r. e verrà corrisposta interamente ai lavoratori in forza dal 1° gennaio al 31 dicembre del 2022.L’e.g.r. sarà proporzionalmente ridotto in dodicesimi per gli altri lavoratori, considerando come mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni e riproporzionato per i lavoratori a tempo parziale, in base al minor orario contrattuale. L’erogazione avverrà con la retribuzione del mese di marzo. 
Le aziende in situazione di crisi rilevata nel 2022  e/o nel 2023, che hanno ricorso o ricorrano agli ammortizzatori sociali (mobilità inclusa) o abbiano formulato istanza per il ricorso alle procedure concorsuali potranno definire con RSU e/o OO.SS. di categoria la sospensione, la riduzione o il differimento della corresponsione per l’anno di competenza.

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CCNL Commercio – Cooperative: prevista l’Una Tantum

22 Febbraio 2023 da Teleconsul Editore S.p.A.

Stabilita a marzo la seconda tranche dell’importo di Una Tantum

Il Verbale di Accordo del 12 dicembre 2022 sottoscritto  tra Associazione Nazionale Cooperative di Consumatori – Ancc Coop, Federazione Nazionale delle Cooperative di Consumo, della Distribuzione e dell’Utenza – Confcooperative Consumo e Utenza, Associazione Italiana Cooperative di Consumo – A.g.c.i.  Agrital, Federazione Italiana Lavoratori Commercio, Albergo, Mense e Servizi – Filcams – Cgil, Federazione Italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali Affini e del Turismo – Fisascat – Cisl, Unione Italiana Lavoratori Turismo Commercio e Servizi – Uiltucs – Uil ed applicabile al personale dipendente dalle cooperative di consumatori, dai consorzi da queste costituiti, dai dipendenti di società costituite o comunque controllate dalle predette cooperative o consorzi, al personale dei laboratori annessi e al personale dei reparti commerciali delle cooperative con attività promiscua ha previsto l’erogazione di un importo Una Tantum.
Tale importo è previsto, per l’anno 2023,  in due tranches: gennaio, marzo e spetta ai lavoratori in forza alla data di sottoscrizione dell’accordo e che abbiano prestato attività lavorativa nel periodo 2020-2022. E’ escluso dalla base di calcolo del TFR e di altro istituto contrattuale, nonché, riproporzionato per i lavoratori a part – time. Il medesimo viene calcolato in misura piena ai lavoratori che sono stati in forza e viene erogato pro quota in rapporto ai mesi di anzianità di servizio maturata durante il periodo 2020 – 2022. Non sono conteggiati ai fini dell’anzianità i periodi di servizio militare, aspettative non retribuite, nonché tutti i periodi in cui non sia dato luogo a retribuzione a norma di legge e di contratto. L’importo non è utile ai fini del computo di alcun istituto contrattuale, né del trattamento di fine rapporto.
Di seguito le spettanze previste per marzo.

LivelloImporto
OUADRI265,63
I241,67
II210,42
III S187,50
III173,96
IV S161,46
 IV150,00
V135,42
 VI104,17

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Fondo trasporto aereo, la rimessione in termini delle domande di accesso alla CIGS

22 Febbraio 2023 da Teleconsul Editore S.p.A.

Fornite le istruzioni per le richieste di trattamento di integrazione salariale straordinaria presentate tra il 1° gennaio e il 30 settembre 2022 (INPS, messaggio 21 febbraio 2023, n. 757).

L’INPS ha comunicato le istruzioni operative e contabili che riguardano le domande di accesso alla prestazione integrativa dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria presentate tra il 1° gennaio e il 30 settembre 2022 al Fondo di solidarietà del trasporto aereo e del sistema aeroportuale. Queste istanze sono state ritenute validamente trasmesse anche se pervenute oltre il termine di decadenza in forza dell’articolo 9, comma 5, del D.L. n. 198, cosiddetto Decreto Milleproroghe.

Peraltro, il Milleproroghe prevede altresì che le prestazioni integrative di cui trattasi possano essere anticipate ai lavoratori direttamente dalle aziende e da queste ultime recuperate secondo le norme per il conguaglio fra contributi dovuti e prestazioni corrisposte. Viene infatti prevista a copertura del finanziamento di dette prestazioni, uno specifico stanziamento nella misura di 39,1 milioni di euro.

Pertanto, in attuazione del citato disposto normativo, le aziende rientranti nel campo di applicazione della norma sono state invitate a comunicare all’Istituto, entro sette giorni dalla richiesta, la scelta della modalità di pagamento delle domande rimesse in termini, ossia se anticipare il pagamento, avvalendosi della possibilità di recuperare le somme secondo le norme per il conguaglio fra contributi dovuti e prestazioni corrisposte, o chiedere il pagamento diretto da parte dell’Istituto oppure avvalersi di entrambe le modalità di pagamento.

Per le aziende che hanno optato per il pagamento diretto, nonché per le aziende che non hanno comunicato la modalità di pagamento entro sette giorni dalla richiesta dell’Istituto, la prestazione sarà pagata mensilmente dall’Istituto per l’intero periodo autorizzato dal Comitato amministratore del Fondo. In tale caso, a parziale deroga di quanto previsto dalla circolare n. 61 del 24 maggio 2022, esclusivamente per tali domande, l’azienda è obbligata all’invio dei file mensili di pagamento.

Le aziende che hanno, invece, anticipato il pagamento agli aventi diritto opereranno il relativo conguaglio sulla base delle indicazioni del messaggio in commento.

In particolare, nei casi di prestazione anticipata dall’azienda, successivamente all’approvazione della domanda da parte del Comitato amministratore del Fondo, la Filiale metropolitana di Roma Eur dell’INPS provvederà, tramite PEC, alla notifica della delibera che autorizza l’azienda al conguaglio della prestazione anticipata, unitamente al numero di autorizzazione e al codice conguaglio da utilizzare nel flusso Uniemens per il recupero della prestazione.

A tale fine, l’azienda sarà tenuta a trasmettere i file mensili contenenti le informazioni necessarie alla determinazione della prestazione spettante, compresa quella riferita all’importo della prestazione integrativa anticipata ai lavoratori.

Una volta terminate le operazioni di validazione dei file di pagamento aziendali, la Filiale Metropolitana di Roma Eur dell’Istituto provvederà a comunicare all’azienda per ogni autorizzazione CIGS l’importo da conguagliare in relazione al periodo autorizzato con detta modalità di pagamento.

Il messaggio in oggetto dell’INPS contiene, infine, le modalità di esposizione della prestazione integrativa da porre a conguaglio per i datori di lavoro.

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